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0.748.410.6

Protocollo di Montreal n. 4
che modifica la Convenzione per l’unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale firmata a Varsavia il 12 ottobre 1929, emendata dal Protocollo fatto all’Aia il 28 settembre 1955

RU 2003 172; FF 1986III 634

Traduzione

Concluso a Montreal il 25 settembre 1975

Approvato dall’Assemblea federale il 19 giugno 19871

Ratificato con strumenti depositati dalla Svizzera il 9 dicembre 1987

Entrato in vigore per la Svizzera il 14 giugno 1998

(Stato 26 giugno 2023)

I Governi sottoscritti,

considerando che è auspicabile emendare la Convenzione per l’unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale firmata a Varsavia il 12 ottobre 1929 2 , emendata dal Protocollo fatto all’Aja il 28 settembre 1955 3 ,

hanno convenuto quanto segue:

Capitolo I Emendamenti alla Convenzione

Art. I

La Convenzione modificata dalle disposizioni del presente capitolo è la Convenzione di Varsavia emendata all’Aja nel 1955.

Art. II

Il comma 2 dell’articolo 2 della Convenzione è soppresso e sostituito dai commi 2 e 3 che seguono: «2. Nel trasporto delle spedizioni postali, il trasportatore è responsabile unicamente nei confronti dell’Amministrazione postale competente conformemente alle norme applicabili nei rapporti tra trasportatori e le amministrazioni postali.

Le disposizioni della presente Convenzione, diverse da quelle del precedente comma 2, non si applicano al trasporto delle spedizioni postali.»

Art. III

Nel capitolo II della Convenzione, la sezione III (art. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16) viene soppressa e sostituita dai seguenti articoli: «Sezione III: Documenti relativi alle merci

Articolo 5

Per il trasporto di merci viene emessa una lettera di trasporto aereo.

L’impiego di ogni altro mezzo che attesti le indicazioni relative al trasporto da eseguire può, con il consenso del mittente, sostituirsi all’emissione della lettera di trasporto aereo. Ove vengano utilizzati tali altri mezzi, il trasportatore rilascia al mittente a richiesta di quest’ultimo, una ricevuta della merce che permetta l’identificazione della spedizione e l’accesso alle indicazioni registrate da tali altri mezzi.

L’impossibilità di utilizzare, nei punti di transito e di destinazione, altri mezzi che permettano di accertare le indicazioni relative al trasporto, di cui al precedente comma 2, non autorizza il trasportatore a rifiutare l’accettazione delle merci in vista del trasporto. Articolo 6

La lettera di trasporto aereo viene redatta dal mittente in tre esemplari originali.

Il primo esemplare porta la menzione «per il trasportatore» e viene firmato dal mittente. Il secondo esemplare porta le menzione «per il destinatario» e viene firmato dal mittente e dal trasportatore. Il terzo esemplare viene firmato dal trasportatore e rinviato da quest’ultimo al mittente dopo l’accettazione della merce.

La firma del trasportatore e quella del mittente possono essere stampate o sostituite da un timbro.

Se, a richiesta del mittente, il trasportatore redige la lettera di trasporto aereo, egli viene considerato, sino a prova contraria, come agente in nome del mittente. Articolo 7 Articolo 8 Articolo 9 L’inosservanza delle disposizioni degli articoli 5, 6, 7 e 8 non pregiudica né l’esistenza, né la validità del contratto di trasporto, che sarà comunque soggetto alle norme della presente Convenzione, comprese quelle concernenti la limitazione della responsabilità. Articolo 10

Quando vi sono più colli:

  1. il trasportatore di merci ha il diritto di chiedere al mittente la redazione di lettere di trasporto aereo distinte;
  2. il mittente ha il diritto di richiedere al trasportatore la consegna di ricevute distinte, quando vengano utilizzati gli altri mezzi di cui al comma 2 dell’articolo 5.

