0.784.022
Strumento di emendamento alla Convenzione dell’Unione internazionale delle telecomunicazioni così come emendata dalle Conferenze di plenipotenziari di Kyoto 1994, di Minneapolis 1998 e di Marrakech 2002 Adottato ad Antalya il 24 novembre 2006 Ratificato con strumenti depositati dalla Svizzera il 13 maggio 2008 Entrato in vigore per la Svizzera il 13 maggio 2008
RU 2008 3365
Traduzione
(Stato 9 luglio 2020)
(Versione consolidata) 1
Capitolo I Funzionamento dell’Unione
Sezione 1
Art. 1 Conferenza di plenipotenziari | |
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Art. 2 Elezioni e questioni connesse | |
Il Consiglio | |
7 | 1. Salvo nel caso di posti vacanti alle condizioni specificate ai numeri 10–12 in appresso, gli Stati membri eletti al Consiglio svolgono il loro mandato fino alla data alla quale viene eletto un nuovo Consiglio. Essi sono rieleggibili. |
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10 | 3. Un seggio al Consiglio è considerato come vacante: |
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Funzionari eletti | |
13 | 1. Il Segretario generale, il Vice-Segretario generale ed i direttori degli Uffici assumono le loro funzioni alla data stabilita dalla Conferenza di plenipotenziari al momento della loro elezione. Di regola, essi rimangono in funzione fino alla data stabilita dalla seguente Conferenza di plenipotenziari e sono rieleggibili una sola volta alla stessa carica. Il termine rieleggibile significa che è possibile effettuare solo un secondo mandato, consecutivo o meno al primo. |
14 | 2. Se l’incarico di Segretario generale diviene vacante, il Vice-Segretario generale succede al Segretario generale nel suo incarico che conserva fino alla data fissata dalla Conferenza di plenipotenziari durante la sua riunione successiva. Quando, a queste condizioni, il Vice-Segretario generale succede al Segretario generale nel suo incarico, si considera che l’incarico di Vice-Segretario generale è divenuto vacante alla stessa data e si applicano le disposizioni del numero 15 in appresso. |
15 | 3. Se l’incarico di Vice-Segretario generale diviene vacante ad una data anteriore di oltre 180 giorni a quella stabilita per l’inizio della successiva Conferenza di plenipotenziari, il Consiglio nomina un successore per la durata del rimanente periodo di mandato da svolgere. |
16 | 4. Se gli incarichi di Segretario generale e di Vice-Segretario generale divengono vacanti contestualmente, il direttore che è stato più a lungo in carica esercita le funzioni di Segretario generale per una durata non superiore a 90 giorni. Il Consiglio nomina un Segretario generale e, se gli incarichi sono divenuti vacanti oltre 180 giorni prima della data stabilita per l’inizio della successiva Conferenza di plenipotenziari, esso nomina anche un Vice-Segretario generale. Il funzionario in tal modo nominato dal Consiglio rimane in servizio per tutto il periodo ancora da compiere del mandato del suo predecessore. |
17 | 5. Se il posto di un direttore diviene improvvisamente vacante, il Segretario generale adotta le misure necessarie affinché le funzioni del direttore siano assicurate in attesa che il Consiglio nomini un nuovo direttore nella sua successiva sessione ordinaria svoltasi dopo la data alla quale l’incarico è divenuto vacante. Il direttore in tal modo designato rimane in funzione fino alla data stabilita dalla successiva Conferenza di plenipotenziari. |
18 | 6. Il Consiglio procede alla designazione di un titolare al posto divenuto vacante di Segretario generale o di Vice-Segretario generale, con riserva delle disposizioni pertinenti enunciate all’articolo 27 della Costituzione, nella situazione di cui alle disposizioni pertinenti del presente articolo e ciò durante una delle sue sessioni ordinarie se il posto è divenuto vacante entro i 90 giorni che precedono questa sessione oppure durante una sessione convocata dal Presidente nei periodi previsti da tali disposizioni. |
19 | 7. Il periodo di servizio di un funzionario che è stato nominato ad un posto di funzionario eletto in conformità alle condizioni prescritte ai numeri 14–18 di cui sopra non impedisce a tale funzionario di presentare la sua candidatura per essere eletto o rieletto a questo incarico. |
Membri del Comitato del Regolamento delle radiocomunicazioni | |
20 | 1. I membri del Comitato del Regolamento delle radiocomunicazioni assumono le loro funzioni alle date stabilite dalla Conferenza di plenipotenziari al momento della loro elezione. Essi rimangono in funzione fino alle date stabilite dalla successiva Conferenza di plenipotenziari e sono rieleggibili una volta sola. Il termine rieleggibile significa che è possibile effettuare solo un secondo mandato, consecutivo o meno al primo. |
21 | 2. Se, nell’intervallo tra due Conferenze di plenipotenziari, un membro del Comitato dà le dimissioni o è impedito ad esercitare le sue funzioni, il Segretario generale, previa consultazione con il direttore dell’Ufficio delle radiocomunicazioni, invita gli Stati membri che fanno parte della regione interessata a proporre candidati per l’elezione di un sostituto, da parte del Consiglio, nella sua sessione successiva. Tuttavia, se il posto diviene vacante più di 90 giorni prima di una sessione del Consiglio o dopo la sessione del Consiglio che precede la successiva Conferenza di plenipotenziari, lo Stato membro interessato nomina, il prima possibile ed entro 90 giorni, un altro cittadino in qualità di sostituto, che rimarrà in carica, a seconda dei casi, fino all’entrata in funzione del nuovo membro eletto dal Consiglio o fino all’entrata in funzione dei nuovi membri del Comitato eletti dalla successiva Conferenza di plenipotenziari. Il sostituto potrà essere presentato come candidato dal Consiglio o dalla Conferenza di plenipotenziari a seconda dei casi. |
22 | 3. Si considera che un membro del Comitato del Regolamento delle radiocomunicazioni non è più in grado di esercitare le sue funzioni dopo che è stato tre volte consecutive assente dalle riunioni del Comitato. Il Segretario generale, dopo aver consultato il presidente del Comitato, il membro del Comitato e lo Stato membro interessato, dichiara che vi è un incarico vacante al Comitato ed adotta le disposizioni previste al numero 21 di cui sopra. |
| Art. 3 Altre Conferenze e assemblee |
23 | 1. Secondo le disposizioni pertinenti della Costituzione, le conferenze e le assemblee mondiali dell’Unione in appresso sono di regola convocate nell’intervallo tra due Conferenze di plenipotenziari: |
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28 | 2. A titolo eccezionale, nel periodo compreso tra due Conferenze di plenipotenziari: |
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31 | 3. Questi provvedimenti sono adottati: |
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36 | 4. Una conferenza regionale delle radiocomunicazioni può essere convocata: |
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47 | 7. Per quanto riguarda le consultazioni di cui ai numeri 42, 46, 118, 123 e 138 della presente Convenzione e ai numeri 26, 28, 29, 31 e 36 delle Regole generali per le conferenze, le assemblee e le riunioni dell’Unione, gli Stati membri che non hanno risposto entro il termine stabilito dal Consiglio saranno considerati come non aventi partecipato a tali consultazioni e non saranno di conseguenza presi in considerazione nel calcolo della maggioranza. Se il numero delle risposte ricevute non supera la metà del numero degli Stati membri consultati, si procede ad una nuova consultazione il cui risultato è determinante a prescindere dal numero di voti dati. |
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Sezione 2
Art. 4 Il Consiglio | |
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50A |
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54 | 3. Il Consiglio adotta decisioni solo quando è in sessione. A titolo eccezionale, il Consiglio riunito in sessione può decidere che una particolare questione sia risolta per corrispondenza. |
55 | 4. All’inizio di ciascuna sessione ordinaria, il Consiglio elegge, tra i rappresentanti dei suoi Stati membri ed in considerazione del principio di un’alternanza tra le regioni, il suo presidente ed il vice-presidente. Questi rimangono in funzione fino all’apertura della successiva sessione ordinaria e non sono rieleggibili. Il vice-presidente sostituisce il presidente in assenza di quest’ultimo. |
56 | 5. Per quanto possibile, la persona designata al Consiglio da uno Stato membro di quest’ultimo è un funzionario dell’amministrazione delle telecomunicazioni o è direttamente responsabile nei confronti di questa amministrazione o a suo nome; questa persona deve essere qualificata sulla base della sua esperienza in materia di servizi di telecomunicazione. |
57 | 6. Sono a carico dell’Unione unicamente le spese di viaggio, di sussistenza e di assicurazione sostenute per svolgere le sue funzioni alle sessioni del Consiglio dal rappresentante di ciascuno Stato membro del Consiglio appartenente alla categoria dei Paesi in via di sviluppo, la cui lista è compilata dal Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo. |
58 | Abrogato |
59 | 8. Il Segretario generale assume le funzioni di Segretario del Consiglio. |
