Le divergenze d’opinione riguardanti l’interpretazione o l’applicazione del presente accordo o della convenzione di cui all’articolo 6 sono, se possibile, composte dalla commissione mista.
Le divergenze che non potessero essere composte dalla commissione mista sono sottoposte ad arbitrato su richiesta di una delle Parti contraenti.
Il tribunale arbitrale è costituito di caso in caso; ciascuna Parte contraente nomina un membro e i due membri designano di comune intesa un cittadino di uno Stato terzo come presidente, che sarà nominato dai governi delle Parti contraenti. I membri devono essere nominati nel termine di due mesi, il presidente nel termine di tre mesi dal momento in cui una delle Parti contraenti ha comunicato all’altra di voler sottoporre la divergenza ad un tribunale arbitrale.
Ove i termini menzionati nel capoverso 3 non fossero rispettati, ciascuna Parte contraente può, salvo patto contrario, invitare il presidente del Consiglio dell’OACI a procedere alle necessarie designazioni. Se il presidente possiede la cittadinanza di una delle Parti o se, per un altro motivo, si trova impedito, il suo sostituto procede alle designazioni.
Il tribunale arbitrale decide a maggioranza dei voti. Le sue decisioni sono vincolanti. Ciascuna Parte contraente sopporta i costi dell’arbitro da essa nominato e i propri costi di patrocinio nella procedura dinanzi al tribunale arbitrale; i costi del presidente e gli altri costi sono sopportati in parti uguali dalle due Parti contraenti. Per altro, il tribunale arbitrale disciplina da se la propria procedura.
Per ciò che riguarda la citazione e l’audizione di testimoni e periti, i tribunali e le autorità amministrative delle Parti contraenti prestano al tribunale arbitrale, se ne fa domanda al relativo governo, l’assistenza giudiziaria e amministrativa normalmente concessa ai tribunali civili esteri.