Salvo contraria indicazione, espressa o desumibile dal contesto, si applicano alle disposizioni del presente Protocollo le definizioni seguenti. S’intende: per «Convenzione del 1925», la Convenzione internazionale concernente gli stupefacenti, conchiusa a Ginevra il 19 febbraio 1925 2 ed emendata con il Protocollo dell’11 dicembre 1946 3 ; per «Convenzione del 1931», la Convenzione internazionale per limitare la fabbricazione e regolare la distribuzione degli stupefacenti, firmata a Ginevra il 13 luglio 1931 4 ed emendata con il Protocollo dell’11 dicembre 1946; per «comitato», il Comitato centrale permanente creato in virtù dell’articolo 19 della Convenzione del 1925; per «Organo di controllo», l’Organo di controllo creato in virtù dell’articolo 5 della Convenzione del 1931; per «Commissione» la Commissione degli stupefacenti del Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite; per «Consiglio», il Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite; per «Segretario generale», il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite; per «papavero», la pianta «Papaver somniferum L.», e ogni altra della specie «Papaver» che consenta la produzione dell’oppio; per «paglia di papavero», tutte le parti del papavero (eccettuati i semi) dai quali, dopo la falciatura del papavero, possano essere ricavati stupefacenti; per «oppio», il lattice rappreso del papavero, qualunque sia la sua forma, compresi l’oppio greggio, l’oppio medicinale e l’oppio preparato ed esclusi i preparati galenici; per «produzione», la coltivazione del papavero al fine di ricavarne oppio; per «riserve», la quantità complessiva d’oppio detenuta legittimamente nel territorio di uno Stato, escluse: 1) le qualità detenute dai farmacisti che vendono al minuto e dagli istituti o dalle persone competenti per il legittimo esercizio delle loro mansioni terapeutiche o scientifiche; 2) le quantità detenute dal Governo di detto Stato o poste sotto la sua vigilanza, destinate a scopi militari; per «territorio», qualsiasi parte di uno Stato, considerata quale entità distinta agli effetti dell’applicazione del sistema dei certificati d’importazione e di autorizzazione dell’esportazione previsto dalla Convenzione del 1925; per «esportazione» o «importazione», nella loro rispettiva accezione, il trasferimento materiale di oppio da uno Stato all’altro, oppure da un territorio all’altro del medesimo Stato.
0.812.121.3
Protocollo inteso a limitare e disciplinare la coltivazione del papavero e la produzione, il commercio internazionale, il commercio all’ingrosso e l’utilizzazione dell’oppio Conchiuso a Nuova York il 23 giugno 1953 Approvato dall’Assemblea federale il 26 settembre 1956 Strumento di ratifica depositato dalla Svizzera il 27 novembre 1956 Entrato in vigore l’8 marzo 1963
RU 1963 1149; FF 1956 I 975 ediz. franc. 1956 I 966 ediz. ted.
Traduzione1
(Stato 1° gennaio 2006)
Preambolo
Decise a proseguire i loro sforzi nella lotta contro la tossicomania ed il traffico degli stupefacenti e coscienti che solamente una stretta cooperazione tra tutti gli Stati può consentire il raggiungimento di questo fine comune,
avuto riguardo che, mediante strumenti internazionali, sono stati fatti sforzi intesi a realizzare un efficace sistema di controllo degli stupefacenti e mosse dal desiderio di rafforzare tale controllo sul piano nazionale ed internazionale,
considerando, tuttavia, che è indispensabile limitare al fabbisogno medico e scientifico, nonchè disciplinare la produzione delle materie prime dalle quali si ricavano droghe stupefacenti naturali, e constatando che i problemi più urgenti sono quelli concernenti il controllo della coltivazione del papavero e della produzione dell’oppio,
le Parti contraenti,
avendo deciso di conchiudere un Protocollo a tal fine,
hanno convenuto le seguenti disposizioni:
Capo I Definizioni
Art. 1 Definizioni
Capo II Disciplina della produzione, del commercio e dell’utilizzazione dell’oppio
Art. 2 Utilizzazione dell’oppio
Le Parti devono limitare l’utilizzazione dell’oppio al solo fabbisogno medico e scientifico.
Art. 3 Controllo negli Stati produttori
Al fine di controllare la produzione, il commercio e l’utilizzazione dell’oppio:
- Ogni Stato produttore deve creare, qualora già non vi abbia provveduto, e mantenere, uno o più organi statali specializzati (designati qui di seguito nel presente articolo col termine di «Organo»), il cui fine è quello di adempiere le funzioni ad esso o ad essi attribuiti dal presente articolo. Le funzioni previste dai paragrafi da 2 a 6 del presente articolo devono essere svolte da un solo organo, in quanto non vi osti la Costituzione dello Stato interessato.
- La produzione deve essere contenuta in regioni determinate dall’Organo, o, al caso, dalle autorità governative competenti.
- Autorizzati alla produzione sono esclusivamente i coltivatori in possesso di una licenza rilasciata dall’Organo o, al caso, dalla autorità governative competenti.
- Ogni licenza deve indicare la superficie sulla quale è ammessa la coltivazione del papavero.
- Ogni coltivatore di papavero deve essere tenuto a consegnare il suo intero raccolto d’oppio all’Organo. L’Organo deve acquistare il raccolto ed entrarne materialmente in possesso il più presto possibile.
- Il diritto d’importare, d’esportare, di praticare il commercio all’ingrosso dell’oppio e di conservare riserve d’oppio, eccettuate quelle detenute dai fabbricanti autorizzati a ricavare alcaloidi dall’oppio, spetta esclusivamente all’Organo o, al caso, alle autorità governative competenti.
- Nessuna disposizione del presente articolo deve consentire una deroga agli obblighi già assunti ed alle leggi emanate da una Parte in conformità alle vigenti Convenzioni concernenti il controllo della coltivazione del papavero.
Art. 4 Controllo della coltivazione del papavero destinato a scopi diversi dalla raccolta dell’oppio
Ogni parte che autorizza la coltivazione e l’utilizzazione del papavero per scopi diversi dalla produzione dell’oppio, sia che detta Parte consenta la produzione dell’oppio, sia che la vieti, s’impegna:
- ad emanare le leggi ed i regolamenti necessari per garantire:(i)che dal papavero coltivato per scopi diversi dalla produzione dell’oppio non venga ricavato oppio;(ii)che sia adeguatamente controllata la fabbricazione di prodotti stupefacenti ricavati dalla paglia del papavero;
- a comunicare al Segretario generale il testo di tutte le leggi e di tutti i regolamenti emanati a tal fine; e
- a comunicare annualmente al Comitato, alla data fissata da quest’ultimo, le statistiche concernenti le importazioni e le esportazioni della paglia del papavero, effettuate, per qualsiasi scopo, nel corso dell’anno precedente.
