se tale atto pregiudica o è di natura tale da pregiudicare la sicurezza in tale aeroporto. 2
Commette un’infrazione penale ogni persona che illecitamente e intenzionalmente:
- compie un atto di violenza contro una persona che si trova a bordo di un aeromobile in volo, se l’atto è tale da compromettere la sicurezza dell’aeromobile stesso;
- distrugge un aeromobile in servizio oppure causa a tale aeromobile danni che lo rendono inatto al volo o tali da comprometterne la sicurezza di volo;
- mette o fa mettere su un aeromobile in servizio, con qualsiasi mezzo, un dispositivo o sostanze atte a distruggerlo o a causargli danni che lo rendono inatto al volo o tali da comprometterne la sicurezza di volo;
- distrugge o danneggia installazioni o servizi di navigazione aerea o ne perturba il funzionamento, se uno di questi atti è tale da compromettere la sicurezza di aeromobili in volo;
- da scientemente indicazioni errate e compromette di conseguenza la sicurezza di un aeromobile in volo.
1bis. Commette un’infrazione penale chiunque, illecitamente ed intenzionalmente, per mezzo di qualunque dispositivo, sostanza o arma:
- compie nei confronti di una persona, in un aeroporto adibito all’aviazione civile internazionale, un atto di violenza che causa o è di natura tale da causare ferite gravi o la morte; oppure
- distrugge o danneggia gravemente le attrezzature di un aeroporto adibito all’aviazione civile internazionale o di aeromezzi che non sono in servizio e che si trovano nell’aeroporto, oppure interrompe i servizi dell’aeroporto,
Commette parimenti un’infrazione penale ogni persona che:
- tenta di commettere una delle infrazioni enumerate al capoverso 1 o al capoverso 1bis3 del presente articolo;
- è il complice della persona che commette o tenta di commettere una di queste infrazioni.