Nell’articolo 1 della convenzione: a. al capoverso 2 è sostituita la disposizione seguente: " 2 È qualificato «trasporto internazionale» a’ sensi della presente Convenzione, ogni trasporto in cui, secondo le stipulazioni delle parti, il punto di partenza e il punto di destinazione, che abbia luogo o no interruzione di trasporto o trasbordo, sono situati sul territorio di due alte Parti contraenti o sul territorio d’una sola alta Parte contraente, se uno scalo è previsto sul territorio d’un altro Stato, anche se non sia un’alta Parte contraente. Il trasporto senza un tale scalo tra due punti del territorio d’una sola alta Parte contraente non è considerato come internazionale a’ sensi della presente Convenzione." b. al capoverso 3 è sostituita la disposizione seguente: " 3 Il trasporto da eseguire per aria da diversi vettori successivi è considerato – nei riguardi dell’applicazione della presente Convenzione – come trasporto unico, quando le Parti l’hanno previsto come una sola operazione e sia stato concluso sotto forma d’un solo contratto o d’una serie di contratti; esso non perde il suo carattere internazionale qualora un solo contratto o una serie di contratti debbano essere eseguiti integralmente sul territorio d’un medesimo Stato."
0.748.410.1
Protocollo d’emendamento della convenzione per l’unificazione di alcune norme sul trasporto aereo internazionale, firmata a Varsavia il 12 ottobre 1929 Conchiuso all’Aia il 28 settembre 1955 Approvato dall’Assemblea federale il 20 settembre 1962 Ratificazione depositata dalla Svizzera il 19 ottobre 1962 Entrata in vigore per la Svizzera il 1o agosto 1963
RU 1963 685; FF 1962 I 1401 ted. 1449 franc.
Traduzione
(Stato 31 luglio 2024)
I Governi sottoscritti,
considerata l’opportunità d’emendare la convenzione per l’unificazione di alcune norme sul trasporto aereo internazionale, firmata a Varsavia il 12 ottobre 1929 1 ,
hanno convenuto quanto segue:
Capo primo. Emendamenti della Convenzione
Art. I
Art. II
Nell’articolo 2 della convenzione: al capoverso 2 è sostituita la disposizione seguente: " 2 La presente convenzione non si applica al trasporto della posta-lettere e dei pacchi postali."
Art. III
Nell’articolo 3 della convenzione: a. al capoverso 1 è sostituita la disposizione seguente: c . un avviso indicante che il trasporto d’un viaggiatore per un viaggio con destinazione finale o scalo in un paese diverso da quello di partenza, può essere regolato dalla convenzione di Varsavia, la quale, in generale, limita la responsabilità del vettore nel caso di morte o di lesione corporale e di perdita o d’avaria nel bagaglio." b. al capoverso 2 è sostituita la disposizione seguente: " 2 Il biglietto fa fede, fino a prova contraria, della conclusione e delle condizioni del contratto di trasporto. La mancanza, l’irregolarità o la perdita del biglietto non menoma né l’esistenza, né la validità del contratto di trasporto, il quale sarà nondimeno soggetto alle regola della presente Convenzione. Tuttavia, se il viaggiatore s’imbarca con il consenso del vettore, senza che sia stato rilasciato il biglietto di passaggio, o se il biglietto non contiene l’avviso prescritto nel capoverso 1, lettera c , del presente articolo, il vettore non avrà il diritto di prevalersi delle disposizioni dell’articolo 22."
