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0.784.607

Convenzione istitutiva
dell’Organizzazione internazionale per le telecomunicazioni mobili via satellite1

RU 1989 1926

Traduzione

Conclusa a Londra il 3 settembre 1976
Approvata dall’Assemblea federale il 16 dicembre 19882
Strumento d’adesione depositato dalla Svizzera il 17 maggio 1989
Entrata in vigore per la Svizzera il 17 maggio 1989

(Stato 3 marzo 2026)

Gli Stati parti della presente convenzione,

Considerando il principio enunciato nella risoluzione 1721 (XVI) dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite, secondo cui le nazioni del Mondo debbono poter comunicare al più presto possibile per mezzo di satellite su base mondiale e non discriminatoria;

Considerando le relative disposizioni del trattato sui princìpi che regolano le attività degli Stati nel campo dell’esplorazione e dell’utilizzazione dello spazio extra‑atmosferico, compresa la luna e gli altri corpi celesti, trattato concluso il 27 gennaio 1967 3 , ed in particolare l’articolo I, il quale afferma che lo spazio extra‑atmosferico deve essere utilizzato a vantaggio e nell’interesse di tutti i Paesi;

Decisi, a questo scopo, a continuare a fornire per il bene degli utenti di telecomunicazioni di tutti i Paesi, ricorrendo alla tecnica di telecomunicazioni spaziali più avanzata e più appropriata, i mezzi più efficaci e più economici e del tutto compatibili con l’utilizzazione più efficace ed equa dello spettro delle frequenze radioelettriche e delle orbite di satelliti;

Riconoscendo che l’Organizzazione internazionale per le telecomunicazioni mobili via satellite ha creato, conformemente al suo obiettivo originale, un sistema mondiale di comunicazioni mobili via satellite per le comunicazioni marittime, segnatamente dei mezzi che permettono le comunicazioni di soccorso e di sicurezza, che sono specificate nella Convenzione internazionale del 1974 4 per la salvaguardia della vita umana in mare, con le sue modifiche, e nel Regolamento delle radiocomunicazioni 5 così come stipulato nella Costituzione 6 e nella Convenzione 7 dell’Unione internazionale delle telecomunicazioni, con le sue modifiche, quale risposta ad alcune esigenze di radiocomunicazione del Sistema mondiale di soccorso e sicurezza in mare (SMSSM);

Ricordando che l’Organizzazione aveva allargato il suo obiettivo originale creando delle comunicazioni aeronautiche e mobili terrestri, come pure delle comunicazioni aeronautiche via satellite per la gestione del traffico aereo e del controllo operativo degli aeromobili (servizi di sicurezza aeronautica), e che crea inoltre dei servizi di radiolocalizzazione;

Riconoscendo che l’aumento della concorrenza sul mercato dei servizi di comunicazione mobile via satellite ha reso necessario che il sistema a satelliti d’Inmarsat funzioni attraverso la Società così come definita all’articolo 1, al fine di poter restare duraturo dal punto di vista commerciale e assicurare in questo modo, come principio di base, la continuità dei servizi di comunicazione marittima via satellite di soccorso e di sicurezza per il Sistema mondiale di soccorso e di sicurezza in mare (SMSSM);

Intenzionati a far rispettare dalla Società alcuni altri principi di base, segnatamente di non effettuare discriminazioni in base alla nazionalità, di intraprendere delle attività esclusivamente a scopo pacifico, di mirare a fornire i servizi di comunicazione mobile via satellite a tutte le regioni in cui ne sussiste il bisogno e di garantire il principio di concorrenza leale;

Notando che la Società funzionerà secondo principi finanziari ed economici sani, tenuto conto dei principi commerciali generalmente riconosciuti;

Affermando che un controllo intergovernativo è necessario per assicurare che la Società adempia i suoi obblighi di fornitore di servizi per il Sistema mondiale di soccorso e di sicurezza in mare (SMSSM) e rispetti gli altri principi di base,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Definizioni

Ai fini della presente Convenzione:

  1. il termine «l’Organizzazione» indica l’organizzazione intergovernativa creata conformemente alle disposizioni dell’articolo 2;
  2. il termine «la Società» indica la o le strutture commerciali costituita/e in applicazione del diritto nazionale e tramite le quali funziona il sistema via satellite d’Inmarsat;
  3. il termine «Parte» indica uno Stato per il quale la presente Convenzione è entrata in vigore;
  4. l’espressione «Accordo di servizi pubblici» indica l’Accordo applicato dall’Organizzazione e dalla Società, come indicato al paragrafo 1 dell’articolo 4;
  5. «SMSSM» indica il Sistema mondiale di soccorso e di sicurezza in mare, così come stabilito dall’Organizzazione marittima internazionale.

Art. 2 Creazione dell’Organizzazione

L’Organizzazione internazionale per le telecomunicazioni mobili via satellite, qui di seguito denominata «l’Organizzazione», è creata dalla presente Convenzione.

Art. 3 Finalità

La finalità dell’Organizzazione è assicurare che i principi di base enunciati nel presente articolo vengano rispettati dalla Società, e segnatamente:

  1. assicurare la prestazione continua dei servizi mondiali di comunicazione via satellite di soccorso e sicurezza in mare, segnatamente quelli precisati nella Convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare, con le sue modifiche, e nel Regolamento delle radiocomunicazioni come stipulato nella Costituzione e nella Convenzione dell’Unione internazionale delle telecomunicazioni, con le sue modifiche, concernente il SMSSM;
  2. assicurare i servizi senza alcuna discriminazione in base alla nazionalità;
  3. esercitare le sue attività esclusivamente per fini pacifici;
  4. fornire servizi di comunicazione mobile via satellite a tutte le zone in cui ve n’è il bisogno, tenendo debitamente conto delle regioni rurali e isolate dei Paesi in via di sviluppo;
  5. funzionare secondo i principi della concorrenza leale, rispettando le leggi e i regolamenti applicabili.

Art. 4 Applicazione dei principi di base

1) L’Organizzazione, con l’approvazione dell’Assemblea, applica un Accordo di servizi pubblici con la Società e conclude qualsiasi altro accordo necessario per permettere all’Organizzazione di controllare e di fare rispettare dalla Società i principi di base di cui all’articolo 3, come pure di applicare qualsiasi altra disposizione della presente Convenzione. 2) Ogni Parte sul cui territorio ha sede la Società, adotta ogni misura appropriata conformemente alla sua legislazione nazionale, necessaria per permettere alla Società di continuare a fornire dei servizi SMSSM, e rispettare gli altri principi di base di cui all’articolo 3.

Art. 5 Struttura

L’Organizzazione comprende i seguenti organismi:

  1. l’Assemblea;
  2. un Segretariato con a capo un Direttore.

Art. 6 Assemblea – Composizione e riunioni

1) L’Assemblea si compone di tutte le Parti. 2) L’Assemblea si riunisce ogni due anni in sessione ordinaria. Sessioni straordinarie vengono convocate su richiesta di un terzo delle Parti o su richiesta del Direttore, o secondo le disposizioni contenute nel regolamento interno dell’Assemblea. 3) Ogni Parte ha il diritto di assistere e di partecipare alle riunioni dell’Assemblea indipendentemente dal luogo in cui queste si svolgono. Le disposizioni stabilite con il Paese ospitante devono essere compatibili con tali obblighi.

Art. 7 Assemblea – Procedure

1) Ogni parte disporrà di un voto in Assemblea. 2) Ogni decisione relativa a questioni di fondo viene presa a maggioranza di due terzi, mentre ogni decisione relativa a questioni procedurali viene adottata a maggioranza semplice delle Parti presenti e votanti. Le Parti che si astengono dalla votazione saranno considerate come non votanti. 3) Ogni decisione in merito al fatto se una data questione sia procedurale o di fondo sarà presa dal presidente. Tale decisione può essere annullata da un voto a maggioranza di due terzi delle Parti presenti e votanti. 4) Per ogni riunione dell’Assemblea, il quorum è costituito dalla maggioranza delle Parti.

