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0.748.410

Convenzione per l’unificazione di alcune norme sul trasporto aereo internazionale Conchiusa a Varsavia il 12 ottobre 1929 Approvata dall’Assemblea federale il 22 marzo 1934 Ratificazione depositata dalla Svizzera il 9 maggio 1934 Entrata in vigore per la Svizzera il 7 agosto 1934

CS 13 605; FF 1933 II 895 ted. 907 franc.

Traduzione

(Stato 14 agosto 2024)

Il Presidente del Reich germanico, il Presidente della Repubblica d’Austria,
Sua Maestà il Re dei Belgi, il Presidente degli Stati Uniti del Brasile,
Sua Maestà il Re dei Bulgari,
il Presidente del Governo nazionalista della Repubblica di Cina,
Sua Maestà il Re di Danimarca e d’Islanda, Sua Maestà il Re d’Egitto,
Sua Maestà il Re di Spagna, il Capo di Stato della Repubblica di Estonia,
il Presidente della Repubblica di Finlandia,
il Presidente della Repubblica Francese, Sua Maestà il Re di Gran Bretagna, d’Irlanda e dei Territori Britannici d’Oltre Mare, Imperatore delle Indie,
il Presidente della Repubblica Ellenica,
Sua Altezza Serenissima il Reggente il Regno d’Ungheria, Sua Maestà il Re d’Italia, Sua Maestà l’Imperatore del Giappone, il Presidente della Repubblica di Lettonia, Sua Altezza Reale la Granduchessa di Lussemburgo,
il Presidente degli Stati Uniti del Messico, Sua Maestà il Re di Norvegia,
Sua Maestà la Regina dei Paesi Bassi, il Presidente della Repubblica di Polonia, Sua Maestà il Re di Rumenia, Sua Maestà il Re di Svezia,
il Consiglio federale svizzero, il Presidente della Repubblica Cecoslovacca,
il Comitato Centrale Esecutivo dell’Unione delle Repubbliche Socialiste dei Sovieti, il Presidente degli Stati Uniti del Venezuela, Sua Maestà il Re di Jugoslavia;

avendo riconosciuta la necessità di regolare in modo uniforme le condizioni del trasporto aero internazionale per quanto riguarda i documenti utilizzati per questo trasporto e la responsabilità del vettore;

hanno designati a questo scopo i loro plenipotenziari i quali, debitamente autorizzati, hanno concluso e firmato la seguente Convenzione:

Capitolo I Oggetto – Definizione

Art. 1

La presente Convenzione si applica ad ogni trasporto internazionale di persone, bagagli o merci, effettuato con aeromobile dietro rimunerazione. Essa si applica pure ai trasporti gratuiti effettuati con aeromobile da un’impresa di trasporti aerei.

È qualificato «trasporto internazionale» a’ sensi della presente Convenzione, ogni trasporto in cui, secondo le stipulazioni delle parti, il punto di partenza e il punto di destinazione, che abbia luogo o no interruzione di trasporto o trasbordo, sono situati sul territorio di due alte Parti contraenti o sul territorio d’una sola alta Parte contraente, se uno scalo è previsto sul territorio d’un altro Stato, anche se non sia un’alta Parte contraente. Il trasporto senza un tale scalo tra due punti del territorio d’una sola alta Parte contraente non è considerato come internazionale a’ sensi della presente Convenzione. 1

Il trasporto da eseguire per aria da diversi vettori successivi è considerato – nei riguardi dell’applicazione della presente Convenzione – come trasporto unico, quando le Parti l’hanno previsto come una sola operazione e sia stato concluso sotto forma d’un solo contratto o d’una serie di contratti; esso non perde il suo carattere internazionale qualora un solo contratto o una serie di contratti debbano essere eseguiti integralmente sul territorio d’un medesimo Stato. 2

Art. 2

La Convenzione si applica ai trasporti effettuati dallo Stato o dalle altre persone giuridiche di diritto pubblico, nelle condizioni previste all’art. 1 3 . 4

Nel trasporto delle spedizioni postali, il trasportatore è responsabile unicamente nei confronti dell’Amministrazione postale competente conformemente alle norme applicabili nei rapporti tra trasportatori e le amministrazioni postali. 5

Le disposizioni della presente Convenzione, diverse da quelle del precedente comma 2, non si applicano al trasporto delle spedizioni postali. 6

Capitolo II Titolo di trasporto

Sezione I Biglietto di passaggio

Art. 37

Nel trasporto dei viaggiatori è rilasciato un biglietto di passaggio, contenente:

  1. l’indicazione del punto di partenza e quello di destinazione;
  2. se il punto di partenza e quello di destinazione sono situati sul territori d’una medesima alta Parte contraente e siano previsti uno o parecchi scali sul territorio d’un altro Stato, l’indicazione di tali scali;
  3. un avviso indicante che il trasporto d’un viaggiatore per un viaggio con destinazione finale o scalo in un paese diverso da quello di partenza, può essere regolato dalla convenzione di Varsavia, la quale, in generale, limita la responsabilità del vettore nel caso di morte o di lesione corporale e di perdita o d’avaria nel bagaglio.

Il biglietto fa fede, fino a prova contraria, della conclusione e delle condizioni del contratto di trasporto. La mancanza, l’irregolarità o la perdita del biglietto non menoma né l’esistenza, né la validità del contratto di trasporto, il quale sarà nondimeno soggetto alle regola della presente Convenzione. Tuttavia, se il viaggiatore s’imbarca con il consenso del vettore, senza che sia stato rilasciato il biglietto di passaggio, o se il biglietto non contiene l’avviso prescritto nel capoverso 1, lettera c , del presente articolo, il vettore non avrà il diritto di prevalersi delle disposizioni dell’articolo 22.

Sezione II Scontrino del bagaglio

Art. 48

Nel trasporto dei bagagli registrati, è rilasciato uno scontrino di bagaglio, il quale, ove non sia combinato con un biglietto di passaggio conforme alle disposizioni dell’articolo 3, capoverso 1, oppure incluso in tale biglietto, deve contenere:

  1. l’indicazione del punto di partenza e quello di destinazione;
  2. se il punto di partenza e quello di destinazione sono situati sul territorio d’una medesima alta Parte contraente e siano previsti uno o parecchi scali sul territorio d’un altro Stato, l’indicazione di tali scali;
  3. un avviso indicante che il trasporto d’un viaggiatore per un viaggio con destinazione finale o scalo in un paese diverso da quello di partenza, può essere regolato dalla convenzione di Varsavia, la quale, in generale, limita la responsabilità del vettore nel caso di perdita o d’avaria del bagaglio.

