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0.748.127.197.45

Accordo
tra il Consiglio federale svizzero e
il Governo del Regno di Thailandia sul traffico aereo
fra i rispettivi territori e oltre

RU 2010 849

Traduzione1

Concluso il 18 gennaio 2010

Entrato in vigore mediante scambio di note il 3 febbraio 2010

(Stato 3 febbraio 2010)

Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo del Regno di Thailandia,

preso atto che la Confederazione Svizzera e il Regno di Thailandia sono parti alla Convenzione relativa all’aviazione civile internazionale aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944 2 ,

animati dal desiderio di concludere un accordo aggiuntivo a detta Convenzione inteso a stabilire servizi regolari tra e oltre i rispettivi territori,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Definizioni

Per l’applicazione del presente Accordo, sempre che dal contesto non risulti diversamente:

  1. il termine «Convenzione di Chicago» indica la Convenzione relativa all’aviazione civile internazionale, aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944, e include ogni allegato adottato conformemente all’articolo 90 della Convenzione e ogni emendamento agli Allegati o alla Convenzione adottato conformemente agli articoli 90 e 94, sempre che detti allegati ed emendamenti siano applicabili per le due Parti;
  2. la locuzione «autorità aeronautiche» indica, per la Svizzera, l’Ufficio federale dell’aviazione civile, per il Regno di Thailandia, il Ministro dei Trasporti, o, in ambedue i casi, qualsiasi persona o ente autorizzato a esplicare le funzioni attualmente attribuite a dette autorità;
  3. la locuzione «impresa di trasporti aerei designata» indica un’impresa che una Parte ha designato conformemente all’articolo 6 del presente Accordo per esercitare i servizi aerei convenuti;
  4. il termine «tariffa» indica il prezzo per il trasporto dei passeggeri, dei bagagli e delle merci e le relative condizioni d’applicazione, comprese le provvigioni e altre rimunerazioni supplementari per l’intermediazione o la vendita di titoli di trasporto, tuttavia senza rimunerazione e condizioni inerenti al trasporto degli invii postali.

L’Allegato è parte integrante del presente Accordo. Salvo che una disposizione contraria non lo preveda espressamente, qualsiasi riferimento all’Accordo concerne parimenti l’Allegato.

Art. 2 Concessione di diritti

Le Parti si accordano reciprocamente i diritti specificati nel presente Accordo per l’istituzione di servizi aerei internazionali sulle linee indicate nelle tavole dell’Allegato. Detti servizi e linee sono qui di seguito designati «servizi convenuti» e «linee indicate».

Fatte salve le disposizioni del presente Accordo, nell’esercizio di servizi aerei internazionali le imprese di trasporti aerei designate di ciascuna Parte fruiscono:

  1. del diritto di sorvolare, senza atterrarvi, il territorio dell’altra Parte;
  2. del diritto di effettuare, su detto territorio, scali non commerciali;
  3. del diritto di imbarcare e sbarcare, su detto territorio e nei punti specificati nell’Allegato al presente Accordo, passeggeri, bagagli, merci e invii postali a destinazione di o provenienti da punti sul territorio dell’altra Parte;
  4. del diritto di imbarcare e sbarcare, sul territorio di Stati terzi e nei punti specificati nell’Allegato al presente Accordo, passeggeri, bagagli, merci e invii postali a destinazione di o provenienti da punti sul territorio dell’altra Parte specificati nell’Allegato al presente Accordo;

Nessun disposto nel paragrafo 2 del presente articolo conferisce alle imprese di trasporti aerei designate di una Parte il diritto di imbarcare sul territorio dell’altra Parte, dietro rimunerazione, passeggeri, bagagli, merci e invii postali destinati a un altro punto del territorio di quest’altra Parte.

Se, in seguito a conflitto armato, catastrofi naturali, disordini politici o eventi perturbatori, le imprese di trasporti aerei designate di una Parte non sono in grado di esercitare un servizio sulle linee da esse abitualmente percorse, l’altra Parte si adopera per facilitare il proseguimento dell’esercizio di tale servizio ripristinando dette linee in modo appropriato.

