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0.812.121.0

Convenzione unica sugli stupefacenti del 1961 Conchiusa a Nuova York il 30 marzo 1961 Firmata dalla Svizzera il 20 aprile 1961 Approvata dall’Assemblea federale il 5 dicembre 1968 Ratificata dalla Svizzera con strumento depositato il 23 gennaio 1970 Entrata in vigore per la Svizzera il 22 febbraio 1970

RU 1970 802; FF 1968 I 977

Traduzione1

(Stato 10 novembre 2016)

Preambolo

Le Parti,

preoccupate per la salute fisica e morale dell’umanità;

riconoscendo che l’utilizzazione medicinale degli stupefacenti permane indispensabile per alleviare il dolore e che le misure volute devono essere adottate per assicurare che degli stupefacenti siano disponibili a questo scopo;

riconoscendo che la tossicomania rappresenta una grande calamità per l’individuo e costituisce un danno economico e sociale per l’umanità;

consapevoli del dovere che loro incombe di prevenire e combattere questa grande calamità;

considerando che per risultare efficaci i provvedimenti adottati contro l’abuso degli stupefacenti debbono essere coordinati ed universali;

ritenendo che un’azione universale di questo genere esige una cooperazione internazionale informata a medesimi principi e diretta alla realizzazione di scopi comuni;

riconoscendo la competenza dell’Organizzazione delle Nazioni Unite in materia di controllo degli stupefacenti e desiderando che gli Organi internazionali interessati siano raggruppati nel quadro di questa organizzazione;

desiderando concludere una Convenzione internazionale da tutti accettabile, che sostituisca la gran parte dei Trattati esistenti relativi agli stupefacenti, che limiti l’utilizzazione degli stupefacenti per scopi medicinali e scientifici e che stabilisca una durevole cooperazione internazionale per realizzare questi principi e per raggiungere questi scopi,

convengono quanto segue:

Art. 1 Definizioni

Salvo contraria indicazione, espressa o desumibile dal contesto, si applicano a tutte le disposizioni della presente Convenzione le definizioni seguenti:

  1. Il termine «Organo» designa l’Organo internazionale di controllo degli stupefacenti.
  2. Il termine «canape» designa le sommità fiorite o fruttifere della pianta di canape (ad esclusione dei semi e delle foglie non accompagnate dalla sommità), dalle quali non sia stata estratta la resina, qualunque sia la loro utilizzazione.
  3. L’espressione «pianta di canape» designa ogni pianta del genere «cannabis».
  4. L’espressione «resina di canape» designa la resina estratta, grezza o purificata, ottenuta dalla pianta di canape.
  5. Il termine «coca» designa ogni specie di arbusti del genere «erythroxylon».
  6. L’espressione «foglia di coca» designa la foglia della coca, ad eccezione della foglia privata completamente di ecgonina, di cocaina e di ogni altro alcaloide di struttura simile alla ecgonina.
  7. Il termine «Commissione» designa la Commissione degli stupefacenti del Consiglio.
  8. Il termine «Consiglio» designa il Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite.
  9. Il termine «coltivazione» designa la coltivazione del papavero da oppio, della coca e della pianta di canape.
  10. Il termine «stupefacente» designa ogni sostanza naturale o sintetica delle Tabelle I e II.
  11. L’espressione «Assemblea generale» designa l’Assemblea generale delle Nazioni Unite.
  12. L’espressione «traffico illecito» designa la coltivazione oppure ogni traffico di stupefacenti, contrario agli scopi della presente Convenzione.
  13. I termini «importazione» ed «esportazione» designano, nella loro rispettiva accezione, il trasferimento materiale da uno Stato all’altro oppure da un territorio all’altro del medesimo Stato.
  14. Il termine «fabbricazione» designa tutti i procedimenti, distinti dalla produzione, che permettono di ottenere degli stupefacenti e che comprendono la raffinazione e la trasformazione di stupefacenti in altri stupefacenti.
  15. L’espressione «oppio medicinale» designa l’oppio che abbia subito le manipolazioni necessarie per adattarlo a scopi terapeutici.
  16. Il termine «oppio» designa il succo coagulato ottenuto dalle capsule del papavero da oppio.
  17. L’espressione «papavero da oppio» designa la pianta della specie Papaver somniferum, L.
  18. L’espressione «paglia di papavero» designa tutte le parti del papavero da oppio (ad eccezione dei semi), dopo la falciatura.
  19. Il termine «preparazione» designa una mescolanza, solida o liquida, contente uno stupefacente.
  20. Il termine «produzione» designa l’operazione che consiste nel raccogliere l’oppio, la foglia di coca, la canape e la resina di canape delle piante che le producono.
  21. Le espressioni «Tabella I», «Tabella II», «Tabella III» e «Tabella IV» designano gli elenchi di stupefacenti o di preparazioni allegati alla presente Convenzione e che potranno essere modificati, di tanto in tanto, in conformità all’articolo 3.
  22. L’espressione «Segretario Generale» designa il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.
  23. L’espressione «riserve speciali» designa le quantità di stupefacenti conservate in un Paese od in un territorio dal rispettivo Governo per le sue necessità speciali ed in previsione di circostanze eccezionali; l’espressione «bisogni speciali» deve intendersi in modo corrispondente.
  24. Il termine «riserve» designa le quantità di stupefacenti conservate in un Paese od in territorio e destinate:i)ad un consumo medicinale e scientifico in quel Paese o territorio;ii)alla fabbricazione ed alla preparazione di stupefacenti e di altre sostanze, in quel Paese o territorio;iii)alla esportazione;ma non comprende le quantità di stupefacenti conservate in un Paese od in un territorio da;iv)farmacisti od altri distributori dettaglianti autorizzati, da istituti o persone competenti nell’esercizio, debitamente autorizzato, delle loro funzioni terapeutiche o scientifiche; ov)in quanto riserve speciali.
  25. Il termine «territorio» designa qualsiasi parte di uno Stato considerata come una entità agli effetti dell’applicazione del sistema dei certificati d’importazione e delle autorizzazioni all’esportazione previsto all’articolo 31. Questa definizione non si applica al termine «territorio» impiegato agli articoli 42 e 46.

Ai fini di questa Convenzione, uno stupefacente sarà considerato come consumato quando sarà stato fornito ad ogni persona od impresa per la distribuzione al minuto, per l’impiego medico o per la ricerca scientifica; la denominazione «consumo» è conforme a questa definizione.

Art. 2 Sostanze sottoposte al controllo

Salvo per ciò che concerne misure di controllo limitate a dati stupefacenti, gli stupefacenti della Tabella I sono sottoposti a tutte le misure di controllo applicabili agli stupefacenti previsti dalla presente Convenzione c, in particolare, alle misure previste negli articoli seguenti: 4 (par. c), 19, 20, 21, 29, 30, 31, 32, 33, 34 e 37.

Gli stupefacenti della Tabella II sono sottoposti alle stesse misure di controllo di quelli della Tabella I, ad eccezione delle misure previste ai paragrafi 2 e 5 dell’articolo 30, per quanto concerne il commercio al minuto.

Le preparazioni diverse da quelle della Tabella III sono sottoposte alle medesime misure di controllo degli stupefacenti che esse contengono, ma le valutazioni (art. 19) e le statistiche (art. 20) diverse da quelle riferentesi a questi stupefacenti non saranno richieste nel caso di tali preparazioni e le disposizioni dell’articolo 29 (par. 2, c) e dell’articolo 30 (par. 1, b, ii) non saranno applicate.

I preparati di cui alla Tabella III sono sottoposti alle stesse misure di controllo dei preparati che contengono gli stupefacenti di cui alla Tabella Il. Tuttavia i paragrafi 1b, e da 3 a 15 dell’articolo 31 e, relativamente al loro acquisto e vendita al dettaglio, il comma b dell’articolo 34, non saranno necessariamente applicati, e ai fini delle valutazioni (art. 19) e delle statistiche (art. 20), le informazioni richieste saranno limitate alle quantità dì stupefacenti utilizzate nella fabbricazione dei suddetti preparati. 2

Gli stupefacenti della Tabella IV saranno ugualmente inclusi nella Tabella I e sottoposti a tutte le misure di controllo applicabili agli stupefacenti di questa ultima Tabella, ed inoltre:

  1. le Parti dovranno adottare tutte le misure speciali di controllo che, a loro giudizio, saranno necessarie in ragione delle proprietà particolarmente nocive degli stupefacenti previsti; e
  2. le Parti dovranno, a loro giudizio, se la situazione nel loro Paese lo richiede, come mezzo più appropriato per proteggere la salute pubblica, interdire la produzione, la fabbricazione, l’esportazione e l’importazione, il commercio, la detenzione o l’utilizzazione di tali stupefacenti ad eccezione delle quantità che potrebbero essere necessarie esclusivamente per la ricerca medica e scientifica, ivi compresi gli esperimenti clinici con i sopraddetti stupefacenti, esperimenti che dovranno avere luogo sotto la sorveglianza ed il controllo diretti della Parte interessata oppure essere sottoposti a questa sorveglianza ed a questo controllo.

Oltre che alle misure di controllo applicabili a tutti gli stupefacenti di cui alla tabella 1, l’oppio è sottoposto alle disposizioni dell’articolo 19, paragrafo 1, comma f, e degli articoli 21bis, 23 e 24, la foglia di coca alle disposizioni degli articoli 26 e 27 e il cannabis alle disposizioni dell’articolo 28. 3

Il papavero da oppio, la pianta di coca, la pianta di cannabis, la foglia di papavero e le foglie di cannabis sono sottoposte alle misure di controllo previste rispettivamente dall’articolo 19, paragrafo 1, comma e, dall’articolo 20, paragrafo 1, comma g, dall’articolo 21 bis e dagli articoli da 22 a 24; 22, 26 e 27; 22 e 28; 25 e 28. 4

Le Parti faranno tutto ciò che è in loro potere al fine di sottomettere a delle misure di sorveglianza, per quanto sarà possibile, le sostanze che non sono previste dalla presente Convenzione, ma che possono essere utilizzate per la fabbricazione illecita degli stupefacenti.

Le Parti non sono tenute ad applicare le disposizioni della presente Convenzione agli stupefacenti che sono correntemente impiegati nell’industria, per dei fini diversi da quelli medicinali o scientifici, ed a condizione:

  1. che Esse adottino delle misure per impedire, ricorrendo a dei procedimenti appropriati di denaturazione oppure ad ogni altro mezzo, che gli stupefacenti così impiegati possano dare luogo a degli abusi o produrre degli effetti nocivi (art. 3, par. 3) e che nella pratica la sostanza nociva possa essere recuperata; e
  2. che Esse facciano figurare, nelle informazioni statistiche (art. 20) che forniscono, la quantità di ogni stupefacente così impiegato.

Art. 3 Modificazione del campo di applicazione del controllo

Se una Parte o l’Organizzazione mondiale della Sanità si trova in possesso di informazioni tali da rendere necessaria, secondo il proprio parere, la modifica dell’una o dell’altra Tabella, indirizzerà al Segretario generale una notificazione accompagnata da tutte le informazioni pertinenti a riprova della stessa.

Il segretario generale comunicherà codesta notificazione e le informazioni, che riterrà pertinenti, alle Parti, alla Commissione e, qualora la notificazione sia stata indirizzata da una Parte, all’Organizzazione mondiale della Sanità.

Se una notificazione si riferisce ad una sostanza non ancora iscritta alla Tabella I oppure alla Tabella II,

  1. tutte le Parti esamineranno, tenendo conto delle informazioni disponibili, la possibilità di adottare provvisoriamente nei confronti della sostanza tutte le misure di controllo applicabili agli stupefacenti della Tabella I;
  2. in attesa della propria decisione, presa in virtù del comma iii) del presente paragrafo, la Commissione può decidere che le Parti applichino provvisoriamente alla suddetta sostanza tutte le misure di controllo applicabili agli stupefacenti della Tabella I. Le Parti prenderanno provvisoriamente queste misure nei riguardi della sostanza in questione;
  3. se l’Organizzazione mondiale della Sanità constata che questa sostanza può dare luogo ad abusi analoghi e produrre effetti nocivi analoghi a quelli stupefacenti della Tabella I o della Tabella II, oppure che essa è trasformabile in stupefacente, ne avviserà la Commissione, e quest’ultima potrà allora decidere, secondo la raccomandazione dell’Organizzazione mondiale della Sanità, l’iscrizione di questa sostanza nella Tabella I o nella Tabella II.

Se l’Organizzazione mondiale della Sanità accerta che una preparazione non può, in ragione delle sostanze che contiene, dare luogo ad abusi né produrre effetti nocivi (par. 3) e che lo stupefacente che essa contiene non è facilmente recuperabile, la Commissione, secondo la raccomandazione dell’Organizzazione mondiale della Sanità, potrà iscrivere questa preparazione nella Tabella III.