"1 Nel trasporto dei viaggiatori è rilasciato un biglietto di passaggio, contenente:
- l’indicazione del punto di partenza e quello di destinazione;
- se il punto di partenza e quello di destinazione sono situati sul territori d’una medesima alta Parte contraente e siano previsti uno o parecchi scali sul territorio d’un altro Stato, l’indicazione di tali scali;
Art. IV
Nell’articolo 4 della convenzione: a. ai capoversi dall’1 al 3 è sostituita la disposizione seguente: c . un avviso indicante che il trasporto d’un viaggiatore per un viaggio con destinazione finale o scalo in un paese diverso da quello di partenza, può essere regolato dalla convenzione di Varsavia, la quale, in generale, limita la responsabilità del vettore nel caso di perdita o d’avaria del bagaglio." b. al capoverso 4 è sostituita la disposizione seguente: " 2 Lo scontrino del bagaglio fa fede, fino a prova contraria, della registrazione di questo e delle condizioni del contratto di trasporto. La mancanza, l’irregolarità o la perdita dello scontrino non menoma né l’esistenza, né la validità del contratto di trasporto, il quale sarà nondimeno soggetto alle regole della presente Convenzione. Tuttavia, il vettore che accetta il bagaglio senza che sia stato rilasciato uno scontrino o questo non sia combinato con un biglietto di passaggio conforme alle disposizioni dell’articolo 3, capoverso 1, lettera c, non sia incluso in tale biglietto, oppure non contenga l’avviso prescritto nel capoverso 1, lettera c, del presente articolo, non avrà diritto di prevalersi delle disposizioni dell’articolo 22, capoverso 2."
"1 Nel trasporto dei bagagli registrati, è rilasciato uno scontrino di bagaglio, il quale, ove non sia combinato con un biglietto di passaggio conforme alle disposizioni
dell’articolo 3, capoverso 1, oppure incluso in tale biglietto, deve contenere:
- l’indicazione del punto di partenza e quello di destinazione;
- se il punto di partenza e quello di destinazione sono situati sul territorio d’una medesima alta Parte contraente e siano previsti uno o parecchi scali sul territorio d’un altro Stato, l’indicazione di tali scali;
Art. V
Nell’articolo 6 della convenzione: al capoverso 3 è sostituita la disposizione seguente: " 3 La firma del vettore dev’essere apposta prima che la merce sia caricata sull’aeromobile."
Art. VI
All’articolo 8 della convenzione è sostituita la disposizione seguente: " Art. 8 c . un avviso indicante al mittente, che il trasporto con destinazione finale o scalo in un paese diverso da quello dì partenza, può essere regolato dalla convenzione di Varsavia, la quale, in generale, limita la responsabilità del vettore nel caso di perdita o d’avaria della merce."
La lettera di trasporto deve contenere:
- l’indicazione del punto di partenza e quello di destinazione;
- se il punto di partenza e quello di destinazione sono situati sul territorio d’una medesima alta Parte contraente e siano previsti uno o parecchi scali sul territorio d’un altro Stato, l’indicazione di tali scali;
Art. VII
All’articolo 9 della convenzione è sostituita la disposizione seguente: " Art. 9 Per le merci che, con il consenso del vettore, siano state caricate sull’aeromobile senza che sia stata compilata una lettera di trasporto aerea, o questa non contenga l’avviso prescritto nell’articolo 8, lettera c, il vettore non ha diritto di prevalersi delle disposizioni dell’articolo 22, capoverso 2."
Art. VIII
Nell’articolo 10 della convenzione: al capoverso 2 è sostituita la disposizione seguente: " 2 Egli risponde del danno subito dal vettore, o da ogni altra persona verso la quale il vettore sia obbligato, per le sue indicazioni e dichiarazioni irregolari, inesatto o incomplete."
Art. IX
Nell’articolo 15 della convenzione: è aggiunto il seguente capoverso " 3 Nella presente convenzione, nulla impedisce la stesura di lettere di trasporto aereo negoziabili."
Art. X
Il capoverso 2 dell’articolo 20 è abrogato.
Art. XI
All’articolo 22 della convenzione è sostituita la disposizione seguente: " Art. 22 Nel trasporto di persone la responsabilità del vettore verso ogni viaggiatore è limitata alla somma di duecentocinquantamila franchi. Nel caso in cui, secondo la legge del tribunale adito, l’indennità può essere fissata in forma di rendita, il capitale della rendita non può superare questo limite. Il viaggiatore potrà tuttavia fissare un limite di responsabilità più elevato mediante speciale convenzione col vettore.
