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0.784.601.1

Accordo d’esercizio per l’Organizzazione internazionale di telecomunicazioni per satelliti INTELSAT Conchiuso a Washington il 20 agosto 1971 Approvato dall’Assemblea federale il 27 giugno 1972 Entrato in vigore per la Svizzera il 12 febbraio 1973

RU 1973 864; FF 1972 I 233

Traduzione1

(Stato 12 dicembre 2004)

Preambolo

I Firmatari del presente accordo d’esercizio:

Considerando che gli Stati partecipi dell’accordo istitutivo dell’Organizzazione internazionale di telecomunicazioni per satelliti INTELSAT 2 si obbligano, per preciso disposto dell’accordo stesso, a firmare il relativo accordo d’esercizio, o a designare un’amministrazione delle telecomunicazioni abilitata a firmarlo.

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Definizioni

b. Le definizioni dell’articolo I dell’accordo si applicano anche all’accordo d’esercizio.

a. Ai fini del presente accordo d’esercizio:

  1. il termine «accordo» designa l’accordo istitutivo dell’Organizzazione internazionale di telecomunicazioni per satelliti INTELSAT3;
  2. il termine «ammortamento» comprende anche il deprezzamento;
  3. i termini «elementi dell’attivo» comprendono ogni elemento, di qualunque natura, verso il quale possa essere fatto valere un diritto di proprietà od altro diritto contrattuale.

Art. 2 Diritti ed obblighi dei Firmatari

Ogni Firmatario acquisisce i diritti attribuiti ai Firmatari dall’accordo e dall’accordo d’esercizio e si obbliga a soddisfare agli obblighi che gli incombono giusta detti testi.

Art. 3 Trasferimento di diritti ed obblighi

b. INTELSAT è proprietario del settore spaziale di INTELSAT e di ogni altro bene acquistato da INTELSAT. c. L’interesse finanziario di ogni Firmatario ad INTELSAT è uguale all’ammontare ottenuto applicando la sua quota di investimento, espressa in percento, alla valutazione effettuata giusta l’articolo 7 dell’accordo di esercizio.

a. All’entrata in vigore dell’accordo e del presente accordo d’esercizio, e con riserva dei disposti dell’articolo 19 di quest’ultimo:

  1. i diritti di proprietà, i diritti contrattuali e gli altri diritti, compresi quelli inerenti al settore spaziale, detenuti in indiviso dai Firmatari dell’accordo speciale, in virtù dell’accordo provvisorio4 e dell’accordo speciale, divengono proprietà di INTELSAT.
  2. tutti gli obblighi contratti e le responsabilità assunte in comune dai Firmatari dell’accordo speciale, o per loro conto, in esecuzione dei disposti dell’ac-cordo provvisorio e dell’accordo speciale, già in atto il giorno della predetta entrata in vigore, o risultanti da atti od omissioni anteriori alla medesima, divengono obblighi e responsabilità di INTELSAT. Tuttavia il presente comma non si applica ad un obbligo o responsabilità derivante da provvedimenti o decisioni posteriori all’apertura dell’accordo alla firma e non assunto, dopo l’entrata in vigore del medesimo, dal Consiglio dei governatori, previa autorizzazione da parte dell’Assemblea dei partecipanti, conformemente ai disposti del paragrafo f dell’articolo III dell’accordo.

Art. 4 Contributi finanziari

a. Ogni Firmatario contribuisce ai bisogni in capitale di INTELSAT, determinati dal Consiglio dei governatori giusta i disposti dell’accordo e del presente accordo d’esercizio, proporzionatamente alla sua quota d’investimento determinata in virtù dell’articolo 6 dell’accordo d’esercizio, e riceve i rimborsi e le rimunerazioni sul capitale, conformemente ai disposti dell’articolo 8 dell’accordo d’esercizio. b. I bisogni in capitale comprendono tutti i costi diretti o indiretti attenenti alla concezione, messa in punto, costruzione, messa in opera del settore spaziale di INTELSAT, o relativi agli altri beni di INTELSAT, nonché i contributi che i Firmatari devono versare a INTELSAT, in virtù del paragrafo f dell’articolo 8 e del paragrafo b dell’articolo 18 dell’accordo d’esercizio. I1 Consiglio dei governatori determina i bisogni finanziari di INTELSAT, che vanno coperti mediante contributi in capitale da parte dei Firmatari. c. Ogni Firmatario, in quanto utente del settore spaziale di INTELSAT, nonché ogni altro utente, versa adeguati tributi di utilizzazione, fissati conformemente ai disposti dell’articolo 8 dell’accordo d’esercizio. d. Il Consiglio dei governatori stabilisce uno scadenzario dei pagamenti dovuti in applicazione dell’accordo d’esercizio. Ad ogni ammontare non pagato entro la rispettiva data, va aggiunto un interesse calcolato ad un tasso stabilito dal Consiglio dei governatori.

Art. 5 Limitazione del capitale

a. Il totale dei contributi netti dei Firmatari al capitale e il corrispettivo degli obblighi contrattuali in capitale di INTELSAT è sottoposto a un limite. Detto totale è uguale all’ammontare cumulato dei contributi in capitale, versati dai Firmatari dell’accordo speciale in applicazione degli articoli 3 e 4 del medesimo e dai Firmatari dell’accordo d’esercizio in applicazione dell’articolo 4 del medesimo, diminuito dell’ammontare cumulato dei rimborsi di capitale, giusta l’accordo speciale e l’accordo d’esercizio, ed, infine, aumentato del corrispettivo degli obblighi contrattuali in capitale di INTELSAT. b. Il limite, di cui nel paragrafo a del presente articolo, viene stabilito a 500 milioni di dollari USA, oppure all’ammontare autorizzato in virtù dei paragrafi c e d del presente articolo. c. Il Consiglio dei governatori può raccomandare alla Riunione dei firmatari che il limite vigente in virtù del paragrafo b del presente articolo sia aumentato. La raccomandazione va esaminata dalla Riunione dei Firmatari ed il limite aumentato diviene applicabile non appena approvato dalla Riunione stessa. d. Tuttavia, il Consiglio dei governatori può aumentare il limite sino a concorrenza del 10 per cento oltre i 500 milioni di dollari USA, od oltre qualunque altro massimo approvato dalla Riunione dei Firmatari in virtù del paragrafo c del presente articolo.