La lettera di trasporto aereo e la ricevuta della merce devono contenere:

  1. l’indicazione dei punti di partenza e di destinazione;
  2. se i punti di partenza e di destinazione sono situati sul territorio di una stessa Alta Parte Contraente e ove siano previsti uno o più scali sul territorio di un altro Stato, l’indicazione di uno di tali scali;
  3. la menzione del peso della spedizione.

Il mittente è responsabile dell’esattezza delle indicazioni e delle dichiarazioni relative alla merce inserite da lui o in suo nome nella lettera di trasporto aereo, nonché di quelle fornite o rese da lui o in suo nome al trasportatore al fine di essere inserite nella ricevuta della merce o per l’inserzione nei dati registrati con gli altri mezzi di cui al comma 2 dell’articolo 5.

Il mittente si assume la responsabilità di ogni danno subito dal trasportatore o da ogni altra persona nei confronti della quale sia impegnata la responsabilità del trasportatore, a motivo delle indicazioni e delle dichiarazioni irregolari, inesatte e incomplete fornite o rese da lui o in suo nome.

Subordinatamente alle disposizioni dei commi 1 e 2 del presente articolo, il trasportatore si assume la responsabilità di ogni danno subito dal mittente o da ogni altra persona nei cui confronti sia impegnata la responsabilità del mittente, a motivo delle indicazioni e dichiarazioni irregolari, inesatte o incomplete inserite da lui o in suo nome nella ricevuta della merce o nei dati registrati con gli altri mezzi di cui al comma 2 dell’articolo 5. Articolo 11

La lettera di trasporto aereo e la ricevuta della merce fanno fede, sino a prova contraria, della conclusione del contratto, della ricezione della merce e delle condizioni di trasporto che vi figurano.

Le dichiarazioni contenute nella lettera di trasporto aereo e nella ricevuta della merce, relative al peso, alle dimensioni ed all’imballaggio della merce nonché al numero dei colli fanno fede sino a prova contraria; quelle relative alla quantità, al volume ed allo stato della merce costituiscono prova contro il trasportatore solo nella misura in cui la verifica sia stata da lui effettuata in presenza del mittente, e constatata sulla lettera di trasporto aereo, o in quanto si tratti di dichiarazioni relative allo stato apparente della merce. Articolo 12

Il mittente ha il diritto, a condizione di adempiere a tutti gli obblighi risultanti dal contratto di trasporto, di disporre della merce, sia ritirandola all’aeroporto di partenza o di destinazione, sia facendola sostare in corso di rotta in caso di atterraggio, sia facendola consegnare nel luogo di destinazione o in corso di rotta ad una persona diversa dal destinatario inizialmente designato, sia chiedendone la restituzione all’aeroporto di partenza, purché l’esercizio di tale diritto non rechi pregiudizio né al trasportatore, né agli altri mittenti con l’obbligo di rimborsare le spese che ne risultino.

Nel caso in cui l’esecuzione degli ordini del mittente non risulti possibile, il trasportatore deve avvertirne immediatamente quest’ultimo.

Ove il trasportatore si conformi alle disposizioni del mittente, senza esigere la presentazione dell’esemplare della lettera di trasporto aereo o della ricevuta della merce consegnata a quest’ultimo, egli sarà responsabile, fatto salvo un suo ricorso contro il mittente, del danno che potrà essere causalo a motivo di ciò a colui che sia regolarmente in possesso della lettera di trasporto aereo o della ricevuta della merce.

Il diritto del mittente cessa nel momento in cui inizia quello del destinatario, conformemente all’articolo 13. Tuttavia, se il destinatario rifiuta la merce, o se questi non può essere raggiunto, il mittente riacquista il proprio diritto di disporre della merce. Articolo 13

Tranne il caso in cui il mittente abbia esercitato il diritto che gli deriva dall’articolo 12, il destinatario ha il diritto, dal momento dell’arrivo della merce nel punto di destinazione, di richiedere al trasportatore di consegnarli la merce dietro pagamento dell’ammontare dei crediti e previa esecuzione delle condizioni di trasporto.

Salvo clausola contrattuale diversa, il trasportatore deve avvertire il destinatario al momento dell’arrivo della merce.

