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0.784.01

Costituzione
dell’Unione internazionale delle telecomunicazioni1

RU 1996 1255; FF 1994I 982

Traduzione

Conclusa a Ginevra il 22 dicembre 1992
Approvata dall’Assemblea federale il 14 giugno 19942
Ratificata dalla Svizzera con strumento depositato il 15 settembre 1994
Entrata in vigore per la Svizzera il 15 settembre 1994

(Stato 19 luglio 2023)

Preambolo

1

Nel riconoscere pienamente a ciascun Stato il diritto sovrano di regolamentare le sue telecomunicazioni e tenuto conto dell’importanza crescente delle telecomunicazioni per la salvaguardia della pace e lo sviluppo economico e sociale di tutti gli Stati, gli Stati Parti alla presente Costituzione, strumento fondamentale dell’Unione internazionale delle telecomunicazioni, ed alla Convenzione dell’Unione internazionale delle telecomunicazioni3 (in appresso designata «La Convenzione») che la completa, ai fini di agevolare le relazioni pacifiche e la cooperazione internazionale tra i popoli nonché lo sviluppo economico e sociale mediante il buon funzionamento delle telecomunicazioni,

hanno convenuto quanto segue:

Capitolo I Disposizioni di base

Art. 1Oggetto dell’Unione

2

1. L’Unione si prefigge:

3

  1. di mantenere e di estendere la cooperazione internazionale tra tutti i Membri dell’Unione ai fini del miglioramento e del razionale utilizzo delle telecomunicazioni di ogni sorta;

4

  1. de di promuovere e di offrire assistenza tecnica ai Paesi in via di sviluppo nel settore delle telecomunicazioni e di promuovere inoltre la mobilitazione delle risorse materiali e finanziarie necessarie per la sua attuazione;

5

  1. di favorire lo sviluppo di mezzi tecnici e la loro utilizzazione più efficace in vista di accrescere il rendimento dei servizi di telecomunicazione, di accrescere la loro utilità e di generalizzare il più possibile la loro utilizzazione da parte dei pubblico;

6

  1. di promuovere l’utilizzazione dei servizi di telecomunicazione in vista di agevolare le relazioni pacifiche;

7

  1. de promouvoir l’utilisation des services de télécommunication en vue de faciliter les relations pacifiques;

8

  1. di armonizzare gli sforzi dei Membri a tal fine;

9

  1. di promuovere a livello internazionale l’adozione di un approccio più generale riguardo ai problemi di telecomunicazione, in considerazione della diffusione a livello mondiale dell’economia e della società dell’informazione, collaborando con altre organizzazioni intergovernative regionali ed internazionali nonché con le organizzazioni non governative che si occupano di telecomunicazioni.

10

2. A tal fine ed in particolare, l’Unione:

11

  1. provvede ad assegnare le bande di frequenze dello spettro radioelettrico, ad effettuare la ripartizione delle frequenze radioelettriche e la registrazione delle assegnazioni di frequenze e di ogni posizione orbitale associata sull’orbita dei satelliti geostazionari al fine di evitare interferenze pregiudizievoli tra le stazioni di radiocomunicazione dei vari Paesi;

12

  1. coordina gli sforzi in vista di eliminare interferenze pregiudizievoli tra le stazioni di radiocomunicazione dei vari Paesi e di migliorare l’utilizzazione dello spettro delle frequenze radioelettriche nonché dell’orbita dei satelliti geostazionari per i servizi di radiocomunicazione;

13

  1. agevola la normalizzazione mondiale delle telecomunicazioni grazie ad una soddisfacente qualità di servizio;

14

  1. incoraggia la cooperazione internazionale mirante ad assicurare assistenza tecnica ai Paesi in via di sviluppo, nonché la creazione, lo sviluppo ed il perfezionamento degli impianti e dei circuiti di telecomunicazione nei Paesi in via di sviluppo con tutti i mezzi a sua disposizione, compresa la sua partecipazione ai programmi appropriati delle Nazioni Unite e l’utilizzazione delle sue risorse a seconda delle esigenze;

15

  1. coordina gli sforzi in vista di armonizzare lo sviluppo dei mezzi di telecomunicazione, in particolare quelli che fanno appello alle tecniche spaziali in maniera da utilizzare in maniera ottimale le possibilità che essi offrono;

16

  1. favorisce la collaborazione tra i suoi Membri in vista di stabilire tariffe ai livelli più bassi possibili, compatibili con un servizio di buona qualità ed una gestione finanziaria sana ed indipendente delle telecomunicazioni;

17

  1. induce l’adozione di misure atte a garantire la sicurezza della vita umana mediante la cooperazione dei servizi di telecomunicazione;

18

  1. effettua studi, stabilisce regolamentazioni, adotta risoluzioni, formula raccomandazioni ed auspici, raccoglie e pubblica informazioni concernenti le telecomunicazioni;

19

  1. si adopera, con gli organismi di finanziamento e di sviluppo internazionali, a promuovere la creazione di linee di credito preferenziali e favorevoli destinate allo sviluppo di progetti sociali volti, tra l’altro, ad estendere i servizi di telecomunicazione alle zone più isolate nei Paesi.

Art. 2Formazione

20

L’Unione internazionale delle telecomunicazioni, tenuto conto dei principio di universalità e dell’interesse di una partecipazione universale all’Unione, è composta da:

21

  1. ogni Stato che sia Membro dell’Unione in quanto parte ad una Convenzione internazionale delle telecomunicazioni prima dell’entrata in vigore della presente Costituzione e della Convenzione;

22

  1. ogni altro Stato, Membro dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, che aderisce alla presente Costituzione ed alla Convenzione in conformità con le disposizioni dell’articolo 53 della presente Costituzione;

23

  1. ogni altro Stato, non Membro dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, che chiede di divenire Membro dell’Unione e che, dopo che la sua domanda è stata approvata da due terzi dei membri dell’Unione, aderisce alla presente Costituzione ed alla Convenzione in conformità con le disposizioni dell’articolo 53 della presente Costituzione. Se questa domanda di ammissione in qualità di Membro è presentata durante il periodo intercorrente tra due Conferenze di plenipotenziari, il Segretario generale consulta i Membri dell’Unione; un Membro sarà considerato come astenuto se non ha risposto entro un termine di quattro mesi a decorrere dal giorno in cui è stato consultato.

Art. 3 Diritti ed obblighi dei Membri

24

1. I Membri dell’Unione hanno i diritti e sono soggetti agli obblighi previsti nella presente Costituzione e nella Convenzione.

25

2. I diritti dei Membri per quanto concerne la loro partecipazione alle Conferenze, riunioni e consultazioni dell’Unione, sono i seguenti:

26

  1. ogni Membro ha diritto di partecipare alle Conferenze, è eleggibile in Consiglio ed ha diritto di presentare candidati all’elezione di funzionari dell’Unione o di membri dei Comitato del Regolamento delle radiocomunicazioni;

27

  1. ogni Membro ha inoltre diritto, sotto riserva delle disposizioni dei numeri 169 e 210 della presente Costituzione, ad un voto in tutte le Conferenze di plenipotenziari, in tutte le conferenze mondiali, ed in tutte le assemblee di radiocomunicazioni nonché in tutte le riunioni di commissioni di studio e, se fa parte del Consiglio, in tutte le sessioni di questo Consiglio. Nelle conferenze regionali, solo i Membri della regione interessata hanno diritto di voto;

28

  1. ogni Membro ha inoltre diritto, sotto riserva delle disposizioni dei numeri 169 e 210 della presente Costituzione, ad un voto in ogni consultazione effettuata per corrispondenza. Nel caso di consultazioni concernenti conferenze regionali, solo i Membri della regione interessata hanno diritto di voto.

Art. 4 Strumenti dell’Unione

29

1. Gli strumenti dell’Unione sono:

  1. la presente Costituzione dell’Unione internazionale delle telecomunicazioni;
  2. la Convenzione dell’Unione internazionale delle telecomunicazioni; e
  3. i Regolamenti amministrativi.

30

2. La presente Costituzione, le cui disposizioni sono completate da quelle della Convenzione, è lo strumento fondamentale dell’Unione.

31

3. Le disposizioni della presente Costituzione e della Convenzione sono inoltre completate da quelle dei Regolamenti amministrativi enumerati in appresso, che regolamentano l’utilizzazione delle telecomunicazioni e vincolano tutti i Membri:

  1. il Regolamento delle telecomunicazioni internazionali;
  2. il Regolamento delle radiocomunicazioni.

32

4. In caso di divergenza tra una disposizione della presente Costituzione ed una disposizione della Convenzione o dei Regolamenti amministrativi, prevale la Costituzione. In caso di divergenza tra una disposizione della Convenzione ed una disposizione dei Regolamenti amministrativi, prevale la Convenzione.

Art. 5 Definizioni

33

Salvo che ciò non sia in contraddizione con il contesto:

34

  1. i termini utilizzati nella presente Costituzione, e definiti nel suo annesso che è parte integrante della presente Costituzione, hanno il significato loro attribuito in tale annesso;

35

  1. i termini – diversi da quelli definiti nell’annesso alla presente Costituzione – utilizzati nella Convenzione e definiti nell’annesso a questa Convenzione, che fa parte integrante della Convenzione, hanno il significato loro attribuito in tale annesso;

36

  1. gli altri termini definiti nei Regolamenti amministrativi hanno il significato loro attribuito in questi Regolamenti.

Art. 6 Attuazione degli strumenti dell’Unione

37

1. I Membri sono tenuti a conformarsi alle disposizioni della presente Costituzione, della Convenzione e dei Regolamenti amministrativi in tutti gli Uffici ed in tutte le stazioni di telecomunicazione da essi stabiliti o utilizzati e che assicurano servizi internazionali o che possono causare interferenze pregiudizievoli ai servizi di radiocommunicazione di altri Paesi, salvo per quanto concerne i servizi che sfuggono a tali obblighi in virtù delle disposizioni dell’articolo 48 della presente Costituzione.

38

2. I Membri sono inoltre tenuti ad adottare i provvedimenti necessari per imporre il rispetto delle disposizioni della presente Costituzione, della Convenzione e dei Regolamenti amministrativi alle imprese da essi autorizzate a instaurare o ad utilizzare stazioni suscettibili di causare interferenze pregiudizievoli ai servizi di radiocomunicazioni di altri Paesi.

