0.784.01
Costituzione
dell’Unione internazionale delle telecomunicazioni1
RU 1996 1255; FF 1994I 982
Traduzione
Conclusa a Ginevra il 22 dicembre 1992
Approvata dall’Assemblea federale il 14 giugno 19942
Ratificata dalla Svizzera con strumento depositato il 15 settembre 1994
Entrata in vigore per la Svizzera il 15 settembre 1994
(Stato 19 luglio 2023)
Preambolo
1 | Nel riconoscere pienamente a ciascun Stato il diritto sovrano di regolamentare le sue telecomunicazioni e tenuto conto dell’importanza crescente delle telecomunicazioni per la salvaguardia della pace e lo sviluppo economico e sociale di tutti gli Stati, gli Stati Parti alla presente Costituzione, strumento fondamentale dell’Unione internazionale delle telecomunicazioni, ed alla Convenzione dell’Unione internazionale delle telecomunicazioni3 (in appresso designata «La Convenzione») che la completa, ai fini di agevolare le relazioni pacifiche e la cooperazione internazionale tra i popoli nonché lo sviluppo economico e sociale mediante il buon funzionamento delle telecomunicazioni, |
hanno convenuto quanto segue:
Capitolo I Disposizioni di base
Art. 1Oggetto dell’Unione | |
2 | 1. L’Unione si prefigge: |
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10 | 2. A tal fine ed in particolare, l’Unione: |
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Art. 2Formazione | |
20 | L’Unione internazionale delle telecomunicazioni, tenuto conto dei principio di universalità e dell’interesse di una partecipazione universale all’Unione, è composta da: |
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Art. 3 Diritti ed obblighi dei Membri | |
24 | 1. I Membri dell’Unione hanno i diritti e sono soggetti agli obblighi previsti nella presente Costituzione e nella Convenzione. |
25 | 2. I diritti dei Membri per quanto concerne la loro partecipazione alle Conferenze, riunioni e consultazioni dell’Unione, sono i seguenti: |
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Art. 4 Strumenti dell’Unione | |
29 | 1. Gli strumenti dell’Unione sono:
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30 | 2. La presente Costituzione, le cui disposizioni sono completate da quelle della Convenzione, è lo strumento fondamentale dell’Unione. |
31 | 3. Le disposizioni della presente Costituzione e della Convenzione sono inoltre completate da quelle dei Regolamenti amministrativi enumerati in appresso, che regolamentano l’utilizzazione delle telecomunicazioni e vincolano tutti i Membri:
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32 | 4. In caso di divergenza tra una disposizione della presente Costituzione ed una disposizione della Convenzione o dei Regolamenti amministrativi, prevale la Costituzione. In caso di divergenza tra una disposizione della Convenzione ed una disposizione dei Regolamenti amministrativi, prevale la Convenzione. |
Art. 5 Definizioni | |
33 | Salvo che ciò non sia in contraddizione con il contesto: |
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Art. 6 Attuazione degli strumenti dell’Unione | |
37 | 1. I Membri sono tenuti a conformarsi alle disposizioni della presente Costituzione, della Convenzione e dei Regolamenti amministrativi in tutti gli Uffici ed in tutte le stazioni di telecomunicazione da essi stabiliti o utilizzati e che assicurano servizi internazionali o che possono causare interferenze pregiudizievoli ai servizi di radiocommunicazione di altri Paesi, salvo per quanto concerne i servizi che sfuggono a tali obblighi in virtù delle disposizioni dell’articolo 48 della presente Costituzione. |
38 | 2. I Membri sono inoltre tenuti ad adottare i provvedimenti necessari per imporre il rispetto delle disposizioni della presente Costituzione, della Convenzione e dei Regolamenti amministrativi alle imprese da essi autorizzate a instaurare o ad utilizzare stazioni suscettibili di causare interferenze pregiudizievoli ai servizi di radiocomunicazioni di altri Paesi. |
Art. 7 Struttura dell’Unione | |
39 | L’Unione comprende: |
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Art. 8 La Conferenza di plenipotenziari | |
47 | 1. La Conferenza di plenipotenziari è composta da delegazioni che rappresentano i Membri. Essa è convocata ogni quattro anni. |
48 | 2. La Conferenza di plenipotenziari: |
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Art. 9 Principi relativi alle elezioni e problemi connessi | |
60 | 1. All’atto delle elezioni di cui ai numeri 54 a 56 della presente Costituzione, la Conferenza dei plenipotenziari vigila affinché: |
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64 | 2. Le procedure da seguire per queste elezioni sono stabilite dalla Conferenza di plenipotenziari. Le disposizioni relative all’entrata in funzione, ai posti vacanti ed alla rieleggibilità figurano nella Convenzione. |
Art. 10 Il Consiglio | |
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67 | 2. Il Consiglio stabilisce il suo regolamento interno. |
68 | 3. Nell’intervallo intercorrente tra le Conferenze di plenipotenziari, il Consiglio, nella sua qualità di organo direttivo dell’Unione, agisce come mandatario della Conferenza di plenipotenziari nell’ambito dei poteri da quest’ultima delegati. |
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Art. 11 Segretariato generale | |
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77 | 2. Il Vice‑Segretario generale è responsabile dinnanzi al Segretario generale; egli assiste il Segretario generale nell’esercizio delle sue funzioni e si assume i particolari incarichi affidatigli dal Segretario generale. Egli esercita le funzioni del Segretario generale quando quest’ultimo è assente. |
Capitolo II Settore delle radiocomunicazioni
Art. 12 Funzioni e struttura | |
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80 | 2. Il funzionamento del Settore delle radiocomunicazioni è assicurato per mezzo: |
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86 | 3. Il Settore delle radiocomunicazioni ha come membri: |
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Art. 13 Conferenza delle radiocomunicazioni e assemblee delle radiocomunicazioni | |
89 | 1. Una conferenza mondiale delle radiocomunicazioni può procedere ad una revisione parziale o a titolo eccezionale, totale, del Regolamento delle radiocomunicazioni e trattare ogni altra questione a carattere mondiale di sua competenza e relativa al suo ordine dei giorno. Le altre funzioni di questa conferenza sono enunciate nella Convenzione. |
90 | 2. Le conferenze mondiali delle radiocomunicazioni sono convocate di regola ogni due anni; tuttavia, in conformità con le disposizioni pertinenti della Convenzione, questa conferenza può non essere convocata, oppure può essere convocata una conferenza addizionale. |
91 | 3. Allo stesso modo, le assemblee delle radiocomunicazioni sono di regola convocate ogni due anni e sono abbinate, per quanto riguarda il luogo e le date, alle conferenze mondiali di radiocomunicazioni in modo da migliorare l’efficacia e la produttività del Settore delle radiocomunicazioni. Le assemblee delle radiocomunicazioni stabiliscono le basi tecniche necessarie per i lavori delle conferenze mondiali delle radiocomunicazioni e danno seguito a tutte le domande di tali conferenze; le loro funzioni sono enunciate nella Convenzione. |
92 | 4. Le decisioni delle conferenze mondiali delle radiocomunicazioni, delle assemblee delle radiocomunicazioni e delle conferenze regionali delle radiocomunicazioni debbono essere in ogni caso conformi alle norme della presente Costituzione e della Convenzione, Le decisioni delle assemblee delle radiocomunicazioni o delle Conferenze regionali delle radiocomunicazioni debbono inoltre, in ogni caso, essere conformi alle disposizioni del Regolamento delle radiocomunicazioni. Nell’adottare risoluzioni e decisioni, le conferenze debbono tener conto di prevedibili ripercussioni finanziarie e dovrebbero evitare di adottare risoluzioni e decisioni che potrebbero comportare il superamento dei limiti massimi di credito stabiliti dalla Conferenza di plenipotenziari. |
Art. 14 Comitato dei Regolamento delle radiocomunicazioni | |
