I Governi del Regno del Belgio, della Repubblica Francese, della Repubblica Federale di Germania, della Repubblica Italiana, del Gran Ducato del Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Confederazione Svizzera, del Regno Unito di Gran Bretagna e d’Irlanda del Nord,
considerato che le Parti al Trattato di Bruxelles del 17 marzo 1948, emendato il 23 ottobre 1954 , si sono dichiarate pronte a rafforzare i vincoli sociali che già le legano nonché ad unire i loro sforzi, mediante consultazioni dirette nelle istituzioni specializzate, per elevare il livello di vita dei loro popoli e far progredire, armonizzandole, le singole attività nazionali esplicate nel settore sociale;
considerato che le attività sociali regolate dal Trattato di Bruxelles, ed esercitate sino al 1959 sotto gli auspici dell’«Organizzazione del Trattato di Bruxelles» e dell’«Unione dell’Europa Occidentale», continuano ora nel quadro del Consiglio d’Europa, in virtù della decisione presa, il 21 ottobre 1959, dal Consiglio dell’Unione dell’Europa Occidentale nonché della risoluzione (59) 23 emanata, il 16 novembre 1959, dal Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa;
considerato che la Confederazione Svizzera partecipa, a contare dal 6 maggio 1964, alle opere di pubblica sanità, svolte giusta la predetta risoluzione;
considerato che il Consiglio d’Europa intende attuare un’unione più stretta dei suoi Membri, segnatamente per favorire il progresso economico e sociale col concludere accordi e col seguire una comune linea d’azione nei settori economico, sociale, culturale, scientifico, giuridico ed amministrativo;
considerato che essi stessi si son sforzati d’agevolare al possibile il progresso non solo nel campo sociale ma anche nel campo affine della sanità pubblica e che conseguentemente hanno impreso ad armonizzare le loro pertinenti legislazioni;
considerato che tutte queste misure appaiono oggi più che mai necessarie per quanto concerne la fabbricazione, la circolazione e la distribuzione dei medicinali in Europa;
persuasi che è auspicabile, anzi indispensabile, conseguire la concordanza nelle specificazioni delle sostanze medicamentose che, come tali o come preparati farmaceutici, presentano un interesse generale e sono importanti per le popolazioni dei Paesi europei;
convinti d’altronde che è necessario accelerare la definizione delle specificazioni relative alle nuove sostanze medicamentose immesse sul mercato in numero vieppiù crescente;
sicuri che la miglior via per raggiungere quest’obiettivo è l’elaborazione progressiva d’una farmacopea comune ai Paesi europei interessati;
hanno convenuto quanto segue:
Art.
2
Organi della Farmacopea europea
L’elaborazione della Farmacopea europea sarà curata:
- dal Comitato di sanità pubblica (dappresso «Comitato di sanità») operante, nel quadro del Consiglio d’Europa, giusta la risoluzione (59) 23 citata nel preambolo della presente convenzione;
- dalla Commissione europea della farmacopea (dappresso «Commissione»), all’uopo istituenda dal Comitato di sanità.
Art.
3
Composizione del Comitato di sanità
Ai fini della presente convenzione, il Comitato di sanità sarà composto di delegazioni nazionali nominate dalle Parti.
Art.
4
Competenze del Comitato di sanità
Il Comitato di sanità assumerà la vigilanza generale sull’operato della Commissione, la quale pertanto dovrà presentargli un rapporto su ciascuna delle proprie sessioni.
Ogni decisione commissionale non tecnica né procedurale dovrà essere approvata dal Comitato di sanità, il quale, ove non l’approvasse, del tutto o in parte, la rinvierà per riesame alla Commissione.
Il Comitato di sanità, fondandosi sulle raccomandazioni commissionali di cui all’articolo 6 (d), stabilirà i termini per la messa in vigore, sui territori delle Parti, delle decisioni tecniche concernenti la Farmacopea europea.
Art.
5
Composizione della Commissione
La Commissione consterà di delegazioni nazionali nominate dalle Parti. Ogni delegazione sarà formata di tre membri, al massimo, da scegliere in base alla loro competenza nelle questioni trattate dalla Commissione. Ogni Parte potrà nominare un egual numero di supplenti d’analoghe competenze.
La Commissione si darà un proprio regolamento interno.
La Commissione, a voto segreto, elegge dai propri membri un Presidente. Il mandato presidenziale e le condizioni del suo rinnovo saranno disciplinati nel regolamento interno rimanendo tuttavia inteso che la prima presidenza sarà triennale. Durante il mandato il Presidente non potrà essere membro d'una delegazione nazionale.
Art.
6
Competenze della Commissione
Riservato l’articolo 4, la Commissione avrà il compito di:
- determinare i principi generali d’elaborazione della Farmacopea europea;
- stabilire i relativi metodi d’analisi;
- provvedere a preparare le monografie della Farmacopea e poi adottarle;
- raccomandare i termini per l’applicazione, sul territorio delle Parti, delle proprie decisioni tecniche concernenti la Farmacopea Europea.
Art.
7
Decisioni della Commissione
Ogni delegazione nazionale, di cui al paragrafo 1 dell’articolo 5, disporrà d’un voto.
