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0.784.011

Strumento di emendamento alla Costituzione così come emendata dalle Conferenze di plenipotenziari di Kyoto 1994 e di Minneapolis 1998 Adottato a Marrakech il 18 ottobre 2002 Ratificato con strumenti depositati dalla Svizzera il 17 gennaio 2006 Entrato in vigore per la Svizzera il 17 gennaio 2006

RU 2006 4001

Traduzione

(Stato 20 luglio 2023)

Preambolo

(Versione consolidata) 1

1

Nel riconoscere pienamente a ciascuno Stato il diritto sovrano di regolamentare le sue telecomunicazioni e tenuto conto dell’importanza crescente delle telecomunicazioni per la salvaguardia della pace e lo sviluppo economico e sociale di tutti gli Stati, gli Stati Parti alla presente Costituzione, strumento fondamentale dell’Unione internazionale delle telecomunicazioni, ed alla Convenzione dell’Unione internazionale delle telecomunicazioni2 (in appresso designata «La Convenzione») che la completa, ai fini di agevolare le relazioni pacifiche e la cooperazione internazionale tra i popoli nonché lo sviluppo economico e sociale mediante il buon funzionamento delle telecomunicazioni,

hanno convenuto quanto segue:

Capitolo I Disposizioni di base

Art. 1 Oggetto dell’Unione

2

1. L’Unione si prefigge:

3

  1. di mantenere e di estendere la cooperazione internazionale tra tutti i suoi Stati membri ai fini del miglioramento e del razionale utilizzo delle telecomunicazioni di ogni sorta;

3A

  1. d’incoraggiare e ampliare la partecipazione degli enti e delle organizzazioni alle attività dell’Unione e di garantire una cooperazione e un partenariato fruttuoso tra di esse e gli Stati membri allo scopo di raggiungere gli obiettivi generali enunciati nell’oggetto dell’Unione;

4

  1. di promuovere e di offrire assistenza tecnica ai Paesi in via di sviluppo nel settore delle telecomunicazioni e di promuovere inoltre la mobilitazione delle risorse materiali, umane e finanziarie necessarie per la sua attuazione, nonché l’accesso alle informazioni.

5

  1. di favorire lo sviluppo di mezzi tecnici e la loro utilizzazione più efficace in vista di accrescere il rendimento dei servizi di telecomunicazione, di accrescere la loro utilità e di generalizzare il più possibile la loro utilizzazione da parte del pubblico;

6

  1. di fare ogni sforzo per estendere i vantaggi delle nuove tecnologie di telecomunicazione a tutti gli abitanti del pianeta;

7

  1. di promuovere l’utilizzazione dei servizi di telecomunicazione in vista di agevolare le relazioni pacifiche;

8

  1. di armonizzare gli sforzi degli Stati membri e di favorire una cooperazione e un partenariato fruttuosi e costruttivi tra gli Stati membri e i Membri dei Settori per il raggiungimento di questi scopi;

9

  1. di promuovere a livello internazionale l’adozione di un approccio più generale riguardo ai problemi di telecomunicazione, in considerazione della diffusione a livello mondiale dell’economia e della società dell’informazione, collaborando con altre organizzazioni intergovernative regionali ed internazionali nonché con le organizzazioni non governative che si occupano di telecomunicazioni.

10

2. A tal fine ed in particolare, l’Unione:

11

  1. provvede ad assegnare le bande di frequenze dello spettro radioelettrico, ad effettuare la ripartizione delle frequenze radioelettriche e la registrazione delle assegnazioni di frequenze e, per i servizi spaziali, di ogni posizione orbitale associata sull’orbita dei satelliti geostazionari o di ogni caratteristica associata di satelliti su altre orbite al fine di evitare interferenze pregiudizievoli tra le stazioni di radiocomunicazione dei vari Paesi;

12

  1. coordina gli sforzi in vista di eliminare interferenze pregiudizievoli tra le stazioni di radiocomunicazione dei vari Paesi e di migliorare l’utilizzazione dello spettro delle frequenze radioelettriche per i servizi di radiocomunicazione nonché dell’orbita dei satelliti geostazionari e di altre orbite;

13

  1. agevola la normalizzazione mondiale delle telecomunicazioni grazie ad una soddisfacente qualità di servizio;

14

  1. incoraggia la cooperazione e la solidarietà internazionale mirante ad assicurare assistenza tecnica ai Paesi in via di sviluppo, nonché la creazione, lo sviluppo ed il perfezionamento degli impianti e delle reti di telecomunicazione nei Paesi in via di sviluppo con tutti i mezzi a sua disposizione, compresa la sua partecipazione ai programmi appropriati delle Nazioni Unite e l’utilizzazione delle sue risorse a seconda delle esigenze;

15

  1. coordina gli sforzi in vista di armonizzare lo sviluppo dei mezzi di telecomunicazione, in particolare quelli che fanno appello alle tecniche spaziali in maniera da utilizzare in maniera ottimale le possibilità che essi offrono;

16

  1. favorisce la collaborazione tra i suoi Stati membri e i Membri dei Settori in vista di stabilire tariffe ai livelli più bassi possibili, compatibili con un servizio di buona qualità ed una gestione finanziaria sana ed indipendente delle telecomunicazioni;

17

  1. induce l’adozione di misure atte a garantire la sicurezza della vita umana mediante la cooperazione dei servizi di telecomunicazione;

18

  1. effettua studi, stabilisce regolamentazioni, adotta risoluzioni, formula raccomandazioni ed auspici, raccoglie e pubblica informazioni concernenti le telecomunicazioni;

19

  1. si adopera, con gli organismi di finanziamento e di sviluppo internazionali, a promuovere la creazione di linee di credito preferenziali e favorevoli destinate allo sviluppo di progetti sociali volti, tra l’altro, ad estendere i servizi di telecomunicazione alle zone più isolate nei Paesi;

19A

  1. incoraggia la partecipazione degli enti interessati alle attività dell’Unione e la cooperazione con le organizzazioni regionali o altro per raggiungere l’oggetto dell’Unione.

Art. 2 Formazione

20

L’Unione internazionale delle telecomunicazioni è un’organizzazione intergovernativa nella quale gli Stati membri e i Membri dei Settori, che hanno diritti ed obblighi ben definiti, cooperano per raggiungere l’oggetto dell’Unione. Tenuto conto del principio di universalità e dell’interesse di una partecipazione universale all’Unione, quest’ultima è composta da:

21

  1. ogni Stato che sia Stato membro dell’Unione internazionale delle telecomunicazioni in quanto parte ad una Convenzione internazionale delle telecomunicazioni prima dell’entrata in vigore della presente Costituzione e della Convenzione;

22

  1. ogni altro Stato, Membro dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, che aderisce alla presente Costituzione ed alla Convenzione in conformità con le disposizioni dell’articolo 53 della presente Costituzione;

23

  1. ogni altro Stato, non Membro dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, che chiede di divenire Stato membro dell’Unione e che, dopo che la sua domanda è stata approvata da due terzi degli Stati membri dell’Unione, aderisce alla presente Costituzione ed alla Convenzione in conformità con le disposizioni dell’articolo 53 della presente Costituzione. Se questa domanda di ammissione in qualità di Stato membro è presentata durante il periodo tra due Conferenze di plenipotenziari, il Segretario generale consulta gli Stati membri dell’Unione; uno Stato membro sarà considerato come astenuto se non ha risposto entro un termine di quattro mesi a decorrere dal giorno in cui è stato consultato.

Art. 3 Diritti ed obblighi degli Stati membri e dei Membri dei Settori

24

1. Gli Stati membri e i Membri dei Settori hanno i diritti e sono soggetti agli obblighi previsti nella presente Costituzione e nella Convenzione.

25

2. I diritti degli Stati membri per quanto concerne la loro partecipazione alle Conferenze, riunioni e consultazioni dell’Unione, sono i seguenti:

26

  1. ogni Stato membro ha diritto di partecipare alle Conferenze, è eleggibile in Consiglio ed ha diritto di presentare candidati all’elezione di funzionari dell’Unione o di membri del Comitato del Regolamento delle radiocomunicazioni;

27

  1. ogni Stato membro ha inoltre diritto, fatte salve le disposizioni dei numeri 169 e 210 della presente Costituzione, ad un voto in tutte le Conferenze di plenipotenziari, in tutte le conferenze mondiali e in tutte le assemblee dei Settori nonché in tutte le riunioni di commissioni di studio e, se fa parte del Consiglio, in tutte le sessioni di questo Consiglio. Nelle conferenze regionali, solo gli Stati membri della regione interessata hanno diritto di voto;

28

  1. ogni Stato membro ha inoltre diritto, fatte salve le disposizioni dei numeri 169 e 210 della presente Costituzione, ad un voto in ogni consultazione effettuata per corrispondenza. Nel caso di consultazioni concernenti conferenze regionali, solo gli Stati membri della regione interessata hanno diritto di voto.

28A

3. Per quanto concerne la loro partecipazione alle attività dell’Unione, i Membri dei Settori sono autorizzati a partecipare pienamente alle attività del Settore di cui sono membri, fatte salve disposizioni pertinenti della presente Costituzione e della Convenzione:

28B

  1. possono fornire presidenti e vicepresidenti per le assemblee e le riunioni dei Settori, nonché per le conferenze mondiali di sviluppo delle telecomunicazioni;

28C

  1. sono autorizzati, fatte salve disposizioni pertinenti della Conven-zione e decisioni pertinenti adottate in merito dalla Conferenza di plenipotenziari, a partecipare all’adozione dei Problemi e delle Raccomandazioni nonché delle decisioni relative ai metodi di lavoro e alle procedure del Settore in questione.

Art. 4 Strumenti dell’Unione

29

1. Gli strumenti dell’Unione sono:

  1. la presente Costituzione dell’Unione internazionale delle telecomunicazioni;
  1. la Convenzione dell’Unione internazionale delle telecomunicazioni; e
  1. i Regolamenti amministrativi.

30

2. La presente Costituzione, le cui disposizioni sono completate da quelle della Convenzione, è lo strumento fondamentale dell’Unione.

31

3. Le disposizioni della presente Costituzione e della Convenzione sono inoltre completate da quelle dei Regolamenti amministrativi enumerati in appresso, che regolamentano l’utilizzazione delle telecomunicazioni e vincolano tutti gli Stati membri:

  1. il Regolamento delle telecomunicazioni internazionali;
  1. il Regolamento delle radiocomunicazioni.

32

4. In caso di divergenza tra una disposizione della presente Costituzione ed una disposizione della Convenzione o dei Regolamenti amministrativi, prevale la Costituzione. In caso di divergenza tra una disposizione della Convenzione ed una disposizione dei Regolamenti amministrativi, prevale la Convenzione.

