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0.812.122.2

Convenzione internazionale
contro il doping nello sport

RU 2009 521; FF 20075899

Traduzione

Conclusa a Parigi il 19 ottobre 2005
Approvata dall’Assemblea federale il 13 giugno 20081
Ratificata dalla Svizzera con strumenti depositati il 23 ottobre 2008
Entrata in vigore per la Svizzera il 1° dicembre 2008

(Stato 1° gennaio 2026)

La Conferenza generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura (qui di seguito denominata «UNESCO»), riunita a Parigi dal 3 al 21 ottobre 2005 in occasione della 33° sessione,

considerato che la missione dell’UNESCO è di contribuire alla pace e alla sicurezza incoraggiando la collaborazione tra le nazioni attraverso l’educazione, la scienza e la cultura;

tenuto conto degli esistenti strumenti internazionali in materia di diritti dell’uomo;

vista la risoluzione 58/5, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 3 novembre 2003, sullo sport in quanto strumento di promozione dell’educazione, della salute, dello sviluppo e della pace e in particolare il suo paragrafo 7;

consapevole del fatto che lo sport deve svolgere un ruolo importante nella tutela della salute, nell’educazione morale, culturale e fisica e nella promozione della comprensione internazionale e della pace;

prendendo atto della necessità di promuovere e coordinare la cooperazione internazionale al fine di eliminare il doping nello sport;

preoccupata per il ricorso al doping nello sport e per le sue conseguenze sulla salute degli sportivi, sul principio del fair play , sull’eliminazione della frode e sull’avvenire dello sport;

consapevole che il doping costituisce una minaccia per i principi etici e i valori educativi sanciti dalla Carta internazionale dell’educazione fisica e dello sport dell’UNESCO e dalla Carta olimpica;

ricordando che la Convenzione contro il doping e il suo protocollo aggiuntivo, adottati nell’ambito del Consiglio d’Europa, costituiscono gli strumenti di diritto internazionale pubblico all’origine delle politiche nazionali antidoping e della cooperazione intergovernativa in materia;

rammentando le raccomandazioni adottate in occasione della seconda, terza e quarta Conferenza internazionale dei ministri e alti funzionari responsabili dell’educazione fisica e dello sport, organizzate dall’UNESCO a Mosca (1988), a Punta del Este (1999) e ad Atene (2004), nonché la risoluzione 32 C/9 adottata dalla Conferenza generale dell’UNESCO in occasione della sua 32° sessione (2003);

considerato il Codice mondiale antidoping, adottato dall’Agenzia mondiale antidoping il 5 marzo 2003, durante la Conferenza mondiale sul doping nello sport tenutasi a Copenhagen, e la Dichiarazione di Copenhagen contro il doping nello sport;

consapevole inoltre dell’influenza che gli sportivi di alto livello esercitano sulla gioventù;

tenuto conto della necessità costante di condurre e promuovere ricerche con l’obiettivo di migliorare l’accertamento del doping e comprendere i fattori che ne determinano l’impiego, al fine di rendere per quanto possibile efficaci le strategie di prevenzione;

tenuto conto inoltre dell’importanza di educare in permanenza gli sportivi, il loro personale di supporto e la società nel suo insieme per prevenire il doping;

consapevole della necessità di mettere a disposizione degli Stati Parte mezzi più efficaci per attuare i programmi antidoping;

consapevole che, per quanto concerne la prevenzione e la lotta contro il doping nello sport, i poteri pubblici e le organizzazioni sportive hanno responsabilità complementari, in particolare di vigilare sul corretto svolgimento delle manifestazioni sportive in uno spirito di fair play e di tutelare la salute di coloro che vi partecipano;

sapendo che i poteri pubblici e le organizzazioni sportive devono operare congiuntamente per la realizzazione di tali obiettivi, garantendo il massimo grado di indipendenza e trasparenza a tutti i livelli appropriati;

decisa a proseguire e consolidare la cooperazione al fine di eliminare il doping nello sport;

sapendo che l’eliminazione del doping nello sport dipende in parte da una progressiva armonizzazione delle regole e delle pratiche antidoping nello sport e dalla cooperazione su scala nazionale e mondiale,

adotta il diciannove ottobre 2005 la presente Convenzione:

I. Campo d’applicazione

Art. 1 Scopo della Convenzione

La presente Convenzione si prefigge, nell’ambito della strategia e del programma di attività dell’UNESCO nei settori dell’educazione fisica e dello sport, di promuovere la prevenzione del doping nello sport e la lotta contro tale fenomeno allo scopo di eliminarlo completamente.

Art. 2 Definizioni

Queste definizioni vanno considerate nell’ambito del Codice mondiale antidoping. Tuttavia, in caso di conflitto prevalgono le disposizioni della Convenzione.

Ai fini della presente Convenzione:

