Le tariffe applicate dalle imprese di trasporti aerei designate di una Parte per i servizi contemplati nel presente Accordo devono essere fissate ad aliquote ragionevoli, tenendo conto di tutti gli elementi determinanti, inclusi gli interessi degli utenti, le spese d’esercizio, le particolari caratteristiche dei servizi, le tasse di commissione, un utile ragionevole, le tariffe riscosse da altre imprese di trasporti aerei e altre considerazioni di ordine economico sugli avvenimenti di mercato.
Le autorità aeronautiche prestano particolare attenzione alle tariffe verso le quali possono essere sollevate obiezioni in virtù del fatto che appaiono eccessivamente discriminanti, troppo elevate o restrittive a causa dell’abuso di una posizione dominante, artificiosamente basse a seguito di sussidi o sostegni, diretti o indiretti, o esagerate.
Le tariffe possono essere convenute tra le imprese di trasporti aerei designate interessate delle Parti ed eventualmente dopo consultazione con altre imprese di trasporti aerei. L’accordo può essere raggiunto mediante un meccanismo internazionale di coordinamento tariffario. Tuttavia, nessuna delle due Parti fa della partecipazione al coordinamento tariffario multilaterale tra le imprese di trasporti aerei una condizione per l’approvazione di una qualsiasi tariffa e nessuna impedisce o esige la partecipazione a questo coordinamento tariffario multilaterale delle imprese di trasporti aerei designate di ogni Parte. Ogni impresa di trasporti aerei designata può a sua discrezione elaborare individualmente tariffe.
Ogni Parte può esigere che le vengano notificate o sottoposte le tariffe proposte dalle imprese di trasporti aerei designate dell’altra Parte per il trasporto da o verso il suo territorio.
Le tariffe sono sottoposte all’approvazione almeno 15 giorni prima della data prevista per la loro introduzione. Le autorità aeronautiche approvano le tariffe sottoposte o le respingono per il trasporto di sola andata o di andata e ritorno fra i territori delle due Parti che inizia nel proprio territorio. Se respingono le tariffe, notificano la mancata approvazione alle autorità aeronautiche dell’altra Parte il prima possibile o almeno entro 14 giorni dalla ricezione delle tariffe.
Nessuna delle autorità aeronautiche intraprende passi unilaterali per impedire l’introduzione di tariffe proposte o il mantenimento di tariffe esistenti relative al trasporto fra i territori delle due Parti su un percorso che inizia nel territorio
dell’altra Parte.
Le tariffe applicate sui servizi oggetto del presente Accordo dalle imprese di trasporti aerei designate per il trasporto di passeggeri tra il territorio dell’altra Parte e quello di Stati terzi, sono sottoposte alle modalità di approvazione dell’altra Parte.
Per il trasporto fra i territori delle Parti, le autorità aeronautiche autorizzano le imprese di trasporti aerei designate dell’altra Parte a parificare le sue tariffe a quelle che un’impresa di ciascuna Parte o di uno Stato terzo è a quel momento autorizzata ad applicare per la stessa coppia di città.
A prescindere dal precedente paragrafo 6, se ritengono che una tariffa per il trasporto verso il loro territorio rientri nelle categorie menzionate a tale scopo nel paragrafo 2, le autorità aeronautiche dell’una o dell’altra Parte devono notificare la loro mancata approvazione alle autorità aeronautiche dell’altra Parte il più rapidamente possibile o almeno entro 14 giorni dalla ricezione delle tariffe.
Ciascuna Parte può domandare consultazioni concernenti qualsiasi tariffa di un’impresa dell’una o dell’altra Parte per dei servizi contemplati dal presente Accordo, anche se la tariffa è stata oggetto di comunicazione di non approvazione o di insoddisfazione. Simili consultazioni devono avere luogo entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta in tal senso. Se le Parti giungono a un’intesa, ciascuna Parte si adopera al meglio per attuarla efficacemente. Se non si giunge a un’intesa, prevale la decisione della Parte dal cui territorio inizia il trasporto.