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0.748.127.197.89

Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Socialista del Viêt-Nam concernenti i trasporti aerei Conchiuso il 6 dicembre 1979 Approvato dall’Assemblea federale il 30 settembre 1981 Entrato in vigore con scambio di note il 20 novembre 1981

RU 1981 1843; BBl 1981 I 628

Traduzione1

(Stato 12 novembre 2002)

Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo della Repubblica Socialista del Viêt-Nam

al fine di sviluppare la cooperazione internazionale nel campo dei trasporti aerei, e

al fine di creare le basi necessarie per stabilire servizi aerei regolari,

hanno designato i loro plenipotenziari i quali, debitamente autorizzati, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Definizioni

Per l’applicazione del presente Accordo e del suo Allegato:

  1. 2 il termine «Convenzione» indica la Convenzione relativa all’aviazione civile internazionale, aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 19443, e include ogni allegato adottato giusta l’articolo 90 della Convenzione e ogni emendamento agli Allegati o alla Convenzione conformemente agli articoli 90 e 94, sempre che detti allegati ed emendamenti siano applicabili per le due Parti contraenti;
  2. la locuzione «autorità aeronautiche» indica, per la Svizzera, l’Ufficio federale dell’aviazione civile e, per la Repubblica Socialista del Viêt-Nam, l’Amministrazione generale dell’aviazione civile o, in ambedue i casi, qualsiasi persona o ente autorizzato ad esplicare le funzioni attualmente attribuite a dette autorità;
  3. la locuzione «territorio di uno Stato» indica le regioni terrestri (continentali e insulari) e le acque territoriali adiacenti compreso lo spazio aereo al di sopra delle medesime poste sotto la sovranità del detto Stato;
  4. la locuzione «impresa di trasporto aereo» indica qualsiasi impresa di trasporto aereo offrente o esercitante un servizio aereo internazionale;
  5. la locuzione «impresa designata» indica un’impresa di trasporti aerei che una Parte ha designato conformemente all’articolo 3 del presente Accordo per esercitare i servizi aerei convenuti;
  6. il termine «tariffa» indica il prezzo per il trasporto dei passeggeri, dei bagagli e delle merci e le condizioni d’applicazione, comprese le provvigioni e altre rimunerazioni supplementari per l’emissione o la vendita di titoli di trasporto, eccettuate le rimunerazioni e condizioni inerenti al trasporto postale.
  7. la locuzione «scalo non commerciale» indica un atterraggio senza l’imbarco o lo sbarco dei passeggeri, merci e posta.

L’Allegato è parte integrante del presente Accordo. Salvo che una disposizione contraria non lo preveda espressamente, qualsiasi riferimento all’Accordo concerne parimente l’Allegato.

Art. 2 Diritti sulle linee indicate

Le Parti s’accordano l’un l’altra i diritti specificati nel presente Accordo per l’apertura dei servizi aerei sulle linee indicate nelle tavole dell’Allegato. Detti servizi e linee sono qui di seguito designati «servizi convenuti» e «linee indicate».

Salve restando le disposizioni del presente Accordo, l’impresa designata di ciascuna Parte fruisce, nell’esercizio dei servizi aerei internazionali:

  1. del diritto di sorvolare, senza atterrarvi, il territorio dell’altra Parte a seconda delle linee aeree determinate da quest’ultima;
  2. del diritto di effettuare, su detto territorio, scali non commerciali negli aeroporti aperti al traffico internazionale;
  3. del diritto d’imbarcare e sbarcare, in traffico internazionale, su detto territorio e nei punti specificati nell’Allegato, passeggeri, merci e posta.

Nessun disposto del presente articolo conferisce all’impresa designata di una Parte il diritto di imbarcare sul territorio dell’altra, mediante rimunerazione, passeggeri, bagagli, merci e invii postali destinati a un altro punto del territorio di quest’altra Parte.