Art. 3 Esercizio dei diritti

Le imprese di trasporti aerei designate fruiscono di possibilità pari ed eque per servire, con i servizi convenuti, il traffico tra i territori delle Parti e dovranno considerare supplementare il traffico ch’esse servono, nel territorio dell’altra Parte, a destinazione di o proveniente da determinati punti della linea esercitata. Le imprese designate di ciascuna Parte, nell’offrire capacità per il traffico imbarcato sul territorio dell’altra e sbarcato in determinati punti delle linee indicate, o viceversa, tengono conto dell’interesse fondamentale delle imprese designate da quest’altra Parte a detto traffico, in modo da non pregiudicarlo indebitamente.

I servizi convenuti esercitati dalle imprese designate di ciascuna Parte devono orientarsi strettamente ai bisogni di trasporto del pubblico sulle linee indicate, e ciascuna impresa si prefigge fondamentalmente di offrire una capacità idonea a soddisfare la domanda di trasporto per i passeggeri, le merci e gli invii postali, imbarcati o sbarcati sul territorio della Parte che ha designato le imprese di trasporti aerei.

L’offerta di trasporto per passeggeri, merci e invii postali, imbarcati nel territorio dell’altra Parte e sbarcati in un punto delle linee indicate in un Paese terzo, o viceversa, deve risultare conforme al principio generale secondo cui l’offerta deve essere adeguata:

  1. alle esigenze di traffico in partenza o a destinazione del territorio della Parte che ha designato le imprese di trasporti aerei;
  2. alle esigenze di traffico dei territori sorvolati dalle imprese di trasporti aerei, tenuto conto di altri servizi aerei esercitati da imprese di Stati situate in questi territori; e
  3. alle esigenze dell’esercizio di un servizio di lungo corso redditizio.

Art. 4 Applicazione di leggi e regolamenti

Le leggi e i regolamenti che disciplinano, sul territorio di una Parte, l’entrata e l’uscita degli aeromobili adibiti alla navigazione aerea internazionale, o i loro voli sopra detto territorio, sono applicabili alle imprese di trasporti aerei designate dell’altra Parte.

Le leggi e i regolamenti che disciplinano, sul territorio di una Parte, l’entrata, la permanenza e l’uscita di passeggeri, equipaggi, bagagli, merci o invii postali, in particolare le formalità di entrata, uscita, emigrazione e immigrazione nonché le prescrizioni doganali e sanitarie, sono applicabili ai passeggeri, agli equipaggi, ai bagagli, alle merci e agli invii postali trasportati dagli aeromobili delle imprese di trasporti aerei designate dell’altra Parte quando questi aeromobili si trovano su detto territorio.

Nessuna Parte ha il diritto di favorire le proprie imprese di trasporti aerei rispetto a quelle designate dell’altra Parte quanto all’applicazione delle leggi e dei regolamenti menzionati nel presente articolo.

Art. 5 Sicurezza dell’aviazione

Conformemente ai loro diritti e obblighi in virtù del diritto internazionale, le Parti riaffermano che i loro obblighi reciproci di proteggere la sicurezza dell’aviazione civile contro gli atti di intervento illeciti fanno parte integrante del presente Accordo. Senza limitare il complesso dei loro diritti e obblighi in virtù del diritto internazionale, le Parti agiscono in particolare conformemente alle disposizioni della Convenzione concernente le infrazioni e taluni altri atti commessi a bordo di aeromobili, firmata a Tokyo il 14 settembre 1963 3 , della Convenzione per la repressione della cattura illecita di aeromobili, firmata all’Aia il 16 dicembre 1970 4 , della Convenzione per la repressione di atti illeciti contro la sicurezza dell’aviazione civile, firmata a Montreal il 23 settembre 1971 5 , e di ogni altra convenzione e di ogni altro protocollo relativi alla sicurezza dell’aviazione civile ai quali le Parti aderiscono.