Se l’Organizzazione mondiale della Sanità accerta che uno stupefacente della Tabella I è particolarmente suscettibile di dar luogo ad abusi e di produrre effetti nocivi (par. 3), e che questo pericolo non è compensato da vantaggi terapeutici apprezzabili, vantaggi che altre sostanze non elencate nella tabella IV non posseggano, la Commissione può, secondo la raccomandazione dell’Organizzazione mondiale della Sanità, iscrivere quello stupefacente nella Tabella IV.

Quando una notificazione riguarda uno stupefacente della Tabella I o della Tabella II od una preparazione della Tabella III, la Commissione, messa in disparte l’azione prevista dal paragrafo 5, può, secondo la raccomandazione dell’Organizzazione mondiale della Sanità, modificare l’una o l’altra Tabella, sia;

  1. trasferendo uno stupefacente dalla Tabella I alla Tabella II o viceversa; sia
  2. cancellando da una Tabella uno stupefacente od una preparazione, secondo il caso.

Ogni decisione della Commissione, adottata in applicazione del presente articolo, sarà comunicata dal Segretario generale a tutti gli Stati membri dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, agli Stati non membri Parti della presente Convenzione, all’Organizzazione mondiale della Sanità ed all’Organo. La decisione avrà efficacia nei confronti di ogni Parte dalla data della ricezione della comunicazione prima considerata, e le Parti prenderanno allora tutte le misure richieste dalla presente Convenzione.

  1. a) Ogni decisione della Commissione di modificare una Tabella sarà sottoposta all’esame del Consiglio, se una Parte ne presenti domanda entro i 90 giorni che seguiranno la ricezione della notificazione della decisione. Questa domanda sarà presentata al Segretario generale con tutte le informazioni riguardanti la sua giustificazione.
  2. Il Segretario generale comunicherà una copia di questa domanda e delle informazioni pertinenti alla Commissione, all’Organizzazione mondiale della Sanità ed a tutte le Parti, le quali saranno invitate a presentare le loro osservazioni entro i 90 giorni. Tutte le osservazioni ricevute saranno sottomesse all’esame del Consiglio.
  3. Il Consiglio potrà confermare, modificare oppure annullare la decisione della Commissione; esso giudicherà in ultima istanza. La sua decisione sarà notificata a tutti gli stati Membri dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, agli Stati non Membri Parti della presente Convenzione, alla Commissione, all’Organizzazione mondiale della Sanità ed all’Organo.
  4. In attesa dell’esame del Consiglio, la decisione della Commissione resterà in vigore.

Le decisioni della Commissione, prese in applicazione del presente articolo, non saranno sottoposte all’esame previsto dall’articolo 7.

Art. 4 Obblighi generali

Le Parti adotteranno le misure legislative ed amministrative che potranno essere necessarie:

  1. per porre in atto le disposizioni della presente Convenzione nel propri territori;
  2. per cooperare con gli altri Stati all’esecuzione delle disposizioni della suddetta Convenzione; e
  3. sotto riserva delle disposizioni della presente Convenzione, per limitare esclusivamente a dei fini medicinali e scientifici la produzione, la fabbricazione, l’importazione, l’esportazione, la distribuzione, il commercio, l’impiego e la detenzione di stupefacenti.

Art. 5 Gli Organi internazionali di controllo

Riconoscendo la competenza dell’Organizzazione delle Nazioni Unite in materia di controllo internazionale degli stupefacenti, le Parti convengono di affidare alla Commissione degli stupefacenti del Consiglio economico e sociale ed all’Organo internazionale di controllo degli stupefacenti, le funzioni che sono rispettivamente attribuite a questi Organi dalla presente Convenzione.

Art. 6 Spese degli Organi internazionali di controllo

L’Organizzazione delle Nazioni Unite assume le spese della Commissione e dell’Organo alle condizioni che saranno determinate dall’Assemblea Generale. Le Parti che non sono membri dell’Organizzazione delle Nazioni Unite contribuiranno alle spese degli Organi internazionali di controllo, mentre l’Assemblea generale determinerà periodicamente, dopo aver consultato i Governi di codeste Parti, l’ammontare dei contributi, che giudicherà equo.

Art. 7 Revisione delle decisioni e delle raccomandazioni della Commissione

Salvo per ciò che concerne le decisioni previste all’articolo 3, ogni decisione o raccomandazione, adottata dalla Commissione in esecuzione delle disposizioni della presente Convenzione come pure ogni sua altra decisione o raccomandazione, è presa sotto riserva dell’approvazione del Consiglio o dell’Assemblea generale o di ogni modifica apportata dall’uno o dall’altro di questi Organi.

Art. 8 Funzioni della Commissione

La Commissione ha la facoltà di esaminare tutte le questioni aventi rapporto con gli scopi della presente Convenzione, ed in particolare:

  1. di modificare le Tabelle in conformità all’articolo 3;
  2. di richiamare l’attenzione dell’Organo su tutte le questioni che possono aver rapporto con le funzioni di quest’ultimo;
  3. di formulare delle raccomandazioni per porre in atto le disposizioni della presente Convenzione o per raggiungere gli scopi che intende attuare, ivi compresi i programmi di ricerca scientifica e gli scambi di informazioni di carattere scientifico o tecnico; e
  4. di attirare l’attenzione degli Stati non Parti sulle decisione e sulle raccomandazioni che essa adotta in conformità alle funzioni che la presente Convenzione le conferisce, in modo che gli Stati esaminino le misure che la Commissione può essere indotta a prendere in virtù della presente Convenzione.

Art. 9 Composizione e attribuzione dell’Organo5

L’Organo si compone di tredici membri scelti dal Consiglio come segue:

  1. tre membri esperti in medicina, farmacologia e farmacia e scelti da una lista di almeno cinque persone designate dall’Organizzazione mondiale della sanità; e
  2. dieci membri scelti da una lista di persone designate dai membri dell’Organizzazione delle Nazioni Unite e dalle Parti che non ne sono membri. 6

I membri dell’Organo devono essere delle persone che, la loro competenza, la loro imparzialità e il loro disinteresse, ispirano la fiducia generale. Durante il loro mandato, i membri non devono occupare alcun impiego né dedicarsi ad alcuna attività di natura tale da impedire loro l’esercizio imparziale delle rispettive funzioni. Il Consiglio adotta, in consultazione con l’Organo, tutte le disposizioni necessarie per assicurare la piena indipendenza tecnica di quest’ultimo nell’esercizio delle sue funzioni.

Il Consiglio, avuto riguardo al principio della equa rappresentanza geografica, deve tener conto dell’interesse esistente di ammettere nell’Organo, in giusta proporzione, delle persone che siano al corrente della situazione in materia di stupefacenti nei Paesi produttori, fabbricanti e consumatori e che abbiano dei legami con i suddetti Paesi.

Senza pregiudizio delle altre disposizioni della presente convenzione, l’Organo, agendo in collaborazione con i Governi, cercherà di limitare la coltura, la produzione, la fabbricazione e l’uso degli stupefacenti alle quantità necessarie a fini medici e scientifici, far rispettare tali limitazioni e impedire la coltura, la produzione, la fabbricazione, il traffico e l’uso illeciti degli stupefacenti. 7

Le misure prese dall’Organo in applicazione della presente convenzione saranno sempre quelle più atte a favorire la collaborazione dei governi con l’Organo e a rendere possibile un dialogo permanente tra i Governi e l’Organo, in modo da facilitare e contribuire a qualsiasi azione efficace dei governi diretta al raggiungimento degli scopi della presente convenzione. 8

Art. 10 Durata del mandato e rimunerazione dei membri dell’Organo

I membri dell’Organo sono eletti per cinque anni e sono rieleggibili. 9

Il mandato di ogni membro dell’Organo ha termine la vigilia della prima seduta dell’Organo, alla quale il suo successore ha il diritto di partecipare.

Un membro dell’Organo, il quale sia stato assente per tre sessioni consecutive, sarà considerato come dimissionario.

Il Consiglio può, su raccomandazione dell’Organo destituire un membro dell’Organo che non soddisfi più le condizioni richieste dal paragrafo 2 dell’articolo 9. Tale raccomandazione deve essere formulata mediante il voto favorevole di nove membri dell’Organo. 10

Quando il seggio di un membro dell’Organo diviene vacante, nel corso del mandato del suo titolare, il Consiglio provvede a questa vacanza, eleggendo un altro membro, il più presto possibile, per il resto della durata del mandato, in conformità alle disposizioni applicabili dell’articolo 9.

I membri dell’Organo ricevono una adeguata rimunerazione, il cui ammontare è fissato all’Assemblea Generale.

Art. 11 Regolamento interno dell’Organo

L’Organo nomina il suo Presidente ed i membri, la cui elezione gli sembrerà necessaria per costituire il proprio ufficio; esso pone in essere il proprio regolamento interno.

L’Organo si riunisce tutte le volte che lo ritenga necessario per un espletamento soddisfacente delle proprie funzioni; ma deve tener almeno due sessioni per anno civile.

Il quorum indispensabile per le riunioni dell’Organo è di otto membri. 11

Art. 12 Applicazione del regime delle valutazioni

L’Organo stabilirà la data o le date alle quali dovranno essere fornite le valutazioni, in conformità all’articolo 19, così come la forma sotto la quale queste dovranno essere presentate, e prescriverà dei formulari a questo scopo.

Per ciò che concerne i Paesi ed i territori ai quali non si applica la presente Convenzione, l’Organo inviterà i Governi interessati a fornire delle valutazioni, in conformità alle disposizioni della stessa.

Nel caso in cui uno Stato non fornisse, in conformità alla data fissata, le valutazioni relative ad uno dei suoi territori, l’Organo le stabilirà esso stesso nella misura del possibile, e, per quanto si potrà fare, in cooperazione con il Governo interessato.

L’Organo esaminerà le valutazioni, ivi comprese le valutazioni supplementari, e, salvo per ciò che riguarda i bisogni speciali, potrà richiedere per ogni Paese o territorio, per il quale è stata fornita una valutazione, le informazioni che riterrà necessarie per completare le valutazioni o per chiarire una indicazione ivi contenuta.

Allo scopo di limitare l’uso e la distribuzione degli stupefacenti alle quantità necessarie a fini medici e scientifici e di far rispettare tali limitazioni, l’Organo confermerà in seguito, nel più breve tempo possibile, le stime, ivi comprese le stime supplementari; potrà anche modificarle con il consenso del governo interessato. In caso di disaccordo tra il Governo e l’Organo, quest’ultimo avrà il diritto di stabilire, comunicare e pubblicare le proprie stime, ivi comprese le stime supplementari. 12

Oltre alla documentazione prevista all’articolo 15, l’Organo pubblicherà, alle date che esso avrà determinato, ma almeno una volta all’anno, le informazioni relative alle valutazioni che gli sembreranno dover facilitare l’applicazione della presente Convenzione.

Art. 13 Applicazione del regime delle statistiche

L’Organo determinerà la maniera e la forma in cui le statistiche dovranno essere fornite, come previsto all’articolo 20, e prescriverà i formulari a tale fine.

L’Organo esaminerà le statistiche allo scopo di determinare se le Parti od ogni altro Stato si sono conformati alle disposizioni della presente Convenzione.

L’Organo potrà richiedere le informazioni supplementari che riterrà necessarie per completare queste statistiche o per chiarire una indicazione ivi contenuta.

L’Organo non avrà competenza per porre delle domande od esprimere una propria opinione riguardo le statistiche relative agli stupefacenti richiesti per i bisogni speciali.

