Gli Stati contraenti si impegnano a riconoscere:
- Il diritto di proprietà sugli aeromobili,
- il diritto del possessore di un aeromobile di accedere alla proprietà mediante acquisto,
- il diritto di utilizzare un aeromobile in esecuzione di un contratto di locazione conchiuso per una durata di almeno 6 mesi,
- l’ipoteca, il pegno morto (mortgage) e ogni altro diritto simile su un aeromobile stipulato a garanzia del pagamento di un debito, a condizione che tali diritti siano, i.costituti conformemente alla legge dello Stato contraente nel quale è intavolato l’aeromobile al momento della costituzione, eii.regolarmente iscritti nel registro pubblico dello Stato contraente nel quale è intavolato l’aeromobile.La regolarità delle iscrizioni successive nei diversi Stati contraenti è determinata secondo la legge dello Stato contraente nel quale l’aeromobile è intavolato al momento di ogni iscrizione.
Nessuna disposizione della presente convenzione impedisce agli Stati contraenti di riconoscere, in applicazione della loro legge nazionale, la validità di altri diritti gravanti un aeromobile. Tuttavia gli Stati contraenti non devono ammettere né riconoscere nessun diritto che abbia la precedenza su quelli citati al paragrafo 1 del presente articolo.