Ove la perdita della merce venga riconosciuta dal trasportatore o se, allo spirare di un termine di sette giorni successivi al momento in cui avrebbe dovuto arrivare, la merce non è giunta, il destinatario è autorizzato a far valere nei confronti del trasportatore i diritti risultanti dal contratto di trasporto. Articolo 14 Il mittente e il destinatario possono far valere tutti i diritti che sono loro conferiti rispettivamente dagli articoli 12 e 13, ciascuno in proprio nome, sia che si tratti del proprio interesse o dell’interesse altrui, a condizione di adempiere agli obblighi imposti dal contratto di trasporto. Articolo 15

Gli articoli 12, 13 e 14 non recano alcun pregiudizio né ai rapporti tra il mittente e il destinatario, né ai rapporti o del mittente o del destinatario nei confronti di terzi da cui provengano i diritti.

Ogni clausola che deroghi dalle clausole contrattuali degli articoli 12, 13 e 14 deve essere inserita nella lettera di trasporto aereo o nella ricevuta della merce. Articolo 16

Il mittente è tenuto a fornire le informazioni e i documenti che, prima della consegna della merce al destinatario, sono necessari all’adempimento delle formalità doganali, di dazio o di polizia. Il mittente è responsabile nei confronti del trasportatore, di tutti i danni che potrebbero derivare dall’assenza, dall’insufficienza o dall’irregolarità di tali informazioni o documenti tranne in caso di colpa del trasportatore o dei suoi incaricati.

Il trasportatore non è tenuto a controllare se tali informazioni e documenti siano esatti e sufficienti.»

Art. IV

L’articolo 18 della Convenzione viene soppresso e sostituito dalle seguenti disposizioni: «Articolo 18

Il trasportatore è responsabile del danno intervenuto in caso di distruzione, perdita o deterioramento di bagagli registrati quando l’evento che ha causato il danno si è verificato nel corso del trasporto aereo.

Il trasportatore è responsabile del danno intervenuto in caso di distruzione,
perdita e deterioramento della merce per il fatto stesso che l’evento che ha causato il danno si è prodotto nel corso del trasporto aereo.

Tuttavia, il trasportatore non è responsabile se dimostra che la distruzione, la perdita o il deterioramento della merce deriva unicamente da uno o più dei fatti seguenti:

  1. natura o vizio proprio della merce;
  2. imballaggio difettoso della merce effettuato da persona diversa dal trasportatore o suoi incaricati;
  3. un evento bellico o un conflitto armato;
  4. un atto dell’autorità pubblica compiuto in relazione all’entrata, uscita o transito della merce.

Il trasporto aereo, ai sensi dei precedenti commi, comprende il periodo nel corso del quale i bagagli o le merci si trovano sotto la custodia del trasportatore, sia che ciò avvenga in un aeroporto o a bordo di un’aeromobile o in un luogo qualsiasi in caso di atterraggio fuori di un aerodromo.

Il periodo del trasporto aereo non copre alcun trasporto terrestre, marittimo o fluviale effettuato al di fuori di un aerodromo. Tuttavia, quando un tale trasporto viene effettuato nell’esecuzione del contratto di trasporto aereo in vista del carico, della consegna o del trasbordo, qualsiasi danno viene presunto, salvo prova contraria, risultare da un evento intervenuto nel corso del trasporto aereo.»

Art. V

L’articolo 20 della Convenzione viene soppresso e sostituito dalle seguenti disposizioni: «Articolo 20 Nel trasporto di passeggeri o di bagagli ed in caso di danno risultante da un ritardo nel trasporto di merci, il trasportatore non è responsabile se dimostra che lui od i suoi incaricati hanno adottato tutte le misure necessario per evitare il danno o che era loro impossibile adottarle.»

Art. VI

L’articolo 21 della Convenzione viene soppresso e sostituito dalle seguenti disposizioni: «Articolo 21

Nel trasporto di passeggeri e di bagagli, nel caso in cui il trasportatore dimostri la responsabilità nel provocare il danno o nel contribuirvi della persona lesa, il tribunale potrà conformemente alle disposizioni della propria legislatura, scartare o attenuare la responsabilità del trasportatore.