Art. 14 Misure che l’Organo deve adottare per assicurare l’esecuzione delle disposizioni della Convenzione

  1. Se, dopo l’esame delle informazioni inviate all’Organo da parte del Governo in conformità con le disposizioni della presente convenzione o delle informazioni comunicate da parte degli Organi delle Nazioni Unite o da istituzioni specializzate o, a condizione che esse siano approvate dalla Commissione su raccomandazione dell’Organo, da altre organizzazioni intergovernative o da organizzazioni internazionali non governative che hanno una competenza diretta in materia e che sono dotate di statuto consultivo presso il Consiglio economico e sociale in virtù della Carta delle Nazioni Unite13 oppure che godono di statuto analogo per accordo speciale con il Consiglio, l’Organo ha ragioni obiettive di credere che gli scopi della presente convenzione siano seriamente compromessi dal fatto che una Parte o un Paese o un territorio non attuino le disposizioni della convenzione, l’Organo ha il diritto di proporre di entrare in consultazione con il Governo interessato oppure di chiedergli spiegazioni. Se, senza avere mancato all’attuazione delle disposizioni della presente convenzione, una Parte o un Paese o un territorio sono diventati un centro importante di coltura, produzione, fabbricazione, traffico o consumo illeciti di stupefacenti, oppure se esiste palesemente un grave rischio che lo diventino, l’Organo ha il diritto di proporre di entrare in consultazione con il governo interessato. Con riserva del diritto che possiede di attirare l’attenzione delle Parti, del Consiglio e della Commissione sulla questione, così come previsto qui di seguito dal comma d, l’Organo darà carattere di riservatezza alle richieste di informazioni e alle spiegazioni fornite da un Governo oppure a una proposta di consultazioni e alle consultazioni avviate con un governo in virtù delle disposizioni del presente comma.
  2. Dopo aver agito conformemente al comma a) di cui sopra, l’Organo può, se lo ritiene necessario, chiedere al Governo interessato di adottare le misure correttive che, in base alle circostanze, possano sembrare necessarie al fine di assicurare l’attuazione delle disposizioni della presente convenzione.
  3. L’Organo può, se lo considera necessario per chiarire una questione relativamente al comma a) di cui sopra, proporre al governo interessato di far intraprendere uno studio della stessa, sul proprio territorio, nel modo che quest’ultimo riterrà più opportuno. Qualora il Governo interessato decida di intraprendere tale studio, esso può chiedere all’Organo di fornire mezzi tecnici ed i servizi di una o più persone aventi le qualifiche richieste per assistere gli agenti del Governo nello studio in questione. La o le persone che l’Organo si propone di mettere a disposizione del Governo saranno soggette all’approvazione di quest’ultimo. Le modalità dello studio ed i tempi entro i quali deve essere ultimato saranno stabiliti per mezzo di consultazioni tra il Governo e l’Organo. Il Governo trasmetterà all’Organo i risultati dello studio indicando le misure correttive che ritiene opportuno adottare.
  4. Se l’Organo accerta che il Governo interessato non ha dato spiegazioni soddisfacenti quando è stato invitato a farlo in conformità con il comma a) di cui sopra, o ha trascurato di adottare qualsiasi misura correttiva che è stato invitato a prendere in conformità con il comma b) di cui sopra, o se esiste una situazione grave che richieda delle misure di collaborazione internazionale dirette alla sua soluzione, esso può richiamare l’attenzione delle Parti, del Consiglio e della Commissione sulla questione. L’Organo agirà in tal modo ove gli scopi della presente convenzione siano seriamente compromessi e non sia stato possibile risolvere altrimenti la questione in modo soddisfacente. Agirà nello stesso modo qualora accerti una situazione grave che esiga misure di collaborazione internazionale e ritenga che, per risolvere tale situazione, richiamare l’attenzione delle Parti, del Consiglio e della Commissione è il mezzo più atto a facilitare tale collaborazione; previo esame dei rapporti elaborati dall’Organo, e eventualmente dalla Commissione, il Consiglio può richiamare l’attenzione dell’Assemblea generale sulla questione.14

Quando esso richiama l’attenzione delle Parti, del Consiglio e della Commissione su una questione in conformità con il comma d) del paragrafo 1 di cui sopra, l’Organo può, se ritiene necessaria tale misura, raccomandare alle Parti di sospen-dere l’importazione degli stupefacenti provenienti dal Paese interessato, o l’esportazione degli stupefacenti destinati a tale Paese o territorio, o, contemporaneamente, l’importazione o l’esportazione, o per un periodo determinato, o fino al momento in cui la situazione di quel Paese o territorio non sarà ritenuta soddisfacente. Lo Stato interessato ha il diritto di portare la questione davanti al Consiglio. 15

L’Organo ha il diritto di pubblicare un rapporto su ogni questione considerata dalle disposizioni del presente articolo, e di comunicarlo al Consiglio, che lo trasmetterà a tutte le Parti. Se l’Organo pubblica in questo rapporto una decisione presa in virtù del presente articolo, o delle informazioni concernenti questa decisione, deve ugualmente pubblicarvi il parete del Governo interessato, se quest’ultimo lo richiede.

Nel caso in cui una decisione dell’Organo, pubblicata in conformità al presente articolo, non sia stata presa all’unanimità, l’opinione della minoranza deve essere esposta.

Ogni Stato sarà invitato a farsi rappresentare alle sedute dell’Organo, nel corso delle quali è esaminata una questione che l’interessi direttamente, secondo i termini del presente articolo.

Le decisioni dell’Organo, prese in virtù del presente articolo, devono essere adottate con la maggioranza dei due terzi del numero complessivo dei membri dell’Organo.

Art. 14bis16 Assistenza tecnica e finanziaria

Nei casi che riterrà più opportuni, l’Organo, d’accordo col governo interessato, può, o parallelamente o nel luogo e posto indicato nelle misure di cui ai paragrafi 1 e 2 dell’articolo 14, raccomandare agli organi competenti delle Nazioni Unite e alle istituzioni specializzate che venga fornita un’assístenza tecnica o Finanziaria, oppure l’una e l’altra, al suddetto Governo in appoggio agli sforzi che questo fa per rispettare le obbligazioni derivantegli dalla presente convenzione, particolarmente quelle indicate o citate agli articoli 2, 35, 38 e 38 bis .

Art. 15 Rapporti dell’Organo

L’Organo redige un rapporto annuale riguardante i propri lavori e tutti gli altri rapporti supplementari che esso può ritenere necessari e nei quali figurano ugualmente una analisi delle valutazioni e delle informazioni statistiche di cui dispone e, all’occorrenza, una esposizione delle spiegazioni che i Governi hanno potuto fornire o sono stati richiesti di fornire, così come ogni osservazione e raccomandazione che l’Organo può voler formulare. Questi rapporti sono presentati al Consiglio per mezzo della Commissione, la quale può formulare le osservazioni che giudica opportune.

I rapporti sono comunicati alle Parti e pubblicati ulteriormente dal Segretario generale. Le Parti autorizzano la libera distribuzione di codesti rapporti.

Art. 1617 Segretariato

I servizi di segretariato della Commissione e dell’Organo saranno forniti dal Segretario generale. Tuttavia, il Segretario dell’Organo sarà nominato dal Segretario generale in consultazione con l’Organo.

Art. 17 Amministrazione speciale

Le Parti manterranno una amministrazione speciale incaricata di applicare le disposizioni della presente Convenzione.

Art. 18 Informazioni che le Parti devono fornire al Segretario generale

Le Parti forniranno al Segretario generale le informazioni che la Commissione può richiedere in quanto ciò sia necessario per l’esercizio delle sue funzioni, e specialmente:

  1. un rapporto annuale concernente il funzionamento della Convenzione in ciascuno dei loro territori;
  2. di tanto in tanto, i testi di tutte le leggi e di tutti i regolamenti promulgati per mettere in atto la presente Convenzione;
  3. tutte le precisazioni che la Commissione richiederà sugli affari di traffico illecito, e specialmente i particolari di ogni affare di traffico illecito scoperto che potranno presentare importanza sia in ragione della luce che potrebbero gettare sulle fonti di rifornimento di stupefacenti per il traffico illecito, sia in ragione delle quantità in causa o del metodo utilizzato dai trafficanti illeciti; e
  4. i nomi e gli indirizzi delle Autorità amministrative abilitate a concedere le autorizzazioni od i certificati di esportazione e di importazione.

Le Parti forniranno le informazioni previste al paragrafo precedente, nella forma ed alle date indicate e utilizzando quei formulari di cui la Commissione potrà richiedere l’impiego.

Art. 19 Valutazioni dei bisogni di stupefacenti

Le Parti invieranno all’Organo, ogni anno e per ciascuno dei loro territori, nel modo e nella forma da esso prescritti, stime riferentisi ai seguenti argomenti e redatte su formulari forniti dall’Organo:

  1. le quantità di stupefacenti consumate a fini medicinali e scientifici;
  2. le quantità di stupefacenti che saranno utilizzati per la fabbricazione di altri stupefacenti, dei preparati della Tabella III e di sostanze non previste dalla presente convenzione;
  3. le quantità di stupefacenti che saranno in magazzino al 31 dicembre dell’anno al quale si riferiscono le stime;
  4. la quantità di stupefacenti che è necessario aggiungere agli stocks speciali;
  5. la superficie (in ettari) e l’ubicazione geografica delle terre che saranno destinate alla coltura del papavero da oppio;
  6. la quantità approssimativa d’oppio che sarà prodotta;
  7. il numero degli stabilimenti industriali che fabbricheranno stupefacenti sintetici; e
  8. le quantità di stupefacenti sintetici che saranno fabbricati da ciascuno degli stabilimenti di cui al comma precedente.18
  9. a) Con riserva delle detrazioni previste dal paragrafo 3 dell’articolo 21, il totale delle stime per ogni territorio e per ogni stupefacente ad eccezione dell’oppio e degli stupefacenti sintetici sarà la somma delle quantità specificate ai comma a), b) e d) del paragrafo 1 del presente articolo, aumentata della quantità necessaria per portare gli stocks esistenti al 31 dicembre dell’anno precedente al livello valutato in conformità con le disposizioni del comma c) del paragrafo 1.
  10. Con riserva delle detrazioni di cui al paragrafo 3 dell’articolo 21 relativamente alle importazioni e al paragrafo 2 dell’articolo 21bis, il totale delle stime d’oppio per ciascun territorio sarà o la somma delle quantità specificate ai comma a), b) e d) del paragrafo 1 del presente articolo, aumentata della quantità necessaria per portare gli stocks esistenti al 31 dicembre dell’anno precedente al livello valutato conformemente alle disposizioni del comma c) del paragrafo 1, o la quantità specificata al comma f) del paragrafo 1 del presente articolo se essa è superiore alla prima.
  11. Con riserva delle detrazioni di cui al paragrafo 3 dell’articolo 21, il totale delle stime di ciascun stupefacente sintetico per ciascun territorio sarà o la somma delle quantità specificate ai comma a), b) e d) del paragrafo 1 del presente articolo, aumentata della quantità necessaria per portare gli stocks esistenti al 31 dicembre dell’anno precedente al livello valutato conformemente alle disposizioni del comma c) del paragrafo 1, o la somma delle quantità specificate al comma h) del paragrafo 1 del presente articolo se essa è superiore alla prima.
  12. Le stime operate in virtù dei comma precedenti del presente paragrafo saranno modificate nel modo più opportuno per tener conto di qualsiasi quantità sequestrata e successivamente introdotta nel mercato lecito, nonché di qualsiasi quantità prelevata dalle scorte speciali per soddisfare le esigenze della popolazione civile.19

Ogni Stato potrà fornire nel corso dell’anno delle valutazioni supplementari esponendo le circostanze che le rendono necessarie.

Le Parti porteranno a conoscenza dell’Organo il metodo impiegato per determinare le quantità indicate nelle valutazioni e le modificazioni che avrebbero potuto essere apportate a questo metodo.

Con riserva delle detrazioni previste al paragrafo 3 dell’articolo 21, e tenendo conto all’occorrenza delle disposizioni dell’articolo 21 bis , le stime non dovranno essere superate. 20

Art. 2021 Statistiche da fornire all’Organo

Le Partì invieranno all’Organo, per ciascuno dei loro territori, nel modo e nella forma da esso prescritti, delle statistiche sugli argomenti qui di seguito indicati, redatte su formulari forniti dall’Organo:

  1. produzione o fabbricazione di stupefacenti;
  2. utilizzazione di stupefacenti per la fabbricazione di altri stupefacenti, di preparati della Tabella III e di sostanze non previste dalla presente convenzione ed utilizzazione della paglia di papavero per la fabbricazione di stupefacenti;
  3. uso di stupefacenti;
  4. importazione ed esportazione di stupefacenti e di paglia di papavero;
  5. sequestri di stupefacenti e destinazione delle quantità sequestrate;
  6. stocks di stupefacenti al 31 dicembre dell’anno al quale si riferiscono le statistiche; e
  7. superficie determinabile delle colture di papavero da oppio.
  8. a) Le statistiche riferentisi agli argomenti menzionati al paragrafo 1, fatta eccezione per il comma d), saranno stabilite annualmente e trasmesse all’Organo non più tardi del 30 giugno dell’anno seguente a quello in cui si riferiscono.
  9. Le statistiche riguardanti gli argomenti menzionati al comma d) del paragrafo 1, saranno redatte trimestralmente e saranno trasmesse all’Organo entro il termine di un mese dalla fine del trimestre al quale esse si riferiscono.

Le Parti non sono tenute a fornire statistiche concernenti gli stocks speciali, ma forniranno separatamente statistiche concernenti gli stupefacenti importati o acquistati nel Paese o territorio per i bisogni speciali, nonché le quantità di stupefacenti prelevate dagli stocks speciali per soddisfare i bisogni della popolazione civile.

Art. 21 Limiti alla fabbricazione ed alla importazione

La quantità totale di ogni stupefacente che sarà fabbricato ed importato da un Paese o da un territorio qualsiasi nel corso di una determinata annata non dovrà essere superiore alla somma degli elementi seguenti:

  1. la quantità consumata, nel limite della valutazione corrispondente, per delle finalità medicinali e scientifiche;
  2. la quantità utilizzata, nel limite della valutazione corrispondente, in vista della fabbricazione di altri stupefacenti, di preparazioni della Tabella III e di sostanze non considerate dalla presente Convenzione;
  3. la quantità esportata;
  4. la quantità depositata nelle riserve al fine di portarla al livello specificato nella valutazione corrispondente; e
  5. la quantità acquistata, nel limite della valutazione corrispondente, per i bisogni speciali.