Art. 5 Definizioni

33

Salvo che ciò non sia in contraddizione con il contesto:

34

  1. i termini utilizzati nella presente Costituzione, e definiti nel suo annesso che è parte integrante della presente Costituzione, hanno il significato loro attribuito in tale annesso;

35

  1. i termini – diversi da quelli definiti nell’annesso alla presente Costituzione – utilizzati nella Convenzione e definiti nell’annesso a questa Convenzione, che fa parte integrante della Convenzione, hanno il significato loro attribuito in tale annesso;

36

  1. gli altri termini definiti nei Regolamenti amministrativi hanno il significato loro attribuito in questi Regolamenti.

Art. 6 Attuazione degli strumenti dell’Unione

37

1. Gli Stati membri sono tenuti a conformarsi alle disposizioni della presente Costituzione, della Convenzione e dei Regolamenti amministrativi in tutti gli Uffici ed in tutte le stazioni di telecomunicazione da essi stabiliti o utilizzati e che assicurano servizi internazionali o che possono causare interferenze pregiudizievoli ai servizi di radiocomunicazione di altri Paesi, salvo per quanto concerne i servizi che sfuggono a tali obblighi in virtù delle disposizioni dell’articolo 48 della presente Costituzione.

38

2. Gli Stati membri sono inoltre tenuti ad adottare i provvedimenti necessari per imporre il rispetto delle disposizioni della presente Costituzione, della Convenzione e dei Regolamenti amministrativi alle imprese da essi autorizzate a instaurare o ad utilizzare telecomunicazioni, che assicurano servizi internazionali o che utilizzano stazioni suscettibili di causare interferenze pregiudizievoli ai servizi di radiocomunicazione di altri Paesi.

Art. 7 Struttura dell’Unione

39

L’Unione comprende:

40

  1. la Conferenza di plenipotenziari, organo supremo dell’Unione;

41

  1. il Consiglio, che agisce in quanto mandatario della Conferenza di plenipotenziari;

42

  1. le conferenze mondiali delle telecomunicazioni internazionali;

43

  1. il Settore delle radiocomunicazioni comprese le conferenze mondiali e regionali delle radiocomunicazioni, le assemblee delle radiocomunicazioni ed il Comitato del Regolamento delle radiocomunicazioni;

44

  1. il Settore di normalizzazione delle telecomunicazioni comprese le assemblee mondiali per la normalizzazione delle telecomunicazioni;

45

  1. il Settore di sviluppo delle telecomunicazioni comprese le conferenze mondiali e regionali per lo sviluppo delle telecomunicazioni;

46

  1. il Segretariato generale.

Art. 8 La Conferenza di plenipotenziari:

47

1. La Conferenza di plenipotenziari è composta da delegazioni che rappresentano gli Stati membri. Essa è convocata ogni quattro anni.

48

2. In base alle proposte degli Stati membri e tenendo conto dei rapporti del Consiglio, la Conferenza di plenipotenziari:

49

  1. determina i principi generali atti a realizzare lo scopo dell’Unione enunciato all’articolo 1 della presente Costituzione;

50

  1. esamina i rapporti preparati dal Consiglio sull’attività dell’Unione dopo l’ultima Conferenza di plenipotenziari, nonché sulla politica generale e la pianificazione strategica dell’Unione;

51

  1. in considerazione delle decisioni adottate sulla base dei rapporti menzionati al numero 50, stabilisce il piano strategico per l’Unione e le basi dei bilancio preventivo dell’Unione e determina i limiti finanziari per il periodo intercorrente fino alla successiva Conferenza di plenipotenziari, dopo aver esaminato tutti gli aspetti pertinenti dell’attività dell’Unione durante detto periodo;

51A

  1. stabilisce, applicando le procedure enunciate ai numeri 161D–161G della presente Costituzione, il numero totale delle unità di contribuzione per il periodo che precede la successiva Conferenza di plenipotenziari, in base alle classi di contribuzione stabilite dagli Stati membri;

52

  1. formula tutte le direttive generali concernenti il personale dell’Unione e stabilisce, se del caso, le retribuzioni di base, le scale salariali ed il regime di indennità e pensioni per tutti i funzionari dell’Unione;

53

  1. esamina i conti dell’Unione e, se del caso, li approva definitivamente;

54

  1. elegge gli Stati membri dell’Unione chiamati a formare il Consiglio;

55

  1. elegge il Segretario generale, il Vice-Segretario generale ed i direttori degli Uffici dei Settori nella loro qualità di funzionari eletti dell’Unione;

56

  1. elegge i membri del Comitato del Regolamento delle radiocomunicazioni;

57

  1. esamina ed adotta, se del caso, le proposte di emendamento alla presente Costituzione e alla Convenzione, formulate dagli Stati membri, in conformità, rispettivamente, alle disposizioni dell’articolo 55 della presente Costituzione e alle disposizioni pertinenti della Convenzione;

58

  1. conclude o rivede, se del caso, gli accordi tra l’Unione ed altre organizzazioni internazionali, esamina ogni accordo provvisorio concluso dal Consiglio a nome dell’Unione con tali organizzazioni e da loro il seguito che ritiene appropriato;

58A

  1. adotta ed emenda le Regole generali per le conferenze, le assemblee e le riunioni dell’Unione;

59

  1. tratta ogni altra questione di telecomunicazioni ritenuta necessaria.

59A

3. In casi eccezionali, nel periodo tra due Conferenze ordinarie di plenipotenziari, è possibile convocare una Conferenza straordinaria di plenipotenziari con un ordine del giorno limitato per trattare temi specifici:

59B

  1. su decisione della precedente Conferenza ordinaria di plenipotenziari;

59C

  1. su richiesta formulata individualmente dai due terzi degli Stati membri e inviata al Segretario generale;

59D

  1. su proposta del Consiglio, con il consenso di almeno i due terzi degli Stati membri.

Art. 9 Principi relativi alle elezioni e problemi connessi

60

1. All’atto delle elezioni di cui ai numeri 54 a 56 della presente Costituzione, la Conferenza di plenipotenziari vigila affinché:

61

  1. gli Stati membri del Consiglio siano eletti tenendo debitamente conto della necessità di un’equa ripartizione dei seggi del Consiglio tra tutte le regioni del mondo;

62

  1. il Segretario generale, il Vice-Segretario generale e i direttori degli Uffici siano eletti tra i candidati proposti dagli Stati membri in quanto loro cittadini, che siano tutti cittadini di Stati membri diversi e che, all’atto della loro elezione, si tenga debitamente conto di un’equa ripartizione geografica tra le regioni del mondo; occorrerebbe inoltre tener debitamente conto dei principi enunciati al numero 154 della presente Costituzione;

63

  1. i membri del Comitato del Regolamento delle radiocomunicazioni siano eletti a titolo individuale e scelti tra i candidati proposti dagli Stati membri in quanto loro cittadini. Ciascuno Stato membro può proporre un solo candidato. I Membri del Comitato del Regolamento delle radiocomunicazioni non devono essere cittadini dello Stato membro cui appartiene il Direttore dell’Ufficio delle radiocomunicazioni; per la loro elezione occorre tener debitamente conto di un’equa ripartizione geografica tra le regioni del mondo e dei principi enunciati al numero 93 della presente Costituzione.

64

2. Le disposizioni relative all’entrata in funzione, ai posti vacanti e alla rieleggibilità figurano nella Convenzione.

Art. 10 Il Consiglio

65

  1. (1) Il Consiglio è composto da Stati membri eletti dalla Conferenza di plenipotenziari conformemente alle disposizioni del numero 61 della presente Costituzione.

66

  1. Ciascuno Stato membro del Consiglio nomina a sedere in Consiglio una persona che può essere assistita da uno o più consiglieri.

67

2. Abrogato

68

3. Nell’intervallo intercorrente tra le Conferenze di plenipotenziari, il Consiglio, nella sua qualità di organo direttivo dell’Unione, agisce come mandatario della Conferenza di plenipotenziari nell’ambito dei poteri da quest’ultima delegati.

69

  1. (1) Il Consiglio è incaricato di adottare ogni provvedimento atto ad agevolare l’applicazione, da parte degli Stati membri, delle disposizioni della presente Costituzione, della Convenzione, dei Regolamenti amministrativi, delle decisioni della Conferenza di plenipotenziari e, se del caso, delle decisioni delle altre conferenze e riunioni dell’Unione, nonché di espletare tutti gli altri incarichi che gli sono conferiti dalla Conferenza di plenipotenziari.

70

  1. Il Consiglio esamina le principali questioni di politica delle telecomunicazioni, in conformità con le direttive generali della Conferenza di plenipotenziari affinché gli orientamenti politici e la strategia dell’Unione siano perfettamente adattati all’evoluzione dell’ambiente delle telecomunicazioni.

70A

  1. Il Consiglio redige un rapporto sulla politica e sulla pianificazione strategica raccomandate dall’Unione e sulle loro ripercussioni finanziarie, utilizzando i dati concreti preparati dal Segretario generale in applicazione del numero 74A.

71

  1. Assicura un efficace coordinamento delle attività dell’Unione ed esercita un effettivo controllo finanziario sul Segretariato generale ed i tre settori.

72

  1. Contribuisce, in conformità con lo scopo dell’Unione, allo sviluppo delle telecomunicazioni nei Paesi in via di sviluppo con tutti i mezzi a sua disposizione, ivi compreso con la partecipazione dell’Unione ai programmi pertinenti delle Nazioni Unite.

Art. 11 Segretariato generale

73

  1. (1) Il Segretariato generale è diretto da un Segretario generale assistito da un Vice-Segretario generale.

73A

  1. Le funzioni del Segretario generale sono elencate nella Convenzione. Inoltre, il Segretario generale:

74

  1. coordina le attività dell’Unione con l’assistenza del Comitato di coordinamento;

74A

  1. prepara, con l’assistenza del Comitato di coordinamento, e fornisce agli Stati membri e ai Membri dei Settori i dati concreti ed eventualmente necessari alla redazione di un rapporto sulla politica a sul piano strategico dell’Unione e coordina l’attuazione di tale piano; questo rapporto è comunicato agli Stati membri e ai Membri dei Settori, per verifica, durante le due ultime sessioni ordinarie del Consiglio che precedono la Conferenza di plenipotenziari;

75

  1. adotta tutti i provvedimenti necessari per fare in modo che le risorse dell’Unione siano utilizzate in base a criteri economici ed è responsabile dinnanzi al Consiglio per la totalità degli aspetti amministrativi e finanziari delle attività dell’Unione.

76

  1. agisce in qualità di rappresentante legale dell’Unione.

76A

  1. Il Segretario generale può fungere da depositario di accordi particolari conclusi conformemente all’articolo 42 della presente Costituzione.

77

2. Il Vice-Segretario generale è responsabile dinnanzi al Segretario generale; egli assiste il Segretario generale nell’esercizio delle sue funzioni e si assume i particolari incarichi affidatigli dal Segretario generale. Egli esercita le funzioni del Segretario generale quando quest’ultimo è assente.

