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Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica del Senegal concernente i trasporti aerei Conchiuso il 23 gennaio 1963 Approvato dall’Assemblea federale il 1o ottobre 1963 Entrato in vigore il 7 settembre 1964

RU 1964, 905; FF 1963 I 1329 ediz. franc. 1963 I 1305 ediz. fed.

Traduzione1

(Stato 12 ottobre 1983)

Il Consiglio Federale Svizzero
e
il Governo della Repubblica del Senegal,

desiderosi d’incrementare lo sviluppo degli aerotrasporti tra la Svizzera e il Senegal e di attuare, nella massima misura possibile, la cooperazione internazionale in questo settore,

determinati pertanto ad applicare per questi trasporti i principi e le disposizioni della Convenzione relativa alla navigazione aerea civile internazionale firmata a Chicago il 7 dicembre 1944 2 ,

hanno convenuto quanto segue:

I. Generalità

Art. 1

Le Parti contraenti (dappresso «Parti»), si accordano reciprocamente i diritti specificati dal presente accordo allo scopo di stabilire i collegamenti aerei civili internazionali elencati nell’allegato.

Art. 2

Per l’applicazione del presente accordo e dell’allegato:

  1. Il termine «territorio» ha il significato definito nell’articolo 2 della Convenzione relativa alla navigazione aerea civile internazionale3,
  2. L’espressione «autorità aeronautiche» indica per ciascuna Parte l’ufficio incaricato dell’aviazione civile.

Art. 3

Gli aeromobili utilizzati nel traffico internazionale dall’impresa di trasporti aerei designata di una Parte (dappresso «impresa designata»), l’attrezzatura normale, le riserve di carburanti e di lubrificanti come pure le provviste di bordo, comprese le derrate alimentari, le bevande e il tabacco, sono esonerati, all’entrata nel territorio dell’altra Parte, da ogni dazio, spesa di ispezione o altro diritto e tassa analoga, a condizione però che le attrezzature e le provviste siano trattenute a bordo fino alla riesportazione.

Vanno esenti dai medesimi diritti o tasse, salve restando quelle riscosse per i servizi resi:

  1. le provviste di bordo d’ogni origine acquistate nel territorio di una Parte, nel limite stabilito alle autorità e imbarcate sugli aeromobili che assicurano un servizio internazionale dell’altra Parte;
  2. i pezzi di ricambio importati sul territorio di una Parte e destinati alla manutenzione o alla riparazione degli aeromobili utilizzati in servizio internazionale dall’impresa designata dell’altra Parte;
  3. i carburanti destinati al rifornimento degli aeromobili utilizzati, in traffico internazionale, dall’impresa designata dall’altra Parte, anche qualora essi siano da consumare durante il volo sopra il territorio della Parte, sul quale sono stati imbarcati.

L’attrezzatura normale di bordo, il materiale e gli approvvigionamenti imbarcati negli aeromobili di una Parte possono essere scaricati sul territorio dell’altra Parte solo con l’autorizzazione delle autorità doganali di questo Paese. Essi restano pertanto sotto controllo fintanto che siano riesportati o dichiarati alle autorità menzionate.

Art. 4

I certificati di navigabilità, i brevetti d’idoneità e le licenze, rilasciati o convalidati dall’una delle Parti e non scaduti, devono essere riconosciuti dall’altra ai fini dell’esercizio dei servizi aerei specificati nell’allegato. Tuttavia ogni Parte si riserva il diritto di non riconoscere, per la circolazione sopra il proprio territorio, i brevetti d’idoneità e le licenze rilasciate a un proprio cittadino dell’altra Parte.

Art. 5

Le leggi e i regolamenti che, rispetto al territorio di una Parte, disciplinano l’entrata e l’uscita degli aeromobili in servizio internazionale, oppure l’esercizio e la navigazione di detti aeromobili sul suo territorio, si applicano parimente all’impresa designata dall’altra Parte.