Art. 5 Limiti delle riserve
Al fine di limitare al fabbisogno medico e scientifico la quantità di oppio prodotto nel mondo:
Le Parti devono disciplinare la produzione, l’esportazione e l’importazione dell’oppio, in maniera che le riserve detenute da ciascuna Parte al 31 dicembre di ogni anno non superino:
- per ogni Stato produttore menzionato alla lettera a del paragrafo 2 dell’articolo 6, la somma totale della quantità d’oppio esportata da questo Stato per fini medici o scientifici, e della qualità d’oppio utilizzata in questo Stato per la fabbricazione di alcaloidi nel corso di un biennio qualsiasi, maggiorata della metà della quantità totale utilizzata per la fabbricazione di alcaloidi e di quella esportata nel corso di un altro anno qualsiasi; gli anni di cui sopra sono designati dalla Parte interessata e devono essere successivi al 1o gennaio 1946. La Parte può designare per il calcolo delle quantità esportate e per quello delle quantità utilizzate periodi differenti;
- per ciascuna Parte diversa da quelle di cui alla lettera a del presente paragrafo, che, tenuto conto delle disposizioni delle Convenzioni del 1925 e del 1931, in quanto ad essa applicabili, consente la fabbricazione di alcaloidi, il suo fabbisogno normale per un biennio. L’ammontare di tale fabbisogno è determinato dal Comitato;
- per ciascuna altra Parte, la quantità d’oppio consumata nel corso dell’ultimo quinquennio.
- a. Qualora uno degli Stati produttori di cui alla lettera a del paragrafo 1 del presente articolo decida di cessare la produzione d’oppio per l’esportazione e desideri d’essere escluso dalla categoria di Stati produttori stabilita dalla lettera a del paragrafo 2 dell’articolo 6, esso deve far pervenire al Comitato una dichiarazione a tal uopo nel momento in cui dovrebbe essere effettuata la prossima notificazione annuale ai sensi della lettera b del paragrafo 3 del presente articolo. Dal momento in cui ha formulato tale dichiarazione, la Parte non è più considerata appartenente alla categoria degli Stati menzionati alla lettera a del paragrafo 2 dell’articolo 6 e non sarà più ammessa a farne parte in avvenire. Ricevuta la dichiarazione predetta, il Comitato iscrive la Parte interessata, secondo i casi, nell’una o nell’altra categoria prevista dalle lettere b e c del paragrafo 1 e notifica ciò a tutte le altre Parti del presente Protocollo. Ai fini del presente Protocollo, ogni cambiamento di categoria ha effetto dalla data della notificazione fatta dal Comitato;
- La procedura descritta alla lettera precedente si applica ad ogni dichiarazione presentata da una Parte che intende essere trasferita dalla categoria prevista alla lettera b del paragrafo 1 del presente articolo a quella prevista dalla lettera c dello stesso paragrafo, e viceversa; la Parte interessata può, tuttavia, in questo caso, essere riammessa, su sua domanda, nella categoria a cui apparteneva in precedenza.
- a. Le quantità d’oppio di cui alle lettere a e c del paragrafo 1 del presente articolo sono calcolate in base alle statistiche stabilite dal Comitato nei suoi rapporti annuali, comprese quelle del periodo con scadenza al 31 dicembre e che devono ancora essere pubblicate;
- Ciascuna Parte alla quale si applicano le lettere a o b del paragrafo 1 del presente articolo deve notificare annualmente al Comitato, secondo i casi:(i)i periodi di riferimento da essa scelti in conformità alla lettera a del paragrafo 1 del presente articolo, o(ii)la quantità d’oppio che essa desidera sia considerata dal Comitato come quella che rappresenti il suo normale fabbisogno ai fini dell’applicazione della lettera b del paragrafo 1 del presente articolo;
- La notificazione di cui alla lettera procedente deve pervenire al Comitato al più tardi entro il 1o agosto dell’anno anteriore alla data alla quale la notificazione si riferisce;
- Qualora una Parte tenuta a procedere ad una delle notificazioni di cui alla lettera b del presente paragrafo, non l’abbia fatto nel termine previsto, il Comitato deve valersi, con riserva delle disposizioni della lettera successiva, dei dati contenuti nell’ultima notificazione pertinente, effettuata da detta Parte. Qualora il Comitato non riceva dalla Parte alcuna notificazione, esso deve, secondo i casi e senza consultare nuovamente la Parte, ma tenendo debito conto delle informazioni di cui dispone, dei fini del presente Protocollo e degli interessi della Parte:(i)scegliere i periodi di riferimento di cui alla lettera a del paragrafo 1 del presente articolo, o(ii)determinare la quantità che rappresenti il fabbisogno normale di cui alla lettera b del paragrafo 1 del presente articolo;
- Qualora riceva una notificazione in data successiva a quella fissata alla lettera e del presente paragrafo, il Comitato può procedere come se la stessa gli fosse pervenuta in tempo;
- Il Comitato notifica annualmente:(i)ad ognuna delle Parti di cui alla lettera a del paragrafo 1 del presente articolo, quali siano gli anni di riferimento scelti in conformità sia alla predetta lettera, sia alle lettere d e e del paragrafo 3 del presente articolo;(ii)ad ognuna delle Parti di cui alla lettera b del paragrafo 1 del presente articolo, quale sia la quantità d’oppio che, in conformità alla predetta lettera, si considera che rappresenti il fabbisogno normale della Parte stessa;
- Il Comitato invia le notificazioni di cui alla lettera f del presente paragrafo al più tardi il 15 dicembre dell’anno precedente la data cui si riferiscono le comunicazioni in esse contenute.
- a. Per gli Stati che siano Parti del presente Protocollo alla data della sua entrata in vigore, le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo hanno effetto dal 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui il Protocollo è entrato in vigore;
- Per tutti gli altri Stati, le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo hanno effetto dal 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui lo Stato interessato ha aderito al Protocollo.
- a. Qualora ritenga che ricorrono circostanze eccezionali, il Comitato può, alle condizioni e per il tempo che esso determina, dispensare una Parte dall’osservanza degli obblighi previsti dal paragrafo 1 del presente articolo per quel che concerne le riserve massime d’oppio consentite;
- Qualora al momento dell’entrata in vigore del presente Protocollo esistano in uno degli Stati produttori di cui alla lettera a del paragrafo 2 dell’articolo 6 riserve d’oppio superiori al livello massimo consentito dalla lettera a del paragrafo 1 del presente articolo, il Comitato deve tener conto discrezionalmente di tale circostanza, al fine di evitare che detto Stato abbia a subire pregiudizi economici dipendenti da una riduzione troppo rapida delle riserve al livello massimo prescritto dalla lettera a del paragrafo 1 del presente articolo.
Art. 6 Commercio internazionale dell’oppio
Le Parti s’impegnano a limitare l’importazione e l’esportazione dell’oppio al solo fabbisogno medico e scientifico.
- a. Ferme restando le disposizioni del paragrafo 5 dell’articolo 7, le Parti s’impegnano a consentire soltanto l’esportazione e l’importazione di oppio prodotto in uno qualsiasi degli Stati seguenti, che, al momento in cui si effettua l’importazione o l’esportazione considerata, sia Parte del presente Protocollo:Bulgaria,Grecia,India,Iran,Jugoslavia,Turchia,Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche;
- b. Le Parti s’impegnano a non consentire l’importazione di oppio proveniente da un qualsiasi Stato che non sia Parte del presente Protocollo.
