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Accordo europeo sullo scambio di reattivi per la determinazione dei gruppi tissulari Conchiuso a Strasburgo il 17 settembre 1974 Approvato dall’Assemblea federale il 15 settembre 1975 Ratificato dalla Svizzera con strumento depositato il 21 novembre 1975 Entrato in vigore per la Svizzera il 23 aprile 1977

RU 1977 1247; FF 1974 II 1340

Traduzione1

(Stato 15 agosto 2006)

Gli Stati firmatari del presente Accordo, membri del Consiglio d’Europa,

Considerando che i reattivi per la determinazione dei gruppi tissulari sono disponibili in quantità limitata;

Giudicando come è particolarmente auspicabile che, in uno spirito di solidarietà europea, gli Stati membri si prestino vicendevole assistenza allo scopo di fornire detti reattivi quando sorge la necessità;

Considerando che questa vicendevole assistenza è unicamente possibile se le proprietà e l’impiego di questi reattivi per la determinazione dei gruppi tissulari sono sottoposti a norme stabilite di comune accordo dagli Stati membri e se l’importazione di siffatti reattivi fruisce delle necessarie agevolazioni ed esenzioni,

Hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

Per l’applicazione del presente Accordo, i termini «reattivi per la determinazione dei gruppi tissulari» designano qualsiasi reattivo per la determinazione dei gruppi tissulari d’origine umana, animale vegetale o altra.

Le disposizioni degli articoli 2 a 6 del presente Accordo s’applicano parimente alle cellule di composizione antigenica conosciuta, utilizzate per lo studio dei reattivi in questione.

Art. 2

Le Parti contraenti si obbligano, nella misura in cui dispongono di sufficienti riserve per i loro propri bisogni, a mettere i reattivi per la determinazione dei gruppi tissulari a disposizione delle altre Parti che ne hanno bisogno, senza rimunerazione diversa da quella necessaria per il rimborso delle spese di raccolta, di preparazione e di trasporto di queste sostanze come anche, se necessario, delle spese d’acquisto di quest’ultime.

Art. 3

I reattivi per la determinazione de gruppi tissulari sono messi a disposizione delle altre Parti contraenti a condizione che essi non diano luogo ad alcun utile e che siano utilizzati unicamente a scopi medici, scientifici, ossia non commerciali, e siano forniti unicamente ai laboratori designati dai governi interessati, conformemente all’articolo 6 del presente Accordo.

Art. 4

Le Parti contraenti assicurano l’osservanza delle disposizioni definite nel Protocollo 2 al presente Accordo.

Esse si conformato inoltre alle norme cui hanno aderito in materia di standardizzazione internazionale in questo settore.

Qualsiasi invio di reattivi per la determinazione dei gruppi tissulari dev’essere corredato di un certificato attestante che il reattivo è stato preparato in conformità delle specificazioni del Protocollo. Il certificato è compilato secondo il modello figurante nell’allegato al Protocollo.

Il Protocollo e il suo allegato hanno il carattere di un accordo amministrativo e possono essere modificati o completati dai governi delle Parti del presente Accordo.

Art. 5

Le Prati contraenti adottano ogni necessario provvedimento per esentare da qualsiasi tassa d’importazione i reattivi destinati alla determinazione dei gruppi tissulari, messi a loro disposizione dalle altre Parti.

Esse prendono parimente qualsiasi provvedimento necessario per assicurare, per la via più diretta, la fornitura di queste sostanze ai destinatari di cui all’articolo 3 del presente Accordo.

Art. 6

Le Parti contraenti si comunicano, per il tramite del Segretario generale del consiglio d’Europa, l’elenco dei laboratori di riferimento nazionali e/o regionali, autorizzati a compilare il certificato previsto nell’articolo 4 del presente Accordo, e a distribuire i reattivi d’aggruppamento tissulare importati.

Art. 7

Il presente Accordo è aperto alla firma degli Stati membri del Consiglio d’Europa che possono aderirvi mediante:

  1. la firma senza riserva di ratificazione o d’accettazione, o
  2. la firma con riserva di ratificazione o d’accettazione seguita dalla ratificazione o dall’accettazione.

Gli strumenti di ratificazione o d’accettazione sono depositati presso il Segretario generale del Consiglio d’Europa.

Art. 8

Il presente Accordo entra in vigore un mese dopo la data in cui tre Stati membri del Consiglio sono divenuti partecipi dell’Accordo, conformemente alle disposizioni dell’articolo 7.

Per qualsiasi Stato membro che lo firmerà successivamente senza riserva di ratificazione o d’accettazione o lo ratificherà, oppure l’accetterà, l’Accordo entra in vigore un mese dopo la data della firma o del deposito dello strumento di ratificazione o d’accettazione.