I passeggeri, gli equipaggi e gli spedizionieri, oppure le persone che agiscono in loro vece e per loro conto devono conformarsi alle leggi e ai regolamenti che, rispetto al territorio di ogni Parte, disciplinano l’entrata, la permanenza e l’uscita di passeggeri, equipaggi e merci, segnatamente quanto all’entrata, alle formalità d’immigrazione, alla dogana e alle misure stabilite dai regolamenti sanitari.

I passeggeri in transito, che non abbandonano la zona loro riservata, sottostanno a formalità molto semplificate.

Ogni Parte consente a non accordare preferenze alle proprie imprese, rispetto a quelle designate dall’altra, quanto all’applicazione dei regolamenti relativi alla dogana, ai visti, all’immigrazione, alle misure sanitarie, al cambio o ad altre disposizioni concernenti i trasporti aerei.

Art. 6

Salvo restando le disposizioni dell’articolo 14, ciascuna Parte si riserva il diritto di rifiutare a un’impresa designata dall’altra Parte, l’autorizzazione all’esercizio, o di revocarla, qualora fondatamente reputi non essere provato che la maggior parte della proprietà, nonché il controllo effettivo di quest’impresa appartengono alla Parte che l’ha designata o ai suoi cittadini, o qualora l’impresa non si conformi alle leggi e ai regolamenti, giusta l’articolo 5, o non soddisfi agli obblighi imposti dal presente accordo.

Art. 7

Ciascuna Parte si riserva il diritto, in ogni tempo, di domandare che le autorità competenti delle due Parti si consultino per l’interpretazione, l’applicazione o le modificazioni del presente accordo.

Questa consultazione avrà inizio, al più tardi, sessanta giorni dalla data di ricezione di tale domanda.

Le modificazioni dell’accordo così decise entrano in vigore appena confermate da uno scambio di note per via diplomatica.

Art. 8

Ciascuna Parte può, in ogni tempo, comunicare all’altra il desiderio di disdire il presente accordo; uguale comunicazione dev’essere data simultaneamente all’Organizzazione dell’Aviazione civile internazionale (dappresso OACI). In tal caso, l’accordo prende fine un anno dopo che l’altra Parte abbia ricevuto la disdetta, a meno che questa non sia stata frattanto ritirata di comune intesa. Mancando la notificazione di ricevimento dell’altra Parte, la disdetta è considerata ricevuta quattordici giorni dopo che è pervenuta alla sede dell’OACI.

Art. 9

Ogni controversia circa l’interpretazione o l’applicazione del presente accordo, che non possa essere risolta con le disposizioni dell’articolo 7, né dalle autorità aeronautiche, né dai Governi interessati, sarà sottoposta, su domanda di una delle Parti, alla decisione d’un tribunale arbitrale.

Questo tribunale si compone di tre membri. Ciascuno dei due Governi designerà un arbitro; i due arbitri procederanno a cooptare il presidente che dovrà essere cittadino di un terzo Stato. Le designazioni devono avvenire entro due mesi a contare dalla data in cui uno dei Governi abbia chiesto l’arbitrato e la cooptazione entro il terzo mese. Qualora queste nomine non avvenissero entro i termini indicati, ciascun Governo potrà chiedere al presidente dell’OACI di procedere alle necessarie designazioni.

Il tribunale arbitrale, qualora non fosse possibile comporre la controversia pacificamente, decide a maggioranza. Salvo accordo contrario delle Parti esso stabilisce la procedura e sceglie la sua sede.

Le Parti s’impegnano a conformarsi ai provvedimenti provvisori adottati durante l’istanza ed alla decisione arbitrale, considerata in ogni caso definitiva.

Ove una delle Parti non si conformasse alla decisione degli arbitri l’altra Parte potrà limitare, sospendere o annullare i diritti o privilegi che avesse concesso in applicazione del presente accordo, durante tutto il tempo in cui la decisione non è rispettata. Ciascuna Parte sopporta le spese per il proprio arbitro e metà di quelle del presidente designato, e le altre spese inerenti alla procedura.

II. Servizi convenuti

Art. 10

Ciascuna Parte accorda all’altra l’autorizzazione necessaria all’impresa designata, per esercitare i servizi aerei specificati nella tavola delle linee allegata al presente accordo (dappresso «servizi convenuti»).

