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0.748.127.196.41

Accordo
tra il Consiglio federale svizzero e
il Governo della Repubblica del Perù
concernente il traffico aereo di linea

RU 20032555

Traduzione

Concluso il 24 gennaio 2000
Entrato in vigore mediante scambio di note il 23 marzo 2001

(Stato 26 giugno 2023)

Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo della Repubblica del Perù

(qui di seguito «le Parti»),

animati dal desiderio di promuovere un sistema internazionale di trasporti aerei basato sulla concorrenza tra le imprese di trasporti aerei su un mercato sottoposto a un minimo d’interventi e di disciplinamenti statali;

animati dal desiderio di facilitare lo sviluppo dei trasporti aerei internazionali;

animati dal desiderio di permettere alle imprese di offrire al pubblico (passeggeri e speditori di merci) un ventaglio di prestazioni alle tariffe più basse che non siano discriminanti e non risultino da una posizione dominante abusiva, e solleciti a incoraggiare singole imprese a stabilire e a introdurre prezzi innovativi e concorrenziali;

animati dal desiderio di garantire il più alto livello di protezione e di sicurezza nei trasporti aerei internazionali e confermando la loro profonda preoccupazione in rapporto ad atti e minacce che, diretti contro la sicurezza degli aeromobili, compromettono la sicurezza delle persone o dei beni, si ripercuotono svantaggiosamente sull’esercizio di trasporti aerei e minano la fiducia del pubblico nella sicurezza dell’aviazione civile; e

in quanto Parti alla Convenzione relativa all’aviazione civile internazionale, aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944 1 ,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Definizioni

Per l’applicazione del presente Accordo e del suo Allegato:

  1. il termine «Accordo» indica il presente Accordo inclusi gli Allegati e gli emendamenti all’Accordo o agli Allegati;
  2. il termine «Convenzione» indica la Convenzione relativa all’aviazione civile internazionale, aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944, e include ogni allegato adottato giusta l’articolo 90 della Convenzione e ogni emendamento agli Allegati o alla Convenzione conformemente agli articoli 90 e 94, sempre che detti allegati ed emendamenti siano applicabili per le due Parti;
  3. 2 la locuzione «autorità aeronautiche» indica, per la Svizzera, l’Ufficio federale dell’aviazione civile e, per la Repubblica del Perù, il Ministro dei trasporti, delle comunicazioni, delle abitazioni e delle costruzioni rappresentato dalla direzione generale o, in ambedue i casi, qualsiasi persona o ente autorizzato a esplicare le funzioni attualmente attribuite a dette autorità;
  4. la locuzione «impresa designata» indica un’impresa di trasporti aerei che una Parte ha designato conformemente all’articolo 6 del presente Accordo per esercitare i servizi aerei convenuti;
  5. il termine «territorio» indica le terre e le acque territoriali limitrofe, poste sotto la sovranità, la giurisdizione, il protettorato o l’amministrazione in conformità con la relativa Costituzione e/o le leggi di ciascuna Parte;
  6. le espressioni «servizio aereo», «servizio aereo internazionale», «impresa di trasporti aerei» e «scali non commerciali» hanno il significato loro attribuito dall’articolo 96 della Convenzione;
  7. il termine «tariffa» indica il prezzo per il trasporto dei passeggeri, dei bagagli e delle merci e le condizioni di applicazione, comprese le provvigioni e altre rimunerazioni supplementari per l’emissione o la vendita di titoli di trasporto, eccettuate le rimunerazioni e condizioni inerenti al trasporto degli invii postali.

L’Allegato è parte integrante del presente Accordo. Salvo che una disposizione contraria non lo preveda espressamente, qualsiasi riferimento all’Accordo concerne parimenti l’Allegato.

Art. 2 Concessione di diritti

Le Parti si accordano l’un l’altra i diritti specificati nel presente Accordo per l’apertura dei servizi aerei sulle linee indicate nelle tavole dell’Allegato. Detti servizi e linee sono qui di seguito designati «servizi convenuti» e «linee indicate».

Fatte salve le disposizioni del presente Accordo, nell’esercizio dei servizi aerei internazionali l’impresa designata di ciascuna Parte fruisce del diritto di:

  1. sorvolare, senza atterrarvi, il territorio dell’altra Parte;
  2. effettuare, su detto territorio, scali non commerciali;
  3. imbarcare e sbarcare su detto territorio e nei punti specificati nell’Allegato del presente Accordo, passeggeri, bagagli, merci e invii postali a destinazione di o provenienti da punti sul territorio dell’altra Parte;
  4. imbarcare e sbarcare sul territorio di Paesi terzi e nei punti specificati nell’Allegato del presente Accordo, passeggeri, bagagli, merci e invii postali, a destinazione di o provenienti da punti specificati nell’Allegato del presente Accordo sul territorio dell’altra Parte.