Art. 8 Assemblea – Funzioni

L’Assemblea ha le seguenti funzioni:

  1. studia ed esamina le finalità, la politica generale e gli obiettivi a lungo termine dell’Organizzazione e le attività della Società riguardanti i principi di base enunciati all’articolo 3, tenuto conto di tutte le raccomandazioni della Società in merito;
  2. adotta tutte le misure e decide di tutte le procedure necessarie per assicurare che la Società rispetti i principi di base, conformemente alle disposizioni dell’articolo 4, segnatamente l’approvazione della conclusione, della modifica e della disdetta dell’Accordo di servizi pubblici conformemente alle disposizioni del paragrafo 1 dell’articolo 4;
  3. decide su tutte le questioni concernenti le relazioni ufficiali tra l’Organizzazione e gli Stati, che siano Parti oppure no, e le organizzazioni internazionali;
  4. decide di ogni emendamento alla presente Convenzione in virtù dell’articolo 18 che segue;
  5. nomina un Direttore conformemente all’articolo 9 ed è abilitata a congedare il Direttore; e
  6. esercita tutte le altre funzioni che le incombono, in virtù di un qualunque altro articolo della presente Convenzione.

Art. 9 Segretariato

1) Il mandato del Direttore dura quattro anni oppure ha una durata decisa dall’Assemblea. 2) Il Direttore è il rappresentante legale dell’Organizzazione e il capo del Segretariato; è responsabile nei confronti dell’Assemblea e opera sotto l’autorità di quest’ultimo. 3) Il Direttore determina, in funzione dei consigli e delle istruzioni dell’Assemblea, la struttura, gli effettivi e le condizioni normali d’impiego dei funzionari e impiegati, consulenti e altri consiglieri del Segretariato, e nomina il personale del Segretariato. 4) Al momento della nomina del Direttore e degli altri membri del personale del Segretariato, occorre in primo luogo tener conto della necessità di assicurare il grado d’integrità, di competenza e di efficacia più elevato. 5) L’Organizzazione conclude, con ogni Parte sul cui territorio ha sede il Segretariato dell’Organizzazione, un accordo, che deve essere approvato dall’Assemblea, concernente tutte le installazioni, privilegi e immunità dell’Organizzazione, del suo Direttore e degli altri funzionari e dei rappresentanti delle Parti quando quest’ultimi si trovano sul territorio del Paese ospitante, ai fini dell’esercizio delle loro funzioni. Tale accordo cessa se il Segretariato lascia il territorio del Paese ospitante. 6) Eccezion fatta per le Parti che hanno stipulato un accordo conformemente al paragrafo 5, tutte le altre Parti stipulano un Protocollo sui privilegi e le immunità dell’Organizzazione, del suo Direttore, del suo personale, degli esperti incaricati di missioni per conto dell’Organizzazione e dei rappresentati delle Parti mentre si trovano sul territorio delle Parti allo scopo di esercitare le loro funzioni. Tale Protocollo è indipendente dalla presente Convenzione e stipula le condizioni alle quali cessa di avere effetto.

Art. 10 Spese

2) Ogni Parte fa fronte alle proprie spese di rappresentanza alle riunioni dell’Assemblea.

1) L’Organizzazione adotta, nell’Accordo di servizi pubblici, ogni disposizione affinché le spese inerenti ai seguenti costi siano a carico della Società:

  1. creazione e funzionamento del Segretariato;
  2. tenuta delle sessioni dell’Assemblea;
  3. applicazione delle misure adottate dall’Organizzazione in virtù dell’articolo 4, al fine di assicurare che la Società rispetti i principi di base.

Art. 11 Responsabilità

Una Parte non è responsabile in quanto tale degli atti e delle obbligazioni dell’Organizzazione o della Società, se non per quanto concerne coloro che non sono Parti o le persone fisiche o giuridiche che potrebbe rappresentare e unicamente nella misura in cui tale responsabilità può derivare dai trattati in vigore tra la Parte e la non-Parte interessata. Tuttavia, le disposizioni che precedono non proibiscono ad una Parte che sia tenuta, in virtù di un siffatto trattato, ad indennizzare una non-Parte o una persona fisica o giuridica che essa rappresenti, di invocare i diritti che possano derivare da detto trattato nei confronti di qualsiasi altra Parte.

Art. 12 Personalità giuridica

L’Organizzazione gode di personalità giuridica. Ai fini dell’esercizio delle funzioni che le spettano, essa è in particolare abilitata a stipulare contratti, acquisire, affittare, detenere e cedere beni mobili e immobili, nonché essere parte in un procedimento giudiziario e concludere accordi con Stati od organizzazioni internazionali.

Art. 13 Rapporti con le altre organizzazioni internazionali

L’Organizzazione collabora con l’Organizzazione delle Nazioni Unite e con gli organi di essa che si occupano delle utilizzazioni pacifiche dello spazio extra-atmosferico e delle zone oceaniche nonché con le sue istituzioni specializzate e con altre organizzazioni internazionali sulle questioni di interesse comune.

Art. 14 Ritiro

Ogni Parte può, mediante notifica scritta indirizzata al Depositario, ritirarsi volontariamente dall’Organizzazione, in qualsiasi momento; il ritiro avrà effetto a partire dal momento in cui il Depositario ha ricevuto detta notifica.

Art. 15 Composizione delle controversie

Ogni controversia fra le Parti, o fra le Parti e l’Organizzazione, in relazione a qualsiasi questione derivante dalla presente Convenzione deve essere composta mediante negoziato fra le Parti interessate. Se entro il termine di un anno a partire dalla data in cui una qualsiasi delle Parti ha chiesto un regolamento, questo non è intervenuto, e se le Parti in controversia non hanno accettato:

  1. nel caso di una controversia fra le Parti, di sottoporla alla Corte internazionale di giustizia; o
  2. nel caso di un’altra controversia, di sottoporla ad altre procedure di regolamento delle controversie, la controversia può, se le Parti sono consenzienti, essere sottoposta ad arbitrato conformemente all’allegato della presente Convenzione.

Art. 16 Consenso ad essere vincolato

2) La ratifica, l’accettazione, l’approvazione o l’adesione si effettuano mediante deposito dello strumento appropriato presso il Depositario. 3) Nessuna riserva può essere fatta alla presente Convenzione.

1) La presente convenzione rimane aperta alla firma a Londra fino alla sua entrata in vigore; successivamente rimane aperta all’adesione. Tutti gli Stati possono divenire Parti della presente convenzione mediante:

  1. firma senza riserva di ratifica, accettazione o approvazione; oppure
  2. firma con riserva di ratifica, accettazione o approvazione, seguita da ratifica, accettazione o approvazione; oppure
  3. adesione.

Art. 17 Entrata in vigore

1) La presente convenzione entra in vigore sessanta giorni dopo la data in cui gli Stati rappresentanti il 95 per cento delle quote di investimento iniziali sono divenuti Parti della convenzione. 2) Nonostante le disposizioni del paragrafo 1), ove la presente convenzione non sia entrata in vigore nel termine dei trentasei mesi successivi alla data in cui essa è stata aperta alla firma, essa non entrerà in vigore, 3) Per uno Stato che abbia depositato uno strumento di ratifica, accettazione o approvazione o adesione della presente convenzione dopo la data della sua entrata in vigore, la ratifica, l’accettazione, l’approvazione o l’adesione prendono effetto alla data del deposito dello strumento.

Art. 18 Emendamenti

1) Ogni Parte può proporre degli emendamenti alla presente Convenzione, che vengono comunicati dal Direttore a tutte le altre Parti e alla Società. L’Assemblea valuta l’emendamento unicamente dopo un termine di sei mesi, tenendo conto di ogni raccomandazione fatta dalla Società. L’Assemblea può, in casi particolari, in virtù di una decisione di fondo, ridurre la durata di tale periodo di tre mesi al massimo. 2) Ove venga adottato dall’Assemblea, l’emendamento entrerà in vigore centoventi giorni dopo il ricevimento da parte del Depositario delle notifiche di accettazione di tale emendamento da parte dei due terzi degli Stati che, alla data della sua adozione da parte dell’Assemblea, erano Parti alla Convenzione. Quando entra in vigore, l’emendamento diviene vincolante per tutte le Parti che lo hanno accettato. Per ogni altro Stato Parte al momento dell’adozione dell’emendamento da parte dell’Assemblea, detto emendamento ha carattere vincolante dal giorno in cui il Depositario riceve la sua notifica di accettazione.

Art. 19 Depositario

1) Il Depositario della presente convenzione sarà il Segretario generale dell’Organizzazione marittima internazionale. 3) Al momento dell’entrata in vigore di un emendamento alla Convenzione, il Depositario ne trasmette una copia certificata conforme al Segretariato dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per la registrazione e la pubblicazione, conformemente alle disposizioni dell’articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite 8 .

2) Il Depositario informa al più presto possibile tutte le Parti:

  1. di ogni firma della Convenzione;
  2. del deposito di ogni strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione;
  3. dell’entrata in vigore della Convenzione;
  4. dell’adozione di ogni emendamento alla Convenzione e dell’entrata in vigore di esso;
  5. di ogni notifica di ritiro;
  6. delle altre modifiche e comunicazioni aventi relazione con la presente Convenzione.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato la presente convenzione.

