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0.790.1

Accordo sul salvataggio ed il ricupero dei cosmonauti nonché sulla restituzione degli oggetti lanciati nello spazio extra-atmosferico Conchiuso a Londra, Mosca e Washington il 22 aprile 1968 Firmato dalla Svizzera il 22 aprile 1968 Approvato dall’Assemblea federale il 2 ottobre 1969 Strumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 18 dicembre 1969 Entrato in vigore per la Svizzera il 18 dicembre 1969

RU 1970 99; FF 1969 I 645

Traduzione

(Stato 25 marzo 2024)

Gli Stati partecipi del presente Accordo,

riconosciuta l’importanza considerevole del Trattato 1 sulle norme per l’esplorazione e l’utilizzazione, da parte degli Stati, dello spazio extra-atmosferico, compresi la luna e gli altri corpi celesti, che prevede di fornire ai cosmonauti tutta l’assistenza possibile in caso di incidenti di difficoltà o di atterraggi di emergenza, di rimpatriare senza indugio e con le dovute misure di sicurezza i cosmonauti, come pure di restituire gli oggetti lanciati nello spazio extra-atmosferico,

desiderosi di sviluppare e di rendere più effettivi detti obblighi,

desiderosi di promuovere la cooperazione tra gli Stati nel campo dell’esplorazione dell’utilizzazione dello spazio extra-atmosferico,

animati da sentimenti umanitari,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

Ogni Parte contraente che apprende o costata che l’equipaggio di un veicolo spaziale è stato vittima di un incidente, si trova in difficoltà, o ha compiuto un atterraggio di emergenza o involontario nella circoscrizione territoriale di sua competenza, ha ammarato in alto mare o ha compiuto un atterraggio in qualsiasi altro luogo che non è sottoposto alla giurisdizione di uno Stato,

  1. informa immediatamente l’autorità di lancio o, quando non riesca ad identificare detta autorità od a mettersi subitamente in contatto con essa, diffonde immediatamente la notizia con tutti i mezzi appropriati di comunicazione di cui può disporre;
  2. informa immediatamente il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite il quale provvede senza indugio alla diffusione dell’informazione ricevuta, con tutti i mezzi appropriati di comunicazione di cui può disporre.

Art. 2

Qualora l’equipaggio di un veicolo spaziale venga a trovarsi, per incidenti, difficoltà o atterraggio di emergenza o involontario, nella circoscrizione territoriale di un’altra Parte contraente, quest’ultima prende immediatamente tutte le misure possibili per garantirne il salvataggio e recare ai cosmonauti l’aiuto necessario. Essa comunica all’autorità di lancio e al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite le misure prese e i risultati ottenuti. Se l’intervento dell’autorità di lancio sembra opportuno per accelerare le operazioni di salvataggio o per contribuire notevolmente all’efficacia delle operazioni di ricerca e di salvataggio, detta autorità coopera con la Parte contraente al fine di garantire la riuscita delle operazioni. Quest’ultime sono dirette e sorvegliate dalla Parte contraente, in stretti e continui rapporti con l’autorità di lancio.

Art. 3

Le Parti contraenti che apprendono o costatano che l’equipaggio di un veicolo spaziale ha ammarato in alto mare o ha atterrato in qualsiasi altro luogo che non è sottoposto alla giurisdizione di uno Stato, cooperano, se è loro possibile e se si rivela necessario, alle operazioni di ricerca e di salvataggio per garantire un sollecito salvamento dell’equipaggio. Dette Parti comunicano all’autorità di lancio e al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite le misure prese e i risultati ottenuti.

Art. 4

Qualora l’equipaggio di un veicolo spaziale venga a trovarsi, per incidenti, difficoltà, atterraggio o ammaraggio di emergenza o involontario, nella circoscrizione territoriale di competenza di una Parte contraente o in alto mare, come pure in qualsiasi altro luogo che non è sottoposto alla giurisdizione di uno Stato, esso è immediatamente restituito, con tutte le misure di sicurezza possibili, ai rappresentanti dell’autorità di lancio.

Art. 5

La Parte contraente che apprende o costata che un oggetto spaziale o parti componenti di esso sono caduti sulla Terra nella circoscrizione territoriale di sua competenza, in alto mare o in qualsiasi altro luogo che non è sottoposto alla giurisdizione di uno Stato, deve comunicarlo all’autorità di lancio e al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.