Nessun disposto del presente articolo conferisce all’impresa designata di una Parte il diritto di imbarcare sul territorio dell’altra Parte, dietro rimunerazione, passeggeri, bagagli, merci e invii postali destinati a un altro punto del territorio di quest’altra Parte.

Se, in seguito a conflitto armato, a disordini politici o a circostanze speciali e inconsuete, l’impresa designata di una Parte non è in grado di esercitare un servizio sulle sue linee normali, l’altra Parte si adopererà per facilitare il proseguimento dell’esercizio di tale servizio ripristinando dette linee in modo appropriato, segnatamente accordando durante tale periodo i diritti necessari per facilitare un esercizio duraturo.

Art. 3 Esercizio dei diritti

Ciascuna Parte concede alle imprese designate di entrambe le Parti possibilità uguali ed eque di farsi concorrenza nei trasporti aerei internazionali retti dal presente Accordo.

Ciascuna Parte permette a ogni impresa designata di determinare le frequenze e capacità delle aviolinee internazionali che offre, in base a considerazioni commerciali del mercato. In virtù di questo diritto, nessuna Parte può limitare unilateralmente il volume del traffico, le frequenze o la regolarità dei servizi o il tipo o i tipi di aeromobili utilizzati dalle imprese designate dell’altra Parte, eccetto che per ragioni doganali, tecniche, operative o ambientali, a condizioni identiche e conformi all’articolo 15 del presente Accordo.

Art. 4 Applicazione di leggi e regolamenti

Le leggi e i regolamenti che disciplinano, sul territorio di una Parte, l’entrata e l’uscita degli aeromobili adibiti alla navigazione aerea internazionale, o i loro voli sopra detto territorio, sono applicabili all’impresa designata dell’altra Parte.

Le leggi e i regolamenti che disciplinano, sul territorio di una Parte, l’entrata, la permanenza e l’uscita di passeggeri, equipaggi, bagagli, merci o invii postali – come quelli concernenti le modalità di entrata, di uscita, di emigrazione e di immigrazione, la dogana e i provvedimenti sanitari – sono applicabili ai passeggeri, equipaggi, bagagli, merci e invii postali trasportati dagli aeromobili dell’impresa designata dell’altra Parte quando questi aeromobili si trovano su detto territorio.

Nessuna Parte ha il diritto di favorire la propria impresa rispetto a quella designata dell’altra Parte quanto all’applicazione delle leggi e dei regolamenti indicati nel presente articolo.

I passeggeri, i bagagli e le merci in transito diretto sul territorio di una Parte che rimangono nella zona dell’aeroporto riservata a questo scopo saranno sottoposti soltanto a un controllo molto semplificato, a condizione che misure di sicurezza contro azioni violente, violazioni di confine, pirateria aerea e contrabbando di sostanze stupefacenti, provvedimenti per il controllo dell’immigrazione o circostanze particolari in conformità con la legislazione nazionale pertinente dell’altra Parte non esigano diversamente. I bagagli e le merci in transito diretto sono esentati da dazi e altre tasse analoghe. 3

Art. 5 Sicurezza dell’aviazione

Conformemente ai loro diritti e obblighi in virtù del diritto internazionale, le Parti riaffermano che i loro obblighi reciproci di proteggere la sicurezza dell’aviazione civile contro gli atti di intervento illeciti fanno parte integrante del presente Accordo. Senza limitare il complesso dei loro diritti e obblighi in virtù del diritto internazionale, le Parti agiscono in particolare conformemente alle disposizioni della Convenzione concernente le infrazioni e taluni altri atti commessi a bordo di aeromobili, firmata a Tokyo il 14 settembre 1963 4 , della Convenzione per la repressione della cattura illecita di aeromobili, firmata all’Aia il 16 dicembre 1970 5 , della Convenzione per la repressione di atti illeciti contro la sicurezza dell’aviazione civile, firmata a Montreal il 23 settembre 1971 6 , del Protocollo aggiuntivo per la repressione degli atti illeciti di violenza negli aeroporti adibiti all’aviazione civile internazionale, firmato a Montreal il 24 febbraio 1988 7 , e di ogni altra convenzione od ogni altro protocollo relativi alla sicurezza dell’aviazione civile ai quali le Parti aderiscono.