  1. per «laboratori antidoping accreditati» si intendono i laboratori antidoping accreditati dall’Agenzia mondiale antidoping;
  2. per «organizzazione antidoping» si intende un ente responsabile dell’adozione delle norme per avviare, applicare e far rispettare qualsivoglia elemento del processo di controllo del doping. Può per esempio trattarsi del Comitato internazionale olimpico, del Comitato internazionale paralimpico, di altre organizzazioni responsabili di grandi manifestazioni sportive che eseguono controlli in tali occasioni, dell’Agenzia mondiale antidoping, delle federazioni sportive internazionali e delle organizzazioni nazionali antidoping;
  3. per «violazione delle regole antidoping» nello sport si intende una o più delle seguenti violazioni:(a)la presenza di una sostanza vietata, dei suoi metaboliti o dei suoi marcatori diagnostici nel corpo di uno sportivo,(b)l’uso o il tentato uso di una sostanza o di un metodo vietati,(c)il rifiuto di sottoporsi al prelievo di campioni dopo una notificazione conforme alle vigenti regole antidoping o il fatto di sottrarvisi senza motivo valido, o di evitare il prelievo con ogni altro mezzo,(d)la violazione da parte degli sportivi delle esigenze a cui sono sottoposti di rendersi disponibili per i controlli effettuati fuori competizione, compresi il mancato rispetto da parte degli sportivi dell’obbligo di indicare il luogo dove si trovano e il fatto di saltare controlli conformi a regole ragionevoli,(e)la falsificazione o la tentata falsificazione di ogni elemento del processo di controllo del doping,(f)il possesso di sostanze o di metodi vietati,(g)il traffico di ogni sostanza o metodo vietato,(h)la somministrazione o la tentata somministrazione di una sostanza o di un metodo vietato a uno sportivo, oppure l’assistenza, l’istigazione, il concorso, l’incitamento, la dissimulazione o qualsivoglia altra forma di complicità che porti a una violazione o a una tentata violazione delle regole antidoping;
  4. ai fini del controllo del doping, per «sportivo» si intende ogni persona che pratica un’attività sportiva a livello internazionale o nazionale, come definito dall’organizzazione antidoping nazionale interessata e accettato dagli Stati Parte, ed ogni altra persona che pratica uno sport o partecipa a una manifestazione sportiva a un livello inferiore accettato dagli Stati Parte. Ai fini dell’educazione e della formazione, per «sportivo» si intende ogni persona che pratica uno sport sotto l’autorità di un’organizzazione sportiva;
  5. per «personale di supporto degli sportivi» si intende ogni allenatore, preparatore, direttore sportivo, agente, personale della squadra, dirigente, personale medico o paramedico che lavora con sportivi o cura sportivi che partecipano a una competizione sportiva o vi si preparano;
  6. il termine «Codice» designa il Codice mondiale antidoping adottato dall’Agenzia mondiale antidoping il 5 marzo 2003 a Copenhagen che figura all’appendice 12 alla presente Convenzione;
  7. per «competizione» si intende una gara, un incontro o una partita unica o un determinato concorso sportivo;
  8. per «controllo del doping» si intende il processo che comprende la pianificazione della suddivisione dei controlli, il prelievo dei campioni e il loro trattamento, l’analisi di laboratorio, la gestione dei risultati, le audizioni e gli appelli;
  9. per «doping nello sport» si intende un caso di violazione delle regole antidoping;
  10. per «squadre di controllo del doping debitamente accreditate» si intendono le squadre di controllo del doping che operano sotto l’autorità di un’organizzazione antidoping nazionale o internazionale;
  11. al fine di distinguere tra i controlli in competizione e fuori competizione, per controllo «in competizione» si intende, salvo disposizione contraria dei regolamenti della federazione internazionale o dell’organizzazione antidoping interessata, un controllo al quale deve sottoporsi uno sportivo designato a tal fine nel quadro di una determinata competizione;
  12. per «Standard internazionale per i laboratori» si intende lo Standard che figura all’appendice 2 alla presente Convenzione;
  13. per «Standard internazionali di controllo» si intendono gli Standard che figurano all’appendice 3 alla presente Convenzione;
  14. per «controllo imprevisto» si intende un controllo del doping eseguito senza essere stato precedentemente annunciato allo sportivo e durante il quale quest’ultimo è continuamente sorvegliato dalla notificazione del controllo fino alla consegna del campione;
  15. per «Movimento olimpico» si intendono tutti coloro che consentono di ispirarsi alla Carta olimpica e riconoscono l’autorità del Comitato internazionale olimpico: le federazioni internazionali degli sport che figurano nel programma dei Giochi olimpici, i comitati olimpici nazionali, i comitati d’organizzazione dei Giochi olimpici, gli sportivi, i giudici, gli arbitri, le associazioni e le squadre, nonché tutte le organizzazioni e le istituzioni riconosciute dal Comitato internazionale olimpico;
  16. per controllo del doping «fuori competizione» si intende ogni controllo del doping che non è eseguito nell’ambito di una competizione;
  17. per «elenco dei divieti» si intende l’elenco delle sostanze e dei metodi vietati che figura all’allegato I alla presente Convenzione;
  18. per «metodo vietato» si intende ogni metodo descritto nell’Elenco dei divieti che figura all’allegato I alla presente Convenzione;
  19. per «sostanza vietata» si intende ogni sostanza descritta nell’Elenco dei divieti che figura all’allegato I alla presente Convenzione;
  20. per «organizzazione sportiva» si intende ogni organizzazione responsabile di una manifestazione con una o più discipline sportive;
  21. per «Standard per l’autorizzazione d’uso a fini terapeutici» si intende lo Standard che figura all’allegato II alla presente Convenzione.
  22. per «controllo» si intende la parte del processo globale di controllo del doping che comprende la pianificazione della suddivisione dei controlli, il prelievo del campione, il suo trattamento e il suo trasporto al laboratorio;
  23. per «autorizzazione d’uso a fini terapeutici» si intende un’autorizzazione d’uso concessa conformemente allo Standard per l’autorizzazione d’uso a fini terapeutici;
  24. per «uso» si intende l’applicazione, l’ingestione, l’iniezione o il consumo con qualunque altro mezzo di una sostanza o di un metodo vietato;
  25. per «Agenzia mondiale antidoping» (AMA) si intende l’omonima fondazione di diritto svizzero, costituita il 10 novembre 1999.

Art. 3 Mezzi per conseguire lo scopo della Convenzione

Ai fini della presente Convenzione, gli Stati Parte si impegnano a:

  1. adottare a livello nazionale e internazionale misure adeguate e conformi ai principi sanciti dal Codice;
  2. incoraggiare ogni forma di cooperazione internazionale che si prefigga di tutelare gli sportivi e l’etica dello sport e di condividere i risultati della ricerca;
  3. promuovere una cooperazione internazionale tra loro e le organizzazioni che svolgono un ruolo di primo piano nella lotta contro il doping nello sport, in particolare l’Agenzia mondiale antidoping.

Art. 4 Relazione tra il Codice e la Convenzione

Per coordinare l’attuazione della lotta contro il doping nello sport a livello nazionale e internazionale, gli Stati Parte si impegnano a rispettare i principi sanciti dal Codice su cui si basano le misure previste all’articolo 5 della presente Convenzione. La presente Convenzione non pone limiti agli Stati Parte per quanto concerne l’adozione di misure addizionali a complemento del Codice.

Il testo del Codice e la versione più recente delle appendici 2 e 3 sono allegati a titolo informativo e non costituiscono parte integrante della presente Convenzione. Per gli Stati Parte le appendici, in quanto tali, non sanciscono alcun obbligo vincolante di diritto internazionale.

Gli allegati costituiscono parte integrante della presente Convenzione.

Art. 5 Misure per conseguire gli obiettivi della Convenzione

Ogni Stato Parte si impegna ad adottare misure adeguate secondo gli obblighi sanciti dalla presente Convenzione. Queste misure possono comprendere leggi, regolamenti, politiche o pratiche amministrative.

