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0.748.217.1

Convenzione concernente il riconoscimento internazionale dei diritti sugli aeromobili Conchiusa a Ginevra il 19 giugno 1948 Approvata dall’Assemblea federale il 22 settembre 1959 Entrata in vigore per la Svizzera il 1° gennaio 1961

RU 1960 1322; FF 1959 177

Traduzione

(Stato 7 agosto 2024)

Considerando che la Conferenza dell’Aviazione civile internazionale riunita a Chicago nei mesi di novembre e dicembre 1944, ha raccomandato di adottare al più presto una convenzione concernente il trasferimento di proprietà di aeromobili,

considerando auspicabile, nell’interesse dell’espansione futura della aviazione civile internazionale, che siano internazionalmente riconosciuti i diritti sugli aeromobili,

i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno convenuto, in nome dei loro Governi rispettivi, le seguenti disposizioni:

Art. I

Gli Stati contraenti si impegnano a riconoscere:

  1. Il diritto di proprietà sugli aeromobili,
  2. il diritto del possessore di un aeromobile di accedere alla proprietà mediante acquisto,
  3. il diritto di utilizzare un aeromobile in esecuzione di un contratto di locazione conchiuso per una durata di almeno 6 mesi,
  4. l’ipoteca, il pegno morto (mortgage) e ogni altro diritto simile su un aeromobile stipulato a garanzia del pagamento di un debito, a condizione che tali diritti siano, i.costituti conformemente alla legge dello Stato contraente nel quale è intavolato l’aeromobile al momento della costituzione, eii.regolarmente iscritti nel registro pubblico dello Stato contraente nel quale è intavolato l’aeromobile.La regolarità delle iscrizioni successive nei diversi Stati contraenti è determinata secondo la legge dello Stato contraente nel quale l’aeromobile è intavolato al momento di ogni iscrizione.

Nessuna disposizione della presente convenzione impedisce agli Stati contraenti di riconoscere, in applicazione della loro legge nazionale, la validità di altri diritti gravanti un aeromobile. Tuttavia gli Stati contraenti non devono ammettere né riconoscere nessun diritto che abbia la precedenza su quelli citati al paragrafo 1 del presente articolo.

Art. II

Tutte le iscrizioni concernenti un aeromobile sono fatte nello stesso registro.

Salvo disposizione contraria della presente convenzione, gli effetti dell’iscrizione d’uno dei diritti enumerati al paragrafo 1 dell’articolo I, sono determinati, nei confronti dei terzi, conformemente alla legge dello Stato contraente nel quale questo diritto è iscritto.

Ciascuno Stato contraente può vietare l’iscrizione di quei diritti che, giusta la sua legge nazionale, non possono essere validamente costituiti.

Art. III

Sul certificato d’intavolazione di ogni aeromobile è indicato l’indirizzo del servizio incaricato della tenuta del registro.

Ciascuno è autorizzato a farsi rilasciare da detto servizio copie o estratti certificati conformi, facenti fede, fino a prova contraria, dell’enunciato del registro.

Se la legge di uno Stato contraente prevede che la messa agli atti di un documento ha lo stesso valore giuridico dell’iscrizione, essa ne ha anche i medesimi effetti ai fini della convenzione. In questo caso, saranno prese tutte le disposizioni necessarie perché il documento sia accessibile al pubblico.

In occasione di ogni operazione effettuata dal servizio incaricato della tenuta del registro, possono essere riscosse modiche tasse.

Art. IV

hanno la precedenza su ogni altro diritto o credito gravante l’aeromobile, alla condizione che siano privilegiati e godano di un diritto di esecuzione secondo la legge dello Stato contraente nel quale sono terminate le operazioni di salvataggio o di conservazione.

Gli Stati contraenti riconoscono che i crediti relativi:

  1. alle rimunerazioni dovute per salvataggio dell’aeromobile,
  2. alle spese straordinarie indispensabili alla conservazione dell’aeromobile,

I crediti enumerati al paragrafo 1 del presente articolo prendono rango nell’ordine cronologico inverso degli avvenimenti che li hanno fatti nascere.