60 | 9. Il Segretario generale, il Vice-Segretario generale ed i direttori degli Uffici partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del Consiglio, ma non partecipano alle votazioni. Tuttavia, alcune sedute del Consiglio possono essere riservate ai soli rappresentanti degli Stati membri. |
60A | 9bis. Dopo aver avvisato il Segretario generale, uno Stato membro che non è Stato membro del Consiglio può inviare a sue spese un osservatore alle riunioni del Consiglio, delle sue commissioni e dei suoi gruppi di lavoro. L’osservatore non ha diritto di voto. |
60B | 9ter. Fatte salve le condizioni stabilite dal Consiglio, incluso per quanto concerne il numero e le modalità della loro nomina, i Membri dei Settori possono assistere in qualità di osservatori alle riunioni del Consiglio, delle sue commissioni e dei suoi gruppi di lavoro. |
61 | 10. Il Consiglio prende in esame ogni anno il rapporto stabilito dal Segretario generale sull’attuazione del piano strategico adottato dalla Conferenza di plenipotenziari e gli dà il seguito che ritiene appropriato. |
61A | 10bis.Sempre rispettando i limiti finanziari adottati dalla Conferenza di plenipotenziari, se occorre, il Consiglio può riesaminare e aggiornare il piano strategico che sta alla base dei piani operativi corrispondenti e informare di conseguenza gli Stati membri e i Membri dei Settori. |
61B | 10ter. Il Consiglio elabora il suo regolamento interno. |
62 | 11. Il Consiglio procede ad una supervisione, nell’intervallo tra le Conferenze di plenipotenziari, sulla gestione e l’amministrazione globale dell’Unione. In particolare il Consiglio: |
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Sezione 3
Art. 5 Segretariato generale | |
83 | 1. Il Segretario generale: |
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| 2. Il Segretario generale o il Vice-Segretario generale possono assistere, a titolo consultivo, alle conferenze dell’Unione; il Segretario generale o il suo rappresentante possono partecipare, a titolo consultivo, a tutte le altre riunioni dell’Unione. |
Sezione 4
Art. 6 Comitato di coordinamento | |
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109 | 2. Il Comitato deve sforzarsi di formulare le sue conclusioni mediante accordo unanime. Se non ha l’appoggio della maggioranza del Comitato, il presidente può, in circostanze eccezionali, adottare decisioni sotto la sua responsabilità, qualora ritenga che la soluzione dei problemi in oggetto sia urgente e che non si possa attendere la successiva sessione del Consiglio. In tali circostanze, egli fa rapporto sollecitamente e per scritto agli Stati membri del Consiglio su tali problemi, indicando le ragioni che lo hanno indotto a prendere dette decisioni e comunicando loro, al contempo, le opinioni espresse per scritto dagli altri membri del Comitato. Se i problemi esaminati in tali circostanze non sono urgenti ma sono tuttavia importanti, essi saranno presentati al Consiglio per esame nella sua successiva sessione. |
110 | 3. Il presidente convoca il Comitato almeno una volta al mese; il Comitato può altresì riunirsi, in caso di necessità, su richiesta di due dei suoi membri. |
111 | 4. Un rapporto sui lavori del Comitato di coordinamento è elaborato e messo a disposizione degli Stati membri |
Sezione 5 Settore delle radiocomunicazioni
Art. 7 Conferenze mondiali delle radiocomunicazioni | |
112 | 1. Secondo il numero 90 della Costituzione, una conferenza mondiale delle radiocomunicazioni può essere convocata per esaminare particolari argomenti di radiocomunicazioni. La conferenza mondiale delle radiocomunicazioni tratta i punti iscritti all’ordine del giorno adottato in conformità con le disposizioni pertinenti del presente articolo. |
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124 | 4. Inoltre la conferenza: |
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128 | 5. Il presidente ed i vice-presidenti dell’assemblea delle radiocomunicazioni della o delle commissione(i) di studio pertinente(i) possono partecipare alla conferenza mondiale delle radiocomunicazioni abbinata. |
Art. 8 Assemblea delle radiocomunicazioni | |
129 | 1. L’assemblea delle radiocomunicazioni esamina le raccomandazioni relative alle questioni che ha selezionato secondo le proprie procedure o che le sono state presentate dalla Conferenza di plenipotenziari, da un’altra conferenza, dal Consiglio o dal Comitato del Regolamento delle radiocomunicazioni, e, a seconda dei casi, formula raccomandazioni a tale riguardo. |
129A | 1bis. L’assemblea delle radiocomunicazioni è abilitata ad adottare i metodi di lavoro e di procedura applicabili alla gestione delle attività del Settore, conformemente al numero 145A della Costituzione |
130 | 2. Per quanto concerne il numero 129 di cui sopra, l’assemblea delle radiocomunicazioni: |
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137 | 3. L’assemblea delle radiocomunicazioni è presieduta da una persona designata dal governo del Paese dove la riunione si svolge o, qualora tale riunione avvenga nella sede dell’Unione, da una persona eletta dall’assemblea stessa; il presidente è assistito dai vice-presidenti eletti dall’assemblea. |
137A | 4. Un’assemblea delle radiocomunicazioni può affidare al Gruppo consultivo sulle radiocomunicazioni questioni specifiche relative al suo settore di competenza, eccetto quelle concernenti le procedure contenute nel Regolamento delle radiocomunicazioni, indicando le misure da adottare in merito a tali questioni. |
Art. 9 Conferenze regionali delle radiocomunicazioni | |
138 | L’ordine del giorno di una conferenza regionale delle radiocomunicazioni può vertere solo su particolari argomenti in materia di radiocomunicazione a carattere regionale, comprese le direttive destinate al Comitato del Regolamento delle radiocomunicazioni ed all’Ufficio delle radiocomunicazioni relative alle loro attività che interessano la regione di cui si tratta, a condizione che tali direttive non siano contrarie agli interessi di altre regioni. Possono essere dibattuti solo gli argomenti iscritti all’ordine del giorno. Le disposizioni dei numeri 118–123 della presente Convenzione si applicano alle conferenze regionali delle radiocomunicazioni, ma unicamente per quanto concerne gli Stati membri della regione interessata. |
Art. 10 Comitato del Regolamento delle radiocomunicazioni | |
139 | Abrogato |
140 | 2. Oltre alle funzioni enunciate all’articolo 14 della Costituzione, il Comitato:
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141 | 3. I membri del Comitato devono partecipare, a titolo consultivo, alle conferenze delle radiocomunicazioni. In questo caso, non sono autorizzati a partecipare a tali conferenze come membri della loro delegazione nazionale. |
141A | 3bis. Due membri del Comitato, designati dal Comitato stesso, devono partecipare, a titolo consultivo, alle Conferenze di plenipotenziari e alle assemblee delle radiocomunicazioni. I due membri così designati dal Comitato non sono autorizzati a partecipare a queste conferenze o assemblee in qualità di membri della loro delegazione nazionale. |
142 | 4. Solo le spese di viaggio, di sussistenza e di assicurazione sostenute dai membri del Comitato nell’esercizio delle loro funzioni al servizio dell’Unione sono a carico dell’Unione. |
142A | 4bis. Nell’esercitare le loro funzioni al servizio dell’Unione, come definite dalla Costituzione e dalla Convenzione oppure nel compiere missioni per l’Unione, i membri del Comitato godono di privilegi e immunità funzionali equivalenti a quelli accordati ai funzionari eletti dall’Unione da ogni Stato membro, fatto salvo disposizioni pertinenti della legislazione nazionale o di altre legislazioni applicabili in ogni Stato membro. Questi privilegi e immunità funzionali sono accordati ai membri del Comitato nell’interesse dell’Unione e non per un loro vantaggio personale. L’unione potrà e dovrà levare l’immunità accordata a un membro del Comitato qualora ritenesse che tale immunità ostacola il buon funzionamento della giustizia e che è possibile levarla senza pregiudicare gli interessi dell’Unione. |
143 | 5. I metodi di lavoro del Comitato sono i seguenti: |
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Art. 11 Commissioni di studio delle radiocomunicazioni | |
148 | 1. Le commissioni di studio delle radiocomunicazioni sono stabilite da un’assemblea delle radiocomunicazioni. |
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156 | 3. Le commissioni di studio delle radiocomunicazioni svolgono inoltre i lavori preparatori relativi alle questioni tecniche, di gestione e di procedura che saranno sottoposte all’esame delle conferenze mondiali e regionali delle radiocomunicazioni ed elaborano rapporti a tale riguardo, secondo il programma di lavoro adottato sull’argomento da un’assemblea delle radiocomunicazioni o in base alle direttive formulate dal Consiglio. |
157 | 4. Ciascuna commissione di studio elabora, all’intenzione dell’assemblea delle radiocomunicazioni, un rapporto che indica lo stato di avanzamento dei lavori, le raccomandazioni adottate secondo la procedura di consultazione prevista al numero 149 di cui sopra e i progetti di raccomandazioni nuove o rivedute che l’assemblea deve esaminare. |