- Nel trasporto di bagagli registrati e di merci, la responsabilità del vettore è limitata alla somma di duecentocinquanta franchi per chilogrammo, salva speciale dichiarazione di interesse alla riconsegna fatta dal mittente al momento in cui consegna il collo al vettore e mediante pagamento d’una eventuale tassa suppletiva. In questo caso, il vettore sarà tenuto a pagare fino all’ammontare della somma dichiarata salvo non provi che essa è superiore all’interesse reale del mittente alla riconsegna.
- Nel determinare il limite di responsabilità del vettore nel caso di perdita,
avaria o ritardo d’una parte del bagaglio o della merce o di qualsiasi oggetto in quello contenuto, è considerato soltanto il peso del collo del quale si tratta. Tuttavia, se la perdita, l’avaria o il ritardo d’una parte del bagaglio registrato o delle merci, oppure d’un oggetto in quello contenuto, pregiudica il valore di altri colli considerati nel medesimo scontrino di bagaglio o lettere di trasporto aereo, il limite di responsabilità è determinato secondo il peso totale di tali colli.
Per quanto riguarda gli oggetti custoditi dal viaggiatore medesimo, la responsabilità del vettore è limitata cinquemila franchi per viaggiatore.
I limiti stabiliti nel presente articolo non menomano la facoltà del tribunale d’accordare, secondo la sua legge, una somma corrispondente a tutte o una parte delle spese giudiziarie e altre spese sostenute dal richiedente. La precedente disposizione non si applica, se l’ammontare dell’indennità accordata, eccettuate le spese giudiziarie e altre spese, non supera la somma offerta in iscritto dal vettore nel termine di sei mesi dall’evento che ha cagionato il danno o, se l’azione sia stata proposta decorso tale termine, prima della petizione.
Le somme sono considerate come riferentesi al franco francese costituito da sessantacinque milligrammi e mezzo d’oro fino, al titolo di novecento millesimi. Esse possono essere convertite in ogni moneta nazionale in cifra tonda. Nel caso di procedimento giudiziario la concessione di tali somme in monete nazionali diverse dalla moneta aurea è operata secondo il valore aureo di tali monete il giorno della sentenza."
Art. XII
All’articolo 23 della convenzione la disposizione diviene capoverso 1 ed è aggiunto il capoverso 2 seguente: " 2 Il capoverso 1 non si applica alle disposizioni concernenti la perdita o il danno derivante dalla natura o da un vizio della merce trasportata."
Art. XIII
Nell’articolo 25, ai capoversi 1 e 2 è sostituita la disposizione seguente: "I limiti di responsabilità previsti nell’articolo 22 non si applicano, qualora sia provato che il danno derivi da azione od omissione del vettore o d’un suo preposto, commessa nell’intento di cagionarlo o temerariamente e nella consapevolezza che verosimilmente ne sarebbe risultato un danno, e, trattandosi d’un preposto, qualora sia provato ch’egli ha agito nell’esercizio del suo ufficio."
Art. XIV
Dopo l’articolo 25 della convenzione, è inserito l’articolo 25A seguente: " Art. 25 A
Il preposto contro cui è promossa l’azione per un danno di cui alla presente Convenzione, può valersi dei limiti di responsabilità concessi al vettore in virtù
dell’articolo 22, qualora provi d’avere agito nell’esercizio del suo ufficio.
In questo caso, l’ammontare del risarcimento che può essere ottenuto dal vettore o dal suo preposto, non deve superare i detti limiti.
Le disposizioni dei capoversi 1 e 2 del presente articolo non si applicano, qualora sia provato che il danno derivi da azione od omissione del preposto, commessa nell’intento di cagionarlo o temerariamente e nella consapevolezza che verosimilmente ne sarebbe risultato un danno."