Fatto a Londra il 3 settembre 1976 in lingua inglese, spagnola, francese e russa, tutti i testi facenti egualmente fede, in un solo esemplare depositato presso il Depositario che ne invierà una copia certificata conforme al Governo di ciascuno degli Stati che sono stati invitati a partecipare alla Conferenza internazionale sulla creazione di un sistema marittimo internazionale a satelliti e al Governo di ogni altro Stato che firmi la convenzione o che vi aderisca.

(Seguono le firme)

Allegato

Procedure da seguire per la composizione delle controversie di cui all’art. 15 della Convenzione

Art. 1

Le controversie suscettibili di composizione in applicazione dell’articolo 15 della Convenzione sono sottoposte ad un tribunale arbitrale composto da tre membri.

Art. 2

Il Segretariato fornisce senza indugio un esemplare del fascicolo a ciascuna delle Parti.

Ogni attore o gruppo di attori che desideri sottoporre ad arbitrato una controversia trasmetterà ad ogni convenuto e al Segretariato un fascicolo contenente:

  1. una descrizione completa della controversia, le ragioni per le quali ad ogni convenuto viene chiesto di partecipare all’arbitrato e le misure chieste;
  2. le ragioni per le quali l’oggetto della controversia è di competenza del tribunale e le ragioni per le quali detto tribunale può onorare la richiesta presentata ove esso si pronunci a favore della Parte attrice;
  3. un’esposizione che spieghi i motivi per cui la Parte attrice non ha potuto comporre la controversia mediante vie amichevoli o tramite mezzi diversi dall’arbitrato;
  4. la prova dell’accordo o del consenso delle Parti quando questo è una condizione di ricorso alla procedura di arbitrato;
  5. il nome della persona designata dalla Parte attrice a far parte del tribunale.

Art. 3

1) Nei sessanta giorni che seguono la data di ricezione da parte di tutti i convenuti degli esemplari del fascicolo di cui all’articolo 2, questi designano collettivamente una persona a far parte del tribunale. Nello stesso periodo di tempo i convenuti possono, congiuntamente o singolarmente, fornire ad ogni Parte e al Segretariato un documento contenente la loro risposta, individuale o collettiva, agli esposti di cui all’articolo 2 e comprendente ogni domanda riconvenzionale che promani dall’oggetto della controversia. 2) Nei trenta giorni successivi alla loro designazione i due membri del tribunale si consultano per la scelta di un terzo arbitro. Questi non deve avere la medesima nazionalità di una delle Parti in controversia, non deve risiedere sul territorio di una delle Parti né deve essere al servizio di alcuna di esse. 3) Ove l’una o l’altra Parte non designi un arbitro nei termini previsti o se il terzo arbitro non viene nominato nei tempi previsti, il presidente della Corte internazionale di giustizia o, se egli ne è impedito ovvero abbia la medesima nazionalità di una Parte in controversia, il vice‑presidente o, se questo ne è impedito o ha la medesima nazionalità di una qualunque delle Parti, il giudice più anziano che non abbia la stessa nazionalità di una qualunque delle Parti in controversia può, su richiesta di una delle Parti, nominare un arbitro o più arbitri, secondo i casi. 4) Il terzo arbitro assume le funzioni di presidente del tribunale. 5) Il tribunale è costituito subito dopo la nomina del suo presidente.

Art. 4

2) Se in seno al tribunale si verifica una vacanza per qualsiasi altra ragione e se non si è provveduto a coprire una vacanza verificatasi nelle condizioni previste al paragrafo 1), i membri del tribunale rimasti in carica possono, su richiesta di una delle Parti, continuare la procedura ed emettere la sentenza.

1) Ove si produca una vacanza in seno al tribunale per ragioni che il presidente o i membri del tribunale rimasti in carica ritengono indipendenti dalla volontà delle Parti o compatibili con il buon svolgimento della procedura di arbitrato, tale vacanza viene coperta conformemente alle seguenti disposizioni:

  1. se la vacanza deriva dal ritiro di un membro nominato da una Parte, questa sceglie un sostituto entro i dieci giorni successivi alla vacanza;
  2. se la vacanza risulta dal ritiro del presidente o di un altro membro nominato conformemente alle disposizioni del paragrafo 3) dell’articolo 3, si procederà alla scelta di un sostituto secondo le modalità previste rispettivamente dai paragrafi 2) e 3) dell’articolo 3.

Art. 5

1) Il tribunale decide la data e il luogo delle proprie sedute. 2) I dibattiti si svolgono a porte chiuse e tutti i documenti e atti presentati al tribunale sono confidenziali. Tuttavia, l’Organizzazione può assistere ai dibattiti e ricevere comunicazione di tutti i documenti e atti presentati. Allorché l’Organizzazione è Parte nel procedimento, tutte le Parti possono assistervi e ricevere comunicazione di tutti i documenti e atti presentati. 3) In caso di disaccordo in merito alla competenza del tribunale, questo esaminerà in via prioritaria tale questione. 4) Il procedimento si svolge per iscritto e ogni Parte è abilitata a presentare prove scritte a sostegno delle proprie argomentazioni di fatto e di diritto. Tuttavia, ove il tribunale lo ritenga opportuno si potrà procedere alla presentazione di argomentazioni verbali e all’escussione di testi. 5) Il procedimento inizia con la presentazione del promemoria della Parte attrice che contiene le sue argomentazioni, la descrizione dei fatti relativi con prove a sostegno e i principi giuridici invocati. Il promemoria della Parte attrice è seguito da una contromemoria della Parte convenuta. La Parte attrice può presentare una replica alla contromemoria della Parte convenuta che può presentare una controreplica. Ulteriori argomentazioni potranno essere presentate solo ove il tribunale lo ritenga necessario. 6) Il tribunale ascolterà le domande riconvenzionali traenti origine direttamente dall’oggetto della controversia ed emetterà un giudizio su tali domande ove esse siano di sua competenza così come indicato all’articolo 15 della Convenzione. 7) Se nel corso del procedimento le Parti giungono ad un accordo, il tribunale lo registrerà agli atti sotto forma di una decisione emessa con il consenso delle Parti. 8) In ogni momento del procedimento il tribunale può porre termine ad esso se decide che la controversia oltrepassa i limiti della sua competenza così come essa è definita dall’articolo 15 della Convenzione. 9) Le delibere del tribunale sono segrete. 10) Le decisioni del tribunale vengono rese e motivate per iscritto. Esse debbono essere approvate da almeno due membri del tribunale. Un membro in disaccordo con la decisione emessa può presentare la propria opinione separatamente per iscritto. 11) Il tribunale comunica la propria decisione al Segretariato che ne informa tutte le Parti. 12) Il tribunale può adottare le norme di procedura complementari necessarie allo svolgimento dell’arbitrato; tali norme debbono essere compatibili con quelle stabilite dal presente allegato.

Art. 6

Se una Parte non agisce, l’altra Parte può chiedere al tribunale di pronunciarsi sulla base del promemoria che essa ha presentato. Prima di pronunciarsi il tribunale deve assicurarsi che il caso sia di sua competenza e che la questione sia fondata di fatto e di diritto.

Art. 7

Ogni Parte o l’Organizzazione possono chiedere al tribunale l’autorizzazione ad intervenire e a divenire anche esse Parte nella controversia. Il tribunale accetterà la richiesta ove stabilisca che l’attore ha un interesse sostanziale nel caso.

Art. 8

Il tribunale può nominare degli esperti per assisterlo, su richiesta di una Parte in controversia o di propria iniziativa.

Art. 9

Ogni Parte o l’Organizzazione forniscono tutte le informazioni che il tribunale, su richiesta di una Parte in causa o di propria iniziativa, riterrà necessarie allo svolgimento del procedimento e alla composizione della controversia.

Art. 10

In attesa di emettere una sentenza, il tribunale può indicare tutte le misure cautelative necessarie per salvaguardare i rispettivi diritti delle Parti in causa.

Art. 11

2) La decisione del tribunale, ivi compresa ogni composizione amichevole tra le Parti in causa in applicazione del paragrafo 7) dell’articolo 5, sarà vincolante per tutte le Parti in causa le quali debbono conformarvisi in buona fede. Allorché l’Organizzazione è Parte in una controversia e il tribunale decide che una decisione adottata da un qualsiasi organo dell’Organizzazione è nulla e da considerarsi non avvenuta, in quanto non è stata autorizzata dalla Convenzione o in quanto non è conforme a quest’ultima, la decisione del tribunale sarà vincolante per tutte le Parti. 3) Ove intervenga una controversia sul significato o sulla portata della sentenza, il tribunale che l’ha pronunciata ne stabilirà l’interpretazione su richiesta di ogni Parte in causa.