Dalla somma degli elementi, enumerati al paragrafo 1, sarà dedotta ogni quantità che sarà stata sequestrata ed immessa nel mercato lecito, così come ogni quantità prelevata dalle riserve speciali per far fronte ai bisogni della popolazione civile.

Se l’Organo constata che la quantità fabbricata ed importata, nel corso di una determinata annata, sorpassa la somma delle quantità enumerate al paragrafo 1, tenuto conto delle deduzioni previste al paragrafo 2 del presente articolo, questa così constatata eccedenza, che rimarrà al termine dell’annata, sarà dedotta, l’annata seguente, dalle quantità che devono essere fabbricate od importate, come pure dalla somma delle valutazioni, definita al paragrafo 2 dell’articolo 19.

  1. Se risulta dalle statistiche delle importazioni o delle esportazioni (art. 20) che la quantità esportata, a destinazione di un Paese o di un territorio qualsiasi, sorpassa il totale delle valutazioni relative a questo Paese o a quel territorio, totale quale è definito al paragrafo 2 dell’articolo 19, maggiorato delle quantità dichiarate come esportate e deduzione fatta di ogni eccedenza constatata ai termini del paragrafo 3 del presente articolo, l’Organo ne può fare notificazione agli Stati, i quali, a suo avviso, ne dovrebbero essere informati.
  2. Dal momento della ricezione di tale notificazione le Parti non autorizzeranno più, durante l’annata in corso, nessuna nuova esportazione di stupefacenti di cui si tratta, a destinazione del Paese o del territorio in causa, salvo:i)nel caso in cui sarà stata fornita, per questo Paese o territorio, una valutazione supplementare per ciò che concerne ogni quantità importata in eccedenza e la quantità supplementare richiesta; oppureii)nei casi eccezionali in cui l’esportazione è, secondo l’avviso del Governo del Paese esportatore, indispensabile al trattamento dei malati.

Art. 21bis22 Limitazione della produzione d’oppio

La produzione d’oppio da parte di qualunque Paese o territorio sarà organizzata e controllata in modo tale che, per quanto possibile, la quantità prodotta nel corso di un dato anno non sia superiore alla stima, stabilita ai sensi del paragrafo 1 f) dell’articolo 19, della quantità d’oppio che sarà prodotta.

Se l’Organo accerta, in base ad informazioni fornite in conformità con le disposizioni della presente convenzione, che una Parte che ha fornito una stima in conformità al paragrafo 1 f) dell’articolo 19 non ha limitato l’oppio prodotto all’interno delle proprie frontiere a fini leciti in virtù delle stime relative, e che una quantità importante di oppio prodotta, lecitamente o illecitamente, all’interno delle frontiere di tale Parte, è stata introdotta nel mercato illecito, l’Organo può, dopo aver esaminato le spiegazioni della Parte interessata, da presentare entro un mese dalla notifica del suddetto accertamento, decidere di detrarre in tutto o in parte questa quantità da quella che sarà prodotta e dal totale delle stime, come viene definito nel paragrafo 2 b) dell’articolo 19 per il primo anno in cui tale detrazione sarà tecnicamente applicabìle, tenendo conto dell’epoca dell’anno e degli impegni contrattuali ai quali la Parte in causa avrà sottoscritto allo scopo di esportare oppio. Questa decisione dovrà entrare in vigore 90 giorni dopo che la Parte interessata ne avrà ricevuto notifica.

L’Organo, dopo aver notiticato alla Parte interessata la sua decisione relativa ad una detrazione presa in applicazione del paragrafo 2 di cui sopra, entrerà in consultazione con essa al fine di dare una soluzione soddisfacente alla situazione.

Qualora la situazione non venga risolta in modo soddisfacente, l’Organo può eventualmente applicare le disposizioni dell’articolo 14.

Prendendo la decisione relativa alla detrazione prevista al paragrafo 2 di cui sopra, l’Organo terrà conto non solo di tutte le circostanze pertinenti, in particolare di quelle che danno luogo al problema del traffico illecito contemplato dal paragrafo 2 di cui sopra, ma anche di qualsiasi nuova misura adeguata di controllo che la Parte abbia potuto adottare.

Art. 2223 Disposizione speciale applicabile alla coltivazione

Quando la situazione nel Paese o un territorio di una Parte è tale che la proibizione della coltivazione del papavero da oppio, dell’albero della coca e della pianta di cannabis è, a suo avviso, la misura più adatta al fine di proteggere la salute pubblica ed evitare che gli stupefacenti siano deviati verso il traffico illecito, la Parte interessata ne vieterà la coltivazione.

La Parte che vieta la coltivazione del papavero da oppio oppure della pianta di cannabis adotterà le misure atte a sequestrare le piantine coltivate illecitamente e per distruggerle, salvo per piccole quantità necessarie alla Parte a scopi di ricerca scientifica.

Art. 23 Organismi nazionali dell’oppio

Ogni Parte che autorizza la coltivazione del papavero da oppio in vista della produzione dell’oppio, creerà, se già non l’ha fatto, o manterrà in vigore uno o diversi Organismi di Stato (designati in seguito nel presente articolo mediante il termine «organismo») incaricati di esercitare le funzioni considerate la presente articolo.

Ogni Parte considerata al paragrafo precedente applicherà le disposizioni seguenti alla coltivazione della foglia da oppio, per la produzione dell’oppio, e all’oppio:

  1. l’organismo delimiterà le regioni e designerà le parcelle di terreno dove la coltivazione del papavero da oppio in vista della produzione dell’oppio sarà autorizzata.
  2. i coltivatori titolari di una licenza rilasciata dall’organismo saranno i soli autorizzati a dedicarsi a questa coltivazione.
  3. ogni licenza specificherà la superficie di terreno sul quale è autorizzata questa coltivazione.
  4. ogni coltivatore di papavero da oppio sarà tenuto a consegnare all’Organismo la totalità della sua raccolta di oppio; l’Organismo acquisterà questa raccolta e ne prenderà materialmente possesso il più presto possibile, ma, al più tardi, in un termine di quattro mesi a contare dalla fine della raccolta; e
  5. solamente l’Organismo avrà il diritto, per ciò che concerne l’oppio, di importare, di esportare, di dedicarsi al commercio all’ingrosso e di conservare delle riserve, ad eccezione delle riserve detenute dai fabbricanti degli alcaloidi dell’oppio medicinale e delle preparazioni a base d’oppio. Le Parti non sono tenute ad estendere questa clausola all’oppio medicinale ed alle preparazioni a base d’oppio.

Le funzioni amministrative, previste al paragrafo 2, saranno esercitate da un solo Organismo di Stato se la Costituzione della Parte interessata lo permette.

Art. 24 Restrizioni alla produzione dell’oppio destinato al commercio internazionale

  1. a) Se una Parte ha l’intenzione di iniziare la produzione dell’oppio oppure di accrescere la propria produzione di oppio, terrà conto della domanda mondiale d’oppio esistente, in conformità alle valutazioni pubblicate dall’Organo, al fine che la sua produzione di oppio non conduca ad una sovrapproduzione d’oppio nell’ambito mondiale.
  2. Nessuna Parte autorizzerà la produzione dell’oppio od aumenterà la propria produzione d’oppio se, in base al proprio convincimento, una tale produzione od aumento di produzione sul proprio territorio, rischia di alimentare il traffico illecito dell’oppio.
  3. a) Riservate le disposizioni del paragrafo 1, se una Parte, la quale, al primo gennaio 1961, non produceva oppio per l’esportazione, intende ora esportare, sull’oppio che produce, delle quantità non eccedenti le cinque tonnellate per anno, lo notificherà all’Organo, aggiungendo a questa notificazione delle informazione concernenti:i)i controlli in vigore, voluti dalla presente Convenzione, per ciò che concerne la produzione dell’esportazione dell’oppio; eii)il nome del Paese o dei Paesi verso i quali lo Stato considerato intende esportare l’oppio; e l’Organo potrà sia approvare codesta notificazione, sia raccomandare alla Parte interessata di non produrre dell’oppio per l’esportazione.
  4. Se una Parte, diversa da una Parte designata al paragrafo 3, intende produrre, per anno, più di cinque tonnellate di oppio destinate alla esportazione, lo notificherà al Consiglio, aggiungendo a questa notificazione delle informazione adeguate, ivi comprese:i)la valutazione delle quantità che debbono essere prodotte per l’esportazione;ii)i controlli esistenti o proposti per ciò che concerne l’oppio che deve essere prodotto;iii)il nome del Paese o dei Paesi verso i quali ha intenzione di esportare questo oppio; ed il Consiglio potrà sia approvare la notificazione sia raccomandare alla Parte interessata di non produrre dell’oppio per l’esportazione.

Nonostante le disposizioni dei capoversi a e b del paragrafo 2, una Parte che, durante i dieci anni che hanno immediatamente preceduto il primo gennaio 1961, ha esportato l’oppio da essa prodotto, potrà continuare ad esportare l’oppio che continua a produrre.

  1. a) Una Parte non importerà oppio da alcun Paese o territorio salvo che l’oppio sia prodotto sul territorio:i)di una Parte menzionata al paragrafo 3;ii)di una Parte che ha indirizzato una notificazione all’Organo in conformità alle disposizioni del capoverso a del paragrafo 2; oppureiii)di una Parte che ha ricevuto l’approvazione del Consiglio in conformità alle disposizioni del capoverso b del paragrafo 2.
  2. Nonostante le disposizioni del capoverso a del presente paragrafo, una Parte può importare l’oppio prodotto da ogni Paese il quale abbia prodotto ed esportato dell’oppio durante i dieci anni precedenti il primo gennaio 1961, solo se un organismo od una agenzia di controllo nazionale esiste e funziona nel Paese interessato, in base alle finalità definite all’articolo 23, e se quest’ultimo possiede dei mezzi efficaci per fare in modo che l’oppio che produce non alimenti il traffico illecito.

Le disposizioni del presente articolo non impediranno ad una Parte;

  1. di produrre oppio in quantità sufficiente al suo fabbisogno; oppure
  2. di esportare oppio confiscato nel traffico illecito ad un’altra Parte, in conformità alle esigenze della presente Convenzione.

Art. 25 Controllo della paglia di papavero

Una Parte che permette la coltivazione del papavero da oppio per dei fini diversi da quelli della produzione dell’oppio adotterà tutte le misure necessarie per assicurare:

  1. che dell’oppio non venga prodotto a partire da tali papaveri da oppio; e
  2. che la fabbricazione degli stupefacenti a partire dalla paglia di papavero sia controllata in maniera soddisfacente.

Le Parti applicheranno alla paglia di papavero il sistema dei certificati di importazione e delle autorizzazioni d’esportazione previsto dai paragrafi 4 a 15 dell’articolo 31.

Le Parti forniranno le stesse statistiche sull’importazione e sull’esportazione della paglia di papavero di quelle che sono previste per gli stupefacenti, ai paragrafi 1, d, e 2, b, dell’articolo 20.

Art. 26 La coca e la foglia di coca

La Parte che autorizza la coltivazione della coca applicherà a quest’ultima, così come alla foglia di coca, il regime di controllo previsto all’articolo 23 per il papavero da oppio; per ciò che concerne il capoverso d del paragrafo 2 di questo articolo, l’obbligo imposto all’organismo menzionato si restringe a prendere materialmente possesso della raccolta, il più presto possibile, una volta che questa sia stata eseguita.

Nella misura del possibile, le Parti faranno procedere alla estirpazione di tutte le piante di coca esistenti allo stato incolto. Esse distruggeranno le piante di coca coltivate illegalmente.

Art. 27 Disposizioni supplementari relative alla foglia di coca

Le Parti possono permettere l’utilizzazione di foglie di coca per la preparazione di un prodotto aromatico che non dovrà contenere nessun alcaloide ed inoltre possono, nella misura necessaria per questa utilizzazione, permettere la produzione, l’importazione, l’esportazione e il commercio nonché la detenzione di tali foglie.

Le Parti forniranno separatamente le valutazioni (art. 19) e le statistiche (art. 20) concernenti le foglie di coca destinate alla preparazione di un tale prodotto aromatico; tuttavia, non sarà permesso prepararlo se le medesime foglie di coca sono utilizzate per l’estrazione di alcaloidi così come per quella di prodotti aromatici, e se questo fatto è precisato nelle valutazioni e nelle statistiche.

Art. 28 Controllo della canape

Se una Parte autorizza la coltivazione della pianta di canape in vista della produzione di canape o di resina di canape, applicherà ad essa il regime di controllo previsto all’articolo 23 per ciò che concerne il controllo del papavero da oppio.

La presente Convenzione non si applicherà alla coltivazione della pianta di canape se questa è eseguita esclusivamente per dei fini industriali o di orticoltura.