Lo scontrino del bagaglio fa fede, fino a prova contraria, della registrazione di questo e delle condizioni del contratto di trasporto. La mancanza, l’irregolarità o la perdita dello scontrino non menoma né l’esistenza, né la validità del contratto di trasporto, il quale sarà nondimeno soggetto alle regole della presente Convenzione. Tuttavia, il vettore che accetta il bagaglio senza che sia stato rilasciato uno scontrino o questo non sia combinato con un biglietto di passaggio conforme alle disposizioni dell’articolo 3, capoverso 1, lettera c, non sia incluso in tale biglietto, oppure non contenga l’avviso prescritto nel capoverso 1, lettera c, del presente articolo, non avrà diritto di prevalersi delle disposizioni dell’articolo 22, capoverso 2.

Sezione III Documenti relativi alle merci

Art. 5

Per il trasporto di merci viene emessa una lettera di trasporto aereo.

L’impiego di ogni altro mezzo che attesti le indicazioni relative al trasporto da eseguire può, con il consenso del mittente, sostituirsi all’emissione della lettera di trasporto aereo. Ove vengano utilizzati tali altri mezzi, il trasportatore rilascia al mittente a richiesta di quest’ultimo, una ricevuta della merce che permetta l’identificazione della spedizione e l’accesso alle indicazioni registrate da tali altri mezzi.

L’impossibilità di utilizzare, nei punti di transito e di destinazione, altri mezzi che permettano di accertare le indicazioni relative al trasporto, di cui al precedente comma 2, non autorizza il trasportatore a rifiutare l’accettazione delle merci in vista del trasporto.

Art. 6

La lettera di trasporto aereo viene redatta dal mittente in tre esemplari originali.

Il primo esemplare porta la menzione «per il trasportatore» e viene firmato dal mittente. Il secondo esemplare porta le menzione «per il destinatario» e viene firmato dal mittente e dal trasportatore. Il terzo esemplare viene firmato dal trasportatore e rinviato da quest’ultimo al mittente dopo l’accettazione della merce.

La firma del trasportatore e quella del mittente possono essere stampate o sostituite da un timbro.

Se, a richiesta del mittente, il trasportatore redige la lettera di trasporto aereo, egli viene considerato, sino a prova contraria, come agente in nome del mittente.

Art. 7

Quando vi sono più colli:

  1. il trasportatore di merci ha il diritto di chiedere al mittente la redazione di lettere di trasporto aereo distinte;
  2. il mittente ha il diritto di richiedere al trasportatore la consegna di ricevute distinte, quando vengano utilizzati gli altri mezzi di cui al comma 2 dell’articolo 5.

Art. 8

La lettera di trasporto aereo e la ricevuta della merce devono contenere:

  1. l’indicazione dei punti di partenza e di destinazione;
  2. se i punti di partenza e di destinazione sono situati sul territorio di una stessa Alta Parte Contraente e ove siano previsti uno o più scali sul territorio di un altro Stato, l’indicazione di uno di tali scali;
  3. la menzione del peso della spedizione.

Art. 9

L’inosservanza delle disposizioni degli articoli 5, 6, 7 e 8 non pregiudica né l’esistenza, né la validità del contratto di trasporto, che sarà comunque soggetto alle norme della presente Convenzione, comprese quelle concernenti la limitazione della responsabilità.

Art. 10

Il mittente è responsabile dell’esattezza delle indicazioni e delle dichiarazioni relative alla merce inserite da lui o in suo nome nella lettera di trasporto aereo, nonché di quelle fornite o rese da lui o in suo nome al trasportatore al fine di essereinserite nella ricevuta della merce o per l’inserzione nei dati registrati con gli altri mezzi di cui al comma 2 dell’articolo 5.

Il mittente si assume la responsabilità di ogni danno subito dal trasportatore o da ogni altra persona nei confronti della quale sia impegnata la responsabilità del trasportatore, a motivo delle indicazioni e delle dichiarazioni irregolari, inesatte e incomplete fornite o rese da lui o in suo nome.

Subordinatamente alle disposizioni dei commi 1 e 2 del presente articolo, il trasportatore si assume la responsabilità di ogni danno subito dal mittente o da ogni altra persona nei cui confronti sia impegnata la responsabilità del mittente, a motivo delle indicazioni e dichiarazioni irregolari, inesatte o incomplete inserite da lui o in suo nome nella ricevuta della merce o nei dati registrati con gli altri mezzi di cui al comma 2 dell’articolo 5.

Art. 11

La lettera di trasporto aereo e la ricevuta della merce fanno fede, sino a prova contraria, della conclusione del contratto, della ricezione della merce e delle condizioni di trasporto che vi figurano.

Le dichiarazioni contenute nella lettera di trasporto aereo e nella ricevuta della merce, relative al peso, alle dimensioni ed all’imballaggio della merce nonché al numero dei colli fanno fede sino a prova contraria; quelle relative alla quantità, al volume ed allo stato della merce costituiscono prova contro il trasportatore solo nella misura in cui la verifica sia stata da lui effettuata in presenza del mittente, e constatata sulla lettera di trasporto aereo, o in quanto si tratti di dichiarazioni relative allo stato apparente della merce.

Art. 12

Il mittente ha il diritto, a condizione di adempiere a tutti gli obblighi risultanti dal contratto di trasporto, di disporre della merce, sia ritirandola all’aeroporto di partenza o di destinazione, sia facendola sostare in corso di rotta in caso di atterraggio, sia facendola consegnare nel luogo di destinazione o in corso di rotta ad una persona diversa dal destinatario inizialmente designato, sia chiedendone la restituzione all’aeroporto di partenza, purché l’esercizio di tale diritto non rechi pregiudizio né al trasportatore, né agli altri mittenti con l’obbligo di rimborsare le spese che ne risultino.

