a) Ai fini dell’Accordo operativo, il termine «Proprietà intellettuale» designa i diritti relativi alle invenzioni in tutti i campi della ricerca umana, scoperte scientifiche, progettazioni industriali, marchi di fabbrica, marchi di servizio, nome e designazioni commerciali, sapere tecnologico, protezione contro la concorrenza sleale, diritti di autore, e tutti gli altri diritti derivanti da attività intellettuale nei campi industriali e scientifici. d) Il Consiglio dei Firmatari potrà autorizzare deroghe ai principi stabiliti negli alinea ii), iii) e iv) della lettera c) del presente articolo quando, nel corso delle trattative, essa giunga a concludere che il diniego della deroga potrebbe arrecare pregiudizio all’EUTELSAT. g) L’EUTELSAT terrà informati le Parti ed i Firmatari che ne facciano richiesta sulla disponibilità e la natura di tutte le proprietà intellettuali che le siano state comunicate secondo l’alinea i) della lettera c) o l’alinea i) della lettera f) del presente articolo. h) La comunicazione, l’utilizzazione, le modalità e le condizioni di comunicazione ed utilizzazione di ogni proprietà intellettuale, rispetto alle quali l’EUTELSAT abbia acquisito i relativi diritti, saranno effettuate senza alcuna discriminazione tra le Parti, i Firmatari e le altre persone alle quali tali diritti siano stati attribuiti o ne sia stata data comunicazione in base al presente articolo.
- i) La politica dell’EUTELSAT relativa alla proprietà intellettuale è basata sul principio di acquisire soltanto quei diritti che siano necessari a far sì che il lavoro possa venir svolto da o per conto dell’EUTELSAT;
- in particolare, la titolarità della proprietà intellettuale, risultante per un contraente dallo svolgimento di un lavoro oggetto di contratto EUTELSAT, sarà conservata dal contraente stesso.
c) Al fine di applicare i suddetti principi e pur osservando le pratiche industriali comunemente accettate, l’EUTELSAT, qualora il lavoro svolto in base a contratto contenga un significativo elemento di studio, ricerca o sviluppo, assicurerà per sé stessa:
- il diritto di ottenere gratuita comunicazione dell’intera proprietà intellettuale risultante dai suddetti lavori;
- l’autorizzazione a comunicare ed a far comunicare gratuitamente alle Parti, ai Firmatari ed a ogni altra persona soggetta alla giurisdizione di una Parte, la suddetta proprietà intellettuale;
- il permesso di utilizzare la proprietà intellettuale in questione, come anche d’autorizzarvi o farvi autorizzare le Parti, i Firmatari e altre persone soggette alla giurisdizione di una Parte. Qualora si tratti di utilizzazione concernente il segmento spaziale dell’EUTELSAT o le stazioni terrene aventi accesso al sistema, il permesso sarà gratuito; qualora si tratti di utilizzazione per altri scopi, il permesso comporterà modalità e condizioni eque e ragionevoli da stabilire fra il titolare della proprietà intellettuale e l’utente; e
- ove possibile, i permessi, secondo modalità e condizioni eque e ragionevoli, di utilizzare, e far utilizzare, per la ricostruzione e modifica di qualsiasi prodotto di un contratto EUTELSAT, gli indispensabili diritti di proprietà preesistenti, vale a dire quei diritti, diversi da quelli risultanti dall’esecuzione del contratto, ma necessari per l’appropriato svolgimento del medesimo.
e) Il Consiglio dei Firmatari, potrà, inoltre, quando circostanze eccezionali lo richiedano, autorizzare deroghe dal principio stabilito nell’alinea ii) della lettera b) del presente articolo, sempre che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
- il Consiglio dei Firmatari sia convinto che il diniego della deroga potrebbe arrecare pregiudizio all’EUTELSAT;
- il Consiglio dei Firmatari decida che l’EUTELSAT dovrebbe essere in grado di assicurare il brevetto, o una simile protezione, in qualsiasi Paese;
- il contraente in questione non sia in grado o non voglia assicurare tempestivamente il brevetto o altra simile protezione.
f) Per i diritti sulla proprietà intellettuale acquisiti per trasferimento dall’EUTELSAT INTERINALE secondo l’articolo 3 dell’Accordo operativo o diversamente da quanto previsto nella lettera c) dei presente articolo, l’EUTELSAT, su richiesta e nella misura in cui avrà diritto di farlo, dovrà:
- comunicare o far comunicare tale proprietà intellettuale ad ogni Parte o Firmatario gratuitamente, purché detta Parte o Firmatario rimborsi l’EUTELSAT se dei terzi le chiedessero un versamento per l’esercizio di questo diritto di comunicazione;
- permettere ad ogni Parte o Firmatario di comunicare o far comunicare alle altre persone soggette alla giurisdizione di una Parte, e di utilizzare, far utilizzare e autorizzare l’utilizzazione della proprietà intellettuale in questione da parte delle suddette persone. Quando si tratti di utilizzazione concernente il segmento spaziale dell’EUTELSAT e le stazioni terrene aventi accesso al sistema, il permesso sarà gratuito; quando si tratti di utilizzazione per altri scopi, il permesso comporterà modalità e condizioni eque e ragionevoli da stabilire tra l’utente e l’EUTELSAT o altro titolare della proprietà intellettuale o qualsiasi altro ente autorizzato o soggetto che partecipi ai diritti su dette proprietà, purché tale Parte o Firmatario rimborsi l’EUTELSAT se dei terzi le chiedessero un versamento per la concessione di tale permesso.