Art. 7 Struttura dell’Unione

39

L’Unione comprende:

40

  1. la Conferenza di plenipotenziari, organo supremo dell’Unione;

41

  1. il Consiglio, che agisce in quanto mandatario della Conferenza di plenipotenziari;

42

  1. le conferenze mondiali delle telecomunicazioni internazionali;

43

  1. il Settore delle radiocomunicazioni comprese le conferenze mondiali e regionali delle radiocomunicazioni, le assemblee delle radiocomunicazioni ed il Comitato dei Regolamento delle radiocomunicazioni;

44

  1. il Settore di normalizzazione delle telecomunicazioni comprese le conferenze mondiali per la normalizzazione delle telecomunicazioni;

45

  1. il Settore di sviluppo delle telecomunicazioni comprese le conferenze mondiali e regionali per lo sviluppo delle telecomunicazioni;

46

  1. il Segretariato generale.

Art. 8 La Conferenza di plenipotenziari

47

1. La Conferenza di plenipotenziari è composta da delegazioni che rappresentano i Membri. Essa è convocata ogni quattro anni.

48

2. La Conferenza di plenipotenziari:

49

  1. determina i principi generali atti a realizzare lo scopo dell’Unione enunciato all’articolo 1 della presente Costituzione;

50

  1. 4 dopo aver esaminato i rapporti preparati dal Consiglio sull’attività dell’Unione dopo l’ultima Conferenza di plenipotenziari, nonché sulla politica e la pianificazione strategiche raccomandate per l’Unione, adotta ogni decisione che ritiene appropriata;

51

  1. stabilisce le basi dei bilancio preventivo dell’Unione e stabilisce, in considerazione delle decisioni adottate sulla base dei rapporti menzionati al numero di cui sopra, il tetto delle sue spese per il periodo intercorrente fino alla successiva Conferenza di plenipotenziari, dopo aver esaminato tutti gli aspetti pertinenti dell’attività dell’Unione durante detto periodo;

52

  1. formula tutte le direttive generali concernenti il personale dell’Unione e stabilisce, se del caso, le retribuzioni di base, le scale salariali ed il regime di indennità e pensioni per tutti i funzionari dell’Unione;

53

  1. esamina i conti dell’Unione e, se del caso, li approva definitivamente;

54

  1. elegge i Membri dell’Unione chiamati a formare il Consiglio;

55

  1. elegge il Segretario generale, il Vice‑Segretario generale ed i direttori degli Uffici dei Settori nella loro qualità di funzionari eletti dell’Unione;

56

  1. elegge i membri del Comitato del Regolamento delle radiocomunicazioni;

57

  1. 5 esamina ed adotta, se de caso, le proposte di emendamento alla presente Costituzione ed alla Convenzione in conformità, rispettivamente, alle disposizioni dell’articolo 55 della presente Costituzione ed alle disposizioni pertinenti della Convenzione;

58

  1. conclude o rivede, se del caso, gli accordi tra l’Unione ed altre organizzazioni internazionali, esamina ogni accordo provvisorio concluso dal Consiglio a nome dell’Unione con tali organizzazioni e da loro il seguito che ritiene appropriato;

59

  1. 6 tratta ogni altra questione di telecomunicazioni ritenuta necessaria.

Art. 9 Principi relativi alle elezioni e problemi connessi

60

1. All’atto delle elezioni di cui ai numeri 54 a 56 della presente Costituzione, la Conferenza dei plenipotenziari vigila affinché:

61

  1. i Membri dei Consiglio siano eletti tenendo debitamente conto della necessità di un’equa ripartizione dei seggi del Consiglio tra tutte le regioni del mondo;

62

  1. 7 il Segretario generale, il Vice‑Segretario generale, i direttori degli Uffici ed i membri del Comitato dei Regolamento delle radiocomunicazioni siano tutti cittadini di Membri diversi e che, all’atto della loro elezione, si tenga debitamente conto di un’equa ripartizione geografica tra le regioni del mondo; per quanto concerne i funzionari eletti, occorrerebbe inoltre tener debitamente conto dei principi enunciati al numero 154 della presente Costituzione;

63

  1. 8 i membri dei Comitato dei Regolamento delle radiocomunicazioni siano eletti a titolo individuale, tra i candidati proposti dai Membri dell’Unione; ciascun Membro può proporre un solo candidato che deve essere uno dei suoi cittadini.

64

2. Le procedure da seguire per queste elezioni sono stabilite dalla Conferenza di plenipotenziari. Le disposizioni relative all’entrata in funzione, ai posti vacanti ed alla rieleggibilità figurano nella Convenzione.

Art. 10 Il Consiglio

65

  1. (1) Il Consiglio è composto da Membri dell’Unione eletti dalla Conferenza di plenipotenziari conformemente alle disposizioni del numero 61 della presente Costituzione.

66

  1. (2) Ciascun Membro dei Consiglio nomina a sedere in Consiglio una persona che può essere assistita da uno o più consiglieri.

67

2. Il Consiglio stabilisce il suo regolamento interno.

68

3. Nell’intervallo intercorrente tra le Conferenze di plenipotenziari, il Consiglio, nella sua qualità di organo direttivo dell’Unione, agisce come mandatario della Conferenza di plenipotenziari nell’ambito dei poteri da quest’ultima delegati.

69

  1. (1) Il Consiglio è incaricato di adottare ogni provvedimento atto ad agevolare l’applicazione, da parte dei Membri, delle disposizioni della presente Costituzione, della Convenzione, dei Regolamenti amministrativi, delle decisioni della Conferenza di plenipotenziari e, se del caso, delle decisioni delle altre conferenze e riunioni dell’Unione, nonché di espletare tutti gli altri incarichi che gli sono conferiti dalla Conferenza di plenipotenziari.

70

  1. (2) Esamina le principali questioni di politica delle telecomunicazioni, in conformità con le direttive generali della Conferenza di plenipotenziari affinché gli orientamenti politici e la strategia dell’Unione siano perfettamente adattati alla costante evoluzione dell’ambiente delle telecomunicazioni.

71

  1. (3) Assicura un efficace coordinamento delle attività dell’Unione ed esercita un effettivo controllo finanziario sul Segretariato generale ed i tre settori.

72

  1. (4) Contribuisce, in conformità con lo scopo dell’Unione, allo sviluppo delle telecomunicazioni nei Paesi in via di sviluppo con tutti i mezzi a sua disposizione, ivi compreso con la partecipazione dell’Unione ai programmi pertinenti delle Nazioni Unite.

Art. 11 Segretariato generale

73

  1. (1) Il Segretariato generale è diretto da un Segretario generale assistito da un Vice‑Segretario generale.

74

  1. (2) Il Segretario generale elabora, con la partecipazione del Comitato di coordinamento, le politiche ed i piani strategici dell’Unione e coordina le sue attività.

75

  1. (3) Il Segretario generale adotta tutti i provvedimenti necessari per fare in modo che le risorse dell’Unione siano utilizzate in base a criteri economici ed è responsabile dinnanzi al Consiglio per la totalità degli aspetti amministrativi e finanziari delle attività dell’Unione.

76

  1. (4) Il Segretario generale agisce in qualità di rappresentante legale dell’Unione.

77

2. Il Vice‑Segretario generale è responsabile dinnanzi al Segretario generale; egli assiste il Segretario generale nell’esercizio delle sue funzioni e si assume i particolari incarichi affidatigli dal Segretario generale. Egli esercita le funzioni del Segretario generale quando quest’ultimo è assente.

Capitolo II Settore delle radiocomunicazioni

Art. 12 Funzioni e struttura

78

  1. (1) Le funzioni del Settore delle radiocomunicazioni consistono nel conformarsi alle finalità dell’Unione per quanto riguarda le radiocomunicazioni così come enunciate all’articolo 1 della presente Costituzione,
  2. assicurando l’utilizzazione razionale, equa, efficace ed economica dello spettro delle frequenze radioelettriche con ogni servizio di radiocomunicazione, ivi compresi quelli che utilizzano l’orbita dei satelliti geostazionari sotto riserva delle disposizioni dell’articolo 44 della presente Costituzione, e
  3. procedendo senza limitazioni a studi per quanto riguarda la gamma delle frequenze, adottando raccomandazioni relative alle radiocomunicazioni.

79

  1. (2) Le specifiche competenze del Settore delle radiocomunicazioni e del Settore di normalizzazione delle telecomunicazioni devono essere costantemente riesaminate in stretta collaborazione per quanto concerne i problemi concernenti i due Settori, secondo le norme pertinenti della Convenzione. Uno stretto coordinamento deve essere assicurato tra il Settore delle radiocomunicazioni, di normalizzazione delle telecomunicazioni e di sviluppo delle telecomunicazioni.

80

2. Il funzionamento del Settore delle radiocomunicazioni è assicurato per mezzo:

81

  1. di conferenze mondiali e regionali delle radiocomunicazioni;

82

  1. del Comitato del Regolamento delle radiocomunicazioni;

83

  1. di assemblee delle radiocomunicazioni abbinate alle Conferenze mondiali delle radiocomunicazioni;

84

  1. di commissioni di studio;

85

  1. dell’Ufficio delle radiocomunicazioni diretto da un direttore designato.

86

3. Il Settore delle radiocomunicazioni ha come membri:

87

  1. di diritto, le amministrazioni di tutti i Membri dell’Unione;

88

  1. ogni entità o organizzazione approvata secondo le disposizioni pertinenti della Convenzione.

Art. 13 Conferenza delle radiocomunicazioni e assemblee delle radiocomunicazioni

89

1. Una conferenza mondiale delle radiocomunicazioni può procedere ad una revisione parziale o a titolo eccezionale, totale, del Regolamento delle radiocomunicazioni e trattare ogni altra questione a carattere mondiale di sua competenza e relativa al suo ordine dei giorno. Le altre funzioni di questa conferenza sono enunciate nella Convenzione.

90

2. Le conferenze mondiali delle radiocomunicazioni sono convocate di regola ogni due anni; tuttavia, in conformità con le disposizioni pertinenti della Convenzione, questa conferenza può non essere convocata, oppure può essere convocata una conferenza addizionale.