158 | 5. In considerazione delle disposizioni del numero 79 della Costituzione, il Settore delle radiocomunicazioni ed il Settore di normalizzazione delle telecomunicazioni rivedono in permanenza gli argomenti enunciati ai numeri 151–154 di cui sopra e al numero 193 della presente Convenzione per quanto riguarda il Settore di normalizzazione delle telecomunicazioni, al fine di stabilire di comune accordo le modifiche da apportare alla ripartizione dei problemi esaminati dai due Settori. I Settori lavorano in stretta collaborazione, avvalendosi di procedure che consentono di effettuare tale revisione e di raggiungere l’accordo necessario in tempo utile ed in modo efficace. Se non si riesce ad addivenire ad un accordo, il problema può essere sottoposto per decisione alla Conferenza dei plenipotenziari tramite il Consiglio. |
159 | 6. Nell’adempiere ai loro compiti, le commissioni di studio delle radiocomunicazioni devono prestare debita attenzione soprattutto allo studio dei problemi ed alla elaborazione delle raccomandazioni direttamente legate alla creazione, allo sviluppo ed al miglioramento delle telecomunicazioni nei Paesi in via di sviluppo a livello regionale ed internazionale. Esse conducono i loro lavori tenendo debitamente conto dell’operato delle organizzazioni nazionali e regionali e delle altre organizzazioni internazionali che trattano di radiocomunicazioni e cooperano con esse, in considerazione della necessità per l’Unione di mantenere una posizione preminente in materia di telecomunicazioni. |
160 | 7. Al fine di agevolare l’esame delle attività dei Settore delle radiocomunicazioni, è opportuno adottare provvedimenti atti ad incoraggiare la cooperazione ed il coordinamento con altre organizzazioni che trattano le radiocomunicazioni, con il Settore di normalizzazione delle telecomunicazioni e con il Settore per lo sviluppo delle telecomunicazioni. L’assemblea delle radiocomunicazioni stabilisce gli obblighi specifici, le condizioni di partecipazione e le regole di applicazione di tali provvedimenti. |
PP-98 | Art. 11A Gruppo consultivo sulle radiocomunicazioni |
160A | 1. Al Gruppo consultivo sulle radiocomunicazioni possono partecipare i rappresentanti delle amministrazioni degli Stati membri, i rappresentanti dei Membri dei Settori e i presidenti delle commissioni di studio e di altri gruppi; il Gruppo consultivo sulle radiocomunicazioni agisce tramite il direttore. |
160B | 2. Il Gruppo consultivo sulle radiocomunicazioni: |
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160CA |
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160D |
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160E |
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160F |
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160G |
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160H |
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160I |
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Art. 12 Ufficio delle radiocomunicazioni | |
161 | 1. Il direttore dell’Ufficio delle radiocomunicazioni organizza e coordina i lavori del Settore delle radiocomunicazioni. Le funzioni dell’Ufficio sono integrate con quelle specificate nelle disposizioni del Regolamento delle radiocomunicazioni. |
162 | 2. In particolare il direttore: |
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175A |
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175B |
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181 |
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181A |
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182 | 3. Il direttore seleziona il personale tecnico e amministrativo dell’Ufficio entro i limiti del bilancio preventivo approvato dal Consiglio. La nomina di tale personale tecnico e amministrativo è decisa dal Segretario generale, di comune accordo con il direttore. La decisione definitiva di nomina o di licenziamento spetta al Segretario generale. |
183 | 4. Il direttore fornisce al Settore di sviluppo delle telecomunicazioni il sostegno tecnico necessario nell’ambito delle disposizioni della Costituzione e della presente Convenzione. |
Sezione 6 Settore di normalizzazione delle telecomunicazioni
PP-98 | Art. 13 Assemblea mondiale per la normalizzazione |
184 | 1. In conformità con il numero 104 della Costituzione, è indetta un’assemblea mondiale per la normalizzazione delle telecomunicazioni in vista di esaminare questioni specifiche nell’ambito della normalizzazione delle telecomunicazioni. |
184A | 1bis. L’assemblea mondiale per la normalizzazione delle telecomunicazioni è abilitata ad adottare i metodi di lavoro e di procedura applicabili alla gestione delle attività del Settore, conformemente al numero 145A della Costituzione. |
185 | 2. Le questioni da esaminare da parte di un’assemblea mondiale per la normalizzazione delle telecomunicazioni, e che sono oggetto di raccomandazioni, sono quelle che l’assemblea ha selezionato in conformità al suo regolamento interno oppure quelle che le sono sottoposte dalla Conferenza di plenipotenziari, da un’altra conferenza o dal Consiglio. |
186 | 3. In conformità con le disposizioni del numero 104 della Costituzione, l’assemblea: |
187 |
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188 |
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190 |
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191A |
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191B |
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191C | 4. Un’assemblea mondiale per la normalizzazione delle telecomunicazioni può affidare questioni specifiche inerenti il suo settore di competenze al Gruppo consultivo per la normalizzazione delle telecomunicazioni, indicando le misure da adottare in merito a tali questioni |
191D | 5. L’assemblea mondiale per la normalizzazione delle telecomunicazioni è presieduta da un presidente nominato dal Governo del Paese nel quale si svolge la riunione oppure, se la riunione avviene alla sede dell’Unione, da un presidente eletto dall’assemblea stessa; il presidente viene assistito da vice-presidenti eletti dall’assemblea. |
Art. 14 Commissioni di studio per la normalizzazione | |
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195 | 2. In considerazione delle disposizioni del numero 105 della Costituzione, il Settore di normalizzazione delle telecomunicazioni ed il Settore delle radiocomunicazioni rivedono in permanenza i compiti enunciati al numero 193 ed ai numeri 151–154 della presente Convenzione per quanto concerne il Settore delle radiocomunicazioni, in vista di decidere di comune accordo le modifiche da apportare alla ripartizione delle questioni esaminate da entrambi i Settori. Questi Settori lavorano in stretta collaborazione ed adottano procedure che consentono loro di svolgere questa revisione e di concludere tali accordi in tempo utile ed in maniera efficace. Se un accordo non ha potuto essere ottenuto, tale questione potrà essere sottoposta per decisione alla Conferenza di plenipotenziari tramite il Consiglio. |
196 | 3. Nell’adempiere ai loro compiti, le commissioni di studio per la normalizzazione delle telecomunicazioni devono concentrare la loro attenzione sullo studio dei problemi e sull’elaborazione di raccomandazioni direttamente connesse con la creazione, lo sviluppo ed il perfezionamento delle telecomunicazioni nei Paesi in via di sviluppo, a livello regionale ed internazionale. Esse svolgono i loro lavori tenendo debitamente conto del lavoro delle organizzazioni nazionali e regionali e cooperano con esse, in considerazione della necessità per l’Unione di mantenere la sua posi- |
197 | 4. In vista di agevolare l’esame delle attività del Settore di normalizzazione delle telecomunicazioni, è opportuno adottare misure atte a promuovere la cooperazione e il coordinamento con altre organizzazioni che si occupano di normalizzazione, con il Settore delle radiocomunicazioni e con il Settore di sviluppo delle telecomunicazioni. Un’assemblea mondiale per la normalizzazione delle telecomunicazioni stabilisce gli obblighi specifici, le condizioni di partecipazione e le regole di attuazione di questi provvedimenti. |
PP-98 | Art. 14A Gruppo consultivo per la normalizzazione |
197A | 1. Al Gruppo consultivo per la normalizzazione delle telecomunicazioni possono partecipare i rappresentanti delle amministrazioni degli Stati membri, i rappresentanti dei Membri dei Settori e i presidenti delle commissioni di studio e di altri gruppi. |
197B | 2. Il Gruppo consultivo per la normalizzazione delle telecomunicazioni: |
197C |
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197CA |
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197D |
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197E |
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197F |
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197G |
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197H |
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197I |
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Art. 15 Ufficio di normalizzazione delle telecomunicazioni | |
198 | 1. Il Direttore dell’Ufficio di normalizzazione delle telecomunicazioni organizza e coordina i lavori del Settore di normalizzazione delle telecomunicazioni. |
199 | 2. In particolare il direttore: |
200 |
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201 |
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202 |
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203 |
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204 |
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205A |
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205B |
