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0.790.3

Convenzione sull’immatricolazione degli oggetti lanciati nello spazio extra-atmosferico Conchiusa a New York il 12 novembre 1974 Approvata dall’Assemblea federale il 5 dicembre 1977 Ratificata con strumento depositato dalla Svizzera il 15 febbraio 1978 Entrata in vigore per la Svizzera il 15 febbraio 1978

RU 1978240; FF 1977II 345

Traduzione

(Stato 27 febbraio 2023)

Gli Stati partecipi della presente Convenzione,

Riconoscendo che è interesse comune dell’umanità favorire l’esplorazione e l’impiego dello spazio extra-atmosferico per scopi pacifici;

Richiamando che il Trattato sulle norme d’esplorazione e utilizzazione dello spazio extra-atmosferico, compresi la Luna e gli altri corpi celesti, del 27 gennaio 1967 1 , afferma che gli Stati assumono la responsabilità internazionale per le attività nazionali nello spazio extra-atmosferico e menziona lo Stato sul cui registro è iscritto un oggetto lanciato nello spazio;

Richiamando parimente che l’Accordo sul salvataggio ed il ricupero dei cosmonauti nonché sulla restituzione degli oggetti lanciati nello spazio extra-atmosferico, del 22 aprile 1968 2 prevede che l’autorità di lancio deve fornire, a domanda, i dati per l’identificazione, se vuole che un oggetto da essa lanciato nello spazio e trovato oltre i suoi limiti territoriali gli sia restituito;

Richiamando inoltre che la Convenzione sulla responsabilità internazionale per danni cagionati da oggetti spaziali, del 29 marzo 1972 3 stabilisce norme e procedure internazionali concernenti la responsabilità assunta dagli Stati di lancio per danni cagionati dai loro oggetti speziali;

Desiderosi, tenuto conto del Trattato sulle norme d’esplorazione e utilizzazione dello spazio extra-atmosferico, compresi la Luna e gli altri corpi celesti, di predisporre l’immatricolazione nazionale, da parte degli Stati di lancio, degli oggetti spaziali lanciati;

Desiderosi inoltre di stabilire un registro centrale degli oggetti lanciati nello spazio extra-atmosferico, nel quale sia obbligatorio iscriverli e che venga tenuto dal Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite;

Parimente desiderosi di fornire agli Stati partecipi mezzi e procedure suppletive per aiutarli ad identificare gli oggetti speziali;

Ritenendo che un sistema obbligatorio d’immatricolazione degli oggetti lanciati nello spazio extra-atmosferico faciliterebbe segnatamente l’identificazione dei detti oggetti e contribuirebbe all’applicazione e allo sviluppo del diritto internazionale sull’esplorazione e l’utilizzazione dello spazio extra-atmosferico,

hanno convenuto quanto segue:

Art. I

Ai fini della presente Convenzione:

  1. L’espressione «Stato di lancio» designa:i)uno Stato che procede o fa procedere al lancio di un oggetto spaziale;ii)uno Stato il cui territorio o i cui impianti servono al lancio di un oggetto spaziale;
  2. L’espressione «oggetto spaziale» designa pure gli elementi costitutivi di un oggetto spaziale, nonché il suo vettore e gli stadi del medesimo;
  3. L’espressione «Stato d’immatricolazione» designa uno Stato di lancio sul cui registro un oggetto spaziale sia iscritto giusta l’articolo II.

Art. II

Allorché un oggetto spaziale è lanciato su orbita terrestre o oltre, lo Stato di lancio deve immatricolarlo iscrivendolo su un registro appropriato che esso tiene. Lo Stato di lancio informa il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite della creazione di detto registro.

Allorché, per un oggetto spaziale lanciato su orbita terrestre o oltre, si danno due o più Stati di lancio, questi determinano congiuntamente quale debba, giusta il paragrafo 1 del presente articolo, immatricolare l’oggetto, tenendo conto dei disposti dell’articolo VIII del Trattato sulle norme d’esplorazione e utilizzazione dello spazio extra-atmosferico, compresi la Luna e gli altri corpi celesti, e senza pregiudizio degli adeguati accordi stipulati o stipulandi tra gli Stati di lancio circa la giurisdizione e il controllo dell’oggetto spaziale e dell’eventuale equipaggio del medesimo.

Il contenuto di ogni registro e le condizioni di tenuta sono determinati dallo Stato di immatricolazione interessato.