Essi possono essere oggetto di una menzione nel registro entro tre mesi a contare dal momento in cui sono terminate le operazioni che li hanno provocati.

Trascorso il previsto termine di tre mesi, gli Stati contraenti s’impegnano a non più riconoscere le sicurtà di cui si tratta a meno che, nel corso di detto trimestre:

  1. il credito privilegiato non sia oggetto di una menzione nel registro conformemente al paragrafo 3,
  2. l’importo del credito non sia determinato di comune accordo o sia stata iniziata un’azione giudiziaria concernente detto credito. In questo caso la legge del tribunale adito determina le cause d’interruzione o di sospensione del termine.

Le disposizioni del presente articolo sono applicabili indipendentemente da quelle del paragrafo 2 dell’articolo I.

Art. V

La precedenza dei diritti menzionati al paragrafo 1, d, dell’articolo I si estende a tutte le somme garantite. Per quanto concerne gli interessi, la priorità è tuttavia, accordata soltanto a quelli scaduti nel corso dei tre anni che precedono l’apertura della procedura d’esecuzione e nel corso di quest’ultima.

Art. VI

In caso di pignoramento o di vendita forzata di un aeromobile o di un diritto su un aeromobile, gli Stati contraenti non sono tenuti a riconoscere a pregiudizio sia del creditore pignoratizio o istante, sia dell’acquirente, la costituzione o il trasferimento di uno dei diritti enumerati al paragrafo 1 dell’articolo I da parte di colui contro il quale è intentata la procedura di vendita o di esecuzione, se lo stesso ne sia a conoscenza.

Art. VII

Le procedure di vendita forzata di un aeromobile sono quelle previste dalla legge dello Stato contraente nel quale avviene la vendita.

Devono, tuttavia essere osservate le seguenti disposizioni:

  1. la data e il luogo della vendita sono stabiliti almeno 6 settimane prima;
  2. il creditore pignoratizio deve consegnare al Tribunale o a un’altra autorità competente un estratto certificato conforme delle iscrizioni concernenti l’aeromobile. Deve, almeno un mese prima del giorno stabilito per la vendita, farne l’annuncio nel luogo in cui l’aeromobile è intavolato conformemente alle disposizioni della legge locale e avvertire, mediante lettera raccomandata spedita possibilmente per posta aerea agli indirizzi indicati nel registro, il proprietario e i titolari di diritti o crediti privilegiati menzionati nel registro conformemente al paragrafo 3 dell’articolo IV.

Le conseguenze dell’inosservanza delle disposizioni del paragrafo 2 sono quelle previste dalla legge dello Stato contraente nel quale è eseguita la vendita. Ciononostante, ogni vendita eseguita contravvenendo alle regole definite in detto paragrafo può essere annullata se ne è fatta domanda, entro sei mesi a contare dalla vendita, da una persona alla quale l’inosservanza abbia recato pregiudizio.

Nessuna vendita forzata può essere eseguita se i diritti giustificati davanti all’autorità competente e poziori, secondo questa convenzione, a quelli del creditore pignoratizio non possono essere soddisfatti mediante il prezzo di vendita o non sono presi a carico dall’acquirente.

Tuttavia le precedenti disposizioni del presente paragrafo sono applicabili soltanto quando il danno causato al suolo è convenientemente e sufficientemente assicurato dall’esercente o in suo nome presso uno Stato o un istituto d’assicurazione di uno Stato qualsiasi. Mancando ogni altra limitazione prevista dalla legge dello Stato contraente nel quale è eseguita la vendita forzata di un aeromobile pignorato, il danno è giudicato sufficientemente assicurato a sensi del presente paragrafo se l’importo assicurato corrisponde al valore dell’aeromobile quand’era nuovo.