Le Parti si accordano reciprocamente, su richiesta, tutta l’assistenza necessaria per prevenire gli atti di cattura illecita di aeromobili civili e altri atti illeciti diretti contro la sicurezza di detti aeromobili, dei loro passeggeri ed equipaggi, degli aeroporti e delle attrezzature e servizi della navigazione aerea, nonché qualsiasi altra minaccia per la sicurezza dell’aviazione civile.

Nei loro rapporti reciproci, le Parti si conformano alle disposizioni relative alla sicurezza dell’aviazione stabilite dall’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale e designate come Allegati alla Convenzione, per quanto queste disposizioni si applichino alle Parti medesime; esse esigono che gli esercenti degli aeromobili immatricolati nei loro propri registri o che hanno la sede principale delle loro attività o la loro residenza permanente sul loro territorio, nonché gli esercenti di aeroporti situati sul loro territorio, si conformino a dette disposizioni concernenti la sicurezza dell’aviazione.

Ciascuna Parte conviene che detti esercenti possono essere tenuti a osservare le leggi e i regolamenti relativi alla sicurezza dell’aviazione al momento dell’entrata, dell’uscita o durante il soggiorno sul territorio dell’altra Parte, di cui si tratta nel numero 3 del presente articolo. Ciascuna Parte vigila affinché vengano effettivamente applicati sul suo territorio provvedimenti per proteggere qualsiasi aeromobile e per garantire l’ispezione dei passeggeri, dell’equipaggio, dei bagagli a mano, dei bagagli, delle merci e delle provviste di bordo prima e durante l’imbarco e il carico. Ciascuna Parte esamina anche con spirito favorevole qualsiasi richiesta dell’altra Parte di prendere ragionevoli provvedimenti di sicurezza speciali per fronteggiare una particolare minaccia.

In caso di incidente o minaccia di incidente, di cattura illecita di aeromobili civili o di altri atti illeciti diretti contro la sicurezza di detti aeromobili, dei loro passeggeri o equipaggi, degli aeroporti o delle attrezzature e servizi di navigazione aerea, le Parti si adoperano per facilitare le comunicazioni e adottano tutti i provvedimenti appropriati per porre fine con rapidità e sicurezza a questo incidente o a questa minaccia di incidente.

Art. 6 Designazione e autorizzazione d’esercizio

Ciascuna Parte ha il diritto di designare tante imprese di trasporti aerei quante ne desidera per l’esercizio dei servizi convenuti. Questa designazione dev’essere trasmessa all’altra Parte per scritto per via diplomatica.

Fatte salve le disposizioni dei numeri 3 e 4 del presente articolo, le autorità aeronautiche che hanno ricevuto la notifica della designazione accordano senza indugio all’impresa designata dall’altra Parte la necessaria autorizzazione d’esercizio,.

Le autorità aeronautiche di una Parte possono esigere che l’impresa designata dall’altra Parte provi di essere in grado di soddisfare le condizioni stabilite dalle leggi e dai regolamenti da loro normalmente e ragionevolmente applicati, conformemente alle disposizioni della Convenzione, che disciplinano l’esercizio dei servizi aerei internazionali.

Ciascuna Parte può rifiutare di accordare l’autorizzazione d’esercizio di cui al numero 2 del presente articolo, oppure, nei limiti ch’essa ritenga necessari, condizionare l’attuazione dei diritti definiti nell’articolo 2 del presente Accordo, qualora non avesse la prova che il principale centro di attività è situato sul territorio della Parte che ha designato l’impresa e che quest’ultima dispone di un certificato di esercente aereo valido rilasciato dalla Parte che l’ha designata.

Art. 7 Revoca dell’autorizzazione d’esercizio

Ciascuna Parte ha il diritto di revocare, di sospendere, o di limitare un’autorizzazione d’esercizio per l’esercizio, a opera dell’impresa designata dell’altra Parte, dei diritti menzionati nell’articolo 2 del presente Accordo, oppure di sottoporre l’esercizio di questi diritti alle condizioni ch’essa reputa necessarie se:

  1. questa impresa non può provare che il principale centro di attività è situato sul territorio della Parte che ha designato l’impresa e che quest’ultima dispone di un certificato di esercente aereo valido rilasciato dalla Parte che l’ha designata, oppure se
  2. l’impresa ha disatteso o gravemente infranto le leggi e i regolamenti della Parte che ha accordato i diritti, oppure se
  3. l’impresa non esercita i servizi convenuti conformemente alle condizioni prescritte nel presente Accordo.