Art. III

Il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite garantisce la tenuta di un registro nel quale vengono trascritti i dati forniti conformemente all’articolo IV.

L’accesso alle informazioni figuranti su questo registro è pienamente libero.

Art. IV

Ogni Stato di immatricolazione fornisce al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, non appena possibile, le informazioni seguenti concernenti ogni oggetto spaziale iscritto nel proprio registro:

  1. Nome dello Stato o degli Stati di lancio;
  2. Indicativo appropriato o numero d’immatricolazione dell’oggetto spaziale;
  3. Data e territorio o luogo del lancio;
  4. Principali parametri dell’orbita, compresi:i)il periodo nodale,ii)l’inclinazione,iii)l’apogeo,iv)il perigeo;
  5. Funzione generale dell’oggetto spaziale.

Ogni Stato d’immatricolazione può, di tempo in tempo, comunicare al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite informazioni suppletive concernenti un oggetto spaziale iscritto sul proprio registro.

Ogni Stato d’immatricolazione informa il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, nella misura possibile e non appena può farlo, circa gli oggetti spaziali a proposito dei quali ha precedentemente comunicato dei dati e che sono stati ma che non sono più su orbita terrestre.

Art. V

Se un oggetto spaziale, lanciato su orbita terrestre o oltre, è marcato dell’indicativo o del numero d’immatricolazione, menzionati nella lettera b del paragrafo 1 dell’articolo IV, oppure dell’indicativo e del numero, lo Stato di immatricolazione notifica questo fatto al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, comunicandogli le informazioni di cui all’articolo IV. In questo caso, il detto Segretario trascrive tale notificazione nel registro.

Art. VI

Quando l’applicazione dei disposti della presente Convenzione non consente a uno Stato partecipe di identificare un oggetto spaziale che ha cagionato un danno al proprio territorio o a una persona fisica o giuridica della propria giurisdizione, oppure che rischia comunque di risultare pericoloso o nocivo, gli altri Stati partecipi, segnatamente quelli fruenti d’impianti per l’osservazione e la localizzazione spaziale, dovranno soddisfare quanto possibile ogni domanda d’aiuto d’identificare un tale oggetto, formulata in termini accettabili e con condizioni eque e ragionevoli e presentata loro dal detto Stato partecipe o dal Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, oppure in suo nome. Lo Stato istante darà tutte le informazioni possibili sulla data, la natura e le circostanze degli eventi motivanti la sua istanza. Le modalità dell’assistenza formeranno oggetto di un accordo tra le Parti interessate.

Art. VII

Nella presente Convenzione, fatti salvi gli articoli dall’VIII al XII incluso, i riferimenti agli Stati si applicano anche ad ogni organizzazione internazionale intergovernativa che abbia un’attività spaziale, qualora detta organizzazione dichiari d’accettare i diritti e gli obblighi sanciti dalla presente Convenzione e qualora la maggioranza dei suoi membri siano Stati partecipi della presente Convenzione e del Trattato sulle norme d’esplorazione e utilizzazione dello spazio extra-atmosferico, compresi la Luna e gli altri corpi celesti.

Gli Stati membri di una tale organizzazione e partecipi della presente Convenzione devono prendere tutti i provvedimenti necessari affinché l’organizzazione faccia una dichiarazione conforme al paragrafo 1 del presente articolo.

Art. VIII

La presente Convenzione sarà aperta alla firma di tutti gli Stati presso la sede dell’Organizzazione delle Nazioni Unite in Nuova York. Ogni Stato che non avrà firmato la presente Convenzione prima della sua entrata in vigore, giusta il paragrafo 3 del presente articolo, potrà poi aderirvi in ogni istante.

La presente Convenzione va sottoposta alla ratificazione degli Stati firmatari. Gli strumenti di ratificazione e gli strumenti d’adesione saranno depositati presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.

La presente Convenzione entrerà in vigore, tra gli Stati che l’avranno ratificata, il giorno in cui sarà stato depositato il quinto strumento di ratificazione presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.

Per gli Stati i cui strumenti di ratificazione o d’adesione siano depositati dopo l’entrata in vigore della presente Convenzione, questa entrerà in vigore il giorno del deposito dei loro strumenti di ratificazione o d’adesione.

Il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite informerà senza indugio gli Stati firmatari o aderenti della data di ogni firma, della data del deposito di ogni strumento di ratificazione o d’adesione, della data d’entrata in vigore della Convenzione, nonché di ogni altra notificazione.