Nelle materie tecniche, fra le quali va incluso l’ordine di preparazione delle monografie (art. 6), la Commissione deciderà all’unanimità dei votanti, purché questi rappresentino la maggioranza semplice delle delegazioni con diritto di voto.
Le altre decisioni della Commissione saranno prese alla maggioranza dei due terzi dei votanti, purché questi rappresentino la maggioranza semplice delle delegazioni con diritto di voto.
Art.
8
Sede ed adunanze della Commissione
La Commissione terrà le riunioni in Strasburgo, sede del Consiglio d’Europa.
Essa, per convocazione del Presidente, s’adunerà quando occorra, ma comunque almeno due volte l’anno.
Delibererà a porte chiuse impiegando l’una o l’altra delle lingue ufficiali del Consiglio d’Europa.
Il Comitato di sanità potrà delegare un osservatore alle sessioni della Commissione.
Art.
9
Segreteria della Commissione
La Commissione disporrà d’una Segreteria il cui capo e i cui funzionari tecnici saranno nominati dal Segretario generale del Consiglio d’Europa, su preavviso della Commissione e conformemente al regolamento amministrativo degli agenti del Consiglio d’Europa, e i cui altri membri saranno nominati dallo stesso Segretario generale, consultatosi col suddetto capo.
Art.
10
Finanze
Le spese della Segreteria della Commissione e le altre spese comuni cagionate dall’esecuzione della presente convenzione andranno a carico delle Parti, giusta il paragrafo 2 del presente articolo.
Fino alla conclusione d’un’apposita intesa particolare fra tutte le Parti, gli aspetti finanziari delle operazioni, attuate in virtù della presente convenzione, saranno regolati conformemente alle norme che reggono il preventivo dell’Accordo parziale nel settore sociale relativo alle attività contemplate dalla risoluzione (59) 23, citata nel preambolo della presente convenzione.
Art.
11
Entrata in vigore
La presente convenzione sarà ratificata o accettata dai Governi firmatari. Gli strumenti di ratificazione od accettazione saranno depositati presso il Segretario generale del Consiglio d’Europa.
La presente convenzione entrerà in vigore tre mesi dopo il deposito dell’ottavo strumento di ratificazione od accettazione.
Art.
12
Adesioni
Entrata che sia in vigore la Convenzione, il Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa, deliberando in composizione limitata ai rappresentanti delle Parti, potrà invitare, nei modi che riterrà adeguati, ogni altro Stato membro del Consiglio ad aderire alla Convenzione.
Esso, sei anni dopo l’entrata in vigore, potrà parimente invitare, nei modi che riterrà adeguati, altri Stati europei non membri del Consiglio d’Europa ad aderire alla convenzione.
L’adesione si effettuerà mediante il deposito, presso il Segretario generale del Consiglio d’Europa, di uno strumento d’adesione, che esplicherà i suoi effetti tre mesi dopo.
Art.
13
Applicazione territoriale
Ciascun Governo potrà, all’atto della firma oppure del deposito dello strumento di ratificazione, accettazione o adesione, designare il o i territori cui s’applicherà la presente convenzione.
Ciascun Governo potrà, all’atto del deposito dello strumento di ratificazione, accettazione o adesione, o in qualsiasi successivo momento, estendere, mediante dichiarazione al Segretario generale del Consiglio d’Europa, l’applicazione della presente convenzione ad ogni altro territorio, menzionato nella dichiarazione, di cui curi le relazioni internazionali o per il quale sia legittimato a stipulare.
La dichiarazione, di cui al precedente paragrafo, potrà essere ritirata, per quanto concerne ogni territorio menzionatovi, osservando le condizioni stabilite nell’articolo 14.
Art.
14
Durata
La presente convenzione resterà in vigore per tempo illimitato.
Ogni Parte però, in quanto la concerne, potrà disdirla mediante notificazione al Segretario generale del Consiglio d’Europa.
La disdetta diverrà effettiva sei mesi dopo la consegna della notificazione al Segretario generale.
Art.
15
Notificazioni
Il Segretario generale del Consiglio d’Europa notificherà alle Parti:
- ogni firma;
- ogni deposito d’uno strumento di ratificazione, accettazione o adesione;
- la data dell’entrata in vigore della convenzione giusta l’articolo 11;
- ogni dichiarazione ricevuta in applicazione dell’articolo 13;
- ogni notificazione ricevuta in applicazione dell’articolo 14 e la data di effettività della disdetta.
Art.
16
Accordi completivi
Le condizioni d’applicazione dei disposti della presente convenzione potranno essere ulteriormente precisate con accordi completivi.
Art.
17
Applicazione provvisoria
Nell’attesa dell’entrata in vigore della convenzione conformemente all’articolo 11, gli Stati firmatari, per evitare ogni ritardo d’attuazione, convengono di applicarla, a titolo provvisorio, giusta le loro norme costituzionali, già a contare dal momento della firma.
Fatto a Strasburgo, il 22 luglio 1964, in francese ed inglese, i due testi facendo ugualmente fede, e in un solo esemplare da depositare negli archivi del Consiglio d’Europa. Il Segretario generale del Consiglio d’Europa ne trasmetterà copia certificata conforme a ciascuno degli Stati firmatari e aderenti.