Ciascuna Parte ha il diritto di designare per iscritto all’altra Parte, un’impresa di trasporti aerei per l’esercizio dei servizi convenuti sulle linee indicate.
Appena informata della designazione, l’altra Parte accorda senza indugio all’impresa designata l’autorizzazione all’esercizio richiesta, salvo le disposizioni dei numeri 3 e 4 del presente articolo.
Le autorità aeronautiche di una Parte possono esigere dall’impresa designata dell’altra di fornire la prova che essa soddisfa alle condizioni stabilite dalle leggi e dai regolamenti che esse applicano normalmente e in misura ragionevole, conformemente alle disposizioni della convenzione, per l’esercizio dei servizi aerei commerciali internazionali.
Ciascuna Parte può rifiutare di gradire un’impresa di trasporti aerei e può sospendere o revocare la concessione, a detta impresa, dei diritti specificati al numero 2 dell’articolo II del presente accordo, oppure vincolare l’esercizio di questi diritti a condizioni reputate necessarie, qualora non avesse la prova che la maggior parte della proprietà nonché il controllo effettivo di quest’impresa appartengano alla Parte che l’ha designata o ai suoi cittadini.
L’impresa così designata e autorizzata può, dopo aver soddisfatto alle disposizioni dei numeri 1 e 2 del presente articolo, esercitare i servizi convenuti; resta tuttavia intenso che un servizio può essere esercitato solo dopo l’entrata in vigore della tariffa, conforme alle disposizioni dell’articolo VI del presente accordo.
Ciascuna Parte può precludere, all’impresa designata, l’esercizio dei diritti specificati nel numero 2 dell’articolo II del presente accordo, oppure vincolari a condizioni che essa reputa necessarie per esercitarli, qualora l’impresa non si conformasse alle leggi e ai regolamenti della Parte che accorda questi diritti, o ometta comunque, nell’esercizio della propria attività, di osservare le disposizioni del presente accordo. Resta tuttavia inteso che questa facoltà può essere usata da una Parte solo dopo aver consultato l’altra, a meno che la sospensione immediata o l’imposizione di condizioni siano necessarie per prevenire nuove infrazioni alle leggi e ai regolamenti.
In applicazione ai numeri 4 e 6 del presente articolo un’azione non può essere iniziata prima che l’altra Parte ne sia stata informata per iscritto con indicazione dei motivi che mediante consultazione tra le autorità aeronautiche, le due Parti non abbiano trovato un’intesa entro 30 giorni a decorrere dalla data della comunicazione.