Per l’applicazione del presente Accordo e del suo Allegato:
- 2 il termine «Convenzione» indica la Convenzione relativa all’aviazione civile internazionale, aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 19443, e include ogni allegato adottato giusta l’articolo 90 della Convenzione e ogni emendamento agli Allegati o alla Convenzione conformemente agli articoli 90 e 94, sempre che detti allegati ed emendamenti siano applicabili per le due Parti contraenti;
- la locuzione «autorità aeronautiche» indica, per la Svizzera, l’Ufficio federale dell’aviazione civile e, per la Repubblica Socialista del Viêt-Nam, l’Amministrazione generale dell’aviazione civile o, in ambedue i casi, qualsiasi persona o ente autorizzato ad esplicare le funzioni attualmente attribuite a dette autorità;
- la locuzione «territorio di uno Stato» indica le regioni terrestri (continentali e insulari) e le acque territoriali adiacenti compreso lo spazio aereo al di sopra delle medesime poste sotto la sovranità del detto Stato;
- la locuzione «impresa di trasporto aereo» indica qualsiasi impresa di trasporto aereo offrente o esercitante un servizio aereo internazionale;
- la locuzione «impresa designata» indica un’impresa di trasporti aerei che una Parte ha designato conformemente all’articolo 3 del presente Accordo per esercitare i servizi aerei convenuti;
- il termine «tariffa» indica il prezzo per il trasporto dei passeggeri, dei bagagli e delle merci e le condizioni d’applicazione, comprese le provvigioni e altre rimunerazioni supplementari per l’emissione o la vendita di titoli di trasporto, eccettuate le rimunerazioni e condizioni inerenti al trasporto postale.
- la locuzione «scalo non commerciale» indica un atterraggio senza l’imbarco o lo sbarco dei passeggeri, merci e posta.
L’Allegato è parte integrante del presente Accordo. Salvo che una disposizione contraria non lo preveda espressamente, qualsiasi riferimento all’Accordo concerne parimente l’Allegato.