Capitolo II Settore delle radiocomunicazioni

Art. 12 Funzioni e struttura

78

  1. (1) Considerando le particolari preoccupazioni dei Paesi in via di sviluppo, le funzioni del Settore delle radiocomunicazioni consistono nel conformarsi alle finalità dell’Unione per quanto riguarda le radiocomunicazioni così come enunciate all’articolo 1 della presente Costituzione:
  1. assicurando l’utilizzazione razionale, equa, efficace ed economica dello spettro delle frequenze radioelettriche con ogni servizio di radiocomunicazione, ivi compresi quelli che utilizzano l’orbita dei satelliti geostazionari o altre orbite, sotto riserva delle disposizioni dell’articolo 44 della presente Costituzione, e
  1. procedendo senza limitazioni a studi per quanto riguarda la gamma delle frequenze, adottando raccomandazioni relative alle radiocomunicazioni.

79

  1. Le specifiche competenze del Settore delle radiocomunicazioni e del Settore di normalizzazione delle telecomunicazioni devono essere costantemente riesaminate in stretta collaborazione per quanto concerne i problemi concernenti i due Settori, secondo le norme pertinenti della Convenzione. Uno stretto coordinamento deve essere assicurato tra il Settore delle radiocomunicazioni, di normalizzazione delle telecomunicazioni e di sviluppo delle telecomunicazioni.

80

2. Il funzionamento del Settore delle radiocomunicazioni è assicurato per mezzo:

81

  1. di conferenze mondiali e regionali delle radiocomunicazioni;

82

  1. del Comitato del Regolamento delle radiocomunicazioni;

83

  1. di assemblee delle radiocomunicazioni;

84

  1. di commissioni di studio;

84A

  1. del Gruppo consultivo sulle radiocomunicazioni;

85

  1. dell’Ufficio delle radiocomunicazioni diretto da un direttore designato.

86

3. Il Settore delle radiocomunicazioni ha come membri:

87

  1. di diritto, le amministrazioni di tutti gli Stati membri;

88

  1. ogni ente o organizzazione che diventa Membro del Settore secondo le disposizioni pertinenti della Convenzione.

Art. 13 Conferenza delle radiocomunicazioni e assemblee delle radiocomunicazioni

89

1. Una conferenza mondiale delle radiocomunicazioni può procedere ad una revisione parziale o a titolo eccezionale, totale, del Regolamento delle radiocomunicazioni e trattare ogni altra questione a carattere mondiale di sua competenza e relativa al suo ordine dei giorno. Le altre funzioni di questa conferenza sono enunciate nella Convenzione.

90

2. Le conferenze mondiali delle radiocomunicazioni sono convocate di regola ogni due o tre anni; tuttavia, in conformità con le disposizioni pertinenti della Convenzione, questa conferenza può non essere convocata, oppure può essere convocata una conferenza addizionale.

91

3. Allo stesso modo, le assemblee delle radiocomunicazioni sono di regola convocate ogni due o tre anni e sono abbinate, per quanto riguarda il luogo e le date, alle conferenze mondiali delle radiocomunicazioni in modo da migliorare l’efficacia e la produttività del Settore delle radiocomunicazioni. Le assemblee delle radiocomunicazioni stabiliscono le basi tecniche necessarie per i lavori delle conferenze mondiali delle radiocomunicazioni e danno seguito a tutte le domande di tali conferenze; le loro funzioni sono enunciate nella Convenzione.

92

4. Le decisioni delle conferenze mondiali delle radiocomunicazioni, delle assemblee delle radiocomunicazioni e delle conferenze regionali delle radiocomunicazioni debbono essere in ogni caso conformi alle norme della presente Costituzione e della Convenzione. Le decisioni delle assemblee delle radiocomunicazioni o delle conferenze regionali delle radiocomunicazioni debbono inoltre, in ogni caso, essere conformi alle disposizioni del Regolamento delle radiocomunicazioni. Nell’adottare risoluzioni e decisioni, le conferenze debbono tener conto di prevedibili ripercussioni finanziarie e dovrebbero evitare di adottare risoluzioni o decisioni che potrebbero comportare il superamento dei limiti finanziari stabiliti dalla Conferenza di plenipotenziari.

Art. 14 Comitato del Regolamento delle radiocomunicazioni

93

1. Il Comitato del Regolamento delle radiocomunicazioni è composto da membri eletti perfettamente qualificati nel settore delle radiocomunicazioni e che possiedono un’esperienza pratica in materia di assegnazione e di utilizzazione delle frequenze. Ciascun membro deve essere al corrente delle condizioni geografiche, economiche e demografiche di una particolare regione del mondo. I membri esercitano le loro funzioni al servizio dell’Unione in maniera indipendente ed a tempo parziale.

93A

1bis. Il Comitato del Regolamento delle radiocomunicazioni è composto da un massimo di 12 membri o da un numero di membri corrispondente al 6 % del numero totale di Stati membri, in funzione del numero più alto.

94

2. Le funzioni del Comitato del Regolamento delle radiocomunicazioni consistono:

95

  1. nell’approvare regole di procedura che comportino criteri tecnici, conformi al Regolamento delle radiocomunicazioni e alle decisioni delle conferenze delle radiocomunicazioni competenti. Tali regole di procedura sono utilizzate dal direttore e dall’Ufficio nell’applicazione del Regolamento delle radiocomunicazioni, per registrare le assegnazioni di frequenza effettuate dagli Stati membri. Tali regole sono elaborate in modo trasparente e possono essere oggetto di commenti da parte delle amministrazioni e, in caso di disaccordo persistente, il problema deve essere sottoposto ad una successiva conferenza mondiale delle radiocomunicazioni;

96

  1. ad esaminare ogni altro problema che non può essere risolto mediante l’applicazione delle summenzionate regole di procedura;

97

  1. ad eseguire tutti i compiti addizionali relativi all’assegnazione ed all’utilizzazione delle frequenze, come indicato nel numero 78 della presente Costituzione, secondo le procedure previste dal Regolamento delle radiocomunicazioni prescritte da una conferenza competente o dal Consiglio con il consenso della maggioranza degli Stati membri, in vista della preparazione di tale conferenza o in applicazione delle sue decisioni.

98

  1. (1) I membri del Comitato del Regolamento delle radiocomunicazioni, espletando le loro funzioni in seno al Comitato, non rappresentano lo Stato Membro né una regione ma sono investiti di un incarico pubblico internazionale. In particolare, ciascun membro del Comitato deve astenersi dal partecipare a decisioni che concernono direttamente la sua amministrazione.

99

  1. Nessun membro del Comitato deve, per quanto riguarda l’esercizio delle sue funzioni al servizio dell’Unione, chiedere o ricevere istruzioni da qualunque governo, o da alcun membro di qualunque governo o organizzazione o persona pubblica o privata. I membri del Comitato devono astenersi dall’adottare un qualsiasi provvedimento o associarsi a qualunque decisione che potrebbe essere incompatibile con il loro statuto così come definito al numero 98 di cui sopra.

100

  1. Gli Stati membri e i membri dei Settori devono rispettare il carattere esclusivamente internazionale delle funzioni dei membri del Comitato e astenersi dal cercare di influenzarli nell’esercizio delle loro funzioni in seno al Comitato.

101

4. I metodi di lavoro del Comitato per il Regolamento delle radiocomunicazioni sono definiti nella Convenzione.

Art. 15 Commissioni di studio e Gruppo consultivo sulle radiocomunicazioni

102

Le rispettive funzioni delle commissioni di studio e del Gruppo consultivo sulle radiocomunicazioni sono enunciate nella Convenzione.

Art. 16 Ufficio delle radiocomunicazioni

103

Le funzioni del direttore dell’Ufficio delle radiocomunicazioni sono enunciate nella Convenzione.

Capitolo III Settore di normalizzazione delle telecomunicazioni

Art. 17 Funzioni e struttura

104

  1. (1) Considerando le particolari preoccupazioni dei Paesi in via di sviluppo, le funzioni del Settore di normalizzazione delle telecomunicazioni consistono nel corrispondere pienamente allo scopo dell’Unione concernente la normalizzazione delle telecomunicazioni, così come enunciato all’articolo 1 della presente Costituzione, effettuando studi sui problemi tecnici di utilizzazione e di tariffazione e adottando raccomandazioni al riguardo in vista della normalizzazione delle telecomunicazioni a livello mondiale.

105

  1. Le competenze specifiche del Settore di normalizzazione delle telecomunicazioni e dei Settore delle radiocomunicazioni devono essere riesaminate in permanenza, in stretta collaborazione, per quanto concerne i problemi che interessano i due Settori, secondo le disposizioni pertinenti della Convenzione. Deve essere assicurato tra i Settori delle radiocomunicazioni, di normalizzazione delle telecomunicazioni e di sviluppo delle telecomunicazioni uno stretto coordinamento.

106

2. Il funzionamento del Settore di normalizzazione delle telecomunicazioni è assicurato da:

107

  1. assemblee mondiali per la normalizzazione delle telecomunicazioni;

108

  1. commissioni di studio per la normalizzazione delle telecomunicazioni;

108A

  1. il Gruppo consultivo per la normalizzazione delle telecomunicazioni;

109

  1. l’Ufficio di normalizzazione delle telecomunicazioni, diretto da un direttore designato.

110

3. Il settore di normalizzazione delle telecomunicazioni è composto:

111

  1. di diritto, dalle amministrazioni di tutti gli Stati membri;

112

  1. da ogni ente o organizzazione che diventa Membro del Settore in conformità con le disposizioni pertinenti della Convenzione.

Art. 18 Assemblee mondiali per la normalizzazione delle telecomunicazioni

113

1. Il ruolo delle assemblee mondiali per la normalizzazione delle telecomunicazioni è definito nella Convenzione.

114

2. Le assemblee mondiali per la normalizzazione delle telecomunicazioni sono convocate ogni quattro anni; tuttavia, può essere organizzata un’assemblea addizionale secondo le disposizioni pertinenti della Convenzione.

115

3. Le decisioni delle assemblee mondiali per la normalizzazione delle telecomunicazioni debbono essere, in ogni caso, conformi alle disposizioni della presente Costituzione, della Convenzione e dei Regolamenti amministrativi. Nell’adottare risoluzioni e decisioni, le assemblee devono tener conto di ripercussioni finanziarie prevedibili e dovrebbero evitare di adottare risoluzioni o decisioni suscettibili di comportare il superamento dei limiti finanziari stabiliti dalla Conferenza di plenipotenziari.

Art. 19 Commissioni di studio e Gruppo consultivo per la normalizzazione delle telecomunicazioni

116

Le funzioni delle commissioni di studio e del Gruppo consultivo per la normalizzazione delle telecomunicazioni sono enunciate nella Convenzione.