93 | 1. Il Comitato del Regolamento delle radiocomunicazioni è composto da membri eletti perfettamente qualificati nel settore delle radiocomunicazioni e che possiedono un’esperienza pratica in materia di assegnazione e di utilizzazione delle frequenze. Ciascun membro deve essere al corrente delle condizioni geografiche, economiche e demografiche di una particolare regione dei mondo. I membri esercitano le loro funzioni al servizio dell’Unione in maniera indipendente ed a tempo parziale. |
94 | 2. Le funzioni del Comitato dei Regolamento delle radiocomunicazioni consistono: |
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Art. 15 Commissioni di studio delle radiocomunicazioni | |
102 | Le funzioni delle commissioni di studio delle radiocomunicazioni sono enunciate nella Convenzione. |
Art. 16 Ufficio delle radiocomunicazioni | |
103 | Le funzioni del direttore dell’Ufficio delle radiocomunicazioni sono enunciate nella Convenzione. |
Capitolo III Settore di normalizzazione delle telecomunicazioni
Art. 17Funzioni e struttura | |
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106 | 2. Il funzionamento del Settore di normalizzazione delle telecomunicazioni è assicurato da: |
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110 | 3. Il settore di normalizzazione delle telecomunicazioni è composto: |
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Art. 18 Conferenze mondiali per la normalizzazione delle telecomunicazioni | |
113 | 1. Il ruolo delle conferenze mondiali per la normalizzazione delle telecomunicazioni è definito nella Convenzione. |
114 | 2. Le conferenze mondiali per la normalizzazione delle telecomunicazioni sono convocate ogni quattro anni; tuttavia una conferenza addizionale può essere organizzata secondo le disposizioni pertinenti della Convenzione. |
115 | 3. Le decisioni delle conferenze mondiali per la normalizzazione delle telecomunicazioni debbono essere, in ogni caso, conformi alle disposizioni della presente Costituzione, della Convenzione e dei Regolamenti amministrativi. Nell’adottare risoluzioni e decisioni, le Conferenze devono tener conto di ripercussioni finanziarie prevedibili e dovrebbero evitare di adottare risoluzioni e decisioni suscettibili di comportare il superamento dei limiti massimi di credito stabiliti dalla Conferenza dei plenipotenziari. |
Art. 19 Commissioni di studio per la normalizzazione delle telecomunicazioni | |
116 | Le funzioni delle commissioni di studio per la normalizzazione delle telecomunicazioni sono enunciate nella Convenzione. |
Art. 20 Ufficio di normalizzazione delle telecomunicazioni | |
117 | Le funzioni del direttore dell’Ufficio di normalizzazione delle telecomunicazioni sono enunciate nella Convenzione. |
Capitolo IV Settore di sviluppo delle telecomunicazioni
Art. 21 Funzioni e struttura | |
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120 | 2. Nel summenzionato quadro, le specifiche funzioni dei Settore di sviluppo delle telecomunicazioni sono: |
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130 | 3. Il funzionamento del Settore di sviluppo delle telecomunicazioni è assicurato da: |
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134 | 4. Il Settore di sviluppo delle telecomunicazioni è composto: |
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Art. 22 Conferenze per lo sviluppo delle telecomunicazioni | |
137 | 1. Le conferenze per lo sviluppo delle telecomunicazioni rappresentano un ambito di discussione in cui sono esaminate questioni, progetti e programmi che interessano lo sviluppo delle telecomunicazioni e in cui vengono forniti orientamenti all’Ufficio di sviluppo delle telecomunicazioni. |
138 | 2. Le conferenze per lo sviluppo delle telecomunicazioni includono: |
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141 | 3. Tra due Conferenze di plenipotenziari verrà indetta una conferenza mondiale per lo sviluppo delle telecomunicazioni e, in base alle risorse ed alle priorità, conferenze regionali per lo sviluppo delle telecomunicazioni. |
142 | 4. Le conferenze per lo sviluppo delle telecomunicazioni non elaborano Atti finali. Le loro conclusioni sono sotto forma di risoluzioni, di decisioni, di raccomandazioni o di rapporti. Tali conclusioni debbono, in tutti i casi, essere conformi alle disposizioni della presente Costituzione, della Convenzione e dei Regolamenti amministrativi. Nell’adottare risoluzioni e decisioni, le conferenze debbono tener conto di prevedibili ripercussioni finanziarie e dovrebbero evitare di adottare risoluzioni e decisioni suscettibili di comportare il superamento dei limiti massimi di credito stabiliti dalla Conferenza di plenipotenziari. |
143 | 5. Il ruolo delle conferenze di sviluppo delle telecomunicazioni è definito nella Convenzione. |
Art. 23 Commissioni di studio per lo sviluppo delle telecomunicazioni | |
144 | Le funzioni delle commissioni di studio per lo sviluppo delle telecomunicazioni sono enunciate nella Convenzione. |
Art. 24 Ufficio di sviluppo delle telecomunicazioni | |
145 | Le funzioni del direttore dell’Ufficio di sviluppo delle telecomunicazioni sono enunciate nella Convenzione. |
Capitolo V Altre disposizioni relative al funzionamento dell’Unione
Art. 25 Conferenze mondiali delle telecomunicazioni internazionali | |
146 | 1. Una conferenza mondiale delle telecomunicazioni internazionali può procedere ad una revisione, parziale o a titolo eccezionale totale, dei Regolamento delle telecomunicazioni internazionali e trattare ogni altra questione a carattere mondiale di sua competenza o relativa al suo ordine del giorno. |
147 | 2. Le decisioni delle conferenze mondiali delle telecomunicazioni internazionali debbono in ogni caso essere conformi alle disposizioni della presente Costituzione e della Convenzione. Nell’adottare risoluzioni e decisioni, le conferenze devono tener conto di ripercussioni finanziarie prevedibili e dovrebbero evitare di adottare risoluzioni e decisioni tali da comportare il superamento dei limiti massimi di credito stabiliti dalla Conferenza di plenipotenziari. |
Art. 26 Comitato di coordinamento | |
148 | 1. Il Comitato di coordinamento è composto dal Segretario generale, dal Vice-Segretario generale e dai direttori dei tre Uffici. È presieduto dal Segretario generale, e, in sua assenza, dal Vice‑Segretario generale. |
149 | 2. Il Comitato di coordinamento svolge le funzioni di un gruppo di gestione interno che consiglia il Segretario generale e gli fornisce assistenza pratica per tutte le questioni relative all’amministrazione, alle finanze, ai sistemi d’informazione ed alla cooperazione tecnica che non sono di esclusiva competenza di un dato Settore o dei Segretariato generale, nonché nei settori delle relazioni esterne dell’informazione pubblica. Nell’esaminare queste questioni, il Comitato tiene pienamente conto delle disposizioni della presente Costituzione, della Convenzione, delle decisioni del Consiglio e degli interessi di tutta l’Unione. |
Art. 27 I funzionari designati ed il personale dell’Unione | |
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154 | 2. Il criterio prevalente nel reclutare e stabilire le condizioni d’impiego del personale deve essere la necessità di garantire all’Unione i servizi di persone in possesso delle massime qualità di efficacia, di competenza e d’integrità. Va debitamente presa in considerazione l’importanza di un reclutamento effettuato su una base geografica la più ampia possibile. |
Art. 28 Finanze dell’Unione | |
155 | 1. Le spese dell’Unione comprendono le spese inerenti: |
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159 | 2. I contributi dei Paesi membri dell’Unione e delle entità ed organizzazioni ammesse a partecipare alle attività dell’Unione secondo le disposizioni pertinenti della Convenzione servono a far fronte alle spese dell’Unione. Tali contributi sono determinati in funzione del numero di unità corrispondenti alla classe di contribuzione prescelta da ogni Membro ed ente o organizzazione abilitata, secondo le disposizioni pertinenti della Convenzione. |
