a. Nel quadro dei lavori effettuati direttamente o in suo nome, INTELSAT acquisisce, per quanto concerne le invenzioni e le informazioni tecniche, i diritti, e soltanto i diritti, necessari a salvaguardare l’interesse comune di INTELSAT e dei Firmatari in quanto tali. Nel caso di lavori effettuati contrattualmente, questi diritti sono ottenuti a titolo non esclusivo. c. Nel caso di lavori effettuati sotto contratto, l’applicazione dei disposti del paragrafo b del presente articolo, è fondata sulla conservazione, da parte dei contraenti, della proprietà dei diritti sulle invenzioni ed informazioni tecniche risultanti dai loro lavori. d. INTELSAT si assicura ugualmente, per se stesso, il diritto, giusta modalità e condizioni eque e ragionevoli, di comunicare, di far comunicare a dei Firmatari (o altre persone sotto la giurisdizione di una Parte), di utilizzare, di autorizzare (o di far autorizzare dei Firmatari o dette altre persone) ad utilizzare le invenzioni e le informazioni tecniche direttamente impiegate nell’esecuzione di lavori non compresi tra quelli di cui nel paragrafo b del presente articolo, nella misura in cui la persona che ha eseguito i lavori sia facoltata ad accordare tali diritti e questa comunicazione ed utilizzazione siano necessarie ai fini dell’esercizio effettivo dei diritti ottenuti giusta il detto paragrafo b. e. Il Consiglio dei governatori può, in casi particolari e quando circostanze eccezionali lo giustifichino, consentire di derogare ai principi del comma ii del paragrafo b e nel paragrafo d del presente articolo, allorché, nel corso dei negoziati, gli venga dimostrato che l’assenza di una tale deroga nuocerebbe a INTELSAT e che, nel caso in comma ii del paragrafo b, il rispetto di quelle norme risulterebbe incompatibile con gli obblighi contrattuali anteriori, assunti in buona fede da un eventuale stipulante rispetto a un terzo. g. Il Consiglio dei governatori, per decidere se, e in quale forma, debba accordare una deroga giusta i paragrafi e ed f del presente articolo, tiene conto degli interessi di INTELSAT e dei Firmatari, nonché dei vantaggi finanziari prevedibili per INTELSAT. i. Nella misura in cui INTELSAT acquista il diritto in virtù del comma i del paragrafo b del presente articolo, di avere comunicazione delle invenzioni e delle informazioni tecniche, esso informa ogni Firmatario che lo chiedesse della disponibilità e della natura di queste invenzioni e informazioni tecniche. INTELSAT, nella misura in cui ha acquistato, in virtù dei disposti del presente articolo, il diritto di mettere invenzioni ed informazioni tecniche a disposizione dei Firmatari (o di altre persone sotto la giurisdizione di una Parte) deve, su domanda, rendere attuabile tal diritto ad opera di ogni Firmatario o persona da esso designata. j. La comunicazione, l’impiego e le modalità e condizioni delle comunicazioni e dell’utilizzazione delle invenzioni ed informazioni tecniche, per le quali INTELSAT ha acquisito i diritti, si effettuano senza discriminazione verso ogni Firmatario o persona da esso designata.
b. Ai fini del paragrafo a del presente articolo, INTELSAT, tenuto conto dei propri principi e delle proprie finalità, dei diritti e degli obblighi delle Parti e dei Firmatari in virtù dell’accordo e del presente testo, nonché della prassi industriale generalmente ammessa, garantisce a se stesso, nel quadro dei lavori effettuati direttamente o in suo nome e comportanti una parte importante di studio, ricerca o messa in punto:
- il diritto di ricevere comunicazione gratuita di tutte le invenzioni ed informazioni tecniche risultanti dai detti lavori;
- il diritto di comunicare (o di far comunicare a dei Firmatari o ad altre persone sotto la giurisdizione di una Parte), di utilizzare, di autorizzare (o di fare autorizzare dei Firmatari e dette altre persone) a utilizzare tali invenzioni e informazioni tecniche:A.senza alcun corrispettivo, relativamente al settore spaziale di INTEL-SAT e ad ogni stazione terrestre che funzioni in collegamento con questo;B.Per ogni altro scopo, giusta modalità e condizioni eque e ragionevoli, da definirsi tra i Firmatari (od ogni altra persona sotto la giurisdizione di una Parte) e il proprietario o l’autore delle dette invenzioni e delle dette informazioni tecniche o qualunque altro ente o persona debitamente autorizzato, avente una parte nella proprietà delle dette invenzioni e delle dette informazioni tecniche.
f. Il Consiglio dei governatori può parimente, in casi particolari e quando circostanze eccezionali lo giustifichino, accordare una deroga alla norma del paragrafo c del presente articolo, allorché siano riempite tutte le condizioni seguenti:
- è dimostrato al Consiglio dei governatori che l’assenza di una tale deroga nuocerebbe a INTELSAT;
- il Consiglio dei governatori decide che INTELSAT deve essere posto in grado di assicurarsi che i brevetti siano protetti in tutti i Paesi;
- lo stipulante non è né in grado né desideroso di assicurare una tale protezione entro un termine appropriato.
h. Per quanto concerne le invenzioni e le informazioni tecniche, i cui diritti siano stati acquisiti in virtù dell’accordo provvisorio e dell’accordo speciale, o giusta l’accordo e il presente testo ma in modo diverso da come recita il paragrafo b del presente articolo, INTELSAT, in quanto ne abbia il diritto e con le riserve sotto menzionate, può, su domanda:
- comunicare o far comunicare dette invenzioni ed informazioni tecniche ad ogni Firmatario, con riserva di rimborso di ogni pagamento da esso effettuato, o ad esso richiesto, nell’esercizio del detto diritto di comunicazione;
- mettere a disposizione di ogni Firmatario il diritto di comunicare o di far comunicare a dei Firmatari (o ad altra persona sotto la giurisdizione di una Parte), di utilizzare, di autorizzare (o di far autorizzare dei Firmatari e dette altre persone) ad utilizzare dette invenzioni e dette informazioni tecniche:A.gratuitamente, circa il settore spaziale di INTELSAT o ogni altra stazione terrestre in connessione con esso;B.per ogni altro scopo, giusta modalità e condizioni eque e ragionevoli, da definirsi tra i Firmatari (o le altre persone sotto la giurisdizione di una Parte) e INTELSAT, o il proprietario o l’autore delle invenzioni ed informazioni tecniche, o qualunque altro ente debitamente autorizzato avente una parte della proprietà delle dette invenzioni ed informazioni tecniche, con riserva del rimborso di ogni pagamento effettuato da esso, o ad esso richiesto, nell’esercizio di tali diritti.