Art. XV
Nell’articolo 26 della convenzione al capoverso 2 è sostituita la disposizione seguente: " 2 In caso d’avaria, il destinatario deve inviare al vettore una protesta immediata, scoperta che abbia l’avaria, e, al più tardi, entro il termine di sette giorni per i bagagli e di quattordici giorni per le merci, a contare dal loro ricevimento. In caso di ritardo, la protesta dovrà essere fatta al più tardi entro ventun giorni a contare da quello in cui il bagaglio o la merce saranno stati posti a sua disposizione."
Art. XVI
Nell’articolo 34 della convenzione è sostituita la disposizione seguente: " Art. 34 Le disposizioni degli articoli dal 3 al 9 concernenti i titoli di trasporto non sono applicabili ai trasporti effettuati in circostanze straordinarie fuori di ogni operazione normale del servizio aereo."
Art. XVII
Dopo l’articolo 40 della convenzione, è inserito l’articolo 40A seguente: " Art. 40 A
La locuzione alta Parte contraente, negli articoli 37, capoverso 2, e 40, capoverso 1, significa Stato . In tutti gli altri casi, la locuzione alta Parte contraente significa uno Stato la cui ratificazione o l’adesione alla convenzione abbia avuto effetto e la cui disdetta non sia ancora attuata.
Secondo la presente convenzione, la parola territorio significa tanto il territorio metropolitano di uno Stato, come ogni territorio che esso rappresenti nelle relazioni estere."
Capo secondo. Campo d’applicazione della Convenzione emendata
Art. XVIII
La convenzione emendata per il presente protocollo si applica al trasporto internazionale definito nell’articolo 1 della convenzione, qualora il punto di partenza e quello di destinazione siano situati sul territorio di due Stati che partecipano al presente protocollo, oppure sul territorio d’un solo Stato partecipante, se sia previsto uno scalo sul territorio d’un altro Stato.
Capo terzo. Disposizioni finali
Art. XIX
La convenzione e il presente protocollo saranno considerati e interpretati, fra le Parti che partecipano al protocollo, come un unico e medesimo strumento e saranno denominati: convenzione di Varsavia, emendata all’Aia nel 1955.
Art. XX
Fino all’entrata in vigore conformemente alle disposizioni dell’articolo XXII, capoverso 1, il presente protocollo sarà aperto alla firma di ogni Stato che abbia ratificato la convenzione, o vi abbia aderito, e d’ogni Stato che abbia partecipato alla Conferenza nella quale il protocollo è stato conchiuso.
Art. XXI
Il presente protocollo sarà sottoposto alla ratificazione degli Stati firmatari.
La ratificazione del presente protocollo da parte di uno Stato che non partecipa alla convenzione, implica adesione alla convenzione emendata dallo stesso.
Gli strumenti di ratificazione saranno depositati presso il Governo della Repubblica popolare di Polonia.
Art. XXII
Il presente protocollo entrerà in vigore, tra i primi trenta Stati firmatari che l’abbiano ratificato, il novantesimo giorno dopo il deposito del trentesimo strumento di ratificazione. Esso entrerà in vigore per ogni Stato che l’abbia ratificato successivamente, il novantesimo giorno dopo il deposito dello strumento di ratificazione.
Il presente protocollo, tosto che sia entrato in vigore, sarà registrato presso l’Organizzazione delle Nazioni Unite dal Governo della Repubblica popolare di Polonia.
Art. XXIII
Entrato che sia in vigore, il presente protocollo sarà aperto all’adesione di ogni Stato non firmatario.
L’adesione al presente protocollo da parte di uno Stato che non partecipa alla convenzione, implica adesione alla convenzione emendata dello stesso.
L’adesione sarà operata mediante il deposito d’uno strumento di adesione presso il Governo della Repubblica popolare di Polonia e avrà effetto il novantesimo giorno dopo il deposito.
Art. XXIV
Ogni Parte al presente protocollo potrà disdirlo mediante notificazione al Governo della Repubblica popolare di Polonia.