91

3. Allo stesso modo, le assemblee delle radiocomunicazioni sono di regola convocate ogni due anni e sono abbinate, per quanto riguarda il luogo e le date, alle conferenze mondiali di radiocomunicazioni in modo da migliorare l’efficacia e la produttività del Settore delle radiocomunicazioni. Le assemblee delle radiocomunicazioni stabiliscono le basi tecniche necessarie per i lavori delle conferenze mondiali delle radiocomunicazioni e danno seguito a tutte le domande di tali conferenze; le loro funzioni sono enunciate nella Convenzione.

92

4. Le decisioni delle conferenze mondiali delle radiocomunicazioni, delle assemblee delle radiocomunicazioni e delle conferenze regionali delle radiocomunicazioni debbono essere in ogni caso conformi alle norme della presente Costituzione e della Convenzione, Le decisioni delle assemblee delle radiocomunicazioni o delle Conferenze regionali delle radiocomunicazioni debbono inoltre, in ogni caso, essere conformi alle disposizioni del Regolamento delle radiocomunicazioni. Nell’adottare risoluzioni e decisioni, le conferenze debbono tener conto di prevedibili ripercussioni finanziarie e dovrebbero evitare di adottare risoluzioni e decisioni che potrebbero comportare il superamento dei limiti massimi di credito stabiliti dalla Conferenza di plenipotenziari.

Art. 14 Comitato dei Regolamento delle radiocomunicazioni

93

1. Il Comitato del Regolamento delle radiocomunicazioni è composto da membri eletti perfettamente qualificati nel settore delle radiocomunicazioni e che possiedono un’esperienza pratica in materia di assegnazione e di utilizzazione delle frequenze. Ciascun membro deve essere al corrente delle condizioni geografiche, economiche e demografiche di una particolare regione dei mondo. I membri esercitano le loro funzioni al servizio dell’Unione in maniera indipendente ed a tempo parziale.

94

2. Le funzioni del Comitato dei Regolamento delle radiocomunicazioni consistono:

95

  1. nell’approvare regole di procedura che comportino criteri tecnici, conformi al Regolamento delle radiocomunicazioni ed alle decisioni delle Conferenze delle radiocomunicazioni competenti. Tali regole di procedura sono utilizzate dal direttore e dall’Ufficio, ai fini dell’applicazione dei Regolamento delle radiocomunicazioni, per registrare le assegnazioni di frequenza effettuate dai Membri. Tali regole possono essere oggetto di commenti da parte delle amministrazioni in caso di disaccordo persistente ed il problema essere sottoposto ad una successiva conferenza mondiale delle radiocomunicazioni;

96

  1. ad esaminare ogni altro problema che non può essere risolto mediante l’applicazione delle summenzionate regole di procedura;

97

  1. ad eseguire tutti i compiti addizionali relativi all’assegnazione ed all’utilizzazione delle frequenze, come indicato nel numero 78 della presente Costituzione, secondo le procedure previste dal Regolamento delle radiocomunicazioni prescritte da una conferenza competente o dal Consiglio con il consenso della maggioranza dei Membri dell’Unione, in vista della preparazione di tale conferenza o in attuazione delle sue decisioni.

98

  1. (1) I membri del Comitato del Regolamento delle radiocomunicazioni, espletando le loro funzioni in seno al Comitato, non rappresentano lo Stato Membro né una regione ma sono investiti di un incarico pubblico internazionale. In particolare, ciascun membro del Comitato deve astenersi dal partecipare a decisioni che concernono direttamente la sua amministrazione.

99

  1. (2) Nessun membro del Comitato deve, per quanto riguarda l’esercizio delle sue funzioni al servizio dell’Unione, chiedere o ricevere istruzioni da qualunque governo, o da alcun membro di qualunque governo o organizzazione o persona pubblica o privata. I membri devono astenersi dall’adottare ogni provvedimento o associarsi a qualunque decisione che potrebbe essere incompatibile con lo statuto così come definito al numero 98 di cui sopra.

100

  1. (3) Ciascun Membro deve rispettare il carattere esclusivamente internazionale delle funzioni dei membri dei Comitato ed astenersi dal cercare di influenzarli nell’esercizio delle loro funzioni in seno al Comitato.

101

  1. (4) 4. I metodi di lavoro del Comitato per il Regolamento delle radiocomunicazioni sono definiti nella Convenzione.

Art. 15 Commissioni di studio delle radiocomunicazioni

102

Le funzioni delle commissioni di studio delle radiocomunicazioni sono enunciate nella Convenzione.

Art. 16 Ufficio delle radiocomunicazioni

103

Le funzioni del direttore dell’Ufficio delle radiocomunicazioni sono enunciate nella Convenzione.

Capitolo III Settore di normalizzazione delle telecomunicazioni

Art. 17Funzioni e struttura

104

  1. (1) Le funzioni del Settore di normalizzazione delle telecomunicazioni consistono nel corrispondere pienamente allo scopo dell’Unione concernente la normalizzazione delle telecomunicazioni, così come enunciato all’articolo 1 della presente Costituzione, effettuando studi sui problemi tecnici di utilizzazione e di tariffazione ed adottando raccomandazioni al riguardo in vista della normalizzazione delle telecomunicazioni a livello mondiale.

105

  1. (2) Le competenze specifiche del Settore di normalizzazione delle telecomunicazioni e dei Settore delle radiocomunicazioni devono essere riesaminate in permanenza, in stretta collaborazione, per quanto concerne i problemi che interessano i due Settori, secondo le disposizioni pertinenti della Convenzione. Deve essere assicurato tra i Settori delle radiocomunicazioni, di normalizzazione delle telecomunicazioni e di sviluppo delle telecomunicazioni uno stretto coordinamento.

106

2. Il funzionamento del Settore di normalizzazione delle telecomunicazioni è assicurato da:

107

  1. conferenze mondiali per la normalizzazione delle telecomunicazioni;

108

  1. commissioni di studio per la normalizzazione delle telecomunicazioni;

109

  1. Ufficio di normalizzazione delle telecomunicazioni, diretto da un direttore designato.

110

3. Il settore di normalizzazione delle telecomunicazioni è composto:

111

  1. di diritto, dalle amministrazioni di tutti i membri dell’Unione;

112

  1. da ogni entità o organizzazione approvata in conformità con le disposizioni pertinenti della Convenzione.

Art. 18 Conferenze mondiali per la normalizzazione delle telecomunicazioni

113

1. Il ruolo delle conferenze mondiali per la normalizzazione delle telecomunicazioni è definito nella Convenzione.

114

2. Le conferenze mondiali per la normalizzazione delle telecomunicazioni sono convocate ogni quattro anni; tuttavia una conferenza addizionale può essere organizzata secondo le disposizioni pertinenti della Convenzione.

115

3. Le decisioni delle conferenze mondiali per la normalizzazione delle telecomunicazioni debbono essere, in ogni caso, conformi alle disposizioni della presente Costituzione, della Convenzione e dei Regolamenti amministrativi. Nell’adottare risoluzioni e decisioni, le Conferenze devono tener conto di ripercussioni finanziarie prevedibili e dovrebbero evitare di adottare risoluzioni e decisioni suscettibili di comportare il superamento dei limiti massimi di credito stabiliti dalla Conferenza dei plenipotenziari.

Art. 19 Commissioni di studio per la normalizzazione delle telecomunicazioni

116

Le funzioni delle commissioni di studio per la normalizzazione delle telecomunicazioni sono enunciate nella Convenzione.

Art. 20 Ufficio di normalizzazione delle telecomunicazioni

117

Le funzioni del direttore dell’Ufficio di normalizzazione delle telecomunicazioni sono enunciate nella Convenzione.

Capitolo IV Settore di sviluppo delle telecomunicazioni

Art. 21 Funzioni e struttura

118

  1. (1) Le funzioni del Settore di sviluppo delle telecomunicazioni consistono nel rispondere agli scopi dell’Unione, così come enunciati all’articolo 1 della presente Costituzione ed a espletare, nei limiti della sua specifica sfera di competenza, la doppia responsabilità dell’Unione come istituzione specializzata dell’Organizzazione delle Nazioni Unite ed agente esecutivo per l’attuazione di progetti nel quadro del sistema di sviluppo delle Nazioni Unite o di altre intese di finanziamento al fine di agevolare e migliorare lo sviluppo delle telecomunicazioni offrendo, organizzando e coordinando attività di cooperazione e d’assistenza tecniche.

119

  1. (2) Le attività dei Settori delle radiocomunicazioni, di normalizzazione delle telecomunicazioni e di sviluppo delle telecomunicazioni sono oggetto di una stretta cooperazione per quanto concerne le questioni relative allo sviluppo, in conformità con le disposizioni pertinenti della presente Costituzione.

120

2. Nel summenzionato quadro, le specifiche funzioni dei Settore di sviluppo delle telecomunicazioni sono:

121

  1. di sensibilizzare coloro che adottano le decisioni sul ruolo importante delle telecomunicazioni nei programmi nazionali di sviluppo economico e sociale e fornire informazioni e consigli sulle eventuali opzioni in materia di politica generale e di struttura;

122

  1. di incoraggiare lo sviluppo, l’espansione e l’utilizzazione dei circuiti e dei servizi di telecomunicazione in particolare nei Paesi in via di sviluppo, in considerazione delle attività degli altri organi interessati, rafforzando i mezzi di sviluppo delle risorse umane, di pianificazione, di gestione, di mobilitazione delle risorse e di ricerca‑sviluppo;

123

  1. di stimolare la crescita delle telecomunicazioni mediante la cooperazione con le organizzazioni regionali di telecomunicazione e con le istituzioni mondiali e regionali di finanziamento dello sviluppo, seguendo lo stato di avanzamento dei progetti selezionati nel programma di sviluppo al fine di vigilare sulla loro corretta attuazione;

124

  1. di favorire la mobilitazione di risorse per fornire assistenza ai Paesi in via di sviluppo nel settore delle telecomunicazioni, incoraggiando la formazione di linee di credito preferenziali e favorevoli, e cooperando con gli organismi di finanziamento e di sviluppo internazionali e regionali;

125

  1. di promuovere e di coordinare programmi che consentano di accelerare il trasferimento di tecnologie appropriate a favore dei Paesi in via di sviluppo, in considerazione dell’evoluzione e delle modifiche che avvengono nei circuiti dei Paesi progrediti;

126

  1. incoraggiare la partecipazione dell’industria allo sviluppo delle telecomunicazioni nei Paesi in via di sviluppo e fornire consulenza sulla scelta ed il trasferimento delle tecnologie appropriate;

127

  1. fornire consulenza, effettuare o patrocinare studi, se del caso, su problemi di tecnica, di economia, di finanze, di gestione, di regolamentazione e di politica generale, compresi studi su progetti specifici nel settore delle telecomunicazioni;

128

  1. collaborare con gli altri Settori, il Segretariato generale e gli altri organi interessati per elaborare un piano globale per i circuiti internazionali e regionali di telecomunicazione in modo da agevolare il coordinamento dei loro sviluppo in vista della prestazione di servizi di telecomunicazione;

129

  1. interessarsi in maniera particolare, nell’esercizio delle summenzionate funzioni, alle esigenze dei Paesi meno avanzati.