Se un oggetto spaziale o parti componenti di esso sono rinvenuti nella circoscrizione territoriale di competenza di una Parte contraente, quest’ultima prende, su domanda dell’autorità di lancio e, se richiesta, con la sua cooperazione, le misure che ritiene opportune per il ricupero dell’oggetto o delle sue parti componenti.

Gli oggetti lanciati nello spazio extra-atmosferico o le parti componenti di essi, rinvenuti oltre i limiti territoriali dell’autorità di lancio, sono restituiti, a richiesta, ai rappresentanti di detta autorità, previo controllo dei dati di identificazione che da essa sono forniti a domanda, o tenuti a loro disposizione.

Se una Parte contraente ha ragione di ritenere che, nonostante le disposizioni dei numeri 2 e 3 del presente articolo, un oggetto spaziale o parti componenti di esso, rinvenuti nella circoscrizione territoriale di sua competenza o da essa ricuperati in qualsiasi altro luogo, possano essere di per sé pericolosi o deleteri, essa può comunicarlo all’autorità di lancio; quest’ultima prende immediatamente le misure adeguate all’eliminazione di qualsiasi pericolo o danno, secondo le direttive e sotto la sorveglianza della Parte contraente interessata.

Le spese per l’adempimento degli obblighi concernenti il ricupero e la restituzione di un oggetto spaziale o di sue parti componenti sono a carico dell’autorità di lancio, giusta le disposizioni dei numeri 2 e 3 del presente articolo.

Art. 6

Nel presente Accordo l’espressione «autorità di lancio» indica lo Stato responsabile del lancio o, se la responsabilità incombe a un’Organizzazione governativa internazionale, la detta Organizzazione, quando essa dichiari di accettare i diritti e gli obblighi previsti nel presente Accordo e quando la maggioranza degli Stati membri di detta Organizzazione siano Parti contraenti del presente Accordo e del Trattato sulle norme per l’esplorazione e l’utilizzazione, da parte degli Stati, dello spazio extra-atmosferico, compresi la luna e gli altri corpi celesti.

Art. 7

Il presente Accordo è aperto alla firma di tutti gli Stati. A partire dalla sua entrata in vigore, giusta il numero 3 del presente articolo, l’Accordo è aperto in ogni momento all’adesione di qualsiasi Stato che non l’abbia ancora firmato.

Il presente Accordo è sottoposto alla ratificazione degli Stati firmatari. Gli strumenti di ratificazione e quelli di adesione sono depositati presso i Governi del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord, degli Stati Uniti d’America e dell’Unione Sovietica, designati nel presente Accordo quali Governi depositari.

Il presente Accordo entra in vigore non appena cinque Governi, compresi quelli designati nel presente Accordo quali Governi depositari, depositano i rispettivi strumenti di ratificazione.

Il presente Accordo entra successivamente in vigore, per gli Stati che hanno depositato i rispettivi strumenti di ratificazione o di adesione dopo la sua entrata in vigore, il giorno del deposito del rispettivo strumento di ratificazione o di adesione.

I Governi depositari comunicano immediatamente la data del deposito di ogni strumento di ratificazione del presente Accordo o di adesione allo stesso, come pure il giorno dell’entrata in vigore dell’Accordo e qualsiasi altra informazione, a tutti gli Stati in nome dei quali l’Accordo è stato firmato o l’adesione notificata.

I Governi depositari registrano il presente Accordo giusta l’articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite 2 .

Art. 8

Ogni Stato partecipe del presente Accordo può proporre emendamenti all’Accordo. Gli emendamenti entrano in vigore il giorno della loro accettazione da parte della maggioranza degli Stati contraenti, per ogni Stato contraente che li accetta, e, successivamente, per ciascun altro Stato contraente, il giorno della sua accettazione.

Art. 9

Il presente Accordo può essere disdetto da ogni Stato contraente, dopo un anno dalla sua entrata in vigore, mediante notificazione scritta ai Governi depositari. La disdetta ha effetto un anno dopo il giorno della notificazione.

Art. 10

Il presente Accordo, i cui testi inglese, russo, spagnolo, francese e cinese fanno ugualmente fede, è depositato negli archivi dei Governi depositari. Detti Governi inviano copie certificate conformi del presente Accordo a tutti i Governi degli Stati firmatari o aderenti.

In fede di che, i sottoscritti plenipotenziari, debitamente autorizzati dai loro Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Londra, Mosca e Washington, il 22 aprile 1968, in triplo esemplare.