1) La decisione del tribunale, adottata in conformità al diritto internazionale, dovrà basarsi su:

  1. la Convenzione;
  2. i principi del diritto generalmente riconosciuti.

Art. 12

A meno che il tribunale non decida altrimenti in ragione di particolari circostanze del caso, le spese del tribunale, ivi inclusa la remunerazione dei suoi membri, saranno sostenute in maniera uguale da entrambe le Parti. Allorché esiste più di una Parte attrice o più di una Parte convenuta, il tribunale ripartisce le rispettive spese fra attori o convenuti. Allorché l’Organizzazione è parte in una controversia, la sua quota spese in relazione all’arbitrato viene considerata una spesa amministrativa dell’Organizzazione.

Accordo operativo

I Firmatari del presente accordo operativo,

Considerando che gli Stati Parti della convenzione istitutiva dell’Organizzazione internazionale per le telecomunicazioni mobili via satellite (Inmarsat) si impegnano nella suddetta convenzione a firmare il presente accordo operativo o a designare un organismo competente per firmarlo,

hanno convenuto quanto segue:

Art. I Definizioni

2) Le definizioni dell’articolo primo della convenzione si applicano al presente accordo.

1) Ai fini del presente accordo:

  1. il termine «convenzione» indica la convenzione istitutiva dell’Organizzazione internazionale per le telecomunicazioni mobili via satellite (Inmarsat), compreso il suo allegato;
  2. il termine «Organizzazione» indica l’Organizzazione internazionale di telecomunicazioni mobili via satellite (Inmarsat) creata dalla convenzione;
  3. il termine «ammortamento» comprende il deprezzamento ma non la remunerazione del capitale.

Art. II Diritti e obblighi dei Firmatari

1) Ogni Firmatario acquisisce i diritti attribuiti ai Firmatari dalla convenzione e dal presente accordo e si impegna ad adempiere agli obblighi cui è tenuto ai sensi di questi due strumenti. 2) Ogni Firmatario agisce conformemente a tutte le disposizioni della convenzione e del presente accordo.

Art. III Contributi al capitale

1) Ogni Firmatario contribuisce alle richieste di capitale dell’Organizzazione in proporzione della sua quota di investimento e riceve il rimborso e la remunerazione del capitale alle condizioni fissate dal Consiglio conformemente alle disposizioni della convenzione e del presente accordo. 3) Un interesse calcolato ad un tasso fissato dal Consiglio sarà aggiunto ad ogni somma non pagata alla scadenza fissata dal Consiglio. 4) Se l’ammontare totale dei contributi al capitale che i Firmatari sono tenuti a versare nel corso di un esercizio finanziario qualsiasi supera del 50 per cento il limite fissato in applicazione dell’articolo IV durante il periodo che precede la prima determinazione delle quote di investimento, fondata sull’utilizzazione del settore spaziale Inmarsat conformemente alle disposizioni dell’articolo V, il Consiglio prevede l’adozione di altre misure, tra cui il ricorso ad uno scoperto finanziario provvisorio per consentire a quei Firmatari che lo desiderino, di scaglionare il pagamento dei contributi supplementari nel corso degli anni successivi. Il Consiglio determinerà il tasso di interesse da applicarsi in tali casi tenendo conto delle spese supplementari sostenute dall’Organizzazione.

2) Sono compresi nelle richieste di capitale:

  1. tutti i costi diretti e indiretti relativi alla progettazione, alla messa a punto, all’acquisizione, alla costruzione e alla messa in opera del settore spaziale Inmarsat, all’acquisizione di diritti contrattuali mediante locazione, nonché agli altri beni dell’Organizzazione;
  2. i fondi ritenuti necessari per coprire le spese di gestione, di mantenimento e di amministrazione dell’Organizzazione, in attesa che essa disponga di redditi per far fronte a tali costi tenuto conto del paragrafo 3) dell’articolo VIII;
  3. i pagamenti dovuti dai Firmatari in applicazione dell’articolo XI.

Art. IV Limitazione del capitale

Il totale dei contributi netti dei Firmatari al capitale e dell’ammontare degli impegni contrattuali di capitale dell’Organizzazione è sottoposto ad un limite. Tale somma dovrà essere pari all’ammontare cumulativo dei contributi al capitale versati dai Firmatari in applicazione dell’articolo III, diminuito dell’ammontare cumulativo del capitale che è stato loro rimborsato in virtù del presente accordo ed aumentato dell’ammontare inevaso degli impegni contrattuali di capitale dell’Organizzazione. Il limite iniziale è fissato a 200 milioni di dollari statunitensi. Il Consiglio avrà il potere di modificare tale limite.

Art. V Quote d’investimento

1) Le quote di investimento dei Firmatari saranno determinate sulla base dell’utilizzazione del settore spaziale Inmarsat. Ogni Firmatario avrà una quota di investimento pari alla sua percentuale del totale dell’utilizzazione del settore spaziale Inmarsat da parte di tutti i Firmatari. L’utilizzazione del settore spaziale Inmarsat si misura sulla base dei canoni percepiti dall’Organizzazione per l’utilizzazione del settore spaziale Inmarsat conformemente all’articolo 19 della convenzione e all’articolo VIII del presente accordo. 2) Per la determinazione delle quote di investimento, l’utilizzazione nei due sensi sarà divisa in due parti uguali, una corrispondente al territorio, una corrispondente alla stazione terrestre mobile. La parte corrispondente alla nave, all’aeromobile o alla stazione terrestre mobile di terra da cui proviene o a cui è destinato il traffico sarà attribuita al Firmatario designato dalla Parte che esercita la sua autorità sulla nave, sull’aeromobile o sulla stazione terrestre mobile di terra. La parte corrispondente al territorio del Paese dal quale proviene o al quale è destinato il traffico verrà attribuita al Firmatario designato dalla Parte corrispondente al territorio dal quale proviene o al quale il traffico è destinato. Tuttavia allorché per un dato Firmatario il rapporto fra le parti corrispondenti alla stazione terrestre mobile e le parti corrispondenti al territorio è superiore al rapporto 20:1, a tale Firmatario sarà attribuita, dopo che egli ne avrà fatto richiesta al Consiglio, una quota di utilizzazione equivalente a due volte la parte corrispondente al territorio oppure ad una quota di investimento dello 0,1 per cento se questa è più elevata. Ai fini del presente paragrafo si considerano navi le strutture utilizzate nell’ambiente marino per le quali il Consiglio ha autorizzato l’accesso al settore spaziale Inmarsat. 3) Prima di determinare le quote di investimento sulla base dell’utilizzazione, conformemente ai paragrafi 1), 2) e 4), sarà fissata la quota di investimento di ogni Firmatario conformemente all’allegato del presente accordo. 4) La prima determinazione delle quote di investimento sulla base dell’utilizzo del settore spaziale Inmarsat conformemente ai paragrafi 1) e 2) avrà luogo a non meno di due anni e a non più di tre anni dall’entrata in servizio operativo del settore spaziale Inmarsat nelle zone dell’Atlantico, del Pacifico e dell’Oceano Indiano; la data esatta della determinazione sarà decisa dal Consiglio. Ai fini di questa prima determinazione l’utilizzo si misura su un periodo di un anno anteriormente alla prima determinazione delle quote di investimento. 6) La quota di investimento di un Firmatario che divenga tale dopo la prima determinazione delle quote di investimento sulla base della utilizzazione viene determinata dal Consiglio. 7) Nella misura in cui una quota di investimento viene determinata conformemente ai commi b) o c) del paragrafo 5) o al paragrafo 8), le quote di investimento di tutti gli altri Firmatari verranno adeguate mantenendo le proporzioni in cui si trovavano le loro rispettive quote di investimento prima di tale adeguamento. Nel caso di un ritiro volontario od obbligatorio di un Firmatario, le quote di investimento dello 0,05 per cento fissate conformemente alle disposizioni del paragrafo 8) non verranno aumentate. 8) A prescindere da qualsiasi disposizione del presente articolo, nessun Firmatario deve disporre di una quota di investimento inferiore allo 0,05 per cento del totale delle quote di investimento. 9) In ogni rideterminazione delle quote di investimento, la quota di un Firmatario non può essere aumentata in una sola volta di oltre il 50 per cento del suo valore iniziale, né essere diminuita di oltre il 50 per cento del suo valore corrente. 10) Dopo l’applicazione dei paragrafi 2) e 9), le quote di investimento non attribuite saranno rese disponibili e ripartite dal Consiglio fra i Firmatari che desiderino aumentare le proprie quote di investimento. Tale attribuzione addizionale non deve accrescere di oltre il 50 per cento la quota di investimento corrente di un Firmatario. 11) Dopo l’applicazione del paragrafo 10), le restanti quote di investimento non attribuite saranno ripartite fra i Firmatari proporzionalmente alle quote di investimento che sarebbero toccate loro a seguito di qualsiasi rideterminazione, con riserva delle disposizioni dei paragrafi 8) e 9). 12) Su richiesta di un Firmatario, il Consiglio può attribuirgli una quota di investimento ridotta rispetto a quella attribuitagli sulla base dei paragrafi da 1) a 7) e da 9) a 11) se altri Firmatari compensano totalmente tale riduzione accettando volontariamente un aumento delle proprie quote di investimento. Il Consiglio adotterà le procedure da seguire per ripartire equamente la quota o le quote resesi disponibili tra i Firmatari che desiderino aumentare le proprie quote di investimento.