Art. 20 Ufficio di normalizzazione delle telecomunicazioni

117

Le funzioni del direttore dell’Ufficio di normalizzazione delle telecomunicazioni sono enunciate nella Convenzione.

Capitolo IV Settore di sviluppo delle telecomunicazioni

Art. 21 Funzioni e struttura

118

  1. (1) Le funzioni del Settore di sviluppo delle telecomunicazioni consistono nel rispondere agli scopi dell’Unione, così come enunciati all’articolo 1 della presente Costituzione e a espletare, nei limiti della sua specifica sfera di competenza, la doppia responsabilità dell’Unione come istituzione specializzata dell’Organizzazione delle Nazioni Unite ed agente esecutivo per l’attuazione di progetti nel quadro del sistema di sviluppo delle Nazioni Unite o di altre intese di finanziamento al fine di agevolare e migliorare lo sviluppo delle telecomunicazioni offrendo, organizzando e coordinando attività di cooperazione e d’assistenza tecniche.

119

  1. Le attività dei Settori delle radiocomunicazioni, di normalizzazione delle telecomunicazioni e di sviluppo delle telecomunicazioni sono oggetto di una stretta cooperazione per quanto concerne le questioni relative allo sviluppo, in conformità con le disposizioni pertinenti della presente Costituzione.

120

2. Nel summenzionato quadro, le specifiche funzioni dei Settore di sviluppo delle telecomunicazioni sono:

121

  1. di sensibilizzare coloro che adottano le decisioni sul ruolo importante delle telecomunicazioni nei programmi nazionali di sviluppo economico e sociale e fornire informazioni e consigli sulle eventuali opzioni in materia di politica generale e di struttura;

122

  1. di incoraggiare, soprattutto mediante partenariati, lo sviluppo, l’espansione e l’utilizzazione delle reti e dei servizi di telecomunicazione in particolare nei Paesi in via di sviluppo, in considerazione delle attività degli altri organi interessati, rafforzando i mezzi di sviluppo delle risorse umane, di pianificazione, di gestione, di mobilitazione delle risorse nonché di ricerca e sviluppo;

123

  1. di stimolare la crescita delle telecomunicazioni mediante la cooperazione con le organizzazioni regionali di telecomunicazione e con le istituzioni mondiali e regionali di finanziamento dello sviluppo, seguendo lo stato di avanzamento dei progetti selezionati nel programma di sviluppo al fine di vigilare sulla loro corretta attuazione;

124

  1. di favorire la mobilitazione di risorse per fornire assistenza ai Paesi in via di sviluppo nel settore delle telecomunicazioni, incoraggiando la formazione di linee di credito preferenziali e favorevoli, e cooperando con gli organismi di finanziamento e di sviluppo internazionali e regionali;

125

  1. di promuovere e di coordinare programmi che consentano di accelerare il trasferimento di tecnologie appropriate a favore dei Paesi in via di sviluppo, in considerazione dell’evoluzione e delle modifiche che avvengono nei circuiti dei Paesi progrediti;

126

  1. di incoraggiare la partecipazione dell’industria allo sviluppo delle telecomunicazioni nei Paesi in via di sviluppo e di fornire consulenza sulla scelta ed il trasferimento delle tecnologie appropriate;

127

  1. di fornire consulenza, effettuare o patrocinare studi, se del caso, su problemi di tecnica, di economia, di finanze, di gestione, di regolamentazione e di politica generale, compresi studi su progetti specifici nel settore delle telecomunicazioni;

128

  1. di collaborare con gli altri Settori, il Segretariato generale e gli altri organi interessati per elaborare un piano globale per i circuiti internazionali e regionali di telecomunicazione in modo da agevolare il coordinamento dei loro sviluppo in vista della prestazione di servizi di telecomunicazione;

129

  1. di interessarsi in maniera particolare, nell’esercizio delle summenzionate funzioni, alle esigenze dei Paesi meno avanzati.

130

3. Il funzionamento del Settore di sviluppo delle telecomunicazioni è assicurato da:

131

  1. conferenze mondiali e regionali per lo sviluppo delle telecomunicazioni;

132

  1. commissioni di studio per la normalizzazione delle telecomunicazioni;

132A

  1. il Gruppo consultivo per lo sviluppo delle telecomunicazioni;

133

  1. Ufficio di normalizzazione delle telecomunicazioni, diretto da un direttore designato.

134

4. Il Settore di sviluppo delle telecomunicazioni è composto:

135

  1. di diritto, dalle amministrazioni di tutti i Stati membri;

136

  1. da ogni ente o organizzazione che diventa membro del Settore in conformità con le disposizioni pertinenti della Convenzione.

Art. 22 Conferenze per lo sviluppo delle telecomunicazioni

137

1. Le conferenze per lo sviluppo delle telecomunicazioni rappresentano un ambito di discussione in cui sono esaminate questioni, progetti e programmi che interessano lo sviluppo delle telecomunicazioni e in cui vengono forniti orientamenti all’Ufficio di sviluppo delle telecomunicazioni.

138

2. Le conferenze per lo sviluppo delle telecomunicazioni includono:

139

  1. conferenze mondiali per lo sviluppo delle telecomunicazioni;

140

  1. conferenze regionali per lo sviluppo delle telecomunicazioni.

141

3. Tra due Conferenze di plenipotenziari verrà indetta una conferenza mondiale per lo sviluppo delle telecomunicazioni e, in base alle risorse ed alle priorità, conferenze regionali per lo sviluppo delle telecomunicazioni.

142

4. Le conferenze per lo sviluppo delle telecomunicazioni non elaborano Atti finali. Le loro conclusioni sono sotto forma di risoluzioni, di decisioni, di raccomandazioni o di rapporti. Tali conclusioni debbono, in tutti i casi, essere conformi alle disposizioni della presente Costituzione, della Convenzione e dei Regolamenti amministrativi. Nell’adottare risoluzioni e decisioni, le conferenze debbono tener conto di prevedibili ripercussioni finanziarie e dovrebbero evitare di adottare risoluzioni o decisioni suscettibili di comportare il superamento dei limiti finanziari stabiliti dalla Conferenza di plenipotenziari.

143

5. Il ruolo delle conferenze di sviluppo delle telecomunicazioni è definito nella Convenzione.

Art. 23 Commissioni di studio e Gruppo consultivo per lo sviluppo delle telecomunicazioni

144

Le funzioni delle commissioni di studio e del Gruppo consultivo per lo sviluppo delle telecomunicazioni sono enunciate nella Convenzione.

Art. 24 Ufficio di sviluppo delle telecomunicazioni

145

Le funzioni del direttore dell’Ufficio di sviluppo delle telecomunicazioni sono enunciate nella Convenzione.

Capitolo IVA Metodi di lavoro dei Settori

145A

L’assemblea delle radiocomunicazioni, l’assemblea mondiale per la normalizzazione delle telecomunicazioni e la conferenza mondiale per lo sviluppo delle telecomunicazioni possono stabilire e adottare metodi di lavoro e procedure applicabili alla gestione delle attività dei loro rispettivi Settori. Questi metodi di lavoro e di procedura devono essere conformi alla presente Costituzione, alla Convenzione, ai regolamenti amministrativi e in particolare ai numeri 246D–246H della Convenzione.

Capitolo V Altre disposizioni relative al funzionamento dell’Unione

Art. 25 Conferenze mondiali delle telecomunicazioni internazionali

146

1. Una conferenza mondiale delle telecomunicazioni internazionali può procedere ad una revisione, parziale o a titolo eccezionale totale, del Regolamento delle telecomunicazioni internazionali e trattare ogni altra questione a carattere mondiale di sua competenza o relativa al suo ordine del giorno.

147

2. Le decisioni delle conferenze mondiali delle telecomunicazioni internazionali debbono in ogni caso essere conformi alle disposizioni della presente Costituzione e della Convenzione. Nell’adottare risoluzioni e decisioni, le conferenze devono tener conto di ripercussioni finanziarie prevedibili e dovrebbero evitare di adottare risoluzioni o decisioni tali da comportare il superamento dei limiti finanziari stabiliti dalla Conferenza di plenipotenziari.

Art. 26 Comitato di coordinamento

148

1. Il Comitato di coordinamento è composto dal Segretario generale, dal Vice-Segretario generale e dai direttori dei tre Uffici. È presieduto dal Segretario generale, e, in sua assenza, dal Vice-Segretario generale.

149

2. Il Comitato di coordinamento svolge le funzioni di un gruppo di gestione interno che consiglia il Segretario generale e gli fornisce assistenza pratica per tutte le questioni relative all’amministrazione, alle finanze, ai sistemi d’informazione ed alla cooperazione tecnica che non sono di esclusiva competenza di un dato Settore o del Segretariato generale, nonché nei settori delle relazioni esterne dell’informazione pubblica. Nell’esaminare queste questioni, il Comitato tiene pienamente conto delle disposizioni della presente Costituzione, della Convenzione, delle decisioni del Consiglio e degli interessi di tutta l’Unione.

Art. 27 I funzionari designati ed il personale dell’Unione

150

  1. (1) Nell’adempiere alle loro funzioni, i funzionari designati nonché il personale dell’Unione non devono sollecitare o accettare istruzioni da qualsivoglia governo o autorità esterna all’Unione. Essi devono astenersi da ogni atto incompatibile con la loro situazione di funzionari internazionali.

151

  1. Gli Stati membri e i Membri dei Settori devono rispettare il carattere esclusivamente internazionale delle funzioni di questi funzionari designati e del personale dell’Unione e astenersi dal cercare di influenzarli nell’esercizio delle loro funzioni.

152

  1. Al di fuori delle loro funzioni, i funzionari eletti nonché il personale dell’Unione non devono avere alcun tipo di partecipazione o interesse finanziario in qualunque impresa che si occupa di telecomunicazioni. Tuttavia, l’espressione «interessi finanziari» non deve essere interpretata nel senso di un’opposizione al proseguimento di versamenti a fini pensionistici in ragione di un impiego o di servizi precedenti.

153

  1. Al fine di garantire un funzionamento efficace dell’Unione, ogni Stato membro, un cui cittadino è stato eletto Segretario generale, Vice-Segretario generale, o direttore di un Ufficio deve, nella misura del possibile, astenersi dal richiamare tale cittadino tra due Conferenze di plenipotenziari.

154

2. Il criterio prevalente nel reclutare e stabilire le condizioni d’impiego del personale deve essere la necessità di garantire all’Unione i servizi di persone in possesso delle massime qualità di efficacia, di competenza e d’integrità. Va debitamente presa in considerazione l’importanza di un reclutamento effettuato su una base geografica la più ampia possibile.

Art. 28 Finanze dell’Unione

155

1. Le spese dell’Unione comprendono le spese inerenti:

156

  1. al Consiglio;

157

  1. al Segretariato generale ed ai Settori dell’Unione;

158

  1. alle Conferenze di plenipotenziari ed alle Conferenze mondiali di telecomunicazioni internazionali.