Le Parti si accordano reciprocamente, su richiesta, tutta l’assistenza necessaria per prevenire gli atti di cattura illecita di aeromobili civili e altri atti illeciti diretti contro la sicurezza di detti aeromobili, dei loro passeggeri ed equipaggi, degli aeroporti e delle installazioni di navigazione aerea, nonché qualsiasi altra minaccia per la sicurezza dell’aviazione civile.

Nei loro rapporti reciproci, le Parti si conformano alle disposizioni relative alla sicurezza dell’aviazione stabilite dall’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale e designate come Allegati alla Convenzione, per quanto queste disposizioni si applichino alle Parti medesime; esse esigono che gli esercenti degli aeromobili immatricolati nei loro registri, o che hanno la sede principale delle proprie attività o la propria residenza permanente sul loro territorio, nonché gli esercenti di aeroporti situati sul loro territorio, si conformino a dette disposizioni concernenti la sicurezza dell’aviazione.

Ciascuna Parte conviene che tali esercenti di aeromobili siano invitati a osservare le disposizioni, contenute nel paragrafo 3 del presente articolo e concernenti la sicurezza dell’aviazione, che l’altra Parte esige per l’entrata, l’uscita o il soggiorno sul territorio di quest’altra Parte. Ciascuna Parte provvede affinché vengano applicati in modo efficace sul suo territorio provvedimenti appropriati per proteggere gli aeromobili e per garantire l’ispezione dei passeggeri, degli equipaggi, dei bagagli a mano, dei bagagli, delle merci e delle provviste di bordo, prima e dopo l’imbarco o il carico. Ciascuna Parte esamina inoltre con spirito favorevole qualsiasi richiesta dell’altra Parte di prendere ragionevoli misure di sicurezza speciali per fronteggiare una particolare minaccia.

In caso d’incidente o minaccia d’incidente per cattura illecita di aeromobili civili oppure di altri atti illeciti diretti contro la sicurezza di detti aeromobili, dei loro passeggeri o equipaggi, degli aeroporti e degli impianti di navigazione aerea, le Parti si assistono mutuamente facilitando le comunicazioni e altre misure appropriate, intese a mettere fine con rapidità e sicurezza a tale incidente o a tale minaccia d’incidente.

Art. 6 Designazione e autorizzazione d’esercizio

Ciascuna Parte ha il diritto di designare tante imprese di trasporti aerei quante ne desidera per l’esercizio dei servizi convenuti. Tali designazioni sono oggetto di notifica scritta tra le autorità aeronautiche delle due Parti.

Fatte salve le disposizioni dei paragrafi 3 e 4 del presente articolo, le autorità aeronautiche che hanno ricevuto la notifica della designazione accordano senza indugio alle imprese designate dell’altra Parte la necessaria autorizzazione d’esercizio.

Le autorità aeronautiche di una Parte possono esigere che le imprese di trasporti aerei designate dell’altra provino d’essere in grado di adempiere alle condizioni stabilite dalle leggi e dai regolamenti applicati abitualmente da dette autorità per l’esercizio dei servizi aerei internazionali, conformemente alle disposizioni della Convenzione.

Ciascuna Parte ha il diritto di rifiutare un’autorizzazione d’esercizio di cui al paragrafo 2 del presente articolo, oppure, nei limiti che essa ritiene necessari, vincolare a condizioni l’esercizio dei diritti definiti nell’articolo 2 del presente Accordo, qualora non avesse la prova che le imprese di trasporti aerei abbiano la sede principale delle loro attività nel territorio della Parte che le ha designate e che siano titolari di certificati di operatore aereo validi rilasciati da detta Parte.

Una volta ricevuta l’autorizzazione d’esercizio di cui al paragrafo 2 del presente articolo, le imprese di trasporti aerei designate possono, in ogni momento, esercitare i servizi convenuti, a condizione che siano in vigore tariffe stabilite conformemente alle disposizioni dell’articolo 16.

