Su riserva dei diritti di sovranità delle due parti il presente accordo regola, in seguito all’abrogazione della Convenzione sulle poste e le telecomunicazioni, la cooperazione tra la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein in materia di regolamentazione nel settore delle telecomunicazioni e il processo di transizione verso il libero mercato finalizzato a una efficace concorrenza.
0.784.195.141
Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo del Principato del Liechtenstein concernente la cooperazione in materia di regolamentazione nel settore delle telecomunicazioni
RU 2003 687
Traduzione
Concluso il 4 marzo 1999
Entrato in vigore il 1° aprile 1999
(Stato 1° gennaio 2025)
Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo del Principato del Liechtenstein,
considerando la cooperazione esistente fin dal 1921 tra Confederazione svizzera e Principato del Liechtenstein nei settori delle poste e delle telecomunicazioni, in particolare la Convenzione del 9 gennaio 1978 1 tra la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein concernente lo svolgimento dei servizi delle poste e delle telecomunicazioni nel Principato del Liechtenstein da parte dell’Azienda svizzera delle poste, dei telefoni e dei telegrafi, qui di seguito «Convenzione sulle poste e le telecomunicazioni»,
tenuto conto che in entrambi gli Stati, conformemente alle disposizioni legali di ciascuno, il settore delle telecomunicazioni è coinvolto in un processo di liberalizzazione dei mercati finalizzato a una efficace concorrenza,
tenuto conto della situazione particolare del Liechtenstein prima e dopo l’abrogazione della Convenzione sulle poste e le telecomunicazioni,
animati dal desiderio di proseguire l’attuale cooperazione in materia di telecomunicazioni nonostante i sostanziali mutamenti avvenuti in questo settore,
hanno convenuto di concludere a questo scopo un accordo e hanno designato i loro plenipotenziari:
(Seguono i nomi dei plenipotenziari)
i quali, trovati in buona e debita forma i loro pieni poteri,
hanno convenuto le seguenti disposizioni:
Art. 1 Scopo
Art. 2 Autorità di esecuzione
Le autorità competenti per l’esecuzione del presente accordo sono:
- per la Confederazione svizzera: Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM);
- per il Principato del Liechtenstein: Ufficio delle comunicazioni (Amt für Kommunikation).
Art. 3 Effetti giuridici
Su riserva dell’articolo 7, capoverso 5, il presente accordo stabilisce unicamente i diritti e i doveri tra le parti contraenti. I diritti e i doveri di imprese o di singoli individui derivanti dalle disposizioni di diritto interno, in particolare dalle concessioni, non sono presi in considerazione.
Art. 4 Ambiti e contenuto della cooperazione
La cooperazione tiene conto delle relazioni internazionali delle due parti in materia di telecomunicazioni e si estende ai seguenti ambiti:
- numerazione;
- gestione delle frequenze;
- gestione di determinate concessioni di radiocomunicazione;
- messa in servizio, installazione e esercizio di impianti di telecomunicazione;
- sorveglianza del mercato;
- altre questioni di regolamentazione.
I singoli dettagli sono regolati nei protocolli. I protocolli sono parte integrante del presente accordo.
Art. 5 Forma ed estensione della cooperazione
Le autorità di esecuzione si informano e si consultano reciprocamente relativamente agli ambiti indicati nell’articolo 4. Tali informazioni e consultazioni non sono legate ad alcuna particolare forma di scambio.
Oltre allo scambio d’informazioni e alla consultazione previsti al capoverso 1, le autorità di esecuzione si incontrano due volte l’anno. Tali incontri sono mirati a verificare
- la cooperazione nel quadro del presente accordo e
- la necessità di modificare il presente accordo nonché di modificare, abrogare o aggiungere protocolli.
Su riserva dei diritti di sovranità delle due parti, la cooperazione comprende in particolare le attività di:
- elaborazione di misure di regolamentazione;
- scambio d’informazioni sugli sviluppi in campo tecnico e regolativo sul piano nazionale e internazionale;
- sorveglianza del mercato;
- scambio d’informazioni sugli sviluppi del mercato;
- scambio d’informazioni sulle relazioni internazionali delle due parti nel settore delle telecomunicazioni, comprese le rispettive posizioni in seno a forum e organizzazioni internazionali.