Art. 6 Quote d’investimento

a. Tranne diverso disposto del presente articolo, ogni Firmatario detiene una quota d’investimento corrispondente alla sua percentuale d’utilizzazione calcolata sull’impiego totale del settore spaziale di INTELSAT ad opera di tutti i Firmatari. b. Ai fini del paragrafo a del presente articolo, l’utilizzazione del settore spaziale di INTELSAT, ad opera di un Firmatario, è determinata dividendo i tributi d’utilizzazione, dovuti ad INTELSAT dal detto Firmatario, per il numero dei giorni durante i quali tributi sono stati dovuti nel corso del semestre precedente l’entrata in vigore della determinazione delle quote di investimento, effettuata giusta i commi i, ii o v del paragrafo c del presente articolo. Tuttavia se, nel detto semestre, il Firmatario ha dovuto dei tributi per meno di novanta giorni, questi tributi non entrano in linea di conto per la determinazione delle quote di investimento. e. Al fine di stabilire la composizione del Consiglio dei governatori e di ponderare i voti dei medesimi, le quote d’investimento, determinate in virtù del comma ii del paragrafo c del presente articolo, vanno in vigore il primo giorno della sessione ordinaria della Riunione dei Firmatari successiva a detta determinazione. f. Nella misura in cui una quota d’investimento è determinata giusta i commi iii e v del paragrafo c e del paragrafo h del presente articolo, e in quanto il recesso di un Firmatario lo richiede, le quote d’investimento di tutti gli altri Firmatari vanno riallineate mantenendone le rispettive proporzioni. Nel caso di recesso di un Firmatario, le quote d’investimento di 0,05 per cento, stabilite giusta i disposti del paragrafo h del presente articolo, non vanno aumentate. g. INTELSAT informa senza indugio i Firmatari circa i risultati di ogni determinazione delle quote d’investimento e circa la data in cui la determinazione entra in vigore. h. Nonostante gli altri disposti del presente articolo, nessun Firmatario può avere una quota d’investimento inferiore a 0,05 per cento del totale delle quote d’investimento o superiore a 150 per cento della sua percentuale d’utilizzazione calcolata sull’impiego totale del settore spaziale di INTELSAT ad opera di tutti i Firmatari determinato giusta le disposizioni del paragrafo b del presente articolo. 5

c. Le quote di investimento vanno determinate in modo che abbiano effetto:

  1. con l’entrata in vigore dell’accordo d’esercizio;
  2. il 1° marzo di ogni anno. Tuttavia, ove l’accordo d’esercizio entri in vigore meno di sei mesi innanzi il 1° marzo seguente, nessuna determinazione va effettuata, in applicazione del presente comma, per vigenza da tale data;
  3. alla data di entrata in vigore dell’accordo d’esercizio verso un nuovo Firmatario;
  4. alla data in cui il recesso di un Firmatario di INTELSAT diviene effettivo;
  5. alla data in cui un Firmatario chiede che una determinazione sia fatta, dopo che per la prima volta son divenuti esigibili i tributi di utilizzazione relativi alla propria stazione terrestre, purché la domanda venga rivolta almeno novanta giorni dopo l’esigibilità dei detti tributi;
  6. i.6 Un Firmatario può chiedere che gli sia attribuita una quota d’investimento minore. La domanda è depositata presso INTELSAT e precisa l’entità della riduzione desiderata della quota d’investimento. INTELSAT deve informare senza indugio tutti i Firmatari di tali domande, alle quali è dato seguito nella misura in cui altri Firmatari accettino un accrescimento delle proprie quote d’investimento.
  7. Ogni Firmatario può informare INTELSAT di essere disposto ad accettare un aumento della propria quota d’investimento, specificando entro quali limiti, affinché venga dato seguito alle domande di riduzione, effettuate conformemente al comma i del presente paragrafo. Fino a concorrenza dei limiti indicati, l’ammontare totale delle riduzioni delle quote d’investimento, domandate giusta il comma i del presente paragrafo, va ripartito tra i Firmatari che hanno accettato, conformemente al presente comma, un aumento delle loro quote d’investimento, proporzionato alle quote d’investimento da essi detenute prima del riallineamento applicabile.
  8. Se le riduzioni, domandate giusta il comma i, non sono interamente controbilanciate dagli aumenti, accettati conformemente al comma ii, il totale di questi, fino a concorrenza dei limiti stabiliti da ogni Firmatario accettante l’aumento, dev’essere messo a disposizione dell’insieme dei Firmatari che, giusta il comma i, hanno domandato la riduzione delle loro quote d’investimento ed impiegato proporzionalmente alle riduzioni chieste.
  9. Ogni Firmatario che ha domandato una riduzione della propria quota d’investimento, o che ne ha accettato un aumento conformemente ai disposti del presente paragrafo, è reputato aver accettato la riduzione o l’accrescimento della sua quota d’investimento, determinata in virtù dei disposti del presente paragrafo, sino alla determinazione successiva fatta conformemente ai disposti del comma ii del paragrafo c del presente articolo.
  10. Il Consiglio dei governatori stabilisce procedure adeguate per la notifica delle domande di riduzione delle quote d’investimento, di cui nel comma i del presente paragrafo, e per la notifica delle accettazioni d’aumento, di cui nel comma ii del presente paragrafo.

Art. 7 Riallineamenti finanziari tra Firmatari

a. All’entrata in vigore dell’accordo d’esercizio e, successivamente, ad ogni determinazione delle quote d’investimento, dei riallineamenti finanziari vanno effettuati tra i Firmatari, ad opera d’INTELSAT, il quale procede alla valutazione da effettuarsi giusta il paragrafo b del presente articolo. L’ammontare di questi riallineamenti finanziari è determinato, per ogni Firmatario, assumendo come base per la valutazione, c. I pagamenti dovuti dai Firmatari, o dovuti a loro giusta i disposti del presente articolo, vanno effettuati entro la data stabilita dal Consiglio dei governatori. Dopo tale data, ad ogni somma non pagata, va aggiunto un interesse di mora, calcolato secondo un tasso determinato dal detto Consiglio, con riserva che, per quanto concerne i pagamenti dovuti conformemente al comma i del paragrafo a del presente articolo, l’interesse deve essere aggiunto a contare dall’entrata in vigore dell’accordo d’esercizio. Il tasso d’interesse di cui nel presente paragrafo è pari al tasso d’inte-resse stabilito dal Consiglio dei governatori in applicazione del paragrafo d dell’articolo 4 dell’accordo d’esercizio.