5) Dopo la prima determinazione delle quote di investimento che si fondano sulla utilizzazione, le quote di investimento dovranno essere rideterminate per essere effettive:

  1. ad intervalli di un anno dopo la prima determinazione delle quote di investimento basate sull’utilizzazione, prendendo per base l’utilizzazione di tutti i Firmatari durante l’anno precedente;
  2. alla data di entrata in vigore del presente accordo per un nuovo Firmatario;
  3. alla data effettiva del ritiro volontario od obbligatorio di un Firmatario.

Art. VI Adeguamenti finanziari tra Firmatari

1) In occasione di ogni determinazione delle quote di investimento posteriormente alla determinazione iniziale effettuata al momento dell’entrata in vigore del presente accordo, vengono effettuati adeguamenti finanziari tra i Firmatari, tramite l’Organizzazione, sulla base di una valutazione effettuata conformemente al paragrafo 2). L’ammontare dei suddetti adeguamenti finanziari sarà determinato, per ogni Firmatario, applicando alla suddetta valutazione la differenza, ove esista, tra la nuova quota di investimento di ogni Firmatario e la sua quota di investimento anteriormente a tale determinazione. 3) I pagamenti dovuti dai o ai Firmatari conformemente al presente articolo saranno effettuati entro la data fissata dal Consiglio. Un interesse calcolato ad un tasso fissato dal Consiglio sarà aggiunto dopo tale data ad ogni somma non pagata.

2) La suddetta valutazione viene effettuata nel seguente modo:

  1. dal costo di acquisto iniziale di tutti i beni, così come esso è registrato nei conti dell’Organizzazione alla data dell’adeguamento, compresa la totalità degli introiti capitalizzati e delle spese capitalizzate, viene dedotta la somma:i)degli ammortamenti cumulativi così come registrati nei conti dell’Organizzazione alla data dell’adeguamento; eii)delle somme prese a prestito e di altre somme dovute dall’Organizzazione alla data dell’adeguamento;
  2. saranno adeguati i risultati ottenuti in applicazione del comma a), addizionando o sottraendo, a seconda del caso, un’altra somma che rappresenta l’insufficienza o l’eccesso, a seconda del caso, nei pagamenti effettuati dall’Organizzazione, a titolo di remunerazione del capitale dal momento dell’entrata in vigore del presente accordo fino alla data in cui la valutazione prende effetto, in rapporto all’ammontare cumulativo delle somme dovute in virtù del presente accordo, ai tassi di remunerazione del capitale in vigore nel corso dei periodi in cui i tassi relativi, fissati dal Consiglio in virtù dell’articolo VIII, erano applicabili. Ai fini della valutazione della somma indicante ogni insufficienza o eccedenza nei pagamenti, la remunerazione esigibile sarà calcolata mensilmente e si riferirà all’ammontare netto degli elementi indicati al comma a).

Art. VII Pagamento dei canoni di utilizzo

1) I canoni di utilizzo fissati in applicazione dell’articolo 19 della convenzione saranno pagabili dai Firmatari o dagli organismi delle telecomunicazioni autorizzati conformemente alle modalità adottate dal Consiglio. Tali modalità si atterranno il più strettamente possibile ai metodi di contabilità riconosciuti in materia di telecomunicazioni internazionali. 2) A meno che il Consiglio non decida altrimenti, i Firmatari e gli organismi di telecomunicazione autorizzati saranno incaricati di fornire informazioni alla Organizzazione per consentirle di determinare l’utilizzazione totale del settore spaziale Inmarsat e di determinare le quote di investimento. Il Consiglio adotterà la procedura da seguire per fornire tali informazioni all’Organizzazione. 3) Il Consiglio adotterà le sanzioni appropriate nel caso in cui il pagamento dei canoni di utilizzo sia in ritardo di quattro mesi o più rispetto alla scadenza. 4) Un interesse calcolato ad un tasso fissato dal Consiglio sarà aggiunto ad ogni somma che non sia stata saldata alla scadenza fissata dal Consiglio.

Art. VIII Entrate

2) In occasione della determinazione del tasso di remunerazione del capitale dei Firmatari, il Consiglio istituirà un’indennità per i rischi legati agli investimenti effettuati nell’Inmarsat e, tenendo conto di tale indennità, fisserà un tasso il più vicino possibile al costo del danaro sul mercato internazionale. 3) Nella misura in cui le entrate dell’Organizzazione non basteranno a coprire le spese di gestione, di mantenimento e di amministrazione dell’Organizzazione, il Consiglio potrà decidere di colmare il deficit utilizzando i fondi di cassa corrente dell’Organizzazione concludendo accordi sugli scoperti bancari, contraendo prestiti o richiedendo ai Firmatari il versamento di contributi al capitale, proporzionalmente alle loro rispettive quote di investimento; le suddette misure potranno essere adottate cumulativamente.

1) A meno che il Consiglio non decida diversamente, le entrate della Organizzazione saranno normalmente impiegate, nella misura in cui il loro ammontare lo consente, nel seguente ordine di priorità:

  1. per coprire le spese di gestione, di mantenimento e di amministrazione;
  2. per costituire quei fondi di rotazione che il Consiglio può giudicare necessari;
  3. per pagare ai Firmatari, proporzionalmente alle loro rispettive quote di investimento, le somme rappresentanti un rimborso del capitale in un ammontare corrispondente alle spese di ammortamento fissate dal Consiglio e registrate nei conti dell’Organizzazione;
  4. per versare, a beneficio di un Firmatario, ritiratosi dall’Organizzazione o che sia stato privato della qualità di membro, le somme che possono essergli dovute in applicazione dell’articolo XIII;
  5. per il versamento cumulativo, a beneficio dei Firmatari, proporzionalmente alle loro rispettive quote di investimento, del saldo disponibile a titolo di remunerazione del capitale.

Art. IX Regolamento dei conti

1) Il regolamento dei conti fra i Firmatari e l’Organizzazione per quanto attiene alle transazioni finanziarie effettuate in virtù degli articoli III, VI, VII e VIII, sarà effettuato in modo da mantenere al livello più basso possibile sia i trasferimenti di fondi tra i Firmatari e l’Organizzazione, sia i fondi a disposizione dell’Organizzazione in eccedenza rispetto ai fondi di esercizio che il Consiglio giudicherà necessari. 2) Tutti i pagamenti fra i Firmatari e l’Organizzazione in virtù del presente accordo saranno effettuati in qualsiasi moneta liberamente convertibile accettata dal creditore.

Art. X Scoperti e prestiti

1) Per fare fronte ad insufficienze di liquidi, in attesa dell’introito di fondi sufficienti o di contributi al capitale, l’Organizzazione potrà, su decisione del Consiglio, concludere accordi sugli scoperti bancari. 2) In circostanze eccezionali e allo scopo di finanziare ogni attività da essa intrapresa conformemente all’articolo 3 della convenzione o per far fronte a qualsiasi responsabilità da essa assunta, l’Organizzazione potrà contrarre prestiti su decisione del Consiglio. L’ammontare scoperto di tali prestiti sarà considerato come un impegno contrattuale in capitale ai fini dell’articolo IV.