Le Parti adotteranno le misure che potranno risultare necessarie per impedire l’abuso delle foglie della pianta di canape o il rispettivo traffico illecito.

Art. 29 Fabbricazione

Le Parti esigeranno che la fabbricazione degli stupefacenti si effettui mediante licenza, salvo quando questa fabbricazione sia effettuata da una o più imprese di Stato.

Le Parti:

  1. eserciteranno una sorveglianza su tutte le persone e su tutte le imprese che si dedicano alla fabbricazione di stupefacenti o che vi partecipano;
  2. sottoporranno ad un regime di licenze, gli stabilimenti ed i locali nei quali si può effettuare la fabbricazione; e
  3. esigeranno che i fabbricanti di stupefacenti, titolari di una licenza, si muniscano di permessi periodici precisanti le categorie e le quantità di stupefacenti che essi avranno il diritto di fabbricare. Tuttavia, un permesso periodico non sarà necessario per le preparazioni.

Le Parti impediranno accumulazione, per quanto concerne il possesso di stupefacenti da parte dei fabbricanti, di quantità di stupefacenti e di paglia di papavero eccedenti quelle che sono necessarie al funzionamento normale dell’impresa, tenuto conto della situazione del mercato.

Art. 30 Commercio e distribuzione

  1. a) Le Parti esigeranno che il commercio e la distribuzione degli stupefacenti avvenga mediante licenza, salvo se questo commercio o questa distribuzione siano effettuate da una o più imprese di stato.
  2. Le Parti:i)eserciteranno una sorveglianza su tutte le persone e su tutte le imprese che si dedicano al commercio od alla distribuzione degli stupefacenti o che vi partecipano; eii)sottoporranno ad un regime di licenza gli stabilimenti ed i locali nei quali possono svolgersi tale commercio e tale distribuzione. Tuttavia, una licenza non sarà necessariamente richiesta per le preparazioni.
  3. Le disposizioni dei capoversi a e b concernenti il regime delle licenze non si applicheranno necessariamente alle persone debitamente autorizzate ad esercitare delle mansioni terapeutiche o scientifiche e che agiscono nell’esercizio delle proprie funzioni.

Inoltre le Parti:

  1. Per quanto concerne il possesso, da parte dei commercianti, dei distributori, delle imprese di Stato o delle persone debitamente autorizzate sopra considerate, impediranno anche l’accumulazione di quantità di stupefacenti e di paglia di papavero che eccedano quelle necessarie al funzionamento normale dell’impresa, tenuto conto situazione del mercato;
  2. b) i) esigeranno che gli stupefacenti non siano forniti o dispensati a privati se non dietro ricetta medica. Questa disposizione non è necessariamente applicabile agli stupefacenti che privati possono legalmente ottenere, utilizzare, dispensare oppure amministrare in occasione dell’esercizio, debitamente autorizzato, delle loro funzioni terapeutiche; e ii)qualora le Parti ritengano necessarie o desiderabili queste misure, allora esigeranno che le ricette, prescriventi degli stupefacenti della Tabella I, siano redatte su formulari ufficiali che saranno forniti, sotto forma di un ricettario con ricevute, dalle autorità amministrative competenti o dalle associazioni professionali autorizzate.

È augurabile che le Parti esigano che le offerte di stupefacenti scritte o stampate, gli annunci pubblicitari di qualsiasi natura siano, così come le notizie descrittive relative agli stupefacenti ed utilizzate per dei fini commerciali, gli imballaggi contenenti stupefacenti e le etichette sotto le quali gli stupefacenti sono messi in vendita, indichino la denominazione comune internazionale comunicata dall’Organizzazione mondiale della Sanità.

Se una Parte ritiene che una tale misura è necessaria o desiderabile, esigerà che ogni imballaggio contenente uno stupefacente porti un doppio filo rosso notevolmente appariscente. Il pacco nel quale questo imballaggio è spedito non porterà questo doppio filo rosso.

Le Parti esigeranno che l’etichetta, sotto la quale una droga è messa in vendita, indichi il nome dello stupefacente o degli stupefacenti che essa contiene così come il loro peso o la loro percentuale. L’obbligo di fornire queste informazioni sull’etichetta non si applicherà necessariamente ad uno stupefacente dispensato ad un privato con ricetta da prepararsi in farmacia.

Le disposizioni dei paragrafi 2 e 5 non si applicheranno necessariamente al commercio al minuto né alla distribuzione al minuto degli stupefacenti della Tabella II.

Art. 31 Disposizioni speciali relative al commercio internazionale

Le Parti non permetteranno consapevolmente l’esportazione di stupefacenti a destinazione di un Paese o di un territorio qualsiasi, se questo non sia:

  1. in conformità alle leggi e ai regolamenti di questo Paese o territorio; e
  2. nei limiti del totale delle valutazioni riferentesi a questo Paese o territorio, quale è definito al paragrafo 2 dell’articolo 19, con l’aggiunta delle quantità che devono essere riesportate.

Le Parti eserciteranno nei porti franchi e nelle zone franche la medesima sorveglianza ed il medesimo controllo di quello esercitato nelle altre parti dei loro territorio, essendo inteso tuttavia, che esse potranno applicare un regime più severo.

  1. a) Le Parti controlleranno, per mezzo di una licenza, l’importazione e l’esportazione degli stupefacenti salvo nel caso in cui questa importazione o questa esportazione sia effettuata da una o più imprese di Stato.
  2. Le Parti eserciteranno una sorveglianza su tutte le persone e su tutte le imprese che si dedicano ad una tale importazione od esportazione oppure che vi partecipano.
  3. a) Ogni Parte che autorizzi l’importazione o l’esportazione di uno stupefacente esigerà l’ottenimento di un permesso di importazione o di esportazione, distinto per ogni importazione o esportazione, nel caso di uno o di diversi stupefacenti.
  4. Codesta autorizzazione indicherà il nome dello stupefacente, la denominazione comune internazionale, se esiste, la quantità da importare o quella da esportare, i nomi e gli indirizzi dell’importatore o dell’esportatore e specificherà il periodo durante il quale l’importazione o l’esportazione deve essere effettuata.
  5. Il permesso di esportazione indicherà inoltre il numero e la data del certificato di importazione (par. 5) come pure l’autorità che lo ha rilasciato.
  6. Il permesso di importazione potrà permettere di importare mediante diversi invii.

Prima del rilascio di un permesso di esportazione, le Parti esigeranno un certificato d’importazione, rilasciato dalle autorità competenti del Paese o del territorio importatore ed accertante che l’importazione dello stupefacente o degli stupefacenti di cui si tratta è approvata e questo certificato sarà prodotto dalla persona o dall’impresa richiedente il permesso di esportazione. Le Parti si conformeranno, per quanto possibile, al modello di certificato d’importazione approvato dalla Commissione.

Una copia del permesso di esportazione accompagnerà ogni invio, ed il Governo che rilascia il permesso di esportazione ne invierà una copia al Governo del Paese o del territorio importatore.

  1. a) Allorché l’importazione sarà stata effettuata o il termine fissato per l’importazione sarà scaduto, il Governo del Paese o del territorio importatore rispedirà al Governo del Paese o del territorio esportatore il permesso di esportazione, con una menzione speciale a questo effetto.
  2. La menzione precitata specificherà la quantità effettivamente importata.
  3. Se la quantità effettivamente esportata è inferiore a quella specificata nel permesso d’esportazione, le autorità competenti indicheranno la quantità effettivamente esportata sul permesso d’esportazione e su tutte le copie ufficiali di questo permesso.

Le esportazioni sotto forma di invii indirizzati ad una banca sul conto di una persona differente da quella, il cui nome figura sul permesso di esportazione o su una cassetta postale, saranno proibite.

Le esportazioni sotto forma di invii indirizzati ad un magazzino doganale saranno proibite, salvo che il Governo del Paese importatore precisi sul certificato di importazione prodotto dalla persona o dalla stabilimento richiedente il permesso di esportazione che ha approvato l’importazione dell’invio in modo che quest’ultimo sia depositato in un magazzino doganale. In questo caso, il permesso di esportazione preciserà che l’invio è effettuato a questo fine. Ogni prelevamento dal magazzino doganale sarà subordinato alla presentazione di un permesso rilasciato dalle autorità da cui dipende il magazzino e, nel caso di un invio a destinazione dell’estero, sarà assimilato ad una nuova esportazione ai sensi della presente Convenzione.

Gli invii di stupefacenti che entrano nel territorio di una Parte oppure che ne escono senza essere accompagnati da un permesso di esportazione saranno trattenuti dalle autorità competenti.

Una Parte non autorizzerà il passaggio in transito sul proprio territorio, in direzione di un Paese, di un qualunque invio di stupefacenti, sia che questo invio venga o no trasbordato dal veicolo che lo trasporta, a meno che la copia del permesso di esportazione per questo invio venga presentata alle autorità competenti della Parte suddetta.

Le autorità competenti di un Paese o di un territorio qualsiasi, attraverso il quale il passaggio di un invio di stupefacenti è autorizzato, adotteranno tutte le misure necessarie per impedire la deviazione del suddetto invio verso una destinazione differente da quella indicata sulla copia del permesso di esportazione che accompagna l’invio, a meno che il Governo del Paese o del territorio attraverso il quale si effettua il suddetto invio non autorizzi questa deviazione. Il Governo di questo Paese o territorio esaminerà ogni richiesta di deviazione come se si trattasse di una esportazione dal Paese o dal territorio di transito verso il Paese o il territorio della nuova destinazione. Qualora venga autorizzata questa deviazione le disposizioni dei capoversi a e b del paragrafo 7 si applicheranno ugualmente tra il Paese o il territorio di transito ed il Paese od il territorio da dove è stato in precedenza esportato l’invio.

Nessun invio di stupefacenti in transito o in deposito in un magazzino doganale può essere sottoposto ad un trattamento tale da modificarne la natura. L’imballaggio non può essere cambiato senza l’autorizzazione delle autorità competenti.

Le disposizioni dei paragrafi 11 e 13 relative al transito degli stupefacenti sul territorio di una Parte non sono applicabili se questo invio è trasportato per via aerea, a condizione che l’aeromobile non atterri nel Paese o nel territorio di transito. Se l’aeromobile atterra in questo Paese o in questo territorio, tali disposizioni si applicheranno nella misura in cui l’esigano le circostanze.

Le disposizioni del presente articolo non arrecano pregiudizio a quelle di ogni accordo internazionale che limiti il controllo che può essere esercitato da ogni Parte sugli stupefacenti in transito.

Nessuna delle disposizioni di questo articolo, eccezion fatta per i paragrafi 1, a, e 2, si applicherà necessariamente alle preparazioni della Tabella III.

Art. 32 Disposizioni speciali concernenti il trasporto di stupefacenti nelle cassette di pronto soccorso delle navi o delle aeromobili che effettuano percorsi internazionali

Il trasporto internazionale mediante navi o aeromobili di quantità limitate di stupefacenti necessari durante il viaggio per l’eventuale somministrazione dei primi soccorsi e per i casi d’urgenza non sarà considerato come una importazione o una esportazione ai sensi della presente Convenzione.

Precauzioni appropriate verranno prese dal Paese di immatricolazione per impedire l’utilizzazione indebita degli stupefacenti menzionati al paragrafo 1 o il loro prelevamento per fini illeciti. La Commissione raccomanderà queste precauzioni in consultazione con le Organizzazione internazionali competenti.

Gli stupefacenti trasportati mediante nave o aeromobile, in conformità alle disposizioni del paragrafo 1, saranno sottoposte alle leggi, regolamenti, permessi e licenze del Paese di immatricolazione, senza pregiudizio per il diritto delle autorità locali competenti a procedere a verifiche, ispezioni o altre operazioni di controllo a bordo delle navi o degli aeromobili. La somministrazione di questi stupefacenti in caso di urgenza non sarà considerato in disaccordo con le disposizioni dell’articolo 30, paragrafo 2, b.

Art. 33 Detenzione di stupefacenti

Le Parti non permetteranno la detenzione di stupefacenti senza una autorizzazione legale.

Art. 34 Misure di sorveglianza e di ispezione

Le Parti esigeranno:

  1. che tutte le persone alle quali sono state rilasciate delle licenze, in applicazione della presente Convenzione, o che ricoprono incarichi direttivi o di sorveglianza in una impresa di Stato, stabilita in conformità alla presente Convenzione, riuniscano le qualità necessarie per applicare effettivamente e fedelmente le disposizioni di legge e i regolamenti emanati in esecuzione della presente Convenzione;
  2. che le Autorità amministrative, i fabbricanti, i commercianti, gli scienziati, gli stabilimenti, scientifici e gli ospedali tengano dei registri dove saranno trascritte le qualità di ogni stupefacente fabbricato ed ogni operazione riguardante l’acquisto e la vendita di stupefacenti. Questi registri saranno conservati per un periodo non interiore a due anni. Nel caso in cui i blocchetti di ricevute (art. 30, par. 2, cpv. b) delle ricette mediche siano utilizzati, questi blocchetti di ricevute, ivi comprese le ricevute, saranno ugualmente conservati per un periodo non inferiore a due anni.