  1. all’entrata in vigore dell’accordo d’esercizio, la differenza eventuale tra la quotaparte finale che ciascun Firmatario deteneva in applicazione dell’ac-cordo speciale e la sua quota d’investimento iniziale, determinata in applicazione dell’articolo 6; dell’accordo di esercizio;
  2. ad ogni ulteriore determinazione delle quote d’investimento, la differenza eventuale tra la nuova quota d’investimento di ciascun Firmatario e la sua parte d’investimento anteriore a questa determinazione.

b. La valutazione, di cui nel paragrafo a del presente articolo, va effettuata nel modo seguente:

  1. dal costo iniziale di tutti gli elementi di attivo, quale iscritto nei conti di INTELSAT alla data del riallineamento; compreso il capitale immobilizzato o le spese immobilizzate, va sottratto il totale:A.degli ammortamenti cumulati iscritti nei conti di INTELSAT alla data del riallineamento eB.delle somme mutuate ed altre somme dovute da INTELSAT alla data del riallineamento;
  2. i risultati ottenuti in virtù del comma i del presente paragrafo sono riadeguati:A.aggiungendo o togliendo, secondo il caso, ai fini dei riallineamenti finanziari per l’entrata in vigore dell’accordo d’esercizio, una somma rappresentante la carenza o l’eccesso dei pagamenti effettuati da INTELSAT in rimunerazione del capitale, rispettivamente all’ammontare cumulato dovuto in virtù dell’accordo speciale, ai tassi di rimunerazione del capitale stabiliti dal Comitato interinale delle telecomunicazioni per satelliti, in virtù dell’articolo 9 dell’accordo speciale, ed applicati nel corso dei loro periodi di vigenza. Onde valutare la somma rappresentante la carenza o l’eccesso di pagamento, la rimunerazione esigibile va calcolata mensilmente riferendola all’ammontare netto degli elementi di cui nel comma i del presente paragrafo;B.aggiungendo o togliendo, secondo il caso, ai fini di ogni ulteriore valutazione, un’altra somma rappresentante la carenza o l’eccesso dei pagamenti effettuati da INTELSAT in rimunerazione del capitale, a contare dalla data di entrata in vigore dell’accordo d’esercizio sino a quella in cui la valutazione prende effetto, rispettivamente all’ammontare cumulato dovuto in virtù dell’accordo d’esercizio, ai tassi di rimunerazione del capitale applicati nel corso dei loro periodi di vigenza e fissati dal Consiglio dei governatori in virtù dell’articolo 8 dell’accordo d’esercizio. Onde valutare la somma rappresentante la carenza o l’eccesso di pagamento, la rimunerazione esigibile va calcolata mensilmente, riferendola all’ammontare netto degli elementi di cui nel comma i del presente paragrafo.

Art. 8 Tributi d’impiego e introiti

a. Il Consiglio dei governatori stabilisce le unità d’utilizzazione del settore spaziale di INTELSAT, applicabili alle diverse categorie d’impiego e, ispirandosi alle norme formulate dalla Riunione dei Firmatari, in virtù dell’articolo VIII dell’accordo, fissa il tasso di tributo d’utilizzazione del settore spaziale di INTELSAT. Detti tributi sono intesi a coprire le spese d’esercizio, di mantenimento e di amministrazione di INTELSAT, la costituzione dei fondi di liquidità, che il Consiglio dei governatori reputasse necessari, l’ammortamento degli investimenti effettuati dai Firmatari e la rimunerazione del capitale dei Firmatari. b. Per l’utilizzazione delle capacità disponibili, ai fini dei bisogni dei servizi specializzati delle telecomunicazioni, giusta il paragrafo d dell’articolo III dell’accordo, il Consiglio dei governatori stabilisce i tributi da pagare da parte degli utenti di questi servizi. All’uopo si conforma alle disposizioni dell’accordo e del presente accordo d’esercizio, segnatamente del paragrafo a del presente articolo, e tiene conto delle spese connesse con la fornitura dei servizi specializzati di telecomunicazioni, nonché di una parte appropriata delle spese generali e amministrative di INTELSAT. Nel caso di satelliti, coi relativi impianti, distinti, finanziati da INTELSAT giusta il paragrafo e dell’articolo V dell’accordo, il Consiglio dei governatori stabilisce i tributi che debbono essere pagati dagli utenti di questi servizi distinti. All’uopo si conforma ai disposti dell’accordo e del presente accordo d’esercizio, segnatamente del paragrafo a del presente articolo, in modo da coprire in totalità le spese risultanti direttamente dalla concezione, dalla messa in punto, dalla costruzione e dalla fornitura di questi satelliti e impianti distinti, nonché una parte appropriata delle spese generali e amministrative di INTELSAT. c. Nel determinare il tasso della rimunerazione del capitale dei Firmatari, il Consiglio dei governatori provvede a che si costituisca una provvigione per i rischi connessi con gli investimenti effettuati in INTELSAT e, tenendo conto di questa provvigione, stabilisce un tasso il più vicino possibile al prezzo del denaro sui mercati mondiali. d. Il Consiglio dei governatori prende qualunque sanzione esso reputi appropriata per il caso in cui il pagamento dei tributi di utilizzazione sia in mora di tre mesi almeno. f. Nella misura in cui gli introiti di INTELSAT non bastano a coprire gli oneri di esercizio, di mantenimento e di amministrazione del sistema, il Consiglio dei governatori può decidere di coprire il disavanzo utilizzando i fondi di liquidità di INTELSAT e può conchiudere degli accordi concernenti i disavanzi, ricorrere a mutui o domandare ai Firmatari di fare dei contributi in capitale proporzionatamente alle loro rispettive quote d’investimento; tutte queste misure possono venir cumulate.

e. Gli introiti di INTELSAT sono usati, quanto possibile, secondo il seguente ordine di priorità:

  1. copertura delle spese d’esercizio, di mantenimento e di amministrazione;
  2. costituzione dei fondi di liquidità che il Consiglio dei governatori giudicasse necessari;
  3. pagamento ai Firmatari, proporzionatamente alle loro parti rispettive di investimento, di somme rappresentanti un rimborso del capitale, di un ammontare uguale alle provvigioni di ammortamento stabilite dal Consiglio dei governatori e quali sono state iscritte nei conti di INTELSAT;
  4. versamento, a beneficio di un Firmatario recesso da INTELSAT, delle somme che gli fossero dovute in applicazione dei disposti dell’articolo 21 dell’accordo d’esercizio;
  5. versamento, a beneficio dei Firmatari, e proporzionatamente alle loro rispettive quote d’investimento, del saldo disponibile a titolo di rimunerazione del capitale.

Art. 9 Trasferimento di fondi

a. I regolamenti dei conti tra i Firmatari e INTELSAT, a titolo di transazione finanziaria in virtù degli articoli 4, 7 e 8 dell’accordo d’esercizio, devono essere tali da mantenere al minor livello possibile sia i trasferimenti monetari tra i Firmatari e INTELSAT, sia l’ammontare dei fondi detenuti da INTELSAT oltre il fondo di liquidità ritenuto necessario dal Consiglio dei governatori. b. Tutti i pagamenti tra i Firmatari e INTELSAT, in virtù dell’accordo d’esercizio, vanno effettuati in dollari degli Stati Uniti o in divisa liberamente convertibile in dollari USA.