(Seguono le firme)

0.790.1

Campo d’applicazione il 25 marzo 20243

Stati partecipanti

Ratifica4
Adesione (A)
Dichiarazione di
successione (S)

Entrata in vigore

Antigua e Barbuda

26 dicembre

1988 S

1° novembre

1981

Arabia Saudita

11 novembre

2021 A

11 novembre

2021

Argentina

26 marzo

1969

26 marzo

1969

Armenia

28 marzo

2018 A

28 marzo

2018

Australia

18 marzo

1986

18 marzo

1986

Austria

19 febbraio

1970

19 febbraio

1970

Bahamas

11 agosto

1976 S

10 luglio

1973

Barbados

20 febbraio

1969 A

20 febbraio

1969

Belarus

2 dicembre

1968

3 dicembre

1968

Belgio

15 aprile

1977

15 aprile

1977

Bosnia e Erzegovina

15 agosto

1994 S

6 marzo

1992

Botswana

10 aprile

1969 A

10 aprile

1969

Brasile

27 febbraio

1973 A

27 febbraio

1973

Bulgaria

2 aprile

1969

2 aprile

1969

Camerun

10 gennaio

1969

10 gennaio

1969

Canada

20 febbraio

1975

20 febbraio

1975

Ceca, Repubblica

29 settembre

1993 S

1° gennaio

1993

Cile

8 ottobre

1981

8 ottobre

1981

Cina

20 dicembre

1988 A

20 dicembre

1988

Hong Kong a

3 giugno

1997

1° luglio

1997

Macao b

13 ottobre

1999

20 dicembre

1999

Cipro

17 dicembre

1970

17 dicembre

1970

Corea (Sud)

4 aprile

1969

4 aprile

1969

Croazia

18 maggio

1994 S

8 ottobre

1991

Cuba

3 aprile

1984 A

3 aprile

1984

Danimarca

6 maggio

1969

6 maggio

1969

Stati partecipanti

Ratifica
Adesione (A)
Dichiarazione di
successione (S)

Entrata in vigore

Ecuador

7 marzo

1969

7 marzo

1969

Egitto

11 dicembre

1968

11 dicembre

1968

El Salvador

19 febbraio

1970

19 febbraio

1970

Emirati Arabi Uniti

29 giugno

2018 A

29 giugno

2018

Eswatini

9 giugno

1969 A

9 giugno

1969

EUMETSAT

19 dicembre

2005

19 dicembre

2005

European Space Agency (ESA)

25 giugno

1975

31 dicembre

1975

Figi

14 luglio

1972 S

10 ottobre

1970

Finlandia

10 settembre

1970

10 settembre

1970

Francia

31 dicembre

1975 A

31 dicembre

1975

Gabon

2 aprile

1969 A

2 aprile

1969

Gambia

26 luglio

1968 A

3 dicembre

1968

Germania

17 febbraio

1972

17 febbraio

1972

Giappone

20 giugno

1983 A

20 giugno

1983

Grecia

7 luglio

1975

7 luglio

1975

Guinea-Bissau

14 ottobre

1976 A

14 ottobre

1976

Guyana

30 maggio

1969

30 maggio

1969

India

9 luglio

1979 A

9 luglio

1979

Indonesia

27 giugno

1999 A

27 giugno

1999

Iran

21 dicembre

1970

21 dicembre

1970

Iraq

12 marzo

1970 A

12 marzo

1970

Irlanda

29 agosto

1968

3 dicembre

1968

Islanda

4 dicembre

1969

4 dicembre

1969

Israele

19 dicembre

1969

19 dicembre

1969

Italia

31 marzo

1978

31 marzo

1978

Kazakstan

11 luglio

1998 A

11 luglio

1998

Kuwait*

7 giugno

1972 A

7 giugno

1972

Laos

27 novembre

1972

27 novembre

1972

Libano

31 marzo

1969

31 marzo

1969

Libia

10 dicembre

2009 A

10 dicembre

2009

Lituania

25 marzo

2013 A

25 marzo

2013

Madagascar

11 febbraio

1969

11 febbraio

1969

Maldive

3 aprile

1970

3 aprile

1970

Marocco

20 novembre

1970

20 novembre

1970

Maurizio

16 aprile

1969 A

16 aprile

1969

Messico

11 marzo

1969

11 marzo

1969

Mongolia**

31 gennaio

1969

31 gennaio

1969

Montenegro

9 gennaio

2007 S

3 giugno

2006

Nepal

11 luglio

1968

3 dicembre

1968

Nicaragua

30 giugno

2017

30 giugno

2017

Niger

15 gennaio

1969

15 gennaio

1969

Nigeria

26 febbraio

1973

26 febbraio

1973

Norvegia

20 aprile

1970

20 aprile

1970

Nuova Zelanda

8 luglio

1969

8 luglio

1969

Oman

4 febbraio

2022 A

4 febbraio

2022

Paesi Bassi

17 febbraio

1981

17 febbraio

1981

Aruba

17 febbraio

1981

17 febbraio

1981

Curaçao

17 febbraio

1981

17 febbraio

1981

Parte caraibica (Bonaire,
Sant’Eustachio e Saba)

