Lexipedia

0.748.710.21

Protocollo addizionale
alla Convenzione per la repressione
della cattura illecita di aeromobili

RU 2018259; FF 2013 7331

Traduzione

Concluso a Pechino il 10 settembre 2010
Approvato dall’Assemblea federale il 20 giugno 20141
Strumento di adesione depositato dalla Svizzera l’11 dicembre 2014
Entrato in vigore per la Svizzera il 1° gennaio 2018

(Stato 23 giugno 2025)

Gli Stati Parte al presente Protocollo,

profondamente preoccupati per l’intensificazione, nel mondo intero, di atti illeciti contro l’aviazione civile,

riconoscendo che i nuovi tipi di minacce contro l’aviazione civile esigono nuovi sforzi concertati e nuove politiche di cooperazione da parte degli Stati, e

convinti che, per meglio far fronte a tali minacce, è necessario adottare disposizioni complementari a quelle della Convenzione per la repressione della cattura illecita di aeromobili, firmata all’Aia il 16 dicembre 1970 2 , nell’intento di reprimere gli atti illeciti di cattura o l’esercizio del controllo degli aeromobili e migliorare l’efficacia della Convenzione;

hanno convenuto quanto segue:

Art. I

Il presente Protocollo integra la Convenzione per la repressione della cattura illecita di aeromobili, firmata all’Aia il 16 dicembre 1970 (in appresso denominata «la Convenzione»).

Art. II

L’articolo 1 della Convenzione è sostituito dal testo seguente:

«Art. 1

Commette un reato chiunque, illecitamente e intenzionalmente, s’impadronisce di un aeromobile in servizio o ne esercita il controllo con violenza o con minaccia di violenza o con coercizione o qualsiasi altra forma di intimidazione, o con qualsiasi mezzo tecnologico.

Commette parimenti un reato ogni persona che:

  1. minaccia di commettere uno dei reati di cui al paragrafo 1 del presente articolo; oppure
  2. provvede, in modo illecito e intenzionale, affinché una persona riceva una tale minaccia in circostanze che la rendono credibile.

Commette parimenti un reato ogni persona che:

  1. tenta di commettere uno dei reati di cui al paragrafo 1 del presente articolo; oppure
  2. organizza o fa commettere da altre persone un reato di cui ai paragrafi 1, 2 o 3 lettera (a) del presente articolo; oppure
  3. partecipa come complice a uno dei reati di cui ai paragrafi 1, 2 o 3 lettera (a) del presente articolo; oppure
  4. illecitamente e intenzionalmente, aiuta una persona a sottrarsi a un’indagine, a un’azione penale o a una pena, sapendo che questa persona ha commesso un atto che costituisce un reato ai sensi dei paragrafi 1, 2, 3 lettera (a), 3 lettera (b) o 3 lettera (c) del presente articolo, o che è ricercata dalle autorità incaricate dell’applicazione della legge per essere perseguita per un tale reato, o che è stata condannata per un tale reato.

Ogni Stato Parte conferisce pure il carattere di reato a uno o a entrambi i seguenti atti, se commessi intenzionalmente, a prescindere dal fatto che i reati di cui ai paragrafi 1 o 2 del presente articolo siano stati effettivamente commessi o tentati o no:

  1. accordarsi con una o più persone per commettere un reato di cui ai paragrafi 1 o 2 del presente articolo e, se richiesto dal diritto interno, riguardante un atto commesso da uno dei partecipanti in virtù di questo accordo; oppure
  2. contribuire in ogni altra maniera alla commissione di uno o più reati di cui ai paragrafi 1 o 2 del presente articolo da parte di un gruppo di persone che agiscono di comune accordo e:(i)per facilitare l’attività criminale generale del gruppo o servirne gli scopi, qualora questa attività implichi la commissione di uno dei reati di cui ai paragrafi 1 o 2 del presente articolo, o(ii)sapendo che il gruppo intende commettere un reato di cui ai paragrafi 1 o 2 del presente articolo.»