Art. 6 Cooperazione internazionale
La Confederazione svizzera rappresenta il Principato del Liechtenstein in seno a forum e organizzazioni designati da quest’ultimo e relativi in particolare al settore delle telecomunicazioni. Le autorità di esecuzione regolano i dettagli di tale rappresentanza caso per caso.
Rimangono riservati i casi in cui insorge un conflitto d’interessi tra le due parti e le manifestazioni in cui la Confederazione svizzera non è rappresentata.
Nel quadro dell’attività di rappresentanza conformemente al capoverso 1, l’UFCOM informa e consulta a tempo debito le autorità competenti del Liechtenstein mediante forma scritta o orale e sottopone loro un rapporto relativo a tale attività, a meno che le parti non abbiano convenuto diversamente.
Art. 7 Protezione dei dati
I dati trasmessi dalle autorità di esecuzione e necessari all’applicazione del presente accordo vengono trattati e protetti in base alle disposizioni vigenti in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein in materia di protezione dei dati. Al riguardo,
- l’autorità di esecuzione richiedente può utilizzare i dati esclusivamente ai fini del presente accordo;
- su richiesta, un’autorità di esecuzione informa l’altra circa l’utilizzo dei dati trasmessi;
- i dati trasmessi possono essere trattati esclusivamente dalle autorità di esecuzione.
I dati trasmessi vengono conservati soltanto finché non è stato raggiunto l’obiettivo per il quale sono stati richiesti.
Le autorità di esecuzione si impegnano a registrare la trasmissione, il ricevimento e l’inoltro di dati e a proteggere da eventuali utilizzi abusivi i dati trasmessi adottando provvedimenti di natura tecnica e organizzativa.
Le autorità della Confederazione svizzera e del Principato del Liechtenstein competenti in materia di protezione dei dati supervisionano il trattamento dei dati trasmessi.
Su richiesta della persona interessata, devono essere fornite informazioni circa i dati che la riguardano e il previsto loro utilizzo. Tale obbligo non si pone se l’interesse pubblico a non fornire tali informazioni prevale sull’interesse della persona interessata a ottenerle.
Art. 8 Spese
Le spese sostenute dalla Confederazione svizzera per il presente accordo sono rimborsate dal Principato del Liechtenstein. La base di calcolo è rappresentata dalle spese determinate dall’UFCOM in base al principio della contabilità analitica.
I dettagli sono regolati dalle autorità di esecuzione nell’ambito di un accordo amministrativo.
Art. 9 Aggiunta, modifica e abrogazione di protocolli
Le autorità di esecuzione possono modificare o abrogare un protocollo in ogni momento mediante accordo scritto. Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni e il Governo del Principato del Liechtenstein possono aggiungere in ogni momento nuovi protocolli mediante accordo scritto.
La conferma di aggiunta, modifica o abrogazione di protocolli avviene mediante scambio di note diplomatiche.
Art. 10 Risoluzione delle controversie
Le controversie di natura interpretativa riguardanti il presente accordo che non possono essere regolate in occasione dell’incontro semestrale delle autorità di esecuzione o per via diplomatica sono sottoposte all’esame di un tribunale arbitrale.
Il tribunale arbitrale viene istituito ad hoc su richiesta dell’una o dell’altra parte. Due membri, ciascuno nominato da una parte, scelgono di comune accordo come presidente il rappresentante di uno Stato terzo. I membri e il presidente devono essere designati rispettivamente entro due e tre mesi dall’annuncio di una delle due parti della volontà di ricorrere al tribunale arbitrale.
Se i termini indicati nel capoverso 2 non vengono rispettati, ognuna delle parti può, salvo disposizioni contrarie, chiedere al presidente della Corte internazionale di giustizia di procedere alle designazioni necessarie. Se il presidente è cittadino di uno dei due Paesi o è impossibilitato a eseguire tale compito per qualsiasi altra ragione, l’incarico della designazione passa al vicepresidente. Se anche il vicepresidente è cittadino di uno dei due Paesi o è impossibilitato a eseguire tale compito per qualsiasi altra ragione, l’incarico della designazione passa al membro successivo nella gerarchia della Corte internazionale che non abbia la cittadinanza svizzera o del Liechtenstein.
Il tribunale arbitrale decide a maggioranza di voti sulla base degli accordi conclusi tra le parti e del diritto internazionale pubblico. Le sue decisioni sono vincolanti. Ognuna delle parti sostiene le spese derivanti dall’attività dell’arbitro che ha scelto; le spese relative al presidente e tutti gli altri costi vengono ripartiti ex equo tra le due parti. Per il resto il tribunale arbitrale fissa in maniera autonoma la sua procedura.