17 febbraio

1981

17 febbraio

1981

Sint Maarten

17 febbraio

1981

17 febbraio

1981

Pakistan

17 ottobre

1973 A

17 ottobre

1973

Papua Nuova Guinea

27 ottobre

1980 A

27 ottobre

1980

Paraguay

26 gennaio

2024 A

26 gennaio

2024

Perù

21 marzo

1979 A

21 marzo

1979

Polonia

14 febbraio

1969

14 febbraio

1969

Portogallo

25 marzo

1970

25 marzo

1970

Qatar

13 marzo

2012 A

13 marzo

2012

Regno Unito

3 dicembre

1968

3 dicembre

1968

Anguilla

3 dicembre

1968

3 dicembre

1968

Territori sotto la sovranità
territoriale del Regno Unito

3 dicembre

1968

3 dicembre

1968

Romania*

28 giugno

1971

28 giugno

1971

Russia

3 dicembre

1968

3 dicembre

1968

Saint Vincent e Grenadine

13 maggio

1999 S

3 dicembre

1968

San Marino

10 agosto

1970

10 agosto

1970

Seicelle

5 gennaio

1978 A

5 gennaio

1978

Serbia

27 aprile

1992 S

1° marzo

1971

Singapore

10 settembre

1976 A

10 settembre

1976

Siria

14 agosto

1969

14 agosto

1969

Slovenia

27 maggio

1992 S

1° gennaio

1993

Spagna

26 febbraio

2001 A

26 febbraio

2001

Stati Uniti

3 dicembre

1968

3 dicembre

1968

Sudafrica

24 settembre

1969

24 settembre

1969

Svezia

21 luglio

1969 A

21 luglio

1969

Svizzera

18 dicembre

1969

18 dicembre

1969

Thailandia

26 maggio

1969 A

26 maggio

1969

Tonga

22 giugno

1971 S

4 giugno

1970

Tunisia

10 febbraio

1971

10 febbraio

1971

Turchia*

6 dicembre

2006

6 dicembre

2006

Ucraina

16 gennaio

1969

16 gennaio

1969

Ungheria**

4 giugno

1969

4 giugno

1969

Uruguay

25 febbraio

1969

25 febbraio

1969

Zambia

20 agosto

1973 A

20 agosto

1973

  1. Riserve e dichiarazioni.
  2. Obiezioni.
  3. Le riserve, dichiarazioni ed obiezioni, non sono pubblicate nella RU. Il testo, francese ed inglese, può essere consultato sul sito Internet dell’Organizzazione delle Nazioni Unite: http://treaties.un.org, oppure ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.
  1. Dal 3 dic. 1968 al 30 giu. 1997, la Conv. era applicabile a Hong Kong in base a una dichiarazione d’estensione territoriale del Regno Unito. Dal 1° lug. 1997, Hong Kong è diventata una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica Popolare Cinese. In virtù della dichiarazione cinese del 6 giu. 1997, la Conv. è applicabile anche alla RAS Hong Kong dal 1° lug. 1997.
  1. Dal 25 mar. 1970 al 19 dic. 1999, la Conv. era applicabile a Macao in base a una dichiarazione d’estensione territoriale del Portogallo. Dal 20 dic. 1999, Macao è diventata una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica Popolare Cinese. In virtù della dichiarazione cinese del 13 dic. 1999, la Conv. è applicabile anche alla RAS Macao dal
    20 dic. 1999.
Accordo sul salvataggio ed il ricupero dei cosmonauti nonché sulla restituzione degli oggetti lanciati nello spazio extra-atmosferico Conchiuso a Londra, Mosca e Washington il 22 aprile 1968 Firmato dalla Svizzera il 22 aprile 1968 Approvato dall’Assemblea federale il 2 ottobre 1969 Strumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 18 dicembre 1969 Entrato in vigore per la Svizzera il 18 dicembre 1969 | Lexipedia | Lexipedia