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0.748.410.1

Protocollo d’emendamento della convenzione per l’unificazione di alcune norme sul trasporto aereo internazionale, firmata a Varsavia il 12 ottobre 1929 Conchiuso all’Aia il 28 settembre 1955 Approvato dall’Assemblea federale il 20 settembre 1962 Ratificazione depositata dalla Svizzera il 19 ottobre 1962 Entrata in vigore per la Svizzera il 1o agosto 1963

RU 1963 685; FF 1962 I 1401 ted. 1449 franc.

Traduzione

(Stato 31 luglio 2024)

I Governi sottoscritti,

considerata l’opportunità d’emendare la convenzione per l’unificazione di alcune norme sul trasporto aereo internazionale, firmata a Varsavia il 12 ottobre 1929 1 ,

hanno convenuto quanto segue:

Capo primo. Emendamenti della Convenzione

Art. I

Nell’articolo 1 della convenzione: a. al capoverso 2 è sostituita la disposizione seguente: " 2 È qualificato «trasporto internazionale» a’ sensi della presente Convenzione, ogni trasporto in cui, secondo le stipulazioni delle parti, il punto di partenza e il punto di destinazione, che abbia luogo o no interruzione di trasporto o trasbordo, sono situati sul territorio di due alte Parti contraenti o sul territorio d’una sola alta Parte contraente, se uno scalo è previsto sul territorio d’un altro Stato, anche se non sia un’alta Parte contraente. Il trasporto senza un tale scalo tra due punti del territorio d’una sola alta Parte contraente non è considerato come internazionale a’ sensi della presente Convenzione." b. al capoverso 3 è sostituita la disposizione seguente: " 3 Il trasporto da eseguire per aria da diversi vettori successivi è considerato – nei riguardi dell’applicazione della presente Convenzione – come trasporto unico, quando le Parti l’hanno previsto come una sola operazione e sia stato concluso sotto forma d’un solo contratto o d’una serie di contratti; esso non perde il suo carattere internazionale qualora un solo contratto o una serie di contratti debbano essere eseguiti integralmente sul territorio d’un medesimo Stato."

Art. II

Nell’articolo 2 della convenzione: al capoverso 2 è sostituita la disposizione seguente: " 2 La presente convenzione non si applica al trasporto della posta-lettere e dei pacchi postali."

Art. III

Nell’articolo 3 della convenzione: a. al capoverso 1 è sostituita la disposizione seguente: c . un avviso indicante che il trasporto d’un viaggiatore per un viaggio con destinazione finale o scalo in un paese diverso da quello di partenza, può essere regolato dalla convenzione di Varsavia, la quale, in generale, limita la responsabilità del vettore nel caso di morte o di lesione corporale e di perdita o d’avaria nel bagaglio." b. al capoverso 2 è sostituita la disposizione seguente: " 2 Il biglietto fa fede, fino a prova contraria, della conclusione e delle condizioni del contratto di trasporto. La mancanza, l’irregolarità o la perdita del biglietto non menoma né l’esistenza, né la validità del contratto di trasporto, il quale sarà nondimeno soggetto alle regola della presente Convenzione. Tuttavia, se il viaggiatore s’imbarca con il consenso del vettore, senza che sia stato rilasciato il biglietto di passaggio, o se il biglietto non contiene l’avviso prescritto nel capoverso 1, lettera c , del presente articolo, il vettore non avrà il diritto di prevalersi delle disposizioni dell’articolo 22."

"1 Nel trasporto dei viaggiatori è rilasciato un biglietto di passaggio, contenente:

  1. l’indicazione del punto di partenza e quello di destinazione;
  2. se il punto di partenza e quello di destinazione sono situati sul territori d’una medesima alta Parte contraente e siano previsti uno o parecchi scali sul territorio d’un altro Stato, l’indicazione di tali scali;