Art. 11 Durata e denuncia
Il presente accordo è valido per una durata di tre anni. Una volta scaduto questo periodo, esso viene rinnovato di anno in anno, salvo denuncia di una delle parti per la fine dell’anno che precede la scadenza.
Art. 12 Entrata in vigore
Il presente accordo entra in vigore il 1° aprile 1999.
In fede di che , i plenipotenziari rispettivi hanno firmato il presente accordo.
Fatto a Berna, in duplice copia in lingua tedesca, il 4 marzo 1999.
Per il Hans Werder | Per il Governo Principe Wolfgang von Liechtenstein |
Protocollo I2
Protocollo II3
concernente la cooperazione nell’ambito della gestione delle frequenze
1 Principi della cooperazione
Il principato del Liechtenstein gestisce autonomamente l’intero spettro delle frequenze nonché i diritti di utilizzo e le posizioni orbitali dei satelliti conformemente alle leggi e alle ordinanze del Principato e alle convenzioni internazionali. Sulla base del presente protocollo, l’UFCOM offre all’Ufficio delle comunicazioni (AK) sostegno tecnico e amministrativo nonché consulenza per la realizzazione della gestione delle frequenze nel Liechtenstein.
Ne è esclusa in particolare l’elaborazione della circolare informativa sulle frequenze internazionali dell’Ufficio delle radiocomunicazioni (BR) (Servizi Spaziali) (BR IFIC).
2 Gestione delle frequenze
2.1 Piano di attribuzione delle frequenze
L’UFCOM mette a disposizione dell’AK, sulla base del piano nazionale di attribuzione delle frequenze (PNAF) elaborato per la Svizzera, una versione di piano di attribuzione delle frequenze specifica per il Liechtenstein (Frequency Allocation Plan, FAP), inclusi gli allegati, quali in particolare le prescrizioni di interfaccia.
L’UFCOM aggiorna periodicamente nel FAP, previe istruzioni dell’AK e consultazione con esso, le deroghe specifiche per il Liechtenstein.
I dettagli della collaborazione di cui al paragrafo 1 sono regolati dalle amministrazioni, se necessario attraverso un accordo amministrativo speciale. Quest’ultimo definisce in particolare i dettagli della forma e dell’entità del sostegno dell’UFCOM per l’elaborazione del FAP nonché delle procedure per l’aggiornamento del FAP da parte dell’UFCOM.
2.2 Procedure di coordinamento delle frequenze e di notifica
Nell’ambito delle procedure di coordinamento e di notifica, l’AK ha la possibilità di incaricare l’UFCOM di rappresentare gli interessi del Liechtenstein previe istruzioni e accordi (tipo e estensione delle competenze). Al termine delle procedure deve essere redatto un rapporto.
In caso di conflitto d’interessi tra il Principato del Liechtenstein e la Svizzera o in presenza di un consistente onere in termini di tempo e di denaro, l’UFCOM e l’AK si consultano a tempo debito al fine di trovare una soluzione di comune accordo.
2.3 Radio Monitoring
Su incarico dell’AK, l’UFCOM effettua misurazioni di frequenze in Liechtenstein ai fini della pianificazione e di un utilizzo delle frequenze libero da interferenze (analisi della qualità e localizzazione delle interferenze).
Le autorità di esecuzione possono stipulare un accordo, che non necessita di una forma specifica, per definire in particolare l’ampiezza e il calendario delle misurazioni e le modalità di redazione del rapporto.
Se sono necessarie misurazioni in loco nel Principato del Liechtenstein, i collaboratori dell’UFCOM sono accompagnati, secondo accordo con l’AK, da rappresentanti delle autorità del Principato.
2.4 Rappresentanza in organismi internazionali nell’ambito della radiocomunicazione
D’intesa con l’AK, l’UFCOM rappresenta e sostiene il Principato del Liechtenstein in seno a organismi internazionali finalizzati alla pianificazione radio (art. 6 dell’accordo). Si tratta in particolare di gruppi dell’UIT (settore delle radiocomunicazioni), di sottocomitati della CEPT per le frequenze (Electronic Communications Committee – ECC) nonché dell’ufficio indipendente della CEPT a Copenhagen (European Communications Office, ECO).