159

2. Le spese dell’Unione sono coperte da:

159A

  1. contributi dei suoi Stati membri e dei Membri dei Settori;

159B

  1. altri introiti specificati nella Convenzione o nel Regolamento finanziario.

159C

2bis. Ogni Stato membro e ogni Membro di Settore versano una somma equivalente al numero di unità corrispondenti alla classe di contribuzione da loro prescelta, conformemente ai numeri 160–161I.

159E

2ter. Le spese delle conferenze regionali contemplate al numero 43 della presente Costituzione sono a carico:

159F

  1. di tutti gli Stati membri della regione in questione, in base alla loro classe di contribuzione;

159G

  1. degli Stati membri di altre regioni che hanno partecipato a tali conferenze, in base alla loro classe di contribuzione;
  1. dei Membri dei Settori e di altre organizzazioni autorizzate che hanno partecipato a tali conferenze, conformemente alle disposizioni della Convenzione.

160

  1. (1) Gli Stati membri e i Membri dei Settori scelgono liberamente la classe di contribuzione in base alla quale intendono partecipare alle spese dell’Unione.

161

  1. Gli Stati membri effettuano la loro scelta durante una Conferenza di plenipotenziari conformemente alla tabella delle classi di contribuzione, alle condizioni indicate nella Convenzione e alle procedure qui di seguito esposte.

161A

  1. I Membri dei Settori scelgono conformemente alla scala delle classi di contribuzione, alle condizioni indicate nella Convenzione e alle procedure elencate qui di seguito.

161B

  1. Durante la sessione che precede la Conferenza di plenipotenziari, il Consiglio determina l’importo provvisorio dell’unità di contribuzione in base al progetto di piano finanziario per il periodo corrispondente e al numero totale di unità di contribuzione.

161C

  1. Il Segretario generale informa gli Stati membri e i Membri dei Settori dell’importo provvisorio dell’unità di contribuzione, determinato in virtù del numero 161B, e invita gli Stati membri a notificargli, al più tardi una settimana prima della data fissata per l’inizio della Conferenza di plenipotenziari, la classe di contribuzione che hanno scelto provvisoriamente.

161D

  1. La Conferenza di plenipotenziari determina, durante la prima settimana, il limite superiore provvisorio dell’unità di contribuzione risultante dalle misure adottate dal Segretario generale in applicazione dei numeri 161B e 161C, tenendo conto di eventuali cambiamenti di classe di contribuzione notificati dagli Stati membri al Segretario generale e delle classi di contribuzione che rimangono invariate.

161E

  1. Tenendo conto del progetto modificato di piano finanziario, la Conferenza di plenipotenziari determina non appena possibile il limite superiore definitivo dell’importo dell’unità di contribuzione e fissa la data, obbligatoriamente nella penultima settimana della Conferenza di plenipotenziari, alla quale gli Stati membri devono, su invito del Segretario generale, aver annunciato la classe di contribuzione che hanno scelto in modo definitivo.

161F

  1. Gli Stati membri che non hanno notificato al Segretario generale la loro decisione entro la data stabilita dalla Conferenza di plenipotenziari, mantengono la classe di contribuzione che avevano scelto in precedenza.

161G

  1. In seguito, la Conferenza di plenipotenziari approva il piano finanziario definitivo in base al numero totale di unità di contribuzione corrispondenti alle classi di contribuzione definitivamente scelte dagli Stati membri e alle classi di contribuzione dei Membri dei Settori nel giorno dell’approvazione del piano finanziario.

161H

  1. Il Segretario generale comunica ai Membri dei Settori il limite massimo definitivo dell’importo dell’unità di contribuzione e li invita a notificargli, entro tre mesi dalla data di chiusura della Conferenza di plenipotenziari, la classe di contribuzione che hanno scelto.

161I

  1. I Membri dei Settori che non hanno notificato al Segretario generale la loro decisione entro questo termine di tre mesi, mantengono la classe di contribuzione che avevano scelto in precedenza.

162

  1. Gli emendamenti alla tabella delle classi di contribuzione adottati da una Conferenza di plenipotenziari si applicano alla/per la scelta della classe di contribuzione durante la successiva Conferenza di plenipotenziari.

163

  1. La classe di contribuzione scelta da uno Stato membro o da un Membro del Settore è applicabile a partire dal primo bilancio biennale successivo a una Conferenza di plenipotenziari.

164

4. Abrogato

165

5. Nello scegliere la classe di contribuzione, uno Stato membro può ridurre la sua classe di contribuzione di al massimo due classi e il Consiglio deve indicargli le modalità di messa in atto progressiva di questa riduzione nel periodo tra due Conferenze di plenipotenziari. Tuttavia, in circostanze eccezionali, come catastrofi naturali che necessitano il varo di programmi di assistenza internazionale, la Conferenza può autorizzare una riduzione maggiore del numero di unità di contribuzione se uno Stato membro ne fa richiesta e fornisce la prova che non è più in grado di mantenere il suo contributo nella classe scelta inizialmente.

165A

5bis. In casi eccezionali, quali catastrofi naturali che necessitano il varo di programmi d’assistenza internazionale, il Consiglio può autorizzare una riduzione del numero di unità di contribuzione se uno Stato membro ne fa richiesta e fornisce la prova che non è più in grado di mantenere il suo contributo nella classe scelta inizialmente.

165B

5ter. Gli Stati membri e i Membri dei Settori possono in qualsiasi momento optare per una classe di contribuzione superiore a quella scelta in precedenza.

166

6. Abrogato

167

7. Abrogato

168

8. Gli Stati membri e i Membri dei Settori pagano in anticipo la loro quota contributiva annuale, calcolata in base al bilancio preventivo biennale stabilito dal Consiglio tenendo conto degli adeguamenti eventualmente apportati da quest’ultimo.

169

9. Uno Stato membro che è in ritardo nei suoi pagamenti all’Unione perde il suo diritto di voto stabilito ai numeri 27 e 28 della presente Costituzione fintanto che l’ammontare dei suoi arretrati è pari o superiore all’ammontare dei contributi che deve pagare per i due anni precedenti.

170

10. Le disposizioni specifiche che regolano i contributi finanziari dei Membri dei Settori e di altre organizzazioni internazionali figurano nella Convenzione.

Art. 29 Lingue

171

  1. (1) L’Unione ha come lingue ufficiali e di lavoro: l’arabo, il cinese, il francese, l’inglese, il russo e lo spagnolo.

172

  1. Queste lingue sono utilizzate, in conformità con le decisioni pertinenti della Conferenza di plenipotenziari, per la redazione e la pubblicazione di documenti e di testi dell’Unione, in versioni equivalenti per forma e per tenore, nonché per l’interpretazione reciproca durante le conferenze e le riunioni dell’Unione.

173

  1. In caso di divergenze o di contestazioni, fa fede il testo francese.

174

2. Sempre che tutti i partecipanti ad una conferenza o ad una riunione convengano della seguente procedura, i dibattiti potranno aver luogo in un numero di lingue inferiore a quello menzionato sopra

Art. 30 Sede dell’Unione

175

La sede dell’Unione è a Ginevra.

Art. 31 Capacità giuridica dell’Unione

176

L’Unione gode, sul territorio di ciascuno dei suoi Membri, della capacità giuridica che le è necessaria per esercitare le sue funzioni e raggiungere i suoi scopi.

Art. 32 Regole generali per le conferenze, le assemblee e le riunioni dell’Unione

177

1. Le Regole generali adottate dalla Conferenza di plenipotenziari per le conferenze, le assemblee e le riunioni dell’Unione si applicano per la prepa-razione di conferenze e assemblee, per l’organizzazione dei lavori e lo svolgimento dei dibattiti durante conferenze, assemblee e riunioni dell’U-nione nonché per l’elezione degli Stati membri del Consiglio, del Segretario generale, del Vice-Segretario generale, dei direttori degli Uffici dei Settori e dei membri del Comitato del Regolamento delle radiocomunicazioni.

178

2. Le conferenze, le assemblee e il Consiglio possono adottare le regole che ritengono indispensabili a complemento di quelle sancite dal capitolo II delle Regole generali per le conferenze, le assemblee e le riunioni dell’Unione. Tuttavia, queste regole complementari devono essere compatibili con le disposizioni della presente Costituzione, della Convenzione e del capitolo II di cui sopra; si tratta di regole complementari adottate dalle Conferenze o dalle assemblee e pubblicate come documenti di queste ultime.

Capitolo VI Disposizioni generali relative alle telecomunicazioni

Art. 33 Diritto del pubblico di utilizzare il servizio internazionale di telecomunicazione

179

Gli Stati membri riconoscono al pubblico il diritto di corrispondere per mezzo del servizio internazionale di corrispondenza pubblica. I servizi, le tasse e le garanzie sono le stesse per tutti gli utenti in ciascuna categoria di corrispondenza, senza alcuna priorità o preferenza.

Art. 34 Interruzione delle telecomunicazioni

180

1. Gli Stati membri si riservano il diritto di interrompere, conformemente alla loro legislazione nazionale, la trasmissione di qualunque telegramma privato che potrebbe sembrare pericoloso per la sicurezza dello Stato o contrario alle sue leggi, all’ordine pubblico o alla moralità pubblica, e si incaricano di avvisare immediatamente l’ufficio d’origine dell’interruzione totale del telegramma o di qualunque sua parte, salvo se tale notifica dovesse sembrare pericolosa per la sicurezza dello Stato.

181

2. Gli Stati membri si riservano inoltre il diritto di interrompere, conformemente alla loro legislazione nazionale, ogni altra telecomunicazione privata che può sembrare pericolosa per la sicurezza dello Stato o contraria alle sue leggi, all’ordine pubblico o alla moralità pubblica.

Art. 35 Sospensione del servizio

182

Ciascuno Stato membro si riserva il diritto di sospendere il servizio internazionale di telecomunicazione sia in linea generale, sia solo per alcuni collegamenti o per alcuni tipi di corrispondenze in partenza, in arrivo o in transito, e si incarica di avvisarne immediatamente ciascuno degli altri Stati membri tramite il Segretario generale.

Art. 36 Responsabilità

183

Gli Stati membri non accettano alcuna responsabilità nei confronti degli utenti dei servizi internazionali di telecomunicazione, in particolare per quanto concerne i reclami volti ad ottenere un risarcimento di danni.

Art. 37 Segreto delle telecomunicazioni

184

1. Gli Stati membri si impegnano ad adottare tutti i provvedimenti possibili, compatibili con il sistema di telecomunicazioni utilizzato, per assicurare il segreto delle corrispondenze internazionali.

185

2. Tuttavia, si riservano il diritto di comunicare tali corrispondenze alle autorità competenti al fine di garantire l’applicazione della loro legislazione nazionale o l’attuazione delle convenzioni internazionali cui sono parti.