Art. IV

Nell’articolo 4 della convenzione: a. ai capoversi dall’1 al 3 è sostituita la disposizione seguente: c . un avviso indicante che il trasporto d’un viaggiatore per un viaggio con destinazione finale o scalo in un paese diverso da quello di partenza, può essere regolato dalla convenzione di Varsavia, la quale, in generale, limita la responsabilità del vettore nel caso di perdita o d’avaria del bagaglio." b. al capoverso 4 è sostituita la disposizione seguente: " 2 Lo scontrino del bagaglio fa fede, fino a prova contraria, della registrazione di questo e delle condizioni del contratto di trasporto. La mancanza, l’irregolarità o la perdita dello scontrino non menoma né l’esistenza, né la validità del contratto di trasporto, il quale sarà nondimeno soggetto alle regole della presente Convenzione. Tuttavia, il vettore che accetta il bagaglio senza che sia stato rilasciato uno scontrino o questo non sia combinato con un biglietto di passaggio conforme alle disposizioni dell’articolo 3, capoverso 1, lettera c, non sia incluso in tale biglietto, oppure non contenga l’avviso prescritto nel capoverso 1, lettera c, del presente articolo, non avrà diritto di prevalersi delle disposizioni dell’articolo 22, capoverso 2."

"1 Nel trasporto dei bagagli registrati, è rilasciato uno scontrino di bagaglio, il quale, ove non sia combinato con un biglietto di passaggio conforme alle disposizioni
dell’articolo 3, capoverso 1, oppure incluso in tale biglietto, deve contenere:

  1. l’indicazione del punto di partenza e quello di destinazione;
  2. se il punto di partenza e quello di destinazione sono situati sul territorio d’una medesima alta Parte contraente e siano previsti uno o parecchi scali sul territorio d’un altro Stato, l’indicazione di tali scali;

Art. V

Nell’articolo 6 della convenzione: al capoverso 3 è sostituita la disposizione seguente: " 3 La firma del vettore dev’essere apposta prima che la merce sia caricata sull’aeromobile."

Art. VI

All’articolo 8 della convenzione è sostituita la disposizione seguente: " Art. 8 c . un avviso indicante al mittente, che il trasporto con destinazione finale o scalo in un paese diverso da quello dì partenza, può essere regolato dalla convenzione di Varsavia, la quale, in generale, limita la responsabilità del vettore nel caso di perdita o d’avaria della merce."

La lettera di trasporto deve contenere:

  1. l’indicazione del punto di partenza e quello di destinazione;
  2. se il punto di partenza e quello di destinazione sono situati sul territorio d’una medesima alta Parte contraente e siano previsti uno o parecchi scali sul territorio d’un altro Stato, l’indicazione di tali scali;

Art. VII

All’articolo 9 della convenzione è sostituita la disposizione seguente: " Art. 9 Per le merci che, con il consenso del vettore, siano state caricate sull’aeromobile senza che sia stata compilata una lettera di trasporto aerea, o questa non contenga l’avviso prescritto nell’articolo 8, lettera c, il vettore non ha diritto di prevalersi delle disposizioni dell’articolo 22, capoverso 2."

Art. VIII

Nell’articolo 10 della convenzione: al capoverso 2 è sostituita la disposizione seguente: " 2 Egli risponde del danno subito dal vettore, o da ogni altra persona verso la quale il vettore sia obbligato, per le sue indicazioni e dichiarazioni irregolari, inesatto o incomplete."

Art. IX

Nell’articolo 15 della convenzione: è aggiunto il seguente capoverso " 3 Nella presente convenzione, nulla impedisce la stesura di lettere di trasporto aereo negoziabili."

Art. X

Il capoverso 2 dell’articolo 20 è abrogato.

Art. XI

All’articolo 22 della convenzione è sostituita la disposizione seguente: " Art. 22 Nel trasporto di persone la responsabilità del vettore verso ogni viaggiatore è limitata alla somma di duecentocinquantamila franchi. Nel caso in cui, secondo la legge del tribunale adito, l’indennità può essere fissata in forma di rendita, il capitale della rendita non può superare questo limite. Il viaggiatore potrà tuttavia fissare un limite di responsabilità più elevato mediante speciale convenzione col vettore.