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164 | 4. I Membri che non hanno fatto sapere la loro decisione entro il termine specificato rispettivamente ai numeri 161 e 162 di cui sopra conservano la classe di contribuzione che avevano scelto anteriormente. |
165 | 5. La classe di contribuzione scelta da un Membro può essere decurtata solo in conformità con i numeri 161, 162 e 163 di cui sopra. Tuttavia, in circostanze eccezionali, come catastrofi naturali che necessitano il varo di programmi di assistenza internazionale, il Consiglio può autorizzare una riduzione del numero di unità di contribuzione se un Membro ne fa la richiesta e fornisce la prova che non è più in grado di mantenere il suo contributo nella classe scelta inizialmente. |
166 | 6. Allo stesso modo, i Membri possono, previa approvazione dei Consiglio, scegliere una classe di contribuzione inferiore a quella che hanno scelto secondo il numero 161 di cui sopra, se la loro situazione contributiva, a decorrere dalla data stabilita al numero 163 di cui sopra per un nuovo periodo di contributi, è peggiorata rispetto a quella precedente. |
167 | 7. Le spese delle conferenze regionali di cui al numero 43 della presente Costituzione sono a carico di tutti i Membri della regione interessata, secondo la classe di contribuzione di questi ultimi e sulla stessa base dei Membri di altre regioni che hanno eventualmente partecipato a tali conferenze. |
168 | 8. I Membri e gli enti o organizzazioni di cui al numero 159 di cui sopra pagano in anticipo la loro quota contributiva annuale, calcolata in base al bilancio preventivo biennale stabilito dal Consiglio tenendo conto degli adeguamenti eventualmente apportati da quest’ultimo. |
169 | 9. Un Membro che è in ritardo nei suoi pagamenti all’Unione perde il suo diritto di voto stabilito ai numeri 27 e 28 della presente Costituzione se l’ammontare dei suoi arretrati è pari o superiore all’ammontare dei contributi che deve pagare per i due anni precedenti. |
170 | 10. Figurano nella Convenzione disposizioni specifiche che regolano i contributi finanziari degli enti ed organizzazioni di cui al sopra descritto numero 159 e di altre organizzazioni internazionali. |
Art. 29 Lingue | |
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174 | 2. Sempre che tutti i partecipanti ad una conferenza o ad una riunione convengano della seguente procedura, i dibattiti potranno aver luogo in un numero di lingue inferiore a quello menzionato sopra. |
Art. 30 Sede dell’Unione | |
175 | La sede dell’Unione è a Ginevra. |
Art. 31 Capacità giuridica dell’Unione | |
176 | L’Unione gode, sul territorio di ciascuno dei suoi Membri, della capacità giuridica che le è necessaria per esercitare le sue funzioni e raggiungere i suoi scopi. |
Art. 32 Regolamento interno delle conferenze e di altre riunioni | |
177 | 1. Per l’organizzazione dei loro lavori e lo svolgimento dei loro dibattiti, le conferenze e le riunioni dell’Unione applicano il regolamento interno riportato nella Convenzione. |
178 | 2. Le conferenze ed il Consiglio possono adottare le regole che ritengono indispensabili a titolo di complemento delle regole del regolamento interno. Tuttavia, tali regole complementari devono essere compatibili con le disposizioni della presente Costituzione e della Convenzione; qualora si tratti di regole complementari adottate da conferenze, esse sono pubblicate da queste ultime alla stregua di documenti. |
Capitolo VI Disposizioni generali relative alle telecomunicazioni
Art. 33 Diritto dei pubblico di utilizzare il servizio internazionale di telecomunicazione | |
179 | I Membri riconoscono al pubblico il diritto di corrispondere per mezzo del servizio internazionale di corrispondenza pubblica. I servizi, le tasse e le garanzie sono le stesse per tutti gli utenti in ciascuna categoria di corrispondenza, senza alcuna priorità o preferenza. |
Art. 34 Interruzione delle telecomunicazioni | |
180 | 1. I Membri si riservano il diritto di interrompere la trasmissione di qualunque telegramma privato che potrebbe sembrare pericoloso per la sicurezza dello Stato o in contrasto con le sue leggi, l’ordine pubblico o la moralità pubblica, e si incaricano di avvisare immediatamente l’ufficio d’origine dell’interruzione totale dei telegramma o di qualunque sua parte, salvo se tale notifica dovesse sembrare pericolosa per la sicurezza dello Stato. |
181 | 2. I Membri si riservano inoltre il diritto di interrompere ogni altra telecomunicazione privata che può sembrare pericolosa per la sicurezza dello Stato o contraria alle sue leggi, all’ordine pubblico o alla moralità pubblica. |
Art. 35 Sospensione del servizio | |
182 | Ciascun Membro si riserva il diritto di sospendere il servizio internazionale di telecomunicazione sia in linea generale, sia solo per alcuni collegamenti o per alcuni tipi di corrispondenze in partenza, in arrivo o in transito, e si incarica di avvisarne immediatamente ciascuno dei Membri tramite il Segretario generale. |
Art. 36 Responsabilità | |
183 | I Membri non accettano alcuna responsabilità nei confronti degli utenti dei servizi internazionali di telecomunicazione, in particolare per quanto concerne i reclami volti ad ottenere un risarcimento di danni. |
Art. 37Segreto delle telecomunicazioni | |
184 | 1. I Membri si impegnano ad adottare tutti i provvedimenti possibili, compatibili con il sistema di telecomunicazioni utilizzato, per assicurare il segreto delle corrispondenze internazionali. |
185 | 2. Tuttavia, si riservano il diritto di comunicare tali corrispondenze alle autorità competenti al fine di garantire l’applicazione della loro legislazione nazionale o l’attuazione delle convenzioni internazionali cui sono parti. |
Art. 38 Installazione, utilizzazione e salvaguardia dei canali e degli impianti di telecomunicazione | |
186 | 1. I Membri adottano provvedimenti utili al fine di installare, nelle migliori condizioni tecniche, i canali e gli impianti necessari per assicurare uno scambio rapido ed ininterrotto delle telecomunicazioni internazionali. |
187 | 2. Nella misura dei possibile, tali canali ed impianti devono essere utilizzati secondo i metodi e le procedure che l’esperienza pratica dell’utilizzazione ha rivelato essere le migliori, essere manutenzionati in buone condizioni di utilizzazione e mantenuti a livello dei progressi scientifici e tecnici. |
188 | 3. I Membri assicurano la salvaguardia di questi canali ed impianti entro i limiti della loro giurisdizione. |
189 | 4. Salvo intese particolari che stabiliscano altre condizioni, tutti i Membri debbono adottare misure atte ad assicurare la manutenzione delle parti dei circuiti internazionali di telecomunicazione compresi nei limiti dei loro controllo. |
Art. 39 Notifica delle trasgressioni | |
190 | Al fine di agevolare l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 6 della presente Costituzione, i Membri s’impegnano ad informarsi reciprocamente riguardo alle trasgressioni delle norme della presente Costituzione, della Convenzione e dei Regolamenti amministrativi. |
Art. 40 Priorità delle telecomunicazioni relative alla sicurezza della vita umana | |
191 | I servizi internazionali di telecomunicazione devono concedere un’assoluta priorità a tutte le telecomunicazioni relative alla sicurezza della vita umana in mare, su terra, in aria e nello spazio extraatmosferico, nonché alle telecomunicazioni epidemiologiche di eccezionale urgenza dell’Organizzazione mondiale della sanità. |
Art. 41Priorità delle telecomunicazioni di Stato | |
192 | Sotto riserva delle disposizioni degli articoli 40 e 46 della presente Costituzione, le telecomunicazioni di Stato (vedere annesso alla presente Costituzione, numero 1014) godono di un diritto di priorità sulle altre telecomunicazioni, nella misura del possibile, qualora l’interessato ne faccia specificamente richiesta. |
Art. 42 Intese particolari | |