Art. III

L’articolo 2 della Convenzione è sostituito dal testo seguente:

«Art. 2

Ogni Stato Parte s’impegna a reprimere mediante pene severe i reati elencati all’articolo 1.»

Art. IV

L’articolo 2 bis seguente è aggiunto alla Convenzione:

«Art. 2bis

Ogni Stato Parte può adottare, in conformità ai principi del suo diritto interno, i provvedimenti necessari affinché la responsabilità di una persona giuridica situata sul suo territorio o costituita sotto il regime della sua legislazione intervenga qualora una persona responsabile della direzione o del controllo di questa persona giuridica abbia commesso, in questa funzione, un reato di cui all’articolo 1. Tale responsabilità può essere penale, civile o amministrativa.

Tale responsabilità interviene senza pregiudizio della responsabilità penale delle persone fisiche che hanno commesso i reati.

Se uno Stato Parte adotta i provvedimenti necessari per far intervenire la responsabilità di una persona giuridica ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, si adopera affinché le sanzioni penali, civili o amministrative applicabili siano efficaci, proporzionali e dissuasive. Tali sanzioni possono essere segnatamente di natura pecuniaria.»

Art. V

Il paragrafo 1 dell’articolo 3 della Convenzione è sostituito dal testo seguente:

«Art. 3

Ai fini della presente Convenzione, un aeromobile è considerato in servizio dal momento in cui il personale a terra o l’equipaggio comincia a prepararlo in vista di un volo determinato fino alla scadenza di un termine di ventiquattro ore dopo ogni atterraggio; in caso di atterraggio forzato, si considera che il volo interrotto prosegue finché l’autorità competente si fa carico dell’aeromobile, delle persone e dei beni a bordo.»

Articolo 3 paragrafo 3: la modifica del testo inglese non concerne la versione italiana.

Articolo 3 paragrafo 4: la modifica del testo inglese non concerne la versione italiana.

All’articolo 3 della Convenzione, il paragrafo 5 è sostituito dal testo seguente: «5. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 3 e 4 del presente articolo, gli articoli 6, 7, 7 bis , 8, 8 bis , 8 ter e 10 sono applicabili, indipendentemente dal luogo di decollo o di atterraggio effettivo dell’aeromobile, se l’autore o l’autore presunto del reato è scoperto sul territorio di uno Stato diverso dallo Stato d’immatricolazione dell’aero mobile.»

Art. VI

L’articolo 3 bis seguente è aggiunto alla Convenzione:

«Art. 3bis

Nessuna disposizione della presente Convenzione modifica gli altri diritti, obblighi e responsabilità che derivano agli Stati e agli individui dal diritto internazionale, in particolare dagli scopi e dai principi dello Statuto delle Nazioni Unite 3 , della Convenzione relativa all’aviazione civile internazionale 4 e del diritto internazionale umanitario.

Le attività delle forze armate in periodo di conflitto armato, nel senso dato a questi termini nel diritto internazionale umanitario, e che sono disciplinate da tale diritto, non sono regolamentate dalla presente Convenzione; le attività svolte dalle forze armate di uno Stato nell’esercizio delle loro funzioni ufficiali non sono a loro volta rette dalla presente Convenzione nella misura in cui sono disciplinate da altre norme del diritto internazionale.

Le disposizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo non possono essere interpretate nel senso di giustificare o rendere leciti atti altrimenti illeciti, e nemmeno di escludere l’avvio di procedimenti penali in virtù di altre leggi.»

Art. VII

L’articolo 4 della Convenzione è sostituito dal testo seguente:

«Art. 4

Ogni Stato Parte addotta i provvedimenti necessari a stabilire la propria competenza giurisdizionale sui reati di cui all’articolo 1, e su qualsiasi altro atto di violenza diretto contro i passeggeri o l’equipaggio e commesso dall’autore presunto del reato in relazione diretta con quest’ultimo, nei casi seguenti:

  1. se il reato è commesso sul territorio di tale Stato;
  2. se il reato è commesso a danno o a bordo di un aeromobile immatricolato in tale Stato;
  3. se l’aeromobile a bordo del quale il reato è commesso atterra sul suo territorio con l’autore presunto ancora a bordo;
  4. se il reato è commesso a danno o a bordo di un aeromobile noleggiato senza equipaggio a una persona che ha la sede principale della propria impresa o, in mancanza di quest’ultima, la propria residenza permanente in tale Stato;
  5. se il reato è commesso da un cittadino di tale Stato.