Nel caso in cui l’esecuzione degli ordini del mittente non risulti possibile, il trasportatore deve avvertirne immediatamente quest’ultimo.

Ove il trasportatore si conformi alle disposizioni del mittente, senza esigere la presentazione dell’esemplare della lettera di trasporto aereo o della ricevuta della merce consegnata a quest’ultimo, egli sarà responsabile, fatto salvo un suo ricorso contro il mittente, del danno che potrà essere causalo a motivo di ciò a colui che sia regolarmente in possesso della lettera di trasporto aereo o della ricevuta della merce.

Il diritto del mittente cessa nel momento in cui inizia quello del destinatario, conformemente all’articolo 13. Tuttavia, se il destinatario rifiuta la merce, o se questi non può essere raggiunto, il mittente riacquista il proprio diritto di disporre della merce.

Art. 13

Tranne il caso in cui il mittente abbia esercitato il diritto che gli deriva dall’articolo 12, il destinatario ha il diritto, dal momento dell’arrivo della merce nel punto di destinazione, di richiedere al trasportatore di consegnarli la merce dietro pagamento dell’ammontare dei crediti e previa esecuzione delle condizioni di trasporto.

Salvo clausola contrattuale diversa, il trasportatore deve avvertire il destinatario al momento dell’arrivo della merce.

Ove la perdita della merce venga riconosciuta dal trasportatore o se, allo spirare di un termine di sette giorni successivi al momento in cui avrebbe dovuto arrivare, la merce non è giunta, il destinatario è autorizzato a far valere nei confronti del trasportatore i diritti risultanti dal contratto di trasporto.

Art. 14

Il mittente e il destinatario possono far valere tutti i diritti che sono loro conferiti rispettivamente dagli articoli 12 e 13, ciascuno in proprio nome, sia che si tratti del proprio interesse o dell’interesse altrui, a condizione di adempiere agli obblighi imposti dal contratto di trasporto.

Art. 15

Gli articoli 12, 13 e 14 non recano alcun pregiudizio né ai rapporti tra il mittente e il destinatario, né ai rapporti o del mittente o del destinatario nei confronti di terzi da cui provengano i diritti.

Ogni clausola che deroghi dalle clausole contrattuali degli articoli 12, 13 e 14 deve essere inserita nella lettera di trasporto aereo o nella ricevuta della merce.

Art. 16

Il mittente è tenuto a fornire le informazioni e i documenti che, prima della consegna della merce al destinatario, sono necessari all’adempimento delle formalità doganali, di dazio o di polizia. Il mittente è responsabile nei confronti del trasportatore, di tutti i danni che potrebbero derivare dall’assenza, dall’insufficienza o dall’irregolarità di tali informazioni o documenti tranne in caso di colpa del trasportatore o dei suoi incaricati.

Il trasportatore non è tenuto a controllare se tali informazioni e documenti siano esatti e sufficienti.

Capitolo III Responsabilità del vettore

Art. 17

Il vettore è responsabile del danno verificatosi in caso di morte, di ferimento o di qualsiasi altra lesione corporale subita da un viaggiatore, quando l’infortunio che ha causato il danno sia successo a bordo dell’aeromobile o durante qualsiasi operazione di imbarco e di sbarco.

Art. 189

Il trasportatore è responsabile del danno intervenuto in caso di distruzione, perdita o deterioramento di bagagli registrati quando l’evento che ha causato il danno si è verificato nel corso del trasporto aereo.

Il trasportatore è responsabile del danno intervenuto in caso di distruzione, perdita e deterioramento della merce per il fatto stesso che l’evento che ha causato il danno si è prodotto nel corso del trasporto aereo.

Tuttavia, il trasportatore non è responsabile se dimostra che la distruzione, la perdita o il deterioramento della merce deriva unicamente da uno o più dei fatti seguenti:

  1. natura o vizio proprio della merce;
  2. imballaggio difettoso della merce effettuato da persona diversa dal trasportatore o suoi incaricati;
  3. un evento bellico o un conflitto armato;
  4. un atto dell’autorità pubblica compiuto in relazione all’entrata, uscita o transito della merce.

Il trasporto aereo, ai sensi dei precedenti commi, comprende il periodo nel corso del quale i bagagli o le merci si trovano sotto la custodia del trasportatore, sia che ciò avvenga in un aeroporto o a bordo di un’aeromobile o in un luogo qualsiasi in caso di atterraggio fuori di un aerodromo.

Il periodo del trasporto aereo non copre alcun trasporto terrestre, marittimo o fluviale effettuato al di fuori di un aerodromo. Tuttavia, quando un tale trasporto viene effettuato nell’esecuzione del contratto di trasporto aereo in vista del carico, della consegna o del trasbordo, qualsiasi danno viene presunto, salvo prova contraria, risultare da un evento intervenuto nel corso del trasporto aereo.

Art. 19

Il vettore è responsabile del danno risultante da un ritardo nel trasporto aereo di viaggiatori, bagagli o merci.

Art. 2010

Nel trasporto di passeggeri o di bagagli ed in caso di danno risultante da un ritardo nel trasporto di merci, il trasportatore non è responsabile se dimostra che lui od i suoi incaricati hanno adottato tutte le misure necessario per evitare il danno o che era loro impossibile adottarle.

Art. 2111

Nel trasporto di passeggeri e di bagagli, nel caso in cui il trasportatore dimostri la responsabilità nel provocare il danno o nel contribuirvi della persona lesa, il tribunale potrà conformemente alle disposizioni della propria legislatura, scartare o attenuare la responsabilità del trasportatore.

Nel trasporto di merci, il trasportatore viene esonerato, interamente o in parte, dalle proprie responsabilità, nella misura in cui dimostri la responsabilità nel provocare il danno o nel contribuirvi della persona che chiede il risarcimento o della persona che ne rappresenta i diritti.

Art. 2212

Nel trasporto di persone, la responsabilità del trasportatore nei confronti di ciascun passeggero è limitata alla somma di 16 600 Diritti speciali di Prelievo. Nel caso in cui, secondo la legge del tribunale investito, l’indennizzo possa essere fissato sotto forma di rendita, il capitale della rendita non può superare tale limite. Tuttavia, mediante una convenzione speciale con il trasportatore, il passeggero potrà fissare un limite di responsabilità più elevato.