Art. IX

Ogni Stato partecipe della presente Convenzione può proporre emendamenti al testo. Gli emendamenti prenderanno effetto, rispetto allo Stato partecipe che li accetti, non appena essi saranno stati accettati dalla maggioranza degli Stati partecipi della Convenzione e, successivamente, per ognuno degli altri Stati partecipi, nel giorno dell’accettazione dei detti emendamenti.

Art. X

Dieci anni dopo l’entrata in vigore della presente Convenzione, la questione d’un suo riesame verrà iscritta all’ordine del giorno provvisorio dell’Assemblea generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, onde riscontrare, al lume delle esperienze fatte durante il periodo trascorso, se il testo richieda una revisione. Tuttavia, cinque anni almeno dopo la data dell’entrata in vigore della presente Convenzione, una conferenza degli Stati partecipi della medesima verrà convocata, a domanda di un terzo dei detti Stati e con l’assenso della loro maggioranza, onde riesaminare il presente testo. Il riesame terrà conto in particolare di tutti i progressi tecnici pertinenti, compresi quelli concernenti l’identificazione degli oggetti spaziali.

Art. XI

Ogni Stato partecipe della presente Convenzione può, un anno dopo l’entrata in vigore della medesima, comunicare la propria intenzione di recederne, notificandola per scritto al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. La notificazione prenderà effetto un anno dopo la data di ricezione.

Art. XII

La presente Convenzione, i cui testi inglesi, arabo, cinese, spagnolo, francese e russo fanno parimente fede, sarà depositata presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite che ne invierà copie certificate conformi a tutti gli Stati firmatari o aderenti.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente abilitati all’uopo dai loro rispettivi governi, hanno firmato la presente Convenzione, aperta alla firma in Nuova York il quattordici gennaio millenovecentosettantacinque.

(Seguono le firme)

0.790.3

Campo d’applicazione il 27 febbraio 20234

Stati partecipanti

Ratifica
Adesione (A)
Dichiarazione di successione (S)

Entrata in vigore

Agenzia Spaziale Europea (ESA)

2 gennaio

1979

2 gennaio

1979

Algeria

9 marzo

2007 A

9 marzo

2007

Antigua e Barbuda

13 dicembre

1988 S

1° novembre

1981

Arabia Saudita

18 luglio

2012 A

18 luglio

2012

Argentina

5 maggio

1993

5 maggio

1993

Armenia

19 gennaio

2018 A

19 gennaio

2018

Australia

11 marzo

1986 A

11 marzo

1986

Austria

6 marzo

1980

6 marzo

1980

Bahrein

6 luglio

2021 A

6 luglio

2021

Belarus

26 gennaio

1978

26 gennaio

1978

Belgio

24 febbraio

1977

24 febbraio

1977

Brasile

17 marzo

2006 A

17 marzo

2006

Bulgaria

11 maggio

1976

15 settembre

1976

Canada

4 agosto

1976

15 settembre

1976

Ceca, Repubblica

22 febbraio

1993 S

1° gennaio

1993

Cile

17 settembre

1981 A

17 settembre

1981

Cina

12 dicembre

1988 A

12 dicembre

1988

Hong Kong a

6 giugno

1997 A

1° luglio

1997

Cipro**

6 luglio

1978 A

6 luglio

1978

Colombia

10 gennaio

2014 A

10 gennaio

2014

Corea (Nord)

10 marzo

2009 A

10 marzo

2009

Corea (Sud)