Art. 6 Relazione con altri strumenti internazionali

La presente Convenzione non modifica in alcun modo i diritti e gli obblighi degli Stati Parte derivanti da altri accordi precedentemente conclusi e compatibili con il suo oggetto e il suo scopo. Ciò non pregiudica né la possibilità per altri Stati Parte di godere dei loro diritti ai sensi della presente Convenzione, né l’esecuzione degli obblighi da essa derivanti.

II. Lotta antidoping sul piano nazionale

Art. 7 Coordinamento sul piano nazionale

Gli Stati Parte garantiscono l’applicazione della presente Convenzione, segnatamente con misure di coordinamento sul piano nazionale. Per adempiere i loro obblighi derivanti dalla presente Convenzione, possono ricorrere a organizzazioni antidoping, nonché alle autorità e organizzazioni sportive.

Art. 8 Limitazione della disponibilità e dell’uso nello sport di sostanze e metodi vietati

Se del caso, gli Stati Parte adottano misure per limitare la disponibilità di sostanze e metodi vietati, al fine di ridurne l’uso da parte degli sportivi nello sport, salvo nei casi di autorizzazione d’uso a fini terapeutici. Essi lottano in particolare contro il traffico destinato agli sportivi e, a tal fine, si adoperano per limitare la produzione, la circolazione, l’importazione, la distribuzione e la vendita di tali sostanze e metodi.

Gli Stati Parte adottano misure o incoraggiano, se del caso, i servizi competenti sottoposti alla loro giurisdizione ad adottare misure per prevenire o limitare l’uso e il possesso da parte degli sportivi di sostanze e metodi vietati nello sport, a meno che l’uso sia autorizzato a fini terapeutici.

Nessuna misura adottata secondo la presente Convenzione limita la disponibilità per scopi legittimi di sostanze e metodi il cui uso è vietato o limitato in ambito sportivo.

Art. 9 Misure nei confronti del personale di supporto degli sportivi

Gli Stati Parte medesimi adottano misure o incoraggiano le organizzazioni sportive e le organizzazioni antidoping ad adottare misure, comprese sanzioni o penalità, nei confronti dei membri del personale di supporto degli sportivi che commettano una violazione delle regole antidoping o un’altra infrazione connessa con il doping nello sport.

Art. 10 Integratori alimentari

Se necessario, gli Stati Parte incoraggiano i produttori e i distributori di integratori alimentari a stabilire buone pratiche per la commercializzazione e la distribuzione di tali integratori, e segnatamente a fornire informazioni sulla composizione analitica dei prodotti e il certificato di qualità.

Art. 11 Misure finanziarie

Se necessario, gli Stati Parte:

  1. iscrivono nei propri bilanci il finanziamento di un programma nazionale di controlli in tutte le discipline sportive o aiutano le organizzazioni sportive e le organizzazioni antidoping a finanziare i controlli antidoping, sia concedendo loro direttamente sussidi o aiuti, sia tenendo conto del costo di questi controlli nell’ambito della determinazione dell’importo globale di tali sussidi o aiuti;
  2. provvedono per quanto necessario a ritirare il proprio sostegno finanziario nel settore dello sport agli sportivi o al personale di supporto degli sportivi che siano stati sospesi in seguito a una violazione delle regole antidoping, e ciò per la durata della sospensione;
  3. ritirano in tutto o in parte il proprio sostegno finanziario o di altro genere, nel settore dello sport, a ogni organizzazione sportiva o organizzazione antidoping che non rispetti il Codice o le regole antidoping applicabili che sono state adottate conformemente al Codice.

Art. 12 Misure per facilitare i controlli antidoping

Se del caso, gli Stati Parte:

  1. incoraggiano e facilitano l’esecuzione, da parte delle organizzazioni sportive e delle organizzazioni antidoping sottoposte alla loro giurisdizione, di controlli antidoping conformi alle disposizioni del Codice, compresi i controlli imprevisti e i controlli fuori competizione o in competizione;
  2. incoraggiano e facilitano la negoziazione, da parte delle organizzazioni sportive e delle organizzazioni antidoping, di accordi che autorizzino squadre di controllo antidoping debitamente accreditate di altri Paesi a sottoporre i loro membri a controlli;
  3. s’impegnano ad agevolare l’accesso delle organizzazioni sportive e delle organizzazioni antidoping sottoposte alla loro giurisdizione a un laboratorio antidoping accreditato per l’analisi dei campioni prelevati.

III. Cooperazione internazionale

Art. 13 Cooperazione tra le organizzazioni antidoping e le organizzazioni sportive

Gli Stati Parte incoraggiano la cooperazione tra le organizzazioni antidoping, i poteri pubblici e le organizzazioni sportive sottoposti alla loro giurisdizione e quelli sottoposti alla giurisdizione degli altri Stati Parte, per conseguire su scala internazionale lo scopo della presente Convenzione.

Art. 14 Sostegno alla missione dell’Agenzia mondiale antidoping

Gli Stati Parte si impegnano a sostenere l’Agenzia mondiale antidoping nella sua importante missione di lotta contro il doping sul piano internazionale.

Art. 15 Finanziamento paritario dell’Agenzia mondiale antidoping

Gli Stati Parte avallano il principio secondo cui il finanziamento del bilancio annuale di base approvato dall’Agenzia mondiale antidoping è assicurato per metà dai poteri pubblici e per metà dal Movimento olimpico.

Art. 16 Cooperazione internazionale in materia di lotta antidoping

Consapevoli che l’efficacia della lotta contro il doping nello sport dipende dalla possibilità di sottoporre gli sportivi a controlli imprevisti e di inviare i campioni ai laboratori in tempo utile per esservi analizzati, gli Stati Parte, per quanto necessario e conformemente alle rispettive legislazioni e procedure nazionali:

  1. facilitano il compito dell’Agenzia mondiale antidoping e delle organizzazioni antidoping che operano in conformità con il Codice, fatti salvi i regolamenti dei Paesi ospiti interessati, affinché queste possano effettuare controlli antidoping sui loro sportivi, in competizione o fuori competizione, sul loro territorio e fuori di esso;
  2. facilitano la circolazione transfrontaliera in tempo utile delle squadre di controllo antidoping debitamente accreditate quando queste ultime effettuano controlli antidoping;
  3. cooperano per accelerare il trasporto o la spedizione transfrontaliera in tempo utile dei campioni così da garantirne la sicurezza e l’integrità;
  4. agevolano il coordinamento internazionale dei controlli antidoping eseguiti dalle diverse organizzazioni antidoping e a tal fine cooperano con l’Agenzia mondiale antidoping;
  5. agevolano la cooperazione tra i laboratori di controllo antidoping sottoposti alla loro giurisdizione e quelli sottoposti alla giurisdizione di altri Stati Parte. In particolare, gli Stati Parte che dispongono di laboratori antidoping accreditati devono incoraggiare questi ultimi ad aiutare nell’acquisizione dell’esperienza, delle competenze e delle tecniche necessarie per creare laboratori propri altri Stati Parte che lo desiderano;
  6. incoraggiano e sostengono gli accordi in materia di controlli reciproci conclusi tra le organizzazioni antidoping interessate in conformità con il Codice;
  7. riconoscono reciprocamente le procedure di controllo del doping e i metodi di gestione dei risultati impiegati, conformemente al Codice, da ogni organizzazione antidoping, comprese le sanzioni sportive che ne risultano.

