Firmando la Convenzione del 1936 per la repressione del traffico illecito degli stupefacenti, i Plenipotenziari sottoscritti dichiarano, in nome dei loro Governi, di accettare:
1. che la Cina faccia dipendere la sua accettazione della Convenzione dalla seguente riserva concernente l’articolo 9:
2. che i Paesi Bassi facciano dipendere la loro accettazione della Convenzione dalla riserva che, secondo le norme fondamentali del loro diritto penale, essi potranno conformarsi alla lettera c dell’articolo 2 soltanto nei casi in cui il compimento del reato sarà stato iniziato;
3. che l’India faccia dipendere la sua accettazione della Convenzione dalla riserva che la stessa non è applicabile agli Stati dell’India, né agli Stati Chans (che fanno parte dell’India britannica).
Fatto a Ginevra, il ventisei giugno mille novecento trentasei, in un solo esemplare, che sarà depositato negli archivi del Segretariato della Società delle Nazioni ; copia certificata conforme sarà trasmessa a tutti i Membri della Società della Nazioni e agli Stati non membri indicati nell’articolo 19 della Convenzione.
Atto finale
I Governi dell’Afganistan, degli Stati Uniti d’America, dell’Austria, degli Stati Uniti del Brasile, del Regno Unito della Gran Bretagna e dell’Irlanda del Nord, della Bulgaria, del Canada, della Cecoslovacchia, del Cile, della Cina, di Cuba, della Danimarca, dell’Egitto, dell’Equatore, della Francia, della Grecia, dell’Honduras, dell’India, dell’Iraq, dello Stato libero d’Irlanda, della Jugoslavia, del Giappone, del Liechtenstein, degli Stati Uniti del Messico, del Nicaragua, della Norvegia, dei Paesi Bassi, del Panama, del Perù, della Polonia, del Portogallo, della Romania, del Siam, della Spagna, della Svizzera, della Turchia, dell’Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche, dell’Uruguay e degli Stati Uniti del Venezuela,
avendo accettato l’invito loro rivolto in esecuzione della risoluzione del Consiglio della Società delle Nazioni, in data nel 20 gennaio 1936, relativa alla conclusione di una Convenzione per la repressione del traffico illecito degli stupefacenti,
hanno designato i delegati qui di seguito:
(Seguono i nomi dei delegati e dei periti)
Il Consiglio della Società delle Nazioni ha chiamato alle funzioni di presidente della Conferenza:
- il signor Joseph Limburg, Membro del Consiglio di Stato dei Paesi Bassi.
La Conferenza ha designato come suo vicepresidente:
- il signor de Reffye, Ministro plenipotenziario, Vicedirettore del contenzioso e delle cancellerie al Ministro degli affari esteri della Repubblica francese.
Ha svolto le funzioni di Segretario generale della Conferenza:
- il signor Eric Einar Ekstrand, Direttore delle Sezioni del traffico dell’oppio e delle questioni sociali, in rappresentanza del Segretario generale della Società delle Nazioni.
Nel corso delle sedute che hanno avuto luogo dall’8 al 26 giugno 1936, sono stati conchiusi i seguenti accordi:
I. Convenzione del 1936 per la repressione del traffico
illecito degli stupefacenti
II. Protocollo di firma della Convenzione
La Conferenza ha parimente convenuto quanto segue:
I. Interpretazioni
1. È inteso che le disposizioni della Convenzione, in particolare gli articoli 2 e 5, non sono applicabili ai reati non intenzionali.
2. L’articolo 15 dev’essere interpretato nel senso che la Convenzione non lede in nessun modo segnatamente la libertà delle Alte Parti contraenti di disciplinare le circostanze attenuanti.