Gli aeromobili di una Parte contraente beneficianti dei diritti menzionati nel paragrafo 2 qui innanzi non saranno, in nessun caso, utilizzati a fini pregiudizievoli per la sicurezza dell’altra Parte.

Art. 3 Designazione dell’impresa di trasporti aerei

Ciascuna Parte ha il diritto di designare un’impresa di trasporti aerei per l’esercizio dei servizi convenuti. La designazione è notificata per scritto fra le autorità aeronautiche delle due Parti.

Ricevuta la notificazione, le autorità aeronautiche delle due Parti accordano senza indugio all’impresa designata dall’altra la necessaria autorizzazione d’esercizio, salve le disposizioni dei paragrafi 3 e 4 del presente articolo.

Le autorità aeronautiche di una Parte possono esigere che l’impresa designata dall’altra provi d’essere in grado di soddisfare alle condizioni stabilite dalle leggi e dai regolamenti da loro normalmente applicati, conformemente alle disposizioni della Convenzione, per l’esercizio dei servizi aerei internazionali.

Ciascuna Parte può rifiutare l’autorizzazione d’esercizio ci cui al paragrafo 2 del presente articolo, oppure, nei limiti ch’essa ritenga necessari, condizionare l’attuazione dei diritti definiti nell’articolo 2 del presente Accordo, qualora non avesse la prova che una parte preponderante della proprietà nonché il controllo effettivo dell’impresa appartengano alla Parte che l’ha designato o a suoi cittadini.

Ricevuta l’autorizzazione d’esercizio prevista nel paragrafo 2 del presente articolo, l’impresa designata può iniziare, in ogni momento, ad esercitare qualsiasi servizio convenuto, sempreché sia in vigore una tariffa stabilita conformemente alle disposizioni dell’articolo 12 del presente Accordo.

Art. 4 Revoca e sospensione

Ciascuna Parte ha il diritto di revocare un’autorizzazione d’esercizio o di sospendere l’esercizio, ad opera dell’impresa designata dell’altra, dei diritti menzionati nell’articolo 2 del presente Accordo, oppure di sottoporne l’attuazione alle condizioni ch’essa reputa necessarie se:

  1. questa impresa non può provare che una parte preponderante della proprietà nonché il controllo effettivo dell’impresa appartengono alla Parte che l’ha designata o a suoi cittadini, o se
  2. l’impresa ha disatteso o gravemente negletto le leggi e i regolamenti della Parte che ha accordato i diritti, o se
  3. l’impresa non esercita i servizi convenuti conformemente alle condizioni prescritte nel presente Accordo.

Tranne ove la revoca, la sospensione o il condizionamento di cui al paragrafo 1 del presente articolo risultassero immediatamente necessari per evitare altre infrazioni a leggi e regolamenti, tale diritto potrà essere esercitato solamente dopo consultazione con l’altra Parte.

Art. 5 Esercizio dei diritti di traffico

Le imprese designate fruiscono di possibilità pari ed eque per l’esercizio dei servizi convenuti tra i territori delle due Parti.

L’impresa designata di ciascuna Parte deve tener conto degli interessi dell’impresa designata dell’altra Parte, al fine di non pregiudicarne indebitamente i servizi convenuti.

La capacità di trasporto offerta dalle imprese designate dovrà essere adeguata alla domanda di traffico.

I servizi convenuti mirano essenzialmente a offrire una capacità di trasporto corrispondente alla domanda di traffico tra il territorio della Parte che ha designato l’impresa e i punti serviti sulle linee indicate.

Il diritto di ciascuna impresa designata di effettuare trasporti in traffico internazionale fra il territorio dell’altra Parte e i territori di Paesi terzi deve essere esercitato giusta i principi generali di sviluppo normale ammessi dalle due Parti e alla condizione che la capacità sia adeguata:

  1. alla domanda di traffico da e verso il territorio della Parte che ha designato l’impresa;
  2. alla domanda di traffico delle regioni attraversate, considerati i servizi locali e regionali;
  3. alle esigenze di un esercizio economico dei servizi convenuti.