  1. Nel trasporto di bagagli registrati …13, la responsabilità del trasportatore è limitata alla somma di 17 Diritti speciali di Prelievo per chilogrammo, a meno che non venga effettuata dal mittente al momento della rimessa dei colli al trasportatore una speciale dichiarazione di interesse alla consegna, con l’eventuale pagamento di una tassa supplementare. In tal caso, il trasportatore sarà tenuto a pagare fino alla concorrenza della somma dichiarata, a meno che non dimostri che essa è superiore all’interesse reale del mittente alla consegna.
  2. 14 Nel trasporto di merci, la responsabilità del trasportatore è limitata alla somma di 17 Diritti speciali di Prelievo per chilogrammo, salvo dichiarazione speciale di interesse alla consegna, effettuata dal mittente al momento della consegna del collo al trasportatore e mediante il pagamento di un’eventuale tassa supplementare. In tal caso, il trasportatore sarà tenuto a pagare sino a concorrenza della somma dichiarata, a meno che egli non dimostri che questa è superiore all’interesse reale del mittente alla consegna.
  3. 15 Nel caso di perdita, deterioramento o ritardo nella consegna di una parte dei bagagli registrati o delle merci, o di ogni oggetto in essi contenuto, ai fini della determinazione del limite di responsabilità del trasportatore, sarà preso in considerazione solamente il peso totale del o dei colli in questione. Tuttavia allorché la perdita, il deterioramento o il ritardo nella consegna di una parte dei bagagli o delle merci, o di un oggetto in essi contenuto, pregiudica il valore di altri colli coperti dalla medesima bolla (di bagagli) o dalla stessa lettera di trasporto aereo, ai fini della determinazione del limite di responsabilità dovrà essere preso in considerazione il peso totale dei colli in questione.

In relazione agli oggetti di cui il passeggero mantiene la custodia, la responsabilità del trasportatore è limitata a 332 Diritti speciali di Prelievo per passeggero.

I limiti fissati dal presente articolo non hanno l’effetto di privare il tribunale della facoltà di concedere il rimborso, conformemente alla propria legge, di un’ulteriore somma corrispondente a una parte o alla totalità delle spese e di altri oneri processuali sostenuti dall’attore. La disposizione precedente non si applica allorché l’ammontare dell’indennizzo concesso, escluse le spese e altri oneri processuali, non supera la somma che il trasportatore ha offerto per iscritto all’attore entro il termine di sei mesi a decorrere dalla data in cui si è verificato il fatto che ha provocato il danno o prima della presentazione dell’istanza se questa e posteriore a tale lasso di tempo.

Le somme indicate in Diritti speciali di Prelievo nel presente articolo sono valutate in riferimento al Diritto speciale di Prelievo così come esso è definito dal Fondo monetario internazionale. La conversione di tali somme in monete nazionali si effettuerà, nel caso di istanza giudiziaria, secondo il valore calcolato in Diritti speciali di Prelievo di tali monete alla data della sentenza. Il valore, in Diritti speciali di Prelievo, di una moneta nazionale di un’Alta Parte Contraente che sia membro del Fondo monetario internazionale, è calcolato in base al metodo di valutazione adottato dal Fondo monetario internazionale alla data della sentenza per le proprie operazioni e transazioni. Il valore, in Diritti speciali di Prelievo, di una moneta nazionale di un’Alta Parte Contraente che non sia membro del Fondo monetario internazionale, viene calcolato sulla base delle indicazioni fornite da tale Alta Parte Contraente. Tuttavia gli Stati che non siano membri del Fondo monetario internazionale e la cui legislazione non consente di applicare le disposizioni dei commi 1, 2 a) e 3 dell’articolo 22, possono, al momento della ratifica o dell’adozione, o in qualsiasi altro momento successivo, dichiarare che il limite di responsabilità del trasportatore è fissato, nei procedimenti giudiziari sul proprio territorio, nella somma di 250 000 unità monetarie per passeggero per quanto riguarda il comma 1 dell’articolo 22; di 250 unità monetarie per chilogrammo in relazione al comma 2 a) dell’articolo 22; di 5000 unità monetarie per passeggero per quanto riguarda il comma 3 dell’articolo 22. Tale unità monetaria corrisponde a sessantacinque milligrammi e mezzo di oro al titolo di novecento millesimi di fino. Tali somme possono essere convertite in cifra tonda nella moneta nazionale in questione. La conversione di tale somma in moneta nazionale sarà effettuata alla legislazione dello Stato in questione.

Le somme indicate in Diritti speciali di Prelievo nel presente articolo sono considerate come riferentesi al Diritto speciale di Prelievo quale definito dal Fondo monetario internazionale. La conversione di tali somme in monete nazionali si effettuerà in caso di istanza giudiziaria secondo il valore di tali monete in Diritti speciali di Prelievo alla data della sentenza. Il valore, in Diritti speciali di Prelievo, di una moneta nazionale di una Alta Parte Contraente che sia membro del Fondo monetario internazionale, viene calcolato secondo il metodo di valutazione applicato dal Fondo monetario internazionale alla data della sentenza per le sue proprie operazioni e transazioni. Il valore, in Diritti speciali di Prelievo di una moneta nazionale di un’Alta Parte Contraente che non sia membro del Fondo monetario internazionale viene calcolato secondo le modalità indicate da tale Alta Parte Contraente. Tuttavia, gli Stati che sono membri del Fondo monetario internazionale e la cui legislazione non permette di applicare le disposizioni del comma 2 b) dell’articolo 22, possono al momento della ratifica o dell’adesione o in ogni momento successivo, dichiarare che il limite di responsabilità del trasportatore è fissato, nei procedimenti giudiziari sul loro territorio, nella somma di duecentocinquanta unità monetarie per chilogrammo, detta unità monetaria corrispondendo a sessantacinque milligrammi e mezzo di oro al titolo di novecento millesimi di fino. Tale somma può essere convertita nella moneta nazionale di cui trattasi in cifre tonde. La conversione di tale somma in moneta nazionale si effettuerà conformemente alla legislazione dello Stato in causa. 16

Art. 23

Ogni clausola tendente a esonerare il vettore dalla sua responsabilità od a stabilire un limite inferiore a quello fissato nella presente Convenzione, è nulla e di nessun effetto; la nullità di questa clausola non ha però per conseguenza la nullità del contratto, il quale resta soggetto alle disposizioni della presente Convenzione.