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205C |
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206 | 3. Il direttore sceglie il personale tecnico e amministrativo dell’Ufficio di normalizzazione delle telecomunicazioni nel quadro del preventivo approvato dal Consiglio. La nomina di questo personale tecnico e amministrativo è decisa dal Segretario generale, d’accordo con il direttore. La decisione definitiva di nomina o di licenziamento spetta al Segretario generale. |
207 | 4. Il direttore fornisce il sostegno tecnico necessario al Settore di sviluppo delle telecomunicazioni nel quadro delle disposizioni della Costituzione e della presente Convenzione. |
Sezione 7 Settore di sviluppo delle telecomunicazioni
Art. 16 Conferenze per lo sviluppo delle telecomunicazioni | |
207A | 1. La conferenza mondiale per lo sviluppo delle telecomunicazioni è abilitata ad adottare i metodi di lavoro e le procedure applicabili alla gestione delle attività del Settore, conformemente al numero 145A della Costituzione. |
208 | 1bis. In conformità con le disposizioni del numero 118 della Costituzione, il ruolo delle conferenze per lo sviluppo delle telecomunicazioni è il seguente: |
209 |
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209A |
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209B |
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210 |
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211 |
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212 |
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213 | 2. Il progetto di ordine del giorno delle conferenze per lo sviluppo delle telecomunicazioni è elaborato dal direttore dell’Ufficio di sviluppo delle telecomunicazioni; esso è sottoposto dal Segretario generale all’approvazione del Consiglio con il consenso di una maggioranza degli Stati membri nel caso di una conferenza mondiale o di una maggioranza degli Stati membri appartenenti alla regione interessata nel caso di una conferenza regionale, fatte salve le disposizioni del numero 47 della presente Convenzione. |
213A | 3. Una conferenza per lo sviluppo delle telecomunicazioni può affidare questioni specifiche inerenti il suo settore di competenze al Gruppo consultivo per lo sviluppo delle telecomunicazioni, indicando le misure raccomandate in merito a tali questioni. |
Art. 17 Commissioni di studio per lo sviluppo | |
214 | 1. Le commissioni di studio per lo sviluppo delle telecomunicazioni studiano questioni inerenti specificamente alle telecomunicazioni, comprese le questioni di cui al numero 211 della presente Convenzione, che interessano i Paesi in via di sviluppo. Tali commissioni di studio sono in numero ristretto e sono create per un periodo limitato in considerazione delle risorse disponibili. Esse hanno mandati specifici, trattano di questioni e di problemi che presentano un interesse prioritario per i Paesi in via di sviluppo ed hanno come oggetto le mansioni. |
215 | 2. In considerazione delle disposizioni del numero 119 della Costituzione, il Settore delle radiocomunicazioni, il Settore di normalizzazione delle telecomunicazioni ed il Settore di sviluppo delle telecomunicazioni rivedono in permanenza i problemi allo studio, in vista di raggiungere un accordo sulla ripartizione del lavoro, di armonizzare gli sforzi e di migliorare il coordinamento. Questi Settori adottano procedure adatte per effettuare tale revisione e per concludere questi accordi in tempo utile ed in maniera efficace. |
215A | 3. Ogni commissione di studio per lo sviluppo delle telecomunicazioni prepara per la conferenza mondiale per lo sviluppo delle telecomunicazioni un rapporto nel quale indica lo stato d’avanzamento dei lavori ed eventuali progetti di raccomandazioni nuove o rivedute, affinché sia esaminato dalla conferenza. |
215B | 4. Le commissioni di studio per lo sviluppo delle telecomunicazioni valutano questioni ed elaborano progetti di raccomandazione che devono essere adottati conformemente alle procedure di cui ai numeri 246A–247 della presente Convenzione. |
PP-98 | Art. 17A Gruppo consultivo per lo sviluppo |
215C | 1. Al Gruppo consultivo per lo sviluppo delle telecomunicazioni possono partecipare i rappresentanti delle amministrazioni degli Stati membri, i rappresentanti dei Membri dei Settori, i presidenti e vice-presidenti delle commissioni di studio e di altri gruppi; tale Gruppo agisce attraverso il direttore. |
215D | 2. Il Gruppo consultivo per lo sviluppo delle telecomunicazioni: |
215E |
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215EA |
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215F |
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215G |
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215H |
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215I |
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215J |
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215JA |
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215K | 3. Il direttore può invitare rappresentanti d’organi bilaterali di cooperazione e di aiuto allo sviluppo nonché d’istituzioni multilaterali di sviluppo a partecipare alle riunioni del gruppo consultivo. |
PP-98 | Art. 18 Ufficio di sviluppo delle telecomunicazioni |
216 | 1. Il direttore dell’Ufficio di sviluppo delle telecomunicazioni organizza e coordina i lavori del Settore di sviluppo delle telecomunicazioni. |
217 | 2. In particolare, il direttore: |
218 |
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219 |
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220 |
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221 |
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222 |
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223 |
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223A |
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223B |
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224 | 3. Il direttore lavora in collaborazione con gli altri funzionari eletti e si adopera per rafforzare il ruolo di catalizzatore dell’Unione in vista di stimolare lo sviluppo delle telecomunicazioni; egli adotta le disposizioni necessarie, in collaborazione con il direttore dell’Ufficio interessato, per intraprendere azioni appropriate, ad esempio convocando riunioni d’informazione relative alle attività del Settore corrispondente. |
225 | 4. A richiesta degli Stati membri interessati, il direttore, con la partecipazione dei direttori degli altri Uffici e se del caso del Segretario generale, compie degli studi e dà consigli riguardo alle questioni relative alle telecomunicazioni nazionali di tali Stati. Nel caso in cui tale studio implichi la comparazione di più soluzioni tecniche possibili, si potrà tener conto dei fattori economici. |
226 | 5. Il direttore sceglie il personale tecnico e amministrativo dell’Ufficio di sviluppo delle telecomunicazioni entro i limiti del bilancio preventivo approvato dal Consiglio. La nomina di questo personale è decisa dal Segretario generale, di comune accordo con il direttore. La decisione definitiva di nomina o di licenziamento spetta al Segretario generale. |
227 | Abrogato |
Sezione 8 Disposizioni comuni ai tre Settori
Art. 19 Partecipazione di enti e di organizzazioni diverse dalle amministrazioni alle attività dell’Unione | |
228 | 1. Il Segretario generale ed i direttori degli Uffici incoraggiano gli enti e le organizzazioni appresso elencate qui di seguito a partecipare in maniera più ampia alle attività dell’Unione: |
229 |
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230 |
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231 |
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232 | 2. I direttori degli Uffici lavorano in stretta collaborazione con gli enti e le organizzazioni ammessi a partecipare ai lavori di uno o più Settori dell’Unione. |
233 | 3. Ogni domanda di partecipazione ai lavori di un Settore formulata da un ente di cui al numero 229 in conformità con le disposizioni pertinenti della Costituzione e della presente Convenzione e approvata dallo Stato membro interessato è indirizzata da quest’ultimo al Segretario generale. |
234 | 4. Ogni domanda di un ente di cui al numero 230 presentata dallo Stato membro interessato è trattata secondo una procedura stabilita dal Consiglio. La conformità di una domanda di questo tipo con detta procedura è oggetto di un esame da parte del Consiglio. |
234A | 4bis. La domanda d’ammissione in qualità di Membro di un Settore formulata da uno degli enti di cui ai numeri 229 o 230, può anche essere inviata direttamente al Segretario generale. Gli Stati membri che autorizzano questi enti ad inviare una domanda direttamente al Segretario generale devono informarne quest’ultimo. Gli enti il cui Stato membro non ha informato il Segretario generale non hanno la possibilità di rivolgersi direttamente a quest’ultimo. Il Segretario generale deve aggiornare e pubblicare periodicamente la lista degli Stati membri che hanno autorizzato enti di loro competenza o che sottostanno alla loro sovranità a rivolgersi direttamente a lui. |