Ogni Stato Parte può parimenti istituire la propria competenza giurisdizionale su tali reati nei seguenti casi:

  1. se il reato è commesso a danno di un cittadino di tale Stato;
  2. se il reato è commesso da un apolide con residenza abituale sul territorio di tale Stato.

Ogni Stato Parte adotta altresì i provvedimenti necessari a stabilire la propria competenza giurisdizionale sui reati di cui all’articolo 1 nel caso in cui il presunto autore di uno di tali reati si trova sul suo territorio e non lo estrada ai sensi dell’articolo 8 verso uno degli Stati Parte che hanno stabilito la propria competenza giurisdizionale su tali reati conformemente ai paragrafi applicabili del presente articolo.

La presente Convenzione non esclude alcuna competenza penale esercitata conformemente al diritto nazionale.»

Art. VIII

L’articolo 5 della Convenzione è sostituito dal testo seguente:

«Art. 5

Gli Stati Parte i quali costituiscono organizzazioni d’esercizio in comune di trasporto aereo oppure organismi internazionali d’esercizio e che gestiscono aeromobili oggetto d’immatricolazione comune, o internazionale, designano, per ciascun aeromobile, secondo le modalità adeguate, lo Stato che esercita la competenza e le attribuzioni dello Stato d’immatricolazione, al fine della presente Convenzione; essi avvertono di questa designazione il Segretario generale dell’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale che ne informa tutti gli Stati Parte alla presente Convenzione.»

Art. IX

Il testo dell’articolo 6 paragrafo 4 della Convenzione è sostituito dal seguente:

«Art. 6

Uno Stato Parte che detiene una persona in virtù delle disposizioni del presente articolo informa immediatamente della detenzione e delle circostanze che la giustificano gli Stati Parte che hanno stabilito la loro competenza ai sensi dell’articolo 4 paragrafo 1 e stabilito la loro competenza nonché informato il depositario conformemente all’articolo 4 paragrafo 2 e, se lo ritiene opportuno, qualsiasi altro Stato interessato. Lo Stato Parte che conduce l’inchiesta preliminare prevista dal paragrafo 2 del presente articolo ne comunica rapidamente i risultati agli Stati Parte suddetti informandoli se ha l’intenzione di esercitare la propria competenza.»

Art. X

L’articolo 7 bis seguente è aggiunto alla Convenzione:

«Art. 7bis

Alla persona posta in detenzione o nei confronti della quale è adottata qualsiasi altra misura o è avviato un procedimento in virtù della presente Convenzione sono garantiti un trattamento equo e tutti i diritti e tutte le garanzie secondo la legislazione dello Stato nel territorio del quale si trova e le disposizioni applicabili del diritto internazionale, comprese quelle riguardanti i diritti dell’uomo.»

Art. XI

L’articolo 8 della Convenzione è sostituito dal testo seguente:

«Art. 8

I reati di cui all’articolo 1 sono inclusi di pieno diritto come casi di estradizione in ogni trattato di estradizione concluso fra Stati Parte. Gli Stati Parte si impegnano a considerare questi reati come casi d’estradizione in ogni trattato d’estradizione che verrà concluso tra di loro.

Se uno Stato Parte che subordina l’estradizione all’esistenza di un trattato riceve una domanda d’estradizione da un altro Stato Parte con cui non ha concluso un trattato d’estradizione, esso ha facoltà di considerare la presente Convenzione quale base giuridica dell’estradizione per quanto concerne i reati di cui all’articolo 1. L’estradizione è subordinata alle altre condizioni previste dal diritto dello Stato richiesto.