Il capoverso 1 non si applica alle disposizioni concernenti la perdita o il danno derivante dalla natura o da un vizio della merce trasportata. 17

Art. 2418

Nel trasporto di passeggeri e di bagaglio, ogni azione relativa all’accertamento della responsabilità, a qualsiasi titolo, non può essere esercitata che alle condizioni e nei limiti previsti dalla presente Convenzione, senza pregiudizio della determinazione delle persone che hanno il diritto di agire nonché dei loro diritti rispettivi.

Nel trasporto di merci, ogni azione destinata al risarcimento dei danni introdotta, a qualsiasi titolo, sia in virtù della presente Convenzione, a motivo di un contratto o di un atto illecito o per qualsiasi altra causa, non può essere esercitata che alle condizioni e nei limiti di responsabilità previsti dalla presente Convenzione senza pregiudizio della determinazione delle persone che hanno il diritto di agire nonché dei loro rispettivi diritti. Tali limiti di responsabilità costituiscono un massimo e sono invalicabili quali che siano le circostanze che sono all’origine della responsabilità.

Art. 2519

Nel trasporto di passeggeri e di bagagli, i limiti di responsabilità previsti dall’articolo 22 non si applicano se è provato che il danno risulta da un atto od un’omissione del trasportatore o dei suoi incaricati compiuti, sia con l’intenzione di provocare un danno, sia in modo temerario e con la consapevolezza che ne risulterà probabilmente un danno, purché, nel caso di un atto o di una emissione degli incaricati, la prova sia ugualmente fornita che questi ultimi hanno agito nell’esercizio delle loro funzioni.

Art. 25 A20

Il preposto contro cui è promossa l’azione per un danno di cui alla presente Convenzione, può valersi dei limiti di responsabilità concessi al vettore in virtù dell’articolo 22, qualora provi d’avere agito nell’esercizio del suo ufficio.

In questo caso, l’ammontare del risarcimento che può essere ottenuto dal vettore o dal suo preposto, non deve superare i detti limiti.

Nel trasporto di passeggeri e di bagagli, le disposizioni dei commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano se è provato che il danno risulta da un atto o da un’omissione dell’incaricato, compiuto, sia con l’intenzione di provocare un danno, sia temerariamente e con la consapevolezza che probabilmente ne conseguirà un danno. 21

Art. 26

Il ricevimento dei bagagli e delle merci senza protesta da parte del destinatario costituirà presunzione, salvo prova contraria, che le merci furono consegnate in buono stato e conformemente al titolo di trasporto.

In caso d’avaria, il destinatario deve inviare al vettore una protesta immediata, scoperta che abbia l’avaria, e, al più tardi, entro il termine di sette giorni per i bagagli e di quattordici giorni per le merci, a contare dal loro ricevimento. In caso di ritardo, la protesta dovrà essere fatta al più tardi entro ventun giorni a contare da quello in cui il bagaglio o la merce saranno stati posti a sua disposizione. 22

Qualsiasi protesta dev’essere fatta con riserva scritta sul titolo di trasporto, o con altro scritto spedito entro il termine previsto per questa protesta.

In mancanza di protesta entro i termini previsti, tutte le azioni contro il vettore sono irricevibili, salvo in caso di frode da parte di quest’ultimo.

Art. 27

In caso di morte del debitore l’azione per responsabilità, entro i limiti previsti dalla presente Convenzione, si esercita contro i suoi aventi diritto.

Art. 28

L’azione per responsabilità dovrà essere promossa a scelta del richiedente, nel territorio d’una delle alte Parti contraenti, sia davanti il tribunale del domicilio del vettore, della sede principale del suo servizio o del luogo in cui egli possiede uno stabilimento per cura del quale il contratto è stato concluso, sia davanti il tribunale del luogo di destinazione. 23

La procedura sarà regolata dalla legge del tribunale adito.

Art. 29

L’azione per responsabilità dev’essere promossa, sotto pena di decadenza, entro il termine di due anni a contare dall’arrivo a destinazione o dal giorno in cui l’aeromobile avrebbe dovuto arrivare o da quello in cui il trasporto fu interrotto.

Il modo di calcolare il termine è determinato dalla legge del tribunale chiamato a giudicare.

Art. 30

Nei casi di trasporto retti dalla definizione dell’art. 1, cpv. 3, da eseguire da diversi vettori successivi, ogni vettore accettante dei viaggiatori, dei bagagli o delle merci, è soggetto alle regola stabilite da questa Convenzione ed è considerato come una delle parti contraenti del contratto di trasporto, in quanto questo contratto si riferisca alla parte del trasporto effettuata sotto il suo controllo.

Nel caso d’un tale trasporto, il viaggiatore od i suoi aventi diritto non potranno ricorrere se non contro il vettore che ha effettuato il trasporto nel corso del quale l’infortunio o il ritardo si è verificato eccettuato il caso in cui, per espressa stipulazione, il primo vettore avrà assicurato la responsabilità per tutto il viaggio.

Se trattasi di bagagli o di merci, il mittente si rivolgerà al primo vettore ed il destinatario che ha il diritto alla consegna si rivolgerà all’ultimo vettore; l’uno e l’altro potranno, inoltre, agire contro il vettore che ha effettuato il trasporto durante il quale si ebbe la distruzione, la perdita, l’avaria o il ritardo. Questi vettori saranno responsabili solidalmente verso lo speditore ed il destinatario.

Art. 30 A24

La presente Convenzione non pregiudica in alcun modo la questione di sapere se la persona ritenuta responsabile in virtù delle disposizioni della suddetta Convenzione abbia o non abbia un ricorso in atto contro qualsiasi altra persona.

Capitolo IV Disposizioni relative ai trasporti combinati

Art. 31

Nel caso di trasporti combinati, effettuati in parte per aria ed in parte con qualsiasi altro mezzo di trasporto, le stipulazioni della presente Convenzione non si applicano se non al trasporto aereo, e ciò solo se esso risponde alle condizioni dell’art. 1.