193 | I Membri riservano a sé stessi, alle gestioni riconosciute e ad altre gestioni debitamente autorizzate a tal fine, la facoltà di concludere intese particolari su questioni di telecomunicazioni che non interessano l’insieme dei Membri. Tuttavia queste intese non devono essere in contrasto con le norme della presente Costituzione, della Convenzione o dei Regolamenti amministrativi, per quanto riguarda le interferenze pregiudizievoli che potrebbero derivarne ai servizi di radiocomunicazione degli altri Membri, ed in generale il danno tecnico che potrebbe derivare dall’applicazione di tali intese alla gestione di altri servizi di telecomunicazione degli altri Membri. |
Art. 43 Conferenze regionali, intese regionali, organizzazioni regionali | |
194 | I Membri si riservano il diritto di svolgere conferenze regionali, di concludere intese regionali e di creare organizzazioni regionali al fine di risolvere problemi di telecomunicazione che possono essere trattati a livello regionale. Le intese regionali non debbono essere in contrasto con la presente Costituzione o la Convenzione. |
Capitolo VII Disposizioni speciali relative alle radiocomunicazioni
Art. 44 Utilizzazione dello spettro delle frequenze radioelettriche e dell’orbita dei satelliti geostazionari | |
195 | 1. I Membri si sforzano di limitare il numero delle frequenze e l’estensione dello spettro utilizzato al minimo indispensabile per garantire in maniera soddisfacente il funzionamento dei servizi necessari. A tal fine si sforzano di applicare, il più rapidamente possibile, gli ultimi perfezionamenti della tecnica. |
196 | 2. Nell’utilizzare le bande di frequenze per le radiocomunicazioni, i Membri tengono conto del fatto che le frequenze e l’orbita dei satelliti geostazionari sono risorse naturali limitate che debbono essere utilizzate in maniera razionale, efficace ed economica, in conformità con le norme dei Regolamento delle radiocomunicazioni al fine di consentire ai vari Paesi, o gruppi di Paesi, un equo accesso a quest’orbita ed a tali frequenze, tenendo conto delle particolari esigenze dei Paesi in via di sviluppo e della situazione geografica di alcuni Paesi. |
Art. 45 Interferenze pregiudizievoli | |
197 | 1. Tutte le stazioni, a prescindere dal loro oggetto, devono essere installate e gestite in modo da non causare interferenze pregiudizievoli alle comunicazioni o ai servizi radioelettrici degli altri Membri, delle gestioni riconosciute e di altre gestioni debitamente autorizzate ad assicurare un servizio di radiocomunicazione e che funzionano in conformità con le disposizioni del Regolamento delle radiocomunicazioni. |
198 | 2. Ciascun Membro s’impegna ad esigere, dalle gestioni da esso riconosciute e dalle altre gestioni debitamente autorizzate a tal fine, l’osservazione delle prescrizioni del numero 197 di cui sopra. |
199 | 3. Inoltre, i Membri riconoscono la necessità di adottare tutte le misure possibili dal punto di vista pratico per impedire che il funzionamento degli apparati e degli impianti elettrici di qualunque tipo causi interferenze pregiudizievoli alle comunicazioni o ai servizi radioelettrici di cui al numero 197 di cui sopra. |
Art. 46 Chiamate e messaggi di soccorso | |
200 | Le stazioni di radiocomunicazione sono tenute ad accettare, a titolo prioritario assoluto, le chiamate ed i messaggi di soccorso a prescindere dalla loro provenienza, a rispondere allo stesso modo a questi messaggi ed a darvi immediatamente il seguito necessario. |
Art. 47 Segnali di soccorso, di urgenza, di sicurezza o d’identificazione falsi o ingannatori | |
201 | I Membri s’impegnano ad adottare misure utili per reprimere la trasmissione o l’immissione in circolazione di segnali di soccorso, d’urgenza, di sicurezza o d’identificazione falsi o ingannatori, ed a collaborare per localizzare ed identificare le stazioni che trasmettono tali segnali nell’ambito della loro giurisdizione. |
Art. 48 Impianti di servizi di difesa nazionale | |
202 | 1. I Membri conservano la loro intera libertà per quanto concerne gli impianti radioelettrici militari. |
203 | 2. Tuttavia tali impianti devono, per quanto possibile, osservare le disposizioni regolamentari relative ai soccorsi da prestare in caso di soccorso ed alle misure da prendere per impedire interferenze pregiudizievoli, nonché le prescrizioni dei Regolamenti amministrativi relative ai tipi di trasmissione ed alle frequenze da utilizzare, secondo la natura dei servizio che assicurano. |
204 | 3. Inoltre, quando questi impianti partecipano al servizio di corrispondenza pubblico o agli altri servizi regolati dai Regolamenti amministrativi, essi debbono conformarsi, in linea di massima, alle prescrizioni regolamentari applicabili a questi servizi. |
Capitolo VIII Relazioni con l’Organizzazione delle Nazioni Unite, altre organizzazioni internazionali e Stati non‑Membri
Art. 49 Relazioni con l’Organizzazione delle Nazioni Unite | |
205 | Le relazioni tra l’Organizzazione delle Nazioni Unite e l’Unione internazionale delle telecomunicazioni sono definite nell’Accordo stipulato tra queste due organizzazioni. |
Art. 50 Relazioni con le altre organizzazioni internazionali | |
206 | Al fine di dare un aiuto alla realizzazione di un completo coordinamento internazionale nel settore delle telecomunicazioni, l’Unione collabora con le organizzazioni internazionali che hanno interessi ed attività connesse. |
Art. 51 Relazioni con Stati non‑membri | |
207 | Tutti i Membri riservano, a sé stessi ed alle gestioni riconosciute, la facoltà di stabilire le condizioni alle quali vengono ammessi gli scambi di telecomunicazioni con uno Stato che non è Membro dell’Unione. Se una telecomunicazione proveniente da tale Stato è accettata da un Membro, essa dovrà essere trasmessa e, nella misura in cui utilizza i canali di telecomunicazione di un Membro, le saranno applicate le dìsposizioni obbligatorie della presente Costituzione, della Convenzione e dei Regolamenti amministrativi come anche le tasse normali. |
Capitolo IX Disposizioni finali
Art. 52 Ratifica, accettazione e approvazione | |
208 | 1. La presente Costituzione e la Convenzione sono contestualmente ratificate, accettate o approvate da ogni Membro firmatario, secondo le sue regole costituzionali, mediante uno strumento unico. Tale strumento deve essere depositato il prima possibile presso il Segretario generale. Il Segretario generale informa i Membri riguardo al deposito di tale strumento. |
209 |
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210 |
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211 | 3. Dopo l’entrata in vigore della presente Costituzione e della Convenzione secondo l’articolo 58 della presente Costituzione, lo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione ha effetto alla data di deposito presso il Segretario generale. |
Art. 53 Adesione | |
212 | 1. Un Membro che non ha firmato la presente Costituzione e la Convenzione o, sotto riserva delle disposizioni dell’articolo 2 della presente Costituzione, ogni altro Stato menzionato in tale articolo, può aderire in ogni tempo alla presente Costituzione ed alla Convenzione. Quest’adesione avviene contestualmente mediante uno strumento unico che include sia la Costituzione sia la Convenzione. |
213 | 2. Lo strumento di adesione è depositato presso il Segretario generale che notifica ai Membri, non appena lo riceve, il deposito di ciascun strumento di adesione, e trasmette a ciascuno di essi una copia certificata di quest’ultimo. |
214 | 3. Dopo l’entrata in vigore della presente Costituzione e della Convenzione in conformità con l’articolo 58 della presente Costituzione, lo strumento di adesione ha effetto alla data di deposito presso il Segretario generale, a meno che tale strumento non disponga diversamente. |
Art. 54 Regolamenti amministrativi | |
215 | 1. I Regolamenti amministrativi così come specificati all’articolo 4 della presente Costituzione sono strumenti internazionali vincolanti e devono essere conformi alle disposizioni della presente Costituzione e della Convenzione. |
216 | 2. La ratifica, l’accettazione o l’approvazione della presente Costituzione e della Convenzione o l’adesione a questi strumenti in conformità con gli articoli 52 e 53 della presente Costituzione implica altresì il consenso ad essere vincolato dai Regolamenti amministrativi adottati dalle conferenze mondiali competenti prima della firma della presente Costituzione e della Convenzione. Tale consenso s’intende in considerazione di ogni riserva formulata al momento della firma di tali Regolamenti o di ogni revisione di questi ultimi e nella misura in cui tale riserva è mantenuta all’atto dei deposito dello strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione. |