Ferme restando le disposizioni della lettera a del paragrafo 2 del presente articolo, ciascuna Parte può autorizzare, per il suo esclusivo consumo interno e senza superare il fabbisogno di un anno, l’importazione e l’esportazione tra i propri territori di oppio prodotto in uno di questi territori.
Le Parti devono applicare alle importazioni ed alle esportazioni d’oppio il sistema di certificati d’importazione e di permessi di esportazioni previsti dal Capo V della Convenzione del 1925, eccettuate le disposizioni dell’articolo 18. È tuttavia consentito ad una Parte di stabilire per le sue importazioni ed esportazioni d’oppio condizioni più restrittive di quelle disposte dal Capo V della Convenzione del 1925.
Art. 7 Impiego dell’oppio sequestrato
Qualora non sia altrimenti disposto nel presente articolo, tutto l’oppio sequestrato proveniente da traffico illecito deve essere distrutto.
Ciascuna Parte ha il diritto di fare trasformare, in sostanze non stupefacenti, sotto suo controllo, totalmente o parzialmente, gli stupefacenti contenuti nell’oppio sequestrato, o di destinare, totalmente o parzialmente, detto oppio e gli alcaloidi che possono esserne ricavati, ad uso medico o scientifico a vantaggio di organi statali o da questi controllabile.
Ciascuno degli Stati produttori menzionati nella lettera a del paragrafo 2 dell’articolo 6, che faccia parte del presente Protocollo, ha il diritto di consumare e di esportare l’oppio sequestrato nel proprio territorio o gli alcaloidi che ne siano stati ricavati.
L’oppio sequestrato, di cui sia accertata la provenienza furtiva da un deposito statale o da altro deposito autorizzato, può essere restituito al suo proprietario.
Ciascuna Parte che non consente sul proprio territorio la produzione dell’oppio, nè la fabbricazione di alcaloidi derivati dall’oppio, può, con l’autorizzazione del Comitato, esportare nel territorio di una Parte che fabbrica alcaloidi ricavati dall’oppio, un determinato quantitativo dell’oppio sequestrato dalle proprie autorità, al fine di ottenere, come contropartita, alcaloidi derivati dall’oppio o droghe contenenti alcaloidi derivati dall’oppio, oppure di farne ricavare detti alcaloidi per il proprio fabbisogno medico o scientifico. Tuttavia, il quantitativo d’oppio così esportato in un anno non può essere superiore alla quantità d’oppio determinata per il fabbisogno annuo d’oppio medicinale e di droghe contenenti oppio od alcaloidi derivati dall’oppio della Parte esportatrice; l’eccedenza deve essere distrutta.
Capo III
Art. 8 Valutazioni
Analogamente a quanto previsto dalla Convenzione del 1931 per le «droghe», ciascuna Parte deve far pervenire al Comitato le valutazioni per l’anno successivo, concernenti ciascuno dei suoi territori e aventi per oggetto:
- la quantità d’oppio richiesta per il fabbisogno medico e scientifico dell’oppio come tale, compresa la quantità richiesta per la produzione di preparati esenti da controllo in virtù dell’articolo 8 della Convenzione del 1925;
- la quantità d’oppio richiesta per la fabbricazione di alcaloidi;
- le riserve che, tenuto conto delle disposizioni dell’articolo 5, essa intende mantenere, e la quantità d’oppio da aggiungere alle riserve esistenti o da dedurre dalle medesime perchè esse siano portate al livello voluto;
- le quantità d’oppio che essa intende aggiungere alle sue eventuali riserve per scopi militari, oppure dedurre dalle medesime, al fine d’immetterle nel commercio autorizzato.
Quali valutazioni complessive per ogni Stato o territorio, s’intende la somma delle quantità indicate alle lettere a e b del paragrafo precedente, maggiorata della quantità necessaria per portare le riserve di cui alle lettere c e d dello stesso paragrafo al livello voluto, o diminuita della parte di dette riserve che superasse tale livello. Tuttavia, dev’essere tenuto conto di tali aumenti e di tali diminuzioni solo in quanto le Parti interessate abbiano fatto pervenire tempestivamente al Comitato le necessarie valutazioni.
Ciascuna Parte che autorizza la produzione dell’oppio, deve far pervenire annualmente al Comitato, per ciascuno dei suoi territori, una valutazione (in ettari) della superficie, calcolata nel modo più preciso possibile, sulla quale essa intende coltivare il papavero per ricavarne oppio, nonchè valutazioni approssimative, basate sul rendimento medio nel quinquennio precedente, della quantità d’oppio che ne sarà ricavata. Qualora la coltivazione a tal fine del papavero sia autorizzata in diverse regioni, questi dati devono essere forniti separatamente per ogni regione.
- a. Le valutazioni previste dai paragrafi 1 e 3 del presente articolo devono essere fatte nella forma prescritta nei vari casi dal Comitato.
- Ogni valutazione deve essere inviata al Comitato in tempo utile in modo che gli pervenga nel termine da esso fissato. Per le valutazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo e per quelle di cui al paragrafo 3, può essere fissato un termine diverso. Il Comitato, tenendo conto delle diverse epoche in cui ha luogo il raccolto dell’oppio, può parimente fissare termini diversi per le valutazioni che le Parti devono fornirgli in virtù del paragrafo 3 del presente articolo.
A ogni valutazione deve essere unita un’esposizione del metodo usato nell’allestimento della valutazione e nel calcolo delle varie quantità in essa indicate.
Le Parti possono fornire valutazioni supplementari, che diminuiscano o aumentino le valutazioni originarie; tali valutazioni supplementari, corredate con i motivi delle modifiche apportate, devono essere inviate senza indugio al Comitato. A tali valutazioni supplementari si applicano le disposizioni del presente articolo, eccettuate quelle della lettera b del paragrafo 4 e quelle del paragrafo 9.
Le valutazioni devono essere esaminate dall’Organo di controllo, il quale può chiedere ulteriori indicazioni e chiarimenti al fine di completare una valutazione o di acclarare indicazioni che vi figurino, e può modificare, con il consenso del Governo interessato, le valutazioni medesime.
Il Comitato deve richiedere per gli Stati e per i territori ai quali non si applica il presente Protocollo, valutazioni allestite in conformità alle disposizioni del presente Protocollo.
Qualora non pervengano al Comitato nel termine da esso fissato in conformità alla lettera b del paragrafo 4 del presente articolo le valutazioni concernenti uno Stato o un territorio, dette valutazioni devono essere allestite, per quanto possibile, dall’Organo di controllo.
I limiti delle valutazioni previste al paragrafo 1, comprese le valutazioni allestite dall’Organo di controllo in conformità al paragrafo 9 del presente articolo, non devono essere superati dalle Parti, in quanto esse non li abbiano, al caso, modificati mediante valutazioni supplementari.