Nella presente Convenzione nulla impedisce alle parti, nel caso di trasporti combinati, di inserire nel titolo di trasporto aereo delle condizioni relative ad altri mezzi di trasporto, purché le stipulazioni della presente Convenzione siano rispettate per quanto concerne il trasporto per aria.

Capitolo V Disposizioni generali e finali

Art. 32

Sono nulle tutte le clausole del contratto di trasporto e tutte le convenzioni particolari anteriori al danno colle quali le parti derogherebbero alle regole della presente Convenzione sia determinando la legge applicabile, sia modificando le norme di competenza. Tuttavia, nel trasporto delle merci, le clausole d’arbitrato sono ammesse, entro i limiti della presente Convenzione, quando l’arbitrato deve effettuarsi nei luoghi di competenza dei tribunali previsti all’articolo 28 capoverso 1.

Art. 3325

Subordinatamente alle disposizioni del comma 3 dell’articolo 5, nulla nella presente Convenzione vieta al trasportatore di rifiutare la conclusione di un contratto di trasporto o di formulare dei regolamenti che non siano in contraddizione con le disposizioni della presente Convenzione.

Art. 3426

Le disposizioni degli articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 8 relativi ai titoli di trasporto non sono applicabili al trasporto effettuato in circostanze straordinarie al di fuori di ogni normale operazione di utilizzazione di spazio aereo.

Art. 35

Quando nella Convenzione si parla di giorni, trattasi di giorni correnti e non di giorni feriali.

Art. 36

La presente Convenzione è redatta in francese, in un solo esemplare che resterà deposto negli archivi del Ministero degli affari esteri di Polonia; una copia certificata conforme sarà trasmessa al Governo di ciascuna alta Parte contraente per cura del Governo polacco.

Art. 37

La presente Convenzione sarà ratificata. Gli istrumenti di ratifica saranno deposti negli archivi del Ministero degli affari esteri di Polonia, il quale ne notificherà il deposito al Governo di ciascuna alta Parte contraente.

Quando la presente Convenzione sarà stata ratificata da cinque alte Parti contraenti, essa entrerà in vigore fra di loro il novantesimo giorno dopo il deposito della quinta ratifica. In seguito essa entrerà in vigore tra le alte Parti contraenti che l’avranno ratificata e l’alta Parte contraente che depositerà il suo istrumento di ratifica, il novantesimo giorno dopo il deposito.

Spetterà al Governo della Repubblica di Polonia di notificare al Governo di ciascuna alta Parte contraente la data dell’entrata in vigore della presente Convenzione e quella del deposito di ogni ratifica.

Art. 38

Dopo la sua entrata in vigore, la presente Convenzione resterà aperta all’adesione di tutti gli Stati.

L’adesione sarà effettuata mediante notifica inviata al Governo della Repubblica di Polonia, il quale la comunicherà al Governo di ciascuna alta Parte contraente.

L’adesione produrrà i suoi effetti a contare dal novantesimo giorno dopo la notifica fatta al Governo della Repubblica di Polonia.

Art. 39

Ogni alta Parte contraente potrà denunciare la presente Convenzione mediante notifica al Governo della Repubblica di Polonia, il quale ne avviserà immediatamente il Governo di ciascuna alta Parte contraente.

La denuncia produrrà i suoi effetti sei mesi dopo la notifica della denuncia e solamente nei riguardi della Parte che l’ha presentata.

Art. 40

Le alte Parti contraenti potranno dichiarare, al momento della firma, del deposito delle ratifiche o della loro adesione, che l’accettazione da parte loro della presente Convenzione non impegna sia tutti sia talune delle loro colonie, protettorati, territori, sotto mandato o qualsiasi altro territorio soggetto alla loro sovranità o alla loro autorità, o a qualsiasi altro territorio sotto il loro protettorato.

Di conseguenza, esse potranno in seguito aderire separatamente in nome di tutti o di parte delle loro colonie, protettorati, territori sotto mandato o di qualsiasi altro territorio sotto il loro protettorato, esclusi colla loro dichiarazione originale.

Esse potranno pure, conformandosi alle sue disposizioni, denunciare la presente Convenzione separatamente per tutti o per parte delle loro colonie, protettorati, territori sotto mandato, per qualsiasi altro territorio soggetto alla loro sovranità o alla loro autorità o per qualsiasi altro territorio sotto il loro protettorato.

Art. 40 A27

La locuzione alta Parte contraente, negli articoli 37, capoverso 2, e 40, capoverso 1, significa Stato . In tutti gli altri casi, la locuzione alta Parte contraente significa uno Stato la cui ratificazione o l’adesione alla convenzione abbia avuto effetto e la cui disdetta non sia ancora attuata.

Secondo la presente convenzione, la parola territorio significa tanto il territorio metropolitano di uno Stato, come ogni territorio che esso rappresenti nelle relazioni estere.

Art. 41

Due anni dopo la messa in vigore della presente Convenzione al più presto, ogni alta Parte contraente avrà la facoltà di provocare la riunione d’una nuova conferenza internazionale nell’intento di ricercare quei miglioramenti che potrebbero essere apportati alla presente Convenzione. Essa si rivolgerà a questo scopo al Governo della Repubblica Francese, il quale prenderà le necessarie misure per preparare questa conferenza. La presente Convenzione, fatta a Varsavia il 12 ottobre 1929, resterà deposta per la firma fino al 31 gennaio 1930.

Protocollo addizionale

Ad Art. 2

Le alte Parti contraenti si riservano il diritto di dichiarare, al momento della ratifica o dell’adesione, che l’art. 2, cpv. 1, della presente Convenzione, non si applicherà ai trasporti internazionali aerei direttamente effettuati dallo Stato, dalle sue colonie, dai suoi protettorati, dai territori sotto mandato o da qualsiasi altro territorio sotto la sua sovranità, dominio o autorità. 28

Fatto a Varsavia il 12 ottobre 1929.