I dettagli della collaborazione di cui al paragrafo 1 sono disciplinati dalle amministrazioni tramite un accordo speciale che non richiede una forma particolare. Esso contiene in particolare una lista degli organismi in seno ai quali l’UFCOM rappresenta permanentemente il Principato del Liechtenstein.
Per i casi in cui è necessaria una procura, l’AK s’incarica di procurarla o di rilasciarla.
Protocollo III4
concernente la cooperazione nell’ambito di determinati diritti di utilizzo delle frequenze per impianti di radiocomunicazione
1 Principi della cooperazione
Nel quadro delle leggi e ordinanze in vigore nel Liechtenstein, il Principato regola in piena autonomia la concessione e la gestione dei diritti di utilizzo delle frequenze per impianti di radiocomunicazione menzionati nel punto 2 del presente protocollo. La regolamentazione relativa a tali diritti di utilizzo delle frequenze per impianti di radiocomunicazione può tuttavia tenere conto delle leggi e ordinanze in vigore in Svizzera.
2 Campo di applicazione del presente protocollo
La cooperazione verte su determinati diritti di utilizzo delle frequenze per impianti di radiocomunicazione che richiedono un’assegnazione individuale delle frequenze.
3 Contenuto e forma della cooperazione
Per l’applicazione del presente protocollo è stabilito un rapporto di cooperazione tra l’AK e l’UFCOM, che prevede in particolare l’utilizzo delle strutture messe a disposizione dall’UFCOM per esaminare le domande di attribuzione delle frequenze.
In virtù delle disposizioni del punto 1, l’UFCOM si incarica di esaminare dal punto di vista tecnico e amministrativo le domande per la concessione di diritti di utilizzo delle frequenze per impianti di radiocomunicazione ai sensi del presente protocollo provenienti dal Liechtenstein, secondo le stesse modalità adottate per la Svizzera, in particolare la redazione di descrizioni della rete. Eventuali indicazioni da parte delle autorità competenti del Liechtenstein verranno prese in considerazione di comune accordo.
La concessione e la gestione dei diritti di utilizzo delle frequenze per impianti di radiocomunicazione ai sensi del presente protocollo nonché l’imposizione di tasse spetta all’AK conformemente alle leggi e ordinanze in vigore nel Principato.
4 Controllo dell’esercizio di determinati diritti di utilizzo delle frequenze per impianti di radiocomunicazione
Il controllo dell’esercizio dei diritti di utilizzo registrati per determinate frequenze per impianti di radiocomunicazione spetta alle autorità competenti del Liechtenstein.
In caso di interferenze o di esercizio non conforme di tali diritti di utilizzo di determinate frequenze per impianti di radiocomunicazione, le autorità competenti del Liechtenstein adottano le misure necessarie.
Su richiesta dell’AK, l’UFCOM fornisce consulenza e supporto alle autorità competenti del Liechtenstein. Se sono necessarie attività in loco nel Principato del Liechtenstein, i collaboratori dell’UFCOM sono accompagnati, d’intesa con l’AK, da rappresentanti delle autorità del Principato. Le autorità di esecuzione possono disciplinare in un accordo, il quale non deve avere una forma precisa, in particolare la portata e il calendario dei controlli nonché le modalità del di redazione del rapporto.
Su richiesta dell’AK, l’UFCOM effettua misurazioni di frequenze utilizzate in Liechtenstein per analizzarne il corretto esercizio. Il coinvolgimento consiste in una consulenza e sostegno dell’AK nel singolo caso (se necessario in loco). Se sono necessarie misurazioni in loco nel Principato del Liechtenstein, i collaboratori dell’UFCOM sono accompagnati, d’intesa con l’AK, da rappresentanti delle autorità del Principato. L’UFCOM informa l’AK in merito a possibili infrazioni sul territorio del Principato del Liechtenstein.
Le autorità di esecuzione possono stipulare un accordo, che non necessita di una forma specifica, per definire in particolare la portata e il calendario delle misurazioni nonché le modalità di redazione del rapporto.
Protocollo IV5
concernente la cooperazione nell’ambito degli impianti di radiocomunicazione
1 Principi della cooperazione
Il presente protocollo disciplina la cooperazione tra il Principato del Liechtenstein e la Svizzera per l’offerta, la messa a disposizione sul mercato, la messa in servizio, l’installazione e l’esercizio di impianti di radiocomunicazione nel Principato del Liechtenstein.