  1. Nel trasporto di bagagli registrati e di merci, la responsabilità del vettore è limitata alla somma di duecentocinquanta franchi per chilogrammo, salva speciale dichiarazione di interesse alla riconsegna fatta dal mittente al momento in cui consegna il collo al vettore e mediante pagamento d’una eventuale tassa suppletiva. In questo caso, il vettore sarà tenuto a pagare fino all’ammontare della somma dichiarata salvo non provi che essa è superiore all’interesse reale del mittente alla riconsegna.
  2. Nel determinare il limite di responsabilità del vettore nel caso di perdita,
    avaria o ritardo d’una parte del bagaglio o della merce o di qualsiasi oggetto in quello contenuto, è considerato soltanto il peso del collo del quale si tratta. Tuttavia, se la perdita, l’avaria o il ritardo d’una parte del bagaglio registrato o delle merci, oppure d’un oggetto in quello contenuto, pregiudica il valore di altri colli considerati nel medesimo scontrino di bagaglio o lettere di trasporto aereo, il limite di responsabilità è determinato secondo il peso totale di tali colli.

Per quanto riguarda gli oggetti custoditi dal viaggiatore medesimo, la responsabilità del vettore è limitata cinquemila franchi per viaggiatore.

I limiti stabiliti nel presente articolo non menomano la facoltà del tribunale d’accordare, secondo la sua legge, una somma corrispondente a tutte o una parte delle spese giudiziarie e altre spese sostenute dal richiedente. La precedente disposizione non si applica, se l’ammontare dell’indennità accordata, eccettuate le spese giudiziarie e altre spese, non supera la somma offerta in iscritto dal vettore nel termine di sei mesi dall’evento che ha cagionato il danno o, se l’azione sia stata proposta decorso tale termine, prima della petizione.

Le somme sono considerate come riferentesi al franco francese costituito da sessantacinque milligrammi e mezzo d’oro fino, al titolo di novecento millesimi. Esse possono essere convertite in ogni moneta nazionale in cifra tonda. Nel caso di procedimento giudiziario la concessione di tali somme in monete nazionali diverse dalla moneta aurea è operata secondo il valore aureo di tali monete il giorno della sentenza."

Art. XII

All’articolo 23 della convenzione la disposizione diviene capoverso 1 ed è aggiunto il capoverso 2 seguente: " 2 Il capoverso 1 non si applica alle disposizioni concernenti la perdita o il danno derivante dalla natura o da un vizio della merce trasportata."

Art. XIII

Nell’articolo 25, ai capoversi 1 e 2 è sostituita la disposizione seguente: "I limiti di responsabilità previsti nell’articolo 22 non si applicano, qualora sia provato che il danno derivi da azione od omissione del vettore o d’un suo preposto, commessa nell’intento di cagionarlo o temerariamente e nella consapevolezza che verosimilmente ne sarebbe risultato un danno, e, trattandosi d’un preposto, qualora sia provato ch’egli ha agito nell’esercizio del suo ufficio."

Art. XIV

Dopo l’articolo 25 della convenzione, è inserito l’articolo 25A seguente: " Art. 25 A

Il preposto contro cui è promossa l’azione per un danno di cui alla presente Convenzione, può valersi dei limiti di responsabilità concessi al vettore in virtù
dell’articolo 22, qualora provi d’avere agito nell’esercizio del suo ufficio.

In questo caso, l’ammontare del risarcimento che può essere ottenuto dal vettore o dal suo preposto, non deve superare i detti limiti.

Le disposizioni dei capoversi 1 e 2 del presente articolo non si applicano, qualora sia provato che il danno derivi da azione od omissione del preposto, commessa nell’intento di cagionarlo o temerariamente e nella consapevolezza che verosimilmente ne sarebbe risultato un danno."

Art. XV

Nell’articolo 26 della convenzione al capoverso 2 è sostituita la disposizione seguente: " 2 In caso d’avaria, il destinatario deve inviare al vettore una protesta immediata, scoperta che abbia l’avaria, e, al più tardi, entro il termine di sette giorni per i bagagli e di quattordici giorni per le merci, a contare dal loro ricevimento. In caso di ritardo, la protesta dovrà essere fatta al più tardi entro ventun giorni a contare da quello in cui il bagaglio o la merce saranno stati posti a sua disposizione."

Art. XVI

Nell’articolo 34 della convenzione è sostituita la disposizione seguente: " Art. 34 Le disposizioni degli articoli dal 3 al 9 concernenti i titoli di trasporto non sono applicabili ai trasporti effettuati in circostanze straordinarie fuori di ogni operazione normale del servizio aereo."