Art. 7 Revoca e sospensione dell’autorizzazione d’esercizio

Ciascuna Parte ha il diritto di revocare o di sospendere temporaneamente l’autorizzazione per l’esercizio, a opera delle imprese di trasporti aerei designate dell’altra Parte, dei diritti menzionati nell’articolo 2 del presente Accordo, oppure di imporre le condizioni che reputa necessarie per l’esercizio di questi diritti se:

  1. non ha la prova che le suddette imprese di trasporti aerei hanno la sede principale delle loro attività nel territorio della Parte che le ha designate e che sono titolari di certificati di operatore aereo validi rilasciati da detta Parte, oppure
  2. le suddette imprese di trasporti aerei hanno disatteso o infranto le leggi e i regolamenti della Parte che ha accordato i diritti, oppure se
  3. le suddette imprese di trasporti aerei non esercitano i servizi convenuti conformemente alle condizioni prescritte nel presente Accordo.

Tranne ove la revoca, la sospensione o l’imposizione di condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo fossero direttamente necessari per evitare altre infrazioni a leggi e regolamenti, tale diritto può essere esercitato solamente dopo consultazione con l’altra Parte.

Art. 8 Riconoscimento di certificati e licenze

I certificati di navigabilità, i brevetti di idoneità e le licenze rilasciati o convalidati da una Parte sono riconosciuti dall’altra fintanto che sono in vigore, purché i requisiti dai quali dipendeva il loro rilascio, o la loro convalida, risultino pari o superiori alle norme minime adottabili giusta la Convenzione.

Ciascuna Parte si riserva tuttavia il diritto di rifiutare di riconoscere, per i voli effettuati sopra il suo territorio, i brevetti di idoneità e le licenze rilasciati ai propri cittadini o riconosciuti validi dall’altra Parte o da un altro Stato.

Art. 9 Sicurezza tecnica

Ciascuna Parte può domandare in qualsiasi momento consultazioni sulle norme di sicurezza applicate dall’altra Parte per gli impianti aeroportuali, l’equipaggio, gli aeromobili o il loro esercizio. Siffatte consultazioni devono svolgersi entro un termine di 30 giorni dopo la ricezione della domanda.

Se, dopo siffatte consultazioni, una Parte constata che l’altra non mantiene né applica efficacemente gli standard di sicurezza di cui al paragrafo 1 del presente articolo e corrispondenti in quel momento alle esigenze stabilite nella Convenzione, tali constatazioni e i passi ritenuti necessari per adempiere agli standard dell’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale sono notificati all’altra Parte. L’altra Parte deve adottare entro il periodo concordato adeguate misure per rimediarvi.

Inoltre, in virtù dell’articolo 16 della Convenzione, è convenuto che qualsiasi aeromobile esercitato da un’impresa di trasporti aerei di una Parte, oppure a suo nome, per servizi da e verso il territorio dell’altra Parte, durante il soggiorno su detto territorio può essere ispezionato dai rappresentanti competenti dell’altra Parte, a condizione che l’ispezione non causi ritardi indebiti all’esercizio dell’aeromobile. A prescindere dagli obblighi di cui all’articolo 33 della Convenzione, l’ispezione deve servire ad appurare la validità dei documenti necessari e delle licenze degli equipaggi e a garantire che le attrezzature dell’aeromobile e il relativo stato corrispondono in quel dato momento agli standard previsti dalla Convenzione. Ciascuna Parte si riserva di sospendere o di modificare immediatamente l’autorizzazione d’esercizio di un’impresa di trasporti aerei o di imprese di trasporti aerei dell’altra Parte se sono necessarie misure urgenti per garantire la sicurezza di un’operazione di volo. Tutte le misure intraprese da una Parte conformemente al presente paragrafo sono revocate non appena vengono a mancare i motivi che ne hanno richiesto l’adozione.

Se è stabilito che, allo scadere del termine convenuto, una Parte non è ancora conforme agli standard di sicurezza dell’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale, con riferimento al paragrafo 2 del presente articolo si informa il segretario dell’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale. Il medesimo viene informato anche della successiva risoluzione soddisfacente della situazione.