La disdetta avrà effetto sei mesi dopo il giorno in cui il Governo della Repubblica popolare di Polonia ne abbia ricevuto notificazione.
La disdetta della convenzione, in virtù dell’articolo 39, per opera di una delle Parti al presente protocollo, non dev’essere interpretata come disdetta della convenzione emendata dallo stesso.
Art. XXV
Il presente protocollo si applicherà a tutti i territori che uno Stato, che ne è parte, rappresenta nelle relazioni estere, esclusi quelli per i quali sia stata presentata una dichiarazione secondo il capoverso 2 del presente articolo.
Nel depositare lo strumento di ratificazione o d’adesione, ogni Stato potrà dichiarare che l’accettazione del presente protocollo non concerne uno o parecchi dei territori che rappresenta nelle relazioni estere.
In seguito, ogni Stato potrà notificare al Governo della Repubblica popolare di Polonia, che il presente protocollo s’applicherà a uno o a parecchi territori considerati nella dichiarazione prevista al capoverso 2 del presente articolo. Questa notificazione avrà effetto novanta giorni dopo che sia stata ricevuta da quel Governo.
Ogni Stato parte al presente protocollo potrà, secondo le disposizioni dell’articolo XXIV, capoverso 1, disdirlo separatamente per tutti o uno qualsiasi dei territori che rappresenta nelle relazioni estere.
Art. XXVI
Non sarà ammessa alcuna riserva al presente Protocollo. Uno Stato potrà tuttavia dichiarare in ogni momento, mediante notificazione al Governo della Repubblica popolare di Polonia, che la convenzione emendata per il presente protocollo non s’applicherà al trasporto di persone, merci e bagaglio, operato dalle sue autorità militari a bordo d’un aeromobile del medesimo Stato, la cui intera capacità sia stata riservata da tali autorità o per conto delle stesse.
Art. XXVII
Il Governo della Repubblica popolare di Polonia notificherà immediatamente ai Governi di ogni Stato firmatario della convenzione o del presente protocollo, di ogni Stato membro dell’Organizzazione dell’Aviazione civile internazionale o dell’Organizzazione delle Nazione Unite, e all’Organizzazione dell’Aviazione civile internazionale:
- ogni firma apposta al presente protocollo e la data della stessa;
- il deposito di ogni strumento di ratificazione del presente protocollo, o d’adesione al medesimo, e la data dello stesso;
- il giorno dell’entrata in vigore del presente protocollo conformemente al capoverso 1 dell’articolo XXII;
- il ricevimento di ogni notificazione di disdetta, e il giorno dello stesso;
- il ricevimento di ogni dichiarazione o notificazione secondo l’articolo XXV, e il giorno dello stesso;
- il ricevimento di ogni notificazione secondo l’articolo XXVI, e il giorno dello stesso.
In fede di che, i sottoscritti plenipotenziari, a ciò debitamente autorizzati, hanno firmato il presente protocollo.
Fatto all’Aia, il ventottesimo giorno del mese di settembre dell’anno millenovecentocinquantacinque, in tre testi autentici, stesi nelle lingue francese, inglese e spagnola. Nel caso di controversia, farà fede il testo francese, lingua nella quale è stata stesa la convenzione.
Il presente protocollo sarà depositato presso il Governo della Repubblica popolare di Polonia, dove, conformemente alle disposizioni dell’articolo XX, rimarrà aperto alla firma; quel Governo ne trasmetterà copia certificata ai Governi di tutti gli Stati firmatari della convenzione o del protocollo stesso, di tutte le Parti alla convenzione o al protocollo, di tutti gli Stati membri dell’Organizzazione dell’Aviazione civile internazionale e dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, e all’Organizzazione dell’Aviazione civile internazionale.