Art. XVII

Dopo l’articolo 40 della convenzione, è inserito l’articolo 40A seguente: " Art. 40 A

La locuzione alta Parte contraente, negli articoli 37, capoverso 2, e 40, capoverso 1, significa Stato . In tutti gli altri casi, la locuzione alta Parte contraente significa uno Stato la cui ratificazione o l’adesione alla convenzione abbia avuto effetto e la cui disdetta non sia ancora attuata.

Secondo la presente convenzione, la parola territorio significa tanto il territorio metropolitano di uno Stato, come ogni territorio che esso rappresenti nelle relazioni estere."

Capo secondo. Campo d’applicazione della Convenzione emendata

Art. XVIII

La convenzione emendata per il presente protocollo si applica al trasporto internazionale definito nell’articolo 1 della convenzione, qualora il punto di partenza e quello di destinazione siano situati sul territorio di due Stati che partecipano al presente protocollo, oppure sul territorio d’un solo Stato partecipante, se sia previsto uno scalo sul territorio d’un altro Stato.

Capo terzo. Disposizioni finali

Art. XIX

La convenzione e il presente protocollo saranno considerati e interpretati, fra le Parti che partecipano al protocollo, come un unico e medesimo strumento e saranno denominati: convenzione di Varsavia, emendata all’Aia nel 1955.

Art. XX

Fino all’entrata in vigore conformemente alle disposizioni dell’articolo XXII, capoverso 1, il presente protocollo sarà aperto alla firma di ogni Stato che abbia ratificato la convenzione, o vi abbia aderito, e d’ogni Stato che abbia partecipato alla Conferenza nella quale il protocollo è stato conchiuso.

Art. XXI

Il presente protocollo sarà sottoposto alla ratificazione degli Stati firmatari.

La ratificazione del presente protocollo da parte di uno Stato che non partecipa alla convenzione, implica adesione alla convenzione emendata dallo stesso.

Gli strumenti di ratificazione saranno depositati presso il Governo della Repubblica popolare di Polonia.

Art. XXII

Il presente protocollo entrerà in vigore, tra i primi trenta Stati firmatari che l’abbiano ratificato, il novantesimo giorno dopo il deposito del trentesimo strumento di ratificazione. Esso entrerà in vigore per ogni Stato che l’abbia ratificato successivamente, il novantesimo giorno dopo il deposito dello strumento di ratificazione.

Il presente protocollo, tosto che sia entrato in vigore, sarà registrato presso l’Organizzazione delle Nazioni Unite dal Governo della Repubblica popolare di Polonia.

Art. XXIII

Entrato che sia in vigore, il presente protocollo sarà aperto all’adesione di ogni Stato non firmatario.

L’adesione al presente protocollo da parte di uno Stato che non partecipa alla convenzione, implica adesione alla convenzione emendata dello stesso.

L’adesione sarà operata mediante il deposito d’uno strumento di adesione presso il Governo della Repubblica popolare di Polonia e avrà effetto il novantesimo giorno dopo il deposito.

Art. XXIV

Ogni Parte al presente protocollo potrà disdirlo mediante notificazione al Governo della Repubblica popolare di Polonia.

La disdetta avrà effetto sei mesi dopo il giorno in cui il Governo della Repubblica popolare di Polonia ne abbia ricevuto notificazione.

La disdetta della convenzione, in virtù dell’articolo 39, per opera di una delle Parti al presente protocollo, non dev’essere interpretata come disdetta della convenzione emendata dallo stesso.

Art. XXV

Il presente protocollo si applicherà a tutti i territori che uno Stato, che ne è parte, rappresenta nelle relazioni estere, esclusi quelli per i quali sia stata presentata una dichiarazione secondo il capoverso 2 del presente articolo.

Nel depositare lo strumento di ratificazione o d’adesione, ogni Stato potrà dichiarare che l’accettazione del presente protocollo non concerne uno o parecchi dei territori che rappresenta nelle relazioni estere.

In seguito, ogni Stato potrà notificare al Governo della Repubblica popolare di Polonia, che il presente protocollo s’applicherà a uno o a parecchi territori considerati nella dichiarazione prevista al capoverso 2 del presente articolo. Questa notificazione avrà effetto novanta giorni dopo che sia stata ricevuta da quel Governo.

