La Parte contraente che apprende o costata che un oggetto spaziale o parti componenti di esso sono caduti sulla Terra nella circoscrizione territoriale di sua competenza, in alto mare o in qualsiasi altro luogo che non è sottoposto alla giurisdizione di uno Stato, deve comunicarlo all’autorità di lancio e al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.
Se un oggetto spaziale o parti componenti di esso sono rinvenuti nella circoscrizione territoriale di competenza di una Parte contraente, quest’ultima prende, su domanda dell’autorità di lancio e, se richiesta, con la sua cooperazione, le misure che ritiene opportune per il ricupero dell’oggetto o delle sue parti componenti.
Gli oggetti lanciati nello spazio extra-atmosferico o le parti componenti di essi, rinvenuti oltre i limiti territoriali dell’autorità di lancio, sono restituiti, a richiesta, ai rappresentanti di detta autorità, previo controllo dei dati di identificazione che da essa sono forniti a domanda, o tenuti a loro disposizione.
Se una Parte contraente ha ragione di ritenere che, nonostante le disposizioni dei numeri 2 e 3 del presente articolo, un oggetto spaziale o parti componenti di esso, rinvenuti nella circoscrizione territoriale di sua competenza o da essa ricuperati in qualsiasi altro luogo, possano essere di per sé pericolosi o deleteri, essa può comunicarlo all’autorità di lancio; quest’ultima prende immediatamente le misure adeguate all’eliminazione di qualsiasi pericolo o danno, secondo le direttive e sotto la sorveglianza della Parte contraente interessata.
Le spese per l’adempimento degli obblighi concernenti il ricupero e la restituzione di un oggetto spaziale o di sue parti componenti sono a carico dell’autorità di lancio, giusta le disposizioni dei numeri 2 e 3 del presente articolo.