217 | 3. Le revisioni dei Regolamenti amministrativi, parziali o totali, adottate dopo la data summenzionata, si applicano provvisoriamente nei confronti di tutti i Membri che hanno firmato queste revisioni, nella misura autorizzata dal loro diritto nazionale. Tale applicazione provvisoria ha effetto alla data o alle date che vi sono menzionate, fatte salve eventuali riserve formulate all’atto della firma di queste revisioni. |
218 | 4. Tale applicazione provvisoria continua: |
219 |
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220 |
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221 | 5. Se il Segretario generale non ha ricevuto alcuna notifica ai sensi dei numeri 219 o 220 di cui sopra da parte di un Membro che ha firmato detta revisione, anteriormente allo scadere di un termine di trentasei mesi a decorrere dalla data o dalle date che vi sono indicate per l’inizio dell’applicazione provvisoria, questo Membro è considerato come consenziente ad essere vincolato dalla revisione, tenendo tuttavia conto di ogni riserva che potrebbe aver formulato riguardo a tale revisione all’atto della firma di quest’ultima. |
222 | 6. Ogni Membro dell’Unione che non ha firmato la revisione parziale o totale dei Regolamenti amministrativi, adottata successivamente alla data stipulata al numero 216 di cui sopra, dovrà notificare prontamente al Segretario generale il suo consenso a tale revisione. Se nessuna notifica, proveniente da questo Membro, è stata ricevuta dal Segretario generale prima dello scadere dei termine stipulato al numero 221 di cui sopra, tale Membro sarà considerato come consenziente ad essere vincolato da tale revisione. |
223 | 7. Il Segretario generale informa sollecitamente i Membri di ogni notifica ricevuta ai sensi dei presente articolo. |
Art. 55 Disposizioni per emendare la presente Costituzione | |
224 | 1. Ogni Membro dell’Unione può proporre qualunque emendamento alla presente Costituzione. Per poter essere trasmessa a tutti i Membri dell’Unione ed essere da essi esaminata in tempo utile, la proposta deve pervenire al Segretario generale non oltre otto mesi prima della data di apertura fissata per la Conferenza di plenipotenziari. Il Segretario generale trasmette, il prima possibile ed al massimo sei mesi prima di quest’ultima data, tale proposta a tutti i Membri dell’Unione. |
225 | 2. Ogni proposta di modifica di un emendamento proposto secondo il numero 224 in appresso può, tuttavia, essere presentata in qualunque momento da un Membro dell’Unione o dalla sua delegazione alla Conferenza di plenipotenziari. |
226 | 3. Il quorum richiesto ad ogni seduta plenaria della Conferenza di plenipotenziari per esaminare ogni proposta mirante ad emendare la presente Costituzione o ogni modifica di tale proposta è costituito da più della metà delle delegazioni accreditate alla Conferenza di plenipotenziari. |
227 | 4. Per poter essere adottata, ogni proposta di modifica di un emendamento proposto, nonché la proposta di emendamento nella sua integralità, modificata o meno, deve essere approvata in seduta plenaria da almeno due terzi delle delegazioni accreditate alla Conferenza di plenipotenziari aventi diritto di voto. |
228 | 5. Sono applicabili le disposizioni generati concernenti le conferenze ed il Regolamento interno delle conferenze e di altre riunioni previste nella Convenzione, a meno che i paragrafi precedenti del presente articolo, e che sono prevalenti, non dispongano diversamente. |
229 | 6. Tutti gli emendamenti alla presente Costituzione adottati dalla Conferenza di plenipotenziari entrano in vigore, ad una data stabilita dalla Conferenza, nella loro totalità e sotto forma di uno strumento unico di emendamento, tra i Membri che avranno depositato prima di tale data il loro strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione alla presente Costituzione ed allo strumento di emendamento. È esclusa la ratifica, l’accettazione, l’approvazione o l’adesione relativa ad una sola parte di tale strumento di emendamento. |
230 | 7. Il Segretario generale notifica a tutti i Membri il deposito di ciascun strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione. |
231 | 8. Dopo l’entrata in vigore di ogni strumento di emendamento, si applicano alla Costituzione emendata la ratifica, l’accettazione, l’approvazione o l’adesione, secondo gli articoli 52 e 53 della presente Costituzione. |
232 | 9. Dopo che tale strumento di emendamento è entrato in vigore, il Segretario generale lo registra presso il Segretariato dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, secondo le disposizioni dell’articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite10. Il numero 241 della presente Costituzione si applica inoltre ad ogni strumento di emendamento. |
Art. 56 Soluzione delle controversie | |
233 | 1. I Membri possono risolvere le loro controversie su questioni relative all’inter-pretazione o all’applicazione della presente Costituzione, della Convenzione o dei Regolamenti amministrativi per via negoziale, diplomatica o secondo le procedure fissate dai trattati bilaterali o multilaterali conclusi tra di loro per la soluzione delle controversie internazionali, o con ogni altro metodo che potranno decidere di comune accordo. |
234 | 2. Qualora nessuno di questi mezzi di soluzione delle controversie sia adottato, ogni Membro parte ad una controversia può aver ricorso all’arbitrato, in conformità con la procedura definita nella Convenzione. |
235 | 3. Il Protocollo facoltativo relativo alla soluzione obbligatoria delle controversie relative alla presente Costituzione, alla Convenzione ed ai Regolamenti amministrativi è applicabile tra i Membri parti a questo Protocollo. |
Art. 57 Denuncia della presente Costituzione e della Convenzione | |
236 | 1. Ogni Membro che ha ratificato, accettato o approvato la presente Costituzione e la Convenzione, o vi ha aderito, ha diritto di denunciarle. In tal caso, la presente Costituzione e la Convenzione sono denunciate contestualmente mediante uno strumento unico e con una notifica indirizzata al Segretario generale. Non appena riceve questa notifica, il Segretario generale informa gli altri Membri. |
237 | 2. Tale denuncia produce i suoi effetti allo scadere di un periodo di un anno a decorrere dalla data alla quale il Segretario generale ne ha ricevuto notifica. |
Art. 58 Entrata in vigore e questioni connesse | |
238 | 1. La presente Costituzione e la Convenzione entreranno in vigore il 1° luglio 1994 tra i Membri che avranno depositato prima di questa data lo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione. |
239 | 2. Alla data di entrata in vigore specificata al numero 238 di cui sopra, la presente Costituzione e la Convenzione abrogheranno e sostituiranno, tra le parti, la Convenzione internazionale delle telecomunicazioni di Nairobi (1982)11. |
240 | 3. In conformità con le disposizioni dell’articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite12, il Segretario generale dell’Unione registrerà la presente Costituzione e la Convenzione presso il Segretariato dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. |
241 | 4. L’originale della presente Costituzione e della Convenzione redatto in lingua araba, cinese, francese, inglese, russa e spagnola rimarrà depositato negli archivi dell’Unione. Il Segretario generale invierà nelle lingue richieste una copia certificata conforme a ciascun Membro firmatario. |
242 | 5. In caso di divergenze tra i testi della presente Costituzione e della Convenzione nelle diverse lingue, fa fede il testo francese. |
In fede di che, i Plenipotenziari sottoscritti hanno firmato l’originale della presente Costituzione dell’Unione internazionale delle telecomunicazioni e l’originale della Convenzione dell’Unione internazionale delle telecomunicazioni.