Ogni Stato parte al presente protocollo potrà, secondo le disposizioni dell’articolo XXIV, capoverso 1, disdirlo separatamente per tutti o uno qualsiasi dei territori che rappresenta nelle relazioni estere.

Art. XXVI

Non sarà ammessa alcuna riserva al presente Protocollo. Uno Stato potrà tuttavia dichiarare in ogni momento, mediante notificazione al Governo della Repubblica popolare di Polonia, che la convenzione emendata per il presente protocollo non s’applicherà al trasporto di persone, merci e bagaglio, operato dalle sue autorità militari a bordo d’un aeromobile del medesimo Stato, la cui intera capacità sia stata riservata da tali autorità o per conto delle stesse.

Art. XXVII

Il Governo della Repubblica popolare di Polonia notificherà immediatamente ai Governi di ogni Stato firmatario della convenzione o del presente protocollo, di ogni Stato membro dell’Organizzazione dell’Aviazione civile internazionale o dell’Organizzazione delle Nazione Unite, e all’Organizzazione dell’Aviazione civile internazionale:

  1. ogni firma apposta al presente protocollo e la data della stessa;
  2. il deposito di ogni strumento di ratificazione del presente protocollo, o d’adesione al medesimo, e la data dello stesso;
  3. il giorno dell’entrata in vigore del presente protocollo conformemente al capoverso 1 dell’articolo XXII;
  4. il ricevimento di ogni notificazione di disdetta, e il giorno dello stesso;
  5. il ricevimento di ogni dichiarazione o notificazione secondo l’articolo XXV, e il giorno dello stesso;
  6. il ricevimento di ogni notificazione secondo l’articolo XXVI, e il giorno dello stesso.

In fede di che, i sottoscritti plenipotenziari, a ciò debitamente autorizzati, hanno firmato il presente protocollo.

Fatto all’Aia, il ventottesimo giorno del mese di settembre dell’anno millenovecentocinquantacinque, in tre testi autentici, stesi nelle lingue francese, inglese e spagnola. Nel caso di controversia, farà fede il testo francese, lingua nella quale è stata stesa la convenzione.

Il presente protocollo sarà depositato presso il Governo della Repubblica popolare di Polonia, dove, conformemente alle disposizioni dell’articolo XX, rimarrà aperto alla firma; quel Governo ne trasmetterà copia certificata ai Governi di tutti gli Stati firmatari della convenzione o del protocollo stesso, di tutte le Parti alla convenzione o al protocollo, di tutti gli Stati membri dell’Organizzazione dell’Aviazione civile internazionale e dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, e all’Organizzazione dell’Aviazione civile internazionale.

(Seguono le firme)

0.748.410.1

Campo d’applicazione il 31 luglio 20242

Stati partecipanti

Ratifica
Adesione (A)
Dichiarazione di successione (S)

Entrata in vigore

Afghanistan

20 febbraio

1969 A

21 maggio

1969

Algeria

2 giugno

1964 A

31 agosto

1964

Angola

10 marzo

1998 A

8 giugno

1998

Arabia Saudita

27 gennaio

1969 A

27 aprile

1969

Argentina

12 giugno

1969 A

10 settembre

1969

Australia

23 giugno

1959

1° agosto

1963

Austria

26 marzo

1971 A

24 giugno

1971

Azerbaigian

24 gennaio

2000 A

23 aprile

2000

Bahamas

15 maggio

1975 S

10 luglio

1973

Bahrein

12 marzo

1998 A

10 giugno

1998

Bangladesh

13 febbraio

1979 S

26 marzo

1971

Belarus

17 gennaio

1961

1° agosto

1963

Belgio

27 agosto

1963

25 novembre

1963

Benin

9 gennaio

1962 S

1° agosto

1963

Bolivia

29 dicembre

1998 A

29 marzo

1999

Bosnia e Erzegovina

3 marzo

1995 S

6 marzo

1992

Brasile

16 giugno

1964

14 settembre

1964

Bulgaria

14 dicembre

1963 A

13 marzo

1964

Cambogia

12 dicembre

1996 A

12 marzo

1997

Camerun

21 agosto

1961 S

1° agosto

1963

Canada

18 aprile

1964

17 luglio

1964

Capo Verde

7 febbraio

2002 A

8 maggio

2002

Ceca, Repubblica

29 novembre

1994 S

1° gennaio

1993

Cile

2 marzo

1979 A

31 maggio

1979

Cina

20 agosto

1975 A

18 novembre

1975

  1. Hong Kong

16 giugno

1997

1° luglio

1997

  1. Macao

8 ottobre

1999

15 maggio

1997

Cipro

23 luglio

1970 A

21 ottobre

1970

Colombia

15 agosto

1966 A

13 novembre

1966

Congo (Brazzaville)*

5 gennaio

1962 S

1° agosto

1963

Corea (Nord)