Nel trasporto di merci, il trasportatore viene esonerato, interamente o in parte, dalle proprie responsabilità, nella misura in cui dimostri la responsabilità nel provocare il danno o nel contribuirvi della persona che chiede il risarcimento o della persona che ne rappresenta i diritti. »

Art. VII

All’articolo 22 della Convenzione. «6) Le somme indicate in Diritti speciali di Prelievo nel presente articolo sono considerate come riferentesi al Diritto speciale di Prelievo quale definito dal Fondo monetario internazionale. La conversione di tali somme in monete nazionali si effettuerà in caso di istanza giudiziaria secondo il valore di tali monete in Diritti speciali di Prelievo alla data della sentenza. Il valore, in Diritti speciali di Prelievo, di una moneta nazionale di una Alta Parte Contraente che sia membro del Fondo monetario internazionale, viene calcolato secondo il metodo di valutazione applicato dal Fondo monetario internazionale alla data della sentenza per le sue proprie operazioni e transazioni. Il valore, in Diritti speciali di Prelievo di una moneta nazionale di un’Alta Parte Contraente che non sia membro del Fondo monetario internazionale viene calcolato secondo le modalità indicate da tale Alta Parte Contraente. Tuttavia, gli Stati che sono membri del Fondo monetario internazionale e la cui legislazione non permette di applicare le disposizioni del comma 2 b) dell’articolo 22, possono al momento della ratifica o dell’adesione o in ogni momento successivo, dichiarare che il limite di responsabilità del trasportatore è fissato, nei procedimenti giudiziari sul loro territorio, nella somma di duecentocinquanta unità monetarie per chilogrammo, detta unità monetaria corrispondendo a sessantacinque milligrammi e mezzo di oro al titolo di novecento millesimi di fino. Tale somma può essere convertita nella moneta nazionale di cui trattasi in cifre tonde. La conversione di tale somma in moneta nazionale si effettuerà conformemente alla legislazione dello Stato in causa.»

  1. Al comma 2 a) le parole «e di merci» sono soppresse.
  2. Dopo il comma 2 a), viene inserito il comma seguente:«b)Nel trasporto di merci, la responsabilità del trasportatore è limitata alla somma di 17 Diritti speciali di Prelievo per chilogrammo, salvo dichiarazione speciale di interesse alla consegna, effettuata dal mittente al momento della consegna del collo al trasportatore e mediante il pagamento di un’eventuale tassa supplementare. In tal caso, il trasportatore sarà tenuto a pagare sino a concorrenza della somma dichiarata, a meno che egli non dimostri che questa è superiore all’interesse reale del mittente alla consegna.»
  3. Il comma 2 b) diviene comma 2 c).
  4. Dopo il comma 5, viene inserito il comma seguente:

Art. VIII

L’articolo 24 della Convenzione viene soppresso e sostituito dalle seguenti disposizioni: «Articolo 24

Nel trasporto di passeggeri e di bagaglio, ogni azione relativa all’accertamento della responsabilità, a qualsiasi titolo, non può essere esercitata che alle condizioni e nei limiti previsti dalla presente Convenzione, senza pregiudizio della determinazione delle persone che hanno il diritto di agire nonché dei loro diritti rispettivi.

Nel trasporto di merci, ogni azione destinata al risarcimento dei danni introdotta, a qualsiasi titolo, sia in virtù della presente Convenzione, a motivo di un contratto o di un atto illecito o per qualsiasi altra causa, non può essere esercitata che alle condizioni e nei limiti di responsabilità previsti dalla presente Convenzione senza pregiudizio della determinazione delle persone che hanno il diritto di agire nonché dei loro rispettivi diritti. Tali limiti di responsabilità costituiscono un massimo e sono invalicabili quali che siano le circostanze che sono all’origine della responsabilità.»

