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Scambio di lettere del 27/29 giugno 1967
tra la Svizzera e la Gran Bretagna
concernente il rilascio di licenze ai radioamatori

RU 1991 1349

Entrato in vigore il 29 giugno 1967

(Stato 29 giugno 1967)

Traduzione 1

L’Ambasciatore di Svizzera

Londra, 29 giugno 1967

Sua Eccellenza G. Brown
Segretario principale
di Stato di Sua Maestà Britannica
agli Affari Esteri
Foreign Office

Londra

Signor Segretario di Stato,

Ho l’onore di dichiarare ricevuta la Sua nota del 27 giugno 1967 del seguente tenore:

  1. «Mi pregio riferirmi alla corrispondenza scambiata tra i rappresentanti dei Governi del Regno Unito e della Confederazione Svizzera relativi alla possibilità di concludere un accordo tra i due Governi per l’attribuzione di reciproche autorizzazioni o licenze onde permettere ai radioamatori di ciascuno dei due Paesi, titolari di una licenza, di utilizzare le proprie emittenti in conformità delle disposizioni dell’articolo 41 del Regolamento delle radiocomunicazioni2, firmato a Ginevra nel 1959.
  2. 2. In seguito a tale corrispondenza, in nome del Governo del Regno Unito, di proporre quanto segue:(a)Ogni persona fisica titolare di una licenza di radioamatore rilasciata dal proprio Governo e che utilizza un’emittente da questi autorizzata potrà, previo consenso del Governo dell’altra Parte, su base reciproca e alle condizioni stabilite qui di seguito, utilizzare detta emittente sul territorio di quest’ultimo.(b)Prima di poter utilizzare un’emittente ai sensi del paragrafo 2 (a), il titolare della licenza di radioamatore rilasciata dal proprio Governo dovrà ottenere a tal fine un’autorizzazione o una licenza dal servizio amministrativo competente dell’altro Governo.(c)Il servizio amministrativo competente di ciascun Governo può rilasciare un’autorizzazione o una licenza, in conformità del paragrafo 2 (b), alle condizioni e secondo i termini che giudica appropriati, compresi la condizione, per la persona interessata, di aver raggiunto un certo livello di conoscenza in qualità di radioamatore ed il diritto o la licenza per il Governo che l’ha rilasciata di annullare l’autorizzazione in qualsiasi momento.
  3. Se il governo della Confederazione Svizzera concederà il proprio benestare, propongo che la presente nota e la relativa risposta costituiscano un accordo tra i due Governi che entrerà in vigore alla data della risposta e che potrà essere denunciato da ciascun Governo mediante preavviso scritto di sei mesi.»

Ho l’onore di informarla che il Consiglio federale svizzero approva i termini della Sua nota che costituisce, insieme alla presente risposta, un accordo tra i due Governi che entrerà in vigore in data odierna.

Gradisca, signor Segretario di Stato, l’assicurazione della mia alta considerazione.

Olivier Long