La cooperazione in questo ambito tiene conto del fatto che il Liechtenstein fa contemporaneamente parte del territorio doganale svizzero e dello Spazio economico europeo (SEE) e che il diritto dell’accordo doganale e il diritto dello SEE si applicano entrambi sul territorio del Principato («circolazione parallela delle merci»).
Se i due diritti divergono l’uno dall’altro, si applica la norma sui conflitti di leggi menzionata nell’articolo 3 dell’accordo del 2 novembre 1994 6 tra la Confederazione Svizzera e il Liechtenstein relativo al Trattato di unione doganale concluso il 29 marzo 1923 7 tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein. In simili casi, le autorità di esecuzione optano per le forme di procedimento più semplici.
2 Contenuto e ambiti della cooperazione
2.1 Messa a disposizione sul mercato d’impianti di radiocomunicazione
Le parti constatano che il diritto dell’accordo doganale relativo alla messa a disposizione sul mercato di impianti di radiocomunicazione coincide essenzialmente con il diritto dello SEE, in particolare con la direttiva 2014/53/UE 8 .
Conformemente al diritto dello SEE e alla legge del Principato del Liechtenstein del 22 marzo 1995 9 in merito alla circolazione delle merci (Gesetz vom 22. März 1995 über die Verkehrsfähigkeit von Waren) in combinato disposto con l’ordinanza del Principato del Liechtenstein del 19 settembre 2017 10 relativa alla circolazione di impianti di radiocomunicazione nello Spazio economico europeo (Verordnung vom 19. September 2017 über den Verkehr mit Funkanlagen im Europäischen Wirtschaftsraum) nonché con il diritto dell’accordo doganale, l’AK è responsabile della sorveglianza della circolazione di impianti di radiocomunicazione nel Principato del Liechtenstein. Per adeguarsi ai diritti e agli obblighi posti dal diritto dello SEE, il Principato del Liechtenstein ha applicato una regolamentazione in base alla quale possono essere messi a disposizione sul mercato tutti gli impianti di radiocomunicazione autorizzati in un altro Stato dello SEE o in uno Stato terzo conformemente al diritto dello SEE, e segnatamente sulla base di un Mutual Recognition Agreement (MRA). Sono inoltre ammessi nel Liechtenstein tutti gli impianti di radiocomunicazione messi a disposizione sul mercato in base al diritto dell’accordo doganale.
Ai fini dell’applicazione del presente protocollo, l’UFCOM fornisce sostegno e consulenza alle autorità competenti del Liechtenstein nella creazione del sistema di valutazione della conformità degli impianti di radiocomunicazione come pure in questioni concernenti la messa a disposizione sul mercato d’impianti di radiocomunicazione nel Principato del Liechtenstein. Tali attività di consulenza e di sostegno includono l’esame di domande di qualsiasi tipo, riguardanti segnatamente:
- la conformità degli impianti di radiocomunicazione;
- le condizioni e la procedura relativi alla valutazione della conformità;
- l’utilizzo di marchi di conformità;
- le norme e prescrizioni tecniche;
- il riconoscimento di organismi specializzati stranieri in qualità di organismi designati.
L’UFCOM offre sostegno e consulenza sulla base di normative europee armonizzate, se esistenti, o negli altri casi, sulla base di prescrizioni o norme tecniche svizzere.
2.2 Notifica delle specifiche delle interfacce radio conformemente all’articolo 8 della direttiva 2014/53/UE
L’UFCOM sostiene l’AK nella notifica, conformemente all’articolo 8 della direttiva 2014/53/UE, delle specifiche delle interfacce radio alle autorità di vigilanza dell’AELS. L’AK valuta la possibilità di assolvere all’obbligo di notifica attraverso un rinvio diretto alle specifiche svizzere vigenti. L’UFCOM informa l’AK di ciascuna modifica apportata alle specifiche delle interfacce radio.
2.3 Installazione ed esercizio di impianti di radiocomunicazione
In virtù del presente protocollo, la cooperazione si estende alle attività di consulenza e di sostegno da parte dell’UFCOM alle autorità competenti del Liechtenstein in materia di installazione e di esercizio di impianti di radiocomunicazione nel Principato del Liechtenstein.