Qualora risulti, dai dati concernenti le importazioni e le esportazioni forniti al Comitato ai sensi dell’articolo 9 del presente Protocollo o dell’articolo 22 della Convenzione del 1925, che la quantità d’oppio esportata a destinazione di uno Stato o territorio qualsiasi superi la somma complessiva delle valutazioni menzionate nel paragrafo 2 del presente articolo concernenti detto Stato o territorio, maggiorata delle esportazioni accertate del medesimo, il Comitato deve darne comunicazione immediata a tutte le Parti. Queste non devono più autorizzare nell’anno in corso alcuna nuova esportazione a destinazione di detto Stato o territorio, tranne:
- nel caso in cui sia fornita da detto Stato o territorio una valutazione supplementare concernente sia le quantità importante in eccedenza, sia la quantità supplementare richiesta, o
- in quei casi eccezionali in cui, a giudizio della Parte esportatrice, l’esportazione è essenziale per gli interessi dell’umanità o per il trattamento dei malati.
Art. 9 Statistiche
Le Parti devono fornire al Comitato, per ognuno dei loro territori:
- entro il 31 marzo, statistiche, indicanti, con riferimento all’anno precedente:(i)la superficie coltivata a papavero al fine di ricavarne oppio, nonchè la quantità d’oppio che ne è stata raccolta;(ii)la quantità d’oppio consumata, ossia i quantitativi d’oppio immessi nel commercio al minuto e quelli forniti a ospedali o a persone competenti e debitamente autorizzate all’esercizio delle loro funzioni, a scopo di somministrazione o di amministrazione;(iii)la quantità d’oppio utilizzata per la fabbricazione di alcaloidi o di preparati oppiacei, ivi compresa la quantità richiesta per la fabbricazione di preparati per la cui esportazione non occorrono permessi di esportazione, tanto se destinati al consumo interno, quanto se destinati all’esportazione, il tutto in conformità alle Convenzioni dei 1925 e del 1931;(iv)la quantità d’oppio sequestrata e confiscata, proveniente dal traffico illegale e in qual modo ne sia stato disposto;
- entro il 31 maggio, statistiche indicanti le riserve detenute al 31 dicembre dell’anno precedente; nelle statistiche concernenti tali riserve; non devono essere considerate le quantità d’oppio detenute da una Parte per scopi militari al 31 dicembre 1953; devono invece essere considerate tutte le quantità aggiuntevi ulteriormente e tutte quelle prelevate da tali riserve e immesse nel commercio legale; e
- entro quattro settimane dalla fine del trimestro a cui esse si riferiscono, statistiche trimestrali indicanti l’ammontare delle importazioni e delle esportazioni di oppio.
Le statistiche di cui al paragrafo 1 del presente articolo devono essere allestite sui moduli prescritti dalla Commissione e nel modo da questa determinato.
Gli Stati produttori che siano parti del presente Protocollo devono, qualora non vi abbiano già provveduto, fornire al Comitato, nel modo più esatto possibile, le statistiche richieste dal numero (i) della lettera a del paragrafo 1 del presente articolo per gli anni 1946 e successivi.
Il Comitato pubblica le statistiche di cui al presente articolo nelle forme e con gli intervalli da esso ritenuti opportuni.
Art. 10 Rapporti al Segretario generale
Le Parti devono presentare al Segretario generale i seguenti rapporti:
- un rapporto concernente l’organizzazione e le attribuzioni conferite dall’articolo 3 all’Organo menzionato nel medesimo articolo, e le attribuzioni conferite dall’articolo 3 alle altre autorità competenti;
- un rapporto concernente le misure legislative, regolamentari o amministrative prese in conformità alle disposizioni del Protocollo;
- un rapporto annuale concernente il funzionamento del Protocollo. Tale rapporto deve essere allestito secondo il modello prescritto dalla Commissione e può essere incluso o allegato ai rapporti annuali previsti dall’articolo 21 della Convenzione del 1931.
Le Parti devono inoltre fornire al Segretario generale le informazioni supplementari su tutte le modifiche importanti che concernano le questioni di cui al paragrafo precedente.
Capo IV Misure internazionali di vigilanza e sanzioni
Art. 11 Misure amministrative
Al fine di vigilare sull’attuazione delle disposizioni del presente Protocollo, il Comitato può prendere le seguenti misure:
- Richiesta d’informazioni
- Il Comitato è autorizzato a chiedere alle Parti, in via riservata, informazioni sull’attuazione delle disposizioni del presente Protocollo e a dare in proposito alle Parti interessate tutti i suggerimenti del caso;
- Richiesta di spiegazioni
- Qualora, in base alle informazioni in suo possesso, ritenga che una qualsiasi disposizione importante del presente Protocollo non è osservata in uno Stato o territorio qualsiasi, oppure che la situazione in esso esistente in merito all’oppio richieda chiarimenti, il Comitato ha il diritto di chiedere in via riservata, spiegazioni alla Parte interessata;
- Proposta di misure correttive
- Qualora lo ritenga opportuno, il Comitato può richiamare, in via riservata, l’attenzione di un Governo sul fatto che esso ha omesso, in misura apprezzabile, di dare esecuzione a una qualsiasi disposizione importante del presente Protocollo, oppure su di una situazione in materia di oppio, che lascia gravemente a desiderare in uno qualsiasi dei territori posti sotto il suo controllo. Il Comitato può chiedere a tale Governo di studiare la possibilità di adottare le misure correttive imposte dalla situazione:
- Inchiesta sul luogo
- Qualora ritenga che un’inchiesta sul luogo varrebbe a meglio informarlo sulla situazione, il Comitato può proporre al Governo interessato l’invio nello Stato o nel territorio in questione di una persona o di una commissione d’inchiesta designata dal Comitato. Qualora il Governo non abbia dato risposta in un termine di quattro mesi alla proposta del Comitato, il suo silenzio è considerato come rifiuto. Qualora il Governo abbia dato il suo esplicito consenso all’inchiesta, questa deve essere svolta con la collaborazione dei funzionari da esso designati.
Prima che venga presa una decisione in virtù della lettera c del paragrafo precedente, la Parte interessata è autorizzata a fare, attraverso il suo rappresentante, una dichiarazione al Comitato.
Le decisioni di cui alle lettere c e d del paragrafo 1 del presente articolo sono prese dal Comitato a maggioranza assoluta dei suoi membri.
Qualora pubblichi le decisioni da esso prese in virtù della lettera d del paragrafo 1 del presente articolo o altre informazioni al riguardo, il Comitato deve pubblicare parimente il punto di vista del Governo interessato, in quanto questi lo richieda.
Art. 12 Sanzioni
Qualora accerti che una Parte non ha attuato disposizioni del presente Protocollo e che la loro mancata attuazione ostacoli seriamente il controllo degli stupefacenti in un qualsiasi territorio di detta Parte, o in un qualsiasi territorio di un altro Stato, il Comitato può prendere le seguenti misure:
- Comunicazione pubblica
- Il Comitato può richiamare l’attenzione di tutte le Parti e del Consiglio sulla questione.