Art. 10 Disavanzi e mutui

a. Per far fronte a carenze di liquidità e nell’attesa degli introiti o dei contributi in capitale dei Firmatari, giusta i disposti dell’accordo d’esercizio. INTELSAT può, qualora il Consiglio dei governatori assentisca, conchiudere accordi concernenti i disavanzi. b. In circostanze eccezionali e allo scopo di finanziare delle attività avviate da INTELSAT, o di far fronte a una responsabilità assunta da esso in virtù dei paragrafi a, b o c dell’articolo III dell’accordo o del presente accordo d’esercizio, INTELSAT può stipulare mutui, previa decisione del Consiglio dei governatori. L’assunzione dei detti mutui è considerata come un obbligo contrattuale sul capitale ai fini dell’articolo 5 dell’accordo d’esercizio. Il Consiglio dei governatori, conformemente al comma xiv del paragrafo a dell’articolo X dell’accordo, informa dettagliatamente la Riunione dei Firmatari delle ragioni che hanno motivato la sua decisione di contrarre un mutuo e delle modalità del medesimo.

Art. 11 Esclusione di costi

Non possono essere inclusi tra i costi di INTELSAT:

  1. Le imposte sul reddito per le somme versate da INTELSAT a ciascun Firmatario;
  2. I costi di concezione e di messa in punto dei vettori e degli impianti di lancio, ad eccezione di quelli occasionati dall’adeguamento dei vettori e degli impianti di lancio in rapporto con la concezione, messa in punto, costruzione e messa in opera del settore spaziale di INTELSAT;
  3. Le spese dei rappresentanti delle Parti e dei Firmatari per assistere alle sessioni dell’Assemblea dei partecipanti, della Riunione dei Firmatari e del Consiglio dei governatori, o a qualunque altra sessione nell’ambito di INTELSAT.

Art. 12 Verifica dei costi

I conti di INTELSAT vanno verificati annualmente da commissari ai conti, indipendenti e nominati dal Consiglio dei governatori. Ciascun Firmatario ha accesso ai conti di INTELSAT.

Art. 13 Unione internazionale delle telecomunicazioni

Per la concezione, la messa in punto, la costruzione e la messa in opera del settore spaziale di INTELSAT e per le procedure stabilite in vista di disciplinare l’esercizio del settore spaziale di INTELSAT e delle stazioni terrestri, INTELSAT deve osservare il regolamento dell’Unione internazionale delle telecomunicazioni ed, inoltre, tener adeguatamente conto delle raccomandazioni e delle pertinenti procedure del Comitato consultivo internazionale delle radiocomunicazioni e del Comitato internazionale di registrazione delle frequenze.

Art. 14 Approvazione delle stazioni terrestri

a. La domanda di approvazione di una stazione terrestre, in vista dell’impiego del settore spaziale, deve essere sottoposta ad INTELSAT dal Firmatario designato della Parte sul cui territorio la stazione è situata o, qualora essa sia situata su un territorio che non trovasi sotto la giurisdizione di una Parte, da una Amministrazione delle telecomunicazioni debitamente autorizzata. b. Il fatto che la Riunione dei Firmatari non abbia compilato norme generali, giusta il comma v del paragrafo b dell’articolo VIII dell’accordo, o che il Consiglio dei governatori non abbia emesso dei criteri e delle procedure, giusta il somma vi del paragrafo a dell’articolo X dell’accordo, per l’approvazione delle stazioni terrestri, non vanifica punto il dovere del Consiglio dei governatori di esaminare una domanda di approvazione di una stazione terrestre intesa ad accedere al settore spaziale di INTELSAT, oppure di darvi seguito. c. Tocca a ciascun Firmatario o Amministrazione delle telecomunicazioni, di cui nel paragrafo a del presente articolo, assumere, per quanto concerne le stazioni terrestri per le quali è stata presentata una domanda, la responsabilità verso INTELSAT di far rispettare le regole e le norme previste nel documento d’approvazione, ricevuto da INTELSAT, eccetto il caso in cui la Parte che ha designato il Firmatario richiedente accetti di assumere detta responsabilità per talune o per tutte le stazioni terrestri che non sono proprietà del detto Firmatario o che non sono esercitate da esso.

Art. 15 Attribuzione di capacità del settore spaziale

a. Qualunque domanda d’attribuzione di capacità del settore spaziale di INTELSAT va sottoposta al medesimo da un Firmatario o, nel caso di un territorio che non cada nella giurisdizione delle Parti, da un’Amministrazione delle telecomunicazioni debitamente autorizzata. b. Giusta le condizioni stabilite dal Consiglio dei governatori in applicazione dell’articolo X dell’accordo, l’attribuzione della capacità del settore spaziale di INTELSAT è fatta al Firmatario o, nel caso di un territorio che non cada sotto la giurisdizione di una Parte, all’Amministrazione delle telecomunicazioni debitamente autorizzata che ha fatto la domanda. c. Incombe a ciascun Firmatario, o Amministrazione delle telecomunicazioni, cui sia stata fatta un’attribuzione in applicazione del paragrafo b del presente articolo, la responsabilità di rispettare le condizioni definite da INTELSAT e connesse con detta attribuzione, eccetto il caso in cui la Parte che ha designato il Firmatario richiedente accetti di assumere detta responsabilità per attribuzioni fatte a beneficio di talune o di tutte le stazioni terrestri che non sono proprietà del detto Firmatario o non sono esercite da esso.

Art. 16 Assegnazione dei contratti

a. I contratti d’acquisto di forniture e i contratti di prestazione di servizi necessari a INTELSAT devono essere assegnati giusta i disposti dell’articolo XIII dell’accordo e dell’articolo 17 dell’accordo d’esercizio e giusta le procedure, i regolamenti e le modalità stabiliti dal Consiglio dei governatori in applicazione dei disposti dell’accordo e del presente accordo d’esercizio. I servizi, di cui nel presente articolo, sono quelli assicurati da persone giuridiche. d. Le procedure, i regolamenti e le modalità, di cui nel paragrafo a del presente articolo, devono prevedere la fornitura in tempo opportuno di informazioni complete al Consiglio dei governatori. Su domanda di un governatore, il Consiglio deve essere in grado di ottenere, per quanto concerne i contratti, tutte le informazioni necessarie atte a consentirgli di assumere pienamente le proprie responsabilità.

b. L’approvazione del Consiglio dei governatori è necessaria prima:

  1. dell’invio di domande di proposte o di sollecitazioni di offerte concernenti contratti il cui valore presunto superi i 500 mila dollari USA;
  2. della stipulazione di qualunque contratto il cui valore superi i 500 mila dollari USA.

