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0.812.121.1

Protocollo che pone fine agli accordi di Bruxelles per l’unificazione delle formule dei medicinali eroici Firmato a Ginevra il 20 maggio 1952 Entrato in vigore per la Svizzera il 10 marzo 1953

RU 1953 497

Traduzione1

(Stato 10 marzo 1953)

Visto che, in seguito alla pubblicazione della «Pharmacopoea Internationalis» da parte dell’Organizzazione mondiale della sanità, le disposizioni degli Accordi firmati a Bruxelles il 29 novembre 1906 e 20 agosto 1929 per l’unificazione delle formule dei medicinali eroici sono, in modo generale, cadute in disuso,

Gli Stati parti del presente Protocollo hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

cessano di avere effetto. Le Parti del presente Protocollo prevedono, per conseguenza, di sostituire nel più prossimo avvenire e nella misura compatibile con le loro legislazioni nazionali, le prescrizioni contenute nei due Accordi del 1906 e del 1929 con le prescrizioni corrispondenti contenute nella «Pharmacopoca Internationalis», come furono adottate dall’Organizzazione mondiale della sanità.

In derogazione agli articoli 6 dell’Accordo del 29 novembre 19062 e 41 dell’Accordo del 20 agosto 19293 le Parti che hanno firmato il presente Protocollo convengono, per quanto concerne ciascuno Stato da una parte e l’Organizzazione mondiale della sanità dall’altra, che gli Accordi internazionali qui di seguito nominati, e cioè:

  1. l’Accordo per l’unificazione delle formule dei medicinali eroici, firmato a Bruxelles il 29 novembre 19064, e
  2. l’Accordo per la revisione dell’Accordo relativo all’unificazione dei medicinali eroici, firmato a Bruxelles il 20 agosto 19295,

Art. 2

Le Parti del presente Protocollo convengono inoltre, per quanto le concerne e per quanto concerne ciascuno Stato da una parte e l’Organizzazione mondiale della sanità dall’altra, che, conformemente alle disposizioni degli Accordi nominati nell’articolo 1, il Segretariato permanente della Farmacopea internazionale sarà assunto dall’Organizzazione mondiale della sanità, dopo l’entrata in vigore del presente Protocollo e nella misura richiesta dal funzionamento di detto Segretariato.

Art. 3

Qualsiasi Stato parte di uno o di ambedue gli Accordi nominati nell’articolo 1 e che non ha firmato il presente Protocollo, può accettare in qualsiasi momento il Protocollo stesso, depositando lo strumento d’accettazione presso il Governo belga, il quale informerà di questa adesione tutti i firmatari, come pure gli altri Governi che hanno accettato il presente Protocollo, e l’Organizzazione mondiale della sanità.

Art. 4

L’accettazione diventa effettiva mediante il deposito di uno strumento ufficiale nelle mani del Governo belga.

Gli Stati possono diventare parti del presente Protocollo mediante:

  1. La firma, senza riserva d’approvazione;
  2. La firma, con riserva d’approvazione, seguita dall’accettazione;
  3. L’accettazione pura e semplice.

Art. 5

Il presente Protocollo entra in vigore non appena dieci Stati parti di uno o di ambedue gli Accordi nominati nell’articolo 1 ne sono diventati parti; il Governo belga trasmette allora copie certificate conformi del presente Protocollo al Segretario generale delle Nazioni Unite per la registrazione, conformemente all’articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.

In fede di che i rappresentanti debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi hanno firmato il presente Protocollo stesso nelle lingue inglese e francese, i cui testi fanno parimente fede, e in una copia originale depositata presso il Governo belga.

Copie certificate conformi sono mandate dal Governo belga a ciascuno Stato che ha firmato o accettato il presente Protocollo, come pure a tutti gli altri Stati che, al momento della sua firma, sono parte di uno o di ambedue gli Accordi nominati nell’articolo 1.

Il Governo belga notifica il più presto possibile a ciascuna parte del presente Protocollo, come pure all’Organizzazione mondiale della sanità, la sua entrata in vigore.

Fatto a Ginevra, il 20 maggio 1952.

(Seguono le firme)

0.812.121.1

Campo d’applicazione il 6 settembre 1952

Austria, Belgio, Danimarca, Egitto, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Islanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito della Gran Bretagna e dell’Irlanda del Nord, Spagna, Stati Uniti d’America, Svezia, Svizzera.