- Altre dichiarazioni pubbliche
- Qualora ritenga che le misure prese in virtù della lettera precedente non abbiano conseguito gli effetti voluti, il Comitato può pubblicare una dichiarazione la quale renda noto che una Parte ha violato gli obblighi da essa assunti a termini del presente Protocollo, o che uno Stato ha omesso di prendere le misure necessarie per impedire che la situazione in materia d’oppio in uno qualsiasi dei suoi territori rischi di compromettere l’efficace controllo degli stupefacenti in uno o più territori di altre Parti o Stati. In caso di dichiarazione pubblica, il Comitato deve pubblicare pure il punto di vista del Governo interessato, qualora questi lo richieda.
esso può raccomandare alle Parti di procedere al blocco dell’importazione dell’oppio proveniente dallo Stato o territorio interessato, oppure di procedere al blocco dell’esportazione dell’oppio a destinazione dello Stato o territorio interessato, oppure di procedere contemporaneamente al blocco dell’importazione e dell’esportazione, sia per un periodo determinato, sia fino a che la situazione concernente l’oppio nello Stato o territorio gli appaia soddisfacente. Lo Stato interessato ha il diritto di portare il caso avanti il Consiglio, in conformità alle disposizioni applicabili dall’articolo 24 della Convenzione del 1925.
Qualora il Comitato accerti:
- in seguito all’esame delle valutazioni e delle statistiche fornite conformemente agli articoli 8 e 9, che una Parte è venuta meno in misura apprezzabile agli obblighi da essa assunti a termini del presente Protocollo, o che uno Stato ostacola seriamente l’efficace applicazione del presente Protocollo, o
- in base alle informazioni di cui dispone, che in un qualsiasi Stato o territorio si accumulano quantità eccessive di oppio, o che sussiste il pericolo che un qualsiasi Stato o territorio divenga centro di traffico illegale,
- Dichiarazione ed importazione del blocco
- Fondandosi sugli accertamenti fatti ai sensi delle lettere a o b del paragrafo 2 del presente articolo, il Comitato può prendere le seguenti misure:(i)Esso può rendere nota la sua intenzione di procedere al blocco dell’importazione dell’oppio proveniente dallo Stato o territorio interessato, oppure di procedere al blocco dell’esportazione dell’oppio a destinazione dello Stato o territorio interessato, oppure di procedere contemporaneamente al blocco dell’importazione e dell’esportazione dell’oppio;(ii)Qualora la dichiarazione prevista dal numero (i) della lettera a del presente paragrafo non consegua un miglioramento della situazione, il Comitato può procedere al blocco, a condizione che le misure meno rigorose previste dalle lettere a e b del paragrafo 1 del presente articolo non siano valse o appaiano insufficienti a migliorare la situazione lamentata. Il blocco può essere imposto sia per un periodo di tempo determinato, sia fino a che la situazione nello Stato o territorio interessato appaia al Comitato soddisfacente. Il Comitato deve notificare senza indugio la propria decisione allo Stato interessato e al Segretario generale. La decisione del Comitato ha carattere riservato e, salvo che non sia altrimenti disposto nel presente articolo, non deve essere resa pubblica prima che venga stabilita, conformemente al numero (i) della lettera c del paragrafo 3 del presente articolo, l’entrata in vigore del blocco.
- Appello (i)Uno Stato nei riguardi del quale sia stato deciso il blocco obbligatorio può, nel termine di trenta giorni dalla data in cui gli è stata notificata la decisione, comunicare in via riservata al Segretario generale che intende appellare avverso la medesima e indicare per iscritto, entro un ulteriore termine di trenta giorni, i motivi dell’appello;(ii)Il Segretario generale deve, allorchè sia entrato in vigore il presente Protocollo, chiedere al Presidente della Corte internazionale di giustizia la nomina di una Commissione d’appello di tre membri e di due membri supplenti che, per la loro competenza e imparzialità e per la loro indipendenza, siano meritevoli della fiducia generale. Qualora il Presidente della Corte internazionale di giustizia informi il Segretario generale di non essere in grado di procedere alla nomina suddetta o non vi proceda nei due mesi successivi al ricevimento della domanda all’uopo indirizzatagli, la nomina è fatta dal Segretario generale. I membri della Commissione restano in carica cinque anni e possono essere rinominati. In conformità alle disposizioni che saranno prese dal Segretario generale, essi hanno diritto ad una indennità, soltanto per la durata delle sessioni della Commissione d’appello;(iii)La procedura descritta al numero (ii) della lettera b del presente paragrafo è applicabile anche alle nomine destinate a coprire i seggi vacanti nella Commissione d’appello;(iv)Il Segretario generale deve trasmettere al Comitato copie della notificazione scritta e dei motivi dell’appello di cui al numero (i) della lettera b del presente paragrafo, e disporre senza indugio la riunione della Commissione d’appello, perchè possa prendere conoscenza dell’appello e decidere su di esso. Egli deve inoltre prendere tutte le disposizioni utili, intese a facilitare il lavoro della Commissione d’appello, e fornire ai membri di questa copie della decisione del Comitato, delle comunicazioni di cui al numero (i) della lettera b del presente paragrafo, della risposta del Comitato, in quanto sia disponibile, e di tutti gli altri documenti pertinenti;(v)La Commissione d’appello stabilisce un proprio regolamento interno;(vi)Allo Stato appellante e al Comitato è consentito di fare dichiarazioni avanti la Commissione d’appello, prima che essa abbia preso una decisione;(vii)La Commissione d’appello può confermare, modificare o annullare la decisione del blocco presa dal Comitato. La decisione della Commissione d’appello è definitiva e obbligatoria e deve essere comunicata senza indugio al Segretario generale;(viii)Il Segretario generale deve comunicare la decisione della Commissione d’appello allo Stato appellante e al Comitato;(ix)Qualora lo Stato appellante ritiri il proprio appello, il Segretario generale deve notificare l’avvenuto ritiro alla Commissione d’appello e al Comitato.
- Attuazione del blocco (i)Il blocco imposto in virtù della lettera a del presente paragrafo deve entrare in vigore sessanta giorni dalla data della decisione del Comitato, salvo che l’appello non venga notificato nei modi stabiliti al numero (i) della lettera b del presente paragrafo. In tal caso, il blocco deve entrare in vigore trenta giorni dalla data dell’eventuale ritiro dell’appello o della decisione della Commissione d’appello, che confermi, totalmente o parzialmente, il blocco;(ii)Stabilita, in conformità alle disposizioni del numero (i) della lettera c del presente paragrafo, l’entrata in vigore del blocco, il Comitato notifica a tutte le Parti le condizioni del medesimo, alle quali esse devono conformarsi.
- Le decisioni del Comitato che si fondano sul presente articolo devono essere prese a maggioranza assoluta dei suoi membri.
- Lo Stato interessato prima che venga presa una decisione in virtù del presente articolo, ha il diritto di fare, attraverso il suo rappresentante, una dichiarazione avanti il Comitato.
- Pubblicando una decisione presa in virtù del presente articolo o qualsiasi comunicazione in rapporto col medesimo, il Comitato deve pubblicare parimente il punto di vista del Governo interessato, qualora questi lo richieda. Nel caso in cui la decisione del Comitato non sia stata presa all’unanimità, deve essere resa nota anche l’opinione della minoranza.
Art. 13 Applicazione universale
Il Comitato può prendere le misure previste dal presente capo, nei limiti del possibile, anche nei confronti di Stati che non sono Parti del presente Protocollo, nonchè dei territori ai quali il presente Protocollo non è applicabile in virtù dell’articolo 20.