(Seguono le firme)

0.748.410

Campo d’applicazione il 14 agosto 202429

Stati partecipanti

Ratifica
Adesione (A)
Dichiarazione di successione (S)

Entrata in vigore

Afghanistan

20 febbraio

1969 A

21 maggio

1969

Algeria

2 giugno

1964 A

31 agosto

1964

Angola

10 marzo

1998 A

8 giugno

1998

Arabia Saudita

27 gennaio

1969 A

27 aprile

1969

Argentina

21 marzo

1952 A

19 giugno

1952

Armenia

25 novembre

1998 A

23 febbraio

1999

Australia

1° agosto

1935

30 ottobre

1935

Austria

28 settembre

1961

27 dicembre

1961

Azerbaigian

24 gennaio

2000 A

23 aprile

2000

Bahamas

15 maggio

1975 S

10 luglio

1973

Bahrein

12 marzo

1998 A

10 giugno

1998

Bangladesh

13 febbraio

1979 S

26 marzo

1971

Barbados

8 gennaio

1970 S

30 novembre

1966

Belarus

26 settembre

1959 A

25 dicembre

1959

Belgio

13 luglio

1936

11 ottobre

1936

Benin

9 giugno

1962 S

1° agosto

1960

Bolivia

29 dicembre

1998 A

29 marzo

1999

Bosnia e Erzegovina

3 marzo

1995 S

6 marzo

1992

Botswana

31 gennaio

1977 S

30 settembre

1966

Brasile

2 maggio

1931

13 febbraio

1933

Brunei

28 febbraio

1984 S

1° gennaio

1984

Bulgaria

25 giugno

1949 A

23 settembre

1949

Burkina Faso

9 dicembre

1961 A

9 marzo

1962

Cambogia

12 dicembre

1996 A

12 marzo

1997

Camerun

21 agosto

1961 S

1° gennaio

1960

Canada*

10 giugno

1947 A

8 settembre

1947

Capo Verde

7 febbraio

2002 A

8 maggio

2002

Ceca, Repubblica

29 novembre

1994 S

1° gennaio

1993

Cile*

2 marzo

1979 A

31 maggio

1979

Cina*

20 luglio

1958 A

18 novembre

1958

Hong Kong a

16 giugno

1997

15 maggio

1933

Macao b

13 aprile

1987

20 dicembre

1999

Cipro

23 aprile

1963 S

16 agosto

1960

Colombia

15 agosto

1966 A

13 novembre

1966

Comore

11 giugno

1991 A

9 settembre

1991

Congo (Brazzaville)*

5 gennaio

1962 S

15 agosto

1960

Congo (Kinshasa)

27 luglio

1962 S

30 giugno

1960

Corea (Nord)