Art. XI Responsabilità

1) Se l’Organizzazione è tenuta in virtù di un giudizio definitivo emesso da un tribunale competente o di un compromesso adottato od approvato dal Consiglio, a pagare un risarcimento che comprenda costi e spese, in relazione ad atti commessi o ad obblighi assunti dall’Organizzazione in applicazione della convenzione o del presente accordo, nella misura in cui il suo ammontare non possa essere interamente versato né mediante indennizzo né in esecuzione di un contratto assicurativo né di altre disposizioni finanziarie, i Firmatari dovranno versare all’Organizzazione la parte rimasta inevasa dell’indennizzo, proporzionalmente alle proprie quote di investimento quali esse erano alla data in cui ha preso origine la responsabilità, a prescindere da qualsiasi limitazione di capitale prevista dall’articolo IV o stabilita in applicazione di tale articolo. 2) Se un Firmatario, in quanto tale, è tenuto in virtù di un giudizio definitivo reso da un tribunale competente o di un compromesso adottato od approvato dal Consiglio a versare un risarcimento, compresi oneri e spese, in relazione ad un atto commesso o ad un obbligo assunto dall’Organizzazione in applicazione della convenzione o del presente accordo, l’Organizzazione rimborserà al Firmatario l’ammontare dell’indennizzo versato. 3) Se una richiesta di indennizzo viene presentata ad un Firmatario, questo deve, ai fini di un rimborso da parte dell’Organizzazione, informarne senza indugio l’Organizzazione e metterla in condizione sia di suggerire un parere sulla difesa o su qualsiasi altro mezzo di risolvere il caso, sia di assicurare tale difesa o tale soluzione e, nei limiti consentiti dalla legge della giurisdizione in cui è stata intentata l’azione, di intervenire nel procedimento sia con il Firmatario che in sostituzione di esso. 4) Ove l’Organizzazione sia tenuta a rimborsare un Firmatario in virtù del presente articolo, i Firmatari, nella misura in cui il rimborso non potrà essere interamente effettuato mediante indennizzo, o in esecuzione di un contratto assicurativo o di altre disposizioni finanziarie, dovranno versare all’Organizzazione la parte non saldata della somma reclamata proporzionalmente alle rispettive quote di investimento, così come esse erano alla data in cui ha preso origine la responsabilità, a prescindere da qualsiasi limitazione di capitale prevista dall’articolo IV o stabilita in applicazione di esso.

Art. XII Esonero dalla responsabilità derivante dalla fornitura di servizi di telecomunicazione

L’Organizzazione, i Firmatari in quanto tali e, allorché agiscono nell’esercizio delle proprie funzioni, i funzionari o gli impiegati dell’una o degli altri, i membri del consiglio d’amministrazione dei Firmatari e i rappresentanti presso i vari organi dell’Organizzazione non incorrono in alcuna responsabilità nei confronti di un Firmatario o dell’Organizzazione per le perdite o i danni derivanti da qualsiasi arresto, ritardo o cattivo funzionamento dei servizi delle telecomunicazioni forniti o da fornirsi conformemente alla convenzione o al presente accordo.

Art. XIII Regolamento finanziario in occasione del ritiro volontario o obbligatorio

2) Nella sua valutazione delle somme previste al paragrafo 1), il Consiglio può decidere di liberare totalmente o parzialmente il Firmatario del suo obbligo di versare la quota di contributi al capitale necessari per fare fronte agli impegni contrattuali espressamente autorizzati ed alle responsabilità derivanti da atti od omissioni antecedenti al ricevimento della notifica della decisione del ritiro oppure, secondo il caso, prima della data in cui il ritiro obbligatorio prende effetto. 3) Con riserva del pagamento da parte del Firmatario di ogni somma dovuta ai sensi dei commi b) e c) del paragrafo 1), l’Organizzazione deve, tenuto conto dell’articolo VIII, rimborsare al Firmatario le somme di cui ai commi a) e b) del paragrafo 1), entro gli stessi termini in cui gli altri Firmatari saranno rimborsati dei propri contributi al capitale o in termini più brevi se il Consiglio avrà deciso in tal senso. Il Consiglio fisserà il tasso di interesse da versare al o dal Firmatario in relazione ad ogni somma che possa restare in sospeso in qualsiasi momento. 4) A meno che il Consiglio non decida diversamente, un regolamento concluso in virtù delle disposizioni del presente articolo non ha l’effetto di sciogliere il Firmatario dal suo obbligo di versare la sua quota di contributi al capitale necessari per fare fronte alle responsabilità non contrattuali derivanti da atti od omissioni dell’Organizzazione precedentemente alla data del ricevimento della notifica della decisione del ritiro o, secondo il caso, prima della data effettiva del ritiro obbligatorio. 5) Il Firmatario non perderà nessuno dei diritti acquisiti in quanto tale, diritti che egli, a prescindere dal suo ritiro volontario od obbligatorio, conserverà dopo la data del suddetto ritiro e per i quali egli non abbia ricevuto compensazione nel quadro del regolamento concluso in virtù del presente articolo.

1) Entro i tre mesi successivi alla data effettiva del ritiro volontario od obbligatorio di un Firmatario dall’Organizzazione in virtù degli articoli 29 e 30 della Convenzione, il Consiglio informa il Firmatario della valutazione fatta in merito alla sua posizione finanziaria nei confronti dell’Organizzazione alla data in cui il ritiro volontario od obbligatorio prende effetto e delle modalità proposte per il regolamento così come previsto al paragrafo 3). La notifica comprenderà una nota:

  1. della somma dovuta dall’Organizzazione al Firmatario, che sarà calcolata moltiplicando la quota di investimento del Firmatario, alla data in cui prende effetto il ritiro volontario o obbligatorio, per la cifra fissata al termine della valutazione effettuata conformemente all’articolo VI, alla suddetta data;
  2. di ogni somma dovuta dal Firmatario all’Organizzazione e rappresentante la sua quota di contributo al capitale a titolo di impegni contrattuali espressamente autorizzati prima della data di ricevimento dell’avviso della sua decisione di ritirarsi, o, a seconda del caso, prima della data in cui il ritiro obbligatorio prende effetto; tale nota sarà accompagnata da un progetto di scadenzario dei pagamenti;
  3. di ogni altra somma dovuta dal Firmatario all’Organizzazione alla data in cui il ritiro volontario o obbligatorio prende effetto.

Art. XIV Approvazione delle stazioni terrestri

1) Per poter utilizzare il settore spaziale Inmarsat, tutte le stazioni terrestri dovranno essere approvate dall’Organizzazione conformemente ai criteri e alle procedure fissate dal Consiglio in applicazione del comma e) dell’articolo 15 della convenzione. 2) Qualsiasi richiesta per tale approvazione sarà presentata all’Organizzazione dal Firmatario designato dalla Parte sul territorio della quale la stazione terrestre di terra è o sarà situata, o dalla Parte o dal Firmatario designato dalla Parte sotto l’autorità della quale la stazione terrestre mobile o la stazione terrestre situata su una struttura operante in ambiente marino ottiene la licenza oppure, nel caso di stazioni terrestri di terra e di stazioni terrestri mobili situate su un territorio, su una nave, su un aeromobile o in una stazione terrestre su una struttura operante in ambiente marino che non sia sotto la giurisdizione di una Parte, da un organismo delle telecomunicazioni autorizzato. 3) Chiunque richieda l’approvazione di cui al paragrafo 2) assumerà nei confronti dell’Organizzazione, per quanto riguarda le stazioni terrestri per le quali egli ha presentato una richiesta, la responsabilità di far rispettare le procedure e le norme previste dall’Organizzazione a meno che, nel caso in cui la richiesta sia stata presentata da un Firmatario, la Parte che lo ha designato non si assuma tale responsabilità.

Art. XV Utilizzazione del settore spaziale Inmarsat

1) Ogni richiesta di utilizzazione del settore spaziale Inmarsat sarà presentata all’Organizzazione da un Firmatario o, nel caso di un territorio non sottoposto alla giurisdizione di una Parte, da un organismo di telecomunicazioni autorizzato. 2) L’utilizzazione sarà autorizzata dall’Organizzazione secondo i criteri e le procedure fissate dal Consiglio ai sensi del comma c) dell’articolo 15 della convenzione. 3) Ogni Firmatario od organismo di telecomunicazioni autorizzato a servirsi del settore spaziale Inmarsat è tenuto a rispettare le condizioni fissate dall’Organizzazione a proposito di tale utilizzazione, a meno che, nel caso i cui la richiesta sia stata presentata da un Firmatario, la Parte che lo ha designato non accetti di assumersi tale responsabilità per le autorizzazioni concesse a favore di tutte o di alcune stazioni terrestri che non siano di proprietà del detto Firmatario né da esso usate.