Capo V Disposizioni finali
Art. 14 Misure d’attuazione
Le Parti s’impegnano a prendere tutte le misure legislative, regolamentari o amministrative idonee ad attuare integralmente le disposizioni del presente Protocollo.
Art. 15 Controversie
Le Parti riconoscono espressamente la competenza della Corte internazionale di giustizia a risolvere le controversie concernenti il presente Protocollo.
Salvo che le Parti in causa non decidano un altro modo di risoluzione, ogni controversia sorta tra le Parti in merito all’interpretazione o all’esecuzione del presente Protocollo deve essere sottoposta per la sua risoluzione alla Corte internazionale di giustizia, su richiesta di una qualsiasi delle Parti della controversia.
Art. 16 Firma
Il presente Protocollo, del quale fanno parimente fede il testo cinese, francese, inglese, russo e spagnolo, sarà aperto fino al 31 dicembre 1953 alla firma di tutti gli Stati Membri dell’Organizzazione delle Nazioni Unite e di tutti gli Stati non membri, invitati, conformemente alle istruzioni impartite dal Consiglio, a partecipare ai lavori della Conferenza che ha elaborato il presente Protocollo, nonchè a quella di tutti gli altri Stati ai quali il Segretario generale, su richiesta del Consiglio, abbia fatto pervenire un esemplare del presente Protocollo.
Art. 17 Ratificazione
Il presente Protocollo deve essere sottoposto a ratificazione. Gli strumenti di ratificazione devono essere depositati presso il Segretario generale.
Art. 18 Adesione
Il presente Protocollo sarà aperto all’adesione di tutti gli Stati membri dell’Organizzazione delle Nazioni Unite e di tutti gli Stati non membri designati dall’articolo 16, nonchè di tutti gli altri Stati ai quali il Segretario generale, su richiesta del Consiglio, abbia fatto pervenire un esemplare del presente Protocollo. Gli strumenti di adesione devono essere depositati presso il Segretario generale.
Art. 19 Disposizioni transitorie
A titolo transitorio, ciascuna Parte può, a condizione che abbia fatto una espressa dichiarazione in tal senso al momento della sua firma o del deposito del suo strumento di ratificazione o di adesione, autorizzare:
- l’impiego d’oppio in uno qualsiasi dei suoi territori per usi quasi medici;
- la produzione, l’importazione o l’esportazione d’oppio per detti usi proveniente o a destinazione di tutti gli Stati o territori designati al momento della dichiarazione di cui sopra, a condizione5:(i)che l’impiego, l’importazione o l’esportazione d’oppio per tali usi fossero al 1o gennaio 1950 tradizionali nel territorio per il quale è fatta la dichiarazione e che alla stessa data essi fossero autorizzati;(ii)che non venga autorizzata alcuna esportazione a destinazione di uno Stato che non sia parte del presente Protocollo;(iii)che la Parte s’impegni ad abolire, entro un termine da essa determinato al momento della sua dichiarazione, in nessun caso però superiore a quindici anni dalla data d’entrata in vigore del presente Protocollo, l’impiego, la produzione, l’importazione e l’esportazione d’oppio per usi quasi medici.
Ciascuna Parte che abbia fatto una dichiarazione conforme al paragrafo 1 del presente articolo è autorizzata, durante il termine di cui al numero (iii) della lettera b del medesimo paragrafo, a detenere annualmente, oltre le riserve massime previste dall’articolo 5, riserve pari alle quantità consumate per usi quasi medici nel corso dei due anni precedenti.
Ciascuna Parte può parimente, a titolo transitorio e in quanto abbia fatta una dichiarazione espressa in tal senso al momento della sua firma o del deposito del suo strumento di ratificazione o di adesione, consentire agli oppiomani di almeno ventun anni di età, immatricolati a tal fine il 30 settembre 1953 dalle competenti autorità, di fumare oppio, a condizione che al 1 o gennaio 1950 l’uso di fumare l’oppio fosse autorizzato dalla Parte interessata.
Ciascuna Parte che si giova delle disposizioni transitorie previste dal presente articolo, deve:
- includere nel rapporto annuale che essa deve trasmettere al Segretario generale in conformità all’articolo 10, una relazione sui progressi compiuti durante l’anno precedente nell’effettiva abolizione dell’impiego, dell’importazione o dell’esportazione dell’oppio per usi quasi medici e di quello da fumare;
- presentare separatamente, per l’oppio utilizzato, importato, esportato e detenuto per usi quasi medici, e per quello detenuto o utilizzato per il fumo, le valutazioni e le statistiche richieste dagli articolo 8 e 9 del presente Protocollo.
- a. Qualora una Parte che si giova delle disposizioni transitorie del presente Protocollo non fornisca:(i)la relazione prevista dalla lettera a del paragrafo 4, entro sei mesi dalla scadenza dell’anno al quale si riferiscono le informazioni in essa contenute;(ii)le statistiche previste dalla lettera b del paragrafo 4, entro tre mesi dal termine nel quale esse devono venire presentate, in conformità all’articolo 9,(iii)le valutazioni previste dalla lettera b del paragrafo 4, entro tre mesi dal termine fissato a tal uopo dal Comitato, in conformità all’articolo 8,
- il Comitato o il Segretario generale, secondo il caso, deve fare presente alla Parte interessata, mediante comunicazione ad essa diretta, il suo ritardo, e richiederla di fornire la sua relazione entro tre mesi dal ricevimento della comunicazione.
- Qualora una Parte non dia seguito, nel termine indicato, alla richiesta del Comitato o del Segretario generale, le disposizioni transitorie autorizzate dal presente articolo non si applicano più, decorso tale termine, a detta Parte.
Art. 20 Applicazione territoriale
Il presente Protocollo si applica a tutti i territori non autonomi, sottoposti ad amministrazione fiduciaria, ai territori coloniali e agli altri territori non metropolitani rappresentati da una Parte nelle relazioni internazionali, salvo i casi in cui il consenso preventivo d’un territorio non metropolitano sia necessario in virtù della costituzione della Parte o del territorio non metropolitano, oppure in virtù di consuetudine. In tali casi, la Parte deve sforzarsi di ottenere, nel più breve termine possibile, il necessario consenso del territorio non metropolitano, e, conseguitolo, deve notificarlo al Segretario generale. Il presente Protocollo si applica al territorio o ai territori designati in detta notificazione, dalla data in cui essa è stata ricevuta dal Segretario generale. Nei casi in cui non sia necessario il consenso preventivo del territorio non metropolitano, la Parte interessata deve, al momento della firma o della ratificazione del presente Protocollo o a quello della sua adesione al medesimo, dichiarare a quali territori non metropolitani si applichi il presente Protocollo.
Art. 21 Entrata in vigore
Il presente Protocollo entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo a quello del deposito degli strumenti di ratificazione o di adesione di almeno venticinque Stati, di cui almeno tre siano Stati produttori compresi tra quelli indicati alla lettera a del paragrafo 2 dell’articolo 6, e almeno tre siano compresi tra i seguenti Stati fabbricanti: Belgio, Repubblica federale di Germania, Francia, Giappone, Regno Unito della Gran Bretagna e dell’Irlanda del Nord, Italia, Paesi Bassi, Stati Uniti d’America, Svizzera.