(Seguono le firme)
0.748.410.1
Campo d’applicazione il 31 luglio 20242
Stati partecipanti | Ratifica | Entrata in vigore | ||
|---|---|---|---|---|
Afghanistan | 20 febbraio | 1969 A | 21 maggio | 1969 |
Algeria | 2 giugno | 1964 A | 31 agosto | 1964 |
Angola | 10 marzo | 1998 A | 8 giugno | 1998 |
Arabia Saudita | 27 gennaio | 1969 A | 27 aprile | 1969 |
Argentina | 12 giugno | 1969 A | 10 settembre | 1969 |
Australia | 23 giugno | 1959 | 1° agosto | 1963 |
Austria | 26 marzo | 1971 A | 24 giugno | 1971 |
Azerbaigian | 24 gennaio | 2000 A | 23 aprile | 2000 |
Bahamas | 15 maggio | 1975 S | 10 luglio | 1973 |
Bahrein | 12 marzo | 1998 A | 10 giugno | 1998 |
Bangladesh | 13 febbraio | 1979 S | 26 marzo | 1971 |
Belarus | 17 gennaio | 1961 | 1° agosto | 1963 |
Belgio | 27 agosto | 1963 | 25 novembre | 1963 |
Benin | 9 gennaio | 1962 S | 1° agosto | 1963 |
Bolivia | 29 dicembre | 1998 A | 29 marzo | 1999 |
Bosnia e Erzegovina | 3 marzo | 1995 S | 6 marzo | 1992 |
Brasile | 16 giugno | 1964 | 14 settembre | 1964 |
Bulgaria | 14 dicembre | 1963 A | 13 marzo | 1964 |
Cambogia | 12 dicembre | 1996 A | 12 marzo | 1997 |
Camerun | 21 agosto | 1961 S | 1° agosto | 1963 |
Canada | 18 aprile | 1964 | 17 luglio | 1964 |
Capo Verde | 7 febbraio | 2002 A | 8 maggio | 2002 |
Ceca, Repubblica | 29 novembre | 1994 S | 1° gennaio | 1993 |
Cile | 2 marzo | 1979 A | 31 maggio | 1979 |
Cina | 20 agosto | 1975 A | 18 novembre | 1975 |
| 16 giugno | 1997 | 1° luglio | 1997 |
| 8 ottobre | 1999 | 15 maggio | 1997 |
Cipro | 23 luglio | 1970 A | 21 ottobre | 1970 |
Colombia | 15 agosto | 1966 A | 13 novembre | 1966 |
Congo (Brazzaville)* | 5 gennaio | 1962 S | 1° agosto | 1963 |
Corea (Nord) | 4 novembre | 1980 A | 2 febbraio | 1981 |
Corea (Sud) | 13 luglio | 1967 A | 11 ottobre | 1967 |
Costa Rica | 10 maggio | 1984 A | 8 agosto | 1984 |
Côte d'Ivoire | 7 febbraio | 1962 S | 1° agosto | 1963 |
Croazia | 14 luglio | 1993 S | 8 ottobre | 1991 |
Cuba | 30 agosto | 1965 A | 28 novembre | 1965 |
Danimarca | 3 maggio | 1963 | 1° agosto | 1963 |
Dominicana, Repubblica | 25 febbraio | 1972 A | 25 maggio | 1972 |
Ecuador | 1° dicembre | 1969 A | 1° marzo | 1970 |
Egitto | 26 aprile | 1956 | 1° agosto | 1963 |
El Salvador | 17 settembre | 1956 | 1° agosto | 1963 |
Emirati Arabi Uniti | 18 ottobre | 1993 A | 17 gennaio | 1994 |
Estonia | 16 marzo | 1998 A | 14 giugno | 1998 |
Eswatini | 20 luglio | 1971 A | 18 ottobre | 1971 |
Figi | 25 febbraio | 1972 S | 10 ottobre | 1970 |
Filippine | 30 novembre | 1966 | 28 febbraio | 1967 |