234B | 4ter. Se riceve direttamente da un ente una domanda conforme al numero 234A di cui sopra, il Segretario generale bada, tenendo conto dei criteri definiti dal Consiglio, che la funzione e gli obiettivi del candidato siano conformi all’obiettivo dell’Unione. In seguito il Segretario generale informa immediatamente lo Stato membro di questa domanda invitandolo ad approvarla. Se il Segretario generale non riceve obiezioni da parte dello Stato membro entro quattro mesi, gli invia un telegramma di sollecito. Se entro quattro mesi dalla data d’invio del telegramma di sollecito, il Segretario generale non riceve obiezioni, la domanda è considerata approvata. Se riceve un’obiezione dallo Stato membro, il Segretario generale invita il richiedente a mettersi in contatto con lo Stato membro in questione. |
234C | 4quarter. Nell’autorizzare l’invio di una domanda direttamente al Segretario generale, uno Stato membro può informare quest’ultimo che gli conferisce facoltà di approvare ogni domanda proveniente da un ente di sua competenza o che sottostà alla sua sovranità. |
235 | 5. Ogni domanda di partecipazione ai lavori di un Settore formulata da un ente o un’organizzazione di cui al numero 231 di cui sopra (ad eccezione delle organizzazioni di cui ai numeri 269B e 269C della presente Convenzione) è trasmessa al Segretario generale e trattata in conformità con le procedure istituite dal Consiglio. |
236 | 6. Ogni domanda di partecipazione ai lavori di un Settore formulata da un’organizzazione di cui ai numeri 269B a 269D della presente Convenzione è trasmessa al Segretario generale e l’organizzazione interessata è iscritta sulle liste di cui al numero 237 di cui sopra. |
237 | 7. Il Segretario generale elabora e aggiorna, per ciascun Settore, liste di tutti gli enti ed organizzazioni di cui ai numeri 229–231 nonché ai numeri 269B a 269D della presente Convenzione che sono ammessi a partecipare ai lavori dei Settori. Pubblica ciascuna di queste liste ad intervalli appropriati e le sottopone per conoscenza di tutti gli Stati membri, dei Membri dei Settori interessati e del direttore dell’Ufficio interessato. Tale direttore informa gli enti ed organizzazioni interessati sul seguito che è stato dato alla loro richiesta e ne informa gli Stati membri interessati. |
238 | 8. Le condizioni di partecipazione ai lavori dei Settori degli enti ed organizzazioni che figurano sulle liste di cui al numero 237 sono enunciate nel presente articolo, nell’articolo 33 e in altre disposizioni pertinenti della presente Convenzione. Le disposizioni dei numeri 25–28 della Costituzione non sono loro applicabili. |
239 | 9. Un membro di Settore può agire a nome dello Stato membro che l’ha riconosciuto, a condizione che quest’ultimo informi il direttore dell’Ufficio interessato che l’ha debitamente autorizzato. |
240 | 10. Ogni Membro di un Settore ha diritto di denunciare la sua partecipazione con una notifica indirizzata al Segretario generale. Se del caso, tale partecipazione può anche essere denunciata dallo Stato membro o, nel caso del membro di Settore approvato conformemente al numero 234C, in base ai criteri e alle procedure sancite dal Consiglio. La cessazione produrrà i suoi effetti allo scadere di un periodo di sei mesi a partire dal giorno in cui il Segretario generale ha ricevuto la notifica. |
241 | 11. Il Segretario generale elimina dalla lista degli enti e delle organizzazioni il nominativo di quelli/e che non sono più autorizzati/e a partecipare ai lavori di un Settore, in conformità con i criteri e le procedure definite dal Consiglio. |
241A | 12. L’assemblea o la conferenza di un Settore può decidere di ammettere la partecipazione di un ente o di un’organizzazione in qualità di Associato ai lavori di una data commissione di studio e dei suoi gruppi subordinati, in base ai principi enunciati qui di seguito: |
241B |
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241C |
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241D |
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241E |
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Art. 20 Svolgimento dei lavori delle commissioni di studio | |
242 | 1. L’assemblea delle radiocomunicazioni, l’assemblea mondiale per la normalizzazione delle telecomunicazioni e la conferenza mondiale per lo sviluppo delle telecomunicazioni nominano il presidente di ciascuna commissione di studio e uno o più vice-presidenti. All’atto della nomina dei presidenti e dei vice-presidenti, si terrà conto in particolare di criteri di competenza e dell’esigenza di un’equa ripartizione geografica, nonché della necessità di favorire una partecipazione più efficace dei Paesi in via di sviluppo. |
243 | 2. Qualora la mole di lavoro delle commissioni di studio lo esiga, l’assemblea o la conferenza nominano tanti vice-presidenti quanti ne ritengono necessari. |
244 | 3. Se, nell’intervallo tra due assemblee o conferenze del Settore interessato, il presidente di una commissione di studio non è in grado di esercitare le sue funzioni ed è stato nominato un solo vice-presidente, quest’ultimo sostituisce il presidente. Nel caso di una commissione di studio nella quale più vice-presidenti sono stati nominati, la commissione di studio, nella sua riunione successiva, elegge tra essi il suo nuovo presidente e, se del caso, un nuovo vice-presidente tra i suoi membri. Allo stesso modo, elegge anche un nuovo vice-presidente qualora uno dei suoi vice-presidenti fosse impedito ad esercitare le sue funzioni durante il periodo interessato. |
245 | 4. 1 lavori affidati alle commissioni di studio sono, nella misura del possibile, trattati per corrispondenza, grazie ai moderni mezzi di comunicazione. |
246 | 5. Dopo aver consultato il Segretario generale e previo coordinamento come stabilito nella Costituzione e nella Convenzione, il direttore dell’Ufficio di ciascun Settore, in considerazione delle decisioni della conferenza o dell’assemblea competente, stabilisce il piano generale delle riunioni delle commissioni di studio. |
246A |
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246B |
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246C |
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246D |
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246E |
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246F |
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246G |
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246H |
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247 | 6. Le commissioni di studio possono adottare provvedimenti in vista di ottenere, da parte degli Stati membri, l’approvazione delle raccomandazioni elaborate tra due assemblee o conferenze. Le procedure da applicare per ottenere tale approvazione sono quelle approvate dall’assemblea o dalla conferenza competente, a seconda dei casi. |
247A | 6bis.Le raccomandazioni approvate in applicazione del numero 246B o 247 di cui sopra hanno lo stesso statuto di quelle approvate dalla conferenza o dall’assemblea propriamente detta. |
248 | 7. Se necessario, gruppi di lavoro misti possono essere costituiti per l’esame delle questioni che richiedono la partecipazione di esperti di più commissioni di studio. |
248A | 7bis.In base a una procedura elaborata dal Settore in questione, il direttore di un Ufficio può, dopo aver consultato il presidente della commissione di studio in questione, invitare un’organizzazione che non partecipa ai lavori del Settore ad inviare rappresentanti per partecipare allo studio di una questione precisa in una determinata commissione di studio o nei gruppi che da essa dipendono. |
248B | 7ter. Un Associato ai sensi del numero 241A della presente Convenzione è autorizzato a partecipare ai lavori di una determinata commissione di studio senza prendere parte al processo decisionale o alle attività di contatto di tale commissione di studio. |
249 | 8. Il direttore dell’Ufficio interessato invia i rapporti finali delle commissioni di studio compreso un elenco delle raccomandazioni approvate in conformità con il numero 247 di cui sopra alle amministrazioni, organizzazioni ed enti che partecipano ai lavori del Settore. Questi rapporti sono inviati il prima possibile ed in ogni caso abbastanza rapidamente da poter pervenire ai loro destinatari almeno un mese prima della data della successiva conferenza competente. |
Art. 21 Raccomandazioni indirizzate da una conferenza ad un’altra conferenza | |
250 | 1. Ogni conferenza può sottoporre ad un’altra conferenza dell’Unione raccomandazioni di sua competenza. |
251 | 2. Tali raccomandazioni sono indirizzate in tempo utile al Segretario generale in vista di essere raccolte, coordinate e comunicate alle condizioni previste al numero 44 delle Regole generali per le conferenze, le assemblee e le riunioni dell’Unione. |
Art. 22 Relazioni dei Settori tra di loro e con le organizzazioni internazionali | |
252 | 1. I direttori degli Uffici possono decidere, dopo aver effettuato le consultazioni appropriate e previo coordinamento come stabilito nella Costituzione, nella Convenzione e nelle decisioni delle conferenze o assemblee competenti, di organizzare riunioni miste di commissioni di studio di due o tre Settori, in vista di effettuare studi e di preparare progetti di raccomandazioni su questioni d’interesse comune. Questi progetti di raccomandazioni sono sottoposti alle conferenze o assemblee competenti dei Settori interessati. |
253 | 2. Alle conferenze o riunioni di un Settore possono assistere, a titolo consultivo, il Segretario generale, il Vice-Segretario generale, i direttori degli Uffici degli altri Settori o i loro rappresentanti nonché i membri del Comitato del Regolamento delle radiocomunicazioni. In caso di necessità, queste conferenze o riunioni possono invitare, a titolo consultivo, rappresentanti del Segretariato generale o di ogni altro Settore che non hanno ritenuto necessario farsi rappresentare. |