c. Dandosi una delle circostanze qui sotto elencate, il Consiglio dei Governatori può decidere che, per l’acquisto di beni e servizi, si prescinda dalla procedura della sollecitazione internazionale di offerte:

  1. allorché il valore presunto non sorpassa i 500 dollari USA, o qualunque ammontare superiore che la Riunione dei firmatari dovesse stabilire in base alle proposte del Consiglio dei Governatori;
  2. allorché un ordinativo risulta urgente per far fronte a una situazione eccezionale e ogni indugio pregiudichi la funzionalità dell’esercizio del settore spaziale di INTELSAT;
  3. allorché i bisogni sono essenzialmente amministrativi e torni più conveniente provvedervi coi mezzi disponibili sul posto;
  4. allorché esiste un unico fornitore rispondente alle specificazioni di INTELSAT, o allorché il numero dei possibili fornitori risulta talmente limitato da rendere sproporzionato il dispendio di danaro e di tempo richiesto dalla procedura delle sollecitazioni internazionali pubbliche di offerte; occorre comunque curare che tutti i fornitori possano concorrere su un piede di parità.

Art. 17 Invenzioni e informazioni tecniche

a. Nel quadro dei lavori effettuati direttamente o in suo nome, INTELSAT acquisisce, per quanto concerne le invenzioni e le informazioni tecniche, i diritti, e soltanto i diritti, necessari a salvaguardare l’interesse comune di INTELSAT e dei Firmatari in quanto tali. Nel caso di lavori effettuati contrattualmente, questi diritti sono ottenuti a titolo non esclusivo. c. Nel caso di lavori effettuati sotto contratto, l’applicazione dei disposti del paragrafo b del presente articolo, è fondata sulla conservazione, da parte dei contraenti, della proprietà dei diritti sulle invenzioni ed informazioni tecniche risultanti dai loro lavori. d. INTELSAT si assicura ugualmente, per se stesso, il diritto, giusta modalità e condizioni eque e ragionevoli, di comunicare, di far comunicare a dei Firmatari (o altre persone sotto la giurisdizione di una Parte), di utilizzare, di autorizzare (o di far autorizzare dei Firmatari o dette altre persone) ad utilizzare le invenzioni e le informazioni tecniche direttamente impiegate nell’esecuzione di lavori non compresi tra quelli di cui nel paragrafo b del presente articolo, nella misura in cui la persona che ha eseguito i lavori sia facoltata ad accordare tali diritti e questa comunicazione ed utilizzazione siano necessarie ai fini dell’esercizio effettivo dei diritti ottenuti giusta il detto paragrafo b. e. Il Consiglio dei governatori può, in casi particolari e quando circostanze eccezionali lo giustifichino, consentire di derogare ai principi del comma ii del paragrafo b e nel paragrafo d del presente articolo, allorché, nel corso dei negoziati, gli venga dimostrato che l’assenza di una tale deroga nuocerebbe a INTELSAT e che, nel caso in comma ii del paragrafo b, il rispetto di quelle norme risulterebbe incompatibile con gli obblighi contrattuali anteriori, assunti in buona fede da un eventuale stipulante rispetto a un terzo. g. Il Consiglio dei governatori, per decidere se, e in quale forma, debba accordare una deroga giusta i paragrafi e ed f del presente articolo, tiene conto degli interessi di INTELSAT e dei Firmatari, nonché dei vantaggi finanziari prevedibili per INTELSAT. i. Nella misura in cui INTELSAT acquista il diritto in virtù del comma i del paragrafo b del presente articolo, di avere comunicazione delle invenzioni e delle informazioni tecniche, esso informa ogni Firmatario che lo chiedesse della disponibilità e della natura di queste invenzioni e informazioni tecniche. INTELSAT, nella misura in cui ha acquistato, in virtù dei disposti del presente articolo, il diritto di mettere invenzioni ed informazioni tecniche a disposizione dei Firmatari (o di altre persone sotto la giurisdizione di una Parte) deve, su domanda, rendere attuabile tal diritto ad opera di ogni Firmatario o persona da esso designata. j. La comunicazione, l’impiego e le modalità e condizioni delle comunicazioni e dell’utilizzazione delle invenzioni ed informazioni tecniche, per le quali INTELSAT ha acquisito i diritti, si effettuano senza discriminazione verso ogni Firmatario o persona da esso designata.

b. Ai fini del paragrafo a del presente articolo, INTELSAT, tenuto conto dei propri principi e delle proprie finalità, dei diritti e degli obblighi delle Parti e dei Firmatari in virtù dell’accordo e del presente testo, nonché della prassi industriale generalmente ammessa, garantisce a se stesso, nel quadro dei lavori effettuati direttamente o in suo nome e comportanti una parte importante di studio, ricerca o messa in punto:

  1. il diritto di ricevere comunicazione gratuita di tutte le invenzioni ed informazioni tecniche risultanti dai detti lavori;
  2. il diritto di comunicare (o di far comunicare a dei Firmatari o ad altre persone sotto la giurisdizione di una Parte), di utilizzare, di autorizzare (o di fare autorizzare dei Firmatari e dette altre persone) a utilizzare tali invenzioni e informazioni tecniche:A.senza alcun corrispettivo, relativamente al settore spaziale di INTEL-SAT e ad ogni stazione terrestre che funzioni in collegamento con questo;B.Per ogni altro scopo, giusta modalità e condizioni eque e ragionevoli, da definirsi tra i Firmatari (od ogni altra persona sotto la giurisdizione di una Parte) e il proprietario o l’autore delle dette invenzioni e delle dette informazioni tecniche o qualunque altro ente o persona debitamente autorizzato, avente una parte nella proprietà delle dette invenzioni e delle dette informazioni tecniche.

f. Il Consiglio dei governatori può parimente, in casi particolari e quando circostanze eccezionali lo giustifichino, accordare una deroga alla norma del paragrafo c del presente articolo, allorché siano riempite tutte le condizioni seguenti:

  1. è dimostrato al Consiglio dei governatori che l’assenza di una tale deroga nuocerebbe a INTELSAT;
  2. il Consiglio dei governatori decide che INTELSAT deve essere posto in grado di assicurarsi che i brevetti siano protetti in tutti i Paesi;
  3. lo stipulante non è né in grado né desideroso di assicurare una tale protezione entro un termine appropriato.

h. Per quanto concerne le invenzioni e le informazioni tecniche, i cui diritti siano stati acquisiti in virtù dell’accordo provvisorio e dell’accordo speciale, o giusta l’accordo e il presente testo ma in modo diverso da come recita il paragrafo b del presente articolo, INTELSAT, in quanto ne abbia il diritto e con le riserve sotto menzionate, può, su domanda:

  1. comunicare o far comunicare dette invenzioni ed informazioni tecniche ad ogni Firmatario, con riserva di rimborso di ogni pagamento da esso effettuato, o ad esso richiesto, nell’esercizio del detto diritto di comunicazione;
  2. mettere a disposizione di ogni Firmatario il diritto di comunicare o di far comunicare a dei Firmatari (o ad altra persona sotto la giurisdizione di una Parte), di utilizzare, di autorizzare (o di far autorizzare dei Firmatari e dette altre persone) ad utilizzare dette invenzioni e dette informazioni tecniche:A.gratuitamente, circa il settore spaziale di INTELSAT o ogni altra stazione terrestre in connessione con esso;B.per ogni altro scopo, giusta modalità e condizioni eque e ragionevoli, da definirsi tra i Firmatari (o le altre persone sotto la giurisdizione di una Parte) e INTELSAT, o il proprietario o l’autore delle invenzioni ed informazioni tecniche, o qualunque altro ente debitamente autorizzato avente una parte della proprietà delle dette invenzioni ed informazioni tecniche, con riserva del rimborso di ogni pagamento effettuato da esso, o ad esso richiesto, nell’esercizio di tali diritti.

Art. 18 Responsabilità

a. INTELSAT, qualunque Firmatario in quanto tale e, nell’esercizio e nel limite delle proprie funzioni, qualunque funzionario, impiegato o rappresentante dei differenti organi di INTELSAT, non assumono nessuna responsabilità verso un Firmatario, o verso INTELSAT stesso, onde nessuna azione per risarcimento può essere loro intentata in seguito ad interruzione, ritardo o disfunzione dei servizi telecomunicazionali, forniti o da fornirsi conformemente all’accordo o al presente accordo d’esercizio. b. Se INTELSAT, o qualunque Firmatario in quanto tale, è tenuto, in virtù di una sentenza definitiva resa da un tribunale competente o di un compromesso adottato o approvato dal Consiglio dei governatori, a versare una indennità (inclusiva di spese e sborsi), risultante da una attività intrapresa o autorizzata da INTELSAT, giusta l’accordo o il presente testo, e nella misura in cui l’indennità non può essere versata da un terzo o in esecuzione di un contratto assicurativo od altro disposto finanziario, i Firmatari, nonostante il limite di cui nell’articolo 5 dell’accordo d’esercizio, devono versare a INTELSAT la parte scoperta di detta indennità, proporzionatamente alla loro quota d’investimento quale essa è nella data in cui il pagamento, ad opera di INTELSAT, della detta indennità sia divenuto esigibile. c. Quando una domanda di indennizzo è presentata a un Firmatario, questo deve, ai fini del rimborso ad opera di INTELSAT in virtù del paragrafo b del presente articolo, informarlo senza indugio e metterlo in grado di dare la propria opinione, di formulare delle raccomandazioni sui mezzi di impugnativa, di comporre la vertenza e, nei limiti del regime legale vigente per il tribunale adito, di intervenire o di sostituirsi a detto Firmatario.

Art. 19 Riscatto

a. Giusta i disposti degli articoli IX e XV dell’accordo provvisorio, il Consiglio dei governatori stabilisce, quanto prima ma comunque non oltre tre mesi dopo la data di entrata in vigore dell’accordo d’esercizio, e giusta i disposti del paragrafo d del presente articolo, la situazione finanziaria, entro INTELSAT, di ogni Firmatario del-l’accordo speciale rispetto al quale, in quanto Stato, o rispetto allo Stato designante, l’accordo, nel momento dell’entrata in vigore, non è entrato in vigore o non è applicato a titolo provvisorio. Il Consiglio dei governatori informa per scritto ciascuno di questi Firmatari della sua situazione finanziaria e del tasso di interesse che la concerne. Questo tasso deve essere quanto possibile vicino al prezzo del danaro sui mercati mondiali. b. Un Firmatario può accettare la valutazione della sua situazione finanziaria con il relativo tasso di interesse, di cui è stato informato giusta il paragrafo a del presente articolo, a meno che il Consiglio dei governatori e il Firmatario stesso non ne decidano altrimenti. INTELSAT versa a detto Firmatario, in dollari degli Stati Uniti o in altra valuta liberamente convertibile in dollari e nei novanta giorni successivi alla predetta accettazione, o nel termine più lungo che fosse convenuto, l’ammontare così accettato, accompagnato dagli interessi dovuti alla data dell’entrata in vigore dell’accordo d’esercizio sino alla data del pagamento. c. Qualora una vertenza insorga tra INTELSAT e un Firmatario circa l’ammontare o il tasso di interesse, e qualora la vertenza non possa essere composta amichevolmente entro un anno a contare dalla data nella quale il Firmatario è stato informato della sua situazione finanziaria, giusta il paragrafo a del presente articolo, la somma proposta, fruttante interessi al tasso stabilito, costituisce una «offerta permanente» di INTELSAT ai fini della composizione della vertenza; all’uopo i fondi corrispondenti a detta offerta vanno posti in riserva a disposizione del Firmatario. Premesso che si possa scegliere un tribunale mutuamente accettabile, INTELSAT sottopone la vertenza all’arbitrato, qualora il Firmatario ne faccia domanda. Dopo notifica della sentenza del tribunale, INTELSAT versa al Firmatario la somma assegnata dal tribunale, in dollari degli Stati Uniti o in qualunque altra moneta liberamente convertibile in dollari.

d. La situazione finanziaria, di cui nel paragrafo a del presente articolo, è stabilita come segue:

  1. la somma, ottenuta in applicazione del paragrafo b dell’articolo 7 dell’accordo d’esercizio, alla data dell’entrata in vigore del medesimo, va moltiplicata per la quotaparte finale del Firmatario ai termini dell’accordo speciale;
  2. dal risultato sono sottratte le somme dovute dal Firmatario, alla data di entrata in vigore dell’accordo d’esercizio.

e. Nessun disposto del presente articolo può avere l’effetto:

  1. di liberare un Firmatario, di cui nel paragrafo a del presente articolo, in parte o totalmente, dall’obbligo collettivamente contratto dai Firmatari dell’ac-cordo speciale, o in loro nome, in seguito ad atti od omissioni precedenti l’entrata in vigore dell’accordo d’esercizio e derivanti dall’esecuzione dell’accordo provvisorio e dell’accordo speciale; né
  2. di privare un Firmatario di qualunque diritto da esso acquisito in quanto tale e conservato, nonostante il suo recesso, anche dopo la scadenza dell’accordo speciale, e per il quale diritto esso non abbia ricevuto compensazione alcuna, in virtù dei disposti del presente articolo.