Le questioni relative all’esercizio dei servizi convenuti saranno disciplinate tra le autorità aeronautiche delle due Parti.

Art. 6 Esonero dei tributi, spese e tasse

Gli aeromobili impiegati in servizio internazionale dall’impresa designata di una Parte, come anche le loro attrezzature normali, riserve di carburanti e lubrificanti e loro provviste di bordo, comprese le derrate alimentari, le bevande e i tabacchi, sono, all’entrata nel territorio dell’altra Parte, esonerati da ogni tributo o tassa, a condizione che dette attrezzature, riserve e provviste rimangono a bordo degli aeromobili sino a riesportazione avvenuta.

Sono parimente esenti da questi tributi e tasse:

  1. le provviste di bordo prese sul territorio di una Parte, nei limiti stabiliti dalle sue autorità, per essere consumate a bordo degli aeromobili impiegati in servizio internazionale dall’impresa designata dell’altra Parte;
  2. i pezzi di ricambio e le attrezzature normali di bordo importati sul territorio di una Parte per la manutenzione o la riparazione degli aeromobili impiegati in servizio internazionale;
  3. i carburanti e lubrificanti per l’approvvigionamento degli aeromobili impiegati in servizio internazionale dall’impresa designata dell’altra Parte, anche se detti approvvigionamenti sono utilizzati dagli aeromobili in volo sopra il territorio della Parte ove furono imbarcati.

Le attrezzature normali di bordo, come anche i prodotti e gli approvvigionamenti a bordo degli aeromobili impiegati dall’impresa designata di una Parte, possono essere sbarcati sul territorio dell’altra Parte solamente con il consenso delle autorità doganali di questo. In tal caso essi possono essere posti sotto la vigilanza di dette autorità fintanto che non siano riesportati o adibiti ad altro uso, conformemente ai regolamenti doganali.

Art. 6bis4 Sicurezza dell’aviazione

Conformemente ai loro diritti e obblighi in virtù del diritto internazionale, le Parti riaffermano che i loro obblighi reciproci di proteggere la sicurezza dell’aviazione civile contro gli interventi illeciti fanno parte integrante del presente Accordo. Senza limitare il complesso dei loro diritti e obblighi in virtù del diritto internazionale, le Parti agiscono in particolare conformemente alle disposizioni della Convenzione concernente le infrazioni e taluni altri atti commessi a bordo di aeromobili, firmata a Tokyo il 14 settembre 1963 5 , della Convenzione per la repressione della cattura illecita di aeromobili, firmata all’Aia il 16 dicembre 1970 6 , della Convenzione per la repressione di atti illeciti contro la sicurezza dell’aviazione civile, firmata a Montreal il 23 settembre 1971 7 , del Protocollo aggiuntivo per la repressione degli atti illeciti di violenza negli aeroporti adibiti all’aviazione civile internazionale, firmato a Montreal il 24 febbraio 1988 8 , e di ogni altra convenzione multilaterale relativa alla sicurezza dell’aviazione civile ai quali le Parti aderiscono.

Le Parti si accordano reciprocamente, su richiesta, tutta l’assistenza necessaria per prevenire gli atti di cattura illecita di aeromobili civili e altri atti illeciti diretti contro la sicurezza di detti aeromobili, dei loro passeggeri ed equipaggi, degli aeroporti e delle attrezzature e servizi della navigazione aerea, nonché qualsiasi altra minaccia per la sicurezza dell’aviazione civile.

Nei loro rapporti reciproci, le Parti si conformano alle disposizioni relative alla sicurezza dell’aviazione stabilite dall’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale e designate come Allegati alla Convenzione, per quanto queste disposizioni si applichino alle Parti medesime; esse esigono che gli esercenti degli aeromobili immatricolati nei loro propri registri o che hanno la sede principale delle loro attività o la loro residenza permanente sul loro territorio, nonché gli esercenti di aeroporti situati sul loro territorio, si conformino a dette disposizioni concernenti la sicurezza dell’aviazione.