Art. 17 Fondo di contributi volontari

È istituito un «Fondo per l’eliminazione del doping nello sport», in seguito detto «Fondo di contributi volontari». Si tratta di un fondo di deposito istituito conformemente al Regolamento finanziario dell’UNESCO. Tutti i contributi versati dagli Stati Parte e da altri soggetti sono a titolo volontario.

Le risorse del Fondo di contributi volontari sono costituite da:

  1. i contributi degli Stati Parte;
  2. i versamenti, le donazioni o i legati di:(i)altri Stati,(ii)organizzazioni e programmi del sistema delle Nazioni Unite, segnatamente il Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo, nonché altre organizzazioni internazionali,(iii)organismi pubblici o privati, oppure di privati;
  3. tutti gli interessi maturati sulle risorse del Fondo di contributi volontari;
  4. il prodotto delle raccolte di fondi e i ricavi delle manifestazioni organizzate a favore del Fondo di contributi volontari;
  5. tutte le altre risorse autorizzate dal regolamento del Fondo di contributi volontari emanato dalla Conferenza delle Parti.

I contributi versati dagli Stati Parte al Fondo di contributi volontari non sostituiscono le somme che essi si sono impegnati a versare come propria quota parte al bilancio annuale dell’Agenzia mondiale antidoping.

Art. 18 Utilizzazione e amministrazione del Fondo di contributi volontari

Le risorse del Fondo di contributi volontari sono stanziate dalla Conferenza delle Parti per il finanziamento di attività che ha approvato, segnatamente per aiutare gli Stati Parte a elaborare e attuare programmi antidoping secondo le disposizioni della presente Convenzione e tenuto conto degli obiettivi dell’Agenzia mondiale antidoping; tali risorse possono inoltre essere utilizzate per finanziare il funzionamento della Convenzione. I contributi al Fondo di contributi volontari non possono essere subordinati ad alcuna condizione politica, economica o di altra natura.

IV. Educazione e formazione

Art. 19 Principi generali in materia di educazione e formazione

Nei limiti dei loro mezzi, gli Stati Parte si adoperano per sostenere, concepire o attuare programmi di educazione e di formazione alla lotta antidoping. Questi programmi si prefiggono di fornire alla comunità sportiva in generale informazioni aggiornate ed esatte su:

  1. gli effetti negativi del doping sui valori etici dello sport;
  2. le conseguenze del doping sulla salute.

Oltre a quanto precede, i programmi di educazione e di formazione si prefiggono di fornire agli sportivi e al personale di supporto degli sportivi, in particolare nel corso della loro formazione iniziale, informazioni aggiornate ed esatte su:

  1. le procedure di controllo antidoping;
  2. i diritti e le responsabilità degli sportivi in materia di lotta contro il doping, comprese le informazioni sul Codice e le politiche delle organizzazioni sportive e antidoping competenti. Queste informazioni riguardano segnatamente le conseguenze di una violazione delle regole antidoping;
  3. l’elenco delle sostanze e dei metodi vietati, nonché le autorizzazioni d’uso a fini terapeutici;
  4. gli integratori alimentari.

Art. 20 Codici deontologici

Gli Stati Parte incoraggiano le associazioni e istituzioni professionali competenti a elaborare e applicare codici di condotta, di buone pratiche e deontologici adeguati e conformi al Codice in materia di lotta contro il doping nello sport.

Art. 21 Partecipazione degli sportivi e del personale di supporto degli sportivi

Gli Stati Parte favoriscono e, nella misura dei loro mezzi, sostengono la partecipazione attiva degli sportivi e del personale di supporto degli sportivi a tutti i settori della lotta antidoping condotta dalle organizzazioni sportive e da altre organizzazioni competenti e incoraggiano le organizzazioni sportive sottoposte alla loro giurisdizione a fare altrettanto.

Art. 22 Organizzazioni sportive ed educazione e formazione continua in materia di lotta contro il doping

Gli Stati Parte incoraggiano le organizzazioni sportive e le organizzazioni antidoping ad attuare programmi di educazione e formazione continua sui punti menzionati all’articolo 19 destinati a tutti gli sportivi e al personale di supporto degli sportivi.

Art. 23 Cooperazione in materia di educazione e formazione

Gli Stati Parte cooperano tra loro e con le organizzazioni competenti per scambiare, per quanto necessario, informazioni, competenze tecniche ed esperienze concernenti programmi antidoping efficaci.

V. Ricerca

Art. 24 Promozione della ricerca antidoping

Nei limiti dei loro mezzi gli Stati Parte, in collaborazione con le organizzazioni sportive e le altre organizzazioni competenti, si impegnano a incoraggiare e promuovere la ricerca antidoping concernente:

  1. la prevenzione e i metodi per l’accertamento del doping, i suoi aspetti comportamentali e sociali e le sue conseguenze sulla salute;
  2. i sistemi e i mezzi per elaborare programmi scientifici di allenamento fisico e psicologico che rispettino l’integrità della persona;
  3. l’uso di tutte le sostanze e i metodi nuovi derivati dai progressi della scienza.

Art. 25 Natura della ricerca antidoping

Incoraggiando la ricerca antidoping di cui all’articolo 24, gli Stati Parte vigilano affinché questa sia condotta:

  1. conformemente alle pratiche deontologiche riconosciute a livello internazionale;
  2. evitando la somministrazione agli sportivi di sostanze e metodi vietati;
  3. prendendo precauzione adeguate per far sì che i suoi risultati non possano essere utilizzati in maniera abusiva né servire per il doping.

Art. 26 Condivisione dei risultati della ricerca antidoping

Nel rispetto delle regole nazionali e internazionali applicabili, gli Stati Parte condividono, per quanto necessario, i risultati della ricerca antidoping con gli altri Stati Parte e l’Agenzia mondiale antidoping.