Art. IX

L’articolo 25 della Convenzione viene soppresso e sostituito dalle seguenti disposizioni: «Articolo 25 Nel trasporto di passeggeri e di bagagli, i limiti di responsabilità previsti dall’articolo 22 non si applicano se è provato che il danno risulta da un atto od un’omissione del trasportatore o dei suoi incaricati compiuti, sia con l’intenzione di provocare un danno, sia in modo temerario e con la consapevolezza che ne risulterà probabilmente un danno, purché, nel caso di un atto o di una emissione degli incaricati, la prova sia ugualmente fornita che questi ultimi hanno agito nell’esercizio delle loro funzioni.»

Art. X

Il comma 3 dell’articolo 25A della Convenzione viene soppresso e sostituito dalle seguenti disposizioni: «3. Nel trasporto di passeggeri e di bagagli, le disposizioni dei commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano se è provato che il danno risulta da un atto o da un’omissione dell’incaricato, compiuto, sia con l’intenzione di provocare un danno, sia temerariamente e con la consapevolezza che probabilmente ne conseguirà un danno.»

Art. XI

Dopo l’articolo 30 della Convenzione, viene inserito l’articolo seguente: «Articolo 30A La presente Convenzione non pregiudica in alcun modo la questione di sapere se la persona ritenuta responsabile in virtù delle disposizioni della suddetta Convenzione abbia o non abbia un ricorso in atto contro qualsiasi altra persona.»

Art. XII

L’articolo 33 della Convenzione viene soppresso e sostituito dalle seguenti disposizioni: «Articolo 33 Subordinatamente alle disposizioni del comma 3 dell’articolo 5, nulla nella presente Convenzione vieta al trasportatore di rifiutare la conclusione di un contratto di trasporto o di formulare dei regolamenti che non siano in contraddizione con le disposizioni della presente Convenzione.»

Art. XIII

L’articolo 34 della Convenzione viene soppresso e sostituito dalle seguenti disposizioni: «Articolo 34 Le disposizioni degli articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 8 relativi ai titoli di trasporto non sono applicabili al trasporto effettuato in circostanze straordinarie al di fuori di ogni normale operazione di utilizzazione di spazio aereo.»

Capitolo II Campo di applicazione della Convenzione emendata

Art. XIV

La Convenzione di Varsavia emendata all’Aja nel 1955 nonché dal presente Protocollo si applica al trasporto internazionale definito all’articolo I della Convenzione sia che i punti di partenza e di destinazione siano situati sul territorio di due Stati parti del presente Protocollo, sia sul territorio di un solo Stato parte del presente Protocollo ove sia previsto uno scalo sul territorio di un altro Stato.

Capitolo III Disposizioni protocollari

Art. XV

Fra le Parti del presente Protocollo, la Convenzione di Varsavia emendata all’Aja nel 1955 e il presente Protocollo saranno considerati e interpretati come un unico e medesimo strumento e saranno denominati «Convenzione di Varsavia emendata all’Aja nel 1955 e dal Protocollo n. 4 di Montreal del 1975.

Art. XVI

Il presente Protocollo resterà aperto alla firma di tutti gli Stati sino alla sua data di entrata in vigore, conformemente alle disposizioni dell’articolo XVIII.

Art. XVII

Il presente Protocollo sarà sottoposto alla verifica degli Stati firmatari.

La ratifica del presente Protocollo da parte di uno Stato che non sia parte della Convenzione di Varsavia e da parte di uno Stato che non sia parte della Convenzione di Varsavia emendata all’Aja nel 1955 comporta l’adesione alla Convenzione di Varsavia emendata all’Aja nel 1955 e dal Protocollo n. 4 di Montreal del 1975.

Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Governo della Repubblica popolare di Polonia.

Art. XVIII

Quando il presente Protocollo avrà riunito le ratifiche di trenta Stati firmatari, esso entrerà in vigore fra tali Stati il novantesimo giorno successivo al deposito del trentesimo strumento di ratifica. Esso entrerà in vigore, nei confronti di ogni Stato che lo ratificherà successivamente, il novantesimo giorno successivo al deposito del suo strumento di ratifica.

Con la sua entrata in vigore, il presente Protocollo sarà registrato presso l’Organizzazione delle Nazioni Unite dal Governo della Repubblica popolare di Polonia.