130

3. Il funzionamento del Settore di sviluppo delle telecomunicazioni è assicurato da:

131

  1. conferenze mondiali e regionali per lo sviluppo delle telecomunicazioni;

132

  1. commissioni di studio per la normalizzazione delle telecomunicazioni;

133

  1. Ufficio di normalizzazione delle telecomunicazioni, diretto da un direttore designato.

134

4. Il Settore di sviluppo delle telecomunicazioni è composto:

135

  1. di diritto, dalle amministrazioni di tutti i Membri dell’Unione;

136

  1. da ogni ente o organizzazione approvata in conformità con le disposizioni pertinenti della Convenzione.

Art. 22 Conferenze per lo sviluppo delle telecomunicazioni

137

1. Le conferenze per lo sviluppo delle telecomunicazioni rappresentano un ambito di discussione in cui sono esaminate questioni, progetti e programmi che interessano lo sviluppo delle telecomunicazioni e in cui vengono forniti orientamenti all’Ufficio di sviluppo delle telecomunicazioni.

138

2. Le conferenze per lo sviluppo delle telecomunicazioni includono:

139

  1. conferenze mondiali per lo sviluppo delle telecomunicazioni;

140

  1. conferenze regionali per lo sviluppo delle telecomunicazioni.

141

3. Tra due Conferenze di plenipotenziari verrà indetta una conferenza mondiale per lo sviluppo delle telecomunicazioni e, in base alle risorse ed alle priorità, conferenze regionali per lo sviluppo delle telecomunicazioni.

142

4. Le conferenze per lo sviluppo delle telecomunicazioni non elaborano Atti finali. Le loro conclusioni sono sotto forma di risoluzioni, di decisioni, di raccomandazioni o di rapporti. Tali conclusioni debbono, in tutti i casi, essere conformi alle disposizioni della presente Costituzione, della Convenzione e dei Regolamenti amministrativi. Nell’adottare risoluzioni e decisioni, le conferenze debbono tener conto di prevedibili ripercussioni finanziarie e dovrebbero evitare di adottare risoluzioni e decisioni suscettibili di comportare il superamento dei limiti massimi di credito stabiliti dalla Conferenza di plenipotenziari.

143

5. Il ruolo delle conferenze di sviluppo delle telecomunicazioni è definito nella Convenzione.

Art. 23 Commissioni di studio per lo sviluppo delle telecomunicazioni

144

Le funzioni delle commissioni di studio per lo sviluppo delle telecomunicazioni sono enunciate nella Convenzione.

Art. 24 Ufficio di sviluppo delle telecomunicazioni

145

Le funzioni del direttore dell’Ufficio di sviluppo delle telecomunicazioni sono enunciate nella Convenzione.

Capitolo V Altre disposizioni relative al funzionamento dell’Unione

Art. 25 Conferenze mondiali delle telecomunicazioni internazionali

146

1. Una conferenza mondiale delle telecomunicazioni internazionali può procedere ad una revisione, parziale o a titolo eccezionale totale, dei Regolamento delle telecomunicazioni internazionali e trattare ogni altra questione a carattere mondiale di sua competenza o relativa al suo ordine del giorno.

147

2. Le decisioni delle conferenze mondiali delle telecomunicazioni internazionali debbono in ogni caso essere conformi alle disposizioni della presente Costituzione e della Convenzione. Nell’adottare risoluzioni e decisioni, le conferenze devono tener conto di ripercussioni finanziarie prevedibili e dovrebbero evitare di adottare risoluzioni e decisioni tali da comportare il superamento dei limiti massimi di credito stabiliti dalla Conferenza di plenipotenziari.

Art. 26 Comitato di coordinamento

148

1. Il Comitato di coordinamento è composto dal Segretario generale, dal Vice-Segretario generale e dai direttori dei tre Uffici. È presieduto dal Segretario generale, e, in sua assenza, dal Vice‑Segretario generale.

149

2. Il Comitato di coordinamento svolge le funzioni di un gruppo di gestione interno che consiglia il Segretario generale e gli fornisce assistenza pratica per tutte le questioni relative all’amministrazione, alle finanze, ai sistemi d’informazione ed alla cooperazione tecnica che non sono di esclusiva competenza di un dato Settore o dei Segretariato generale, nonché nei settori delle relazioni esterne dell’informazione pubblica. Nell’esaminare queste questioni, il Comitato tiene pienamente conto delle disposizioni della presente Costituzione, della Convenzione, delle decisioni del Consiglio e degli interessi di tutta l’Unione.

Art. 27 I funzionari designati ed il personale dell’Unione

150

  1. (1) Nell’adempiere alle loro funzioni, i funzionari designati nonché il personale dell’Unione non devono sollecitare o accettare istruzioni da qualsivoglia governo o autorità esterna all’Unione. Essi devono astenersi da ogni atto incompatibile con la loro situazione di funzionari internazionali.

151

  1. (2) Ciascun Membro deve rispettare la natura esclusivamente internazionale delle funzioni di questi funzionari designati e del personale dell’Unione e astenersi dal cercare di influenzarli nello svolgimento del loro compito.

152

  1. (3) Al di fuori delle loro funzioni, i funzionari eletti nonché il personale dell’Unione non devono avere alcun tipo di partecipazione o interesse finanziario in qualunque impresa che si occupa di telecomunicazioni. Tuttavia, l’espressione «interessi finanziari» non deve essere interpretata nel senso di un’opposizione al proseguimento di versamenti a fini pensionistici in ragione di un impiego o di servizi precedenti.

153

  1. (4) Al fine di garantire un funzionamento efficace dell’Unione, ogni Paese Membro, un cui cittadino è stato eletto Segretario generale, Vice‑Segretario generale, o direttore di un Ufficio deve, nella misura del possibile, astenersi dal richiamare tale cittadino tra due Conferenze di plenipotenziari.

154

2. Il criterio prevalente nel reclutare e stabilire le condizioni d’impiego del personale deve essere la necessità di garantire all’Unione i servizi di persone in possesso delle massime qualità di efficacia, di competenza e d’integrità. Va debitamente presa in considerazione l’importanza di un reclutamento effettuato su una base geografica la più ampia possibile.

Art. 28 Finanze dell’Unione

155

1. Le spese dell’Unione comprendono le spese inerenti:

156

  1. al Consiglio;

157

  1. al Segretariato generale ed ai Settori dell’Unione;

158

  1. alle Conferenze di plenipotenziari ed alle Conferenze mondiali di telecomunicazioni internazionali.

159

2. I contributi dei Paesi membri dell’Unione e delle entità ed organizzazioni ammesse a partecipare alle attività dell’Unione secondo le disposizioni pertinenti della Convenzione servono a far fronte alle spese dell’Unione. Tali contributi sono determinati in funzione del numero di unità corrispondenti alla classe di contribuzione prescelta da ogni Membro ed ente o organizzazione abilitata, secondo le disposizioni pertinenti della Convenzione.

160

  1. (1) I Membri scelgono liberamente la classe di contributi in base alla quale intendono partecipare alle spese dell’Unione.

161

  1. (2) Questa scelta è effettuata entro un periodo di sei mesi susseguente alla fine di una Conferenza di plenipotenziari, secondo le disposizioni pertinenti della Convenzione.

162

  1. (3) Se una Conferenza di plenipotenziari adotta un emendamento alla tabella delle classi di contribuzione che compare nella Convenzione, il Segretario Generale informa ciascun Membro della data di entrata in vigore di tale emendamento. Ciascun Membro informa il Segretario generale, nei sei mesi che seguono la data di questa comunicazione, della classe di contribuzione che ha scelto in conformità con la Tabella modificata in vigore.

163

  1. (4)9 La classe di contribuzione scelta da ciascun Membro secondo i I numero 161 o il numero 162 di cui sopra è applicabile solo con decorrenza dalla data del 1o gennaio, allo scadere dei termine di un anno dopo la scadenza del periodo di sei mesi di cui al numero 161 e 162 di cui sopra.

164

4. I Membri che non hanno fatto sapere la loro decisione entro il termine specificato rispettivamente ai numeri 161 e 162 di cui sopra conservano la classe di contribuzione che avevano scelto anteriormente.

165

5. La classe di contribuzione scelta da un Membro può essere decurtata solo in conformità con i numeri 161, 162 e 163 di cui sopra. Tuttavia, in circostanze eccezionali, come catastrofi naturali che necessitano il varo di programmi di assistenza internazionale, il Consiglio può autorizzare una riduzione del numero di unità di contribuzione se un Membro ne fa la richiesta e fornisce la prova che non è più in grado di mantenere il suo contributo nella classe scelta inizialmente.

166

6. Allo stesso modo, i Membri possono, previa approvazione dei Consiglio, scegliere una classe di contribuzione inferiore a quella che hanno scelto secondo il numero 161 di cui sopra, se la loro situazione contributiva, a decorrere dalla data stabilita al numero 163 di cui sopra per un nuovo periodo di contributi, è peggiorata rispetto a quella precedente.

167

7. Le spese delle conferenze regionali di cui al numero 43 della presente Costituzione sono a carico di tutti i Membri della regione interessata, secondo la classe di contribuzione di questi ultimi e sulla stessa base dei Membri di altre regioni che hanno eventualmente partecipato a tali conferenze.

168

8. I Membri e gli enti o organizzazioni di cui al numero 159 di cui sopra pagano in anticipo la loro quota contributiva annuale, calcolata in base al bilancio preventivo biennale stabilito dal Consiglio tenendo conto degli adeguamenti eventualmente apportati da quest’ultimo.

