La presente Convenzione sarà aperta alla firma di tutti gli Stati presso la sede dell’Organizzazione delle Nazioni Unite in Nuova York. Ogni Stato che non avrà firmato la presente Convenzione prima della sua entrata in vigore, giusta il paragrafo 3 del presente articolo, potrà poi aderirvi in ogni istante.
La presente Convenzione va sottoposta alla ratificazione degli Stati firmatari. Gli strumenti di ratificazione e gli strumenti d’adesione saranno depositati presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.
La presente Convenzione entrerà in vigore, tra gli Stati che l’avranno ratificata, il giorno in cui sarà stato depositato il quinto strumento di ratificazione presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.
Per gli Stati i cui strumenti di ratificazione o d’adesione siano depositati dopo l’entrata in vigore della presente Convenzione, questa entrerà in vigore il giorno del deposito dei loro strumenti di ratificazione o d’adesione.
Il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite informerà senza indugio gli Stati firmatari o aderenti della data di ogni firma, della data del deposito di ogni strumento di ratificazione o d’adesione, della data d’entrata in vigore della Convenzione, nonché di ogni altra notificazione.