Art. XIX

Dopo la sua entrata in vigore, il presente Protocollo sarà aperto all’adesione di ogni Stato non firmatario.

L’adesione al presente Protocollo da parte di uno Stato che non sia parte della Convenzione di Varsavia o da parte di uno Stato che non sia parte della Convenzione di Varsavia emendata all’Aja nel 1955 comporta l’adesione alla Convenzione di Varsavia emendata all’Aja nel 1955 e dal Protocollo n. 4 di Montreal del 1975.

Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il Governo della Repubblica popolare di Polonia e produrranno i loro effetti il novantesimo giorno successivo alla data del loro deposito.

Art. XX

Ogni Parte del presente Protocollo potrà denunziarlo mediante notifica in dirizzata al Governo della Repubblica popolare di Polonia.

La denuncia produrrà i suoi effetti sei mesi dopo la data di ricezione della notifica di denunzia da parte del Governo della Repubblica popolare di Polonia.

Tra le Parti del presente Protocollo, la denuncia della Convenzione di Varsavia da parte di una di esse ai sensi dell’articolo 39 della detta Convenzione o del Protocollo dell’Aja ai sensi dell’articolo XXIV del detto Protocollo non deve essere interpretata come una denunzia della Convenzione di Varsavia emendata all’Aja nel 1955 e dal Protocollo n. 4 di Montreal del 1975.

Art. XXI

Potranno essere ammesse unicamente le seguenti riserve al presente Protocollo:

  1. Ogni Stato può dichiarare in ogni momento, mediante notifica indirizzata al Governo della Repubblica popolare di Polonia, che la Convenzione di Varsavia emendata all’Aja nel 1955 e dal Protocollo n. 4 di Montreal del 1975 non si applica al trasporto di persone, bagagli e merci, effettuato per le proprie autorità militari a bordo di aeromobili immatricolati nel detto Stato e la cui intera capacità sia stata riservata da tali autorità o per conto di queste.
  2. Ogni Stato può, al momento della ratifica del Protocollo aggiuntivo n. 3 di Montreal del 19754, o dell’adesione a quest’ultimo, od in ogni momento successivo, dichiarare di non essere vincolato dalle disposizioni della Convenzione di Varsavia emendata all’Aja nel 1955 e dal Protocollo n. 4 di Montreal del 1975, nella misura in cui esse si applicano al trasporto di passeggeri e di bagagli. Tale dichiarazione prenderà effetto novanta giorni dopo la data della sua ricezione da parte del Governo della Repubblica popolare di Polonia.

Ogni Stato che abbia formulato una riserva conformemente al comma precedente potrà ritirarla in ogni momento mediante notifica indirizzata al Governo della Repubblica popolare di Polonia.

Art. XXII

Il Governo della Repubblica popolare di Polonia informerà sollecitamente tutti gli Stati parti della Convenzione di Varsavia o della detta Convenzione con emendamenti, tutti gli Stati che firmeranno il presente Protocollo o vi aderiranno, nonché l’Organizzazione internazionale dell’Aviazione civile, della data di ogni firma, della data del deposito di ogni strumento di ratifica o di adesione, della data di entrata in vigore del presente Protocollo nonché di tutte le altre informazioni utili.

Art. XXIII

Fra le Parti del presente Protocollo che siano anche parti della Convenzione complementare alla Convenzione di Varsavia per l’unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale effettuato da persona diversa dal trasportatore contrattuale, firmata a Guadalajara il 18 settembre 1961 5 (qui appresso denominata «Convenzione di Guadalajara»), ogni riferimento alla «Convenzione di Varsavia» contenuto nella Convenzione di Guadalajara si applica alla Convenzione di Varsavia emendata all’Aja nel 1955 e dal Protocollo n. 4 di Montreal del 1975, nel caso in cui il trasporto effettuato in base al contratto di cui al paragrafo b) dell’articolo I della Convenzione di Guadalajara sia regolato dal presente Protocollo.