169

9. Un Membro che è in ritardo nei suoi pagamenti all’Unione perde il suo diritto di voto stabilito ai numeri 27 e 28 della presente Costituzione se l’ammontare dei suoi arretrati è pari o superiore all’ammontare dei contributi che deve pagare per i due anni precedenti.

170

10. Figurano nella Convenzione disposizioni specifiche che regolano i contributi finanziari degli enti ed organizzazioni di cui al sopra descritto numero 159 e di altre organizzazioni internazionali.

Art. 29 Lingue

171

  1. (1) L’Unione ha come lingue ufficiali e di lavoro: l’arabo, il cinese, il francese, l’inglese, il russo e lo spagnolo.

172

  1. (2) Queste lingue sono utilizzate, in conformità con le decisioni pertinenti della Conferenza di plenipotenziari, per la redazione e la pubblicazione di documenti e di testi dell’Unione, in versioni equivalenti per forma e per tenore, nonché per l’interpretazione reciproca durante le conferenze e le riunioni dell’Unione.

173

  1. (3) In caso di divergenze o di contestazioni, fa fede il testo francese.

174

2. Sempre che tutti i partecipanti ad una conferenza o ad una riunione convengano della seguente procedura, i dibattiti potranno aver luogo in un numero di lingue inferiore a quello menzionato sopra.

Art. 30 Sede dell’Unione

175

La sede dell’Unione è a Ginevra.

Art. 31 Capacità giuridica dell’Unione

176

L’Unione gode, sul territorio di ciascuno dei suoi Membri, della capacità giuridica che le è necessaria per esercitare le sue funzioni e raggiungere i suoi scopi.

Art. 32 Regolamento interno delle conferenze e di altre riunioni

177

1. Per l’organizzazione dei loro lavori e lo svolgimento dei loro dibattiti, le conferenze e le riunioni dell’Unione applicano il regolamento interno riportato nella Convenzione.

178

2. Le conferenze ed il Consiglio possono adottare le regole che ritengono indispensabili a titolo di complemento delle regole del regolamento interno. Tuttavia, tali regole complementari devono essere compatibili con le disposizioni della presente Costituzione e della Convenzione; qualora si tratti di regole complementari adottate da conferenze, esse sono pubblicate da queste ultime alla stregua di documenti.

Capitolo VI Disposizioni generali relative alle telecomunicazioni

Art. 33 Diritto dei pubblico di utilizzare il servizio internazionale di telecomunicazione

179

I Membri riconoscono al pubblico il diritto di corrispondere per mezzo del servizio internazionale di corrispondenza pubblica. I servizi, le tasse e le garanzie sono le stesse per tutti gli utenti in ciascuna categoria di corrispondenza, senza alcuna priorità o preferenza.

Art. 34 Interruzione delle telecomunicazioni

180

1. I Membri si riservano il diritto di interrompere la trasmissione di qualunque telegramma privato che potrebbe sembrare pericoloso per la sicurezza dello Stato o in contrasto con le sue leggi, l’ordine pubblico o la moralità pubblica, e si incaricano di avvisare immediatamente l’ufficio d’origine dell’interruzione totale dei telegramma o di qualunque sua parte, salvo se tale notifica dovesse sembrare pericolosa per la sicurezza dello Stato.

181

2. I Membri si riservano inoltre il diritto di interrompere ogni altra telecomunicazione privata che può sembrare pericolosa per la sicurezza dello Stato o contraria alle sue leggi, all’ordine pubblico o alla moralità pubblica.

Art. 35 Sospensione del servizio

182

Ciascun Membro si riserva il diritto di sospendere il servizio internazionale di telecomunicazione sia in linea generale, sia solo per alcuni collegamenti o per alcuni tipi di corrispondenze in partenza, in arrivo o in transito, e si incarica di avvisarne immediatamente ciascuno dei Membri tramite il Segretario generale.

Art. 36 Responsabilità

183

I Membri non accettano alcuna responsabilità nei confronti degli utenti dei servizi internazionali di telecomunicazione, in particolare per quanto concerne i reclami volti ad ottenere un risarcimento di danni.

Art. 37Segreto delle telecomunicazioni

184

1. I Membri si impegnano ad adottare tutti i provvedimenti possibili, compatibili con il sistema di telecomunicazioni utilizzato, per assicurare il segreto delle corrispondenze internazionali.

185

2. Tuttavia, si riservano il diritto di comunicare tali corrispondenze alle autorità competenti al fine di garantire l’applicazione della loro legislazione nazionale o l’attuazione delle convenzioni internazionali cui sono parti.

Art. 38 Installazione, utilizzazione e salvaguardia dei canali e degli impianti di telecomunicazione

186

1. I Membri adottano provvedimenti utili al fine di installare, nelle migliori condizioni tecniche, i canali e gli impianti necessari per assicurare uno scambio rapido ed ininterrotto delle telecomunicazioni internazionali.

187

2. Nella misura dei possibile, tali canali ed impianti devono essere utilizzati secondo i metodi e le procedure che l’esperienza pratica dell’utilizzazione ha rivelato essere le migliori, essere manutenzionati in buone condizioni di utilizzazione e mantenuti a livello dei progressi scientifici e tecnici.

188

3. I Membri assicurano la salvaguardia di questi canali ed impianti entro i limiti della loro giurisdizione.

189

4. Salvo intese particolari che stabiliscano altre condizioni, tutti i Membri debbono adottare misure atte ad assicurare la manutenzione delle parti dei circuiti internazionali di telecomunicazione compresi nei limiti dei loro controllo.

Art. 39 Notifica delle trasgressioni

190

Al fine di agevolare l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 6 della presente Costituzione, i Membri s’impegnano ad informarsi reciprocamente riguardo alle trasgressioni delle norme della presente Costituzione, della Convenzione e dei Regolamenti amministrativi.

Art. 40 Priorità delle telecomunicazioni relative alla sicurezza della vita umana

191

I servizi internazionali di telecomunicazione devono concedere un’assoluta priorità a tutte le telecomunicazioni relative alla sicurezza della vita umana in mare, su terra, in aria e nello spazio extraatmosferico, nonché alle telecomunicazioni epidemiologiche di eccezionale urgenza dell’Organizzazione mondiale della sanità.

Art. 41Priorità delle telecomunicazioni di Stato

192

Sotto riserva delle disposizioni degli articoli 40 e 46 della presente Costituzione, le telecomunicazioni di Stato (vedere annesso alla presente Costituzione, numero 1014) godono di un diritto di priorità sulle altre telecomunicazioni, nella misura del possibile, qualora l’interessato ne faccia specificamente richiesta.

Art. 42 Intese particolari

193

I Membri riservano a sé stessi, alle gestioni riconosciute e ad altre gestioni debitamente autorizzate a tal fine, la facoltà di concludere intese particolari su questioni di telecomunicazioni che non interessano l’insieme dei Membri. Tuttavia queste intese non devono essere in contrasto con le norme della presente Costituzione, della Convenzione o dei Regolamenti amministrativi, per quanto riguarda le interferenze pregiudizievoli che potrebbero derivarne ai servizi di radiocomunicazione degli altri Membri, ed in generale il danno tecnico che potrebbe derivare dall’applicazione di tali intese alla gestione di altri servizi di telecomunicazione degli altri Membri.

Art. 43 Conferenze regionali, intese regionali, organizzazioni regionali

194

I Membri si riservano il diritto di svolgere conferenze regionali, di concludere intese regionali e di creare organizzazioni regionali al fine di risolvere problemi di telecomunicazione che possono essere trattati a livello regionale. Le intese regionali non debbono essere in contrasto con la presente Costituzione o la Convenzione.

Capitolo VII Disposizioni speciali relative alle radiocomunicazioni

Art. 44 Utilizzazione dello spettro delle frequenze radioelettriche e dell’orbita dei satelliti geostazionari

195

1. I Membri si sforzano di limitare il numero delle frequenze e l’estensione dello spettro utilizzato al minimo indispensabile per garantire in maniera soddisfacente il funzionamento dei servizi necessari. A tal fine si sforzano di applicare, il più rapidamente possibile, gli ultimi perfezionamenti della tecnica.

196

2. Nell’utilizzare le bande di frequenze per le radiocomunicazioni, i Membri tengono conto del fatto che le frequenze e l’orbita dei satelliti geostazionari sono risorse naturali limitate che debbono essere utilizzate in maniera razionale, efficace ed economica, in conformità con le norme dei Regolamento delle radiocomunicazioni al fine di consentire ai vari Paesi, o gruppi di Paesi, un equo accesso a quest’orbita ed a tali frequenze, tenendo conto delle particolari esigenze dei Paesi in via di sviluppo e della situazione geografica di alcuni Paesi.

Art. 45 Interferenze pregiudizievoli

197

1. Tutte le stazioni, a prescindere dal loro oggetto, devono essere installate e gestite in modo da non causare interferenze pregiudizievoli alle comunicazioni o ai servizi radioelettrici degli altri Membri, delle gestioni riconosciute e di altre gestioni debitamente autorizzate ad assicurare un servizio di radiocomunicazione e che funzionano in conformità con le disposizioni del Regolamento delle radiocomunicazioni.

198

2. Ciascun Membro s’impegna ad esigere, dalle gestioni da esso riconosciute e dalle altre gestioni debitamente autorizzate a tal fine, l’osservazione delle prescrizioni del numero 197 di cui sopra.

199

3. Inoltre, i Membri riconoscono la necessità di adottare tutte le misure possibili dal punto di vista pratico per impedire che il funzionamento degli apparati e degli impianti elettrici di qualunque tipo causi interferenze pregiudizievoli alle comunicazioni o ai servizi radioelettrici di cui al numero 197 di cui sopra.

Art. 46 Chiamate e messaggi di soccorso

200

Le stazioni di radiocomunicazione sono tenute ad accettare, a titolo prioritario assoluto, le chiamate ed i messaggi di soccorso a prescindere dalla loro provenienza, a rispondere allo stesso modo a questi messaggi ed a darvi immediatamente il seguito necessario.

Art. 47 Segnali di soccorso, di urgenza, di sicurezza o d’identificazione falsi o ingannatori

201

I Membri s’impegnano ad adottare misure utili per reprimere la trasmissione o l’immissione in circolazione di segnali di soccorso, d’urgenza, di sicurezza o d’identificazione falsi o ingannatori, ed a collaborare per localizzare ed identificare le stazioni che trasmettono tali segnali nell’ambito della loro giurisdizione.