Art. 11

Salvo le disposizioni dell’articolo 6 precedente, ciascuna Parte concederà senza indugio all’impresa designata dall’altra Parte, l’autorizzazione per l’esercizio.

Tuttavia, prima di concedere l’autorizzazione per esercitare i servizi convenuti, l’autorità aeronautica di una Parte può esigere che l’impresa designata dell’altra provi di essere in grado di soddisfare alle condizioni prescritte dalle leggi e dai regolamenti, che essa applica normalmente per l’esercizio dei servizi aerei internazionali.

Art. 12

Salvo le disposizioni del presente accordo, le Parti si concedono reciprocamente i seguenti diritti:

  1. sorvolare, senza atterrarvi, il territorio dell’altra Parte;
  2. effettuare, su detto territorio, scali non commerciali.

Art. 13

L’impresa designata dal Governo del Senegal, conformemente al presente accordo, è autorizzata, in territorio svizzero, a sbarcare e imbarcare in traffico internazionale, passeggeri, posta e merci in provenienza e a destinazione degli scali e delle linee del Senegal, specificati nell’allegato.

L’impresa designata dal Consiglio federale svizzero, conformemente al presente accordo, è autorizzata, nel territorio del Senegal, a sbarcare e imbarcare in traffico internazionale, passeggeri, posta e merci in provenienza e a destinazione degli scali e delle linee svizzere specificati nell’allegato.

Art. 14

Una Parte può designare, nonostante le disposizioni dell’articolo 6 del presente accordo, un’impresa comune di trasporti aerei, costituita conformemente agli articoli 77 e 79 della Convenzione relativa alla navigazione aerea civile internazionale 4 che sarà gradita dall’altra Parte.

Art. 15

Le imprese designate dalle due Parti devono fruire di un trattamento giusto ed equo come anche di uguali possibilità per l’esercizio dei servizi convenuti.

Le imprese designate devono tener conto, per i percorsi in comune, dei reciproci interessi nell’intento di non pregiudicare indebitamente i loro rispettivi servizi aerei.

Art. 16

L’esercizio dei servizi convenuti tra i territori delle due Parti, conformemente alla tavola delle linee allegata al presente accordo, costituisce, per ciascuna Parte, un diritto fondamentale e originario.

Per l’esercizio di questi servizi:

  1. la capacità di trasporto offerta, sul percorso comune, deve essere ripartita tra le imprese designate dalle due Parti, osservando il principio dell’uguaglianza, salvo restando le disposizioni della lettera d seguente;
  2. la capacità totale a disposizione, per ciascun percorso, deve adattarsi alla domanda del traffico;
  3. le imprese designate si accordano sulle misure da prendere, per affrontare le esigenze maggiori di un traffico imprevisto o momentaneo, sulle linee convenute. In tal caso esse avvisano immediatamente le autorità aeronautiche dei loro rispettivi Paesi, le quali possono consultarsi se lo giudicano utile;
  4. se una delle Parti desidera rinunciare completamente o in parte alla capacità di trasporto, che le è stata concessa su una o più linee, essa si accorda con l’altra Parte per trasferirle, durante un periodo determinato, tutta o parte di detta capacità di trasporto. La Parte che ha trasferito tutti o parte dei suoi diritti potrà riprenderli non appena trascorso il periodo menzionato.

Art. 17

Le imprese designate notificano alle autorità aeronautiche delle due Parti, almeno trenta giorni prima dell’inaugurazione dei servizi convenuti, la natura del trasporto, il tipo di aeromobili utilizzati e gli orari previsti. Lo stesso procedimento è applicato nel caso di ulteriori modificazioni.

Le autorità aeronautiche di ciascuna Parte forniscono, a ragionevole richiesta di quelle dell’altra Parte, i dati statistici regolari o ogni altro dato sui risultati della propria impresa designata, necessari per controllare la capacità di trasporto offerta dalla medesima. Le statistiche rilevano i dati richiesti per calcolare il volume del traffico con il territorio dell’altra Parte e in particolare per i punti d’imbarco e di sbarco.