Art. 38 Installazione, utilizzazione e salvaguardia dei canali e degli impianti di telecomunicazione

186

1. Gli Stati membri adottano provvedimenti utili al fine di installare, nelle migliori condizioni tecniche, i canali e gli impianti necessari per assicurare uno scambio rapido ed ininterrotto delle telecomunicazioni internazionali.

187

2. Nella misura dei possibile, tali canali ed impianti devono essere utilizzati secondo i metodi e le procedure che l’esperienza pratica dell’utilizzazione ha rivelato essere le migliori, essere manutenzionati in buone condizioni di utilizzazione e mantenuti a livello dei progressi scientifici e tecnici.

188

3. Gli Stati membri assicurano la salvaguardia di questi canali ed impianti entro i limiti della loro giurisdizione.

189

4. Salvo intese particolari che stabiliscano altre condizioni, tutti gli Stati membri debbono adottare misure atte ad assicurare la manutenzione delle parti dei circuiti internazionali di telecomunicazione compresi nei limiti del loro controllo.

189A

5. Gli Stati membri riconoscono la necessità di adottare tutte le misure possibili dal punto di vista pratico per impedire che il funzionamento degli apparecchi e degli impianti elettrici di qualunque tipo causi interferenze al funzionamento degli impianti di telecomunicazione che si trovano entro i limiti di giurisdizione di altri Stati membri.

Art. 39 Notifica delle trasgressioni

190

Al fine di agevolare l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 6 della presente Costituzione, gli Stati membri s’impegnano ad informarsi e, se del caso, ad aiutarsi reciprocamente riguardo alle trasgressioni alle norme della presente Costituzione, della Convenzione e dei Regolamenti amministrativi.

Art. 40 Priorità delle telecomunicazioni relative alla sicurezza della vita umana

191

I servizi internazionali di telecomunicazione devono concedere un’assoluta priorità a tutte le telecomunicazioni relative alla sicurezza della vita umana in mare, su terra, in aria e nello spazio extra-atmosferico, nonché alle telecomunicazioni epidemiologiche di eccezionale urgenza dell’Organizzazione mondiale della sanità.

Art. 41 Priorità delle telecomunicazioni di Stato

192

Sotto riserva delle disposizioni degli articoli 40 e 46 della presente Costituzione, le telecomunicazioni di Stato (vedere annesso alla presente Costituzione, numero 1014) godono di un diritto di priorità sulle altre telecomunicazioni, nella misura del possibile, qualora l’interessato ne faccia specificamente richiesta.

Art. 42 Intese particolari

193

Gli Stati membri riservano a sé stessi, alle gestioni riconosciute e ad altre gestioni debitamente autorizzate a tal fine, la facoltà di concludere intese particolari su questioni di telecomunicazione che non interessano l’insieme degli Stati membri. Tuttavia queste intese non devono essere in contrasto con le norme della presente Costituzione, della Convenzione o dei Regolamenti amministrativi, per quanto riguarda le interferenze pregiudizievoli che potrebbero derivarne ai servizi di radiocomunicazione di altri Stati membri, ed in generale il danno tecnico che potrebbe derivare dall’applicazione di tali intese alla gestione di altri servizi di telecomunicazione di altri Stati membri.

Art. 43 Conferenze regionali, intese regionali, organizzazioni regionali

194

Gli Stati membri si riservano il diritto di svolgere conferenze regionali, di concludere intese regionali e di creare organizzazioni regionali al fine di risolvere problemi di telecomunicazione che possono essere trattati a livello regionale. Le intese regionali non debbono essere in contrasto con la presente Costituzione o con la Convenzione.

Capitolo VII
Disposizioni speciali relative alle radiocomunicazioni

Art. 44 Utilizzazione dello spettro delle frequenze radioelettriche, dell’orbita dei satelliti geostazionari e di altre orbite

195

1. Gli Stati membri si sforzano di limitare il numero delle frequenze e l’estensione dello spettro utilizzato al minimo indispensabile per garantire in maniera soddisfacente il funzionamento dei servizi necessari. A tal fine si sforzano di applicare, il più rapidamente possibile, gli ultimi perfezionamenti della tecnica.

196

2. Nell’utilizzare le bande di frequenze per i servizi di radiocomunicazione, gli Stati membri tengono conto del fatto che le frequenze e l’orbita dei satelliti geostazionari sono risorse naturali limitate che debbono essere utilizzate in maniera razionale, efficace ed economica, in conformità con le norme del Regolamento delle radiocomunicazioni al fine di consentire ai vari Paesi, o gruppi di Paesi, un equo accesso a queste orbite e a tali frequenze, tenendo conto delle particolari esigenze dei Paesi in via di sviluppo e della situazione geografica di alcuni Paesi.

Art. 45 Interferenze pregiudizievoli

197

1. Tutte le stazioni, a prescindere dal loro oggetto, devono essere installate e gestite in modo da non causare interferenze pregiudizievoli alle comunicazioni o ai servizi radioelettrici degli altri Stati membri, delle gestioni riconosciute e di altre gestioni debitamente autorizzate ad assicurare un servizio di radiocomunicazione e che funzionano in conformità con le disposizioni del Regolamento delle radiocomunicazioni.

198

2. Ciascuno Stato membro s’impegna ad esigere, dalle gestioni da esso riconosciute e dalle altre gestioni debitamente autorizzate a tal fine, l’osservazione delle prescrizioni del numero 197 di cui sopra.

199

3. Inoltre, gli Stati membri riconoscono la necessità di adottare tutte le misure possibili dal punto di vista pratico per impedire che il funzionamento degli apparecchi e degli impianti elettrici di qualunque tipo causi interferenze pregiudizievoli alle comunicazioni o ai servizi radioelettrici di cui al numero 197.

Art. 46 Chiamate e messaggi di soccorso

200

Le stazioni di radiocomunicazione sono tenute ad accettare, a titolo prioritario assoluto, le chiamate ed i messaggi di soccorso a prescindere dalla loro provenienza, a rispondere allo stesso modo a questi messaggi ed a darvi immediatamente il seguito necessario.

Art. 47 Segnali di soccorso, di urgenza, di sicurezza o d’identificazione falsi o ingannevoli

201

Gli Stati membri s’impegnano ad adottare misure utili per reprimere la trasmissione o l’immissione in circolazione di segnali di soccorso, d’urgenza, di sicurezza o d’identificazione falsi o ingannevoli, e a collaborare per localizzare e identificare le stazioni nell’ambito della loro giurisdizione che trasmettono tali segnali.

Art. 48 Impianti di servizi di difesa nazionale

202

1. Gli Stati membri conservano la loro intera libertà per quanto concerne gli impianti radioelettrici militari.

203

2. Tuttavia tali impianti devono, per quanto possibile, osservare le disposizioni regolamentari relative ai soccorsi da prestare in caso di soccorso ed alle misure da prendere per impedire interferenze pregiudizievoli, nonché le prescrizioni dei Regolamenti amministrativi relative ai tipi di trasmissione ed alle frequenze da utilizzare, secondo la natura dei servizio che assicurano.

204

3. Inoltre, quando questi impianti partecipano al servizio di corrispondenza pubblico o agli altri servizi regolati dai Regolamenti amministrativi, essi debbono conformarsi, in linea di massima, alle prescrizioni regolamentari applicabili a questi servizi.

Capitolo VIII Relazioni con l’Organizzazione delle Nazioni Unite, altre organizzazioni internazionali e Stati non-membri

Art. 49 Relazioni con l’Organizzazione delle Nazioni Unite

205

Le relazioni tra l’Organizzazione delle Nazioni Unite e l’Unione internazionale delle telecomunicazioni sono definite nell’Accordo stipulato tra queste due organizzazioni.

Art. 50 Relazioni con le altre organizzazioni internazionali

206

Al fine di dare un aiuto alla realizzazione di un completo coordinamento internazionale nel settore delle telecomunicazioni, l’Unione dovrebbe collaborare con le organizzazioni internazionali che hanno interessi ed attività connesse.

Art. 51 Relazioni con Stati non-membri

207

Tutti gli Stati membri riservano, a sé stessi e alle gestioni riconosciute, la facoltà di stabilire le condizioni alle quali vengono ammessi gli scambi di telecomunicazioni con uno Stato che non è Membro dell’Unione. Se una telecomunicazione proveniente da tale Stato è accettata da uno Stato membro, essa dovrà essere trasmessa e, nella misura in cui utilizza i canali di telecomunicazione di uno Stato membro, le saranno applicate le disposizioni obbligatorie della presente Costituzione, della Convenzione e dei Regolamenti amministrativi come anche le tasse normali.

Capitolo IX Disposizioni finali

Art. 52 Ratifica, accettazione e approvazione

208

1. La presente Costituzione e la Convenzione sono contestualmente ratificate, accettate o approvate da ogni Stato membro firmatario, secondo le sue regole costituzionali, mediante uno strumento unico. Tale strumento deve essere depositato il più presto possibile presso il Segretario generale. Il Segretario generale informa gli Stati membri riguardo al deposito di ogni strumento.

209

  1. (1) Per un periodo di due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente Costituzione e della Convenzione, ogni Stato membro firmatario gode dei diritti conferiti agli Stati membri dell’Unione dai numeri 25–28 della presente Costituzione, anche se non ha depositato strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione ai sensi del numero 208 di cui sopra.

210

  1. Allo scadere di un periodo di due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente Costituzione e della Convenzione, uno Stato membro firmatario che non ha depositato lo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione ai sensi del numero 208 di cui sopra non è più qualificato a votare in alcuna conferenza dell’Unione, sessione del Consiglio, o altra riunione dei Settori dell’Unione, né in qualunque consultazione per corrispondenza svolta in conformità con le disposizioni della presente Costituzione e della Convenzione, fino a quando tale strumento non sarà depositato. I diritti di questo Stato membro diversi dai diritti di voto, non sono pregiudicati.

211

3. Dopo l’entrata in vigore della presente Costituzione e della Convenzione secondo l’articolo 58 della presente Costituzione, lo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione ha effetto alla data di deposito presso il Segretario generale.

Art. 53 Adesione

212

1. Uno Stato membro che non ha firmato la presente Costituzione e la Convenzione o, fatte salve le disposizioni dell’articolo 2 della presente Costituzione, ogni altro Stato menzionato in tale articolo, può aderire in qualsiasi momento alla presente Costituzione e alla Convenzione. Quest’adesione avviene contestualmente mediante uno strumento unico che include sia la Costituzione sia la Convenzione.

213

2. Lo strumento di adesione è depositato presso il Segretario generale che notifica agli Stati membri, non appena lo riceve, il deposito di ciascuno strumento di adesione, e trasmette a ciascuno di essi una copia certificata di quest’ultimo.