Art. 27 Ricerca in materia di scienze dello sport

Gli Stati Parte incoraggiano:

  1. gli scienziati e il corpo medico a condurre ricerche in materia di scienze dello sport in conformità con i principi sanciti dal Codice;
  2. le organizzazioni sportive e il personale di supporto degli sportivi sottoposti alla loro giurisdizione ad applicare i risultati della ricerca in materia di scienze dello sport che sono conformi ai principi sanciti dal Codice.

VI. Monitoraggio della Convenzione

Art. 28 Conferenza delle Parti

È istituita una Conferenza delle Parti. La Conferenza delle Parti è l’organo supremo della presente Convenzione.

Di regola la Conferenza delle Parti si riunisce ogni due anni in sessione ordinaria. Può riunirsi in sessione straordinaria su propria decisione o su richiesta di almeno un terzo degli Stati Parte.

Ogni Stato Parte dispone di un voto in seno alla Conferenza delle Parti.

La Conferenza delle Parti adotta il proprio regolamento interno.

Art. 29 Organizzazione consultiva e osservatori presso la Conferenza delle Parti

L’Agenzia mondiale antidoping è invitata alla Conferenza delle Parti in qualità di organizzazione consultiva. Sono invitati in qualità di osservatori il Comitato internazionale olimpico, il Comitato paralimpico internazionale, il Consiglio d’Europa e il Comitato intergovernativo per l’educazione fisica e lo sport (CIGEPS). La Conferenza delle Parti può decidere di invitare in qualità di osservatori altre organizzazioni competenti.

Art. 30 Funzioni della Conferenza delle Parti

Oltre a quelle previste da altre disposizioni della presente Convenzione, le funzioni della Conferenza delle Parti sono le seguenti :

  1. promuovere lo scopo della presente Convenzione;
  2. discutere sulle relazioni con l’Agenzia mondiale antidoping e studiare i meccanismi di finanziamento del bilancio annuale di base dell’Agenzia. Al dibattito possono essere invitati Stati non parte alla Convenzione;
  3. adottare un piano per l’impiego delle risorse del Fondo di contributi volontari secondo le disposizioni di cui all’articolo 18;
  4. esaminare i rapporti sottoposti dagli Stati Parte secondo l’articolo 31;
  5. esaminare costantemente i mezzi per garantire il rispetto della presente Convenzione, tenuto conto dell’evoluzione dei sistemi antidoping, conformemente all’articolo 31. Ogni meccanismo o misura di monitoraggio che vada oltre le disposizioni di cui all’articolo 31 è finanziata dal Fondo di contributi volontari istituito dall’articolo 17;
  6. esaminare per adozione i progetti di emendamenti alla presente Convenzione;
  7. esaminare, per approvazione secondo le disposizioni di cui all’articolo 34 della Convenzione, le modifiche dell’Elenco dei divieti e dello Standard per l’autorizzazione d’uso a fini terapeutici adottate dall’Agenzia mondiale antidoping;
  8. definire e attuare la cooperazione tra gli Stati Parte e l’Agenzia mondiale antidoping nel quadro della presente Convenzione;
  9. invitare l’Agenzia mondiale antidoping a sottoporre, per esame, un rapporto sull’applicazione del Codice in occasione di ciascuna delle sessioni della Conferenza medesima.

Nell’esercizio delle sue funzioni, la Conferenza delle Parti può cooperare con altri organismi intergovernativi.

Art. 31 Rapporti presentati dagli Stati Parte alla Conferenza delle Parti

Tramite il Segretariato gli Stati Parte comunicano ogni due anni alla Conferenza delle Parti, in una delle lingue ufficiali dell’UNESCO, tutte le informazioni pertinenti sulle misure che hanno preso per adeguarsi alle disposizioni della presente Convenzione.

Art. 32 Segretariato della Conferenza delle Parti

Il Segretariato della Conferenza delle Parti è assicurato dal Direttore generale dell’UNESCO.

Su richiesta della Conferenza delle Parti, il Direttore generale dell’UNESCO ricorre nella più ampia misura possibile ai servizi dell’Agenzia mondiale antidoping rispettando le modalità fissate dalla Conferenza delle Parti.

Le spese per il funzionamento della Convenzione sono finanziate dal bilancio ordinario dell’UNESCO, nei limiti delle risorse disponibili e a un livello appropriato, dal Fondo di contributi volontari creato in virtù delle disposizioni di cui all’articolo 17 o da un’adeguata combinazione di queste risorse da stabilire ogni due anni. Il finanziamento delle spese del Segretariato con il budget ordinario deve essere ridotto al minimo, visto che la Convenzione deve beneficiare anche di finanziamenti a titolo volontario.

Il Segretariato prepara la documentazione della Conferenza delle Parti nonché il progetto di ordine del giorno per le riunioni di quest’ultima e garantisce l’esecuzione delle sue decisioni.

Art. 33 Emendamenti

Ogni Stato Parte può proporre emendamenti alla presente Convenzione con comunicazione scritta al Direttore generale dell’UNESCO. Il Direttore generale trasmette tale comunicazione a tutti gli Stati Parte. Se, entro sei mesi dalla trasmissione della comunicazione, la metà almeno degli Stati Parte risponde favorevolmente alla proposta, il Direttore generale la presenta alla successiva sessione della Conferenza delle Parti.

La Conferenza delle Parti adotta gli emendamenti alla maggioranza dei due terzi degli Stati Parte presenti e votanti.

Una volta adottati, gli emendamenti alla presente Convenzione sono sottoposti agli Stati Parte per ratifica, accettazione, approvazione o adesione.

Per gli Stati Parte che li hanno ratificati, accettati, approvati o che vi hanno aderito, gli emendamenti alla presente Convenzione entrano in vigore tre mesi dopo che i due terzi degli Stati Parte hanno depositato gli strumenti di cui al paragrafo 3 del presente articolo. In seguito, per ogni Stato Parte che ratifica, accetta, approva un emendamento o vi aderisce, l’emendamento entra in vigore tre mesi dopo che lo Stato Parte interessato deposita lo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.

Salvo che abbia manifestato una diversa intenzione, lo Stato che diviene Parte alla presente Convenzione dopo l’entrata in vigore di emendamenti secondo il paragrafo 4 del presente articolo è considerato:

  1. Parte alla presente Convenzione così come emendata;
  2. Parte alla presente Convenzione non emendata nei confronti degli Stati Parte non vincolati da tali emendamenti.