Fatto a Ginevra il 22 dicembre 1992.
(Seguono le firme)
Annesso
Definizione di alcuni termini utilizzati nella presente Costituzione, nella Convenzione e nei Regolamenti amministrativi dell’Unione internazionale delle telecomunicazioni
1001 | Ai fini dei summenzionati strumenti dell’Unione, i termini seguenti hanno il significato loro attribuito dalle definizioni che li accompagnano. |
1002 | Amministrazione: Ogni servizio o dipartimento governativo responsabile delle misure da adottare per adempiere agli obblighi della Costituzione dell’Unione internazionale delle telecomunicazioni, della Convenzione dell’Unione internazionale delle telecomunicazioni e dei Regolamenti amministrativi. |
1003 | Interferenza pregiudizievole: Interferenza che ha effetti nocivi sul funzionamento di un servizio di radionavigazione o di altri servizi di sicurezza o che degrada gravemente, interrompe ripetutamente ovvero impedisce il funzionamento di un servizio di radiocomunicazione utilizzato in conformità con il Regolamento delle radiocomunicazioni. |
1004 | Corrispondenza pubblica: Ogni telecomunicazione che gli uffici e le stazioni devono accettare, in ragione della loro disponibilità al pubblico, ai fini della trasmissione. |
1005 | Delegazione: Insieme di delegati e, se del caso, di rappresentanti, consiglieri, addetti o interpreti inviati dallo stesso Membro. Ciascun Membro è libero di comporre la sua delegazione a seconda della sua convenienza. In particolare può includervi tra gli altri, in qualità di delegati, di consiglieri o di addetti, persone appartenenti ad ogni ente od organizzazione approvata, in conformità con le disposizioni pertinenti della Convenzione. |
1006 | Delegato: Persona inviata dal Governo di un Membro dell’Unione ad una Conferenza di plenipotenziari, o persona che rappresenta il governo o l’amministrazione di un Membro dell’Unione ad una Conferenza o ad una riunione dell’Unione. |
1007 | Gestione: Ogni privato, società, azienda o istituzione governativa che ha in esercizio un impianto di telecomunicazione destinato ad assicurare un servizio internazionale di telecomunicazione o suscettibile di causare interferenze pregiudizievoli a tale servizio. |
1008 | Gestione riconosciuta: Ogni gestione che corrisponde alla definizione di cui sopra, che ha in esercizio un servizio di corrispondenza pubblica o di radiodiffusione ed alla quale gli obblighi previsti all’articolo 6 della presente Costituzione sono imposti dal Membro sul di cui territorio è installata la sede sociale di tale gestione ovvero dal Membro che ha autorizzato tale gestione ad installare ed a utilizzare un servizio di telecomunicazioni sul suo territorio. |
1009 | Radiocomunicazione: Telecomunicazione attraverso onde radioelettriche. |
1010 | Servizio di radiodiffusione: Servizio di radiocomunicazione le cui trasmissioni sono destinate ad essere ricevute direttamente dal pubblico. Questo servizio può comprendere trasmissioni audio, trasmissioni televisive o altri tipi di trasmissione. |
1011 | Servizio internazionale di telecomunicazione: Prestazione di telecomunicazione tra uffici o stazioni di telecomunicazione di qualunque natura, situati in Paesi diversi o appartenenti a Paesi diversi. |
1012 | Telecomunicazione: ogni trasmissione, emissione o ricezione di segni, segnali, scritti, immagini, audio o informazioni di qualunque natura mediante cavo, radio-elettricità, ottica o altri sistemi elettromagnetici. |
1013 | Telegramma: Scritto destinato ad essere trasmesso a mezzo telegrafia in vista della sua consegna al destinatario. Questa parola indica altresì il radiotelegramma, salvo diversa specificazione. |
1014 | Telecomunicazioni di Stato: Telecomunicazioni provenienti da:
ovvero risposte alle telecomunicazioni di Stato sopra menzionate. |
1015 | Telegrammi privati: Telegrammi diversi dai telegrammi di Stato o di servizio. |
1016 | Telegrafia: Mezzo di telecomunicazione in cui le informazioni trasmesse sono destinate ad essere registrate all’arrivo sotto forma di un documento grafico; tali informazioni possono in alcuni casi essere presentate sotto un’altra forma o registrate in vista di una successiva utilizzazione. Nota:Per documento grafico s’intende un supporto informativo sul quale è registrato in maniera permanente un testo scritto o stampato o un’immagine fissa e che può essere classificato e consultato. |
1017 | Telefonia: Mezzo di telecomunicazione essenzialmente destinato allo scambio di informazioni sotto forma di parole. |
0.784.01
Campo d’applicazione il 19 luglio 202313
Stati partecipanti | Ratifica | Entrata in vigore | ||
|---|---|---|---|---|
Afghanistan | 5 novembre | 2006 | 5 novembre | 2006 |
Albania | 15 ottobre | 1999 | 15 ottobre | 1999 |
Algeria* | 13 agosto | 1996 | 13 agosto | 1996 |
Andorra | 24 gennaio | 1994 A | 1° luglio | 1994 |
Angola | 10 novembre | 2006 A | 10 novembre | 2006 |
Arabia Saudita* | 8 ottobre | 1997 | 8 ottobre | 1997 |
Argentina* | 17 novembre | 1997 | 17 novembre | 1997 |