Gli Stati Parte che non subordinano l’estradizione all’esistenza di un trattato riconoscono i reati di cui all’articolo 1 come caso d’estradizione fra di loro alle condizioni previste dal diritto dello Stato richiesto.

Fra Stati Parte ciascuno dei reati è considerato commesso, agli scopi dell’estradizione, tanto nel luogo in cui fu perpetrato quanto sul territorio degli Stati Parte obbligati a stabilire la loro competenza giusta l’articolo 4 paragrafo 1 lettere (b), (c), (d) ed (e) e che hanno stabilito la propria competenza giusta l’articolo 4 paragrafo 2.

I reati di cui all’articolo 1 paragrafo 4 lettere (a) e (b) sono, ai fini dell’estradizione tra Stati Parte, considerati equivalenti.»

Art. XII

L’articolo 8 bis seguente è aggiunto alla Convenzione:

«Art. 8bis

Ai fini dell’estradizione o dell’assistenza giudiziaria, nessuno dei reati di cui all’articolo 1 è considerato come reato politico, reato connesso a un reato politico o reato ispirato da moventi politici. Pertanto, una richiesta di estradizione o d’assistenza giudiziaria fondata su un tale reato non può essere respinta per il solo motivo che essa riguarda un reato politico, un reato connesso a un reato politico o un reato ispirato da moventi politici.»

Art. XIII

L’articolo 8 ter seguente è aggiunto alla Convenzione:

«Art. 8ter

Nessuna disposizione della presente Convenzione sarà interpretata nel senso di comportare un obbligo di estradizione o d’assistenza giudiziaria se lo Stato Parte richiesto ha seri motivi di ritenere che la richiesta di estradizione per i reati di cui all’articolo 1 o la richiesta di assistenza giudiziaria riguardante tali reati sia stata presentata al fine di perseguire o di punire una persona per motivi di razza, di religione, di nazionalità, di origine etnica, di opinioni politiche o di sesso, o che dare seguito a tale richiesta arrecherebbe danno alla situazione di quella persona per uno qualsiasi di questi motivi.»

Art. XIV

Il testo dell’articolo 9 paragrafo 1 della Convenzione è sostituito dal seguente:

«Art. 9

Se è commesso o sta per essere commesso uno degli atti di cui all’articolo 1 paragrafo 1, gli Stati Parte adottano tutti i provvedimenti adeguati per restituire o conservare il controllo dell’aeromobile al comandante legittimo.»

Art. XV

Il testo dell’articolo 10 paragrafo 1 della Convenzione è sostituito dal seguente:

«Art. 10

Gli Stati Parte s’accordano l’assistenza giudiziaria più ampia possibile in qualsiasi procedimento penale relativo ai reati di cui all’articolo 1 e agli altri atti di cui all’articolo 4. In ogni caso, il diritto applicabile per l’esecuzione di una domanda d’assistenza è quello dello Stato richiesto.»

Art. XVI

L’articolo 10 bis seguente è aggiunto alla Convenzione:

«Art. 10bis

Ogni Stato Parte che ha motivo di ritenere che sarà commesso uno dei reati di cui all’articolo 1 fornisce, conformemente alle disposizioni legislazione del proprio diritto nazionale, tutte le informazioni utili in suo possesso agli Stati Parte che secondo il suo parere sono quelli elencati all’articolo 4 paragrafi 1 e 2.»

Art. XVII

Tutte le menzioni «Stato contraente» e «Stati contraenti» che figurano nella Convenzione sono sostituite con «Stato Parte» e «Stati Parte».

La modifica del testo inglese non concerne la versione italiana.

Art. XVIII

I testi della Convenzione in arabo e cinese allegati al presente Protocollo, con i testi della Convenzione in francese, inglese, spagnolo e russo, fanno ugualmente fede.

Art. XIX

La Convenzione e il presente Protocollo saranno considerati e interpretati dagli Stati Parte al presente Protocollo come un solo e unico strumento che reca il titolo «Convenzione dell’Aia emendata dal protocollo di Pechino del 2010».