254 | 3. Quando un Settore è invitato a partecipare ad una riunione di un’organizzazione internazionale, il suo direttore è autorizzato, in considerazione delle disposizioni del numero 107 della presente Convenzione, ad adottare disposizioni per assicurare la sua rappresentanza a titolo consultivo. |
Capitolo II Disposizioni particolari concernenti le conferenze e le assemblee
PP-02 | Art. 23 Ammissione alle Conferenze di plenipotenziari |
255–266 | Abrogati |
267 | 1. Sono ammessi alle Conferenze di plenipotenziari: |
268 |
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268A |
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268B |
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269 |
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269A |
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269B |
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269C |
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269D |
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269E |
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269F | 2. Il Segretariato generale e i tre Uffici dell’Unione sono rappresentati alla Conferenza a titolo consultivo. |
PP-02 | Art. 24 Ammissione alle conferenze di radiocomunicazione |
270–275 | Abrogati |
276 | 1. Sono ammessi alle conferenze delle radiocomunicazioni: |
277 |
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278 |
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279 |
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280 |
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281 | Abrogato |
282 |
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282A |
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PP-98 | Art. 25 Ammissione alle assemblee delle radiocomunicazioni, |
283–294 | Abrogati |
295 | 1. Sono ammessi all’assemblea o alla conferenza: |
296 |
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296bis |
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297 |
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297bis |
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298 | Abrogato |
298A | Abrogato |
298B | Abrogato |
298C |
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298D−298F | Abrogati |
298G | 2. I funzionari eletti, il Segretariato generale e gli Uffici dell’Unione, secondo i casi, sono rappresentati all’assemblea o alla conferenza a titolo consultivo. Due membri del Comitato del Regolamento delle radiocomunicazioni, designati dal Comitato, devono partecipare a titolo consultivo alle assemblee delle radiocomunicazioni. |
PP-02 | Art. 26-30 |
Abrogati | |
Art. 31 Credenziali per le conferenze | |
324 | 1. La delegazione inviata a una Conferenza di plenipotenziari, a una conferenza delle radiocomunicazioni o a una conferenza mondiale delle telecomunicazioni internazionali da parte di uno Stato membro deve essere debitamente accreditata secondo le disposizioni dei numeri 325–331. |
325 |
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326 |
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327 |
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328 | 3. Le credenziali sono accettate se sono firmate da una delle autorità competenti enumerate ai numeri 325–327 di cui sopra e se corrispondono ad uno dei seguenti criteri: |
329 |
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330 |
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331 |
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332 |
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333 |
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334 | 5. Le credenziali devono essere depositate presso il segretariato della conferenza non appena possibile; a tale scopo, gli Stati membri dovrebbero inviare le loro credenziali prima della data d’apertura della conferenza al Segretario generale che le trasmette al segretariato della conferenza non appena istituito. La commissione prevista al numero 68 delle Regole generali per le conferenze, le assemblee e le riunioni dell’Unione è incaricata di verificarle; essa presenta in seduta plenaria un rapporto sulle sue conclusioni entro il termine stabilito da quest’ultima. In attesa della decisione della seduta plenaria a tale riguardo, ogni delegazione è abilitata a partecipare ai lavori e ad esercitare il diritto di voto dello Stato membro interessato. |
335 | 6. In linea di massima, gli Stati membri devono fare ogni sforzo per inviare alle conferenze dell’Unione la loro delegazione. Tuttavia, se, per ragioni eccezionali, uno Stato membro non può inviare la sua delegazione, può dare alla delegazione di un altro Stato membro il potere di votare e di firmare a suo nome. Questo trasferimento di poteri deve essere oggetto di un atto firmato da una delle autorità citate nei numeri 325 o 326 di cui sopra. |
336 | 7. Una delegazione che ha diritto di voto può dare mandato ad un’altra delegazione avente diritto di voto di esercitare tale diritto durante una o più sessioni alle quali non le è possibile assistere. In tal caso essa deve informarne il presidente della conferenza in tempo utile e per scritto. |
337 | 8. Una delegazione non può fare uso di più di un voto per procura. |
338 | 9. Le credenziali e le procure indirizzate inviate a mezzo di un telegramma non sono accettabili. Sono invece accettate le risposte telegrafiche alle richieste di chiarimenti del presidente o del Segretariato della conferenza concernenti le credenziali. |
339 | 10. Uno Stato membro o ente o organizzazione abilitata che intende inviare una delegazione o dei rappresentanti a un’assemblea mondiale per la normalizzazione delle telecomunicazioni, a una conferenza per lo sviluppo delle telecomunicazioni o a un’assemblea delle radiocomunicazioni informa a tale riguardo il direttore dell’Ufficio del Settore interessato, indicando il nome e la funzione dei membri della delegazione o dei rappresentanti. |
Capitolo III
PP-98 | Abrogato |
PP-02 | Art. 32 Regole generali per le conferenze, le assemblee e le riunioni dell’Unione |
339A | 1. Le Regole generali per le conferenze, le assemblee e le riunioni dell’Unione sono adottate dalla Conferenza di plenipotenziari. Le disposizioni relative alla procedura d’emendamento di tali Regole e all’entrata in vigore degli emendamenti sono contenute in tali Regole. |
340 | 2. Le Regole generali per le conferenze, le assemblee e le riunioni dell’Unione sono applicabili senza preclusioni alle disposizioni relative alla procedura di emendamento contenute nell’articolo 55 della Costituzione e nell’articolo 42 della presente Convenzione. |
PP-98 | Art. 32A Diritto di voto |
340A | 1. A tutte le sedute di una conferenza, di un’assemblea o di altre riunioni, la delegazione di uno Stato membro dell’Unione, debitamente accreditata da quest’ultimo a partecipare alla conferenza, all’assemblea o ad altre riunioni, ha diritto ad un voto in conformità con l’articolo 3 della Costituzione. |
340B | 2. La delegazione di uno Stato membro dell’Unione esercita il suo diritto di voto alle condizioni specificate all’articolo 31 della presente Convenzione. |
340C | 3. Se uno Stato membro dell’Unione non è rappresentato da un’amministrazione a un’assemblea delle radiocomunicazioni, a un’assemblea mondiale per la normalizzazione delle telecomunicazioni o a una conferenza per lo sviluppo delle telecomunicazioni, i rappresentanti delle gestioni riconosciute dello Stato membro interessato hanno insieme, e a prescindere dal loro numero, diritto ad un solo voto, fatte salve le disposizioni del numero 239 della presente Convenzione. Le disposizioni dei numeri 335–338 della presente Convenzione relative alle procure si applicano alle succitate conferenze e assemblee. |
PP-98 | Art. 32B Riserve |
340D | 1. In linea di massima, le delegazioni che non riescono a far accettare il loro punto di vista alle altre delegazioni devono sforzarsi, nella misura del possibile, di aderire all’opinione della maggioranza. |
340E | 2. Ogni Stato membro che, durante una Conferenza di plenipotenziari, si riserva di diritto di formulare riserve, come indicato nella dichiarazione da esso fatta al momento della firma degli Atti finali, può formulare riserve in merito a un emendamento alla Costituzione e alla presente Convenzione, fino a quando non avrà depositato al Segretario generale il suo strumento di ratifica, d’approvazione di tale emendamento o d’adesione ad esso. |
340F | 3. Tuttavia, qualora sembri ad una delegazione che una decisione è di natura tale da impedire al suo governo di aderire alla revisione dei Regolamenti amministrativi, questa delegazione può formulare riserve a titolo provvisorio o definitivo nei confronti di tale decisione alla fine della Conferenza che adotta tale revisione; tali riserve possono essere formulate da una delegazione a nome di uno Stato membro che non partecipa alla conferenza competente ma che ha consegnato una procura a detta delegazione per firmare gli Atti finali in conformità con le disposizioni dell’articolo 31 della presente Convenzione. |