Armenia | 29 settembre | 1995 A | 29 settembre | 1995 |
Australia* | 29 settembre | 1994 | 29 settembre | 1994 |
Austria* | 23 ottobre | 1997 | 23 ottobre | 1997 |
Azerbaigian | 3 agosto | 2000 A | 3 agosto | 2000 |
Bahamas | 4 agosto | 1994 | 4 agosto | 1994 |
Bahrein* | 12 luglio | 1996 | 12 luglio | 1996 |
Bangladesh | 28 luglio | 1994 A | 28 luglio | 1994 |
Barbados | 28 luglio | 1998 | 28 luglio | 1998 |
Belarus* | 15 giugno | 1994 | 1° luglio | 1994 |
Belgio* | 18 agosto | 1997 | 18 agosto | 1997 |
Belize | 9 novembre | 1993 A | 1° luglio | 1994 |
Benin* | 24 aprile | 1997 | 24 aprile | 1997 |
Bhutan | 16 aprile | 1996 | 16 aprile | 1996 |
Bolivia | 30 dicembre | 1993 A | 1° luglio | 1994 |
Bosnia e Erzegovina | 2 settembre | 1994 A | 2 settembre | 1994 |
Botswana | 12 ottobre | 1998 | 12 ottobre | 1998 |
Brasile | 19 ottobre | 1998 | 19 ottobre | 1998 |
Brunei* | 20 novembre | 1996 | 20 novembre | 1996 |
Bulgaria* | 9 settembre | 1994 | 9 settembre | 1994 |
Burkina Faso* | 21 ottobre | 1994 | 21 ottobre | 1994 |
Burundi | 9 novembre | 1998 | 9 novembre | 1998 |
Cambogia | 14 agosto | 1997 A | 14 agosto | 1997 |
Camerun* | 18 aprile | 1995 | 18 aprile | 1995 |
Canada* | 21 giugno | 1993 | 1° luglio | 1994 |
Capo Verde | 27 aprile | 1998 | 27 aprile | 1998 |
Ceca, Repubblica | 29 agosto | 1994 A | 29 agosto | 1994 |
Ciad | 25 agosto | 1997 | 25 agosto | 1997 |
Cile* | 2 settembre | 1998 | 2 settembre | 1998 |
Cina* | 15 luglio | 1997 | 15 luglio | 1997 |
Hong Kong | 6 giugno | 1997 | 1° luglio | 1997 |
Macao | 3 luglio | 1999 | 20 dicembre | 1999 |
Cipro* | 1° novembre | 1995 | 1° novembre | 1995 |
Città del Vaticano | 3 maggio | 1996 | 3 maggio | 1996 |
Colombia* | 2 aprile | 1997 | 2 aprile | 1997 |
Comore | 11 agosto | 1998 | 11 agosto | 1998 |
Congo (Brazzaville) | 9 agosto | 1994 A | 9 agosto | 1994 |
Congo (Kinshasa) | 25 marzo | 2009 A | 25 marzo | 2009 |
Corea (Nord)* | 9 agosto | 1994 | 9 agosto | 1994 |
Corea (Sud)* | 5 agosto | 1994 | 5 agosto | 1994 |
Costa Rica | 20 agosto | 2002 A | 20 agosto | 2002 |
Côte d’Ivoire* | 22 marzo | 1996 | 22 marzo | 1996 |
Croazia | 3 giugno | 1994 | 1° luglio | 1994 |
Cuba* | 25 novembre | 1996 | 25 novembre | 1996 |
Danimarca* | 18 giugno | 1993 | 1° luglio | 1994 |
Dominica | 28 ottobre | 1996 A | 28 ottobre | 1996 |
Dominicana, Repubblica | 23 aprile | 2002 A | 23 aprile | 2002 |
Ecuador | 1° agosto | 1994 A | 1° agosto | 1994 |
Egitto | 15 maggio | 1996 | 15 maggio | 1996 |
El Salvador | 25 maggio | 1998 | 25 maggio | 1998 |
Emirati Arabi Uniti* | 2 agosto | 1995 | 2 agosto | 1995 |
Eritrea | 31 gennaio | 1994 A | 1° luglio | 1994 |
Estonia* | 23 gennaio | 1996 | 23 gennaio | 1996 |
Eswatini* | 5 ottobre | 1998 | 5 ottobre | 1998 |
Etiopia* | 13 ottobre | 1994 | 13 ottobre | 1994 |
Figi* | 11 ottobre | 1998 | 11 ottobre | 1998 |
Filippine* | 23 maggio | 1996 | 23 maggio | 1996 |
Finlandia* | 30 maggio | 1996 | 30 maggio | 1996 |
Francia* | 18 maggio | 1994 | 1° luglio | 1994 |
Gabon* | 28 settembre | 1998 | 28 settembre | 1998 |
Gambia | 9 febbraio | 1998 | 9 febbraio | 1998 |
Georgia | 20 giugno | 1994 A | 1° luglio | 1994 |
Germania* | 8 ottobre | 1996 | 8 ottobre | 1996 |
Ghana* | 16 ottobre | 1998 | 16 ottobre | 1998 |
Giamaica | 20 ottobre | 1998 | 20 ottobre | 1998 |
Giappone* | 18 gennaio | 1995 | 18 gennaio | 1995 |
Gibuti | 10 marzo | 1997 | 10 marzo | 1997 |
Giordania* | 16 ottobre | 1995 | 16 ottobre | 1995 |
Grecia* | 25 settembre | 1998 | 25 settembre | 1998 |
Grenada | 11 ottobre | 2010 | 11 ottobre | 2010 |
Guatemala | 8 maggio | 2000 A | 8 maggio | 2000 |
Guinea equatoriale | 21 settembre | 2002 A | 21 settembre | 2002 |
Guinea* | 5 agosto | 1994 | 5 agosto | 1994 |
Guinea-Bissau | 17 luglio | 2002 A | 17 luglio | 2002 |
Guyana | 19 settembre | 1994 A | 19 settembre | 1994 |
Haiti | 22 maggio | 1995 A | 22 maggio | 1995 |
Honduras | 23 giugno | 2000 | 23 giugno | 2000 |
India* | 3 novembre | 1995 | 3 novembre | 1995 |
Indonesia* | 16 aprile | 1996 | 16 aprile | 1996 |
Iran* | 11 luglio | 1996 | 11 luglio | 1996 |
Iraq | 8 febbraio | 2006 A | 8 febbraio | 2006 |
Irlanda* | 16 ottobre | 1996 | 16 ottobre | 1996 |
Islanda* | 17 novembre | 1997 | 17 novembre | 1997 |
Isole Marshall | 22 febbraio | 1996 A | 22 febbraio | 1996 |
Isole Salomone | 26 giugno | 2018 A | 26 giugno | 2018 |
Israele* | 25 agosto | 1994 | 25 agosto | 1994 |
Italia* | 3 maggio | 1996 | 3 maggio | 1996 |
Kazakstan | 5 settembre | 1994 A | 5 settembre | 1994 |
Kenya* | 25 agosto | 1994 | 25 agosto | 1994 |
Kirghizistan | 29 giugno | 1994 A | 1° luglio | 1994 |
Kiribati | 10 gennaio | 2007 A | 10 gennaio | 2007 |
Kuwait* | 6 giugno | 1997 | 6 giugno | 1997 |
Laos | 24 gennaio | 1994 A | 1° luglio | 1994 |
Lesotho* | 22 marzo | 2002 | 22 marzo | 2002 |
Lettonia* | 1° giugno | 2001 | 1° giugno | 2001 |
Libano* | 3 agosto | 1998 | 3 agosto | 1998 |
Liberia | 8 ottobre | 2008 | 8 ottobre | 2008 |