Art. XX

Il 10 settembre 2010 il presente Protocollo è aperto alla firma a Pechino degli Stati partecipanti alla Conferenza diplomatica sulla sicurezza aerea tenutasi a Pechino dal 30 agosto al 10 settembre 2010. Dopo il 27 settembre 2010, il Protocollo resterà aperto alla firma di tutti gli Stati presso la sede dell’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale a Montreal fino all’entrata in vigore conformemente all’articolo XXIII.

Art. XXI

Il presente Protocollo è sottoposto a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione saranno depositati presso il Segretario generale dell’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale che viene qui designata quale depositario.

La ratifica, l’accettazione o l’approvazione del presente Protocollo da parte di uno Stato che non è uno Stato Parte alla Convenzione ha effetto di una ratifica, accettazione o approvazione della Convenzione dell’Aia emendata dal protocollo di Pechino del 2010.

Ogni Stato che non ratifica, accetta o approva il presente Protocollo conformemente al paragrafo 1 del presente articolo può aderirvi in qualunque momento. Lo strumento di adesione sarà depositato presso il depositario.

Art. XXII

Nel ratificare, accettare o approvare il presente Protocollo, o nell’aderirvi, ogni Stato Parte:

  1. informa il depositario della competenza che ha stabilito in virtù del suo diritto interno conformemente all’articolo 4 paragrafo 2 della Convenzione dell’Aia emendata dal Protocollo di Pechino del 2010, e in caso di modifica informa immediatamente il depositario;
  2. può dichiarare che applicherà le disposizioni dell’articolo 1 paragrafo 3 lettera (d) della Convenzione dell’Aia emendata dal Protocollo di Pechino del 2010 conformemente ai principi del suo diritto penale concernenti l’esonero di responsabilità per motivi famigliari.

Art. XXIII

Il presente Protocollo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data del deposito del ventiduesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.

Per ogni Stato che ratifica, accetta o approva il presente Protocollo, o che vi aderisce, dopo il deposito del ventiduesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, il Protocollo entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data di deposito da parte dello strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione di tale Stato.

Non appena il presente Protocollo sarà entrato in vigore, il depositario lo registrerà presso le Nazioni Unite.

Art. XXIV

Ogni Stato Parte al presente Protocollo può denunciarlo mediante notifica scritta indirizzata al depositario.

La denuncia ha effetto un anno dopo la data in cui il depositario riceve la notifica.

Art. XXV

Il depositario informerà sollecitamente tutti gli Stati Parte al presente Protocollo e tutti gli Stati che firmeranno o aderiranno al presente Protocollo della data di ogni firma, della data del deposito di ogni strumento di ratifica, approvazione, accettazione o adesione, della data di entrata in vigore del presente Protocollo e di altre informazioni pertinenti.

In fede di che i plenipotenziari sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Pechino il 10 settembre 2010, nelle lingue francese, inglese, araba, cinese, spagnola e russa, tutti i testi facenti ugualmente fede dopo la verifica da parte del Segretariato della Conferenza, sotto l’egida del Presidente della Conferenza, entro novanta giorni da tale data per quanto concerne la concordanza dei testi tra loro. Il presente Protocollo sarà depositato negli archivi dell’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale e copie conformi autentiche della stessa verranno trasmesse dal depositario a tutti gli Stati Parte al presente Protocollo.

(Seguono le firme)

0.748.710.21

Campo d’applicazione il 23 giugno 20255

Stati partecipanti

Ratifica
Adesione (A)

Entrata in vigore

Angola

11 dicembre

2023

1° febbraio

2024

Arabia Saudita*

10 giugno

2021

1° agosto

2021

Bahrein

26 ottobre

2017 A

1° gennaio

2018

Benin

27 ottobre

2017

1° gennaio

2018

Botswana

30 aprile

2021 A

1° giugno

2021

Burkina Faso

24 settembre

2019

1° novembre

2019

Capo Verde

17 gennaio

2022 A

1° marzo

2022

Ceca, Repubblica*

2 luglio

2013

1° gennaio

2018

Cina a

27 ottobre

2023

1° dicembre

2023

Cipro*

28 marzo

2019

1° maggio

2019

Congo (Brazzaville)