Art. 10 Esenzione da diritti e tasse

All’entrata nel territorio dell’altra Parte, gli aeromobili impiegati nel servizio aereo internazionale dalle imprese di trasporti aerei designate di una Parte, nonché le attrezzature normali, le riserve di carburante e lubrificanti e le provviste di bordo, comprese le derrate alimentari, le bevande e i tabacchi, trasportati a bordo di siffatti aeromobili, sono esentati da ogni dazio o tassa, a condizione che dette attrezzature, riserve e provviste rimangano a bordo degli aeromobili sino alla riesportazione.

Sono parimenti esentati da questi dazi e tasse, fatti salvi gli emolumenti per servizi resi:

  1. le provviste di bordo imbarcate sul territorio di una Parte, nei limiti stabiliti dalle sue autorità, per essere consumate a bordo degli aeromobili impiegati nel servizio aereo internazionale dalle imprese di trasporti aerei designate dell’altra Parte;
  2. i pezzi di ricambio e le normali attrezzature di bordo importati sul territorio di una Parte per la manutenzione o la riparazione degli aeromobili impiegati nel servizio aereo internazionale;
  3. i carburanti e lubrificanti per l’approvvigionamento delle imprese di trasporti aerei designate di una Parte, nell’ambito di servizi internazionali, anche se detti approvvigionamenti sono utilizzati dagli aeromobili in volo sopra il territorio della Parte dove sono stati imbarcati.

Le normali attrezzature di bordo, nonché il materiale, le riserve e le provviste a bordo degli aeromobili impiegati dalle imprese di trasporti aerei designate di una Parte possono essere sbarcati sul territorio dell’altra Parte solamente con il consenso delle autorità doganali di questo territorio. In tal caso essi possono essere posti sotto la vigilanza di dette autorità fintanto che non siano riesportati o adibiti ad altro uso, conformemente ai regolamenti doganali in vigore nel territorio di questa Parte.

Art. 11 Transito diretto

I passeggeri, i bagagli e le merci in transito diretto sul territorio di una Parte che rimangono nella zona dell’aeroporto loro riservata sono sottoposti solamente a un controllo molto semplificato. I bagagli e le merci in transito diretto sono esentati da dazi e altre tasse analoghe.

Art. 12 Tasse di utilizzazione

Ciascuna Parte si adopera affinché le tasse di utilizzazione, imposte o ammesse all’imposizione dalle sue autorità competenti alle imprese di trasporti aerei designate dell’altra Parte, siano eque e ragionevoli. Dette tasse si fondano sui principi di una sana economia.

Le tasse pagate per l’utilizzazione degli aeroporti, delle installazioni e dei servizi di navigazione aerea offerti da una delle Parti alle imprese di trasporti aerei designate dell’altra non devono risultare superiori a quelle che devono essere pagate dagli aeromobili nazionali impiegati nei servizi internazionali.

Art. 13 Attività commerciali

Le imprese di trasporti aerei designate di una Parte hanno il diritto, conformemente alle leggi e ai regolamenti relativi all’entrata, alla dimora e all’occupazione, di far venire e occupare sul territorio dell’altra Parte il proprio personale specializzato di direzione, di vendita, di esercizio, tecnico e di altro genere necessario all’esercizio dei servizi convenuti.

Per l’attività commerciale si applica il principio della reciprocità. Le autorità competenti di ciascuna Parte prendono tutti i provvedimenti del caso per assicurare che le rappresentanze delle imprese designate dell’altra Parte funzionino in modo adeguato.

In particolare, ciascuna Parte accorda alle imprese di trasporti aerei designate dell’altra il diritto di vendere titoli di trasporto aereo sul suo territorio, direttamente e, all’arbitrio delle imprese di trasporti aerei, per il tramite dei suoi agenti. Le imprese di trasporti aerei sono autorizzate a vendere simili titoli di trasporto e ognuno è libero di acquistarli in moneta di quel territorio o, fatti salvi le leggi e i regolamenti, in valute liberamente convertibili di altri Stati.

