L’amministrazione dei telegrafi italiani impianterà un ufficio pubblico di telegrafi e una stazione pubblica di telefoni nella stazione internazionale di Domodossola.
0.784.194.542
Convenzione fra la Svizzera e l’Italia che regola il servizio telegrafico e telefonico nella stazione internazionale di Domodossola Conchiusa il 18 gennaio 1906 Approvata dall’Assemblea federale il 29 marzo 1906 Ratificazioni scambiate il 25 maggio 1906 Entrata in vigore il 25 maggio 1906
Traduzione1
Il Consiglio federale della Confederazione Svizzera
e
Sua Maestà il Re d’Italia,
desiderando regolare con una Convenzione il servizio telegrafico e telefonico nella stazione internazionale di Domodossola, in esecuzione dell’art. 15 della Convenzione stipulata fra la Svizzera e l’Italia il 2 dicembre 1899 2 per la congiunzione della rete ferroviaria svizzera alla rete italiana attraverso il Sempione e per l’esercizio del tronco Iselle–Domodossola, hanno nominato a questo effetto loro plenipotenziari:
(Seguono i nomi dei plenipotenziari)
i quali, dopo essersi comunicati i loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma, sono addivenuti alla stipulazione dei seguenti articoli.
Art. 1
Art. 2
L’ufficio pubblico di telegrafi sarà intercalato nel filo telegrafico N. 19/42, Briga–Domodossola–Novara, mentre la stazione pubblica di telefoni sarà collegata con un circuito telefonico alla stazione telefonica centrale di Briga. Nel caso che si stabilisse a Domodossola una stazione telefonica centrale, questo circuito telefonico dovrà servire alla comunicazione telefonica fra le due stazioni telefoniche centrali di Briga e di Domodossola, e la stazione pubblica di telefoni nella stazione internazionale di Domodossola sarà allora collegata alla stazione centrale di questo luogo.
Art. 3
La ripartizione delle spese per la costruzione e il mantenimento di detti fili telegrafici e telefonici internazionali fra i due Stati sarà regolata con una Convenzione speciale fra il Dipartimento delle poste e ferrovie 3 della Confederazione Svizzera e il Ministero delle poste e telegrafi del Regno d’Italia.
Art. 4
La corrispondenza privata dell’ufficio pubblico di telegrafi è soggetta alla tariffa telegrafica del Regno d’Italia; per la corrispondenza privata della stazione telefonica pubblica fa regola l’Accordo provvisorio fra l’Italia e la Svizzera del 20 aprile/7 maggio 1904 4 .
Art. 5
I funzionari ed impiegati svizzeri ed italiani della stazione di Domodossola e del tronco di strada ferrata Briga–Domodossola, addetti ai servizi delle poste e dei telegrafi, della polizia, della polizia sanitaria e veterinaria e della dogana, avranno diritto di servirsi gratuitamente sul tratto Briga–Domodossola, per affari di servizio, dei telegrafi e telefoni dei due Stati e del telegrafo della ferrovia. Di regola questi telegrammi dovranno però essere spediti sui fili del telegrafo pubblico.
Art. 6
Gli uffici telegrafici della ferrovia del tronco Briga–Domodossola non devono ne trasmettere ne ricevere telegrammi privati. Questi telegrammi devono passare per gli uffici pubblici dei due Stati, secondo la regola generale stabilita per il servizio internazionale delle corrispondenze telegrafiche private.
Art. 7
In via d’eccezione e se non è possibile servirsi utilmente del telegrafo pubblico più vicino, gli uffici telegrafici della ferrovia da Briga a Domodossola sono autorizzati a ricevere e a trasmettere telegrammi privati sui fili della ferrovia:
- in caso di ricerca di bagagli smarriti o perduti;
- in caso di ritardo di treni o a proposito di viaggiatori che hanno sbagliato itinerario;
- in caso di ricerca di biglietti ferroviari perduti;
- per l’ordinazione di biglietti collettivi;
- nei casi gravi di malattie o di sinistri.
Questi telegrammi privati devono essere indirizzati a uno dei servizi stabiliti nel raggio di una o l’altra delle stazioni di Briga e di Domodossola. Non si consegneranno telegrammi privati fuori delle due stazioni.
I telegrammi privati saranno tassati secondo le prescrizioni in vigore nei due paesi. Le tasse andranno a profitto delle amministrazioni che le avranno riscosse, finche resterà vigore la Convenzione stipulata fra la Svizzera e l’Italia il 29 luglio 1879 5 ; denunciata che sia la detta Convenzione, esse saranno portate in conto alle rispettive amministrazioni, secondo le disposizioni del Regolamento telegrafico internazionale. Articolo finale La presente Convenzione sarà ratificata e le ratificazioni saranno scambiate a Roma il più presto possibile. Essa entrerà in vigore il giorno dello scambio delle ratificazioni ed avrà effetto fino allo spirare di un anno dal giorno in cui fosse disdetta dall’una o dall’altra delle alte Parti contraenti.
In fede di che, i plenipotenziari hanno sottoscritto la presente Convenzione e vi hanno apposto i loro sigilli.
Fatto in doppio esemplare a Roma, il 18 gennaio millenovecentosei.
(Seguono le firme)