Art. 48 Impianti di servizi di difesa nazionale

202

1. I Membri conservano la loro intera libertà per quanto concerne gli impianti radioelettrici militari.

203

2. Tuttavia tali impianti devono, per quanto possibile, osservare le disposizioni regolamentari relative ai soccorsi da prestare in caso di soccorso ed alle misure da prendere per impedire interferenze pregiudizievoli, nonché le prescrizioni dei Regolamenti amministrativi relative ai tipi di trasmissione ed alle frequenze da utilizzare, secondo la natura dei servizio che assicurano.

204

3. Inoltre, quando questi impianti partecipano al servizio di corrispondenza pubblico o agli altri servizi regolati dai Regolamenti amministrativi, essi debbono conformarsi, in linea di massima, alle prescrizioni regolamentari applicabili a questi servizi.

Capitolo VIII Relazioni con l’Organizzazione delle Nazioni Unite, altre organizzazioni internazionali e Stati non‑Membri

Art. 49 Relazioni con l’Organizzazione delle Nazioni Unite

205

Le relazioni tra l’Organizzazione delle Nazioni Unite e l’Unione internazionale delle telecomunicazioni sono definite nell’Accordo stipulato tra queste due organizzazioni.

Art. 50 Relazioni con le altre organizzazioni internazionali

206

Al fine di dare un aiuto alla realizzazione di un completo coordinamento internazionale nel settore delle telecomunicazioni, l’Unione collabora con le organizzazioni internazionali che hanno interessi ed attività connesse.

Art. 51 Relazioni con Stati non‑membri

207

Tutti i Membri riservano, a sé stessi ed alle gestioni riconosciute, la facoltà di stabilire le condizioni alle quali vengono ammessi gli scambi di telecomunicazioni con uno Stato che non è Membro dell’Unione. Se una telecomunicazione proveniente da tale Stato è accettata da un Membro, essa dovrà essere trasmessa e, nella misura in cui utilizza i canali di telecomunicazione di un Membro, le saranno applicate le dìsposizioni obbligatorie della presente Costituzione, della Convenzione e dei Regolamenti amministrativi come anche le tasse normali.

Capitolo IX Disposizioni finali

Art. 52 Ratifica, accettazione e approvazione

208

1. La presente Costituzione e la Convenzione sono contestualmente ratificate, accettate o approvate da ogni Membro firmatario, secondo le sue regole costituzionali, mediante uno strumento unico. Tale strumento deve essere depositato il prima possibile presso il Segretario generale. Il Segretario generale informa i Membri riguardo al deposito di tale strumento.

209

  1. (1) Per un periodo di due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente Costituzione e della Convenzione, ogni Membro firmatario gode dei diritti conferiti ai Membri dell’Unione dai numeri 25 a 28 della presente Costituzione, anche se non ha depositato strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione ai sensi del numero 208 di cui sopra.

210

  1. (2) Allo scadere di un periodo di due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente Costituzione e della Convenzione, un Membro firmatario che non ha depositato lo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione ai sensi del numero 208 di cui sopra non è più qualificato a votare in alcuna conferenza dell’Unione, sessione del Consiglio, o altra riunione dei Settori dell’Unione, né in qualunque consultazione per corrispondenza svolta in conformità con le disposizioni della presente Costituzione e della Convenzione, fino a quando tale strumento non sarà depositato. 1 diritti dì questo Membro diversi dai diritti di voto, non sono pregiudicati.

211

3. Dopo l’entrata in vigore della presente Costituzione e della Convenzione secondo l’articolo 58 della presente Costituzione, lo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione ha effetto alla data di deposito presso il Segretario generale.

Art. 53 Adesione

212

1. Un Membro che non ha firmato la presente Costituzione e la Convenzione o, sotto riserva delle disposizioni dell’articolo 2 della presente Costituzione, ogni altro Stato menzionato in tale articolo, può aderire in ogni tempo alla presente Costituzione ed alla Convenzione. Quest’adesione avviene contestualmente mediante uno strumento unico che include sia la Costituzione sia la Convenzione.

213

2. Lo strumento di adesione è depositato presso il Segretario generale che notifica ai Membri, non appena lo riceve, il deposito di ciascun strumento di adesione, e trasmette a ciascuno di essi una copia certificata di quest’ultimo.

214

3. Dopo l’entrata in vigore della presente Costituzione e della Convenzione in conformità con l’articolo 58 della presente Costituzione, lo strumento di adesione ha effetto alla data di deposito presso il Segretario generale, a meno che tale strumento non disponga diversamente.

Art. 54 Regolamenti amministrativi

215

1. I Regolamenti amministrativi così come specificati all’articolo 4 della presente Costituzione sono strumenti internazionali vincolanti e devono essere conformi alle disposizioni della presente Costituzione e della Convenzione.

216

2. La ratifica, l’accettazione o l’approvazione della presente Costituzione e della Convenzione o l’adesione a questi strumenti in conformità con gli articoli 52 e 53 della presente Costituzione implica altresì il consenso ad essere vincolato dai Regolamenti amministrativi adottati dalle conferenze mondiali competenti prima della firma della presente Costituzione e della Convenzione. Tale consenso s’intende in considerazione di ogni riserva formulata al momento della firma di tali Regolamenti o di ogni revisione di questi ultimi e nella misura in cui tale riserva è mantenuta all’atto dei deposito dello strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione.

217

3. Le revisioni dei Regolamenti amministrativi, parziali o totali, adottate dopo la data summenzionata, si applicano provvisoriamente nei confronti di tutti i Membri che hanno firmato queste revisioni, nella misura autorizzata dal loro diritto nazionale. Tale applicazione provvisoria ha effetto alla data o alle date che vi sono menzionate, fatte salve eventuali riserve formulate all’atto della firma di queste revisioni.

218

4. Tale applicazione provvisoria continua:

219

  1. fino a quando il Membro non notifica al Segretario generale il suo consenso a tale revisione indicando se del caso, all’atto della firma, in che misura mantiene ogni riserva formulata riguardo a tale revisione; oppure

220

  1. sessanta giorni dopo che il Segretario generale ha ricevuto la notifica del Membro che lo informa che non acconsente, per quanto lo riguarda, a tale revisione.

221

5. Se il Segretario generale non ha ricevuto alcuna notifica ai sensi dei numeri 219 o 220 di cui sopra da parte di un Membro che ha firmato detta revisione, anteriormente allo scadere di un termine di trentasei mesi a decorrere dalla data o dalle date che vi sono indicate per l’inizio dell’applicazione provvisoria, questo Membro è considerato come consenziente ad essere vincolato dalla revisione, tenendo tuttavia conto di ogni riserva che potrebbe aver formulato riguardo a tale revisione all’atto della firma di quest’ultima.

222

6. Ogni Membro dell’Unione che non ha firmato la revisione parziale o totale dei Regolamenti amministrativi, adottata successivamente alla data stipulata al numero 216 di cui sopra, dovrà notificare prontamente al Segretario generale il suo consenso a tale revisione. Se nessuna notifica, proveniente da questo Membro, è stata ricevuta dal Segretario generale prima dello scadere dei termine stipulato al numero 221 di cui sopra, tale Membro sarà considerato come consenziente ad essere vincolato da tale revisione.

223

7. Il Segretario generale informa sollecitamente i Membri di ogni notifica ricevuta ai sensi dei presente articolo.

Art. 55 Disposizioni per emendare la presente Costituzione

224

1. Ogni Membro dell’Unione può proporre qualunque emendamento alla presente Costituzione. Per poter essere trasmessa a tutti i Membri dell’Unione ed essere da essi esaminata in tempo utile, la proposta deve pervenire al Segretario generale non oltre otto mesi prima della data di apertura fissata per la Conferenza di plenipotenziari. Il Segretario generale trasmette, il prima possibile ed al massimo sei mesi prima di quest’ultima data, tale proposta a tutti i Membri dell’Unione.

225

2. Ogni proposta di modifica di un emendamento proposto secondo il numero 224 in appresso può, tuttavia, essere presentata in qualunque momento da un Membro dell’Unione o dalla sua delegazione alla Conferenza di plenipotenziari.

226

3. Il quorum richiesto ad ogni seduta plenaria della Conferenza di plenipotenziari per esaminare ogni proposta mirante ad emendare la presente Costituzione o ogni modifica di tale proposta è costituito da più della metà delle delegazioni accreditate alla Conferenza di plenipotenziari.

227

4. Per poter essere adottata, ogni proposta di modifica di un emendamento proposto, nonché la proposta di emendamento nella sua integralità, modificata o meno, deve essere approvata in seduta plenaria da almeno due terzi delle delegazioni accreditate alla Conferenza di plenipotenziari aventi diritto di voto.

228

5. Sono applicabili le disposizioni generati concernenti le conferenze ed il Regolamento interno delle conferenze e di altre riunioni previste nella Convenzione, a meno che i paragrafi precedenti del presente articolo, e che sono prevalenti, non dispongano diversamente.

229

6. Tutti gli emendamenti alla presente Costituzione adottati dalla Conferenza di plenipotenziari entrano in vigore, ad una data stabilita dalla Conferenza, nella loro totalità e sotto forma di uno strumento unico di emendamento, tra i Membri che avranno depositato prima di tale data il loro strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione alla presente Costituzione ed allo strumento di emendamento. È esclusa la ratifica, l’accettazione, l’approvazione o l’adesione relativa ad una sola parte di tale strumento di emendamento.

230

7. Il Segretario generale notifica a tutti i Membri il deposito di ciascun strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione.

231

8. Dopo l’entrata in vigore di ogni strumento di emendamento, si applicano alla Costituzione emendata la ratifica, l’accettazione, l’approvazione o l’adesione, secondo gli articoli 52 e 53 della presente Costituzione.

232

9. Dopo che tale strumento di emendamento è entrato in vigore, il Segretario generale lo registra presso il Segretariato dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, secondo le disposizioni dell’articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite10. Il numero 241 della presente Costituzione si applica inoltre ad ogni strumento di emendamento.