340G | 4. Una riserva formulata al termine di una conferenza è valida solo se lo Stato membro che l’ha formulata la conferma ufficialmente al momento di notificare il suo consenso ad aderire allo strumento emendato o rivisto adottato dalla conferenza alla fine della quale ha formulato tale riserva. |
341–467 | Abrogati |
Capitolo IV Altre disposizioni
Art. 33 Finanze | |
468 |
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468A |
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468B |
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469 |
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470 |
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471 | Abrogato |
472 |
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473 |
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474 | 3. Le somme dovute maturano interessi a decorrere dall’inizio del quarto mese di ciascun anno finanziario dell’Unione. Questo interesse è stabilito ad un tasso del 3 % (tre per cento) annuo per i tre mesi seguenti e al tasso del 6 % (sei per cento) annuo a decorrere dall’inizio del settimo mese. |
475 | Abrogato |
476 |
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477 |
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478e479 | Abrogati |
480 |
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480A |
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480B |
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481–483 | Abrogati |
483A | 4bis. Gli Associati, ai sensi del numero 241A della presente Convenzione, contribuiscono alle spese del Settore, della commissione di studio e dei gruppi subordinati ai quali partecipano, in base alle modalità stabilite dal Consiglio. |
484 | 5. Il Consiglio determina i criteri d’applicazione della copertura dei costi di alcuni prodotti e servizi. |
485 | 6. L’Unione mantiene un fondo di riserva che costituisce un capitale di rotazione tale da consentire di far fronte alle spese essenziali e di mantenere riserve in contanti sufficienti per evitare, nella misura del possibile, di dover ricorrere a prestiti. Il Consiglio stabilisce annualmente l’importo dei fondi di riserva in funzione delle esigenze previste. Alla fine di ciascun esercizio biennale, tutti i crediti iscritti nel bilancio preventivo, che non sono stati spesi o impegnati, sono collocati nel fondo di riserva. Gli altri dettagli relativi a questi fondi di riserva sono descritti nel Regolamento finanziario. |
486 |
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487 |
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Art. 34 Responsabilità finanziarie delle conferenze | |
488 | 1. Prima di adottare proposte o prima di prendere decisioni aventi incidenze finanziarie, le conferenze dell’Unione tengono conto di tutte le disposizioni di bilancio dell’Unione in vista di assicurare che esse non comportino spese superiori ai crediti che il Consiglio è abilitato ad autorizzare. |
489 | 2. Non è dato seguito ad alcuna decisione di una conferenza che abbia come conseguenza un aumento diretto o indiretto delle spese oltre ai crediti che il Consiglio è abilitato ad autorizzare. |
Art. 35 Lingue | |
490 |
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491 |
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492 |
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493 |
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494 |
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495 | 2. Tutti i documenti elencati nelle norme pertinenti dell’articolo 29 della Costituzione possono essere pubblicati in una lingua diversa da quelle che vi sono specificate, a condizione che gli Stati membri che chiedono tale pubblicazione s’impegnino ad assumere la totalità delle spese di traduzione e di pubblicazione. |
Capitolo V Disposizioni varie relative alla gestione dei servizi di telecomunicazione
Art. 36 Tasse e franchigia | |
496 | Le disposizioni relative alle tasse di telecomunicazioni ed i vari casi in cui la franchigia è concessa sono stabiliti nei Regolamenti amministrativi, |
Art. 37 Elaborazione e pagamento dei conti | |
497 | 1. I pagamenti dei conti internazionali sono considerati transazioni correnti e sono effettuati in conformità con gli obblighi internazionali correnti degli Stati membri e dei Membri dei Settori interessati, se i loro governi hanno stipulato intese a tale riguardo. In mancanza di intese di tal genere o di accordi particolari conclusi alle condizioni previste all’articolo 42 della Costituzione, tali pagamenti di conti avvengono in conformità con le disposizioni dei Regolamenti amministrativi. |
498 | 2. Le amministrazioni degli Stati membri e dei Membri dei Settori che gestiscono servizi internazionali di telecomunicazione devono mettersi d’accordo sull’importo dei loro debiti e crediti. |
499 | 3. I conti inerenti ai debiti e crediti di cui al numero 498 di cui sopra sono elaborati in base alle disposizioni dei Regolamenti amministrativi, a meno che intese particolari non siano state stipulate tra le parti interessate. |
Art. 38 Unità monetaria | |
500 | In mancanza di intese particolari concluse tra gli Stati membri, l’unità monetaria utilizzata per la composizione delle tasse di ripartizione per i servizi internazionali di telecomunicazione e per l’elaborazione dei conti internazionali è:
come definiti nei Regolamenti amministrativi. Le modalità di applicazione sono stabilite nell’appendice 1 del Regolamento delle telecomunicazioni internazionali. |
Art. 39 Intercomunicazione | |
501 | 1. Le stazioni che assicurano le radiocomunicazioni nel servizio mobile sono tenute, entro i limiti della loro normale destinazione, a scambiarsi reciprocamente le radiocomunicazioni a prescindere dal sistema radioelettrico che esse adottano. |
502 | 2. Tuttavia, in vista di non intralciare i progressi scientifici, le disposizioni del numero 501 di cui sopra non impediscono l’utilizzo di un sistema radioelettrico inabilitato a comunicare con altri sistemi, a condizione che tale inabilità sia dovuta alla natura specifica di tale sistema e che non sia l’effetto di dispositivi adottati per il solo fine di impedire l’intercomunicazione. |
503 | 3. Nonostante le disposizioni del numero 501 di cui sopra, una stazione può essere abilitata ad un servizio internazionale ristretto di telecomunicazione, determinato dalle finalità di detto servizio o da altre circostanze indipendenti dal sistema utilizzato. |
Art. 40 Linguaggio segreto | |
504 | 1. I telegrammi di Stato, nonché i telegrammi di servizio, possono essere redatti in linguaggio segreto in tutte le relazioni. |
505 | 2. Sono ammessi i telegrammi privati in linguaggio segreto tra tutti gli Stati membri, ad eccezione di coloro che abbiano preliminarmente notificato, tramite il Segretario generale, che non ammettono questo linguaggio per tale categoria di corrispondenza. |
506 | 3. Gli Stati membri che non autorizzano i telegrammi privati in linguaggio segreto provenienti dal loro territorio o a destinazione di esso devono accettarli in transito, salvo nel caso di sospensione di servizio di cui all’articolo 35 della Costituzione. |
Capitolo VI Arbitrato ed emendamento
Art. 41 Arbitrato: procedura (vedere l’art. 56 della Costituzione) | |
507 | 1. La parte che desidera un arbitrato inizia la procedura trasmettendo all’altra parte una notifica di richiesta di arbitrato. |
508 | 2. Le parti decidono di comune accordo se l’arbitrato deve essere affidato a persone, ad amministrazioni o a governi. Se, entro un mese a decorrere dal giorno della notifica della richiesta di arbitrato, le parti non hanno raggiunto un accordo su questo punto, l’arbitrato è affidato a governi. |
509 | 3. Se l’arbitrato è affidato a persone, gli arbitri non devono essere né cittadini di uno Stato parte alla controversia, né avere il loro domicilio in uno di questi Stati o essere al loro servizio. |
510 | 4. Se l’arbitrato è affidato a governi o ad amministrazioni di questi governi, essi devono essere scelti tra gli Stati membri che non sono implicati nella controversia, ma che sono parti all’accordo la cui attuazione ha dato luogo alla controversia. |
511 | 5. Entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data di ricevimento della notifica, ciascuna delle due parti in causa nomina un arbitro. |
512 | 6. Se più di due parti sono implicate nella controversia, ciascuno dei due gruppi di parti che hanno interessi comuni nella controversia nomina un arbitro in conformità con la procedura prevista ai numeri 510 e 511 di cui sopra. |
513 | 7. I due arbitri in tal modo designati si mettono d’accordo per nominare un terzo arbitro, che (se i due primi arbitri sono persone e non governi o amministrazioni) deve corrispondere ai requisiti stabiliti al numero 509 di cui sopra e che, inoltre, deve avere una nazionalità diversa da quella degli altri due. In mancanza di accordo tra i due arbitri sulla scelta del terzo arbitro, ciascun arbitro propone un terzo arbitro che non deve avere alcun interesse nella controversia. Il Segretario generale procede in tal caso ad un sorteggio per la nomina del terzo arbitro. |
514 | 8. Le parti litiganti possono intendersi affinché la loro controversia sia risolta da un arbitro unico designato di comune accordo; ciascuna di esse può anche nominare un arbitro e chiedere al Segretario generale di procedere ad un sorteggio per designare l’arbitro unico. |
515 | 9. L’arbitro o gli arbitri decidono liberamente riguardo al luogo dell’arbitrato e delle regole di procedura da applicare per tale arbitrato. |