Per ogni Stato che deponga lo strumento di ratificazione o di adesione successivamente al deposito degli strumenti necessari per l’entrata in vigore del presente Protocollo in conformità al paragrafo 1 del presente articolo, il Protocollo entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo a quello in cui lo Stato interessato abbia depositato detto strumento.
Art. 22 Revisione
Ciascuna Parte può chiedere, in qualsiasi momento, la revisione del presente Protocollo, mediante notificazione diretta al Segretario generale.
Il Consiglio, consultata la Commissione, deve raccomandare le misure da prendere in seguito a detta richiesta.
Art. 23 Denuncia
Alla scadenza di un quinquennio dall’entrata in vigore del presente Protocollo, ogni Parte potrà denunciare il presente Protocollo, mediante il deposito di uno strumento scritto presso il Segretario generale.
La denuncia prevista dal paragrafo 1 del presente articolo ha effetto il 1 o gennaio dell’anno successivo a quello della data in cui il Segretario generale ha ricevuto detta denuncia.
Art. 24 Scadenza
Il presente Protocollo cessa d’aver vigore qualora, in seguito a denunce notificate ai sensi dell’articolo 23, l’elenco delle Parti non sia più conforme alle condizioni previste dall’articolo 21.
Art. 25 Riserve
Salvo quanto è espressamente previsto dall’articolo 19 per le dichiarazioni ammesse da detto articolo e nella misura consentita dall’articolo 20 per quel che riguarda l’applicazione territoriale, le Parti non possono formulare alcuna riserva concernente una disposizione qualsiasi del presente Protocollo.
Art. 26 Notificazioni del Segretario generale
Il presente Protocollo, il cui testo cinese, francese, inglese, spagnuolo e russo fanno parimente fede, sarà depositato presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. Questi ne trasmetterà copia certificata conforme a tutti gli Stati Membri dell’Organizzazione delle Nazioni Unite e a tutti gli altri Stati di cui agli articoli 16 e 18 del Protocollo.
Il Segretario generale notifica a tutti gli Stati Membri dell’Organizzazione delle Nazioni Unite e agli altri Stati di cui agli articoli 16 e 18:
- le firme apposte al presente Protocollo alla fine della conferenza delle Nazioni Unite sull’oppio, e il deposito degli strumenti di ratificazione e di adesione in conformità agli articoli 16, 17 e 18;
- i territori che sono stati iscritti, conformemente all’articolo 20, dallo Stato che li rappresenta nelle relazioni internazionali, nell’elenco dei territori ai quali si applica il presente Protocollo;
- la data in cui il presente Protocollo entra in vigore in conformità all’articolo 21;
- le dichiarazioni e le notificazioni fatte in conformità alle disposizioni transitorie previste dall’articolo 19, la durata della loro validità e la data in cui cessano d’esplicare i loro effetti;
- le denunce fatte in conformità all’articolo 23;
- le domande di revisione del presente Protocollo, presentate in conformità all’articolo 22;
- la data in cui il presente Protocollo cessa d’aver vigore in conformità all’articolo 24.
In fede di che, i sottoscritti, a ciò debitamente autorizzati, hanno firmato, in nome dei loro rispettivi Governi, il presente Protocollo in un unico esemplare.
Fatto a Nuova York, il ventitrè giugno millenovecentocinquantatrè.
(Seguono le firme)
Campo d’applicazione il 1° gennaio 2006
La Svizzera rimane vincolata dalle disposizioni del Protocollo verso lo Stato seguente, il quale non ha aderito alla Convenzione unica sugli stupefacenti del 1961 (RS 0.812.121.0 , art. 44 n. 1 lett. i):
Repubblica Centrafricana
Risoluzioni adottate dalla Conferenza delle Nazioni Unite sull’oppio
I. La Conferenza
Considerando essenziale che il protocollo, firmato oggi, sulla limitazione e il disciplinamento della coltivazione del papavero e della produzione, del commercio internazionale, del commercio all’ingresso e dell’utilizzazione dell’oppio, sia posto in vigore il più rapidamente possibile nonchè adottato e applicato dal maggior numero di Stati,
Prega il Consiglio economico e sociale e il Segretario generale dell’ONU di non risparmiare gli sforzi affinchè:
- sia attuata, al più presto, la ratifica del Protocollo, o l’adesione ad esso, da parte di ogni Stato Membro o non Membro, invitato, giusta le istruzioni del Consiglio, ai lavori della Conferenza che ha stabilito il Protocollo, come anche da parte di ogni altro Stato cui il Segretario generale, su domanda del Consiglio, abbia inviato un esemplare del Protocollo, e
- gli Stati non partecipanti al Protocollo abbiano ad applicarne al massimo le disposizioni.
II. La Conferenza
Dichiara che le locuzioni «sostanze stupefacenti», «stupefacenti», «alcaloidi stupefacenti», ed altre analoghe, usate nel Protocollo, significano «droghe» derivate dall’oppio, e, come tali, ricadono sotto le disposizioni della Convenzione del 1931.
III. La Conferenza
Dichiara che il verbo inglese «to cultivate», ricorrente nel testo del Protocollo, va interpretato come comprensivo dell’accezione di «to grow», e che tutti i derivati del primo vanno interpretati come comprensivi delle accezione dei corrispondenti derivati del secondo.
IV. La Conferenza
Richiamandosi all’articolo 4 del Protocollo,
dichiara essere inteso che le misure di controllo enunciate nel detto articolo non s’applicano ai papaveri coltivati a scopi ornamentali.
V. La Conferenza
Richiamandosi al paragrafo 5 dell’articolo 7 del Protocollo, in quanto concerne l’esportazione condizionata dell’oppio sequestrato,
- suggerisce al Comitato centrale parimente di consentire ordinariamente l’esportazione prevista dal paragrafo, con riserva che le condizioni elencate in esso siano soddisfatte e
- dichiara che la Parte interessata non ha il diritto di effettuare o di autorizzare una tale esportazione senza averne ottenuto il permesso dal Comitato.
VI. La Conferenza
Richiamandosi alla definizione dell’oppio, data nel capo I del Protocollo, esclude i preparati galenici ottenuti partendo dall’oppio, come le tinture d’oppio, il laudano, la polvere di Dover e l’elixir paregorico,
dichiara essere inteso che le Parti al Protocollo devono, giusta l’articolo 9, fornire delle statistiche sulle quantità d’oppio utilizzate nell’approntamento di preparati galenici, compresi tra i preparati oppiacei di cui al punto iii) dell’articolo 9, 1, a del Protocollo.
VII. La Conferenza
Dichiara che la parola «anno» deve sempre essere intesa, nel Protocollo, come «il periodo di dodici mesi tra il 1 o gennaio e il 31 dicembre».