Art. 56 Soluzione delle controversie

233

1. I Membri possono risolvere le loro controversie su questioni relative all’inter-pretazione o all’applicazione della presente Costituzione, della Convenzione o dei Regolamenti amministrativi per via negoziale, diplomatica o secondo le procedure fissate dai trattati bilaterali o multilaterali conclusi tra di loro per la soluzione delle controversie internazionali, o con ogni altro metodo che potranno decidere di comune accordo.

234

2. Qualora nessuno di questi mezzi di soluzione delle controversie sia adottato, ogni Membro parte ad una controversia può aver ricorso all’arbitrato, in conformità con la procedura definita nella Convenzione.

235

3. Il Protocollo facoltativo relativo alla soluzione obbligatoria delle controversie relative alla presente Costituzione, alla Convenzione ed ai Regolamenti amministrativi è applicabile tra i Membri parti a questo Protocollo.

Art. 57 Denuncia della presente Costituzione e della Convenzione

236

1. Ogni Membro che ha ratificato, accettato o approvato la presente Costituzione e la Convenzione, o vi ha aderito, ha diritto di denunciarle. In tal caso, la presente Costituzione e la Convenzione sono denunciate contestualmente mediante uno strumento unico e con una notifica indirizzata al Segretario generale. Non appena riceve questa notifica, il Segretario generale informa gli altri Membri.

237

2. Tale denuncia produce i suoi effetti allo scadere di un periodo di un anno a decorrere dalla data alla quale il Segretario generale ne ha ricevuto notifica.

Art. 58 Entrata in vigore e questioni connesse

238

1. La presente Costituzione e la Convenzione entreranno in vigore il 1° luglio 1994 tra i Membri che avranno depositato prima di questa data lo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione.

239

2. Alla data di entrata in vigore specificata al numero 238 di cui sopra, la presente Costituzione e la Convenzione abrogheranno e sostituiranno, tra le parti, la Convenzione internazionale delle telecomunicazioni di Nairobi (1982)11.

240

3. In conformità con le disposizioni dell’articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite12, il Segretario generale dell’Unione registrerà la presente Costituzione e la Convenzione presso il Segretariato dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.

241

4. L’originale della presente Costituzione e della Convenzione redatto in lingua araba, cinese, francese, inglese, russa e spagnola rimarrà depositato negli archivi dell’Unione. Il Segretario generale invierà nelle lingue richieste una copia certificata conforme a ciascun Membro firmatario.

242

5. In caso di divergenze tra i testi della presente Costituzione e della Convenzione nelle diverse lingue, fa fede il testo francese.

In fede di che, i Plenipotenziari sottoscritti hanno firmato l’originale della presente Costituzione dell’Unione internazionale delle telecomunicazioni e l’originale della Convenzione dell’Unione internazionale delle telecomunicazioni.

Fatto a Ginevra il 22 dicembre 1992.

(Seguono le firme)

Annesso

Definizione di alcuni termini utilizzati nella presente Costituzione, nella Convenzione e nei Regolamenti amministrativi dell’Unione internazionale delle telecomunicazioni

1001

Ai fini dei summenzionati strumenti dell’Unione, i termini seguenti hanno il significato loro attribuito dalle definizioni che li accompagnano.

1002

Amministrazione: Ogni servizio o dipartimento governativo responsabile delle misure da adottare per adempiere agli obblighi della Costituzione dell’Unione internazionale delle telecomunicazioni, della Convenzione dell’Unione internazionale delle telecomunicazioni e dei Regolamenti amministrativi.

1003

Interferenza pregiudizievole: Interferenza che ha effetti nocivi sul funzionamento di un servizio di radionavigazione o di altri servizi di sicurezza o che degrada gravemente, interrompe ripetutamente ovvero impedisce il funzionamento di un servizio di radiocomunicazione utilizzato in conformità con il Regolamento delle radiocomunicazioni.

1004

Corrispondenza pubblica: Ogni telecomunicazione che gli uffici e le stazioni devono accettare, in ragione della loro disponibilità al pubblico, ai fini della trasmissione.

1005

Delegazione: Insieme di delegati e, se del caso, di rappresentanti, consiglieri, addetti o interpreti inviati dallo stesso Membro.

Ciascun Membro è libero di comporre la sua delegazione a seconda della sua convenienza. In particolare può includervi tra gli altri, in qualità di delegati, di consiglieri o di addetti, persone appartenenti ad ogni ente od organizzazione approvata, in conformità con le disposizioni pertinenti della Convenzione.

1006

Delegato: Persona inviata dal Governo di un Membro dell’Unione ad una Conferenza di plenipotenziari, o persona che rappresenta il governo o l’amministrazione di un Membro dell’Unione ad una Conferenza o ad una riunione dell’Unione.

1007

Gestione: Ogni privato, società, azienda o istituzione governativa che ha in esercizio un impianto di telecomunicazione destinato ad assicurare un servizio internazionale di telecomunicazione o suscettibile di causare interferenze pregiudizievoli a tale servizio.

1008

Gestione riconosciuta: Ogni gestione che corrisponde alla definizione di cui sopra, che ha in esercizio un servizio di corrispondenza pubblica o di radiodiffusione ed alla quale gli obblighi previsti all’articolo 6 della presente Costituzione sono imposti dal Membro sul di cui territorio è installata la sede sociale di tale gestione ovvero dal Membro che ha autorizzato tale gestione ad installare ed a utilizzare un servizio di telecomunicazioni sul suo territorio.

1009

Radiocomunicazione: Telecomunicazione attraverso onde radioelettriche.

1010

Servizio di radiodiffusione: Servizio di radiocomunicazione le cui trasmissioni sono destinate ad essere ricevute direttamente dal pubblico. Questo servizio può comprendere trasmissioni audio, trasmissioni televisive o altri tipi di trasmissione.

1011

Servizio internazionale di telecomunicazione: Prestazione di telecomunicazione tra uffici o stazioni di telecomunicazione di qualunque natura, situati in Paesi diversi o appartenenti a Paesi diversi.

1012

Telecomunicazione: ogni trasmissione, emissione o ricezione di segni, segnali, scritti, immagini, audio o informazioni di qualunque natura mediante cavo, radio-elettricità, ottica o altri sistemi elettromagnetici.

1013

Telegramma: Scritto destinato ad essere trasmesso a mezzo telegrafia in vista della sua consegna al destinatario. Questa parola indica altresì il radiotelegramma, salvo diversa specificazione.

1014

Telecomunicazioni di Stato: Telecomunicazioni provenienti da:

  1. il Capo di Stato;
  2. il Capo del Governo o i membri di un Governo;
  3. il Comandante in capo delle forze militari, terrestri, navali ed aeree;
  4. agenti diplomatici o consolari;
  5. il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite;
  6. i Capi degli organi principali delle Nazioni Unite;
  7. la Corte internazionale di Giustizia,

ovvero risposte alle telecomunicazioni di Stato sopra menzionate.

1015

Telegrammi privati: Telegrammi diversi dai telegrammi di Stato o di servizio.

1016

Telegrafia: Mezzo di telecomunicazione in cui le informazioni trasmesse sono destinate ad essere registrate all’arrivo sotto forma di un documento grafico; tali informazioni possono in alcuni casi essere presentate sotto un’altra forma o registrate in vista di una successiva utilizzazione.

Nota:Per documento grafico s’intende un supporto informativo sul quale è registrato in maniera permanente un testo scritto o stampato o un’immagine fissa e che può essere classificato e consultato.

1017

Telefonia: Mezzo di telecomunicazione essenzialmente destinato allo scambio di informazioni sotto forma di parole.

0.784.01

Campo d’applicazione il 19 luglio 202313

Stati partecipanti

Ratifica
Adesione (A)

Entrata in vigore

Afghanistan

5 novembre

2006

5 novembre

2006

Albania

15 ottobre

1999

15 ottobre

1999

Algeria*

13 agosto

1996

13 agosto

1996

Andorra

24 gennaio

1994 A

1° luglio

1994

Angola

10 novembre

2006 A

10 novembre

2006

Arabia Saudita*

8 ottobre

1997

8 ottobre

1997

Argentina*

17 novembre

1997

17 novembre

1997

Armenia

29 settembre

1995 A

29 settembre

1995

Australia*

29 settembre

1994

29 settembre

1994

Austria*

23 ottobre

1997

23 ottobre

1997

Azerbaigian

3 agosto

2000 A

3 agosto

2000

Bahamas

4 agosto

1994

4 agosto

1994

Bahrein*

12 luglio

1996

12 luglio

1996

Bangladesh

28 luglio

1994 A

28 luglio

1994

Barbados

28 luglio

1998

28 luglio

1998

Belarus*

15 giugno

1994

1° luglio

1994

Belgio*

18 agosto

1997

18 agosto

1997

Belize

9 novembre

1993 A

1° luglio

1994

Benin*

24 aprile

1997

24 aprile

1997

Bhutan

16 aprile

1996

16 aprile

1996

Bolivia

30 dicembre

1993 A

1° luglio

1994

Bosnia e Erzegovina

2 settembre

1994 A

2 settembre

1994

Botswana

12 ottobre

1998

12 ottobre

1998

Brasile

19 ottobre

1998

19 ottobre

1998

Brunei*

20 novembre

1996

20 novembre

1996

Bulgaria*

9 settembre

1994

9 settembre

1994

Burkina Faso*

21 ottobre

1994

21 ottobre

1994

Burundi

9 novembre

1998

9 novembre

1998

Cambogia

14 agosto

1997 A

14 agosto

1997

Camerun*

18 aprile

1995

18 aprile

1995

Canada*

21 giugno

1993

1° luglio

1994

Capo Verde

27 aprile

1998

27 aprile

1998

Ceca, Repubblica

29 agosto

1994 A

29 agosto

1994

Ciad

25 agosto

1997

25 agosto

1997

Cile*

2 settembre

1998

2 settembre

1998

Cina*

15 luglio

1997

15 luglio

1997

Hong Kong

6 giugno

1997

1° luglio

1997

Macao

3 luglio

1999

20 dicembre

1999

Cipro*

1° novembre

1995

1° novembre

1995

Città del Vaticano

3 maggio

1996

3 maggio

1996

Colombia*

2 aprile

1997

2 aprile

1997

Comore

11 agosto

1998

11 agosto

1998

Congo (Brazzaville)

9 agosto

1994 A

9 agosto

1994

Congo (Kinshasa)