214

3. Dopo l’entrata in vigore della presente Costituzione e della Convenzione in conformità con l’articolo 58 della presente Costituzione, lo strumento di adesione ha effetto alla data di deposito presso il Segretario generale, a meno che tale strumento non disponga diversamente.

Art. 54 Regolamenti amministrativi

215

1. I Regolamenti amministrativi così come specificati all’articolo 4 della presente Costituzione sono strumenti internazionali vincolanti e devono essere conformi alle disposizioni della presente Costituzione e della Convenzione.

216

2. La ratifica, l’accettazione o l’approvazione della presente Costituzione e della Convenzione o l’adesione a questi strumenti in conformità con gli articoli 52 e 53 della presente Costituzione implica altresì il consenso ad essere vincolato dai Regolamenti amministrativi adottati dalle conferenze mondiali competenti prima della firma della presente Costituzione e della Convenzione. Tale consenso s’intende in considerazione di ogni riserva formulata al momento della firma di tali Regolamenti o di ogni revisione di questi ultimi e nella misura in cui tale riserva è mantenuta all’atto dei deposito dello strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione.

216A

2bis. I Regolamenti amministrativi di cui al numero 216 rimangono in vigore, salvo modifiche adottate e messe in vigore in applicazione dei numeri 89 e 146 della presente Costituzione. Ogni modifica, parziale o totale, dei Regolamenti amministrativi entra in vigore dalla data o dalle date che vi sono menzionate solo per gli Stati membri che hanno notificato al Segretario generale, prima di questa data o di queste date, il loro consenso ad essere vincolati da tale modifica.

217

3. Abrogato

217A

3bis. Il consenso di uno Stato membro ad essere vincolato da una modifica parziale o totale dei Regolamenti amministrativi viene espresso depositando al Segretario generale uno strumento di ratifica, d’accettazione o d’approvazione di tale modifica oppure di adesione alla stessa oppure notificando al Segretario generale il consenso dello Stato membro ad essere vincolato dalla modifica.

217B

3ter. Ogni Stato membro può anche notificare al Segretario generale che la ratifica, l’accettazione, l’approvazione di emendamento o l’adesione a emendamenti alla presente Costituzione o alla Convenzione conformemente all’articolo 55 della Costituzione o 42 della Convenzione, equivale al suo consenso ad essere vincolato da una qualsiasi revisione, parziale o totale, dei Regolamenti amministrativi adottata da una conferenza competente prima della firma degli emendamenti in questione alla presente Costituzione o alla Convenzione.

217C

3quater. La notifica secondo il numero 217B viene effettuata al momento in cui lo Stato membro deposita il suo strumento di ratifica, d’accettazione, d’approvazione degli emendamenti o d’adesione agli emendamenti alla presente Costituzione o alla Convenzione.

217D

3penter. Ogni revisione dei Regolamenti amministrativi si applica provvisoriamente a partire dalla data di entrata in vigore di tale revisione a tutti gli Stati membri che hanno firmato questa revisione e non hanno notificato al Segretario generale il loro consenso a essere vincolati in applicazione dei numeri 217A e 217B. L’applicazione provvisoria è effettiva solo se lo Stato membro in questione non vi si è opposto al momento della firma della revisione.

218

4. Tale applicazione provvisoria continua per uno Stato membro fino a quando quest’ultimo non notifica al Segretario generale la sua decisione relativa al suo consenso ad essere vincolato da tale revisione.

219

a) Abrogata

220

b) Abrogata

221

5. Abrogato

221A

5bis. Se, entro un termine di trentasei mesi a decorrere dalla data o dalle date di entrata in vigore della revisione, uno Stato membro non notifica al Segretario generale la sua decisione relativa al suo consenso ad essere vincolato conformemente al numero 218, si considera che questo Stato membro sia consenziente ad essere vincolato da tale revisione.

221B

5ter. Ogni applicazione provvisoria ai sensi del numero 217D oppure ogni consenso ad essere vincolato ai sensi del numero 221A s’intende tenendo conto delle riserve che lo Stato membro potrebbe aver formulato al momento della firma della revisione. Ogni consenso ad essere vincolato ai sensi dei numeri 216A, 217A, 217B e 218 s’intende tenendo conto delle riserve che lo Stato membro in questione potrebbe aver formulato al momento della firma dei Regolamenti amministrativi e di una qualsiasi revisione che vi è stata fatta, a condizione che questo Stato membro mantenga la riserva quando notifica al Segretario generale il suo consenso ad essere vincolato.

222

6. Abrogato

223

7. Il Segretario generale informa sollecitamente gli Stati membri di ogni notifica ricevuta ai sensi del presente articolo.

Art. 55 Disposizioni per emendare la presente Costituzione

224

1. Ogni Stato membro può proporre qualunque emendamento alla presente Costituzione. Per poter essere trasmessa a tutti gli Stati membri ed essere da essi esaminata in tempo utile, la proposta deve pervenire al Segretario generale al più tardi otto mesi prima della data di apertura fissata per la Conferenza di plenipotenziari. Il Segretario generale pubblica, il più presto possibile e al massimo sei mesi prima di quest’ultima data, tale proposta per informare tutti gli Stati membri.

225

2. Ogni proposta di modifica di un emendamento proposto secondo il numero 224 di cui sopra può, tuttavia, essere presentata in qualunque momento da uno Stato membro o dalla sua delegazione alla Conferenza di plenipotenziari.

226

3. Il quorum richiesto a ogni seduta plenaria della Conferenza di plenipotenziari per esaminare ogni proposta mirante ad emendare la presente Costituzione o ogni modifica di tale proposta è costituito da più della metà delle delegazioni accreditate alla Conferenza di plenipotenziari.

227

4. Per poter essere adottata, ogni proposta di modifica di un emendamento proposto, nonché la proposta di emendamento nella sua integralità, modificata o meno, deve essere approvata in seduta plenaria da almeno due terzi delle delegazioni accreditate alla Conferenza di plenipotenziari aventi diritto di voto.

228

5. Sono applicabili le regole generali per le conferenze, le assemblee e le altre riunioni dell’Unione, a meno che i paragrafi precedenti del presente articolo, e che sono prevalenti, non dispongano diversamente.

229

6. Tutti gli emendamenti alla presente Costituzione adottati da una Conferenza di plenipotenziari entrano in vigore, ad una data stabilita dalla Conferenza, nella loro totalità e sotto forma di uno strumento unico di emendamento, tra gli Stati membri che avranno depositato prima di tale data il loro strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione alla presente Costituzione e allo strumento di emendamento. È esclusa la ratifica, l’accettazione, l’approvazione o l’adesione relativa a una sola parte di tale strumento di emendamento.

230

7. Il Segretario generale notifica a tutti gli Stati membri il deposito di ciascuno strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione.

231

8. Dopo l’entrata in vigore di ogni strumento di emendamento, si applicano alla Costituzione emendata la ratifica, l’accettazione, l’approvazione o l’adesione, secondo gli articoli 52 e 53 della presente Costituzione.

232

9. Dopo che tale strumento di emendamento è entrato in vigore, il Segretario generale lo registra presso il Segretariato dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, secondo le disposizioni dell’articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite3. Il numero 241 della presente Costituzione si applica inoltre ad ogni strumento di emendamento.

Art. 56 Soluzione delle controversie

233

1. Gli Stati membri possono risolvere le loro controversie su questioni relative all’interpretazione o all’applicazione della presente Costituzione, della Convenzione o dei Regolamenti amministrativi per via negoziale, diplomatica o secondo le procedure fissate dai trattati bilaterali o multilaterali conclusi tra di loro per la soluzione delle controversie internazionali, o con ogni altro metodo che potranno decidere di comune accordo.

234

2. Qualora nessuno di questi mezzi di soluzione delle controversie sia adottato, ogni Stato membro parte a una controversia può ricorrere all’arbitrato, in conformità con la procedura definita nella Convenzione.

235

3. Il Protocollo facoltativo relativo alla soluzione obbligatoria delle controversie relative alla presente Costituzione, alla Convenzione ed ai Regolamenti amministrativi è applicabile tra gli Stati membri parti a questo Protocollo.

Art. 57 Denuncia della presente Costituzione e della Convenzione

236

1. Ogni Stato membro che ha ratificato, accettato o approvato la presente Costituzione e la Convenzione, o vi ha aderito, ha diritto di denunciarle. In tal caso, la presente Costituzione e la Convenzione sono denunciate contestualmente mediante uno strumento unico e con una notifica indirizzata al Segretario generale. Non appena riceve questa notifica, il Segretario generale informa gli altri Stati membri.

237

2. Tale denuncia produce i suoi effetti allo scadere di un periodo di un anno a decorrere dalla data alla quale il Segretario generale ne ha ricevuto
notifica.

Art. 58 Entrata in vigore e questioni connesse

238

1. La presente Costituzione e la Convenzione, adottate dalla Conferenza di plenipotenziari addizionale (Ginevra, 1992) entreranno in vigore il 1° luglio 1994 tra gli Stati membri che avranno depositato prima di questa data lo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione.

239

2. Alla data di entrata in vigore specificata al numero 238 di cui sopra, la presente Costituzione e la Convenzione abrogheranno e sostituiranno, tra le parti, la Convenzione internazionale delle telecomunicazioni di Nairobi (1982)4.

240

3. In conformità con le disposizioni dell’articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite5, il Segretario generale dell’Unione registrerà la presente Costituzione e la Convenzione presso il Segretariato dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.

241

4. L’originale della presente Costituzione e della Convenzione redatto in lingua araba, cinese, francese, inglese, russa e spagnola rimarrà depositato negli archivi dell’Unione. Il Segretario generale invierà nelle lingue richieste una copia certificata conforme a ciascuno Stato membro firmatario.

242

5. In caso di divergenze tra i testi della presente Costituzione e della Convenzione nelle diverse lingue, fa fede il testo francese.