Quando nel territorio dello Stato contraente nel quale è eseguita la vendita, un aeromobile gravato, in garanzia d’un credito, di uno dei diritti previsti nell’articolo I, ha causato un danno al suolo, la legge nazionale di questo Stato contraente può disporre, in caso di pignoramento di questo aeromobile o di qualsiasi altro aeromobile dello stesso proprietario gravato di diritti simili a profitto dello stesso creditore:

  1. che le disposizioni del paragrafo 4 non hanno effetto nei riguardi delle vittime o dei loro successori nel diritto di creditori pignoratizi;
  2. che i diritti previsti nell’articolo I in garanzia di un credito e gran vanti l’aeromobile sono opponibili a costoro solo fino a concorrenza dell’80 per cento del suo prezzo di vendita.

Le spese legalmente esigibili secondo la legge dello Stato contraente nel quale è eseguita la vendita e sostenute, durante l’esecuzione, per la vendita nell’interesse comune dei creditori, sono rimborsate sul prezzo, prima di tutti gli altri crediti, anche di quelli privilegiati secondo l’articolo IV.

Art. VIII

La vendita forzata di un aeromobile conformemente alle disposizioni dell’articolo VII trasferisce la proprietà dell’aeromobile libero da tutti i diritti non riassunti dall’acquirente.

Art. IX

Tranne nel caso di vendita forzata eseguita conformemente alle disposizioni dell’articolo VII non può essere effettuato nessun trasferimento d’iscrizione o d’intavolazione di un aeromobile da un registro di uno Stato contraente a quello di un altro senza preventivo soddisfacimento dei diritti iscritti o senza il consenso dei loro titolari.

Art. X

Se, in virtù della legge dello Stato contraente nel quale è intavolato l’aeromobile, uno dei diritti previsti nell’articolo I, regolarmente iscritto su un aeromobile e costituito in garanzia di un credito si estende a pezzi di ricambio deposti in uno o parecchi luoghi determinati, questa estensione è riconosciuta da tutti gli Stati contraenti, a condizione che detti pezzi siano conservati in detti luoghi e che un appropriata pubblicità, effettuata sul luogo mediante affissi, avverta debitamente i terzi sulla natura e la estensione del diritto che grava detti pezzi e indichi il registro nel quale è iscritto come anche il nome e l’indirizzo del titolare.

Un inventario che indichi la natura e il numero approssimativo di detti pezzi è allegato al documento iscritto. Questi pezzi possono essere sostituiti da pezzi simili
senza pregiudicare il diritto del creditore.

Le disposizioni dell’articolo VII, 1 e 4, e dell’articolo VIII si applicano alla vendita forzata dei pezzi di ricambio. Tuttavia, se il credito del pignorante non è accompagnato da nessuna sicurtà reale, le disposizioni dell’articolo VII, paragrafo 4, sono considerate tali da permettere di aggiudicare all’asta due terzi del valore dei pezzi di ricambio determinato da periti designati dall’autorità incaricata della vendita. Inoltre, durante la ripartizione del ricavo, l’autorità incaricata della vendita può, a profitto del creditore pignoratizio, limitare l’importo pagabile ai creditori di rango superiore, ai due terzi del prodotto della vendita dopo deduzione delle spese previste nell’articolo VII, paragrafo 6.

Giusta il presente articolo, il termine «pezzo di ricambio» si applica alle parti che compongono l’aeromobile, motori, eliche, apparecchi radio, strumenti, attrezzature, guarnizioni o parti di ciascuno di questi elementi, e, ancor più genericamente, a tutti gli altri oggetti di qualsiasi natura, conservati in vista di sostituire dei pezzi componenti l’aeromobile.

Art. XI

Le disposizioni della presente convenzione si applicano in ogni Stato contraente soltanto agli aeromobili intavolati in un altro Stato contraente.

Tuttavia, gli Stati contraenti applicano agli aeromobili intavolati nel loro territorio:

  1. le disposizioni degli articolo II, III, IX e
  2. le disposizioni dell’articolo IV, salvo se il salvataggio o le operazioni conservative sono terminati nel loro territorio.

Art. XII

Le disposizioni della presente convenzione non pregiudicano il diritto degli Stati contraenti di procedere, nei riguardi di un aeromobile, alle misure d’esecuzione previste dalle loro leggi nazionali relative all’immigrazione, alle dogane o alla navigazione aerea.