Art. 3525 Lotta contro il traffico illecito24

Tenuto debito conto dei loro ordinamenti costituzionali, giuridici e amministrativi, le Parti:

  1. assicureranno sul piano nazionale un coordinamento dell’azione preventiva e repressiva contro il traffico illecito; a tale scopo potranno istituire un servizio adeguato incaricato di tale coordinamento;
  2. si aiuteranno reciprocamente nella lotta contro il traffico illecito;
  3. collaboreranno strettamente tra loro e con le organizzazioni internazionali competenti di cui fanno parte per condurre una lotta coordinata contro il traffico illecito;
  4. controlleranno che la cooperazione internazionale dei servizi competenti sia attuata con sistemi rapidi;
  5. si assicureranno che qualora vengano trasmessi da un Paese all’altro atti giudiziari per il perseguimento di un’azione giudiziaria, la trasmissione sia effettuata con mezzi rapidi all’indirizzo delle giurisdizioni designate dalle Parti; tale disposizione non pregiudica il diritto delle Parti di richiedere che gli atti di cui sopra vengano loro inviati per via diplomatica;
  6. forniranno all’Organo e alla Commissione, se lo ritengono opportuno, per il tramite del Segretario generale, oltre alle informazioni richieste in virtù dell’articolo 18, informazioni riguardanti le attività illecite accertate all’interno delle loro frontiere e relative in particolare alla coltivazione, produzione, fabbricazione, uso e traffico illecito degli stupefacenti; e
  7. forniranno le informazioni di cui al paragrafo precedente, nella misura del possibile, nel modo e alle date fissate dall’Organo; da parte sua, su richiesta di una Parte, l’Organo potrà aiutarla a fornire informazioni e appoggiare gli sforzi da essa intrapresi per ridurre le attività illecite in materia di stupefacenti all’interno delle proprie frontiere.

Art. 36 Disposizioni penali

  1. Compatibilmente con le proprie norme costituzionali, ciascuna Parte adotterà le misure necessarie affinché la coltivazione e la produzione, la fabbricazione, l’estrazione, la preparazione, la detenzione, l’offerta, la messa in vendita, la distribuzione, l’acquisto, la vendita, la consegna per qualunque scopo, la mediazione, l’invio, la spedizione in transito, il trasporto, l’importazione e l’esportazione di stupefacenti non conformi alle disposizioni della presente convenzione o qualunque atto reputato dalla detta Parte e contrario alle disposizioni della presente convenzione, siano considerati infrazioni punibili qualora siano commesse intenzionalmente e sempreché le infrazioni gravi siano passibili di una pena adeguata, in particolare di pene che prevedono la reclusione o altre pene detentive.
  2. Nonostante le disposizioni di cui al comma precedente, quando persone utilizzanti in modo abusivo stupefacenti avranno commesso tali infrazioni, le Parti potranno, invece che condannarle o pronunciare una sanzione penale a loro danno, oppure quale complemento della condanna o della sanzione penale, sottoporre queste persone a misure di cura, correzione, postcura, riabilitazione e reinserimento sociale conformemente alle disposizioni del paragrafo 1 dell’articolo 38.26

Compatibilmente con le norme costituzionali di ciascuna Parte, del suo ordinamento giuridico e della sua legislazione interna:

  1. i) ognuna delle infrazioni enumerate al paragrafo i verrà considerata come una distinta infrazione se le infrazioni sono commesse in Paesi diversi;
  2. la partecipazione intenzionale a una qualunque delle predette infrazioni, l’associazione o l’intesa al fine di commettere tale infrazione o il tentativo di commetterla, gli atti preparatori e le operazioni finanziarie compiute dolosamente, relative alle infrazioni di cui al presente articolo, saranno considerate infrazioni passibili delle pene previste al paragrafo l;
  3. le condanne pronunciate all’estero per tali infrazioni saranno prese in considerazione per determinare la recidiva; e
  4. le predette infrazioni gravi, indipendentemente dal fatto che siano commesse da cittadini o da stranieri, saranno perseguite dalla Parte sul cui territorio l’infrazione è stata commessa, oppure dalla Parte sul cui territorio si trova il delinquente, se la sua estradizione non può essere concessa in base alla legislazione della Parte alla quale è stata rivolta la domanda di estradizione e se il predetto delinquente non è stato già perseguito e giudicato.
  5. i) Ciascuna delle infrazioni elencate ai paragrafi 1 e 2, a) ii) del presente articolo rientra a pieno diritto come caso di estradizione in qualsiasi trattato di estradizione concluso fra le Parti. Le Parti s’impegnano a includere tali infrazioni come casi di estradizione in qualsiasi trattato di estradizione che deve essere fra le Parti stipulato.
  6. Qualora una Parte che subordina l’estradizione all’esistenza di un trattato riceva una richiesta di estradizione da un’altra Parte con la quale essa non sia legata da trattato d’estradizione, essa ha facoltà di considerare la presente convenzione come base giuridica per l’estradizione relativamente alle infrazioni di cui ai paragrafi 1 e 2, a) ii), del presente articolo. L’estradizione è subordinata alle altre condizioni previste dal diritto della Parte oggetto della richiesta.
  7. Le Parti che non subordinano l’estradizione all’esistenza di un trattato riconoscono le infrazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 a), ii) del presente articolo come casi di estradizione fra le stesse Parti nelle condizioni previste dal diritto della Parte oggetto della richiesta.
  8. L’estradizione sarà accordata in base alla legislazione della Parte alla quale è stata indirizzata la domanda di estradizione e, senza pregiudizio delle disposizioni dei comma b), i), ii) e iii) del presente paragrafo, la predetta Parte avrà il diritto di rifiutare di concedere l’estradizione qualora le autorità competenti ritengano che l’infrazione non sia sufficientemente grave.27

Nessuna disposizione del presente articolo non inficierà le disposizioni del diritto penale di una Parte in materia giurisdizionale.

Le disposizioni del presente articolo saranno limitate, quanto alla competenza, dalla legislazione penale di ciascuna Parte.

Art. 37 Sequestro e confisca

Tutti gli stupefacenti, tutte le sostanze e ogni materiale utilizzato per commettere una qualsiasi delle infrazioni considerate all’articolo 36 o destinati a commettere una tale infrazione potranno essere sequestrati e confiscati.

Art. 3828 Misure contro l’abuso degli stupefacenti

Le Parti prenderanno in particolare considerazione l’abuso degli stupefacenti e adotteranno tutte le misure possibili per prevenirlo e per assicurare la pronta diagnosi, cura, correzione, post‑cura, riabilitazione e reinserimento sociale delle persone interessate; per tali fini esse coordineranno i loro sforzi.

Le Parti favoriranno, per quanto possibile, la formazione di un personale che assicuri la cura, la post‑cura, la riabilitazione e il reinserimento sociale delle persone che fanno abuso di stupefacenti.

Le Parti adotteranno tutte le misure possibili per aiutare le persone che ne hanno bisogno nell’esercizio della loro professione ad acquisire la conoscenza dei problemi posti dall’abuso degli stupefacenti e dalla sua prevenzione, ed esse svilupperanno altresì tale conoscenza fra il grosso pubblico se è il caso di temere che l’abuso di stupefacenti si diffonda molto largamente.

Art. 38bis29 Accordi per l’istituzione di centri regionali

Se una Parte lo ritiene auspicabile, nella lotta che essa stessa conduce contro il traffico illecito della droga e tenendo conto del proprio ordinamento costituzionale, giuridico e amministrativo, essa farà in modo, sollecitando, se lo desidera, i pareri tecnici dell’Organo o delle istituzioni specializzate, che vengano presi accordi, in consultazione con le altre Parti interessate della regione, per la creazione di centri regionali di ricerca scientifica e di correzione al fine di lottare contro i problemi derivanti dall’uso e dal traffico illeciti degli stupefacenti.

Art. 39 Applicazione di misure nazionali di controllo più severe di quelle che la presente Convenzione esige

Nonostante ogni disposizione della presente Convenzione nessuna Parte sarà o non sarà considerata come impedita di adottare delle misure di controllo più strette o più severe di quelle previste dalla presente Convenzione, e precisamente di esigere che le preparazioni della Tabella III o gli stupefacenti della Tabella II siano sottomessi alle misure di controllo applicabili agli stupefacenti della Tabella I, o a certe di esse, se lo ritiene necessario o opportuno per la protezione della salute pubblica.

Art. 40 Lingue della Convenzione e procedura della sottoscrizione, della ratifica e della adesione

La presente Convenzione, i cui testi inglese, cinese, spagnolo, francese e russo fanno ugualmente fede, rimarrà aperta fino al primo agosto 1961 alla sottoscrizione di tutti gli Stati membri dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, di tutti gli Stati non membri che sono Parti dello statuto della Corte internazionale di Giustizia 30 o membri di una istituzione specializzata delle Nazioni Unite ed egualmente di ogni altro Stato che il Consiglio può invitare a diventare Parte.

La presente convenzione è sottoposta a ratifica. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretariato generale.

La presente Convenzione sarà aperta all’adesione degli Stati considerati al paragrafo 1 dopo il primo agosto 1961. Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il Segretariato generale.

Art. 41 Entrata in vigore

La presente Convenzione entrerà in vigore al compimento del trentesimo giorno che seguirà la data del deposito del quarantesimo strumento di ratifica o di adesione, in conformità all’articolo 40.

Per ogni altro Stato che depositi uno strumento di ratifica o di adesione dopo la data del deposito del suddetto quarantesimo strumento, la presente Convenzione entrerà in vigore al compimento del trentesimo giorno che seguirà il deposito da parte di questo Stato del suo strumento di ratifica o di adesione.

Art. 42 Applicazione territoriale

La presente Convenzione si applicherà a tutti i territori non metropolitani che una Parte rappresenta sul piano internazionale, salvo se l’approvazione preventiva di un tale territorio è necessaria in virtù sia della Carta costituzionale della Parte o del territorio interessato, sia del diritto consuetudinario. In questo caso, la Parte si sforzerà di ottenere nel più breve spazio di tempo la necessaria approvazione del territorio e, quando questa approvazione sarà stata ottenuta, lo notificherà al Segretariato generale. La presente Convenzione si applicherà al territorio od ai territorio designati dalla notifica, a partire dalla data della recezione di quest’ultima da parte del Segretario generale. Nei casi in cui l’approvazione preventiva del territorio non metropolitano non sia necessaria, la Parte interessata dichiarerà, al momento della sottoscrizione, della ratifica o dell’adesione, a quale territorio o territori non metropolitani si applica la presente Convenzione.

Art. 43 Territori considerati tali ai fini degli articoli 19, 20, 21 e 31

Ogni Parte può notificare al Segretario generale che ai fini degli articoli 19, 20, 21 e 31 uno dei suoi territori è diviso in due o più territori o che due o più dei suoi territori sono raggruppati in uno solo.

Due o più Parti possono notificare al Segretario generale che in seguito alla istituzione di una unione doganale tra loro, queste Parti costituiscono un solo territorio ai fini degli articoli 19, 20, 21 e 31.

Ogni notifica fatta in virtù del paragrafo 1 o 2 suddetti acquisterà efficacia al primo gennaio dell’anno che seguirà quello in cui la detta notifica è stata fatta.

Art. 44 Abrogazione dei trattati internazionali precedenti

A partire dall’entrata in vigore della presente Convenzione, le sue disposizioni abrogheranno e sostituiranno, tra le Parti, le disposizioni dei trattati seguenti:

  1. Convenzione internazionale dell’oppio, firmata all’Aia il 23 gennaio 191231;
  2. Accordo concernente la fabbricazione, il commercio interno e l’uso dell’oppio preparato, firmato a Ginevra l’11 febbraio 192532;
  3. Convenzione internazionale dell’oppio, firmata a Ginevra il 19 febbraio 192533;
  4. Convenzione per limitare la fabbricazione e regolare la distribuzione degli stupefacenti, firmata a Ginevra, il 13 luglio 193134;
  5. Accordo per il controllo del consumo dell’oppio da fumo in Estremo Oriente, firmato a Bangkok il 27 novembre 193135;
  6. Protocollo, firmato a Lake Success l’11 dicembre 194636 d’emendamento agli Accordi, Convenzioni e Protocolli concernenti gli stupefacenti, conchiusi all’Aia il 23 gennaio 1912, a Ginevra l’11 e il 19 febbraio 1925 e il 13 luglio 1931, a Bangkok il 27 novembre 1931 e a Ginevra il 26 giugno 1936; salvo per ciò che concerne i suoi effetti sull’ultima delle suddette Convenzioni;
  7. Le Convenzioni e gli Accordi considerati nei capoversi a ad e, quali sono emendati dal Protocollo del 1946 considerato al capoverso f;
  8. Protocollo, firmato a Parigi il 19 novembre 194837, che pone sotto controllo internazionale determinati stupefacenti non compresi nella Convenzione del 13 luglio 1931 per limitare la fabbricazione e regolare la distribuzione degli stupefacenti, emendata dal Protocollo firmato a Lake Success, l’11 dicembre 1946;
  9. Protocollo inteso a limitare e disciplinare la coltivazione del papavero e la produzione, il commercio internazionale, il commercio all’ingrosso e l’utilizzazione dell’oppio, firmato a Nuova York, il 23 giugno 195338, se questo Protocollo entra in vigore.