Tranne ove la revoca, la sospensione o il condizionamento di cui al numero 1 del presente articolo risultassero necessari per evitare altre infrazioni a leggi e regolamenti, tale diritto può essere esercitato solamente dopo consultazione con l’altra Parte.

Art. 88 Riconoscimento di certificati e sicurezza tecnica

Per l’esercizio dei servizi aerei previsti nel presente Accordo, ciascuna Parte deve riconoscere come validi i certificati di navigabilità, i brevetti di idoneità e le licenze rilasciati o convalidati dall’altra Parte e ancora validi, a condizione che i requisiti richiesti per ottenere questi documenti corrispondano almeno ai requisiti minimi stabiliti in base alla Convenzione. Se i privilegi o le condizioni delle licenze o dei certificati di cui al paragrafo 1 del presente articolo, rilasciati dalle autorità aeronautiche di una Parte a una qualsiasi persona o impresa di trasporti aerei o in relazione a un aeromobile utilizzato nell’esercizio di servizi aerei, permettono una deroga ai requisiti minimi stabiliti nella Convenzione, e se tale deroga è notificata all’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale, l’altra Parte può chiedere consultazioni tra le autorità aeronautiche allo scopo di chiarire la pratica in oggetto.

Ciascuna Parte può tuttavia rifiutare di riconoscere, per i voli effettuati sopra il suo territorio, i brevetti di idoneità e le licenze rilasciati o riconosciuti validi ai propri cittadini dall’altra Parte o da uno Stato terzo.

Ciascuna Parte può richiedere in qualsiasi momento consultazioni sugli standard di sicurezza adottati dall’altra Parte per l’equipaggio, gli aeromobili o il loro esercizio. Tali consultazioni devono svolgersi entro un termine di trenta (30) giorni dal ricevimento della domanda.

Se, dopo tali consultazioni, una Parte constata che l’altra Parte non osserva né applica efficacemente i menzionati standard di sicurezza corrispondenti in quel momento ai requisiti minimi stabiliti nella Convenzione, tali constatazioni e i passi ritenuti necessari per adempiere gli standard dell’Organizzazione per l’aviazione civile internazionale sono notificati all’altra Parte. Nel caso in cui l’altra Parte non adotti le misure opportune entro quindici (15) giorni, o un termine più lungo se convenuto, è dato motivo per applicare l’articolo 7 (Revoca dell’autorizzazione d’esercizio) del presente Accordo.

A prescindere dagli obblighi menzionati nell’articolo 33 della Convenzione, è convenuto che ogni aeromobile esercitato dalle imprese designate di una Parte oppure, nel quadro di un contratto di leasing, a loro nome per servizi da e verso il territorio dell’altra Parte, durante la permanenza su detto territorio può essere ispezionato dai rappresentanti autorizzati di quest’altra Parte a bordo e intorno all’aeromobile per controllare la validità dei documenti relativi all’aeromobile e delle licenze degli equipaggi, nonché lo stato apparente dell’aeromobile e del suo equipaggiamento (nel presente articolo denominata «ispezione dell’area di traffico»), a condizione che l’ispezione non causi ritardi indebiti.

la Parte che effettua l’ispezione, in virtù dell’articolo 33 della Convenzione, è libera di desumere che i requisiti in base ai quali sono stati rilasciati o riconosciuti i documenti per questo aeromobile o per il suo equipaggio, oppure che i requisiti in base ai quali l’aeromobile è esercitato non soddisfano né superano i requisiti minimi in vigore conformemente a questa Convenzione.

Se una tale ispezione dell’area di traffico o una serie di ispezioni simili dà adito a seri motivi:

  1. per temere che un aeromobile o l’esercizio di un aeromobile non corrisponda ai requisiti minimi stabiliti in quel momento in base alla Convenzione; oppure
  2. per temere lacune a livello di rispetto ed esecuzione efficaci dei requisiti di sicurezza stabiliti in quel momento in base alla Convenzione,

Nel caso in cui, per un’ispezione dell’area di traffico, l’accesso a un aeromobile esercitato dalle imprese designate di una Parte conformemente alle disposizioni del paragrafo 5 del presente articolo sia negato dal rappresentante di dette imprese, l’altra Parte è libera di desumere che sussistono seri motivi del genere di quelli menzionati nel paragrafo 6 del presente articolo e di trarne le conclusioni previste in quel paragrafo.