516 | 10. La decisione dell’arbitro unico è definitiva e vincola le parti alla controversia. Se l’arbitrato è affidato a più arbitri, la decisione intervenuta a maggioranza di voti degli arbitri è definitiva e vincola le parti. |
517 | 11. Ciascuna parte prende a carico le spese che ha sostenuto in occasione dell’istruttoria e della presentazione dell’arbitrato. Le spese di arbitrato, diverse da quelle rappresentate dalle parti stesse, sono ripartite in maniera uguale tra le parti alla controversia. |
518 | 12. L’Unione fornisce tutte le informazioni relative alla controversia di cui l’arbitro o gli arbitri possono avere bisogno. Se le parti alla controversia così decidono, la decisione dell’arbitro o degli arbitri è comunicata al Segretario generale ai fini di un futuro riferimento. |
Art. 42 Disposizioni per emendare la presente Convenzione | |
519 | 1. Ogni Stato membro può proporre qualsivoglia emendamento alla presente Convenzione. Per poter essere trasmessa a tutti gli Stati membri ed essere esaminata da essi in tempo utile, la proposta deve pervenire al Segretario generale al più tardi otto mesi prima della data di apertura stabilita per la Conferenza di plenipotenziari. Il Segretario generale trasmette tale proposta a tutti gli Stati membri, il prima possibile e al più tardi sei mesi prima della data di cui sopra. |
520 | 2. Ogni proposta di modifica di un emendamento proposto in conformità con il numero 519 può tuttavia essere sottoposta in qualunque momento, da uno Stato membro o dalla sua delegazione, alla Conferenza di plenipotenziari. |
521 | 3. Il quorum necessario in ogni seduta plenaria della Conferenza di plenipotenziari per l’esame di qualunque proposta volta ad emendare detta Convenzione o di qualunque modifica di detta proposta è costituito da oltre la metà delle delegazioni accreditate alla Conferenza di plenipotenziari. |
522 | 4. Per essere adottata, ogni proposta di modifica di un emendamento proposto, nonché la proposta di emendamento nella sua integralità, modificata o no, deve essere approvata in seduta plenaria da più della metà delle delegazioni accreditate presso la Conferenza di plenipotenziari ed aventi diritto di voto. |
523 | 5. Le Regole generali per le conferenze, le assemblee e le riunioni dell’Unione si applicano, a meno che i paragrafi precedenti del presente articolo e che sono prevalenti, non dispongano diversamente. |
524 | 6. Tutti gli emendamenti alla presente Convenzione, adottati da una Conferenza di plenipotenziari, entrano in vigore a una data stabilita dalla Conferenza nella loro totalità e sotto forma di uno strumento di emendamento unico, tra gli Stati membri che hanno depositato prima di questa data il loro strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione alla presente Convenzione e allo strumento di emendamento. È esclusa la ratifica, l’accettazione, l’approvazione o l’adesione ad una sola parte di questo strumento di emendamento. |
525 | 7. Nonostante il numero 524 di cui sopra, la Conferenza di plenipotenziari può decidere che un emendamento alla presente Convenzione è necessario per la corretta applicazione di un emendamento alla Costituzione. In tal caso, l’emendamento alla presente Convenzione non entra in vigore prima dell’entrata in vigore dell’emendamento alla Costituzione. |
526 | 8. Il Segretario generale notifica a tutti gli Stati membri il deposito di ciascuno strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione. |
527 | 9. Dopo l’entrata in vigore di ogni strumento di emendamento, la ratifica, l’accettazione, l’approvazione o l’adesione in conformità con gli articoli 52 e 53 della Costituzione si applicano alla Convenzione emendata. |
528 | 10. Dopo l’entrata in vigore dello strumento di emendamento, il Segretario generale lo registra presso il Segretariato dell’Organizzazione delle Nazioni Unite3, in conformità con le disposizioni dell’articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite. Il numero 241 della Costituzione si applica altresì ad ogni strumento di emendamento. |
Annesso
Definizione di alcuni termini utilizzati nella presente
Convenzione e nei Regolamenti amministrativi
dell’Unione internazionale delle telecomunicazioni
Ai fini dei summenzionati strumenti dell’Unione, i termini in appresso hanno il significato loro attribuito dalle definizioni che li accompagnano. | |
1001 | Esperto: Persona inviata da:
per partecipare alle mansioni dell’Unione che rientrano nell’ambito della sua competenza professionale. |
1002 | Osservatore: Persona inviata di uno Stato membro, un’organizzazione, un’istituzione o un ente per assistere a una conferenza, un’assemblea o una riunione dell’Unione o al Consiglio, senza diritto di voto e conformemente alle disposizioni pertinenti dei testi fondamentali dell’Unione. |
1003 | Servizio mobile: Servizio di radiocomunicazione tra stazioni mobili e stazioni terrestri, o tra stazioni mobili. |
1004 | Organismo scientifico o industriale: ogni organismo, diverso da una istituzione o agenzia governativa, che si occupa dello studio di problemi di telecomunicazione e della progettazione o della fabbricazione di attrezzature destinate a servizi di telecomunicazioni. |
1005 | Radiocomunicazione: Telecomunicazione attraverso onde radioelettriche. Nota 1: Le onde radioelettriche sono onde elettromagnetiche la cui frequenza è convenzionalmente inferiore a 3000 GHz e che si propagano nello spazio senza guida artificiale. Nota 2: Ai fini delle esigenze dei numeri 149–154 della presente Convenzione, il termine «radiocomunicazione» include altresì le telecomunicazioni attraverso onde elettromagnetiche la cui frequenza è superiore a 3000 GHz e che si propagano nello spazio senza guida artificiale. |
1006 | Telecomunicazione di servizio: Telecomunicazione relativa alle telecomunicazioni pubbliche internazionali, effettuata tra:
|
0.784.022
Campo d’applicazione il 9 luglio 20204
Stati partecipanti | Ratifica | Entrata in vigore | ||
|---|---|---|---|---|
Arabia Saudita* | 5 agosto | 2009 | 5 agosto | 2009 |
Argentina* | 6 ottobre | 2010 | 6 ottobre | 2010 |
Australia | 17 aprile | 2008 | 17 aprile | 2008 |
Austria* | 7 maggio | 2010 | 7 maggio | 2010 |
Bahrein* | 7 maggio | 2009 | 7 maggio | 2009 |
Belarus* | 28 giugno | 2007 | 1° gennaio | 2008 |
Brasile* | 21 febbraio | 2019 | 21 febbraio | 2019 |
Bulgaria* | 7 luglio | 2008 | 7 luglio | 2008 |
Canada* | 12 agosto | 2010 | 12 agosto | 2010 |
Ceca, Repubblica* ** | 13 marzo | 2013 | 13 marzo | 2013 |
Cipro* | 26 settembre | 2012 | 26 settembre | 2012 |
Città del Vaticano* | 22 luglio | 2009 | 22 luglio | 2009 |
Congo (Kinshasa) | 25 marzo | 2009 | 25 marzo | 2009 |
Corea (Sud) | 30 aprile | 2010 | 30 aprile | 2010 |
Cuba* | 25 gennaio | 2012 | 25 gennaio | 2012 |
Danimarca* ** | 5 novembre | 2008 | 5 novembre | 2008 |
Ecuador* | 27 settembre | 2012 | 27 settembre | 2012 |
El Salvador* | 1° dicembre | 2016 | 1° dicembre | 2016 |
Estonia | 23 aprile | 2009 | 23 aprile | 2009 |
Finlandia* ** | 14 dicembre | 2010 | 14 dicembre | 2010 |
Francia* ** | 10 ottobre | 2008 | 10 ottobre | 2008 |
Germania | 22 settembre | 2010 | 22 settembre | 2010 |
Giappone | 24 giugno | 2008 | 24 giugno | 2008 |
Grenada | 11 ottobre | 2010 | 11 ottobre | 2010 |
Indonesia | 18 maggio | 2010 | 18 maggio | 2010 |
Italia* | 10 luglio | 2012 | 10 luglio | 2012 |
Lettonia* | 23 settembre | 2010 | 23 settembre | 2010 |
Libano* | 3 marzo | 2009 | 3 marzo | 2009 |
Liberia | 8 ottobre | 2008 A | 8 ottobre | 2008 |
Liechtenstein* | 20 novembre | 2009 | 20 novembre | 2009 |
Lituania | 27 settembre | 2010 | 27 settembre | 2010 |
Malta* | 4 agosto | 2009 | 4 agosto | 2009 |
Messico* | 9 gennaio | 2012 | 9 gennaio | 2012 |
Moldova | 15 febbraio | 2010 | 15 febbraio | 2010 |
Monaco* | 11 maggio | 2011 | 11 maggio | 2011 |
Montenegro* | 26 luglio | 2010 | 26 luglio | 2010 |
Myanmar | 25 marzo | 2008 | 25 marzo | 2008 |
Norvegia* ** | 7 dicembre | 2017 | 7 dicembre | 2017 |
Nuova Zelanda* | 17 agosto | 2009 | 17 agosto | 2009 |
Oman | 3 luglio | 2009 | 3 luglio | 2009 |
Paesi Bassi* ** | 26 maggio | 2010 | 26 maggio | 2010 |
Aruba | 26 maggio | 2010 | 26 maggio | 2010 |
Curaçao | 26 maggio | 2010 | 26 maggio | 2010 |
Parte caraibica (Bonaire, | 26 maggio | 2010 | 26 maggio | 2010 |
Sint Maarten | 26 maggio | 2010 | 26 maggio | 2010 |
Polonia* ** | 30 ottobre | 2018 | 30 ottobre | 2018 |
Qatar | 4 ottobre | 2007 | 1° gennaio | 2008 |
Regno Unito* ** | 2 agosto | 2017 | 2 agosto | 2017 |
Romania* ** | 17 luglio | 2008 | 17 luglio | 2008 |
Ruanda | 1° ottobre | 2010 | 1° ottobre | 2010 |
Russia | 6 luglio | 2010 | 6 luglio | 2010 |
San Marino* | 2 novembre | 2010 | 2 novembre | 2010 |
Serbia | 1° settembre | 2010 | 1° settembre | 2010 |
Sierra Leone | 26 ottobre | 2010 A | 26 ottobre | 2010 |
Slovacchia | 11 marzo | 2008 | 11 marzo | 2008 |
Slovenia* | 26 agosto | 2009 | 26 agosto | 2009 |
Spagna* | 5 maggio | 2009 | 5 maggio | 2009 |
Stati Uniti* | 16 gennaio | 2009 | 16 gennaio | 2009 |
Sudafrica* | 18 giugno | 2014 | 18 giugno | 2014 |
Sudan del Sud | 3 ottobre | 2011 A | 3 ottobre | 2011 |
Svizzera* | 13 maggio | 2008 | 13 maggio | 2008 |
Timor Est | 24 agosto | 2010 A | 24 agosto | 2010 |
Togo* | 9 luglio | 2014 | 9 luglio | 2014 |
Ungheria* | 28 settembre | 2011 | 28 novembre | 2011 |
Uzbekistan | 23 gennaio | 2012 | 23 gennaio | 2012 |
Vietnam* | 16 agosto | 2007 | 16 agosto | 2007 |
| ||||