Ciascuna Parte conviene che detti esercenti possono essere tenuti a osservare le leggi e i regolamenti relativi alla sicurezza dell’aviazione al momento dell’entrata, dell’uscita o durante il soggiorno sul territorio dell’altra Parte, di cui si tratta nel numero 3 del presente articolo. Ciascuna Parte vigila affinché vengano effettivamente applicati sul suo territorio provvedimenti per proteggere qualsiasi aeromobile e per garantire l’ispezione dei passeggeri, dell’equipaggio, dei bagagli a mano, dei bagagli, delle merci e delle provviste di bordo prima e durante l’imbarco e il carico. Ciascuna Parte esamina anche con spirito favorevole qualsiasi richiesta dell’altra Parte di prendere ragionevoli provvedimenti di sicurezza speciali per fronteggiare una particolare minaccia.

In caso di incidente o di minaccia di incidente, di cattura illecita di aeromobili civili o di altri atti illeciti diretti contro la sicurezza di detti aeromobili, dei loro passeggeri o equipaggi, degli aeroporti o delle attrezzature e servizi di navigazione aerea, le Parti si adoperano per facilitare le comunicazioni e adottano tutti i provvedimenti appropriati per porre fine con rapidità e sicurezza a questo incidente o a questa minaccia di incidente.

Nel caso in cui una Parte si discosti dalle disposizioni del presente articolo, l’altra Parte può chiedere l’avvio immediato di negoziati con la prima Parte.

Art. 7 Transito diretto

I passeggeri, i bagagli e le merci in transito diretto sul territorio di una Parte, se rimangono nella zona dell’aeroporto loro riservata, sono al massimo sottoposti a un controllo molto semplificato salvo in caso di provvedimenti necessari contro la violenza e la pirateria aerea. I bagagli e le merci in transito diretto sono esenti da tasse e tributi, compresi i dazi.

Art. 8 Applicazione delle leggi e regolamenti

Le leggi e i regolamenti che disciplinano, sul territorio di una Parte, l’entrata e l’uscita degli aeromobili adibiti alla navigazione aerea internazionale, o i loro voli sopra detto territorio, sono applicabili all’impresa designata dell’altra Parte.

Le leggi e i regolamenti che disciplinano, sul territorio di una Parte, l’entrata, la permanenza e l’uscita di passeggeri, equipaggi, bagagli, merci o posta – come quelli concernenti le modalità d’entrata, d’uscita, d’emigrazione e d’immigrazione, la dogana e i provvedimenti sanitari – sono applicabili ai passeggeri, equipaggi, bagagli, merci e posta trasportati dagli aeromobili dell’impresa designata dell’altra Parte quando questi aeromobili si trovano su detto territorio.

Le autorità competenti di ciascuna Parte hanno il diritto di visitare gli aeromobili e il loro carico, in arrivo e in partenza, alla condizione di non ritardare indebitamente il volo.

Art. 8bis9

Ciascuna Parte può domandare consultazioni sulle norme di sicurezza adottate dall’altra Parte e applicate a tutti i settori concernenti i membri d’equipaggio, gli aeromobili o il loro esercizio. Se, dopo siffatte consultazioni, una Parte constata che in uno qualunque di tali settori l’altra Parte non mantiene né applica efficacemente le norme e i requisiti di sicurezza corrispondenti almeno alle norme minime stabilite a tal momento in base alla Convenzione, la prima Parte deve informare l’altra su queste constatazioni e notificarle i passi ritenuti necessari per adempiere a queste norme minime e l’altra Parte deve intraprendere adeguate misure per rimediarvi.

Art. 9 Principio di non discriminazione

Nessuna Parte ha il diritto di favorire la propria impresa rispetto a quella designata dell’altra quanto all’applicazione delle leggi e dei regolamenti indicati nell’articolo 8 del presente Accordo.