25 marzo

2009 A

25 marzo

2009

Corea (Nord)*

9 agosto

1994

9 agosto

1994

Corea (Sud)*

5 agosto

1994

5 agosto

1994

Costa Rica

20 agosto

2002 A

20 agosto

2002

Côte d’Ivoire*

22 marzo

1996

22 marzo

1996

Croazia

3 giugno

1994

1° luglio

1994

Cuba*

25 novembre

1996

25 novembre

1996

Danimarca*

18 giugno

1993

1° luglio

1994

Dominica

28 ottobre

1996 A

28 ottobre

1996

Dominicana, Repubblica

23 aprile

2002 A

23 aprile

2002

Ecuador

1° agosto

1994 A

1° agosto

1994

Egitto

15 maggio

1996

15 maggio

1996

El Salvador

25 maggio

1998

25 maggio

1998

Emirati Arabi Uniti*

2 agosto

1995

2 agosto

1995

Eritrea

31 gennaio

1994 A

1° luglio

1994

Estonia*

23 gennaio

1996

23 gennaio

1996

Eswatini*

5 ottobre

1998

5 ottobre

1998

Etiopia*

13 ottobre

1994

13 ottobre

1994

Figi*

11 ottobre

1998

11 ottobre

1998

Filippine*

23 maggio

1996

23 maggio

1996

Finlandia*

30 maggio

1996

30 maggio

1996

Francia*

18 maggio

1994

1° luglio

1994

Gabon*

28 settembre

1998

28 settembre

1998

Gambia

9 febbraio

1998

9 febbraio

1998

Georgia

20 giugno

1994 A

1° luglio

1994

Germania*

8 ottobre

1996

8 ottobre

1996

Ghana*

16 ottobre

1998

16 ottobre

1998

Giamaica

20 ottobre

1998

20 ottobre

1998

Giappone*

18 gennaio

1995

18 gennaio

1995

Gibuti

10 marzo

1997

10 marzo

1997

Giordania*

16 ottobre

1995

16 ottobre

1995

Grecia*

25 settembre

1998

25 settembre

1998

Grenada

11 ottobre

2010

11 ottobre

2010

Guatemala

8 maggio

2000 A

8 maggio

2000

Guinea equatoriale

21 settembre

2002 A

21 settembre

2002

Guinea*

5 agosto

1994

5 agosto

1994

Guinea-Bissau

17 luglio

2002 A

17 luglio

2002

Guyana

19 settembre

1994 A

19 settembre

1994

Haiti

22 maggio

1995 A

22 maggio

1995

Honduras

23 giugno

2000

23 giugno

2000

India*

3 novembre

1995

3 novembre

1995

Indonesia*

16 aprile

1996

16 aprile

1996

Iran*

11 luglio

1996

11 luglio

1996

Iraq

8 febbraio

2006 A

8 febbraio

2006

Irlanda*

16 ottobre

1996

16 ottobre

1996

Islanda*

17 novembre

1997

17 novembre

1997

Isole Marshall

22 febbraio

1996 A

22 febbraio

1996

Isole Salomone

26 giugno

2018 A

26 giugno

2018

Israele*

25 agosto

1994

25 agosto

1994

Italia*

3 maggio

1996

3 maggio

1996

Kazakstan

5 settembre

1994 A

5 settembre

1994

Kenya*

25 agosto

1994

25 agosto

1994

Kirghizistan

29 giugno

1994 A

1° luglio

1994

Kiribati

10 gennaio

2007 A

10 gennaio

2007

Kuwait*

6 giugno

1997

6 giugno

1997

Laos

24 gennaio

1994 A

1° luglio

1994

Lesotho*

22 marzo

2002

22 marzo

2002

Lettonia*

1° giugno

2001

1° giugno

2001

Libano*

3 agosto

1998

3 agosto

1998

Liberia

8 ottobre

2008

8 ottobre

2008

Libia

10 luglio

2007 A

10 luglio

2007

Liechtenstein*

2 gennaio

1995

2 gennaio

1995

Lituania*

28 marzo

2000

28 marzo

2000

Lussemburgo*

5 febbraio

1997

5 febbraio

1997

Macedonia del Nord

11 luglio

1994 A

11 luglio

1994

Madagascar

3 giugno

1996

3 giugno

1996

Malawi*

19 ottobre

1998

19 ottobre

1998

Malaysia*

11 aprile

1994

1° luglio

1994

Maldive

22 agosto

1994 A

22 agosto

1994

Mali

25 aprile

1995

25 aprile

1995

Malta*

30 agosto

1995

30 agosto

1995

Marocco*

9 maggio

1996

9 maggio

1996

Mauritania*

30 luglio

1998

30 luglio

1998

Maurizio

6 dicembre

1993 A

1° luglio

1994

Messico*

27 settembre

1993

1° luglio

1994

Micronesia

7 agosto

1995 A

7 agosto

1995

Moldova

18 febbraio

1997

18 febbraio

1997

Monaco*

5 agosto

1997

5 agosto

1997

Mongolia*

4 giugno

1997

4 giugno

1997

Montenegro

21 giugno

2006 A

21 giugno

2006

Mozambico

19 settembre

1994 A

19 settembre

1994

Myanmar*

5 ottobre

1998

5 ottobre

1998

Namibia*

4 agosto

1994 A

4 agosto

1994

Nepal

10 novembre

1997

10 novembre

1997

Nicaragua

12 ottobre

1998 A

12 ottobre

1998

Niger*

3 settembre

1998

3 settembre

1998

Nigeria*

24 dicembre

1999

24 dicembre

1999

Norvegia*

15 luglio

1994

15 luglio

1994

Nuova Zelanda*

6 dicembre

1994

6 dicembre

1994

Oman*

18 maggio

1994

1° luglio

1994

Paesi Bassi*

13 giugno

1996

13 giugno

1996

Aruba

13 giugno

1996

13 giugno

1996

Curaçao

13 giugno

1996

13 giugno

1996

Parte caraibica (Bonaire,
Sant’Eustachio e Saba)

13 giugno

1996

13 giugno

1996

Sint Maarten

13 giugno

1996

13 giugno

1996

Pakistan*

4 novembre

1997

4 novembre

1997

Panama*

13 luglio

1998

13 luglio

1998

Papua Nuova Guinea*

10 maggio

1996

10 maggio

1996

Paraguay

26 settembre

1994 A

26 settembre

1994

Perù*

30 settembre

1994 A

30 settembre

1994

Polonia

17 ottobre

1995

17 ottobre

1995

Portogallo*

30 novembre

1995

30 novembre

1995

Qatar*

13 ottobre

1998

13 ottobre

1998

Regno Unito*

27 giugno

1994

1° luglio

1994

Rep. Centrafricana

11 maggio

1995

11 maggio

1995

Romania*

29 novembre

1993

1° luglio

1994

Ruanda

27 giugno

2002 A

27 giugno

2002

Russia*

1° agosto

1995

1° agosto

1995

Saint Kitts e Nevis

15 marzo

2006 A

15 marzo

2006

Saint Lucia

4 settembre

1997 A

4 settembre

1997

Saint Vincent e Grenadine

20 settembre

1994 A

20 settembre

1994

Samoa

29 agosto

1994 A

29 agosto

1994

San Marino

31 agosto

1994

31 agosto

1994

São Tomé e Príncipe

15 luglio

1996 A

15 luglio

1996

Seicelle

17 settembre

1999 A

17 settembre

1999

Senegal*

18 novembre

1994

18 novembre

1994

Serbia

1° giugno

2001 A

1° giugno

2001

Sierra Leone

26 novembre

2010

26 novembre

2010

Singapore*

2 maggio

1996

2 maggio

1996

Siria

14 dicembre

1993 A

1° luglio

1994

Slovacchia

1° luglio

1994 A

1° luglio

1994

Slovenia*

12 dicembre

1994

12 dicembre

1994

Somalia

24 giugno

2005 A

24 giugno

2005

Spagna*

15 aprile

1996

15 aprile

1996

Sri Lanka*

26 luglio

1996

26 luglio

1996

Stati Uniti*

26 ottobre

1997

26 ottobre

1997

Sudafrica

30 giugno

1994 A

1° luglio

1994

Sudan del Sud

3 ottobre

2011 A

3 ottobre

2011

Sudan*

13 febbraio

1997

13 febbraio

1997

Suriname*

27 ottobre

1997

27 ottobre

1997

Svezia*

15 settembre

1994

15 settembre

1994

Svizzera*

15 settembre

1994

15 settembre

1994

Tagikistan

19 luglio

1994 A

19 luglio

1994

Tanzania

16 settembre

1998

16 settembre

1998

Thailandia*

3 aprile

1996

3 aprile

1996

Timor Est

24 agosto

2010 A

24 agosto

2010

Togo

19 settembre

1994 A

19 settembre

1994

Tonga

9 settembre

1994 A

9 settembre

1994

Trinidad e Tobago

20 settembre

1994 A

20 settembre

1994

Tunisia*

27 ottobre

1997

27 ottobre

1997

Turchia*

3 maggio

2000

3 maggio

2000

Turkmenistan

27 aprile

1994 A

1° luglio

1994

Tuvalu

15 agosto

1996 A

15 agosto

1996

Ucraina*

4 agosto

1994

4 agosto

1994

Uganda

27 luglio

1994 A

27 luglio

1994

Ungheria*

14 novembre

1997

14 novembre

1997

Uruguay*

1° ottobre

1998

1° ottobre

1998

Uzbekistan

22 settembre

1994 A

22 settembre

1994

Vanuatu

13 ottobre

1998 A

13 ottobre

1998

Venezuela*

17 settembre

1996

17 settembre

1996

Vietnam*

19 giugno

1996

19 giugno

1996

Yemen*

5 ottobre

1998

5 ottobre

1998

Zambia*

12 ottobre

1998

12 ottobre

1998

Zimbabwe

5 dicembre

1994

5 dicembre

1994

  1. Riserve e dichiarazioni.
  2. Le riserve e le dichiarazioni fatte al termine della Conferenza addizionale dei plenipotenziari dell’Unione internazionale delle telecomunicazioni sono parte integrante degli Atti finali della Conferenza. Esse non sono pubblicate nella RU. I testi, francese ed inglese, possono essere consultati sul sito Internet dell’UIT: www.itu.int > Portail Histoire de l’UIT > Explore the digital collections > Constitution and Convention, oppure ottenuti presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.