Art. 14 Leasing

Ciascuna Parte può impedire l’uso di aeromobili presi in leasing per i servizi menzionati nel presente Accordo se non soddisfano le disposizioni degli articoli 5 (Sicurezza dell’aviazione ) e 9 (Sicurezza tecnica).

Fatto salvo il paragrafo 1, le imprese designate di ciascuna Parte possono utilizzare aeromobili presi in leasing (oppure aeromobili ed equipaggi) da qualsiasi impresa, comprese altre imprese di trasporti aerei, a condizione che ciò non permetta all’impresa che concede gli aeromobili in leasing di esercitare diritti di traffico che non le spettano.

Art. 15 Conversione e trasferimento degli introiti

Ciascuna Parte consente alle imprese di trasporti aerei designate dell’altra di trasferire liberamente nel proprio Paese le eccedenze di introiti legate al trasporto di passeggeri, bagagli, invii postali e merci. Un simile trasferimento avviene al tasso di conversione ufficiale, se esiste, oppure a un tasso di conversione corrispondente a quello con cui sono stati realizzati gli introiti. Se simili trasferimenti tra le Parti sono disciplinati da un accordo speciale, questo è applicabile.

Art. 16 Tariffe

Le tariffe applicate dalle imprese di trasporti aerei designate di una Parte per i servizi contemplati nel presente Accordo devono essere fissate ad aliquote ragionevoli, tenendo conto di tutti gli elementi determinanti, inclusi gli interessi degli utenti, le spese d’esercizio, le particolari caratteristiche dei servizi, le tasse di commissione, un utile ragionevole, le tariffe riscosse da altre imprese di trasporti aerei e altre considerazioni di ordine economico sugli avvenimenti di mercato.

Le autorità aeronautiche prestano particolare attenzione alle tariffe verso le quali possono essere sollevate obiezioni in virtù del fatto che appaiono eccessivamente discriminanti, troppo elevate o restrittive a causa dell’abuso di una posizione dominante, artificiosamente basse a seguito di sussidi o sostegni, diretti o indiretti, o esagerate.

Le tariffe possono essere convenute tra le imprese di trasporti aerei designate interessate delle Parti ed eventualmente dopo consultazione con altre imprese di trasporti aerei. L’accordo può essere raggiunto mediante un meccanismo internazionale di coordinamento tariffario. Tuttavia, nessuna delle due Parti fa della partecipazione al coordinamento tariffario multilaterale tra le imprese di trasporti aerei una condizione per l’approvazione di una qualsiasi tariffa e nessuna impedisce o esige la partecipazione a questo coordinamento tariffario multilaterale delle imprese di trasporti aerei designate di ogni Parte. Ogni impresa di trasporti aerei designata può a sua discrezione elaborare individualmente tariffe.

Ogni Parte può esigere che le vengano notificate o sottoposte le tariffe proposte dalle imprese di trasporti aerei designate dell’altra Parte per il trasporto da o verso il suo territorio.

Le tariffe sono sottoposte all’approvazione almeno 15 giorni prima della data prevista per la loro introduzione. Le autorità aeronautiche approvano le tariffe sottoposte o le respingono per il trasporto di sola andata o di andata e ritorno fra i territori delle due Parti che inizia nel proprio territorio. Se respingono le tariffe, notificano la mancata approvazione alle autorità aeronautiche dell’altra Parte il prima possibile o almeno entro 14 giorni dalla ricezione delle tariffe.

Nessuna delle autorità aeronautiche intraprende passi unilaterali per impedire l’introduzione di tariffe proposte o il mantenimento di tariffe esistenti relative al trasporto fra i territori delle due Parti su un percorso che inizia nel territorio
dell’altra Parte.

Le tariffe applicate sui servizi oggetto del presente Accordo dalle imprese di trasporti aerei designate per il trasporto di passeggeri tra il territorio dell’altra Parte e quello di Stati terzi, sono sottoposte alle modalità di approvazione dell’altra Parte.