Art. XIII

La presente convenzione non si applica agli aeromobili usati per servizi militari, di dogana o di polizia.

Art. XIV

Per l’applicazione della presente convenzione le autorità giudiziarie e amministrative competenti degli Stati contraenti possono, salvo disposizione contraria della loro legge nazionale, corrispondere direttamente tra loro.

Art. XV

Gli Stati contraenti s’impegnano a prendere le misure necessarie ad assicurare l’esecuzione delle disposizioni della presente convenzione e a comunicarle senza indugio al Segretario generale dell’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale.

Art. XVI

Ai sensi della presente convenzione, «l’aeromobile» comprende la cellula, il motore, le eliche, gli apparecchi radio e tutti gli altri pezzi destinati al servizio dell’aeromobile, sia che facciano corpo con esso sia che ne siano momentaneamente separati.

Art. XVII

Se un territorio, rappresentato da uno Stato contraente nelle sue relazioni estere, tiene un registro d’intavolazione separato, ogni riferimento della presenta convenzione alla legge dello Stato contraente si intende come riferimento alla legge di questo territorio.

Art. XVIII

La presente convenzione resta aperta alla firma fino a quando entrerà in vigore conformemente alle disposizioni dell’articolo XX.

Art. XIX

La presente convenzione sarà ratificata dagli Stati firmatari.

Gli strumenti di ratificazione saranno depositati negli archivi della organizzazione dell’aviazione civile internazionale, la quale notificherà la data del deposito a ciascuno Stato firmatario o aderente.

Art. XX

Quando due Stati firmatari hanno deposto i loro strumenti di ratificazione della presente convenzione, la stessa entra in vigore tra questi due Stati il novantesimo giorno a contare dal deposito del secondo strumento. Essa entrerà in vigore, per ogni Stato che abbia depositato successivamente il proprio strumento di ratificazione, il novantesimo giorno a contare dal deposito.

L’organizzazione dell’aviazione civile internazionale notifica a tutti gli Stati firmatari la data alla quale è entrata in vigore la presente Convenzione.

Il Segretario generale dell’organizzazione dell’aviazione civile internazionale registrerà, presso le Nazioni Unite, la presente convezione, non appena essa sarà entrata in vigore.

Art. XXI

La presente convenzione, dopo la sua entrata in vigore, sarà aperta all’adesione degli Stati non firmatari.

L’adesione è effettuata mediante deposito negli archivi dell’organizzazione dell’aviazione civile internazionale di uno strumento di adesione. L’organizzazione notifica la data di questo deposito a ciascuno degli Stati firmatari o aderenti.

L’adesione ha effetto a contare dal novantesimo giorno dopo il deposito del pertinente strumento negli archivi dell’organizzazione della aviazione civile internazionale.

Art. XXII

Ogni Stato contraente può recedere dalla presente convenzione notificandone la disdetta all’organizzazione dell’aviazione civile internazionale, che informa tutti gli Stati firmatari o aderenti della data di ricevimento di detta notificazione.

La disdetta ha effetto sei mesi dopo che l’organizzazione ne ha ricevuto la notificazione.

Art. XXIII

Ogni Stato può, al momento del deposito del suo strumento di ratificazione o di adesione, dichiarare che l’accettazione della presente convenzione non concerne uno o parecchi dei territori che esso rappresenta nelle relazioni esterne.

L’organizzazione dell’aviazione civile internazionale notifica tale dichiarazione a ciascuno Stato firmatario o aderente.

Eccezion fatta per i territori oggetto di una dichiarazione conforme al paragrafo 1 del presente articolo, la presente convenzione si applica a tutti i territori che uno Stato contraente rappresenta nelle relazioni esterne.

Ogni Stato può aderire alla presente convenzione separatamente a nome di tutti o di uno qualsiasi dei territori nei confronti dei quali ha fatto una dichiarazione conformemente al paragrafo 1 del presente articoli; in questo caso a detta adesione si applicano le disposizioni dei paragrafi 2 e 3 dell’articolo XXI.