2.4 Sorveglianza del mercato nel settore degli impianti di radiocomunicazione
L’ordinanza svizzera del 25 novembre 2015 11 sugli impianti di telecomunicazione (OIT) è stata recepita nell’allegato I del Trattato di unione doganale conchiuso tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein (Trattato di unione doganale) e l’applicabilità che ne deriva sul territorio del Principato del Liechtenstein è data dalla rispettiva versione in vigore.
L’AK è responsabile per la sorveglianza del mercato nel Principato del Liechtenstein e può incaricare l’UFCOM, in accordo con esso, di svolgere le relative attività nel quadro dell’OIT. In particolare, l’UFCOM può effettuare controlli di mercato sul territorio del Principato del Liechtenstein degli impianti di radiocomunicazione ai sensi dell’articolo 1 OIT in combinato disposto con l’articolo 36 segg. OIT.
L’AK e l’UFCOM svolgono una volta all’anno, nel quarto trimestre, una seduta di coordinazione in cui vengono stabiliti i controlli (a campione) per l’anno successivo e in cui si informa in merito ai controlli effettuati durante l’anno. Se nel corso dell’anno si constata un’urgente necessità di agire, è convocata una seduta straordinaria.
L’UFCOM informa tempestivamente e in anticipo l’AK in merito allo svolgimento delle attività previste nell’ambito della sorveglianza del mercato sul territorio del Principato del Liechtenstein.
Le decisioni dell’UFCOM nell’ambito della sorveglianza del mercato sul territorio del Principato del Liechtenstein devono contenere una nota che indichi che la competenza dell’UFCOM deriva dal Trattato di unione doganale.
Il perseguimento e il giudizio delle infrazioni spettano all’AK o alle autorità competenti del Liechtenstein. Il coinvolgimento dell’UFCOM avviene di comune accordo e su richiesta dell’AK. Esso consiste nella consulenza e sostegno dell’AK caso per caso, se necessario in loco. L’UFCOM informa l’AK in merito a possibili infrazioni sul territorio del Principato del Liechtenstein.
2.5 Rappresentanza in organismi internazionali nell’ambito della radiocomunicazione
L’UFCOM rappresenta il Principato del Liechtenstein in seno a organismi internazionali per l’ambito degli impianti di radiocomunicazione ai sensi dell’articolo 6 del presente accordo e riferisce regolarmente all’AK. Ciò riguarda in particolare il Comitato per la valutazione della conformità e per la vigilanza del mercato nel settore delle telecomunicazioni 12 e i suoi sottogruppi.
I dettagli della collaborazione sono disciplinati dalle amministrazioni in un accordo che non richiede una forma specifica. Esso contiene in particolare una lista degli organismi in seno ai quali l’UFCOM rappresenta permanentemente il Principato del Liechtenstein. Per i casi in cui è necessaria una delega, l’AK s’incarica di procurarla o di rilasciarla.
2.6 Sostegno nell’adempimento degli obblighi derivanti dall’Accordo del 2 maggio 1992 sullo Spazio economico europeo
L’UFCOM sostiene il Principato del Liechtenstein nell’adempimento degli obblighi in base all’Accordo del 2 maggio 199213 sullo Spazio economico europeo, in particolare:
- nell’istituzione regolare della strategia nazionale di vigilanza del mercato conformemente all’articolo 13 del regolamento (UE) n. 2019/102014;
- nella redazione della relazione per il riesame e la valutazione della vigilanza del mercato conformemente all’articolo 31 paragrafo 2 lettera o del regolamento (UE) 2019/1020;
- nell’elaborazione della relazione relativa all’applicazione della direttiva 2014/53/UE conformemente all’articolo 47 paragrafo 1 di tale direttiva.
2.7 Impianti di radiocomunicazione esercitati dalle autorità per garantire la sicurezza pubblica
- L’UFCOM prepara la documentazione necessaria al rilascio di un’omologazione per impianti di radiocomunicazione previsti per garantire la sicurezza pubblica da parte delle autorità quando l’omologazione si applica unicamente al territorio del Principato del Liechtenstein. Le autorità di quest’ultimo sono competenti per il rilascio dell’omologazione.
- L’UFCOM prepara la documentazione necessaria al rilascio di un’autorizzazione per la messa a disposizione sul mercato di impianti di radiocomunicazione previsti per garantire la sicurezza pubblica da parte delle autorità quando l’autorizzazione è valida unicamente per il territorio del Principato del Liechtenstein. Le autorità di quest’ultimo sono competenti per il rilascio dell’autorizzazione.