4 novembre

1980 A

2 febbraio

1981

Corea (Sud)

13 luglio

1967 A

11 ottobre

1967

Costa Rica

10 maggio

1984 A

8 agosto

1984

Côte d'Ivoire

7 febbraio

1962 S

1° agosto

1963

Croazia

14 luglio

1993 S

8 ottobre

1991

Cuba

30 agosto

1965 A

28 novembre

1965

Danimarca

3 maggio

1963

1° agosto

1963

Dominicana, Repubblica

25 febbraio

1972 A

25 maggio

1972

Ecuador

1° dicembre

1969 A

1° marzo

1970

Egitto

26 aprile

1956

1° agosto

1963

El Salvador

17 settembre

1956

1° agosto

1963

Emirati Arabi Uniti

18 ottobre

1993 A

17 gennaio

1994

Estonia

16 marzo

1998 A

14 giugno

1998

Eswatini

20 luglio

1971 A

18 ottobre

1971

Figi

25 febbraio

1972 S

10 ottobre

1970

Filippine

30 novembre

1966

28 febbraio

1967

Finlandia

25 maggio

1977 A

23 agosto

1977

Francia

19 maggio

1959

1° agosto

1963

Gabon

15 febbraio

1969 A

16 maggio

1969

Germania

27 ottobre

1960

1° agosto

1963

Ghana

11 agosto

1997 A

9 novembre

1997

Giappone

10 agosto

1967 A

8 novembre

1967

Giordania

15 novembre

1973 A

13 febbraio

1974

Grecia

23 giugno

1965

21 settembre

1965

Grenada

15 agosto

1985 A

13 novembre

1985

Guatemala

28 luglio

1971 A

26 ottobre

1971

Guinea

9 ottobre

1990 A

7 gennaio

1991

India

14 febbraio

1973 A

15 maggio

1973

Iran

8 luglio

1975 A

6 ottobre

1975

Iraq

28 giugno

1972 A

26 settembre

1972

Irlanda

12 ottobre

1959

1° agosto

1963

Islanda

3 maggio

1963

1° agosto

1963

Israele

5 agosto

1964

3 novembre

1964

Italia

4 maggio

1963

2 agosto

1963

Kazakistan

30 agosto

2002 A

28 novembre

2002

Kenya

6 luglio

1999 A

4 ottobre

1999

Kirghizistan

9 febbraio

2000 A

9 maggio

2000

Kuwait

11 agosto

1975 A

9 novembre

1975

Laos

9 maggio

1956

1° agosto

1963

Lesotho

17 ottobre

1975 A

15 gennaio

1976

Lettonia

2 ottobre

1998 A

31 dicembre

1998

Libano

10 maggio

1978

8 agosto

1978

Libia

16 maggio

1969 A

14 agosto

1969

Liechtenstein

3 gennaio

1966

3 aprile

1966

Lituania

21 novembre

1996 A

19 febbraio

1997

Lussemburgo

13 febbraio

1957

1° agosto

1963

Macedonia del Nord

1° settembre

1994 S

17 settembre

1991

Madagascar

17 agosto

1962 S

1° agosto

1963

Malawi

9 giugno

1971 A

7 settembre

1971

Malaysia*

20 settembre

1974 A

19 dicembre

1974

Maldive

13 ottobre

1995 A

11 gennaio

1996

Mali

30 dicembre

1963

29 marzo

1964

Marocco

17 novembre

1975

15 febbraio

1976

Maurizio*

17 ottobre

1989 A

15 gennaio

1990

Messico

24 maggio

1957

1° agosto

1963

Moldova

20 marzo

1997 A

19 giugno

1997

Monaco

9 aprile

1979 A

8 luglio

1979

Montenegro

1° aprile

2008 S

3 giugno

2006

Nauru

4 novembre

1970 S

31 gennaio

1968

Nepal

12 febbraio

1966 A

13 maggio

1966

Niger

20 febbraio

1962 S

1° agosto

1963

Nigeria

1° luglio

1969 A

29 settembre

1969

Norvegia

3 maggio

1963

1° agosto