II. Raccomandazioni
1. La Conferenza,
ricordato come la Conferenza internazionale dell’oppio del 1912, risoluta a continuare la soppressione graduale dell’abuso dell’oppio, abbia inserito nella Convenzione internazionale dell’oppio del 1912 il seguente articolo 6: «Gli Stati contraenti prenderanno dei provvedimenti per la soppressione graduale ed efficace della fabbricazione, del commercio interno e dell’uso dell’oppio preparato, nei limiti delle diverse condizioni particolari di ciascun paese, a meno che provvedimenti esistenti non abbiano già disciplinato la materia»;
ricordato come le Parti all’accordo di Ginevra dell’oppio del 1925 abbiano dichiarato nel preambolo che erano fermamente risolute a ottenere la soppressione graduale ed efficace della fabbricazione, del commercio interno e dell’uso dell’oppio preparato, come prevede il capo II della Convenzione internazionale dell’oppio del 1912 , nei loro possedimenti e territori d’Estremo Oriente, compresi i territori ceduti mediante contratto o posti sotto protettorato nei quali l’oppio è ancora autorizzato; e che esse erano desiderose, per considerazioni umanitarie e nell’intento di assicurare il benessere sociale e morale dei popoli interessati, di prendere ogni misura utile per attuare il più presto possibile la soppressione dell’uso dell’oppio da fumo;
animata dal desiderio di profittare dell’occasione offerta dalla presente Conferenza per rivolgere agli Stati interessati un appello affinché continuino i loro sforzi in questo campo:
raccomanda che i Governi i quali ancora permettono l’uso dell’oppio per scopi che non siano di natura medica o scientifica prendano nel più breve tempo possibile misure efficaci per la soppressione di siffatto uso dell’oppio.
2. La conferenza raccomanda che i paesi i quali ammettono il principio dell’estradizione dei loro cittadini concedano l’estradizione dei propri cittadini che si trovano sul loro territorio e si sono resi colpevoli all’estero dei reati previsti nell’articolo 2, anche se il trattato d’estradizione applicabile contiene una riserva circa l’estradizione dei cittadini.
3. La Conferenza raccomanda alle Alte Parti contraenti di istituire, se necessario, un servizio specializzato di polizia per il conseguimento degli scopi della presente Convenzione.
4. La Conferenza raccomanda che la Commissione consultiva del traffico dell’oppio o delle altre droghe nocive alla salute esamini la opportunità di convocare riunioni dei rappresentanti degli uffici centrali delle Alte Parti contraenti allo scopo di garantire, perfezionare e sviluppare la cooperazione internazionale prevista dalla presente Convenzione; se è il caso, essa darà il suo parere in merito al Consiglio della Società delle Nazioni.
In fede di che, i Delegati hanno firmato il presente Atto.
Fatto a Ginevra, il ventisei giugno mille novecento trentasei, in un solo esemplare, che sarà depositato negli archivi del Segretariato della Società delle Nazioni ; copia certificata conforme è trasmessa a tutti gli Stati rappresentati alla Conferenza.
(Seguono le firme)
Campo d’applicazione della Convenzione il 1° aprile 1983
Riserve e dichiarazioni
Cuba
Il Governo rivoluzionario della Repubblica di Cuba riserva espressamente la sua posizione riguardo alle disposizioni dell’articolo 17 della convenzione, dichiarandosi pronto a comporre bilateralmente, mediante consultazioni diplomatiche, ogni controversia eventuale circa l’interpretazione o l’applicazione della convenzione.
Italia
In virtù della facoltà concessa dal paragrafo 2 dell’articolo 13 della convenzione, il Governo italiano reputa che, anche per le commissioni rogatorie in materia di stupefacenti, sia mantenuta la procedura finora adottata nei precedenti rapporti con gli altri Stati contraenti e, ove mancasse, la via diplomatica, eccettuata l’adozione del sistema previsto all’alinea c del paragrafo 1 dell’articolo 13, per i casi urgenti.
Messico
Accettando le disposizioni degli articoli 11 e 12 della convenzione, occorre precisare che l’Ufficio centrale del Governo degli Stati Uniti del Messico eserciterà le mansioni attribuitegli dalla convenzione, sempreché una disposizione espressa della Costituzione generale della Repubblica non le deleghi ad un organismo di Stato, istituito anteriormente alla data d’entrata in vigore della Convenzione, e che il Governo degli Stati Uniti del Messico si riserva il diritto di adottare sul suo territorio, come già è avvenuto, provvedimenti più severi di quelli previsti nella presente convenzione del 1936, allo scopo di limitare la coltivazione, la fabbricazione, l’estrazione, la detenzione, il commercio, l’importazione, l’esportazione e l’incitamento all’uso degli stupefacenti menzionati nella convenzione suddetta.