Per il trasporto fra i territori delle Parti, le autorità aeronautiche autorizzano le imprese di trasporti aerei designate dell’altra Parte a parificare le sue tariffe a quelle che un’impresa di ciascuna Parte o di uno Stato terzo è a quel momento autorizzata ad applicare per la stessa coppia di città.

A prescindere dal precedente paragrafo 6, se ritengono che una tariffa per il trasporto verso il loro territorio rientri nelle categorie menzionate a tale scopo nel paragrafo 2, le autorità aeronautiche dell’una o dell’altra Parte devono notificare la loro mancata approvazione alle autorità aeronautiche dell’altra Parte il più rapidamente possibile o almeno entro 14 giorni dalla ricezione delle tariffe.

Ciascuna Parte può domandare consultazioni concernenti qualsiasi tariffa di un’impresa dell’una o dell’altra Parte per dei servizi contemplati dal presente Accordo, anche se la tariffa è stata oggetto di comunicazione di non approvazione o di insoddisfazione. Simili consultazioni devono avere luogo entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta in tal senso. Se le Parti giungono a un’intesa, ciascuna Parte si adopera al meglio per attuarla efficacemente. Se non si giunge a un’intesa, prevale la decisione della Parte dal cui territorio inizia il trasporto.

Art. 17 Approvazione degli orari

Le imprese di trasporti aerei designate di una Parte forniscono alle autorità aeronautiche dell’altra Parte quanto prima, ma almeno 30 giorni prima dell’inizio dei servizi convenuti o di una qualsiasi modifica al riguardo oppure entro 30 giorni dalla ricezione di una domanda delle autorità aeronautiche, informazioni circa la natura dei servizi, gli orari, i tipi di aeromobile, inclusa l’offerta di trasporto su ciascuna delle linee indicate e qualsiasi altra informazione che può essere richiesta per garantire alle autorità aeronautiche dell’altra Parte che le esigenze del presente Accordo siano adeguatamente rispettate.

Per i voli supplementari effettuati dalle imprese di trasporti aerei designate di una Parte al di fuori degli orari approvati per i servizi convenuti, è necessaria la previa autorizzazione delle autorità aeronautiche dell’altra Parte.

Art. 18 Statistiche

Le autorità aeronautiche delle Parti si comunicano reciprocamente, su richiesta, statistiche periodiche o altri dati analoghi concernenti il traffico relativo ai servizi convenuti.

Art. 19 Consultazioni

Ogni Parte può, in qualsiasi momento, chiedere consultazioni su qualsiasi aspetto concernente il presente Accordo. Siffatte consultazioni iniziano entro 60 giorni dalla data di ricezione della domanda dell’altra Parte, a meno che le Parti non abbiano convenuto diversamente.

Art. 20 Composizione delle controversie

In caso di controversie fra le Parti sull’interpretazione o sull’applicazione del presente Accordo, le Parti si impegnano in primo luogo a giungere ad una soluzione negoziale.

Se non pervengono a un’intesa, le Parti possono sottoporre la controversia al giudizio di persone od organismi oppure, su richiesta di una delle Parti, di un tribunale arbitrale composto di tre membri di cui due arbitri nominati singolarmente da ciascuna Parte e un arbitro da essi designato. Ciascuna Parte designa un arbitro entro un termine di 60 giorni a decorrere dal momento della ricezione, per via diplomatica, della notifica della notizia che la controversia è stata portata davanti ad un tribunale arbitrale; il terzo arbitro viene nominato entro un ulteriore termine di 30 giorni. Se una Parte omette di nominare un arbitro entro il termine prescritto o se il terzo arbitro non è designato entro il termine prescritto, ogni Parte può chiedere al presidente del Consiglio dell’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale di procedere alla designazione di un arbitro o degli arbitri. Se il presidente è cittadino di una Parte o se per un altro motivo non può esercitare questa funzione, il suo sostituto procede alla nomina prevista. Il terzo arbitro deve essere cittadino di uno Stato terzo e ha la funzione di presidente del tribunale arbitrale.