Per l’uso degli aeroporti e per altre agevolazioni offerte da una Parte, l’impresa designata dell’altra non deve pagare tasse superiori a quelle riscotibili per gli aeromobili nazionali adibiti a servizi internazionali regolari.

Art. 10 Rappresentanze

L’impresa designata di una Parte ha il diritto di tenere rappresentanze sul territorio dell’altra con personale tecnico e commerciale necessario onde assicurare un buon e redditizio esercizio della linea.

Il numero delle persone necessarie alla rappresentanza sarà convenuto tra le imprese aeree designate e approvate dalle autorità aeronautiche delle Parti contraenti.

Salvo accordo speciale, il personale della rappresentanza sarà cittadino dell’una o dell’altra Parte.

Il rappresentante e il personale dell’impresa aerea designata devono rispettare le leggi e regolamenti locali.

Per l’attività commerciale è applicabile il principio della reciprocità. Gli enti competenti di ciascuna Parte accorderanno l’appoggio necessario per il buon funzionamento della rappresentanza dell’impresa aerea designata dall’altra Parte. 6. 10 L’impresa designata di una delle Parti ha il diritto di vendere titoli di trasporto aereo sul territorio dell’altra Parte, direttamente o per il tramite dei suoi agenti. L’impresa designata di una delle Parti ha il diritto di vendere simili titoli di trasporto aereo e, fatte salve le leggi e le disposizioni nazionali, ognuno può acquistarli in moneta di quel territorio o in valute liberamente convertibili. A tal fine, l’impresa designata di una delle Parti ha il diritto di utilizzare i propri titoli di trasporto.

Art. 11 Marchi di nazionalità e d’immatricolazione. Documenti di bordo

Gli aeromobili delle imprese designate, adibiti ai servizi convenuti, devono recare i loro marchi di nazionalità e d’immatricolazione e tenere a bordo i documenti seguenti:

  1. il certificato d’immatricolazione,
  2. il certificato di navigabilità,
  3. il libretto di rotta,
  4. l’autorizzazione dell’impiego della stazione radio di bordo.

I certificati di navigabilità, il brevetti d’idoneità e le licenze rilasciati o convalidati da una Parte sono riconosciuti dall’altra durante la loro validità.

Tuttavia ogni Parte si riserva il diritto di non riconoscere, per la circolazione sopra il proprio territorio, i brevetti d’idoneità e le licenze rilasciati o convalidati a suoi cittadini dall’altra Parte o da qualsiasi altro Stato.

I membri d’equipaggio dell’impresa designata di una Parte impiegati sulle linee indicate saranno cittadini di questa Parte o di uno Stato terzo previo consenso delle autorità aeronautiche dell’altra Parte.

Art. 1211 Tariffe

Le tariffe applicate dall’impresa designata di una Parte per i servizi contemplati nel presente Accordo vanno fissate ad aliquote ragionevoli, tenendo conto di tutti gli elementi determinanti, in particolare gli interessi degli utenti, le spese d’esercizio, le particolari caratteristiche di ogni servizio, i tassi di commissione, un utile ragionevole, le tariffe di altre imprese e altre considerazioni di ordine economico sugli avvenimenti di mercato.

Le autorità aeronautiche prestano particolare attenzione alle tariffe contro le quali possono essere sollevate obiezioni in virtù del fatto che sono insensatamente discriminanti, eccessivamente elevate o limitanti attraverso tasse causate dall’abuso di una posizione dominante, artificialmente basse a seguito di sussidi o aiuti diretti o indiretti, o esagerate.

Le tariffe per il trasporto di sola andata o di andata e ritorno che inizia nel territorio di una delle Parti sono sottoposte all’approvazione delle autorità aeronautiche di entrambe le Parti almeno trenta giorni prima della data prevista per la loro entrata in vigore. Ogni/Una tariffa entra in vigore solamente se è stata approvata dalle autorità aeronautiche nel cui territorio inizia il trasporto.