Art. 20 Componimento delle vertenze

a. Ogni vertenza di ondine giuridico, concernente i diritti e gli obblighi dei Firmatari tra essi, oppure tra essi e INTELSAT, derivante dall’accordo o dal presente accordo d’esercizio, va sottoposta all’arbitrato conformemente all’allegato C dell’accordo, qualora già non sia stata altrimenti composta entro un ragionevole termine. b. Ogni vertenza, della stessa natura, tra un Firmatario e uno Stato o una amministrazione delle telecomunicazioni che ha cessato di essere Firmatario, oppure tra INTELSAT e uno Stato o una amministrazione delle telecomunicazioni che ha cessato di essere Firmatario, vertenza che insorga dopo che detto Stato o detta amministrazione ha cessato di essere Firmatario, va sottoposta all’arbitrato, qualora già non sia stata altrimenti risolta entro un ragionevole termine; l’arbitrato, fatto salvo il principio che le parti si accordino in merito, va effettuato nelle forme previste nell’allegato C dell’accordo. Qualora uno Stato o una amministrazione delle telecomunicazioni cessi di essere Firmatario dopo l’avvio di una procedura arbitrale, nella quale è parte in causa, l’arbitrato stesso va continuato sino a conclusione, giusta i disposti dell’allegato C dell’accordo o, se del caso, giusta gli altri disposti in virtù dei quali l’arbitrato ha luogo. c. Qualunque vertenza di ordine giuridico, derivante da accordi o contratti che INTELSAT ha conchiuso con un Firmatario, va sottoposta ai disposti sulla composizione delle vertenze, contenuti negli accordi e nei contratti stessi. Qualora questi testi siano in merito silenti, la vertenza, se già non sia stata risolta altrimenti, entro un ragionevole termine, va sottoposta all’arbitrato, giusta i disposti dell’allegato C dell’accordo. d. Qualora, alla data di entrata in vigore dell’accordo d’esercizio, un arbitrato trovisi in corso, in applicazione dell’accordo addizionale sull’arbitrato del 4 giugno 1965, restano applicabili i disposti di quest’ultimo testo per quanto concerne il detto arbitrato e per tutto il suo svolgimento sino a conclusione. Qualora il «Comitato interinale delle telecomunicazioni per satelliti» sia parte in causa, INTELSAT lo surroga in quanto tale.

Art. 21 Recesso

a. Nei tre mesi che seguono la data di effetto del recesso da INTELSAT di un Firmatario, in virtù dell’articolo XVI dell’accordo, il Consiglio dei governatori informa il detto Firmatario della valutazione da esso fatta circa la sua situazione finanziaria in INTELSAT, nella data di effetto del recesso, nonché delle modalità proposte per il regolamento, così come previsto nel paragrafo c del presente articolo. c. Le somme di cui nei commi i e ii del paragrafo b del presente articolo vanno rimborsate da INTELSAT al Firmatario entro termini analoghi a quelli entro i quali gli altri Firmatari sono rimborsati dei loro contributi in capitale o entro i termini più brevi che il Consiglio dei governatori stimasse convenevoli. Il Consiglio dei governatori stabilisce il tasso di interesse da versare al Firmatario o da versare da questo per quanto concerne ogni somma che fosse dovuta in qualsiasi momento. d. Nel valutare le somme, di cui nel comma ii del paragrafo b del presente articolo, il Consiglio dei governatori può decidere di liberare totalmente o parzialmente il Firmatario dal proprio obbligo di versare una parte di contributi in capitale, necessari a far fronte agli obblighi contrattuali espressamente autorizzati e alle responsabilità derivanti da atti od omissioni precedenti il recapito della notifica della decisione di recesso e la data in cui il recesso prende effetto, conformemente all’articolo XVI dell’accordo.

b. La notificazione prevista nel paragrafo a del presente articolo comprende un prospetto:

  1. della somma da versare da INTELSAT al Firmatario, somma ottenuta moltiplicando il valore calcolato, giusta il paragrafo b dell’articolo 7 dell’accordo d’esercizio, alla data in cui il recesso prende effetto, per la quota d’investimento del Firmatario in tale data;
  2. delle somme che il Firmatario deve versare a INTELSAT in virtù dei disposti dei paragrafi g, j o k dell’articolo XVI dell’accordo, rappresentanti la sua parte dei contributi in capitale per obblighi contrattuali espressamente autorizzati, sia prima del recapito all’autorità competente della notifica della sua decisione di recesso, sia prima della data in cui detto recesso prende effetto, accompagnata da uno scadenzario dei pagamenti, in modo da far fronte ai detti obblighi contrattuali;
  3. di qualunque somma dovuta a INTELSAT dal detto Firmatario alla data in cui il recesso prende effetto.

e. Tranne diversa decisione del Consiglio dei governatori, in virtù del precedente paragrafo d, nessun disposto del presente articolo può avere l’effetto di:

  1. liberare un Firmatario, di cui nel paragrafo a del presente articolo, dalla sua parte di un obbligo non contrattuale di INTELSAT, precedente sia la notifica della decisione di recesso, sia la data in cui il recesso prende effetto e che risulti da atti od omissioni derivanti dall’esecuzione dell’accordo e del presente accordo d’esercizio; né di
  2. privarlo di ogni diritto, acquisito in quanto Firmatario, e che, nonostante il recesso, esso conservi dopo la data in cui il recesso medesimo prende effetto, diritto per il quale il Firmatario non abbia ricevuto compensazione alcuna, in virtù dei disposti del presente articolo.

Art. 22 Emendamenti

a. Qualunque Firmatario, l’Assemblea dei partecipanti e il Consiglio dei governatori, possono proporre degli emendamenti all’accordo d’esercizio. Le proposte di emendamento vanno trasmesse all’Organo esecutivo, il quale le distribuisce entro termini quanto possibile brevi a tutte le Parti e a tutti i Firmatari. b. La Riunione dei Firmatari esamina qualunque proposta di emendamento nella sessione ordinaria successiva alla distribuzione della proposta stessa ad opera dell’Organo esecutivo, oppure in una sessione straordinaria convocata anteriormente giusta i disposti dell’articolo VIII dell’accordo, con riserva che la proposta di emendamento sia stata distribuita, dall’Organo esecutivo, novanta giorni almeno prima della data di apertura della sessione. La Riunione dei Firmatari esamina le opinioni e raccomandazioni concernenti una proposta di emendamento, che gli fossero trasmesse dall’Assemblea dei partecipanti o dal Consiglio dei governatori. c. La Riunione dei Firmatari prende una decisione su qualunque proposta di emendamento, giusta le norme del quorum e del voto previste nell’articolo VIII dell’accordo. Essa può modificare qualunque proposta di emendamento distribuita giusta il paragrafo b del presente articolo e prendere una decisione su qualunque proposta di emendamento che non fosse stata distribuita in conformità con detto paragrafo ma che concernesse direttamente una proposta di emendamento regolarmente distribuita. La notifica dell’approvazione di un emendamento ad opera di un Firmatario va trasmessa al depositario dalla Parte interessata. La trasmissione vale come accettazione dell’emendamento ad opera della Parte. e. Il depositario notifica a tutti i Firmatari, a ricezione avvenuta, le approvazioni richieste, in virtù del paragrafo d del presente articolo, per l’entrata in vigore di un emendamento. Novanta giorni dopo la data di notifica, il detto emendamento entra in vigore rispetto a tutti i Firmatari, compresi quelli che non l’hanno accettato, né approvato, né ratificato, ma che non si sono ritirati da INTELSAT. f. … 7