Art. 34 Procedura specifica di emendamento agli allegati alla Convenzione

Se modifica l’Elenco dei divieti o lo Standard per l’autorizzazione d’uso a fini terapeutici, l’Agenzia mondiale antidoping può comunicare questi cambiamenti per scritto al Direttore generale dell’UNESCO. Il Direttore generale notifica senza indugio tali cambiamenti, in quanto proposte di emendamento agli allegati alla presente Convenzione, a tutti gli Stati Parte. Gli emendamenti agli allegati sono approvati dalla Conferenza delle Parti in occasione di una delle sue sessioni o per consultazione scritta.

Gli Stati Parte dispongono di un termine di 45 giorni dalla notificazione del Direttore generale per rendere nota a quest’ultimo la loro opposizione all’emendamento proposto, sia per scritto in caso di consultazione scritta sia in occasione di una sessione della Conferenza delle Parti. L’emendamento proposto è considerato approvato dalla Conferenza delle Parti, salvo che due terzi almeno degli Stati Parte manifestino la loro opposizione.

Il Direttore generale notifica agli Stati Parte gli emendamenti approvati dalla Conferenza delle Parti. Questi emendamenti entrano in vigore 45 giorni dopo tale notificazione, eccetto per gli Stati Parte che hanno previamente notificato al Direttore generale che non vi consentono.

Uno Stato Parte che ha notificato al Direttore generale di non consentire a un emendamento approvato secondo le disposizioni dei paragrafi precedenti rimane vincolato dagli allegati non emendati.

VII. Disposizioni finali

Art. 35 Sistemi costituzionali federali o non unitari

Le seguenti disposizioni si applicano agli Stati Parte con un sistema costituzionale federale o non unitario:

  1. per quanto concerne le disposizioni della presente Convenzione la cui applicazione spetta al potere legislativo federale o centrale, gli obblighi del governo federale o centrale sono gli stessi di quelli degli Stati Parte che non sono Stati federali;
  2. per quanto concerne le disposizioni della presente Convenzione la cui applicazione è di competenza di ciascuno degli Stati, contee, province o cantoni costituenti, che non sono tenuti ad adottare misure legislative in virtù del sistema costituzionale della federazione, il governo federale rende note tali disposizioni, con preavviso favorevole e per adozione, alle autorità competenti degli Stati, contee, province o cantoni costituenti.

Art. 36 Ratifica, accettazione, approvazione o adesione

La presente Convenzione è sottoposta alla ratifica, accettazione, approvazione o adesione degli Stati membri dell’UNESCO conformemente alle rispettive procedure costituzionali. Gli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione sono depositati presso il Direttore generale dell’UNESCO.

Art. 37 Entrata in vigore

La presente Convenzione entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di un mese dalla data di deposito del trentesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.

Per ogni Stato che dichiari in seguito di accettare di esserne vincolato, la presente Convenzione entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di un mese dalla data del deposito del suo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.

Art. 38 Estensione territoriale della Convenzione

Nel momento del deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, ogni Stato può indicare il territorio o i territori di cui cura le relazioni internazionali e in cui si applica la presente Convenzione.

Con dichiarazione all’UNESCO, ogni Stato Parte può in seguito estendere l’applicazione della presente Convenzione a qualsiasi altro territorio indicato in tale dichiarazione. Per quanto concerne tale territorio, la Convenzione entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di un mese dalla data di ricezione di tale dichiarazione da parte del depositario.

Ogni dichiarazione resa in virtù dei due paragrafi precedenti può, per quanto concerne i territori che vi sono indicati, essere ritirata mediante notificazione all’UNESCO. Il ritiro prende effetto il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di un mese dalla data di ricezione di tale notificazione da parte del depositario.

Art. 39 Denuncia

Ciascuno Stato Parte può denunciare la presente Convenzione. La denuncia è notificata depositando uno strumento scritto presso il Direttore generale dell’UNESCO. Essa prende effetto il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di sei mesi dalla data di ricezione dello strumento di denuncia. Essa non modifica in alcun modo gli obblighi finanziari dello Stato Parte interessato fino alla data in cui il ritiro prende effetto.

Art. 40 Depositario

Il Direttore generale dell’UNESCO è il depositario della presente Convenzione e dei relativi emendamenti. Nella sua qualità di depositario, informa gli Stati Parte alla presente Convenzione nonché tutti gli altri Stati membri dell’Organizzazione su:

  1. il deposito di qualsivoglia strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione;
  2. la data di entrata in vigore della presente Convenzione in virtù dell’articolo 37;
  3. qualsivoglia rapporto presentato in virtù delle disposizioni di cui all’articolo 31;
  4. qualsivoglia emendamento alla Convenzione o agli allegati adottato in virtù degli articoli 33 e 34 e sulla data di entrata in vigore di tale emendamento;
  5. qualsivoglia dichiarazione o notificazione effettuata in virtù delle disposizioni di cui all’articolo 38;
  6. qualsivoglia notificazione effettuata in virtù delle disposizioni di cui all’articolo 39 e sulla data in cui la denuncia prende effetto;
  7. qualsivoglia altro atto, notificazione o comunicazione concernente la presente Convenzione.

Art. 41 Registrazione

Conformemente all’articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite 3 , la presente Convenzione è registrata presso il Segretariato dell’Organizzazione delle Nazioni Unite su richiesta del Direttore generale dell’UNESCO.

Art. 42 Testi facenti fede

La presente Convenzione, compresi gli allegati, è redatta in inglese, arabo, cinese, spagnolo, francese e russo, i sei testi facenti parimenti fede.

Le appendici alla presente Convenzione sono redatte in inglese, arabo, cinese, spagnolo, francese e russo.

Art. 43 Riserve

Non sono ammesse riserve incompatibili con l’oggetto e lo scopo della presente Convenzione.