Ogni Stato contraenti può recedere dalla presente convenzione, conformemente alle disposizioni dell’articolo XXII, separatamente per tutti o per uno qualsiasi dei territori che esso rappresenta nelle relazione esterne.

In fede di che, i sottoscritti Plenipotenziari, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente convenzione.

Fatto a Ginevra il diciannove giugno dell’anno millenovecentoquarantotto, in francese, inglese e spagnuolo, ciascun testo facendo ugualmente fede.

La presente convenzione sarà depositata negli archivi dell’organizzazione dell’aviazione civile internazionale dove, conformemente all’articolo XVIII, resterà aperta alla firma.

(Seguono le firme)

0.748.217.1

Campo d’applicazione il 7 agosto 20241

Stati partecipanti

Ratifica
Adesione (A)
Dichiarazione di
successione (S)

Entrata in vigore

Algeria

10 agosto

1964 A

8 novembre

1964

Angola

24 febbraio

1998 A

25 maggio

1998

Argentina

31 gennaio

1958

1° maggio

1958

Azerbaigian

23 marzo

2000 A

21 giugno

2000

Bahrein

3 marzo

1997 A

1° giugno

1997

Bangladesh

6 gennaio

1988 A

5 aprile

1988

Belgio

22 ottobre

1993

20 gennaio

1994

Benin

11 marzo

2019 A

9 giugno

2019

Bolivia

9 luglio

1998 A

7 ottobre

1998

Bosnia e Erzegovina

7 marzo

1995 S

6 marzo

1992

Brasile

3 luglio

1953

1° ottobre

1953

Camerun

23 luglio

1969 A

21 ottobre

1969

Ceca, Repubblica

24 agosto

1998 A

22 novembre

1998

Ciad

14 febbraio

1974 A

15 maggio

1974

Cile

19 dicembre

1955

18 marzo

1956

Cina*

28 aprile

2000 A

27 agosto

2000

  1. Macao a

9 dicembre

1999

20 dicembre

1999

Colombia

8 settembre

2006

6 dicembre

2006

Congo (Brazzaville)