Art. XXIV

Se due o più Stati sono parti del presente Protocollo nonché del Protocollo di Guatemala del 1971 o del Protocollo aggiuntivo n. 3 di Montreal6 del 1975, fra loro si applicheranno le norme seguenti:

  1. per quanto attiene alle merci ed alle spedizioni postali, le disposizioni risultanti dal regime stabilito dal presente Protocollo prevalgono sulle disposizioni risultanti dal regime stabilito dal Protocollo di Guatemala del 1971 o dal Protocollo aggiuntivo n. 3 di Montreal del 1975;
  2. per quanto attiene ai passeggeri e ai bagagli, le disposizioni risultanti dal regime stabilito dal Protocollo di Guatemala o dal Protocollo aggiuntivo n. 3 di Montreal del 1975 prevalgono sulle disposizioni risultanti dal regime stabilito dal presente Protocollo.

Art. XXV

Il presente Protocollo resterà aperto alla firma presso la sede dell’Organizzazione internazionale dell’Aviazione civile sino al 1° gennaio 1976, e successivamente sino alla sua entrata in vigore ai sensi dell’articolo XVIII, presso il Ministero degli affari esteri del Governo della Repubblica popolare di Polonia. L’Organizzazione internazionale dell’Aviazione civile informerà sollecitamente il Governo della Repubblica popolare di Polonia di ogni firma e della data di quest’ultima durante il periodo nel corso del quale il Protocollo resterà aperto alla firma presso la sede dell’Organizzazione internazionale dell’Aviazione civile.

In fede di che i Plenipotenziari sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Montreal il venticinquesimo giorno del mese di settembre dell’anno 1975, in quattro testi autentici redatti nelle lingue francese, inglese, spagnola e russa. In caso di divergenza, farà fede il testo in francese, lingua nella quale era stata redatta la Convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929.

(Seguono le firme)

0.748.410.6

Campo d’applicazione il 26 giugno 20237

Stati partecipanti

Ratifica

Adesione (A)

Dichiarazione di successione (S)