A partire dall’entrata in vigore della presente Convenzione, l’articolo 9 della Convenzione per la repressione del traffico illecito degli stupefacenti, firmata a Ginevra il 26 giugno 1936 39 , sarà, tra le Parti alla suddetta convenzione, che sono anche Parti alla presente Convenzione, abrogato e sostituito dal capoverso b del paragrafo 2 dell’articolo 36 della presente Convenzione; tuttavia una tale Parte potrà, dopo averne informato il Segretario generale, mantenere in vigore il detto articolo 9.

Art. 45 Disposizioni transitorie

Le funzioni dell’Organo la cui istituzione è prevista all’articolo 9 saranno, a partire dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione (art. 41, par. 1) esercitate provvisoriamente, secondo la loro natura, dal Comitato centrale permanente istituito in esecuzione delle disposizioni del capitolo VI della Convenzione menzionata al capoverso c dell’articolo 44, quale è stata emendata, e dall’Organo di controllo, istituito in esecuzione delle disposizioni del capitolo II della Convenzione menzionata al capoverso d dell’articolo 44, quale è stata emendata.

Il Consiglio fisserà la data alla quale il nuovo Organo menzionato all’articolo 9 entrerà in funzione. A questa data, il detto Organo assumerà le funzioni del Comitato centrale permanente e quelle dell’Organo di controllo menzionati al paragrafo 1, nei riguardi degli Stati che sono Parti dei trattati enumerati all’articolo 44 e che non sono Parti al presente Convenzione.

Art. 46 Denuncia

Al compimento di un termine di due anni a contare dalla data dell’entrata in vigore della presente Convenzione (art. 41, par. 1) ogni Parte potrà, a proprio nome o a nome di un territorio che essa rappresenta in campo internazionale e che ha ritirato il consenso dato in virtù dell’articolo 42, denunciare la presente Convenzione depositando uno strumento a questi effetti presso il Segretario generale.

Se il Segretario generale riceve la denuncia prima del primo luglio o a questa data, essa prenderà effetto il primo gennaio dell’anno seguente; se la denuncia è ricevuta dopo il 1° luglio, prenderà effetto come se fosse stata ricevuta l’anno seguente prima del primo luglio o a quella data.

La presente Convenzione perderà ogni efficacia se, in seguito alle denuncie notificate in conformità alle disposizioni del paragrafo 1, le condizioni della sua entrata in vigore prescritta al paragrafo 1 dell’articolo 41 cessano di essere adempiute.

Art. 47 Emendamenti

Ciascuna Parte potrà proporre un emendamento alla presente Convenzione. Il testo del suddetto emendamento e le ragioni che l’hanno motivato saranno comunicati al Segretario generale il quale li comunicherà alle Parti ed al Consiglio. Il Consiglio potrà decidere sia:

  1. di convocare una Conferenza, in conformità al paragrafo 4 dell’articolo 62 della Carta delle Nazioni Unite40, in vista di studiare l’emendamento proposto; sia
  2. di richiedere alle Parti se queste accettano l’emendamento proposto ed anche di invitarle a presentare eventualmente al Consiglio le loro osservazioni in riguardo a questa proposta.

Un progetto di emendamento distribuito in conformità al paragrafo 1, b, del presente articolo, se non è stato respinto da alcuna Parte nei diciotto mesi che seguono la sua comunicazione, entrerà immediatamente in vigore. Se tuttavia è stato respinto da una Parte, il Consiglio potrà decidere, tenuto conto delle osservazioni delle Parti, se convenga convocare una Conferenza incaricata di studiare il suddetto emendamento.

Art. 48 Controversie

Qualora insorga tra due o più Parti una controversia concernente l’interpretazione o l’applicazione della presente Convenzione, le suddette Parti si consulteranno, al fine di regolare questa controversia mediante negoziato, inchiesta, mediazione, conciliazione, arbitrato, ricorsi a degli organismi regionali, per via giudiziaria o per altri mezzi pacifici di loro scelta.

Ogni controversia di questo genere che non sarà composta mediante i mezzi previsti al paragrafo 1, sarà sottoposta alla Corte internazionale di Giustizia.

Art. 49 Riserve transitorie

Una Parte può, al momento della firma, della ratifica o dell’adesione, riservarsi il diritto di autorizzare temporaneamente in uno dei suoi territori:

  1. l’uso dell’oppio a fini paramedicinali;
  2. l’uso dell’oppio da fumo;
  3. la masticazione della foglia di coca;
  4. l’uso della canape, della resina di canape, di estratti e di tinture di canape a fini paramedicinali; e
  5. la produzione, la fabbricazione ed il commercio degli stupefacenti considerati ai capoversi da a a d per dei fini menzionati nei suddetti capoversi.

Le riserve fatte in virtù del paragrafo 1 saranno sottomesse alle seguenti restrizioni:

  1. le attività menzionate al paragrafo 1 non potranno essere autorizzate che nella misura in cui queste erano tradizionali nei territori per i quali la riserva è fatta e vi erano autorizzati al primo gennaio 1961;
  2. alcuna esportazione degli stupefacenti considerati al paragrafo 1 ai fini menzionati nel suddetto paragrafo non potrà essere autorizzata a destinazione di uno Stato non Parte o di un territorio al quale la presente Convenzione non si applica, ai termini dell’articolo 42;
  3. potranno essere autorizzate a fumare l’oppio solamente le persone immatricolate a questo effetto prima del primo gennaio 1964 dalle autorità competenti;
  4. l’uso dell’oppio per dei fini paramedicinali dovrà essere abolito in un termine di quindici anni a contare dall’entrata in vigore della presente convenzione, come previsto al paragrafo 1 dell’articolo 41;
  5. la masticazione della foglia di coca dovrà essere abolita in un termine di 25 anni a contare dall’entrata in vigore della presente Convenzione, come previsto al paragrafo 1 dell’articolo 41;
  6. l’uso della canape per dei fini differenti da quelli medicinali e scientifici dovrà cessare il più presto possibile, ma in ogni caso in un termine di 25 anni a contare dall’entrata in vigore della presente Convenzione, come previsto al paragrafo 1 dell’articolo 41;
  7. la produzione, la fabbricazione ed il commercio degli stupefacenti considerati al paragrafo 1 per degli usi menzionati al suddetto paragrafo dovranno essere ridotti e finalmente soppressi nel medesimo tempo che gli usi.

Ogni Parte che avanzi una riserva in virtù del paragrafo 1 dovrà;

  1. includere nel rapporto annuale che invierà al Segretario generale, in conformità al capoverso a del paragrafo 1 dell’articolo 18, una esposizione dei progressi raggiunti nel corso dell’annata precedente, in vista di rendere effettiva l’abolizione dell’uso, della produzione, della fabbricazione e del commercio considerato al paragrafo 1; e
  2. fornire all’Organo delle valutazioni (art. 19) e delle statistiche (art. 20) separate per le attività al soggetto delle quali una riserva sarà stata fatta, nel modo e nella forma prescritta dall’Organo.
  3. a) Se una Parte che avanza una riserva in virtù del paragrafo 1 non fornisce:i)il rapporto menzionato al capoverso a del paragrafo 3 entro i 6 mesi seguenti la fine dell’anno al quale hanno riguardo le informazioni che contiene;ii)le valutazioni menzionate al capoverso b del paragrafo 3 entro i tre mesi seguenti la data fissata a questo riguardo dall’Organo, in conformità al paragrafo 1 dell’articolo 12;iii)le statistiche menzionate al capoverso b del paragrafo 3 nei tre mesi seguenti la data in cui devono essere fornite, in conformità al paragrafo 2 dell’articolo 20;l’Organo o il Segretario generale, secondo il caso, invierà alla Parte in causa una notifica indicante il proprio ritardo e le richiederà di fornire queste informazioni in un termine di tre mesi a contare dal ricevimento di questa notifica.
  4. Se una Parte non si conforma, entro il termine indicato sopra, alla richiesta dell’Organo o del Segretario generale, la riserva in questione fatta in virtù del paragrafo 1 cesserà di produrre i suoi effetti.

Lo Stato che avrà avanzato delle riserve potrà ad ogni momento e mediante una notifica scritta ritirare tutte le proprie riserve o una parte di esse.

Art. 50 Riserve aggiuntive

Nessuna riserva è autorizzata al di fuori delle riserve fatte in conformità all’articolo 48 o ai paragrafi seguenti.

Ogni Stato può, al momento della firma, della ratifica o della adesione, avanzare le riserve sulle seguenti disposizioni della presente Convenzione: paragrafi 2 e 3 dell’articolo 12; paragrafo 2 dell’articolo 13; paragrafi 1 e 2 dell’articolo 14; capoverso b del paragrafo 1 dell’articolo 31; articolo 48.

Ogni Stato che desideri diventare Parte alla Convenzione ma che vuole essere autorizzato ad avanzare delle riserve differenti da quelle che sono enumerate al paragrafo 2 del presente articolo ed all’articolo 49, può avvisare il Segretario generale di questa intenzione. A meno che, al compimento di dodici mesi dopo la data della comunicazione della riserva in questione da parte del Segretario generale, un terzo degli Stati, che hanno ratificato la Convenzione o che vi hanno aderito prima della fine del suscritto periodo, non abbia avanzato delle obiezioni contro la riserva stessa, essa sarà considerata come autorizzata, essendo inteso tuttavia che gli Stati i quali avranno sollevato delle obiezioni contro questa riserva non avranno ad assumere, nei riguardi dello Stato che ha formulato tale riserva, un obbligo giuridico derivante dalla presente Convenzione, sulla quale porta la riserva.

Lo Stato che avrà presentato delle riserve potrà ad ogni momento e mediante notifica scritta ritirare tutta od una parte delle sue riserve.

Art. 51 Notificazioni

Il Segretario generale notificherà a tutti gli Stati menzionati al paragrafo 1 dell’articolo 40;

  1. le firme, le ratifiche o le adesioni, in conformità dell’articolo 40;
  2. la data alla quale la presente Convenzione entrerà in vigore, in conformità all’articolo 41;
  3. le denunce, in conformità all’articolo 46, e
  4. le dichiarazioni, e le notifiche in conformità agli articoli 42, 43, 47, 49 e 50.

In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione in nome dei loro rispettivi Governi.

Fatto a Nuova York, il trenta marzo millenovecentosessantuno, in un solo esemplare che sarà conservato negli archivi dell’Organizzazione delle Nazioni Unite e le copie del quale certificate conformi saranno inviate a tutti gli Stati Membri dell’Organizzazione delle Nazioni Unite ed agli altri Stati considerati al paragrafo 1 dell’articolo 40.

(Seguono le firme)

Tavole

Le Tavole I–IV menzionate nella Convenzione possono essere modificate o completate dalla Commissione internazionale degli stupefacenti. Il testo delle tavole I–III, valido al momento dell’entrata in vigore della Convenzione per la Svizzera, è recato nell’ordinanza del Servizio federale dell’igiene pubblica del 1° luglio 1970 41 concernente gli stupefacenti e altre sostanze e preparati sottoposti al controllo giusta la legge federale sugli stupefacenti, mentre quello della tavola IV ha il tenore seguente:

Elenco degli stupefacenti inclusi nella tavola IV

Canape e resina di canape

Desomorfina (diidrodesossimorfina)

Eroina ( diacetilmorfina)

Chetobemidone (4-metaidrossifenil – 1-metil – 4-propionilpiperidina)

I sali degli stupefacenti indicati nella presente tavola, in tutti i casi in cui questi sali possono esistere.

