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Strumento di emendamento alla Convenzione dell’Unione internazionale delle telecomunicazioni così come emendata dalle Conferenze di plenipotenziari di Kyoto 1994, di Minneapolis 1998, di Marrakech 2002 e di Antalya 2006 Adottato a Guadalajara il 22 ottobre 2010 Ratificato dalla Svizzera con strumento depositato il 29 agosto 2012

RU 2012 5513

Traduzione

Entrato in vigore per la Svizzera il 29 agosto 2012

(Stato 15 maggio 2019)

Parte I: Prefazione

In virtù e in applicazione delle disposizioni pertinenti della Convenzione dell’Unione internazionale delle telecomunicazioni (Ginevra, 1992) così come emendata dalla Conferenza di plenipotenziari (Kyoto, 1994), dalla Conferenza di plenipotenziari (Minneapolis,1998), dalla Conferenza di plenipotenziari (Marrakech, 2002) e dalla Conferenza di plenipotenziari (Antalya, 2006) 1 e segnatamente in conformità con le disposizioni dell’articolo 42, la Conferenza di plenipotenziari dell’Unione internazionale delle telecomunicazioni (Guadalajara, 2010) ha adottato gli emendamenti seguenti alla Convenzione succitata:

Capitolo IV: Altre disposizioni

  1. Finanze

468
PP-98
PP-06
PP-10

  1. (1) La scala secondo la quale ciascuno Stato membro, fatte salve le disposizioni di cui al numero 468A in appresso, o Membro del Settore, fatte salve le disposizioni del numero 468B in appresso, sceglie la sua classe di contribuzione, in conformità con le disposizioni pertinenti dell’articolo 28 della Costituzione, è la seguente:
  2. A partire dalla classe di contribuzione di 40 unità fino alla classe di due unità, al ritmo di una unità alla volta.
  3. Al di sotto della classe di due unità, come segue: – classe di 1½ unità – classe di 1 unità – classe di ½ unità – classe di ¼ unità – classe di 1/8 unità – classe di 1/16 unità

Parte II: Data dell’entrata in vigore

Gli emendamenti contenuti nel presente Strumento entreranno in vigore, nella loro totalità e in forma di un solo strumento, il 1° gennaio 2012, tra gli Stati membri che saranno allora parte alla Costituzione e alla Convenzione dell’Unione internazionale delle telecomunicazioni (Ginevra, 1992) e che, prima di tale data, avranno depositato il loro strumento di ratificazione, di accettazione o d’approvazione del presente Strumento o l’adesione a quest’ultimo.

In fede di che , i plenipotenziari sottoscritti hanno firmato l’originale del presente Strumento d’emendamento alla Convenzione dell’Unione internazionale delle telecomunicazioni (Ginevra, 1992) così come emendata dalla Conferenza di plenipotenziari (Kyoto, 1994), dalla Conferenza di plenipotenziari (Minneapolis, 1998), dalla Conferenza di plenipotenziari (Marrakech, 2002) e dalla Conferenza di plenipotenziari (Antalya, 2006).

Fatto a Guadalajara, il 22 ottobre 2010

( Seguono le firme )

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Campo d’applicazione il 15 maggio 20192

Stati partecipanti

Ratifica

Adesione (A)

Entrata in vigore

Albania*

14 maggio

2014

14 maggio

2014

Arabia Saudita*

7 settembre

2015

7 settembre

2015

Argentina

16 settembre

2016

16 settembre

2016

Australia*

29 marzo

2012

29 marzo

2012

Austria*

31 luglio

2013

31 luglio

2013

Bielorussia

23 luglio

2012

23 luglio

2012

Bulgaria

12 dicembre

2011

1° gennaio

2012

Ceca, Repubblica

13 marzo

2013

13 marzo

2013

Cipro

12 febbraio

2014

12 febbraio

2014

Corea del Sud*

8 luglio

2011

1° gennaio

2012

Cuba*

4 aprile

2016

4 aprile

2016

Estonia

6 gennaio

2012

6 gennaio

2012

Finlandia

30 novembre

2011

1° gennaio

2012

Francia*

10 agosto

2011

1° gennaio

2012

Indonesia*

7 febbraio

2012

7 febbraio

2012

Lettonia

11 giugno

2012

11 giugno

2012

Liechtenstein*

28 aprile

2014

28 aprile

2014

Lituania

10 gennaio

2013

10 gennaio

2013

Malta

9 febbraio

2012 A

9 febbraio

2012

Monaco

11 maggio

2011

1° gennaio

2012

Nuova Zelanda*

17 ottobre

2014

17 ottobre

2014

Oman

26 settembre

2013

26 settembre

2013

Paesi Bassi*

19 luglio

2013

19 luglio

2013

Polonia

30 ottobre

2018

30 ottobre

2018

Regno Unito

2 agosto

2017

2 agosto

2017

Ruanda

13 giugno

2014

13 giugno

2014

San Marino

5 settembre

2014

5 settembre

2014

Slovacchia

12 dicembre

2012

12 dicembre

2012

Slovenia

7 aprile

2016

7 aprile

2016

Spagna

15 giugno

2012

15 giugno

2012

Svizzera*

29 agosto

2012

29 agosto

2012

Ungheria

12 giugno

2012

12 giugno

2012

Uzbekistan

23 gennaio

2012

23 gennaio

2012

Vietnam

8 dicembre

2011

1° gennaio

2012

  1. Riserve e dichiarazioni.
  2. Le riserve e le dichiarazioni fatte al termine della Conferenza addizionale dei plenipotenziari dell’Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT) sono parte integrante degli Atti finali della Conferenza. Esse non sono pubblicate nella RU. Il testo, in francese e inglese, può essere consultato sul sito Internet dell’UIT: www.itu.int > Portail Histoire de l’UIT > Explore the digital collections > Constitution and Convention oppure essere ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna..

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Riserve e dichiarazioni comuni

Dichiarazione n. 39

«All’atto della firma degli Atti finali della Conferenza dei plenipotenziari (Guadalajara, 2010), le delegazioni dei Paesi presenti alla Conferenza dichiarano formalmente di mantenere le dichiarazioni e le riserve formulate dai loro rispettivi Paesi al momento della firma degli Atti finali delle precedenti conferenze dell’Unione aventi potere di concludere accordi, come se fossero state formulate integralmente durante la presente Conferenza dei plenipotenziari.»

Dichiarazione aggiuntiva n. 85

«Le delegazioni degli Stati presenti alla Conferenza, riferendosi alla dichiarazione del Messico (n. 70), ove essa e altre dichiarazioni simili si rifanno alla Dichiarazione di Bogotà del 3 dicembre 1976 formulata dai Paesi equatoriali e alla rivendicazione di questi Paesi di diritti sovrani su segmenti dell’orbita di satelliti geostazionari, o ad altre rivendicazioni affini, dichiarano che la presente Conferenza non può accogliere tali rivendicazioni.

Le delegazioni tengono inoltre a precisare che il riferimento contenuto nell’articolo 44 della Costituzione alla «situazione geografica di alcuni Paesi», non implica il riconoscimento della rivendicazione di alcun diritto preferenziale sui satelliti geostazionari.»