Le Parti s’impegnano a conformarsi a qualsiasi decisione pronunciata in virtù del paragrafo 2 del presente articolo.

Se e fintantoché l’una o l’altra delle Parti o le imprese di trasporti aerei designate di una Parte non si conformano a una decisione resa secondo il paragrafo 2 del presente articolo, l’altra Parte può, secondo il caso, limitare, sospendere o revocare tutti i diritti o i privilegi accordati in virtù del presente Accordo alla Parte o alle imprese di trasporto designate in difetto.

Art. 21 Modifiche

Se una delle Parti giudica auspicabile modificare qualsiasi disposizione del presente Accordo, tale modifica, se concordata tra le Parti, entra in vigore dopo essere stata confermata con uno scambio di note diplomatiche.

Modifiche dell’Allegato del presente Accordo possono essere convenute direttamente tra le autorità aeronautiche delle Parti. Le modifiche sono applicate provvisoriamente dal giorno in cui sono state convenute ed entrano in vigore dopo essere state confermate mediante scambio di note diplomatiche.

In caso di conclusione di una convenzione generale multilaterale relativa al traffico aereo che vincola ciascuna delle Parti, il presente Accordo sarà emendato al fine di essere conforme alle disposizioni di detta convenzione.

Art. 22 Denuncia

Ciascuna Parte può, in ogni momento, notificare per scritto all’altra Parte la sua decisione di denunciare il presente Accordo; la notifica va inviata simultaneamente all’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale.

La denuncia diventa efficace alla fine di un periodo d’orario, dopo che un termine di dodici mesi dalla ricezione della notifica sia trascorso, a meno che la denuncia non sia ritirata di comune accordo prima della scadenza del termine.

Se l’altra Parte non attesta di averla ricevuta, la notifica si reputa pervenuta 14 giorni dopo che l’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale ne ha ricevuto comunicazione.

Art. 23 Deposito

Il presente accordo e ogni ulteriore emendamento sono depositati presso l’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale.

Art. 24 Entrata in vigore

Il presente Accordo si applica provvisoriamente dal giorno della sua firma e abroga l’Accordo del 22 novembre 1984 6 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo del Regno di Tailandia concernente i servizi aerei tra ed oltre i loro territori. Esso entra in vigore appena le Parti si sono notificate l’un l’altra l’adempimento delle loro formalità costituzionali concernenti la conclusione e l’entrata in vigore degli accordi internazionali. Con l’entrata in vigore del presente Accordo, è abrogato l’Accordo tra le Parti del 22 novembre 1984 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo del Regno di Tailandia concernente i servizi aerei tra ed oltre i loro territori.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente incaricati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Bangkok il 18 gennaio 2010, in doppio esemplare, nelle lingue inglese, tedesca e tai, i tre testi facendo parimenti fede. In caso di divergenze di attuazione, di interpretazione o di applicazione, prevale il testo inglese.

Per il
Consiglio federale svizzero:

Per il
Governo del Regno di Thailandia:

Christine Schraner Burgener

Kasit Piromya

Allegato

Tavole delle linee

Tavola delle linee I

Linee sulle quali le imprese di trasporti aerei designate dalla Thailandia possono esercitare servizi aerei:

Punti di partenza

Punti intermedi

Punti in Svizzera

Punti oltre

Punti in Thailandia

Punti intermedi

Punti in Svizzera

Punti oltre

Tavola delle linee II

Linee sulle quali le imprese di trasporti aerei designate dalla Svizzera possono esercitare servizi aerei:

Punti di partenza

Punti intermedi

Punti in Thailandia

Punti oltre

Punti in Svizzera

Punti intermedi

Punti in Thailandia

Punti oltre

Note

1. A scelta delle imprese di trasporti aerei designate possono essere tralasciati i punti lungo le linee indicate, durante tutti o taluni voli, purché i servizi convenuti inizino in un punto del territorio della Parte che ha designato le imprese.

2. Ciascuna impresa di trasporti aerei designata può terminare qualsiasi servizio convenuto nel territorio dell’altra Parte.

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