Tranne indicazione espressa in senso opposto o qualora il contesto esiga diversamente, le seguenti definizioni si applicano a tutte le disposizioni della presente Convenzione:
- per «Organo» si intende l’Organo internazionale di controllo degli stupefacenti stabilito dalla Convenzione unica sugli stupefacenti del 1961 e questa Convenzione così come modificata dal Protocollo del 1972 che emenda la Convenzione unica sugli stupefacenti del 1961;
- per «canapa indiana» si intende ogni pianta del genere canapa indiana;
- per «albero della coca» si intende qualunque specie di arbusto del genereerythroxylon;
- per «trasportatore commerciale» si intende ogni persona o ente pubblico, privato o altro che provveda al trasporto di persone, di beni o di corriere a titolo oneroso;
- per «Commissione» si intende la Commissione degli stupefacenti del Consiglio economico e sociale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite;
- per «confisca» si intende la privazione permanente di beni dietro decisione di un tribunale o altra autorità competente;
- per «consegna sorvegliata» si intendono i metodi atti a consentire il passaggio sul territorio di uno o più Paesi, di stupefacenti o di sostanze psicotrope, di sostanze figuranti alla Tabella I o alla Tabella II annesse alla presente Convenzione o di sostanze che sono loro sostituite, spedite illecitamente o sospettate di esserlo, sotto il controllo delle autorità competenti dei predetti Paesi che ne sono a conoscenza, al fine di identificare le persone implicate nella perpetrazione dei reati di cui al paragrafo 1 dell’articolo 3 della Convenzione;
- per «Convenzione del 1961» s’intende la Convenzione unica sugli stupefacenti del 1961;
- per «Convenzione del 1961 così come modificata» s’intende la Convenzione unica sugli stupefacenti del 1961 così come modificata dal Protocollo del 1972 che emenda la Convenzione unica sugli stupefacenti del 1961;
- per «Convenzione del 1971» si intende la Convenzione del 1971 sulle sostanze psicotrope;
- per «Consiglio» si intende il Consiglio economico e sociale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite;
- per «congelamento» o «sequestro» si intende il divieto temporaneo relativo al trasferimento, alla conversione, alla disposizione o al movimento di beni oppure il fatto di assumere provvisoriamente la custodia o il controllo di beni dietro decisione di un tribunale o di un’altra autorità competente;
- per «traffico illecito» si intendono le infrazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 dell’articolo 3 della presente Convenzione;
- per «stupefacente» si intende ogni sostanza di origine naturale o di sintesi figurante alla Tabella I o alla Tabella II della Convenzione del 1961 e della Convenzione del 1961 così come modificata;
- per «papavero da oppio» si intende la pianta della specie PapaversomniferumL.;
- per «prodotto» si intende qualsiasi bene proveniente direttamente o indirettamente dalla perpetrazione di un reato determinato conformemente con il paragrafo 1 dell’articolo 3 oppure ottenuto direttamente o indirettamente all’atto della trasgressione;
- per «beni» si intendono tutti i tipi di averi, materiali o immateriali, mobili o immobili, tangibili o intangibili, nonché gli atti giuridici o documenti attestanti la proprietà di tali averi o dei diritti relativi;
- per «sostanza psicotropa» si intende ogni sostanza, avente origine naturale o di sintesi, oppure ogni prodotto naturale della Tabella I, II, III o IV della Convenzione del 1971 sulle sostanze psicotrope;
- per «segretario generale» si intende il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite;
- per «Tabella I» e «Tabella II» si intendono le liste di sostanze annesse alla presente Convenzione che potranno essere modificate periodicamente conformemente con l’articolo 12;
- per «Stato di transito» si intende uno Stato sul cui territorio vengono spostate sostanze illecite – stupefacenti, sostanze psicotrope e sostanze figuranti alla Tabella I ed alla Tabella II – e che non è né il punto di origine né la destinazione finale di tali sostanze.