Qualora una Parte o l’Organizzazione Mondiale della Sanità sia in possesso di informazioni relative ad una sostanza non ancora sottoposta al controllo internazionale che, a suo giudizio, possono renderne necessario l’inserimento in una delle Tabelle della presente Convenzione, essa invierà al Segretario generale una notifica accompagnata da tutte le informazioni di appoggio. Tale procedura sarà parimenti applicata quando una Parte o l’Organizzazione Mondiale della Sanità si trovi in possesso di informazioni che giustifichino il trasferimento di una sostanza da una Tabella all’altra, oppure la sua cancellazione da una delle Tabelle.
Il Segretario generale comunicherà tale notifica, nonché le informazioni che riterrà pertinenti, alle Parti, alla Commissione e, qualora la notifica sia stata data da una Parte, all’Organizzazione Mondiale della Sanità.
Qualora dalle informazioni che accompagnano tale notifica risulti che detta sostanza può essere inserita nella Tabella I o nella Tabella Il in virtù del paragrafo 4 le Parti, alla luce di tutte le informazioni di cui disporranno, esamineranno la possibilità di applicare temporaneamente a tale sostanza tutte le misure di controllo applicabili alle sostanze della Tabella 1 o della Tabella Il, a seconda dei casi.
essa trasmetterà alla Commissione una valutazione su tale sostanza, dove indicherà in particolare in che misura la stessa dà o potrebbe dar luogo ad abusi, il grado di gravità del problema di sanità pubblica e del problema sociale, il grado di utilità terapeutica della sostanza, nonché raccomandazioni sulle eventuali misure di controllo alle quali sarebbe opportuno sottoporla alla luce di tale valutazione.
Qualora l’Organizzazione Mondiale della Sanità constati:
- che detta sostanza può provocare i)1)uno stato di dipendenza, e2)una stimolazione o una depressione del sistema nervoso centrale dando luogo ad allucinazioni o a disturbi della funzione motoria o del giudizio o del comportamento o della percezione o dell’umore, oppureii)abusi e effetti nocivi paragonabili a quelli di una sostanza della Tabella I, II o III o IV; e
- che ci sono motivi sufficienti per ritenere che la sostanza dà o potrebbe dar luogo ad abusi tali da costituire un problema di sanità pubblica ed un problema sociale che giustificano che essa sia posta sotto controllo internazionale,
Tenendo presente la comunicazione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, le cui valutazioni saranno determinanti in materia medica e scientifica, e prendendo in considerazione i fattori di ordine economico, sociale, giuridico, amministrativo e qualunque altro fattore che essa potrà ritenere pertinente la Commissione potrà inserire detta sostanza nella Tabella I, II, III o IV. Essa potrà chiedere informazioni complementari all’Organizzazione Mondiale della Sanità o ad altre fonti competenti.
Qualora una notifica data in virtù del paragrafo 1 riguardi una sostanza già presente in una delle Tabelle, l’Organizzazione Mondiale della Sanità trasmetterà alla Commissione le sue nuove constatazioni nonché qualunque nuova valutazione su tale sostanza che riterrà opportuna conformemente alle disposizioni del paragrafo 4 e qualunque nuova raccomandazione concernente misure di controllo che possa ritenere appropriate alla luce di detta valutazione. La Commissione, tenendo presente la comunicazione ricevuta dall’Organizzazione Mondiale della Sanità conformemente al paragrafo 5, nonché i fattori di cui al detto paragrafo, potrà decidere di trasferire tale sostanza da una Tabella all’altra, oppure di cancellarla dalle Tabelle.
Qualunque decisione presa dalla Commissione in virtù del presente articolo sarà comunicata dal Segretario generale a tutti gli Stati membri dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, agli Stati non membri che sono Parti alla presente Convenzione, all’Organizzazione Mondiale della Sanità ed all’Organo. Tale decisione entrerà pienamente in vigore per ciascuna Parte entro 180 giorni dalla data della comunicazione, salvo quando una Parte, durante questo periodo e riguardo ad una decisione avente l’effetto di inserire una sostanza in una Tabella, abbia informato per iscritto il Segretario generale che, a causa di circostanze eccezionali, essa non è in grado di sottoporre tale sostanza a tutte le norme della Convenzione applicabili alle sostanze di tale Tabella. Tale notifica conterrà le motivazioni di tale decisione eccezionale. Ferma restando tale notifica, ciascuna Parte dovrà adottare, come minimo, le misure di controllo qui appresso elencate.