Entrata in vigore

Argentina

14 marzo

1990

14 giugno

1998

Australia

13 gennaio

1997

14 giugno

1998

Azerbaigian

24 gennaio

2000 A

23 aprile

2000

Bahrein

21 gennaio

1999 A

21 aprile

1999

Belgio

19 marzo

2003

17 giugno

2003

Bosnia e Erzegovina

3 marzo

1995 S

14 giugno

1998

Brasile

27 luglio

1979

14 giugno

1998

Canada*

27 agosto

1999

25 novembre

1999

Cile

1° ottobre

2008

30 dicembre

2008

Cipro

10 novembre

1992

14 giugno

1998

Colombia

20 maggio

1982

14 giugno

1998

Croazia

14 luglio

1993 S

14 giugno

1998

Danimarca

4 maggio

1988

14 giugno

1998

Ecuador

12 febbraio

1999 A

12 maggio

1999

Egitto

17 novembre

1978

14 giugno

1998

Emirati Arabi Uniti

20 marzo

2000 A

18 giugno

2000

Estonia

16 marzo

1998

14 giugno

1998

Etiopia

14 luglio

1987

14 giugno

1998

Finlandia

4 maggio

1988

14 giugno

1998

Ghana

11 agosto

1997

14 giugno

1998

Giappone

20 giugno

2000 A

18 settembre

2000

Giordania

22 luglio

1999 A

20 ottobre

1999

Grecia

12 novembre

1988

14 giugno

1998

Guatemala

3 febbraio

1997

14 giugno

1998

Guinea

12 febbraio

1999 A

12 maggio

1999

Honduras

14 giugno

1998 A

12 settembre

1998

Iran

16 febbraio

2016 A

16 maggio

2016

Irlanda

27 giugno

1989

14 giugno

1998

Islanda

28 giugno

2004 A

26 settembre

2004

Israele

16 febbraio

1988

14 giugno

1998

Italia

2 aprile

1985

14 giugno

1998

Kenya

6 luglio

1999 A

4 ottobre

1999

Kuwait

8 novembre

1996

14 giugno

1998

Libano

4 agosto

2000 A

2 novembre

2000

Lussemburgo

25 settembre

2008 A

24 dicembre

2008

Macedonia del Nord

1° settembre

1994 S

14 giugno

1998

Malaysia

18 gennaio

2008 A

17 aprile

2008

Marocco

26 settembre

2012

25 dicembre

2016

Maurizio*

14 giugno

1998 A

12 settembre

1998

Montenegro

1° aprile

2008 S

3 giugno

2006

Nauru

14 giugno

1998 A

12 settembre

1998

Niger

14 giugno

1998 A

12 settembre

1998

Norvegia

4 maggio

1988

14 giugno

1998

Nuova Zelanda*

3 dicembre

1999 A

2 marzo

2000

Tokelau

3 dicembre

1999 A

2 marzo

2000

Oman

14 giugno

1998 A

12 settembre

1998

Paesi Bassi*

7 gennaio

1983

14 giugno

1998

Aruba

7 gennaio

1983

14 giugno

1998

Curaçao

7 gennaio

1983

14 giugno

1998

Parte caraibica
(Bonaire, Sant’Eustachio e Saba)

7 gennaio

1983

14 giugno

1998

Sint Maarten

7 gennaio

1983

14 giugno

1998

Perù

1° dicembre

2020 A

1° marzo

2021

Portogallo

7 aprile

1982

14 giugno

1998

Regno Unito*

5 luglio

1984

14 giugno

1998

Akrotiri e Dhekelia

5 luglio

1984

14 giugno

1998

Anguilla

5 luglio

1984

14 giugno

1998

Bermuda

5 luglio

1984

14 giugno

1998

Gibilterra

5 luglio

1984

14 giugno

1998

gruppo Pitcairn (Ducie,
Oeno, Henderson e Pitcairn)

5 luglio

1984

14 giugno

1998

Guernesey

5 luglio

1984

14 giugno

1998

Isola di Man

5 luglio

1984

14 giugno

1998

Isole Caimane

5 luglio

1984

14 giugno

1998

Isole Falkland e dipendenze
(Georgia del Sud e Isole
Sandwich del Sud)

5 luglio

1984

14 giugno

1998

Isole Turche e Caicos

5 luglio

1984

14 giugno

1998

Isole Vergini britanniche

5 luglio

1984

14 giugno

1998

Jersey

5 luglio

1984

14 giugno

1998

Montserrat

5 luglio

1984

14 giugno

1998

Sant’Elena e dipendenze
(Ascension e Tristan da Cunha)

5 luglio

1984

14 giugno

1998

Terra antartica britannica

5 luglio

1984

14 giugno

1998

Territorio britannico
dell’Oceano Indiano

5 luglio

1984

14 giugno

1998

Seicelle

28 febbraio

2012 A

28 maggio

2012

Serbia

18 luglio

2001 S

14 giugno

1998

Singapore

14 giugno

1998 A

12 settembre

1998

Slovenia

7 agosto

1998 S

14 giugno

1998

Spagna

8 gennaio

1985

14 giugno

1998

Stati Uniti

4 dicembre

1998

4 marzo

1999

Svezia

4 maggio

1988

14 giugno

1998

Svizzera*

9 dicembre

1987

14 giugno

1998

Togo

5 maggio

1987

14 giugno

1998

Turchia

14 giugno

1998 A

12 settembre

1998

Ungheria

30 giugno

1987

14 giugno

1998

Uzbekistan

14 giugno

1998 A

12 settembre

1998

  1. Riserve e dichiarazioni.
  2. Le riserve e le dichiarazioni non sono pubblicate nella RU, eccetto quelle della Svizzera. Il testo, in francese e inglese, può essere consultato sul sito Internet dell’Organizzazione internazionale dell’aviazione civile (OACI): www.icao.int/ > Français > Recueil des traités > Liste actualisée des parties aux traités de droit aérien oppure ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.

0.748.410.6

Riserve e dichiarazioni

Svizzera8

Il Protocollo è stato ratificato con la riserva prevista nell’articolo XXI paragrafo 1 b).