Art. XVI Composizione delle controversie

1) Ogni controversia tra i Firmatari o fra questi e l’Organizzazione, in relazione ai diritti e agli obblighi derivanti dalla Convenzione o dal presente accordo, deve essere risolta mediante negoziati tra le parti in contrasto. Se, nel termine di un anno a partire dalla data in cui una qualsiasi delle Parti ha chiesto un regolamento, questo non è intervenuto e se le parti in contrasto non hanno approvato un’altra procedura di regolamento, la controversia viene sottoposta ad arbitrato conformemente all’allegato della convenzione, su richiesta di una qualsiasi delle parti in contrasto. 2) A meno che le Parti non si accordino diversamente, ogni controversia che metta in causa l’Organizzazione e uno o più Firmatari in virtù di accordi che li vincolano, viene sottoposta ad arbitrato conformemente all’allegato della convenzione, su richiesta di una delle Parti in contrasto, nel termine di un anno a partire dalla data in cui tale regolamento è stato richiesto da una qualsiasi delle parti in contrasto. 3) Ogni Firmatario che abbia cessato di essere tale resta vincolato dal presente articolo per quanto riguarda le controversie relative ai diritti e agli obblighi derivanti dal fatto che è stato Firmatario del presente accordo.

Art. XVII Entrata in vigore

1) Il presente accordo entrerà in vigore nei confronti di un Firmatario alla data in cui entrerà in vigore la convenzione nei confronti della Parte interessata conformemente all’articolo 33 della convenzione. 2) Il presente Accordo è abrogato nel caso in cui la Convenzione cessi di essere in vigore, o se in precedenza sono entrati in vigore emendamenti alla Convenzione che stipulano la soppressione di ogni riferimento al presente Accordo.

Art. XVIII Emendamenti

1) Ogni Parte od ogni Firmatario può proporre emendamenti al presente accordo. Le proposte di emendamento verranno presentate all’Organo direttivo che ne informerà le altre Parti e gli altri Firmatari. Occorre un preavviso di tre mesi per l’esame da parte del Consiglio di una proposta di emendamento. Durante questo periodo, l’Organo direttivo richiederà il parere di tutti i Firmatari e lo renderà noto. Il Consiglio esaminerà gli emendamenti nei sei mesi successivi alla data della loro diffusione. L’Assemblea esaminerà la proposta di emendamento non prima di sei mesi dopo l’approvazione da parte del Consiglio. In casi particolari, l’Assemblea può ridurre tale periodo con una decisione adottata conformemente alla procedura prevista per le questioni di fondo. 2) Se sarà adottato dall’Assemblea dopo essere stato approvato dal Consiglio, l’emendamento entrerà in vigore centoventi giorni dopo che il Depositario avrà ricevuto la notifica dell’approvazione di tale emendamento da parte dei due terzi dei Firmatari che, alla data della sua adozione da parte dell’Assemblea, avevano la qualità di Firmatari e rappresentavano almeno i due terzi del totale delle quote di investimento. Solamente la Parte interessata è abilitata a notificare l’approvazione di un emendamento al Depositario. Tale notifica equivarrà ad accettazione dell’emendamento dalla detta Parte. Dal momento dell’entrata in vigore, l’emendamento diverrà vincolante per tutti i Firmatari, compresi coloro che non l’hanno accettato.

Art. XIX Depositario

1) Depositario del presente accordo sarà il Segretario generale dell’Organizzazione marittima internazionale. 3) Al momento dell’entrata in vigore del presente accordo, il Depositario ne trasmetterà una copia certificata conforme al Segretariato dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per la registrazione e la pubblicazione, conformemente all’articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite 9 . In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente accordo. Fatto a Londra il tre settembre millenovecentosettantasei nelle lingue inglese, spagnola, francese e russa, tutti i testi facenti ugualmente fede, in un solo esemplare che sarà depositato presso il Depositario il quale ne invierà una copia certificata conforme al Governo di ognuno degli Stati che sono stati invitati a partecipare alla Conferenza internazionale per la creazione di un sistema marittimo internazionale via satellite, al Governo di ogni altro Stato che firmi la convenzione o che vi aderisca e ad ogni Firmatario. (Seguono le firme)

2) Il Depositario informerà sollecitamente tutti gli Stati che firmano la convenzione o che vi aderiscono e tutti i Firmatari:

  1. di ogni firma del presente accordo;
  2. dell’entrata in vigore del presente accordo;
  3. dell’adozione di ogni emendamento al presente accordo e della sua entrata in vigore;
  4. di ogni notifica di ritiro;
  5. di ogni sospensione e di ogni ritiro obbligatorio;
  6. di altre notifiche e comunicazioni relative al presente accordo.

Allegato

Quote di investimento anteriori alla prima determinazione sulla base dell’utilizzazione

a) Le quote di investimento iniziali dei Firmatari designati dagli Stati sotto elencati saranno stabilite come segue:

Stati Uniti

17,00

Regno Unito

12,00

URSS, RSS di Bielorussia e RSS Ucraina

11,00

Norvegia

9,50

Giappone

8,45

Italia

4,37

Germania, Repubblica federale di

3,50

Francia

3,50

Grecia

3,50

Olanda

3,50

Canada

3,20

Spagna

2,50

Svezia

2,30

Danimarca

2,10

Australia

2,00

India

2,00

Brasile

1,50

Kuwait

1,48

Polonia

1,48

Argentina

0,75

Belgio

0,75

Finlandia

0,75

Repubblica democratica tedesca

0,74

Singapore

0,62

Nuova Zelanda

0,44

Bulgaria

0,33

Cuba

0,33

Indonesia

0,33

Iran

0,33

Cile

0,25

Perù

0,25

Svizzera

0,25

Liberia

0,10

Algeria

0,05

Egitto

0,05

Ghana

0,05

Iraq

0,05

Repubblica unita del Camerun

0,05

Thailandia

0,05

Turchia

0,05

Totale

101,45

b) Ogni Firmatario dell’accordo operativo designato da uno Stato sopra menzionato può, prima dell’entrata in vigore della convenzione e dell’accordo operativo, accettare una quota di investimento iniziale superiore a quella menzionata al paragrafo a) se:

  1. altri Firmatari accettano una riduzione corrispondente della loro quota di investimento iniziale; o
  2. la convenzione e l’accordo operativo non sono entrati in vigore ventiquattro mesi dopo essere rimasti aperti alla firma.

I Firmatari interessati informeranno il Depositario il quale stabilirà un elenco modificato delle quote di investimento iniziali e lo comunicherà a tutti gli Stati menzionati nell’elenco delle quote d’investimento iniziali.

c) Il Firmatario designato da uno Stato non menzionato al paragrafo a), se firmerà l’accordo operativo prima della sua entrata in vigore, indicherà al Depositario la sua quota di investimento iniziale, che corrisponderà alla relativa utilizzazione del settore spaziale Inmarsat che egli prevede di fare. Il Depositario aggiungerà il nuovo Firmatario e la sua quota di investimento iniziale all’elenco delle quote di investimento iniziali figuranti al paragrafo a). L’elenco così modificato sarà comunicato a tutti gli Stati in esso menzionati. La quota iniziale di investimento del nuovo Firmatario sarà successivamente sottoposta al Consiglio per la sua approvazione o modifica. Se il Consiglio modificherà tale quota, dovrà modificare proporzionalmente le quote di investimento iniziali e successivamente le quote d’investimento di tutti i Firmatari.

d) Al momento dell’entrata in vigore dell’accordo operativo, le quote di investimento dei Firmatari saranno determinate modificando proporzionalmente le quote di investimento iniziali dei Firmatari in modo che la somma di tutte le quote di investimento rappresenti il 100 per cento.

e) La quota di investimento iniziale di ogni Firmatario che non sia menzionato al paragrafo a) e che firmi l’accordo operativo dopo la sua entrata in vigore e la quota di investimento iniziale di ogni Firmatario che è menzionato nell’elenco delle quote di investimento iniziali e per il quale l’accordo operativo non sia entrato in vigore trentasei mesi dopo l’apertura alla firma sono determinate dal Consiglio e sono incluse in un elenco modificato delle quote di investimento iniziali di tutti i Firmatari.

f) Quando una nuova Parte diviene Membro dell’Organizzazione, o quando una Parte si ritira dall’Organizzazione o la sua qualità di Membro le viene ritirata, le quote di investimento di tutti i Firmatari vengono determinate modificando in proporzione le quote di investimento iniziali di tutti i Firmatari in modo che la somma di tutte le quote di investimento rappresenti il 100 per cento.

g) Le quote di investimento dello 0,05 per cento determinate conformemente al paragrafo 8) dell’articolo V dell’accordo operativo non saranno aumentate sulla base dei paragrafi c), d), e) e f) del presente allegato.