(Seguono le firme)

Allegato I4

Elenco dei divieti del Codice mondiale antidoping5

Allegato II6

Standard e procedura per la concessione di autorizzazioni d’uso a fini terapeutici (AUT)7

0.812.122.2

Campo d’applicazione il 15 febbraio 20238

Stati partecipanti

Ratifica
Adesione (A)

Entrata in vigore

Albania

31 dicembre

2006 A

1° febbraio

2007

Algeria

29 dicembre

2006

1° febbraio

2007

Andorra

27 gennaio

2009 A

1° marzo

2009

Angola

29 giugno

2009 A

1° agosto

2009

Antigua e Barbuda

15 luglio

2010 A

1° settembre

2010

Arabia Saudita

22 maggio

2008 A

1° luglio

2008

Argentina*

29 dicembre

2006

1° febbraio

2007

Armenia

17 febbraio

2010

1° aprile

2010

Australia

17 gennaio

2006

1° febbraio

2007

Austria

19 luglio

2007

1° settembre

2007

Azerbaigian

23 luglio

2007 A

1° settembre

2007

Bahamas

12 ottobre

2006

1° febbraio

2007

Bahrein

15 dicembre

2008

1° febbraio

2009

Bangladesh

22 ottobre

2007

1° dicembre

2007

Barbados

21 dicembre

2006

1° febbraio

2007

Belarus

18 febbraio

2009 A

1° aprile

2009

Belgio

19 giugno

2008

1° agosto

2008

Belize

16 dicembre

2011

1° febbraio

2012

Benin

4 agosto

2011

1° ottobre

2011

Bhutan

14 novembre

2011

1° gennaio

2012

Bolivia

15 novembre

2006

1° febbraio

2007

Bosnia e Erzegovina

22 aprile

2009

1° giugno

2009

Botswana

6 agosto

2009 A

1° ottobre

2009

Brasile

18 dicembre

2007

1° febbraio

2008

Brunei

31 marzo

2008

1° maggio

2008

Bulgaria

12 gennaio

2007

1° marzo

2007

Burkina Faso

12 novembre

2008

1° gennaio

2009

Burundi

5 settembre

2007

1° novembre

2007

Cambogia

9 aprile

2008 A

1° giugno

2008

Camerun

15 ottobre

2007 A

1° dicembre

2007

Canada

29 novembre

2005

1° febbraio

2007

Capo Verde

5 giugno

2008

1° agosto

2008

Ceca, Repubblica

30 aprile

2007

1° giugno

2007

Centrafricana, Repubblica

8 giugno

2016

1° agosto

2016

Ciad

10 ottobre

2008

1° dicembre

2008

Cile

11 febbraio

2011

1° aprile

2011

Cina

9 ottobre

2006 A

1° febbraio

2007

Cipro

8 settembre

2009

1° novembre

2009

Colombia

31 agosto

2009

1° ottobre

2009

Comore

4 giugno

2010

1° agosto

2010

Congo (Brazzaville)

23 settembre

2013

1° novembre

2013

Congo (Kinshasa)

28 settembre

2010

1° novembre

2010

Corea (Nord)

19 ottobre

2010 A

1° dicembre

2010

Corea (Sud)