Ciascuna Parte si riserva il diritto di sospendere o modificare immediatamente l’autorizzazione di esercizio delle imprese dell’altra Parte nel caso in cui la prima Parte, a seguito di un’ispezione o di una serie di ispezioni dell’area di traffico, di un accesso negato per un’ispezione dell’area di traffico, di consultazioni o altrimenti, giunga alla conclusione che sono necessarie misure urgenti per la sicurezza dell’esercizio di un’impresa di trasporti aerei.

Tutte le misure adottate da una Parte conformemente ai paragrafi 4 o 8 sono revocate non appena vengono a mancare i motivi che ne hanno richiesto l’adozione.

Art. 9 Esonero da dazi e tasse

All’entrata nel territorio dell’altra Parte, gli aeromobili impiegati in servizio internazionale dall’impresa designata di una Parte, come anche le loro attrezzature normali, le riserve di carburanti e lubrificanti e le provviste di bordo, ivi comprese le derrate alimentari, le bevande e i tabacchi, sono esonerati da ogni dazio o tassa, a condizione che dette attrezzature, riserve e provviste rimangano a bordo degli aeromobili sino a riesportazione avvenuta.

Sono parimenti esenti da questi dazi e tasse, fatti salvi gli emolumenti per servizi resi:

  1. le provviste di bordo imbarcate sul territorio di una Parte, nei limiti stabiliti dalle sue autorità, per essere consumate a bordo degli aeromobili impiegati in servizio internazionale dall’impresa designata dell’altra Parte;
  2. i pezzi di ricambio e le normali attrezzature di bordo importati sul territorio di una Parte per la manutenzione o la riparazione degli aeromobili impiegati in servizio internazionale nonché il materiale pubblicitario;
  3. i carburanti e lubrificanti destinati al rifornimento degli aeromobili impiegati in servizio internazionale dall’impresa designata dell’altra Parte, anche quando detti approvvigionamenti sono utilizzati dagli aeromobili in volo sopra il territorio della Parte ove furono imbarcati;
  4. i documenti necessari all’impresa designata di una Parte, ivi compresi i biglietti di passaggio, i titolo di trasporto aereo e il materiale di pubblicità, come anche ogni veicolo, materiale e attrezzatura che sono utilizzati dall’impresa designata per esigenze commerciali e operative all’interno dell’aeroporto, a condizione che suddetti materiale e attrezzatura servano al trasporto dei passeggeri e della merce.

Le normali attrezzature di bordo, come anche i prodotti e gli approvvigionamenti a bordo degli aeromobili impiegati dall’impresa designata di una Parte possono essere sbarcati sul territorio dell’altra Parte solamente con il consenso delle autorità doganali di questo territorio. In tal caso essi possono essere posti sotto la vigilanza di dette autorità fintanto che non siano riesportati o adibiti ad altro uso, conformemente ai regolamenti doganali in vigore nel territorio di questa Parte.

Le esenzioni previste dal presente articolo si applicano parimenti quando l’impresa designata di una Parte ha concluso accordi con una o più imprese sulla locazione o il trasferimento, sul territorio dell’altra Parte, di oggetti specificati nei numeri 1 e 2 del presente articolo, a condizione che detta impresa o dette imprese di quest’altra Parte beneficino anche di tali esenzioni.

Art. 10 Tasse di utilizzazione

Ciascuna Parte si adopera affinché le tasse di utilizzazione, imposte o imponibili dalle sue autorità competenti all’impresa designata dell’altra Parte, siano eque e ragionevoli. Dette tasse si fondano su principi economici riconosciuti.

Le tasse pagate per l’utilizzazione degli aeroporti e delle attrezzature e servizi di navigazione aerea, offerti da una delle Parti all’impresa designata dell’altra Parte, non devono risultare superiori a quelle che devono essere pagate dagli aeromobili nazionali adibiti ai servizi internazionali regolari.

Art. 11 Attività commerciali

L’impresa designata di una delle Parti ha il diritto di tenere sul territorio dell’altra Parte rappresentanze adeguate, che possono comprendere personale commerciale, operativo e tecnico, trasferito o assunto sul posto.

Per l’attività commerciale si applica il principio della reciprocità. Gli enti competenti di ciascuna Parte accordano l’appoggio necessario per il buon funzionamento delle rappresentanze dell’impresa designata dell’altra Parte.

In particolare, ciascuna Parte accorda all’impresa designata dell’altra Parte il diritto di vendere titoli di trasporto aereo sul suo territorio, direttamente e, all’arbitrio dell’impresa, per il tramite dei suoi agenti. Ciascuna impresa ha il diritto di vendere simili titoli di trasporto aereo e ognuno è libero di acquistarli, in moneta nazionale o in valute estere convertibili.