14 ottobre

1981 A

14 otto+bre

1981

Costa Rica

14 ottobre

2010 A

14 ottobre

2010

Cuba

10 aprile

1978 A

10 aprile

1978

Danimarca

1° aprile

1977

1° aprile

1977

Emirati Arabi Uniti

7 novembre

2000 A

7 novembre

2000

EUMETSAT

10 luglio

1997

10 luglio

1997

Finlandia

15 gennaio

2018 A

15 gennaio

2018

Francia

17 dicembre

1975

15 settembre

1976

Germania

16 ottobre

1979

16 ottobre

1979

Giappone

20 giugno

1983 A

20 giugno

1983

Gibuti

14 luglio

2022 A

14 luglio

2022

Grecia

27 maggio

2003 A

27 maggio

2003

India

18 gennaio

1982 A

18 gennaio

1982

Indonesia

16 luglio

1997 A

16 luglio

1997

Italia

8 dicembre

2005 A

8 dicembre

2005

Kazakstan

11 gennaio

2001 A

11 gennaio

2001

Kuwait

28 aprile

2014 A

28 aprile

2014

Libano

12 aprile

2006 A

12 aprile

2006

Libia

8 gennaio

2010 A

8 gennaio

2010

Liechtenstein

26 febbraio

1999 A

26 febbraio

1999

Lituania

8 marzo

2013 A

8 marzo

2013

Lussemburgo

27 gennaio

2021 A

27 gennaio

2021

Marocco

19 settembre

2012 A

19 settembre

2012

Messico

1° marzo

1977

1° marzo

1977

Mongolia

10 aprile

1985

10 aprile

1985

Montenegro

23 ottobre

2006 S

3 giugno

2006

Nicaragua

11 luglio

2017

11 luglio

2017

Niger

22 dicembre

1976

22 dicembre

1976

Nigeria

6 luglio

2009 A

6 luglio

2009

Norvegia

28 giugno

1995 A

28 giugno

1995

Nuova Zelanda b

23 gennaio

2018 A

23 gennaio

2018

Oman

10 febbraio

2022 A

10 febbraio

2022

Organizzazione europea per le telecomunicazioni a mezzo satellite (EUTELSAT)

10 giugno

2014

10 giugno

2014

Paesi Bassi c

Aruba

26 gennaio

1981

26 gennaio

1981

Curaçao

26 gennaio

1981

26 gennaio

1981

Parte caraibica (Bonaire,
Sant’Eustachio e Saba)

26 gennaio

1981

26 gennaio

1981

Sint Maarten

26 gennaio

1981

26 gennaio

1981

Pakistan

27 febbraio

1986

27 febbraio

1986

Paraguay

19 gennaio

2023 A

19 gennaio

2023

Perù

21 marzo

1979 A

21 marzo

1979

Polonia

22 novembre

1978

22 novembre

1978

Portogallo

2 novembre

2018 A

2 novembre

2018

Qatar

14 marzo

2012 A

14 marzo

2012

Regno Unito

30 marzo

1978

30 marzo

1978

Anguilla

30 marzo

1978

30 marzo

1978

Territori sotto la sovranità
territoriale del Regno Unito

30 marzo

1978

30 marzo

1978

Romania

9 febbraio

2023 A

9 febbraio

2023

Russia

13 gennaio

1978

13 gennaio

1978

Saint Vincent e Grenadine

27 aprile

1999 S

27 ottobre

1979

Seicelle

28 dicembre

1977 A

28 dicembre

1977

Serbia

12 marzo

2001 S

27 aprile

1992

Slovacchia

28 maggio

1993 S

1° gennaio

1993

Slovenia

20 febbraio

2019 S

25 giugno

1991

Spagna

20 dicembre

1978 A

20 dicembre

1978

Stati Uniti

15 settembre

1976

15 settembre

1976

Sudafrica

27 gennaio

2012 A

27 gennaio

2012

Svezia

9 giugno

1976

15 settembre

1976

Svizzera

15 febbraio

1978

15 febbraio

1978

Turchia*

21 giugno

2006 A

21 giugno

2006

Ucraina

14 settembre

1977

14 settembre

1977

Ungheria

26 ottobre

1977

26 ottobre

1977

Uruguay

18 agosto

1977 A

18 agosto

1977

Venezuela

3 novembre

2016 A

3 novembre

2016

  1. Riserve e dichiarazioni.
  2. Obiezioni.
  3. Le riserve, dichiarazioni ed obiezioni, non sono pubblicate nella RU. Il testo, francese ed inglese, può essere consultato sul sito Internet dell’Organizzazione delle Nazioni Unite: http://treaties.un.org/ > Enregistrement et Publication > Recueil des Traités des Nations Unies, oppure ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.
  1. Dal 30 mar. 1978 al 30 giu. 1997, la Conv. era applicabile a Hong Kong in base a una dichiarazione d’estensione territoriale del Regno Unito. Dal 1° lug. 1997, Hong Kong è diventata una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica Popolare Cinese. In virtù della dichiarazione cinese del 6 giu. 1997, la Conv. è applicabile anche alla RAS Hong Kong dal 1° lug. 1997.
  1. La Conv. non si applica a Tokelau.
  1. Per il Regno in Europa.