5 febbraio

2007

1° aprile

2007

Costa Rica

27 febbraio

2012

1° aprile

2012

Côte d’Ivoire

29 luglio

2008

1° settembre

2008

Croazia

3 ottobre

2007

1° dicembre

2007

Cuba

28 luglio

2008 A

1° settembre

2008

Danimarca a

15 dicembre

2005

1° febbraio

2007

Dominica

28 novembre

2011 A

1° gennaio

2012

Dominicana, Repubblica

6 settembre

2012 A

1° novembre

2012

Ecuador

22 marzo

2007 A

1° maggio

2007

Egitto

23 maggio

2007

1° luglio

2007

El Salvador

5 settembre

2008 A

1° novembre

2008

Emirati Arabi Uniti

4 agosto

2009 A

1° ottobre

2009

Eritrea

19 agosto

2008

1° ottobre

2008

Estonia

17 agosto

2007

1° ottobre

2007

Eswatini

13 dicembre

2010

1° febbraio

2011

Etiopia

30 luglio

2008

1° settembre

2008

Figi

17 novembre

2010

1° gennaio

2011

Filippine

17 marzo

2010

1° maggio

2010

Finlandia

22 dicembre

2006

1° febbraio

2007

Francia

5 febbraio

2007

1° aprile

2007

Gabon

27 novembre

2007

1° gennaio

2008

Gambia

3 maggio

2011

1° luglio

2011

Georgia

7 dicembre

2009 A

1° febbraio

2010

Germania

31 maggio

2007

1° luglio

2007

Ghana

31 dicembre

2006

1° febbraio

2007

Giamaica

2 agosto

2006

1° febbraio

2007

Giappone

26 dicembre

2006

1° febbraio

2007

Gibuti

29 luglio

2015

1° settembre

2015

Giordania

20 gennaio

2009

1° marzo

2009

Grecia

31 dicembre

2006

1° febbraio

2007

Grenada

12 gennaio

2009 A

1° marzo

2009

Guatemala

17 marzo

2008

1° maggio

2008

Guinea

6 luglio

2009

1° settembre

2009

Guinea Equatoriale

10 marzo

2010

1° maggio

2010

Guyana

6 maggio

2010 A

1° luglio

2010

Haiti

17 settembre

2009

1° novembre

2009

Honduras

26 maggio

2015 A

1° luglio

2015

India

7 novembre

2007

1° gennaio

2008

Indonesia

30 gennaio

2008

1° marzo

2008

Iran

23 marzo

2010 A

1° maggio

2010

Iraq

22 gennaio

2013

1° marzo

2013

Irlanda

18 luglio

2008

1° settembre

2008

Islanda

10 febbraio

2006 A

1° febbraio

2007

Israele

26 gennaio

2012 A

1° marzo

2012

Italia

27 febbraio

2008

1° aprile

2008

Kazakistan

8 febbraio

2010

1° aprile

2010

Kenya

25 agosto

2009

1° ottobre

2009

Kirghizistan

4 marzo

2011 A

1° maggio

2011

Kiribati

15 maggio

2015 A

1° luglio

2015

Kuwait

13 agosto

2007 A

1° settembre

2007

Laos

23 gennaio

2017 A

1° marzo

2017

Lesotho

31 luglio

2012 A

1° settembre

2012

Lettonia

10 aprile

2006 A

1° febbraio

2007

Libano

10 novembre

2020 A

1° gennaio

2021

Liberia

6 ottobre

2011

1° dicembre

2011

Libia

30 maggio

2007

1° luglio

2007

Lituania

2 agosto

2006

1° febbraio

2007

Lussemburgo

11 dicembre

2006

1° febbraio

2007

Macedonia del Nord

9 ottobre

2008

1° dicembre

2008

Madagascar

31 ottobre

2014

1° dicembre

2014

Malawi

19 marzo

2009

1° maggio

2009

Malaysia

20 dicembre

2006

1° febbraio

2007

Maldive

14 ottobre

2010

1° dicembre

2010

Mali

30 maggio

2007

1° luglio

2007

Malta

6 dicembre

2011

1° febbraio

2012

Marocco

15 aprile

2009

1° giugno

2009

Marshall, Isole

3 giugno

2010

1° agosto

2010

Mauritania

15 novembre

2019

1° gennaio

2020

Maurizio

6 luglio

2006

1° febbraio

2007

Messico

11 aprile

2007

1° giugno

2007

Moldova

19 febbraio

2008

1° aprile

2008

Monaco

30 gennaio

2006

1° febbraio

2007

Mongolia

15 ottobre

2007 A

1° dicembre

2007

Montenegro

22 giugno

2009 A

1° agosto

2009

Mozambico

23 ottobre

2006

1° febbraio

2007

Myanmar

31 marzo

2010

1° maggio

2010

Namibia

29 novembre

2006

1° febbraio

2007

Nauru

4 maggio

2006

1° febbraio

2007

Nepal

15 giugno

2010

1° agosto

2010

Nicaragua

15 gennaio

2010 A

1° marzo

2010

Niger

26 ottobre

2006

1° febbraio

2007

Nigeria

24 febbraio

2006

1° febbraio

2007

Norvegia

13 gennaio

2006

1° febbraio

2007

Nuova Zelanda b

23 dicembre

2005

1° febbraio

2007

Isole Cook

15 febbraio

2006 A

1° febbraio

2007

Oman

9 luglio

2007

1° settembre

2007

Paesi Bassi

1° gennaio

1000

1° gennaio

1000

Aruba

17 novembre

2006

1° febbraio

2007

Curaçao

12 maggio

2009

12 maggio

2009

Parte caraibica
(Bonaire, Sant’Eustachio e Saba)

12 maggio

2009

12 maggio

2009

Sint Maarten

12 maggio

2009

12 maggio

2009

Pakistan

4 febbraio

2008

1° aprile

2008

Palau

23 settembre

2008 A

1° novembre

2008

Palestina

5 giugno

2015 A

1° agosto

2015

Panama

27 novembre

2007

1° gennaio

2008

Papua Nuova Guinea

6 settembre

2010

1° novembre

2010

Paraguay

13 ottobre

2008

1° dicembre

2008

Perù

16 ottobre

2006

1° febbraio

2007

Polonia

17 gennaio

2007 A

1° marzo

2007

Portogallo

30 aprile

2007

1° giugno

2007

Qatar

24 agosto

2007

1° ottobre

2007

Regno Unito

25 aprile

2006

1° febbraio

2007

Bermuda

25 aprile

2006

1° febbraio

2007

Guernesey

25 aprile

2006

1° febbraio

2007

Isola di Man

25 aprile

2006

1° febbraio

2007

Isole Caimane

25 aprile

2006

1° febbraio

2007

Isole Falkland

25 aprile

2006

1° febbraio

2007

Jersey

25 aprile

2006

1° febbraio

2007

Vergini Britanniche, Isole

31 maggio

2011

1° luglio

2012

Romania

23 ottobre

2006

1° febbraio

2007

Ruanda

12 aprile

2010

1° giugno

2010

Russia

29 dicembre

2006

1° febbraio

2007

Saint Kitts e Nevis

14 aprile

2008

1° giugno

2008

Saint Lucia

7 dicembre

2007

1° febbraio

2008

Saint Vincent e Grenadine

25 agosto

2009 A

1° ottobre

2009

Salomone, Isole

22 giugno

2015

1° agosto

2015

Samoa

8 agosto

2007

1° ottobre

2007

San Marino

22 febbraio

2010 A

1° aprile

2010

São Tomé e Príncipe

16 ottobre

2020

1° dicembre

2020

Seicelle

5 luglio

2006

1° febbraio

2007

Senegal

29 aprile

2008

1° giugno

2008

Serbia

19 giugno

2009

1° agosto

2009

Sierra Leone

6 giugno

2016

1° agosto

2016

Singapore

5 novembre

2007 A

1° gennaio

2008

Siria

13 maggio

2013

1° luglio

2013

Slovacchia

26 gennaio

2007

1° marzo

2007

Slovenia

18 settembre

2008 A

1° novembre

2008

Somalia

14 ottobre

2009

1° dicembre

2009

Spagna

25 ottobre

2006

1° febbraio

2007

Sri Lanka

9 marzo

2011 A

1° maggio

2011

Stati Uniti*

25 agosto

2008

1° ottobre

2008

Sudafrica

30 novembre

2006

1° febbraio

2007

Sudan

27 settembre

2011

1° novembre

2011

Suriname

20 luglio

2009 A

1° settembre

2009

Svezia

9 novembre

2005

1° febbraio

2007

Svizzera

23 ottobre

2008 A

1° dicembre

2008

Tagikistan

30 marzo

2012

1° maggio

2012

Tanzania

29 agosto

2017

1° ottobre

2017

Thailandia

15 gennaio

2007

1° marzo

2007

Timor-Leste

11 marzo

2019 A

1° maggio

2019

Togo

3 dicembre

2009

1° febbraio

2010

Tonga

14 giugno

2010

1° agosto

2010

Trinidad e Tobago

9 marzo

2007 A

1° maggio

2007

Tunisia

26 dicembre

2006

1° febbraio

2007

Turchia

9 giugno

2009

1° agosto

2009

Turkmenistan

3 novembre

2010

1° gennaio

2011

Tuvalu

6 settembre

2013

1° novembre

2013

Ucraina

8 novembre

2006

1° febbraio

2007

Uganda

27 ottobre

2008 A

1° dicembre

2008

Ungheria

29 agosto

2007

1° ottobre

2007

Uruguay

28 aprile

2008

1° giugno

2008

Uzbekistan

29 aprile

2011

1° giugno

2011

Vanuatu

26 gennaio

2011

1° marzo

2011

Venezuela

13 agosto

2009

1° ottobre

2009

Vietnam

2 ottobre

2009 A

1° dicembre

2009

Yemen

23 marzo

2017

1° maggio

2017

Zambia

2 dicembre

2008 A

1° febbraio

2009

Zimbabwe

13 dicembre

2011

1° febbraio

2012

  1. Riserve e dichiarazioni.
  2. Le riserve e le dichiarazioni non sono pubblicate nella RU. Il testo, in francese e inglese, può essere consultato sul sito Internet dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura (UNESCO): www.unesco.org/ > Français > Ressources > Documents et publications oppure ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.
  3. La Conv. non si applica alla Groenlandia e alle Isole Faeröer.
  4. La Conv. non si applica a Tokelau