Finlandia | 25 maggio | 1977 A | 23 agosto | 1977 |
Francia | 19 maggio | 1959 | 1° agosto | 1963 |
Gabon | 15 febbraio | 1969 A | 16 maggio | 1969 |
Germania | 27 ottobre | 1960 | 1° agosto | 1963 |
Ghana | 11 agosto | 1997 A | 9 novembre | 1997 |
Giappone | 10 agosto | 1967 A | 8 novembre | 1967 |
Giordania | 15 novembre | 1973 A | 13 febbraio | 1974 |
Grecia | 23 giugno | 1965 | 21 settembre | 1965 |
Grenada | 15 agosto | 1985 A | 13 novembre | 1985 |
Guatemala | 28 luglio | 1971 A | 26 ottobre | 1971 |
Guinea | 9 ottobre | 1990 A | 7 gennaio | 1991 |
India | 14 febbraio | 1973 A | 15 maggio | 1973 |
Iran | 8 luglio | 1975 A | 6 ottobre | 1975 |
Iraq | 28 giugno | 1972 A | 26 settembre | 1972 |
Irlanda | 12 ottobre | 1959 | 1° agosto | 1963 |
Islanda | 3 maggio | 1963 | 1° agosto | 1963 |
Israele | 5 agosto | 1964 | 3 novembre | 1964 |
Italia | 4 maggio | 1963 | 2 agosto | 1963 |
Kazakistan | 30 agosto | 2002 A | 28 novembre | 2002 |
Kenya | 6 luglio | 1999 A | 4 ottobre | 1999 |
Kirghizistan | 9 febbraio | 2000 A | 9 maggio | 2000 |
Kuwait | 11 agosto | 1975 A | 9 novembre | 1975 |
Laos | 9 maggio | 1956 | 1° agosto | 1963 |
Lesotho | 17 ottobre | 1975 A | 15 gennaio | 1976 |
Lettonia | 2 ottobre | 1998 A | 31 dicembre | 1998 |
Libano | 10 maggio | 1978 | 8 agosto | 1978 |
Libia | 16 maggio | 1969 A | 14 agosto | 1969 |
Liechtenstein | 3 gennaio | 1966 | 3 aprile | 1966 |
Lituania | 21 novembre | 1996 A | 19 febbraio | 1997 |
Lussemburgo | 13 febbraio | 1957 | 1° agosto | 1963 |
Macedonia del Nord | 1° settembre | 1994 S | 17 settembre | 1991 |
Madagascar | 17 agosto | 1962 S | 1° agosto | 1963 |
Malawi | 9 giugno | 1971 A | 7 settembre | 1971 |
Malaysia* | 20 settembre | 1974 A | 19 dicembre | 1974 |
Maldive | 13 ottobre | 1995 A | 11 gennaio | 1996 |
Mali | 30 dicembre | 1963 | 29 marzo | 1964 |
Marocco | 17 novembre | 1975 | 15 febbraio | 1976 |
Maurizio* | 17 ottobre | 1989 A | 15 gennaio | 1990 |
Messico | 24 maggio | 1957 | 1° agosto | 1963 |
Moldova | 20 marzo | 1997 A | 19 giugno | 1997 |
Monaco | 9 aprile | 1979 A | 8 luglio | 1979 |
Montenegro | 1° aprile | 2008 S | 3 giugno | 2006 |
Nauru | 4 novembre | 1970 S | 31 gennaio | 1968 |
Nepal | 12 febbraio | 1966 A | 13 maggio | 1966 |
Niger | 20 febbraio | 1962 S | 1° agosto | 1963 |
Nigeria | 1° luglio | 1969 A | 29 settembre | 1969 |
Norvegia | 3 maggio | 1963 | 1° agosto | 1963 |
Nuova Zelanda* | 16 marzo | 1967 | 14 giugno | 1967 |
| 13 agosto | 1986 A | 11 novembre | 1986 |
Oman | 4 agosto | 1987 A | 2 novembre | 1987 |