0.812.121.0

Campo d’applicazione il 10 novembre 201642

Stati partecipanti

Ratifica

Adesione (A)

Dichiarazione di
successione (S)

Entrata in vigore

Afghanistan

19 marzo

1963

13 dicembre

1964

Algeria*

7 aprile

1965 A

7 maggio

1965

Angola

26 ottobre

2005 A

25 novembre

2005

Antigua e Barbuda

5 aprile

1993 A

5 maggio

1993

Arabia Saudita*

21 aprile

1973 A

21 maggio

1973

Argentina*

10 ottobre

1963

13 dicembre

1964

Australia

1° dicembre

1967

31 dicembre

1967

Isola Christmas

1° dicembre

1967 A

31 dicembre

1967

Isola di Norfolk

1° dicembre

1967 A

31 dicembre

1967

Isole Ashmore e Cartier

1° dicembre

1967 A

31 dicembre

1967

Isole Cocos

1° dicembre

1967 A

31 dicembre

1967

Territorio australiano
dell’Antartico

1° dicembre

1967 A

31 dicembre

1967

Territorio dell’Isola di Heard
e delle Isole McDonald

1° dicembre

1967 A

31 dicembre

1967

Austria*

1° febbraio

1978 A

3 marzo

1978

Azerbaigian

11 gennaio

1999 A

10 febbraio

1999

Bahamas

13 agosto

1975 S

10 luglio

1973

Bangladesh*

25 aprile

1975 A

25 maggio

1975

Barbados

21 giugno

1976 S

30 novembre

1966

Belarus*

20 febbraio

1964

13 dicembre

1964

Belgio

17 ottobre

1969

16 novembre

1969

Benin

27 aprile

1962

13 dicembre

1964

Botswana

27 dicembre

1984 A

26 gennaio

1985

Brasile

18 giugno

1964

13 dicembre

1964

Brunei

25 novembre

1987 A

25 dicembre

1987

Bulgaria*

25 ottobre

1968

24 novembre

1968

Burkina Faso

16 settembre

1969 A

16 ottobre

1969

Cambogia

7 luglio

2005

6 agosto

2005

Camerun

15 gennaio

1962 A

13 dicembre

1964

Canada

11 ottobre

1961

13 dicembre

1964

Ceca, Repubblica

30 dicembre

1993 S

1° gennaio

1993

Ciad

29 gennaio

1963

13 dicembre

1964

Cile

7 febbraio

1968

8 marzo

1968

Cina

Hong Kong a

6 giugno

1997

1° luglio

1997

Macao b

19 ottobre

1999

20 dicembre

1999

Cipro

30 gennaio

1969 A

1° marzo

1969

Città del Vaticano

1° settembre

1970

1° ottobre

1970

Colombia

3 marzo

1975 A

2 aprile

1975

Congo (Brazzaville)

3 marzo

2004

2 aprile

2004

Congo (Kinshasa)

19 novembre

1973

19 dicembre

1973

Corea (Nord)

19 marzo

2007 A

18 aprile

2007

Corea (Sud)

13 febbraio

1962

13 dicembre

1964

Costa Rica

7 maggio

1970

6 giugno

1970

Côte d'Ivoire

10 luglio

1962 A

13 dicembre

1964

Croazia

26 luglio

1993 S

8 ottobre

1991

Cuba

30 agosto

1962 A

13 dicembre

1964

Danimarca

15 settembre

1964

13 dicembre

1964

Dominica

24 settembre

1993 A

24 ottobre

1993

Dominicana, Repubblica

26 settembre

1972 A

26 ottobre

1972

Ecuador

14 gennaio

1964 A

13 dicembre

1964

Egitto

20 luglio

1966

19 agosto

1966

El Salvador

26 febbraio

1998

28 marzo

1998

Eritrea

30 gennaio

2002 A

1° marzo

2002

Etiopia

29 aprile

1965 A

29 maggio

1965

Figi

1° novembre

1971 S

10 ottobre

1970

Filippine

2 ottobre

1967

1° novembre

1967

Finlandia

6 luglio

1965

5 agosto

1965

Francia*

19 febbraio

1969 A

21 marzo

1969

Tutti i territori della Repubblica
francese

19 febbraio

1969 A

21 marzo

1969

Gabon

29 febbraio

1968 A

30 marzo

1968

Gambia

23 aprile

1996 A

23 maggio

1996

Germania

3 dicembre

1973

2 gennaio

1974

Ghana

15 gennaio

1964

13 dicembre

1964

Giamaica

29 aprile

1964 A

13 dicembre

1964

Giappone

13 luglio

1964

13 dicembre

1964

Gibuti

22 febbraio

2001 A

24 marzo

2001

Giordania

15 novembre

1962

13 dicembre

1964

Grecia

6 giugno

1972 A

6 luglio

1972

Guatemala

1° dicembre

1967

31 dicembre

1967

Guinea

7 ottobre

1968 A

6 novembre

1968

Guinea-Bissau

27 ottobre

1995 A

26 novembre

1995

Guyana

15 luglio

2002 A

14 agosto

2002

Haiti

29 gennaio

1973

28 febbraio

1973

Honduras

16 aprile

1973 A

16 maggio

1973

India*

13 dicembre

1964

12 gennaio

1965

Indonesia*

3 settembre

1976

3 ottobre

1976

Iran

30 agosto

1972

29 settembre

1972

Iraq

29 agosto

1962

13 dicembre

1964

Irlanda

16 dicembre

1980 A

15 gennaio

1981

Islanda

18 dicembre

1974 A

17 gennaio

1975

Isole Marshall

9 agosto

1991 A

8 settembre

1991

Israele

23 novembre

1962 A

13 dicembre

1964

Italia

14 aprile

1975

14 maggio

1975

Kazakstan

29 aprile

1997 A

29 maggio

1997

Kenya

13 novembre

1964 A

13 dicembre

1964

Kirghizistan

7 ottobre

1994 A

6 novembre

1994

Kuwait

16 aprile

1962 A

13 dicembre

1964

Laos

22 giugno

1973 A

22 luglio

1973

Lesotho

4 novembre

1974 S

4 ottobre

1966

Lettonia

16 luglio

1993 A

15 agosto

1993

Libano

23 aprile

1965

23 maggio

1965

Liberia

13 aprile

1987

13 maggio

1987

Libia

27 settembre

1978 A

27 ottobre

1978

Liechtenstein*

31 ottobre

1979

30 novembre

1979

Lituania

28 febbraio

1994 A

30 marzo

1994

Lussemburgo

27 ottobre

1972

26 novembre

1972

Macedonia

13 ottobre

1993 A

12 novembre

1993

Madagascar

20 giugno

1974

20 luglio

1974

Malawi

8 giugno

1965 A

8 luglio

1965

Malaysia

11 luglio

1967 A

10 agosto

1967

Mali

15 dicembre

1964 A

14 gennaio

1965

Marocco

4 dicembre

1961 A

13 dicembre

1964

Maurizio

18 luglio

1969 S

12 marzo

1968

Messico

18 aprile

1967

18 maggio

1967

Micronesia

29 aprile

1991 A

29 maggio

1991

Moldova

15 febbraio

1995 A

17 marzo

1995

Monaco

14 agosto

1969 A

13 settembre

1969

Mongolia

6 maggio

1991 A

5 giugno

1991

Montenegro

23 ottobre

2006 S

3 giugno

2006

Mozambico

8 giugno

1998 A

8 luglio

1998

Myanmar*

29 luglio

1963

13 dicembre

1964

Nicaragua

21 giugno

1973

21 luglio

1973

Niger

18 aprile

1963 A

13 dicembre

1964

Nigeria

6 giugno

1969

6 luglio

1969

Norvegia

1° settembre

1967

1° ottobre

1967

Nuova Zelanda

26 marzo

1963

13 dicembre

1964

Isole Cook

26 marzo

1963 A

13 dicembre

1964

Niue

26 marzo

1963 A

13 dicembre

1964

Tokelau

26 marzo

1963 A

13 dicembre

1964

Oman

24 luglio

1987 A

23 agosto

1987

Paesi Bassi*

16 luglio

1965

15 agosto

1965

Aruba

24 dicembre

1985

1° gennaio

1986

Curaçao

16 luglio

1965 A

15 agosto

1965

Parte caraibica (Bonaire,
Sant’Eustachio e Saba)

16 luglio

1965 A

15 agosto

1965

Sint Maarten

16 luglio

1965 A

15 agosto

1965

Pakistan*

9 luglio

1965

8 agosto

1965

Panama

4 dicembre

1963

13 dicembre

1964

Papua Nuova Guinea*

28 ottobre

1980 S

16 settembre

1975

Paraguay

3 febbraio

1972

4 marzo

1972

Perù

22 luglio

1964

13 dicembre

1964

Polonia*

16 marzo

1966

15 aprile

1966

Portogallo

30 dicembre

1971

29 gennaio

1972

Regno Unito

2 settembre

1964

13 dicembre

1964

Anguilla

26 gennaio

1965 A

26 gennaio

1965

Bermuda

26 gennaio

1965 A

26 gennaio

1965

Gibilterra

26 gennaio

1965 A

26 gennaio

1965

Guiana britannica

26 gennaio

1965 A

26 gennaio

1965

Honduras britannico

26 gennaio

1965 A

26 gennaio

1965

Isola di Man

24 giugno

1977 A

24 giugno

1977

Isole Caimane

26 gennaio

1965 A

26 gennaio

1965

Isole del Canale

24 giugno

1977 A

24 giugno

1977

Isole Falkland

26 gennaio

1965 A

26 gennaio

1965

Isole Turche e Caicos

26 gennaio

1965 A

26 gennaio

1965

Isole Vergini britanniche

26 gennaio

1965 A

26 gennaio

1965

Montserrat

26 gennaio

1965 A

26 gennaio

1965

Sant’Elena

26 gennaio

1965 A

26 gennaio

1965

Romania*

14 gennaio

1974 A

13 febbraio

1974

Russia*

20 febbraio

1964

13 dicembre

1964

Saint Kitts e Nevis

9 maggio

1994 A

8 giugno

1994

Saint Lucia

5 luglio

1991 S

22 febbraio

1979

Saint Vincent e Grenadine

3 dicembre

2001 S

27 ottobre

1979

Salomone, Isole

17 marzo

1982 S

7 luglio

1978

San Marino

10 ottobre

2000 A

9 novembre

2000

São Tomé e Príncipe

20 giugno

1996 A

20 luglio

1996

Santa Sede

9 settembre

1970

1° ottobre

1970

Seicelle

27 febbraio

1992 A

28 marzo

1992

Senegal

24 gennaio

1964 A

13 dicembre

1964

Serbia

12 marzo

2001 S

27 aprile

1992

Singapore

15 marzo

1973 A

14 aprile

1973

Siria

22 agosto

1962 A

13 dicembre

1964

Slovacchia

28 maggio

1993 S

1° gennaio

1993

Somalia

9 giugno

1988 A

9 luglio

1988

Spagna

1° marzo

1966

31 marzo

1966

Sri Lanka*

11 luglio

1963 A

13 dicembre

1964

Stati Uniti

25 maggio

1967 A

24 giugno

1967

Tutti i territori di cui gli Stati
Uniti garantiscono le relazioni internazionali

25 maggio

1967 A

24 giugno

1967

Sudafrica*

16 novembre

1971 A

16 dicembre

1971

Sudan

24 aprile

1974 A

24 maggio

1974

Suriname

29 marzo

1990 S

25 novembre

1975

Svezia

18 dicembre

1964

17 gennaio

1965

Svizzera*

23 gennaio

1970

22 febbraio

1970

Taipei cinese

12 maggio

1969

11 giugno

1969

Thailandia

31 ottobre

1961

13 dicembre

1964

Togo

6 maggio

1963 A

13 dicembre

1964

Tonga

5 settembre

1973 S

4 giugno

1970

Trinidad e Tobago

22 giugno

1964 A

13 dicembre

1964

Tunisia

8 settembre

1964

13 dicembre

1964

Turchia

23 maggio

1967 A

22 giugno

1967

Turkmenistan

21 febbraio

1996 A

22 marzo

1996

Ucraina*

15 aprile

1964

13 dicembre

1964

Uganda

15 aprile

1988 A

15 maggio

1988

Ungheria*

24 aprile

1964

13 dicembre

1964

Uruguay

31 ottobre

1975 A

30 novembre

1975

Venezuela

14 febbraio

1969

16 marzo

1969

Zambia

12 agosto

1965 A

11 settembre

1965

Zimbabwe

1° dicembre

1998 S

18 aprile

1980

  1. Riserve e dichiarazioni.
  2. Le riserve e dichiarazioni non sono pubblicate nella RU, eccetto quelle della Svizzera.
    Il testo, in francese e inglese, può essere consultato sul sito Internet dell’Organizzazione delle Nazioni Unite: http://treaties.un.org/ oppure ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.
  1. Fino al 30 giu. 1997 la Conv. era applicabile a Hong Kong in base a una dichiarazione d’estensione territoriale del Regno Unito. Dal 1° lug. 1997 Hong Kong è diventata una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica Popolare di Cina. In virtù della dichiarazione cinese del 6 giu. 1997, la Conv. è applicabile anche alla RAS Hong Kong dal 1° lug. 1997.
  1. Fino al 19 dic. 1999 la Conv. era applicabile a Macao in base a una dichiarazione d’estensione territoriale del Portogallo. Dal 20 dic. 1999 Macao è diventata una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica Popolare di Cina. In virtù della dichiarazione cinese del 19 ott. 1999, la Convenzione è applicabile anche alla RAS Macao dal 20 dic. 1999.

0.812.121.0

Riserva e dichiarazione

Svizzera

La Svizzera mantiene in vigore l’articolo 9 della Convenzione per la repressione del traffico illecito degli stupefacenti, firmata a Ginevra il 26 giugno 1936 43 7.