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Scambio di note del 19 novembre 1997/16 gennaio 1998 che costituisce il complemento n. 4 dell’allegato II (capitolato d’oneri) della Convenzione franco-svizzera del 4 luglio 1949 relativa alla costruzione e all’esercizio dell’aeroporto di Basilea-Mulhouse a Blotzheim
Entrato in vigore il 16 gennaio 1998
(Stato il 21 luglio 1998)
Traduzione 1
Ambasciata di Svizzera | Parigi, 16 gennaio 1998 |
Al Ministero degli Affari esteri | |
Parigi |
L’Ambasciata di Svizzera presenta i suoi complimenti al Ministero degli affari esteri e ha l’onore di riferirsi alla Sua nota del 19 novembre 1997 del tenore seguente:
- «Il Ministero degli Esteri presenta i propri omaggi all’Ambasciata di Svizzera e, facendo riferimento alla Convenzione franco-svizzera del 4 luglio 19492 relativa alla costruzione e all’esercizio dell’aeroporto di Basilea-Mulhouse a Blotzheim, ha l’onore di esporre quanto segue:
- Con decisione del 1° luglio 1997, il Consiglio di amministrazione dell’aeroporto di Basilea-Mulhouse ha proposto ai Governi francese e svizzero, in vista del proseguimento dei lavori di ingrandimento dell’aeroporto, la redazione di un complemento al capitolato d’oneri annesso alla convenzione franco-svizzera del 4 luglio 1949 relativa alla costruzione e all’esercizio dell’aeroporto di Basilea-Mulhouse. Questa proposta si fonda sull’articolo 19 della Convenzione relativo alla revisione del capitolato d’oneri e sull’articolo 9 di quest’ultimo che disciplina la portata e le condizioni di realizzazione e di attivazione delle opere e installazioni supplementari.
- Occorre dunque che i due Governi adottino le disposizioni seguenti:1)considerate, da una parte, la conclusione dei lavori preliminari constatata mediante il complemento n. 3 al capitolato d’oneri approvato mediante lo scambio di note del 12 e 29 febbraio 19963, e, dall’altra, le prospettive di sviluppo dell’aeroporto, è necessario precisare le regole di finanziamento delle opere e installazioni;2)al momento della ratifica da parte delle Autorità competenti francesi e svizzere dei progetti di modifica essenziali delle opere e installazioni esistenti e dei progetti di nuove opere e installazioni il cui importo è superiore a 35 milioni di franchi francesi (valore al 1° gennaio 1997 rivalutato seguendo l’evoluzione dell’indice nazionale INSEE del costo della costruzione) come risulta dall’articolo 13-2 dello Statuto dell’aeroporto, qualora risultasse che l’aeroporto non sia in grado di finanziare le previsioni di spesa, la Francia e la Svizzera forniscono il finanziamento complementare conformemente alle condizioni precisate nel capoverso 3 qui di seguito;3)in questo caso, la Francia e la Svizzera contribuiscono in parti uguali. Il contributo degli Stati è allora deciso per ognuno dei due Stati per un periodo di tre anni o per ogni altro periodo deciso di comune accordo con le Autorità competenti, francese e svizzere. Il versamento dei contributi è subordinato alla realizzazione effettiva degli investimenti.4)i contributi di cui nel capoverso 3 qui sopra sono sovvenzioni, bonifico di interessi o ogni altro tipo di contributo finanziario non rimborsabile. Provengono dallo Stato francese e dalla Confederazione svizzera. I contributi di altre collettività e istituti pubblici e delle camere di commercio vengono imputati sui contributi dei loro rispettivi Paesi;5)per l’applicazione dei capoversi 3 e 4 qui sopra:a)le spese per l’acquisto di beni immobili realizzate per conto dell’aeroporto vengono imputate sul contributo francese. L’eventuale eccedenza è imputata sul contributo francese successivo,b)i contributi decisi prima del 1° gennaio 1997 non vengono presi in considerazione;6)il presente complemento può essere denunciato secondo le condizioni qui di seguito:a)la Parte che intende denunciare informa l’altra Parte con almeno due anni di preavviso;b)per essere valida, la denuncia deve essere confermata durante l’anno che segue detta informazione,c)la denuncia esplica totalmente i suoi effetti allorché la Parte denunciante abbia integralmente soddisfatto gli impegni contratti in merito al programma di finanziamento in corso di esecuzione.
- Il Ministero degli Esteri sarà riconoscente all’Ambasciata di Svizzera per voler confermare l’accordo del Governo svizzero. La presente nota, e la risposta a quest’ultima da parte dell’Ambasciata di Svizzera, costituiscono quindi il complemento n. 4 al capitolato d’oneri annesso alla Convenzione franco-svizzera del 4 luglio 1949 relativa alla costruzione e all’esercizio dell’aeroporto di Basilea-Mulhouse. Spetterà allora al Consiglio di amministrazione dell’aeroporto di Basilea-Mulhouse autorizzare l’inizio dei lavori attualmente previsti.
- Il Ministero degli Esteri coglie l’occasione per esprimere all’Ambasciata di Svizzera i sensi della sua massima stima.»
L’Ambasciata di Svizzera ha l’onore di far sapere al Ministero degli Affari esteri che il Consiglio federale svizzero approva quanto precede.
L’Ambasciata di Svizzera coglie l’occasione per rinnovare al Ministero degli affari esteri i sensi della sua massima stima.