1963

Nuova Zelanda*

16 marzo

1967

14 giugno

1967

  1. Isole Cook

13 agosto

1986 A

11 novembre

1986

Oman

4 agosto

1987 A

2 novembre

1987

Paesi Bassi*

21 settembre

1960

1° agosto

1963

  1. Aruba

21 settembre

1960

1° agosto

1963

  1. Curaçao

21 settembre

1960

1° agosto

1963

  1. Parte caraibica (Bonaire, Sant’Eustachio e Saba)

21 settembre

1960

1° agosto

1963

  1. Sint Maartena

21 settembre

1960

1° agosto

1963

Pakistan

16 gennaio

1961

1° agosto

1963

Panama

12 novembre

1996 A

10 febbraio

1997

Papua Nuova Guinea

6 novembre

1975 S

16 settembre

1975

Paraguay

28 agosto

1969 A

26 novembre

1969

Perù

5 luglio

1988 A

3 ottobre

1988

Polonia

23 aprile

1956

1° agosto

1963

Portogallo

16 settembre

1963

15 dicembre

1963

Qatar

22 dicembre

1986 A

22 marzo

1987

Regno Unito*

3 marzo

1967

1° giugno

1967

Romania

3 dicembre

1958

1° agosto

1963

Ruanda

27 dicembre

1990 A

27 marzo

1991

Russia

25 marzo

1957

1° agosto

1963

Saint Vincent e Grenadine

3 dicembre

2001 A

3 marzo

2002

Salomone, Isole

9 settembre

1981 S

7 luglio

1978

Samoa

16 ottobre

1972 A

14 gennaio

1973

Seicelle

24 giugno

1980 A

22 settembre

1980

Senegal

19 giugno

1964 A

17 settembre

1964

Serbia

24 novembre

2000 S

27 aprile

1992

Singapore

6 novembre

1967 A

4 febbraio

1968

Siria

2 marzo

1959 S

1° agosto

1963

Slovacchia

24 marzo

1995 S

1° gennaio

1993

Slovenia

7 agosto

1998 S

25 giugno

1991

Spagna

6 dicembre

1965 A

6 marzo

1966

Sri Lanka

21 febbraio

1997 A

22 maggio

1997

Stati Uniti

15 settembre

2003

14 dicembre

2003

Sudafrica

18 settembre

1967 A

17 dicembre

1967

Sudan

11 febbraio

1975 A

12 maggio

1975

Suriname

19 ottobre

2004 A

17 gennaio

2005

Svezia

3 maggio

1963

1° agosto

1963

Svizzera

19 ottobre

1962

1° agosto

1963

Togo

2 luglio

1980 A

30 settembre

1980

Tonga

21 febbraio

1977 A

22 maggio

1977

Trinidad e Tobago

10 maggio

1983 A

8 agosto

1983

Tunisia

15 novembre

1963 A

13 febbraio

1964

Turchia

25 marzo

1978 A

23 giugno

1978

Ucraina

23 giugno

1960

1° agosto

1963

Ungheria

4 ottobre

1957

1° agosto

1963

Uzbekistan

27 febbraio

1997 A

28 maggio

1997

Vanuatu

26 ottobre

1981 A

24 gennaio

1982

Venezuela*

26 agosto

1960

1° agosto

1963

Vietnam

11 ottobre

1982 A

9 gennaio

1983

Yemen

6 maggio

1982 A

4 agosto

1982

Zambia

25 marzo

1970 A

23 giugno

1970

Zimbabwe

27 ottobre

1980 A

25 gennaio

1981

  1. Riserve e dichiarazioni
  2. Le riserve e dichiarazioni, ad eccezione di quelle della Svizzera, non sono pubblicate nella RU. I testi in inglese possono essere ottenuti sul sito Internet dell’Organizzazione internazionale marittima (IMO): www.imo.org > Qui nous sommes > Conventions > État des conventions > Status Book, oppure presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.