Libia | 10 luglio | 2007 A | 10 luglio | 2007 |
Liechtenstein* | 2 gennaio | 1995 | 2 gennaio | 1995 |
Lituania* | 28 marzo | 2000 | 28 marzo | 2000 |
Lussemburgo* | 5 febbraio | 1997 | 5 febbraio | 1997 |
Macedonia del Nord | 11 luglio | 1994 A | 11 luglio | 1994 |
Madagascar | 3 giugno | 1996 | 3 giugno | 1996 |
Malawi* | 19 ottobre | 1998 | 19 ottobre | 1998 |
Malaysia* | 11 aprile | 1994 | 1° luglio | 1994 |
Maldive | 22 agosto | 1994 A | 22 agosto | 1994 |
Mali | 25 aprile | 1995 | 25 aprile | 1995 |
Malta* | 30 agosto | 1995 | 30 agosto | 1995 |
Marocco* | 9 maggio | 1996 | 9 maggio | 1996 |
Mauritania* | 30 luglio | 1998 | 30 luglio | 1998 |
Maurizio | 6 dicembre | 1993 A | 1° luglio | 1994 |
Messico* | 27 settembre | 1993 | 1° luglio | 1994 |
Micronesia | 7 agosto | 1995 A | 7 agosto | 1995 |
Moldova | 18 febbraio | 1997 | 18 febbraio | 1997 |
Monaco* | 5 agosto | 1997 | 5 agosto | 1997 |
Mongolia* | 4 giugno | 1997 | 4 giugno | 1997 |
Montenegro | 21 giugno | 2006 A | 21 giugno | 2006 |
Mozambico | 19 settembre | 1994 A | 19 settembre | 1994 |
Myanmar* | 5 ottobre | 1998 | 5 ottobre | 1998 |
Namibia* | 4 agosto | 1994 A | 4 agosto | 1994 |
Nepal | 10 novembre | 1997 | 10 novembre | 1997 |
Nicaragua | 12 ottobre | 1998 A | 12 ottobre | 1998 |
Niger* | 3 settembre | 1998 | 3 settembre | 1998 |
Nigeria* | 24 dicembre | 1999 | 24 dicembre | 1999 |
Norvegia* | 15 luglio | 1994 | 15 luglio | 1994 |
Nuova Zelanda* | 6 dicembre | 1994 | 6 dicembre | 1994 |
Oman* | 18 maggio | 1994 | 1° luglio | 1994 |
Paesi Bassi* | 13 giugno | 1996 | 13 giugno | 1996 |
Aruba | 13 giugno | 1996 | 13 giugno | 1996 |
Curaçao | 13 giugno | 1996 | 13 giugno | 1996 |
Parte caraibica (Bonaire, | 13 giugno | 1996 | 13 giugno | 1996 |
Sint Maarten | 13 giugno | 1996 | 13 giugno | 1996 |
Pakistan* | 4 novembre | 1997 | 4 novembre | 1997 |
Panama* | 13 luglio | 1998 | 13 luglio | 1998 |
Papua Nuova Guinea* | 10 maggio | 1996 | 10 maggio | 1996 |
Paraguay | 26 settembre | 1994 A | 26 settembre | 1994 |
Perù* | 30 settembre | 1994 A | 30 settembre | 1994 |
Polonia | 17 ottobre | 1995 | 17 ottobre | 1995 |
Portogallo* | 30 novembre | 1995 | 30 novembre | 1995 |
Qatar* | 13 ottobre | 1998 | 13 ottobre | 1998 |
Regno Unito* | 27 giugno | 1994 | 1° luglio | 1994 |
Rep. Centrafricana | 11 maggio | 1995 | 11 maggio | 1995 |
Romania* | 29 novembre | 1993 | 1° luglio | 1994 |
Ruanda | 27 giugno | 2002 A | 27 giugno | 2002 |
Russia* | 1° agosto | 1995 | 1° agosto | 1995 |
Saint Kitts e Nevis | 15 marzo | 2006 A | 15 marzo | 2006 |
Saint Lucia | 4 settembre | 1997 A | 4 settembre | 1997 |
Saint Vincent e Grenadine | 20 settembre | 1994 A | 20 settembre | 1994 |
Samoa | 29 agosto | 1994 A | 29 agosto | 1994 |
San Marino | 31 agosto | 1994 | 31 agosto | 1994 |
São Tomé e Príncipe | 15 luglio | 1996 A | 15 luglio | 1996 |
Seicelle | 17 settembre | 1999 A | 17 settembre | 1999 |
Senegal* | 18 novembre | 1994 | 18 novembre | 1994 |
Serbia | 1° giugno | 2001 A | 1° giugno | 2001 |
Sierra Leone | 26 novembre | 2010 | 26 novembre | 2010 |
Singapore* | 2 maggio | 1996 | 2 maggio | 1996 |
Siria | 14 dicembre | 1993 A | 1° luglio | 1994 |
Slovacchia | 1° luglio | 1994 A | 1° luglio | 1994 |
Slovenia* | 12 dicembre | 1994 | 12 dicembre | 1994 |
Somalia | 24 giugno | 2005 A | 24 giugno | 2005 |
Spagna* | 15 aprile | 1996 | 15 aprile | 1996 |
Sri Lanka* | 26 luglio | 1996 | 26 luglio | 1996 |
Stati Uniti* | 26 ottobre | 1997 | 26 ottobre | 1997 |
Sudafrica | 30 giugno | 1994 A | 1° luglio | 1994 |
Sudan del Sud | 3 ottobre | 2011 A | 3 ottobre | 2011 |
Sudan* | 13 febbraio | 1997 | 13 febbraio | 1997 |
Suriname* | 27 ottobre | 1997 | 27 ottobre | 1997 |
Svezia* | 15 settembre | 1994 | 15 settembre | 1994 |
Svizzera* | 15 settembre | 1994 | 15 settembre | 1994 |
Tagikistan | 19 luglio | 1994 A | 19 luglio | 1994 |
Tanzania | 16 settembre | 1998 | 16 settembre | 1998 |
Thailandia* | 3 aprile | 1996 | 3 aprile | 1996 |
Timor Est | 24 agosto | 2010 A | 24 agosto | 2010 |
Togo | 19 settembre | 1994 A | 19 settembre | 1994 |
Tonga | 9 settembre | 1994 A | 9 settembre | 1994 |
Trinidad e Tobago | 20 settembre | 1994 A | 20 settembre | 1994 |
Tunisia* | 27 ottobre | 1997 | 27 ottobre | 1997 |
Turchia* | 3 maggio | 2000 | 3 maggio | 2000 |
Turkmenistan | 27 aprile | 1994 A | 1° luglio | 1994 |
Tuvalu | 15 agosto | 1996 A | 15 agosto | 1996 |
Ucraina* | 4 agosto | 1994 | 4 agosto | 1994 |
Uganda | 27 luglio | 1994 A | 27 luglio | 1994 |
Ungheria* | 14 novembre | 1997 | 14 novembre | 1997 |
Uruguay* | 1° ottobre | 1998 | 1° ottobre | 1998 |
Uzbekistan | 22 settembre | 1994 A | 22 settembre | 1994 |
Vanuatu | 13 ottobre | 1998 A | 13 ottobre | 1998 |
Venezuela* | 17 settembre | 1996 | 17 settembre | 1996 |
Vietnam* | 19 giugno | 1996 | 19 giugno | 1996 |
Yemen* | 5 ottobre | 1998 | 5 ottobre | 1998 |
Zambia* | 12 ottobre | 1998 | 12 ottobre | 1998 |
Zimbabwe | 5 dicembre | 1994 | 5 dicembre | 1994 |
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