Annesso

Definizione di alcuni termini utilizzati nella presente Costituzione, nella Convenzione e nei Regolamenti amministrativi dell’Unione internazionale delle telecomunicazioni
  1. Ai fini dei summenzionati strumenti dell’Unione, i termini seguenti hanno il significato loro attribuito dalle definizioni che li accompagnano.
  2. Stato membro: Stato che è considerato Membro dell’Unione internazionale delle telecomunicazioni in applicazione delle disposizioni dell’articolo 2 della presente Costituzione.
  3. Membro di Settore: Ente o organizzazione autorizzata, conformemente alle disposizioni dell’articolo 19 della Convenzione, a partecipare alle attività di un Settore.
  4. Amministrazione: Ogni servizio o dipartimento governativo responsabile delle misure da adottare per adempiere agli obblighi della Costituzione dell’Unione internazionale delle telecomunicazioni, della Convenzione dell’Unione internazionale delle telecomunicazioni e dei Regolamenti amministrativi.
  5. Interferenza pregiudizievole: Interferenza che ha effetti nocivi sul funzionamento di un servizio di radionavigazione o di altri servizi di sicurezza o che degrada gravemente, interrompe ripetutamente ovvero impedisce il funzionamento di un servizio di radiocomunicazione utilizzato in conformità con il Regolamento delle radiocomunicazioni.
  6. Corrispondenza pubblica: Ogni telecomunicazione che gli uffici e le stazioni devono accettare, in ragione della loro disponibilità al pubblico, ai fini della trasmissione.
  7. Delegazione: Insieme di delegati e, se del caso, di rappresentanti, consiglieri, addetti o interpreti inviati dallo stesso Stato membro.
  8. Ciascun Stato membro è libero di comporre la sua delegazione a seconda della sua convenienza. In particolare può includervi tra gli altri, in qualità di delegati, di consiglieri o di addetti, persone appartenenti ad ogni ente od organizzazione approvata, in conformità con le disposizioni pertinenti della Convenzione.
  9. ...
  10. Delegato: Persona inviata dal Governo di uno Stato membro ad una Conferenza di plenipotenziari, o persona che rappresenta il governo o l’amministrazione di uno Stato membro a un’altra Conferenza o a una riunione dell’Unione.
  11. Gestione: Ogni privato, società, azienda o istituzione governativa che ha in esercizio un impianto di telecomunicazione destinato ad assicurare un servizio internazionale di telecomunicazione o suscettibile di causare interferenze pregiudizievoli a tale servizio.
  12. Gestione riconosciuta: Ogni gestione che corrisponde alla definizione di cui sopra, che ha in esercizio un servizio di corrispondenza pubblica o di radiodiffusione e alla quale gli obblighi previsti all’articolo 6 della presente Costituzione sono imposti dallo Stato membro sul cui territorio è installata la sede sociale di tale gestione, ovvero dallo Stato membro che ha autorizzato tale gestione a installare e a utilizzare un servizio di telecomunicazione sul suo territorio.
  13. Radiocomunicazione: Telecomunicazione attraverso onde radioelettriche.
  14. Servizio di radiodiffusione: Servizio di radiocomunicazione le cui trasmissioni sono destinate ad essere ricevute direttamente dal pubblico. Questo servizio può comprendere trasmissioni audio, trasmissioni televisive o altri tipi di trasmissione.
  15. Servizio internazionale di telecomunicazione: Prestazione di telecomunicazione tra uffici o stazioni di telecomunicazione di qualunque natura, situati in Paesi diversi o appartenenti a Paesi diversi.
  16. Telecomunicazione: Ogni trasmissione, emissione o ricezione di segni, segnali, scritti, immagini, audio o informazioni di qualunque natura mediante cavo, radio- elettricità, ottica o altri sistemi elettromagnetici.
  17. Telegramma: Scritto destinato ad essere trasmesso a mezzo telegrafia in vista della sua consegna al destinatario. Questa parola indica altresì il radiotelegramma, salvo diversa specificazione.
  18. Telecomunicazioni di Stato: Telecomunicazioni provenienti da:
  19. – il Capo di Stato;
  20. – il Capo del Governo o i membri di un Governo;
  21. – il Comandante in capo delle forze militari, terrestri, navali ed aeree;
  22. – agenti diplomatici o consolari;
  23. – il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite; i
    Capi degli organi principali delle Nazioni Unite;
  24. – la Corte internazionale di Giustizia,
  25. ovvero risposte alle telecomunicazioni di Stato sopra menzionate.
  26. Telegrammi privati: Telegrammi diversi dai telegrammi di Stato o di servizio.
  27. Telegrafia: Mezzo di telecomunicazione in cui le informazioni trasmesse sono destinate ad essere registrate all’arrivo sotto forma di un documento grafico; tali informazioni possono in alcuni casi essere presentate sotto un’altra forma o registrate in vista di una successiva utilizzazione.
  28. Nota: Per documento grafico s’intende un supporto informativo sul quale è registrato in maniera permanente un testo scritto o stampato o un’immagine fissa e che può essere classificato e consultato.
  29. Telefonia: Mezzo di telecomunicazione essenzialmente destinato allo scambio di informazioni sotto forma di parole.

0.784.011

Campo d’applicazione il 20 luglio 20236

Stati partecipanti

Ratifica
Adesione (A)

Entrata in vigore

Afghanistan

5 novembre

2006

5 novembre

2006

Albania

24 giugno

2005

24 giugno

2005

Angola

10 novembre

2006 A

10 novembre

2006

Arabia Saudita

20 settembre

2005

20 settembre

2005

Argentina*

6 agosto

2007

6 agosto

2007

Australia

3 marzo

2005

3 marzo

2005

Austria*

27 gennaio

2006

27 gennaio

2006

Bahrein

20 settembre

2004

20 settembre

2004

Belarus

9 agosto

2006

9 agosto

2006

Botswana

14 novembre

2006

14 novembre

2006

Brasile

10 febbraio

2010

10 febbraio

2010

Bulgaria

3 agosto

2004

3 agosto

2004

Cambogia

18 dicembre

2003

1° gennaio

2004

Canada

26 aprile

2004

26 aprile

2004

Ceca, Repubblica

18 dicembre

2003

1° gennaio

2004

Cipro

30 maggio

2008

30 maggio

2008

Congo (Kinshasa)

25 marzo

2009 A

25 marzo

2009

Corea (Sud)

5 maggio

2004

5 maggio

2004

Cuba*

25 gennaio

2012

25 gennaio

2012

Danimarca

20 giugno

2003

1° gennaio

2004

Ecuador

16 giugno

2004

16 giugno

2004

Egitto

8 luglio

2004

8 luglio

2004

El Salvador*

9 ottobre

2013

9 ottobre

2013

Emirati Arabi Uniti

6 gennaio

2005

6 gennaio

2005

Estonia

12 gennaio

2005

12 gennaio

2005

Finlandia

19 ottobre

2004

19 ottobre

2004

Francia

23 aprile

2008

23 aprile

2008

Gabon

21 luglio

2004

27 luglio

2004

Germania

6 dicembre

2006

6 dicembre

2006

Giappone

2 luglio

2004

2 luglio

2004

Grenada

11 ottobre

2010

11 ottobre

2010

Indonesia

3 febbraio

2005

3 febbraio

2006

Iran

22 giugno

2009

22 giugno

2009

Iraq

8 febbraio

2006 A

8 febbraio

2006

Italia

10 luglio

2012

10 luglio

2012

Kiribati

10 gennaio

2007 A

10 gennaio

2007

Kuwait

10 settembre

2007

10 settembre

2007

Lettonia

25 novembre

2005

25 novembre

2005

Libano

3 marzo

2009 A

3 marzo

2009

Liberia

8 ottobre

2008 A

8 ottobre

2008

Libia

10 luglio

2007

10 luglio

2007

Liechtenstein

13 aprile

2006

13 aprile

2006

Lituania

7 dicembre

2006

7 dicembre

2006

Lussemburgo

27 aprile

2007

27 aprile

2007

Malaysia

24 dicembre

2004

24 dicembre

2004

Malta

6 aprile

2004

6 aprile

2004

Marocco

27 aprile

2011

27 aprile

2011

Messico

18 ottobre

2005

18 ottobre

2005

Moldova

15 settembre

2004

15 settembre

2004

Monaco

29 luglio

2004 A

29 luglio

2004

Montenegro

21 luglio

2006 A

21 luglio

2006

Myanmar

25 marzo

2009

25 marzo

2009

Nigeria

23 giugno

2014

23 giugno

2014

Nuova Zelanda

20 giugno

2006

20 giugno

2006

Oman

25 ottobre

2004

25 ottobre

2004

Paesi Bassi*

21 novembre

2008

21 novembre

2008

Aruba

21 novembre

2008

21 novembre

2008

Curaçao*

21 novembre

2008

21 novembre

2008

Parte caraibica (Bonaire,
Sant’Eustachio e Saba)*

21 novembre

2008

21 novembre

2008

Sint Maarten*

21 novembre

2008

21 novembre

2008

Pakistan

10 gennaio

2007

10 gennaio

2007

Panama

27 agosto

2004

27 agosto

2004

Paraguay

9 gennaio

2009

9 gennaio

2009

Perù

18 ottobre

2006

18 ottobre

2006

Qatar

22 dicembre

2004

22 dicembre

2004

Regno Unito

2 agosto

2017

2 agosto

2017

Romania*

17 luglio

2008

17 luglio

2008

Ruanda

5 ottobre

2006

5 ottobre

2006

Saint Kitts e Nevis

15 marzo

2006 A

15 marzo

2006

San Marino

14 febbraio

2006

14 febbraio

2006

Serbia

1° settembre

2010

1° settembre

2010

Sierra Leone

26 novembre

2010

26 novembre

2010

Singapore

11 giugno

2004

11 giugno

2004

Siria

14 febbraio

2007

14 febbraio

2007

Slovacchia

15 marzo

2004

15 marzo

2004

Slovenia

13 settembre

2007

13 settembre

2007

Somalia

24 giugno

2005 A

24 giugno

2005

Spagna*

16 maggio

2006

16 maggio

2006

Stati Uniti d’America*

16 gennaio

2009

16 gennaio

2009

Sudafrica

18 ottobre

2006

18 ottobre

2006

Sudan

23 giugno

2006

23 giugno

2006

Sudan del Sud

3 ottobre

2011 A

3 ottobre

2011

Svezia

22 dicembre

2003

22 dicembre

2003

Svizzera*

17 gennaio

2006

17 gennaio

2006

Timor Est

24 agosto

2010

24 agosto

2010

Togo

9 luglio

2014

9 luglio

2014

Trinidad e Tobago

16 febbraio

2004 A

16 febbraio

2004

Turchia

3 marzo

2006

3 marzo

2006

Ungheria

28 settembre

2011

28 settembre

2011

Uzbekistan

19 gennaio

2007 A

19 gennaio

2007

Vaticano, Città del

22 luglio

2009

22 luglio

2009

Vietnam

12 novembre

2003

12 novembre

2003

  1. Riserve e dichiarazioni.
    Le riserve e le dichiarazioni fatte al termine della Conferenza addizionale dei plenipotenziari dell’Unione internazionale delle telecomunicazioni sono parte integrante degli Atti finali della Conferenza. Esse non sono pubblicate nella RU. Il testo, francese ed inglese, può essere consultato sul sito Internet dell’UIT: www.itu.int > Portail Histoire de l’UIT > Explore the digital collections > Constitution and Convention, oppure ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.
Strumento di emendamento alla Costituzione così come emendata dalle Conferenze di plenipotenziari di Kyoto 1994 e di Minneapolis 1998 Adottato a Marrakech il 18 ottobre 2002 Ratificato con strumenti depositati dalla Svizzera il 17 gennaio 2006 Entrato in vigore per la Svizzera il 17 gennaio 2006 | Lexipedia | Lexipedia