0.784.607

Campo d’applicazione il 3 marzo 202610

Stati partecipanti

Ratifica
Adesione (A)
Dichiarazione di
successione (S)
Firmato senza riserva di ratificazione (F)

Entrata in vigore

Algeria

15 luglio

1979 F

16 luglio

1979

Angola

7 febbraio

2022 A

7 febbraio

2022

Antigua e Barbuda

12 ottobre

2009 A

12 ottobre

2009

Arabia Saudita

5 ottobre

1983 A

5 ottobre

1983

Argentina

2 ottobre

1979 A

2 ottobre

1979

Australia

16 marzo

1979

16 luglio

1979

Bahamas

12 maggio

1994 A

12 maggio

1994

Bahrein

8 gennaio

1986 A

8 gennaio

1986

Bangladesh

17 settembre

1993 A

17 settembre

1993

Barbados

8 marzo

2023 A

8 marzo

2023

Belarus

29 marzo

1979

16 luglio

1979

Belgio

14 luglio

1979

16 luglio

1979

Bolivia

9 marzo

2018 A

9 marzo

2018

Bosnia e Erzegovina

17 aprile

1998 A

17 aprile

1998

Brasile

10 luglio

1979

16 luglio

1979

Brunei

4 ottobre

1993 A

4 ottobre

1993

Bulgaria

15 giugno

1979

16 luglio

1979

Camerun

23 ottobre

1990

23 ottobre

1990

Canada

17 maggio

1979 F

16 luglio

1979

Ceca, Repubblica

31 dicembre

1992 S

1° gennaio

1993

Cile

26 febbraio

1981

26 febbraio

1981

Cina*

13 luglio

1979 F

16 luglio

1979

Hong Kong

17 giugno

1997

1° luglio

1997

Cipro

8 giugno

1992 A

8 giugno

1992

Colombia

28 ottobre

1987 A

28 ottobre

1987

Comore

22 novembre

2000 A

22 novembre

2000

Cook, Isole

31 ottobre

2007 A

31 ottobre

2007

Corea (Nord)

15 ottobre

2013 A

15 ottobre

2013

Corea (Sud)

16 settembre

1985 A

16 settembre

1985

Costa Rica

5 giugno

1995 A

5 giugno

1995

Croazia

24 novembre

1992 A

24 novembre

1992

Cuba*

25 luglio

1989 A

25 luglio

1989

Danimarca

10 maggio

1979 F

16 luglio

1979

Ecuador

11 novembre

2015 A

11 novembre

2015

Egitto

29 novembre

1977 A

16 luglio

1979

Emirati Arabi Uniti

13 gennaio

1983 A

13 gennaio

1983

Figi

8 marzo

2016 A

8 marzo

2016

Filippine

30 marzo

1981 A

30 marzo

1981

Finlandia

12 luglio

1979

16 luglio

1979

Francia

18 ottobre

1979

18 ottobre

1979

Gabon

28 dicembre

1984 A

28 dicembre

1984

Georgia

12 gennaio

2015 A

12 gennaio

2015

Germania

23 ottobre

1979

23 ottobre

1979

Ghana

11 luglio

1995 A

11 luglio

1995

Giappone

25 novembre

1977

16 luglio

1979

Giordania

18 novembre

2014 A

18 novembre

2014

Grecia

13 luglio

1979

16 luglio

1979

Haiti

28 novembre

2025 A

28 novembre

2025

Honduras

16 novembre

2016 A

16 novembre

2016

India

6 giugno

1978

16 luglio

1979

Indonesia*

9 ottobre

1986 A

9 ottobre

1986

Iran

12 ottobre

1984 A

12 ottobre

1984

Iraq

21 luglio

1980

21 luglio

1980

Islanda

26 marzo

1991 A

26 marzo

1991

Isole Salomone

20 novembre

2020 A

20 novembre

2020

Israele

13 ottobre

1987 A

13 ottobre

1987

Italia

10 luglio

1979

16 luglio

1979

Kenya

21 luglio

1998 A

21 luglio

1998

Kuwait

25 febbraio

1977

16 luglio

1979

Lettonia

22 marzo

1995 A

22 marzo

1995

Libano

29 dicembre

1994 A

29 dicembre

1994

Liberia

14 novembre

1980

14 novembre

1980

Libia

29 gennaio

1999 A

29 gennaio

1999

Malaysia

12 giugno

1986 A

12 giugno

1986

Maldive

20 luglio

2023 A

20 luglio

2023

Malta

11 gennaio

1991 A

11 gennaio

1991

Marocco

4 agosto

1999 A

4 agosto

1999

Marshall, Isole

12 maggio

1997 A

12 maggio

1997

Maurizio

7 dicembre

1992 A

7 dicembre

1992

Messico

10 gennaio

1994 A

10 gennaio

1994

Monaco

1° ottobre

1990 A

1° ottobre

1990

Mongolia

28 settembre

2011 A

28 settembre

2011

Montenegro

6 giugno

2006 S

6 giugno

2006

Mozambico

18 aprile

1990 A

18 aprile

1990

Nigeria

23 febbraio

1988 A

23 febbraio

1988

Norvegia

10 ottobre

1978

16 luglio

1979

Nuova Zelanda

17 agosto

1977 F

16 luglio

1979

Oman

30 dicembre

1980 A

30 dicembre

1980

Paesi Bassi* a

15 giugno

1979

16 luglio

1979

Aruba

15 giugno

1979

16 luglio

1979

Curaçao

15 giugno

1979

16 luglio

1979

Parte caraibica (Bonaire,
Sant’Eustachio e Saba)

15 giugno

1979

16 luglio

1979

Sint Maarten

15 giugno

1979

16 luglio

1979

Pakistan

6 febbraio

1985 A

6 febbraio

1985

Palau

29 settembre

2011 A

29 settembre

2011

Panama

26 ottobre

1987 A

26 ottobre

1987

Perù

30 ottobre

1987 A

30 ottobre

1987

Polonia

3 luglio

1979

16 luglio

1979

Portogallo

13 luglio

1979 F

16 luglio

1979

Qatar

28 settembre

1987 A

28 settembre

1987

Regno Unito*

30 aprile

1979

16 luglio

1979

Bermuda

22 agosto

1979

22 agosto

1979

Romania

27 settembre

1990 A

27 settembre

1990

Russia

13 marzo

1979

16 luglio

1979

Senegal

16 giugno

1994 A

16 giugno

1994

Serbia

19 febbraio

2002 S

27 aprile

1992

Singapore

29 giugno

1979 F

16 luglio

1979

Slovacchia

20 luglio

1993 A

20 luglio

1993

Somalia

27 novembre

2025 A

27 novembre

2025

Spagna

5 settembre

1978

16 luglio

1979

Sri Lanka

15 dicembre

1981 A

15 dicembre

1981

Stati Uniti

15 febbraio

1979 F

16 luglio

1979

Sudafrica

3 marzo

1994 A

3 marzo

1994

Svezia

19 giugno

1979 F

16 luglio

1979

Svizzera

17 maggio

1989 A

17 maggio

1989

Tanzania

21 dicembre

1998 A

21 dicembre

1998

Thailandia

14 dicembre

1994 A

14 dicembre

1994

Tonga

18 settembre

2003 A

18 settembre

2003

Tunisia

9 maggio

1983 A

9 maggio

1983

Turchia

16 novembre

1989

16 novembre

1989

Tuvalu

8 agosto

2023 A

8 agosto

2023

Ucraina

29 marzo

1979

16 luglio

1979

Ungheria

24 luglio

1997 A

24 luglio

1997

Uruguay

16 settembre

2022 A

16 settembre

2022

Vanuatu

20 agosto

2008

20 agosto

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Venezuela

27 aprile

2005 A

27 aprile

2005

Vietnam

15 aprile

1998 A

15 aprile

1998

Yemen

24 gennaio

2011 A

24 gennaio

2011

  1. Riserve e dichiarazioni.
  2. Le riserve e dichiarazioni non sono pubblicate nella RU. I testi inglesi possono essere consultati sul sito Internet dell’Organizzazione internazionale per la navigazione marittima (IMO): www.imo.org/ oppure ottenuti presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.
  1. Applicabile al Regno in Europa.