Le imprese di ciascuna Parte possono pagare in valuta locale le spese locali, incluso l’acquisto di carburante, sul territorio dell’altra Parte. Esse hanno piena libertà su questo territorio di provvedere a tali esborsi con valute liberamente convertibili, corrispondentemente alle disposizioni locali in materia.

Esercitando o offrendo servizi autorizzati sulle rotte stabilite, ogni impresa designata di una Parte può concludere accordi di mercatistica come accordi di prenotazione di capacità («blocked-space»), accordi di ripartizione di codici («code-sharing») o altri accordi di cooperazione

  1. con un’impresa o imprese di ciascuna Parte;
  2. con un’impresa o imprese di uno Stato terzo, a condizione che questo Stato terzo autorizzi o permetta accordi analoghi tra le imprese dell’altra Parte e altre imprese per prestazioni verso, da e via un tale Stato terzo; e a condizione che tutte le imprese parti a un tale accordo 1) siano titolari della corrispondente autorizzazione e 2) adempiano le condizioni applicabili normalmente con tali accordi.

Nonostante qualsiasi altra disposizione del presente Accordo, le imprese e i fornitori indiretti di trasporti di merci delle due Parti sono autorizzati a utilizzare senza restrizione, in relazione con i trasporti aerei internazionali, trasporti terrestri per la merce a destinazione o in provenienza da qualsiasi punto nei territori delle Parti o di Stati terzi, incluso il trasporto a destinazione o in provenienza da qualsiasi aeroporto con impianti doganali e includendo, nella misura in cui sia applicabile, il diritto di trasportare merce sotto sigillo doganale in conformità alle leggi e prescrizioni applicabili. Tale merce, trasportata per via terrestre o per via aerea, ha accesso alle operazioni di registrazione e agli impianti doganali degli aeroporti. Le imprese possono scegliere di eseguire esse stesse trasporti terrestri o farli effettuare, in virtù di accordi, da altri trasportatori per via terrestre, incluso il trasporto per via terrestre effettuato da altre compagnie d’aviazione e da fornitori indiretti di trasporti di merce aerea. Tali servizi possono essere offerti a un’unica tariffa globale per trasporti combinati per via aerea e terrestre, a condizione che gli speditori non siano indotti in errore in rapporto alla natura di questi trasporti.

Art. 11bis9 Leasing

Ciascuna Parte può impedire l’uso di aeromobili presi in leasing per i servizi menzionati nel presente Accordo che non soddisfano le disposizioni degli articoli 8 (Riconoscimento di certificati e sicurezza tecnica) e 5 (Sicurezza dell’aviazione).

Fatto salvo il paragrafo 1, le imprese designate di ciascuna Parte possono prendere in leasing aeromobili (oppure aeromobili ed equipaggi) da qualsiasi impresa, incluso da altre imprese di trasporti aerei, a condizione che ciò non permetta all’impresa che concede gli aeromobili in leasing di esercitare diritti di traffico che non le spettano.

I contratti di wet lease possono essere utilizzati in via eccezionale o per soddisfare un fabbisogno temporaneo e devono essere previamente presentati per approvazione alle autorità competenti sia del locatore sia del locatario, nonché all’autorità competente dell’altra Parte nella quale è previsto l’esercizio dell’aeromobile in wet lease.

Art. 12 Conversione e trasferimento degli introiti

Ogni impresa designata ha il diritto di convertire e trasferire nel suo Paese, al tasso applicato per l’esecuzione o i trasferimenti, le eccedenze realizzate sulle spese col trasporto di passeggeri, bagagli, merci e invii postali. Se il servizio dei pagamenti tra le Parti è disciplinato da un accordo speciale, questo è applicabile.

Art. 13 Tariffe

Ciascuna Parte conviene che qualsiasi impresa designata fissa, per i trasporti aerei, tariffe in base a considerazioni commerciali di politica del mercato. Gli interventi delle Parti si limitano a

  1. impedire tariffe o pratiche discriminanti inique;
  2. proteggere i consumatori da tariffe esageratamente elevate o restrittive ottenute grazie all’abuso di una posizione dominante; e
  3. proteggere le imprese da tariffe mantenute artificialmente basse grazie a sussidi statali diretti o indiretti o ad aiuti.