Art. 18

Le due Parti convengono di consultarsi ogni qualvolta sia necessario coordinare i rispettivi servizi aerei.

Art. 19

Le tariffe dei servizi convenuti devono risultare modiche, ancorché compilate sulla base di tutti gli elementi determinati, comprendenti il costo dell’esercizio, un beneficio ragionevole, le caratteristiche di ogni servizio e le tariffe applicate da altre imprese di trasporti aerei che già esercitano, in tutto o in parte, la stessa linea. Le tariffe sono fissate conformemente alle disposizioni seguenti:

  1. Le tariffe sono stabilite possibilmente di comune intesa tra le imprese designate, dopo aver consultato le altre imprese attive su tutta o parte della linea; questo accordo deve essere attuato, per quanto possibile, nel quadro dell’Associazione dei trasporti aerei internazionali (IATA). Le tariffe così convenute sono sottoposte all’approvazione delle autorità aeronautiche delle due Parti. Se l’autorità di una Parte non approva le tariffe stabilite, deve notificarlo alle autorità dell’altra Parte, entro quattordici giorni a decorrere dalla data in cui le tariffe erano state proposte per l’approvazione oppure entro un altro termine da stabilire.
  2. Se le imprese designate non si accordano o se le tariffe non sono state approvate dall’autorità aeronautica d’una Parte, la vertenza dovrebbe risolversi con un accordo tra le autorità aeronautiche delle due Parti.
  3. Ove le autorità aeronautiche non si accordassero, la vertenza sarà sottoposta al tribunale previsto dall’articolo 9 del presente accordo.
  4. Le tariffe già stabilite restano in vigore fino a quando vengono fissate nuove tariffe, conformemente alle disposizioni di questo articolo o dell’articolo 9 del presente accordo.

III. Disposizioni finali

Art. 20

Ciascuna Parte si impegna a garantire all’altra il diritto di trasferire liberamente, al saggio ufficiale, gli utili netti ricavati sul suo territorio, dai trasporti di passeggeri, bagagli, colli postali e merci, effettuati dall’impresa designata dell’altra Parte. Qualora un accordo speciale dovesse regolare il servizio dei pagamenti, esso è applicabile.

Art. 21

Il presente accordo è applicato provvisoriamente a decorrere dal giorno in cui è stato firmato ed entrerà in vigore un mese dalla data in cui le due Parti si saranno comunicate l’adempimento delle rispettive formalità costituzionali.

Art. 22

Il presente accordo e l’allegato saranno comunicati all’OACI per la registrazione. Fatto a Berna, il 23 gennaio 1963, in doppio esemplare, in lingua francese.

(Seguono le firme)

Allegato5

Tavola delle linee

Tavola I: Linee senegalesi

Linee sulle quali l’impresa designata dal Senegal può esercitare servizi aerei:

Punto di partenza

Punti intermedi

Punti in Svizzera

Punti oltre

Dakar

1 punto in

Africa del Nord

1 punto in

Svizzera

5 punti in

Europa e viceversa

Tavola II: Linee svizzere

Linee sulle quali l’impresa designata dalla Svizzera può esercitare servizi aerei:

Punto di partenza

Punti intermedi

Punti in Senegal

Punti oltre

Svizzera

1 punto nella

Penisola iberica

o in Africa

del Nord

Dakar

5 punti in

America del

Sud e America

centrale e viceversa

Svizzera

1 punto nella

Penisola iberica

o in Africa

del Nord

Dakar

Monrovia e

viceversa

Note

A scelta dell’impresa designata possono essere tralasciati tutti i punti lungo le linee indicate, durante tutti o taluni voli.

Un’impresa designata può servire uno o più punti oltre quelli menzionati, a condizione che nessun diritto di traffico sia esercitato tra detti punti e il territorio dell’altra Parte, qualora non sia stato, da quest’ultima, espressamente concesso.

Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica del Senegal concernente i trasporti aerei Conchiuso il 23 gennaio 1963 Approvato dall’Assemblea federale il 1o ottobre 1963 Entrato in vigore il 7 settembre 1964 | Lexipedia | Lexipedia