Nessuna delle Parti intraprende unilateralmente provvedimenti atti a impedire l’introduzione delle tariffe proposte o il mantenimento di quelle esistenti per il trasporto fra i territori delle due Parti che inizia nel territorio dell’altra Parte.

A prescindere dal precedente numero 4, qualora ritengano che una tariffa per il trasporto verso il proprio territorio rientri nelle categorie menzionate a tale scopo nel numero 2, le autorità aeronautiche di una Parte devono notificare alle autorità aeronautiche dell’altra Parte la loro non approvazione il più rapidamente possibile o almeno entro quattordici giorni dal momento della ricezione delle tariffe.

Le autorità aeronautiche di ciascuna Parte possono esigere negoziati su ogni tariffa. Simili negoziati devono avere luogo entro trenta giorni dalla ricezione di una richiesta in tal senso. Se le Parti raggiungono un’intesa, ciascuna di esse si adopera al meglio per attuarla efficacemente. Se non si giunge a un’intesa, prevale la decisione di quella Parte dal cui territorio inizia il trasporto.

Per i trasporti fra i territori delle Parti, le autorità aeronautiche autorizzano la o le imprese designate dell’altra Parte a parificare le loro tariffe con quelle che un’impresa di ciascuna Parte o di uno Stato terzo è già stata autorizzata ad applicare per la stessa coppia di città.

Art. 13 Orari e voli supplementari

Almeno trenta giorni prima dell’inizio dei servizi convenuti, l’impresa designata di una Parte sottopone i suoi orari all’approvazione delle autorità aeronautiche dell’altra. Lo stesso disciplinamento s’applica a qualsiasi successiva modificazione d’orario.

Per i voli supplementari fuori degli orari approvati per i servizi convenuti, l’impresa designata di una Parte deve chiedere l’autorizzazione delle autorità aeronautiche dell’altra. Di regola, l’istanza è presentata almeno due giorni feriali prima dell’inizio del volo.

Art. 14 Trasferimento delle eccedenze d’introiti

Ciascuna Parte s’impegna ad accordare all’impresa designata dell’altra il libero trasferimento, al saggio ufficiale, delle eccedenze d’introiti realizzate sul proprio territorio col trasporto di passeggeri, bagagli, merci e posta effettuato da questa impresa. Se il servizio dei pagamenti tra le Parti è disciplinato da un accordo speciale, questo è applicabile.

Art. 15 Scambio di statistiche

Le autorità aeronautiche delle Parti si comunicano, a domanda, statistiche periodiche o altri dati analoghi concernenti il traffico sui servizi convenuti.

Art. 16 Consultazioni

Le Parti, o le loro autorità aeronautiche, possono chiedere reciproche consulta-zioni.

La consultazione, chiesta da una Parte o dalle sue autorità aeronautiche, deve iniziare entro sessanta giorni dalla data di ricezione della domanda.

Art. 1712 Composizione delle controversie

La Parti si adoperano per risolvere innanzitutto in via negoziale le controversie che sorgono tra loro sull’interpretazione o sull’applicazione del presente Accordo.

Se le Parti non giungono a una soluzione in via negoziale, possono sottoporre le controversie a qualsiasi persona od organizzazione; se queste non trovano alcuna soluzione, su richiesta di una delle Parti la controversia è sottoposta a un tribunale arbitrale composto di tre arbitri, con ogni Parte che nomina un arbitro e i due arbitri così scelti che designano il terzo arbitro. Ciascuna Parte nomina un arbitro entro un termine di sessanta (60) giorni a partire dal momento in cui una Parte riceve la comunicazione, fatta per via diplomatica dall’altra Parte, che quest’ultima chiede una conciliazione della controversia. Il terzo arbitro è designato entro un termine supplementare di sessanta (60) giorni. Qualora una delle Parti non nomini un arbitro entro il termine stabilito, oppure qualora il terzo arbitro non sia designato entro il termine stabilito, ciascuna Parte può invitare il presidente del Consiglio dell’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale a designare uno o più arbitri, a seconda della necessità. In ogni caso il terzo arbitro dev’essere cittadino di uno Stato terzo e funge da Presidente del tribunale arbitrale.

