0.784.013
Strumento di emendamento alla Costituzione dell’Unione internazionale delle telecomunicazioni così come emendata dalle Conferenze di plenipotenziari di Kyoto 1994, di Minneapolis 1998, di Marrakech 2002 e di Antalya 2006 Adottato a Guadalajara il 22 ottobre 2010 Ratificato con strumenti depositati dalla Svizzera il 29 agosto 2012
RU 2012 5517
Traduzione
Entrato in vigore per la Svizzera il 29 agosto 2012
(Stato 15 maggio 2019)
Parte I: Prefazione
In virtù e in applicazione delle disposizioni pertinenti della Costituzione dell’Unione internazionale delle telecomunicazioni (Ginevra, 1992) così come emendata dalla Conferenza di plenipotenziari (Kyoto, 1994), dalla Conferenza di plenipotenziari (Minneapolis,1998), dalla Conferenza di plenipotenziari (Marrakech, 2002) e dalla Conferenza di plenipotenziari (Antalya, 2006) 1 e segnatamente in conformità con le disposizioni dell’articolo 55, la Conferenza di plenipotenziari dell’Unione internazionale delle telecomunicazioni (Guadalajara, 2010) ha adottato gli emendamenti seguenti alla Costituzione succitata:
Capitolo V: Altre disposizioni relative al funzionamento dell’Unione
Art. 28 Finanze dell’Unione | |
165 | 5. Nel caso delle classi di contribuzione di tre o più unità, un Paese membro non può decurtare la classe di contribuzione scelta precedentemente per oltre il 15 percento delle relative unità di contribuzione e deve arrotondare l’importo della contribuzione verso il valore inferiore più vicino nella scala delle unità di contribuzione; nel caso delle classi di contribuzione inferiori alle tre unità, la riduzione non deve essere superiore a una classe di contribuzione. Il Consiglio deve indicargli le modalità di messa in atto progressiva di questa riduzione nel periodo tra due Conferenze di plenipotenziari. Tuttavia, in circostanze eccezionali, come catastrofi naturali che necessitano il varo di programmi di assistenza internazionale, la Conferenza può autorizzare una riduzione maggiore del numero di unità di contribuzione se uno Stato membro ne fa richiesta e fornisce la prova che non è più in grado di mantenere il suo contributo nella classe scelta inizialmente. |
Parte II: Data dell’entrata in vigore
Gli emendamenti contenuti nel presente Strumento entreranno in vigore, nella loro totalità e in forma di un solo strumento, il 1° gennaio 2012, tra gli Stati membri che saranno allora parte alla Costituzione e alla Convenzione dell’Unione internazionale delle telecomunicazioni (Ginevra, 1992) e che, prima di tale data, avranno depositato il loro strumento di ratificazione, di accettazione o d’approvazione del presente Strumento o l’adesione a quest’ultimo.
In fede di che , i plenipotenziari sottoscritti hanno firmato l’originale del presente Strumento d’emendamento alla Costituzione dell’Unione internazionale delle telecomunicazioni (Ginevra, 1992) così come emendata dalla Conferenza di plenipotenziari (Kyoto, 1994), dalla Conferenza di plenipotenziari (Minneapolis, 1998), dalla Conferenza di plenipotenziari (Marrakech, 2002) e dalla Conferenza di plenipotenziari (Antalya, 2006).
Fatto a Guadalajara, il 22 ottobre 2010
(Seguono le firme)
0.784.013
Campo d’applicazione il 15 maggio 20192
Stati partecipanti | Ratifica Adesione (A) | Entrata in vigore | ||
|---|---|---|---|---|
Albania* | 14 maggio | 2014 | 14 maggio | 2014 |
Arabia Saudita* | 7 settembre | 2015 | 7 settembre | 2015 |
Argentina | 16 settembre | 2016 | 16 settembre | 2016 |
Australia* | 29 marzo | 2012 | 29 marzo | 2012 |
Austria* | 31 luglio | 2013 | 31 luglio | 2013 |
Belarus | 23 luglio | 2012 | 23 luglio | 2012 |
Bulgaria | 12 dicembre | 2011 | 1° gennaio | 2012 |
Ceca, Repubblica | 13 marzo | 2013 | 13 marzo | 2013 |
Cipro | 12 febbraio | 2014 | 12 febbraio | 2014 |
Corea del Sud* | 8 luglio | 2011 | 1° gennaio | 2012 |
Cuba* | 4 aprile | 2016 | 4 aprile | 2016 |
Estonia | 6 gennaio | 2012 | 6 gennaio | 2012 |
Finlandia | 30 novembre | 2011 | 1° gennaio | 2012 |
Francia* | 10 agosto | 2011 | 1° gennaio | 2012 |
Indonesia* | 7 febbraio | 2012 | 7 febbraio | 2012 |
Lettonia | 11 giugno | 2012 | 11 giugno | 2012 |
Liechtenstein* | 28 aprile | 2014 | 28 aprile | 2014 |
Lituania | 10 gennaio | 2013 | 10 gennaio | 2013 |
Malta | 9 febbraio | 2012 A | 9 febbraio | 2012 |
Monaco | 11 maggio | 2011 | 1° gennaio | 2012 |
Nuova Zelanda* | 17 ottobre | 2014 | 17 ottobre | 2014 |
Oman | 26 settembre | 2013 | 26 settembre | 2013 |
Paesi Bassi* | 19 luglio | 2013 | 19 luglio | 2013 |
Polonia | 30 ottobre | 2018 | 30 ottobre | 2018 |
Regno Unito | 2 agosto | 2017 | 2 agosto | 2017 |
Ruanda | 13 giugno | 2014 | 13 giugno | 2014 |
San Marino | 5 settembre | 2014 | 5 settembre | 2014 |
Slovacchia | 12 dicembre | 2012 | 12 dicembre | 2012 |
Slovenia | 7 aprile | 2016 | 7 aprile | 2016 |
Spagna | 15 giugno | 2012 | 15 giugno | 2012 |
Svizzera* | 29 agosto | 2012 | 29 agosto | 2012 |
Ungheria | 12 giugno | 2012 | 12 giugno | 2012 |
Uzbekistan | 23 gennaio | 2012 | 23 gennaio | 2012 |
Vietnam | 8 dicembre | 2011 | 1° gennaio | 2012 |
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0.784.013
Riserve e dichiarazioni comuni
Dichiarazione n. 39
«All’atto della firma degli Atti finali della Conferenza dei plenipotenziari (Guadalajara, 2010), le delegazioni dei Paesi presenti alle Conferenza dichiarano formalmente di mantenere le dichiarazioni e le riserve formulate dai loro rispettivi Paesi al momento della firma degli Atti finali delle precedenti conferenze dell’Unione aventi potere di concludere accordi, come se fossero state formulate integralmente durante la presente Conferenza dei plenipotenziari.»
Dichiarazione aggiuntiva n. 85
«Le delegazioni degli Stati presenti alla Conferenza, riferendosi alla dichiarazione del Messico (n. 70), ove essa e altre dichiarazioni simili si rifanno alla Dichiarazione di Bogotà del 3 dicembre 1976 formulata dai Paesi equatoriali e alla rivendicazione di questi Paesi di diritti sovrani su segmenti dell’orbita di satelliti geostazionari, o ad altre rivendicazioni affini, dichiarano che la presente Conferenza non può accogliere tali rivendicazioni.
Le delegazioni tengono inoltre a precisare che il riferimento contenuto nell’articolo 44 della Costituzione alla «situazione geografica di alcuni Paesi», non implica il riconoscimento della rivendicazione di alcun diritto preferenziale sui satelliti geostazionari.»