Paesi Bassi* | 21 settembre | 1960 | 1° agosto | 1963 |
| 21 settembre | 1960 | 1° agosto | 1963 |
| 21 settembre | 1960 | 1° agosto | 1963 |
| 21 settembre | 1960 | 1° agosto | 1963 |
| 21 settembre | 1960 | 1° agosto | 1963 |
Pakistan | 16 gennaio | 1961 | 1° agosto | 1963 |
Panama | 12 novembre | 1996 A | 10 febbraio | 1997 |
Papua Nuova Guinea | 6 novembre | 1975 S | 16 settembre | 1975 |
Paraguay | 28 agosto | 1969 A | 26 novembre | 1969 |
Perù | 5 luglio | 1988 A | 3 ottobre | 1988 |
Polonia | 23 aprile | 1956 | 1° agosto | 1963 |
Portogallo | 16 settembre | 1963 | 15 dicembre | 1963 |
Qatar | 22 dicembre | 1986 A | 22 marzo | 1987 |
Regno Unito* | 3 marzo | 1967 | 1° giugno | 1967 |
Romania | 3 dicembre | 1958 | 1° agosto | 1963 |
Ruanda | 27 dicembre | 1990 A | 27 marzo | 1991 |
Russia | 25 marzo | 1957 | 1° agosto | 1963 |
Saint Vincent e Grenadine | 3 dicembre | 2001 A | 3 marzo | 2002 |
Salomone, Isole | 9 settembre | 1981 S | 7 luglio | 1978 |
Samoa | 16 ottobre | 1972 A | 14 gennaio | 1973 |
Seicelle | 24 giugno | 1980 A | 22 settembre | 1980 |
Senegal | 19 giugno | 1964 A | 17 settembre | 1964 |
Serbia | 24 novembre | 2000 S | 27 aprile | 1992 |
Singapore | 6 novembre | 1967 A | 4 febbraio | 1968 |
Siria | 2 marzo | 1959 S | 1° agosto | 1963 |
Slovacchia | 24 marzo | 1995 S | 1° gennaio | 1993 |
Slovenia | 7 agosto | 1998 S | 25 giugno | 1991 |
Spagna | 6 dicembre | 1965 A | 6 marzo | 1966 |
Sri Lanka | 21 febbraio | 1997 A | 22 maggio | 1997 |
Stati Uniti | 15 settembre | 2003 | 14 dicembre | 2003 |
Sudafrica | 18 settembre | 1967 A | 17 dicembre | 1967 |
Sudan | 11 febbraio | 1975 A | 12 maggio | 1975 |
Suriname | 19 ottobre | 2004 A | 17 gennaio | 2005 |
Svezia | 3 maggio | 1963 | 1° agosto | 1963 |
Svizzera | 19 ottobre | 1962 | 1° agosto | 1963 |
Togo | 2 luglio | 1980 A | 30 settembre | 1980 |
Tonga | 21 febbraio | 1977 A | 22 maggio | 1977 |
Trinidad e Tobago | 10 maggio | 1983 A | 8 agosto | 1983 |
Tunisia | 15 novembre | 1963 A | 13 febbraio | 1964 |
Turchia | 25 marzo | 1978 A | 23 giugno | 1978 |
Ucraina | 23 giugno | 1960 | 1° agosto | 1963 |
Ungheria | 4 ottobre | 1957 | 1° agosto | 1963 |
Uzbekistan | 27 febbraio | 1997 A | 28 maggio | 1997 |
Vanuatu | 26 ottobre | 1981 A | 24 gennaio | 1982 |
Venezuela* | 26 agosto | 1960 | 1° agosto | 1963 |
Vietnam | 11 ottobre | 1982 A | 9 gennaio | 1983 |
Yemen | 6 maggio | 1982 A | 4 agosto | 1982 |
Zambia | 25 marzo | 1970 A | 23 giugno | 1970 |
Zimbabwe | 27 ottobre | 1980 A | 25 gennaio | 1981 |
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