d. Un emendamento approvato dalla Riunione dei Firmatari entra in vigore, giusta i disposti del paragrafo e del presente articolo, dopo ricezione, da parte del depositario, della notifica di approvazione dell’emendamento:

  1. sia da parte dei due terzi dei Firmatari che erano tali nella data in cui l’emendamento è stato approvato dalla Riunione dei Firmatari, purché detti due terzi comprendano Firmatari che detenevano, allora, almeno i due terzi del totale delle quote di investimento;
  2. sia da un numero di Firmatari uguale o superiore all 85 per cento del totale dei Firmatari che erano tali alla data in cui l’emendamento fu approvato dalla Riunione dei Firmatari, qualunque sia l’ammontare delle quote di investimento allora detenute dai detti Firmatari.

Art. 238 Entrata in vigore

a. L’accordo d’esercizio entra in vigore rispetto a un Firmatario alla data in cui l’accordo, giusta i paragrafi a e d, o b e d dell’articolo XVIII dell’accordo, entra in vigore verso la Parte interessata. b. L’accordo d’esercizio è applicabile provvisoriamente rispetto a un Firmatario a contare dalla data in cui l’accordo, giusta i paragrafi c e d dell’articolo XVIII dell’accordo, diviene applicabile a titolo provvisorio rispetto alla Parte che è Firmataria o che ha designato detto Firmatario. c. L’accordo d’esercizio termina quando l’accordo cessa di essere in vigore o se in precedenza sono entrati in vigore emendamenti dell’accordo che stipulano la soppressione di ogni riferimento all’accordo d’esercizio.

Art. 24 Depositario

a. Il Governo degli Stati Uniti d’America è depositario del presente accordo d’esercizio, i cui testi inglese, spagnolo e francese fanno parimente fede. Il presente accordo d’esercizio va depositato negli archivi del depositario, presso il quale vanno pure depositate le notifiche di approvazione degli emendamenti, di sostituzione di un Firmatario conformemente ai disposti del paragrafo f dell’articolo XVI dell’accordo, e di recesso da INTELSAT. b. Il depositario trasmette copie, certificate conformi, dei testi del presente accordo d’esercizio a tutti i Governi e a tutte le Amministrazioni delle telecomunicazioni designate che l’hanno firmato, nonché all’Unione internazionale delle telecomunicazioni, e notifica a tutti i detti enti le firme del presente accordo d’esercizio, l’inizio del periodo di sessanta giorni, di cui nel paragrafo a dell’articolo XX dell’accordo, entrata in vigore del presente accordo d’esercizio, le notifiche d’approvazione degli emendamenti, l’entrata in vigore degli emendamenti del presente accordo d’esercizio. La notifica dell’inizio del periodo di sessanta giorni è fatta il primo giorno del periodo. c. All’entrata in vigore del presente accordo d’esercizio, il depositario lo fa registrate presso la Segreteria delle Nazioni Unite conformemente all’articolo 102 della Carta.

In fede di che , i sottoscritti, debitamente autorizzati all’uopo, hanno firmato il presente accordo d’esercizio.

Fatto in Washington, il ventesimo giorno del mese di agosto 1971.

(Seguono le firme)

Allegato

Disposizioni transitorie

1. Obbligo dei Firmatari

Ogni Firmatario dell’accordo d’esercizio che era, o la cui Parte designante era, partecipe dell’accordo provvisorio, accetta che gli sia addebitato o accreditato l’ammontare netto di tutte le somme che, in applicazione dell’accordo speciale, erano dovute, all’entrata in vigore dell’accordo, alla o dalla detta Parte nella sua qualità di Firmatario dell’accordo speciale oppure al o dal Firmatario dell’Accordo speciale da essa designato.

2. Costituzione del Consiglio dei Governatori

a. A contare dall’inizio del periodo di sessanta giorni menzionato nel paragrafo a dell’articolo XX dell’accordo, e successivamente a intervalli settimanali, la «Communications Satellite Corporation» deve notificare a tutti i Firmatari dell’accordo speciale e agli Stati, o alle Amministrazioni delle telecomunicazioni da essi designate, e verso i quali l’accordo d’esercizio entra in vigore, o si applica a titolo provvisorio alla data dell’entrata in vigore dell’accordo, la quota iniziale d’investimento, valutata in virtù dei disposti dell’accordo d’esercizio.

b. Nel corso del detto periodo di sessanta giorni, la «Communications Satellite Corporation» effettua i preparativi amministrativi necessari per la convocazione della prima riunione del Consiglio dei governatori.

c. Entro i tre giorni successivi alla data di entrata in vigore dell’accordo, la «Com-munications Satellite Corporation», agendo conformemente ai disposti del paragrafo 2 dell’allegato D dell’accordo:

  1. informa i Firmatari, verso i quali l’accordo di esercizio sia entrato in vigore o sia applicato a titolo provvisorio, dell’ammontare della loro quotaparte iniziale d’investimento fissata conformemente ai disposti dell’articolo 6 dell’accordo d’esercizio;
  2. informa tutti i Firmatari delle disposizioni prese in vista della prima riunione del Consiglio dei governatori, da convocarsi non oltre trenta giorni dopo l’entrata in vigore dell’accordo.

3. Componimento delle vertenze

Ogni vertenza di ordine giuridico tra INTELSAT e la «Communications Satellite Corporation», circa servizi forniti dalla «Communications Satellite Corporation» a INTELSAT, che insorga tra la data di entrata in vigore dell’accordo d’esercizio e la data in cui prende effetto il contratto, preparato in virtù dei disposti del comma ii del paragrafo a dell’articolo XII dell’accordo, va convenuta in arbitri giusta i disposti dell’allegato C dell’accordo, qualora già non sia stata altrimenti risolta entro un ragionevole termine.