3 maggio

1982 A

1° agosto

1982

Côte d’Ivoire

23 agosto

1965 A

21 novembre

1965

Croazia

5 ottobre

1993 A

3 gennaio

1994

Cuba

20 giugno

1961

18 settembre

1961

Danimarca

18 gennaio

1963

18 aprile

1963

Ecuador

14 luglio

1958 A

12 ottobre

1958

Egitto

10 settembre

1969 A

9 dicembre

1969

El Salvador

14 agosto

1958 A

12 novembre

1958

Estonia

31 dicembre

1993 A

31 marzo

1994

Etiopia

7 giugno

1979 A

5 settembre

1979

Filippine

22 febbraio

1978 A

23 maggio

1978

Francia

27 febbraio

1964

27 maggio

1964

Gabon

14 gennaio

1970 A

14 aprile

1970

Gambia

20 giugno

2000 A

18 settembre

2000

Germania

7 luglio

1959 A

5 ottobre

1959

Ghana

15 luglio

1997 A

13 ottobre

1997

Grecia

23 febbraio

1971

24 maggio

1971

Grenada

28 agosto

1985 A

26 novembre

1985

Guatemala

9 agosto

1988 A

7 novembre

1988

Guinea

13 agosto

1980 A

11 novembre

1980

Haiti

24 marzo

1961 A

22 giugno

1961

Iraq

12 gennaio

1981 A

12 aprile

1981

Islanda

6 febbraio

1967

7 maggio

1967

Italia

6 dicembre

1960

6 marzo

1961

Kenya

15 gennaio

1997 A

15 aprile

1997

Kirghizistan

28 febbraio

2000 A

28 maggio

2000

Kuwait*

27 novembre

1979 A

25 febbraio

1980

Laos

4 giugno

1956 A

2 settembre

1956

Libano

11 aprile

1969 A

10 luglio

1969

Libia

5 marzo

1973 A

4 giugno

1973

Lussemburgo

16 dicembre

1975 A

15 marzo

1976

Macedonia del Nord

30 agosto

1994 S

17 settembre

1991

Madagascar

9 gennaio

1979 A

9 aprile

1979

Maldive

5 settembre

1995 A

4 dicembre

1995

Mali

28 dicembre

1961 A

28 marzo

1962

Marocco

13 dicembre

1993 A

13 marzo

1994

Mauritania

23 luglio

1962 A

21 ottobre

1962

Maurizio

17 aprile

1991 A

16 luglio

1991

Messico*

5 aprile

1950

17 settembre

1953

Monaco

14 dicembre

1994 A

14 marzo

1995

Niger

27 dicembre

1962 A

27 marzo

1963

Nigeria

10 maggio

2002 A

8 agosto

2002

Norvegia

5 marzo

1954

3 giugno

1954

Oman

19 marzo

1992 A

17 giugno

1992

Paesi Bassi

1° settembre

1959

30 novembre

1959

Aruba

31 marzo

1988 A

29 giugno

1988

Curaçao

31 marzo

1988 A

29 giugno

1988

Parte caraibica (Bonaire,
Sant’Eustachio e Saba)

31 marzo

1988 A

29 giugno

1988

Sint Maarten

31 marzo

1988 A

29 giugno

1988

Pakistan

19 giugno

1953

17 settembre

1953

Panama

26 ottobre

1998 A

24 gennaio

1999

Paraguay

26 settembre

1969 A

25 dicembre

1969

Portogallo

12 dicembre

1985

12 marzo

1986

Qatar

20 aprile

2007 A

19 luglio

2007

Rep. Centrafricana

2 giugno

1969 A

31 agosto

1969

Romania

26 ottobre

1994 A

24 gennaio

1995

Ruanda

17 maggio

1971 A

15 agosto

1971

Seicelle

16 gennaio

1979 A

16 aprile

1979

Senegal

20 dicembre

1995 A

19 marzo

1996

Serbia

6 settembre

2001 S

27 aprile

1992

Slovenia

9 aprile

1997 A

8 luglio

1997

Sri Lanka

24 gennaio

1994 A

24 aprile

1994

Stati Uniti**

6 settembre

1949

17 settembre

1953

Sudafrica

21 settembre

1998 A

20 dicembre

1998

Suriname

27 marzo

2003 A

25 giugno

2003

Svezia*

16 novembre

1955

14 febbraio

1956

Svizzera

3 ottobre

1960

1° gennaio

1961

Tagikistan

20 marzo

1996 A

18 giugno

1996

Thailandia

10 ottobre

1967 A

8 gennaio

1968

Togo

2 luglio

1980 A

30 settembre

1980

Tunisia

4 maggio

1966 A

2 agosto

1966

Turkmenistan

16 settembre

1993 A

15 dicembre

1993

Uganda

28 novembre

2017 A

26 febbraio

2018

Ungheria

21 maggio

1993 A

19 agosto

1993

Uruguay

21 agosto

1985 A

19 novembre

1985

Uzbekistan

8 maggio

1997 A

6 agosto

1997

Vietnam

18 giugno

1997 A

16 settembre

1997

Zimbabwe

6 febbraio

1987 A

7 maggio

1987

  1. Riserve e dichiarazioni.
  2. Obiezioni.
  3. Le riserve, dichiarazioni ed obiezioni, non sono pubblicate nella RU. Il testo, in francese e inglese, può essere consultato sul sito Internet dell’Organizzazione internazionale dell’aviazione civile: www.icao.int > Français > Au sujet de l’OACI > Direction des affaires juridiques et des relations extérieures > Recueil des traités > Liste actualisée des parties aux traités de droit aérien oppure ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.
  1. Dal 12 mar. 1986 al 19 dic. 1999, la Conv. era applicabile a Macao in base a una dichiarazione d’estensione territoriale del Portogallo. Dal 20 dic. 1999, Macao è diventata una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica Popolare Cinese. In virtù della dichiarazione cinese del 9 dic. 1999, la Conv. è applicabile anche alla RAS Macao dal 20 dic. 1999.