Ciascuna Parte può esigere che le tariffe riscosse da imprese designate dell’altra Parte a partire o a destinazione del suo territorio vengano notificate o sottoposte alle sue autorità aeronautiche. Questo può essere richiesto non più di 30 giorni prima della data prevista della loro entrata in vigore. In casi speciali può avvenire entro un termine più breve di quello previsto normalmente. Le tariffe possono essere applicate in ogni momento dopo essere state notificate o sottoposte, nella misura in cui non siano state rifiutate da entrambe le Parti. Nessuna Parte può richiedere alle imprese dell’altra che le notifichino o le sottopongano tariffe addebitate al pubblico dalle imprese charter, eccettuato il caso in cui sia necessario ottenere informazioni su una base non discriminante.

Nessuna delle Parti intraprende passi unilaterali per impedire l’introduzione o il mantenimento di una tariffa proposta o applicata a) dalle loro imprese per i trasporti aerei internazionali tra i loro territori o b) da un’impresa di una Parte per i trasporti aerei internazionali tra il territorio dell’altra e qualsiasi altro Stato, compreso, nei due casi, i trasporti in base ad accordi interline (interruzione di volo e continuazione di quest’ultimo con un’altra impresa) o intraline (trasporti con coincidenza tra voli della stessa impresa di trasporti aerei). Una Parte, se crede che una tariffa non sia conforme alle considerazioni enunciate nel numero 1 del presente articolo, può domandare trattative e notificare all’altra le ragioni del suo disaccordo entro un termine di sette giorni dopo aver ricevuto la domanda. Siffatte trattative si svolgono al più tardi 30 giorni dopo la ricezione della domanda e le Parti cooperano per procurarsi le informazioni necessarie per trovare una soluzione ragionevole alla questione pendente. Se le Parti possono giungere a un’intesa per quanto concerne una tariffa oggetto di una notifica di disaccordo, ogni Parte fa tutto il possibile per attuare questa intesa. Se le Parti non si accordano, la tariffa viene applicata o rimane in vigore.

Nonostante le disposizioni dei numeri 1–3 di cui sopra, ogni impresa designata ha il diritto di applicare pure qualsiasi tariffa offerta sul mercato.

Art. 14 Approvazione degli orari

Almeno trenta giorni prima dell’inizio dei servizi convenuti, l’impresa designata di una Parte sottopone i suoi orari all’approvazione delle autorità aeronautiche dell’altra Parte. Lo stesso disciplinamento si applica a qualsiasi successiva modifica di orario.

Per i voli supplementari, fuori degli orari approvati per i servizi convenuti, l’impresa designata di una Parte deve chiedere l’autorizzazione delle autorità aeronautiche dell’altra Parte. In regola generale, l’istanza è presentata almeno due giorni feriali prima dell’inizio del volo.

Art. 15 Statistiche

Le autorità aeronautiche delle Parti si comunicano, su richiesta, statistiche periodiche o altri dati analoghi concernenti il traffico sui servizi convenuti.

Art. 16 Consultazioni

Ciascuna Parte può, in ogni momento, chiedere per via diplomatica consultazioni in merito alla realizzazione, interpretazione, applicazione o modifica del presente Accordo. Dette consultazioni, che possono farsi tra autorità aeronautiche, devono iniziare entro sessanta giorni dalla data di ricezione della domanda da parte dell’altra Parte, salvo diverso accordo fra le Parti. Se la Parte richiedente ritiene necessari negoziati immediati al fine di impedire danni incombenti irreparabili per la sua impresa, simili negoziati possono iniziare entro trenta giorni dalla ricezione della domanda da parte dell’altra Parte.

Art. 17 Composizione delle controversie

Qualsiasi controversia inerente al presente Accordo che non venisse composta mediante negoziati diretti o per via diplomatica, è sottoposta, su richiesta di una delle Parti, a un tribunale arbitrale.

In tal caso, ciascuna parte designa un arbitro; i due arbitri cooptano un Presidente, cittadino di uno Stato terzo. Se, entro un termine di due mesi a decorrere dal giorno in cui una delle Parti ha designato il proprio arbitro, l’altra Parte non designa il suo o se, nel corso del mese successivo alla designazione del secondo arbitro, i due arbitri non s’intendono sulla scelta del Presidente, ciascuna Parte può chiedere al presidente del Consiglio dell’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale di procedere alle designazioni necessarie. Se questi fosse cittadino di una delle Parti, procede alla nomina il vicepresidente da più tempo in carica che non sia escluso a causa della sua nazionalità.

Il tribunale arbitrale fissa le proprie procedure e decide della suddivisione delle spese risultanti dalla procedura.