VIII. La Conferenza
Considerato che il controllo internazionale della produzione e del commercio dell’oppio basato sulle statistiche fornite dalle Parti al Protocollo, risulta essere un elemento imprescindibile della limitazione e del disciplinamento previsti nel testo,
dichiara che il Comitato centrale permanente, cui, in virtù degli articoli 8 e 9 del Protocollo, incombe di prescrivere i moduli di compilazione e valutazione statistica, è, per ciò stesso, legittimato ad esigere che le valutazioni e le statistiche fornite indichino il grado d’idratazione dell’oppio oggetto di dette valutazioni o statistiche.
IX. La Conferenza
Richiamandosi alle disposizioni dell’articolo 11 del Protocollo, concernenti i sopralluoghi ad opera del Comitato centrale permanente,
dichiara essere inteso che il Comitato non provocherà nessuna indagine in luogo salvo che ciò appaia necessario per accertare, in un Paese o Territorio dato, come venga applicato un disposto importante del Protocollo, oppure per chiarire una situazione, in tema di oppio, la quale dia adito a gravi dubbi.
X. La Conferenza
Ricordando che, giusta i termini della Convenzione sull’oppio, conchiusa all’Aia il 1912, dell’Accordo ginevrino sull’oppio, del 1925, e dell’Accordo sull’oppio, stipulato in Bangkok nel 1931 – i due ultimi atti nel testo emendato dal Protocollo dell’11 dicembre 1946 6 –, le Parti si sono obbligate a giugulare la fabbricazione, il commercio interno e l’impiego dell’oppio preparato, nonchè l’abitudine di fumarlo,
dichiara che nulla, nel Protocollo, segnatamente non l’inclusione dell’oppio preparato entro la definizione dell’oppio, nè l’inserimento, nell’articolo 19, delle misure transitorie, può essere interpretato come modificazione dell’obbligo degli Stati interessati, di sopprimere, definitivamente e completamente, nel più breve termine, l’impiego di oppio preparato e l’abitudine di fumarlo.
XI. La Conferenza
Richiamandosi alle misure transitorie dell’articolo 19 del Protocollo, concernenti l’uso dell’oppio per bisogni quasi medici,
dichiara che per l’applicazione del Protocollo, l’espressione «l’impiego d’oppio per usi quasi medici» significa l’uso di oppio, senza assistenza medica, inteso a togliere un dolore diverso da quello provocato dalla stessa oppiomania, o da qualsiasi altra forma di tossicomania, eccettuati:
- l’uso dell’oppio fornito al pubblico giusta l’articolo 9 della Convenzione del 1925;
- l’impiego di droghe contenenti oppio ma sottratte all’applicazione della Convenzione del 1925 dai disposti del suo articolo 8 e
- l’abitudine di fumare l’oppio.
XII. La Conferenza
Richiamandosi alle misure transitorie dell’articolo 19 del Protocollo, concernenti l’uso dell’oppio per bisogni quasi medici,
nonostante il termine massimo recato nell’articolo per l’abolizione dell’impiego quasi medicale dell’oppio,
1. invita istantemente le Parti, con dichiarazione giusta l’articolo 19, ad abolire al più presto l’uso dell’oppio per detti scopi e
2. dichiara che nessun disposto dell’articolo 19 va considerato come autorizzante un’attuazione delle restrizioni già imposte, per questo rispetto, da dette Parti.
XIII. La Conferenza
Richiamandosi alle misure transitorie dell’articolo 19 del Protocollo, concernente l’uso dell’oppio per bisogni quasi medici,
dichiara che le riserve d’oppio possedute dai dettaglianti autorizzati a vendere quello fornito dai servizi ufficiali competenti affinchè sia impiegato per bisogni quasi medici, giusta le norme e i regolamenti vigenti in materia, non saranno considerate come parti delle «riserve» definite nell’articolo 1 del Protocollo.
XIV. La Conferenza
Ricordando che i codici-modello per l’applicazione delle Convenzioni del 1925 e del 1931 (documenti ONU C.774.M.365.1932.XI) sono risultati preziosi per buon numero di Governi, avendo fornito loro le direttive per elaborare delle misure legislative ed amministrative idonee ad assicurare l’applicazione delle Convenzione sui loro territori,
1. raccomanda che un simile codice sia compilato e distribuito ai Governi e prega questi ultimi di attenervisi il più strettamente possibile nell’allestire le misure legislative ed amministrative d’applicazione del Protocollo nei loro territori,
2. invita il Consiglio economico e sociale a chiedere alla Commissione degli stupefacenti di preparare detto codice.
XV. La Conferenza
Ricordando che il Consiglio economico e sociale, su raccomandazione della Commissione degli stupefacenti, ha convenuto che, ai fini del Protocollo, solo i Paesi che hanno esportato oppio nel 1950 devono essere autorizzati ad esportarne ancora,
Considerando necessario di limitare il numero dei Paesi che producono oppio per esportazione, nell’intento di contenere così la produzione,
Avendo, conseguentemente, deciso di adottare la norma della limitazione dei Paesi produttori e di attuarla nel Protocollo restringendo a Bulgaria, Grecia, India, Iran, Turchia, URSS e Jugoslavia, il diritto d’esportare l’oppio, purchè divengano parte al Protocollo.
Reputando che il commercio internazionale dell’oppio non dovrebbe essere ostacolato più di quanto l’esiga l’effettiva limitazione della sua produzione,
raccomanda alle Parti di prendere ogni utile disposizione per prevenire le pratiche commerciali restrittive (come calmiere, attribuzione o delimitazione dei mercati, discriminazione dei prezzi) che incepperebbero il normale commercio internazionale dell’oppio d’uso medico o scientifico, a condizioni e prezzi equi e ragionevoli, e, nel caso in cui s’istituisse un organo o ufficio intergovernativo competente in materia, di ricorrere ad esso per ogni questione attente a dette pratiche restrittive.
XVI. La Conferenza
Pur ricordando che, in tema di commercio internazionale dell’oppio, è necessario, per lottare contro il traffico illecito e proteggere l’umanità dalla tossicomania, di limitare la libertà d’azione degli Stati,
dichiara tuttavia che le restrizioni al commercio internazionale dell’oppio, annunciate nel Protocollo, non vanno considerate un precedente per ulteriori restrizioni alla libertà dei commerci internazionali.
XVII. La Conferenza
Considerate le funzioni esercitate e le responsabilità assunte dall’ONU nel controllo internazionale degli stupefacenti e
opinando che le disposizioni date nel Protocollo ricadono nell’ambito dell’ONU,
1. invita il Consiglio economico e sociale a raccomandare all’Assemblea generale:
- d’approvare l’assunzione delle funzioni e responsabilità attribuite dal Protocollo ad organi dell’ONU e
- d’inserire il Protocollo tra gli strumenti internazionali concernenti il controllo degli stupefacenti, nell’intento di assegnare alle Parti, che non siano membri dell’ONU giusta la risoluzione 455 (V) dell’Assemblea generale, una giusta parte delle spese assunte dall’ONU come cagionate dall’attuazione delle disposizione di detti strumenti e
2. invita il Consiglio economico e sociale a proporre di mettere questa questione nell’ordine del giorno provvisorio dell’ottava sessione dell’Assemblea generale.