1° ottobre

2014 A

1° gennaio

2018

Côte d’Ivoire*

20 marzo

2015 A

1° gennaio

2018

Cuba*

20 dicembre

2012 A

1° gennaio

2018

Dominicana, Repubblica

22 marzo

2013

1° gennaio

2018

Emirati Arabi Uniti

22 maggio

2025 A

1° luglio

2025

Eswatini

23 novembre

2016 A

1° gennaio

2018

Finlandia*

28 giugno

2021 A

1° agosto

2021

Francia

15 dicembre

2016

1° gennaio

2018

Gabon

24 settembre

2019 A

1° novembre

2019

Gambia

30 novembre

2015

1° gennaio

2018

Germania*

21 marzo

2022

1° maggio

2022

Ghana

4 giugno

2018 A

1° agosto

2018

Guinea Equatoriale

13 novembre

2024

1° gennaio

2025

Guyana

26 febbraio

2013 A

1° gennaio

2018

Honduras

23 agosto

2021 A

1° ottobre

2021

India

30 gennaio

2019

1° marzo

2019

Kazakistan

14 febbraio

2019 A

1° aprile

2019

Kuwait

28 luglio

2014 A

1° gennaio

2018

Lussemburgo

19 novembre

2021 A

1° gennaio

2022

Mali

14 novembre

2012

1° gennaio

2018

Malta

26 settembre

2016 A

1° gennaio

2018

Mongolia

3 luglio

2024

1° settembre

2024

Mozambico

17 agosto

2016 A

1° gennaio

2018

Myanmar

20 marzo

2013 A

1° gennaio

2018

Namibia*

17 luglio

2024 A

1° settembre

2024

Oman

15 agosto

2023 A

1° ottobre

2023

Paesi Bassi*

17 marzo

2016

1° gennaio

2018

Parte caraibica (Bonaire,
Sant’Eustachio e Saba)*

17 marzo

2016

1° gennaio

2018

Panama

9 ottobre

2015

1° gennaio

2018

Paraguay

3 agosto

2018

1° ottobre

2018

Portogallo

22 gennaio

2019

1° marzo

2019

Romania

22 giugno

2018

1° agosto

2018

Ruanda

9 dicembre

2021 A

1° febbraio

2022

Russia

6 ottobre

2022 A

1° dicembre

2022

Saint Kitts e Nevis

28 marzo

2025 A

1° maggio

2025

Saint Lucia*

12 settembre

2012

1° gennaio

2018

Seychelles

15 dicembre

2021 A

1° febbraio

2022

Sierra Leone

25 novembre

2015

1° gennaio

2018

Singapore*

20 luglio

2022 A

1° settembre

2022

Slovacchia*

30 novembre

2023 A

1° gennaio

2024

Somalia

1° aprile

2025 A

1° giugno

2025

Svezia*

12 luglio

2018 A

1° settembre

2018

Svizzera

11 dicembre

2014 A

1° gennaio

2018

Tunisia*

2 aprile

2024 A

1° giugno

2024

Turchia*

31 maggio

2018

1° luglio

2018

Turkmenistan

17 giugno

2019 A

1° agosto

2019

Uganda

28 novembre

2017

1° gennaio

2018

Uruguay*

13 marzo

2024 A

1° maggio

2024

  1. Riserve e dichiarazioni.
  2. Le riserve e le dichiarazioni non sono pubblicate nella RU, eccetto quelle della Svizzera. Il testo, in francese e inglese, può essere consultato sul sito Internet dell’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale (OACI): www.icao.int > Français > Au sujet de l’OACI > Direction des affaires juridiques et des relations extérieures > Recueil des traités > Liste actualisée des parties aux traités de droit aérien oppure ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.
  3. Non si applica alle Regioni amministrative speciali di Hong Kong e Macao.