Le Parti s’impegnano a conformarsi a qualsiasi decisione pronunciata in virtù del presente articolo.

Art. 18 Modifiche

Se una delle Parti giudica auspicabile modificare una qualsiasi disposizione del presente Accordo, tale modifica, convenuta tra le Parti, è applicata provvisoriamente dal giorno della firma ed entra in vigore appena le due Parti si sono notificate l’adempimento delle formalità costituzionali.

L’Allegato può essere modificato per convenzione diretta tra le autorità aeronautiche delle Parti. Le modifiche sono applicate provvisoriamente dal giorno in cui sono state convenute ed entrano in vigore dopo essere state confermate mediante scambio di note diplomatiche.

In caso di conclusione di una convenzione generale multilaterale relativa al trasporto aereo che vincolasse ciascuna delle Parti, il presente Accordo sarebbe emendato al fine di essere conforme alle disposizioni di detta convenzione.

Art. 19 Denuncia

Ciascuna Parte può, in ogni momento, notificare per scritto all’altra di voler porre fine al presente Accordo; la notificazione va fatta simultaneamente all’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale. Il presente Accordo termina a mezzanotte (ora del luogo in cui la notificazione di denuncia è stata ricevuta), immediatamente prima della scadenza di un anno a decorrere dalla data in cui l’altra Parte ha ricevuto la denuncia, nella misura in cui la denuncia non venga ritirata prima della fine di questo lasso di tempo con il consenso reciproco delle Parti.

Qualora l’altra Parte non attestasse di averla ricevuta, la notificazione si reputa pervenuta quattordici giorni dopo che l’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale ne ha ricevuto comunicazione.

Art. 20 Registrazione

Il presente Accordo, e ogni ulteriore emendamento, saranno registrati presso l’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale.

Art. 21 Entrata in vigore

Il presente Accordo entrerà in vigore appena le due Parti si saranno notificate l’adempimento delle formalità costituzionali che consentono la conclusione e l’entrata in vigore degli accordi internazionali. Al momento della sua entrata in vigore, il presente Accordo annullerà l’Accordo tra le due parti concernente i servizi aerei, conchiuso il 23 novembre 1956 10 .

In fede di che, i plenipotenziari delle due Parti hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Lima, il 24 gennaio 2000, nelle lingue tedesca, spagnola e inglese, i tre testi facendo parimenti fede. In caso di divergenze di realizzazione, di interpretazione o di applicazione, prevale il testo inglese.

Per il
Consiglio federale svizzero:

Eric Martin

Per il
Governo della Repubblica del Perù:

Alberto Pandolfi Arbulú

Allegato11

Tavole delle linee

Tavola I

Linee sulle quali le imprese designate dalla Svizzera possono esercitare servizi aerei:

Punti di partenza

Punti intermedi

Punti in Perù

Punti oltre

Punti in Svizzera

Ogni punto

Punti

Ogni punto

Tavola II

Linee sulle quali le imprese designate dalla Repubblica del Perù possono esercitare servizi aerei:

Punti di partenza

Punti intermedi

Punti in Svizzera

Punti oltre la Svizzera

Punti in Perù

Ogni punto

Punti

Ogni punto

Note:Le imprese designate delle Parti hanno il diritto di servire punti nel territorio dell’altra Parte separatamente o in combinazione su uno stesso volo (coterminalisation) a condizione che, ad eccezione dei propri scali intermedi, non vengano esercitati diritti di traffico.Ogni impresa designata di una Parte può, a sua discrezione, su determinati o su tutti i voli:1.effettuare voli in una direzione o in entrambe;2.combinare diversi numeri di volo all’interno di un volo;3.servire punti all’esterno dei territori, punti di scalo intermedio e punti situati oltre, nonché punti nei territori delle Parti in qualsiasi combinazione e ordine;4.rinunciare ad atterraggi in un determinato punto o in determinati punti;5.trasferire, in tutti i punti, traffico tra i propri aeromobili;6.servire punti al di fuori di ogni punto nel suo territorio, con o senza cambiamento di aeromobile o di numero di volo, rendendo noti e offrendo tali servizi al pubblico come voli diretti o di collegamento;in questo contesto non valgono limitazioni di direzione o limitazioni geografiche e non è possibile perdere i diritti di traffico accordati con l’Accordo, sempre che questo servizio aereo serva un punto nel territorio dell’altra Parte che ha designato l’impresa.

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica del Perù concernente il traffico aereo di linea | Lexipedia | Lexipedia