Le Parti si impegnano a conformarsi a qualsiasi decisione pronunciata in virtù del numero 2 del presente articolo.

Se e fintanto che una Parte non si conforma a una decisione pronunciata in virtù del numero 2 del presente articolo, l’altra Parte può limitare, sospendere o revocare ogni diritto o privilegio concesso alla Parte in colpa in base al presente Accordo.

Ciascuna Parte sostiene le spese e la rimunerazione del proprio arbitro; la retribuzione del terzo arbitro e gli sborsi di quest’ultimo e quelli risultanti dall’attività del tribunale arbitrale sono suddivisi in parti uguali fra le Parti.

Art. 18 Convenzioni multilaterali

Il presente Accordo sarà messo in concordanza con qualsiasi convenzione multilaterale che venisse a vincolare le Parti.

Art. 19 Disdetta

Ciascuna Parte può, in ogni momento, disdire il presente Accordo mediante notificazione scritta.

La disdetta diverrà efficace alla fine di un periodo d’orario, sempreché siano trascorsi dodici mesi dalla sua ricezione. Nel frattempo, essa può essere tuttavia revocata di comune intesa.

Art. 20 Applicazione e modificazioni

Il presente Accordo sarà applicato provvisoriamente dal giorno della firma. Esso entrerà in vigore appena le due Parti si saranno notificate l’adempimento delle rispettive formalità costituzionali concernenti la conclusione e l’entrata in vigore degli accordi internazionali.

Qualsiasi modificazione del presente Accordo sarà applicata provvisoriamente dal giorno della firma. Essa entrerà in vigore appena le due Parti si saranno notificate l’adempimento delle suddette formalità costituzionali.

L’Allegato potrà essere modificato per convenzione diretta tra le autorità aeronautiche delle Parti. Le modificazioni saranno applicate provvisoriamente dal giorno della firma e entreranno in vigore dopo essere state confermate per scambio di note diplomatiche.

In fede di che, i plenipotenziari delle due Parti hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Hanoï il 6 dicembre 1979, in doppio esemplare nelle lingue francese e vietnamita, i due testi facenti parimente fede.

(Seguono le firme)

Allegato

Tavola delle linee

Tavola I

Linee sulle quali l’impresa designata dalla Repubblica Socialista del Viêt-Nam può esercitare servizi aerei:

Punti di partenza

Punti intermedi

Punti in Svizzera

Punti oltre la Svizzera

Punti nel
Viêt-Nam

Bangkok
Bombay o Delhi
Bagdad

Un punto
in Svizzera

Parigi
o Londra
o Stoccolma

Tavola II

Linee sulle quali l’impresa designata dalla Confederazione Svizzera può esercitare servizi aerei:

Punti di partenza

Punti intermedi

Punti nel Viêt-Nam

Punti oltre il Viêt-Nam

Punti in
Svizzera

Atene
Karachi
Bombay o Delhi

Hanoï

Manila
o Hong Kong
o Tokyo

Note

1. A scelta delle imprese designate possono essere tralasciati i punti lungo le linee indicate, durante tutti o taluni voli.

2. I punti sulle linee indicate non devono necessariamente essere serviti nell’ordine in cui sono enumerati, a condizione che il servizio sia esercitato su una linea in certa misura diretta.

3. Ciascuna impresa designata può terminare qualsiasi servizio convenuto nel territorio dell’altra Parte.

4. Ciascuna impresa designata può servire punti non menzionati, a condizione che non siano esercitati diritti di traffico fra detti punti e il territorio dell’altra Parte.

Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Socialista del Viêt-Nam concernenti i trasporti aerei Conchiuso il 6 dicembre 1979 Approvato dall’Assemblea federale il 30 settembre 1981 Entrato in vigore con scambio di note il 20 novembre 1981 | Lexipedia | Lexipedia