- La Parte che ha notificato al Segretario generale tale decisione in merito ad una sostanza fino ad allora non sottoposta al controllo e inserita nella Tabella I, terrà conto il più possibile delle misure di controllo speciali elencate nell’articolo 7 e, per quanto riguarda tale sostanza, dovrà:i)esigere licenze di fabbricazione, commercio e distribuzione, conformemente al disposto dell’articolo 8 per le sostanze della Tabella II;ii)esigere che sia fornita o distribuita soltanto su ricetta medica, conformemente al disposto dell’articolo 9 per le sostanze della Tabella II;iii)conformarsi agli obblighi relativi all’esportazione e all’importazione e all’esportazione enunciati all’articolo 12, salvo nei confronti di un’altra Parte che abbia inviato una notifica al Segretario generale in merito alla sostanza in questione;iv)conformarsi agli obblighi enunciati per le sostanze della Tabella II all’articolo 13 che proibisce o limita l’esportazione e l’importazione;v)fornire all’Organo rapporti statistici conformemente al disposto del comma a) del paragrafo 4 dell’articolo 16;vi)adottare misure conformi al disposto dell’articolo 22 per reprimere qualunque atto contrario alle leggi o ai regolamenti adottati in esecuzione degli obblighi di cui sopra.
- La Parte che ha notificato al Segretario generale tale decisione in merito ad una sostanza fino ad allora non sottoposta al controllo ed inserita nella Tabella II dovrà, per quanto riguarda tale sostanza:i)esigere licenze di fabbricazione, commercio e distribuzione, conformemente al disposto dell’articolo 8;ii)esigere che sia fornita o distribuita soltanto su ricetta medica, conformemente al disposto dell’articolo 9;iii)conformarsi agli obblighi relativi all’esportazione enunciati all’articolo 12, salvo nei confronti di un’altra Parte che abbia inviato una notifica al Segretario generale in merito alla sostanza in questione;iv)conformarsi agli obblighi enunciati all’articolo 13, che proibisce o limita l’esportazione e l’importazione;v)fornire all’Organo rapporti statistici conformemente al disposto dei comma a), c) e d) del paragrafo 4 dell’articolo 16; evi)adottare misure conformi al disposto dell’articolo 22 per reprimere qualunque atto contrario alle leggi o ai regolamenti adottati in esecuzione degli obblighi di cui sopra.
- La Parte che ha notificato al Segretario generale tale decisione in merito ad una sostanza fino ad allora non sottoposta al controllo ed inserita nella Tabella III dovrà, per quanto riguarda tale sostanza:i)esigere licenze di fabbricazione, commercio e distribuzione, conformemente al disposto dell’articolo 8;ii)esigere che sia fornita o distribuita soltanto su ricetta medica, conformemente al disposto dell’articolo 9;iii)conformarsi agli obblighi relativi all’esportazione enunciati all’articolo 12, salvo nei confronti di un’altra Parte che abbia inviato una notifica al Segretario generale in merito alla sostanza in questione;iv)conformarsi agli obblighi enunciati all’articolo 13, che proibisce o limita l’esportazione e l’importazione; ev)adottare misure conformi al disposto dell’articolo 22 per reprimere qualunque atto contrario alle leggi o ai regolamenti adottati in esecuzione degli obblighi di cui sopra.
- La Parte che ha notificato al Segretario generale tale decisione in merito ad una sostanza fino ad allora non sottoposta al controllo ed inserita nella Tabella IV dovrà, per quanto riguarda tale sostanza:i)esigere licenze di fabbricazione, commercio e distribuzione conformemente al disposto dell’articolo 8;ii)conformarsi agli obblighi enunciati all’articolo 13, che proibisce o limita l’esportazione e l’importazione;iii)adottare misure conformi al disposto dell’articolo 22 per reprimere qualunque atto contrario alle leggi o ai regolamenti adottati in esecuzione degli obblighi di cui sopra.
- La Parte che ha notificato al Segretario generale tale decisione in merito ad una sostanza trasferita in una Tabella per la quale valgono misure di controllo e obblighi più rigorosi applicherà, come minimo, il complesso delle disposizioni di cui alla presente Convenzione applicabili alla Tabella dalla quale è stata trasferita.
- a) Le decisioni prese dalla Commissione in virtù del presente articolo saranno soggette a revisione da parte del Consiglio, qualora una Parte lo richieda entro 180 giorni dal ricevimento della notifica della decisione. La richiesta di revisione dovrà essere inviata al Segretario generale unitamente a tutte le informazioni pertinenti che l’avranno motivata.
- Il Segretario generale trasmetterà copia della richiesta di revisione e delle informazioni pertinenti alla Commissione, all’Organizzazione Mondiale della Sanità ed a tutte le Parti, invitandole a comunicargli le loro osservazioni entro novanta giorni. Tutte le osservazioni inviate saranno sottoposte all’esame del Consiglio.
- Il Consiglio può confermare, modificare o annullare la decisione della Commissione. La sua decisione sarà notificata a tutti gli Stati membri dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, agli Stati non membri che sono Parti alla presente Convenzione, alla Commissione, all’Organizzazione Mondiale della Sanità ed all’Organo.
- Durante la procedura di revisione, la decisione originaria della Commissione resterà in vigore, fermo restando il disposto del paragrafo 7.
Le Parti faranno tutto ciò che è in loro potere per sottoporre, per quanto possibile, a misure di sorveglianza le sostanze che non sono contemplate nella presente Convenzione, ma che possono essere utilizzate per la fabbricazione illecita di sostanze psicotrope.