13 luglio

1967 A

11 ottobre

1967

Costa Rica

10 maggio

1984 A

8 agosto

1984

Côte d’Ivoire

7 febbraio

1962 S

7 agosto

1960

Croazia

14 luglio

1993 S

8 ottobre

1991

Cuba*

21 luglio

1964 A

19 ottobre

1964

Danimarca

3 luglio

1937

1° ottobre

1937

Dominicana, Repubblica

25 febbraio

1972 A

25 maggio

1972

Ecuador

1° dicembre

1969 A

1° marzo

1970

Egitto

6 settembre

1955 A

5 dicembre

1955

Emirati Arabi Uniti

4 aprile

1986 A

3 luglio

1986

Estonia

16 marzo

1998 A

14 giugno

1998

Etiopia*

14 agosto

1950 A

12 novembre

1950

Figi

25 febbraio

1972 S

10 ottobre

1970

Filippine*

9 novembre

1950 A

7 febbraio

1951

Finlandia

3 luglio

1937

1° ottobre

1937

Francia

15 novembre

1932

13 febbraio

1933

Gabon

15 febbraio

1969 A

16 maggio

1969

Germania

30 settembre

1933

29 dicembre

1933

Ghana

11 agosto

1997 A

9 novembre

1997

Giappone

20 maggio

1953

18 agosto

1953

Giordania

17 novembre

1969 S

22 marzo

1946

Grecia

11 gennaio

1938

11 aprile

1938

Guatemala

3 febbraio

1997 A

4 maggio

1997

Guinea

11 settembre

1961 A

10 dicembre

1961

Guinea equatoriale

20 dicembre

1988 A

19 marzo

1989

Honduras

27 giugno

1994 A

25 settembre

1994

India

29 gennaio

1970 S

15 agosto

1947

Indonesia

2 febbraio

1952 S

27 dicembre

1949

Iran

8 luglio

1975 A

6 ottobre

1975

Iraq

28 giugno

1972 A

26 settembre

1972

Irlanda

20 settembre

1935 A

19 dicembre

1935

Islanda

21 agosto

1948

19 novembre

1948

Israele

8 ottobre

1949 A

6 gennaio

1950

Italia

14 febbraio

1933

15 maggio

1933

Kenya

7 ottobre

1964 A

12 dicembre

1963

Kirghizistan

9 febbraio

2000 A

9 maggio

2000

Kuwait

11 agosto

1975 A

9 novembre

1975

Laos

14 marzo

1956 S

11 maggio

1947

Lesotho

29 aprile

1975 S

4 ottobre

1966

Lettonia

15 novembre

1932

13 febbraio

1933

Libano

10 febbraio

1962 S

26 novembre

1941

Liberia

2 maggio

1942 A

31 luglio

1942

Libia

16 maggio

1969 A

14 agosto

1969

Liechtenstein

9 maggio

1934 A

7 agosto

1934

Lussemburgo

7 ottobre

1949

5 gennaio

1950

Macedonia del Nord

1° settembre

1994 S

17 settembre

1991

Madagascar

17 agosto

1962 S

26 giugno

1960

Malawi

27 ottobre

1977 A

25 gennaio

1978

Malaysia

3 settembre

1970

31 agosto

1957

Maldive

13 ottobre

1995 A

11 gennaio

1996

Mali

26 gennaio

1961 A

26 aprile

1961

Malta

27 gennaio

1986 S

21 settembre

1964

Marocco

5 gennaio

1958 A

5 aprile

1958

Mauritania

6 agosto

1962 A

4 novembre

1962

Maurizio

17 ottobre

1989 A

15 gennaio

1990

Messico

14 febbraio

1933

15 maggio

1933

Moldova

20 marzo

1997 A

19 giugno

1997

Mongolia

30 aprile

1962 A

29 luglio

1962

Montenegro

1° aprile

2008 S

3 giugno

2006

Myanmar

2 gennaio

1952 S

4 gennaio

1948

Nauru

4 novembre

1970 S

31 gennaio

1968

Nepal

12 febbraio

1966 A

13 maggio

1966

Niger

20 febbraio

1962 S

3 agosto

1960

Nigeria

9 ottobre

1963 S

1° ottobre

1960

Norvegia

3 luglio

1937

1° ottobre

1937

Nuova Zelanda*

6 aprile

1937 A

5 luglio

1937

Isole Cook

13 agosto

1986 A

11 novembre

1986

Oman

6 agosto

1976 A

4 novembre

1976

Paesi Bassi

1° luglio

1933

29 settembre

1933

Aruba

1° gennaio

1986

Curaçao

1° luglio

1933

29 settembre

1933

Parte caraibica (Bonaire,
Sant’Eustachio e Saba)

1° luglio

1933

29 settembre

1933

Sint Maarten

1° luglio

1933

29 settembre

1933

Pakistan

26 dicembre

1969 S

15 agosto

1947

Panama

12 novembre

1996 A

10 febbraio

1997

Papua Nuova Guinea

6 novembre

1975 S

16 settembre

1975

Paraguay

28 agosto

1969 A

26 novembre

1969

Perù

5 luglio

1988 A

3 ottobre

1988

Polonia

15 novembre

1932

13 febbraio

1933

Portogallo

20 marzo

1947 A

18 giugno

1947

Qatar

22 dicembre

1986 A

22 marzo

1987

Regno Unito*

14 febbraio

1933

15 maggio

1933

Akrotiri e Dhekelia

3 dicembre

1934

3 marzo

1935

Bermuda

3 dicembre

1934

3 marzo

1935

Gibilterra

3 dicembre

1934

3 marzo

1935

Isole Caimane

3 dicembre

1934

3 marzo

1935

Isole Falkland e dipendenze
(Georgia del Sud e Isole
Sandwich del Sud)

3 dicembre

1934

3 marzo

1935

Isole Turche e Caicos

3 dicembre

1934

3 marzo

1935

Montserrat

3 dicembre

1934

3 marzo

1935

Sant’Elena (con Ascension)

3 dicembre

1934

3 marzo

1935

Terra antartica britannica

3 dicembre

1934

3 marzo

1935

Romania

8 luglio

1931

13 febbraio

1933

Ruanda

1° dicembre

1964 S

1° luglio

1962

Russia

20 agosto

1934

18 novembre

1934

Saint Vincent e Grenadine

3 dicembre

2001 S

27 ottobre

1979

Salomone, Isole

9 settembre

1981 S

7 luglio

1978

Samoa

16 ottobre

1963 S

1° gennaio

1962

Seicelle

24 giugno

1980 A

22 settembre

1980

Senegal

19 giugno

1964 A

17 settembre

1964

Serbia

18 luglio

2001 S

27 aprile

1992

Sierra Leone

21 marzo

1968 S

27 aprile

1961

Singapore

4 settembre

1971 A

3 dicembre

1971

Siria

13 aprile

1964 S

28 settembre

1961

Slovacchia

24 marzo

1995 S

1° gennaio

1993

Slovenia

7 agosto

1998 S

25 giugno

1991

Spagna

31 marzo

1930

13 febbraio

1933

Sri Lanka

24 aprile

1951 S

4 febbraio

1948

Stati Uniti*

31 luglio

1934 A

29 ottobre

1934

Sudafrica

22 dicembre

1954

22 marzo

1955

Sudan

11 febbraio

1975 A

12 maggio

1975

Suriname

30 giugno

2003 A

28 settembre

2003

Svezia

3 luglio

1937

1° ottobre

1937

Svizzera

9 maggio

1934

7 agosto

1934

Tanzania

7 aprile

1965 A

6 luglio

1965

Togo

2 luglio

1980

30 settembre

1980

Tonga

31 gennaio

1977 S

4 giugno

1970

Trinidad e Tobago

10 maggio

1983 S

31 agosto

1962

Tunisia

15 novembre

1963 A

13 febbraio

1964

Turchia

25 marzo

1978 A

23 giugno

1978

Turkmenistan

21 dicembre

1994 A

20 marzo

1995

Ucraina

14 agosto

1959 A

12 novembre

1959

Uganda

24 luglio

1963 A

22 ottobre

1963

Ungheria

29 maggio

1936

27 agosto

1936

Uruguay

4 luglio

1979 A

2 ottobre

1979

Uzbekistan

27 febbraio

1997 A

28 maggio

1997

Vanuatu

26 ottobre

1981 A

24 gennaio

1982

Venezuela

15 giugno

1955

13 settembre

1955

Vietnam

11 ottobre

1982 A

9 gennaio

1983

Yemen

6 maggio

1982 A

4 agosto

1982

Zambia

25 marzo

1970 S

24 ottobre

1964

Zimbabwe

27 ottobre

1980 S

18 aprile

1980

  1. Riserve e dichiarazioni.
  2. Riserve e dichiarazioni non sono pubblicate nella RU. I testi, francese ed inglese, possono essere consultati sul sito Internet dell’ Organizzazione dell’aviazione civile internazionale (OACI): www.icao.int > Français > Au sujet de l'OACI > Direction des affaires juridiques et des relations extérieures > Recueil des traités > Liste actualisée des parties aux traités de droit aérien oppure ottenuti presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione trattati internazionali, 3003 Berna.
  1. Fino al 30 giu. 1997, la Conv. era applicabile a Hong Kong in base a una dichiarazione d’estensione territoriale del Regno Unito. Dal 1°lug. 1997, Hong Kong è diventata una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica Popolare Cinese. In virtù della
    dichiarazione cinese del 16 giu. 1997, la Conv. è applicabile anche alla RAS Hong Kong dal 1° lug. 1997.
  1. In base a una dichiarazione della Repubblica Popolare Cinese del 8 ott. 1999, la Conv. è applicabile dal 20 dic. 1999 alla Regione amministrativa speciale (RAS) di Macao.