Art. 9

Dopo l’entrata in vigore del presente Accordo, il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa può invitare qualsiasi Stato non membro del Consiglio ad aderirvi.

L’adesione avviene, mediante il deposito, presso il Segretario generale del Consiglio d’Europa, d’uno strumento d’adesione, che avrà effetto un mese dopo la data del suo deposito.

Art. 10

Qualsiasi Parte contraente può, al momento della firma o al momento del deposito dello strumento di ratificazione, d’accettazione o d’adesione, designare il o i territori cui s’applica il presente Accordo.

Qualsiasi Parte contraente può, al momento del deposito dello strumento di ratificazione, d’accettazione o d’adesione o successivamente in qualsiasi altro momento, allargare l’applicazione del presente Accordo mediante dichiarazione inviata al Segretario generale del consiglio d’Europa, a qualsiasi altro territorio designato nella dichiarazione e del quale essa assicura i rapporti internazionali e per il quale è autorizzata a stipulare.

Qualsiasi dichiarazione fatta in virtù del paragrafo precedente può essere ritirata, per quanto concerne qualsiasi territorio designato nella dichiarazione, alle condizioni previste nell’articolo 1 del presente Accordo.

Art. 11

Qualsiasi Parte contraente può, per quanto la concerne, disdire il presente Accordo inviando una notificazione pertinente al Segretario generale del consiglio d’Europa.

La disdetta ha effetto sei mesi dopo la data di ricezione della notificazione da parte del Segretario generale.

Art. 12

Il Segretario generale del Consiglio d’Europa notifica agli Stati membri del Consiglio e a qualsiasi Stato che ha aderito al presente Accordo:

  1. qualsiasi firma senza riserva di ratificazione o d’accettazione;
  2. qualsiasi firma con riserva di ratificazione o d’accettazione;
  3. il deposito di qualsiasi strumento di ratificazione, d’accettazione o d’adesione.
  4. qualsiasi data d’entrata in vigore del presente Accordo, in applicazione delle disposizioni dell’articolo 8;
  5. qualsiasi dichiarazione ricevuta in applicazione delle disposizioni dei paragrafi 2 e 3 dell’articolo 10;
  6. qualsiasi notificazione ricevuta in applicazione delle disposizioni dell’articolo 11 e la data in cui la disdetta ha effetto;
  7. qualsiasi modificazione o complemento del Protocollo e del suo allegato, giusta il paragrafo 4 dell’articolo 4 del presente Accordo.

In fede di che, i sottoscritti debitamente autorizzati a tale scopo hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Strasburgo, il 17 settembre 1974, in francese e in inglese, i due testi facenti parimente fede, in un solo esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d’Europa. Il Segretario generale del Consiglio d’Europa ne trasmetterà copia certificata conforme a ciascuno degli Stati firmatari e aderenti.

(Seguono le firme)

Protocollo all’accordo

Disposizioni generali

1. Specificità

A. Reattivi d’aggruppamento tissulare utilizzabili nelle tecniche
di citotossicità su linfociti

Questi reattivi, ove siano utilizzati secondo la tecnica raccomandata dal produttore, devono reagire con tutti i linfociti dei quali è noto che contengono il o gli antigeni corrispondenti alla o alle specificità indicate sull’etichetta. Essi non devono reagire con nessuna cellula di cui è noto che non contiene questo antigene (o questi anti-geni).

Se questi reattivi sono utilizzati secondo la tecnica raccomandata dal produttore, non deve apparire alcun fenomeno sierologico interferente come:

  1. un effetto di prozone,
  2. un’anticomplementarità.

B. Reattivi d’aggruppamento tissulare utilizzabili in una tecnica
di fissazione del complemento su piastrine

Questi reattivi, ove siano utilizzati secondo la tecnica raccomandata dal produttore, devono produrre la fissazione del complemento con ogni piastrina di cui è noto che contiene il o gli antigeni corrispondenti alla o alle specificità indicate sull’etichetta. Essi non devono produrre una fissazione del complemento con piastrine di cui è noto che non contengono questo antigene (o questi antigeni).

Se questi reattivi sono utilizzati secondo la tecnica raccomandata dal produttore, non deve apparire alcun fenomeno serologico interferente come:

  1. un effetto di prozone,
  2. un’anticomplementarità.

2. Attività

A. Reattivi d’aggruppamento tissulare utilizzati nelle tecniche
di citotossicità su linfociti

Si determina il titolo di un siffatto reattivo procedendo a doppie diluzioni successive del reattivo esaminato in un siero AB inattivato proveniente da un donatore negativo per l’antigene (o gli antigeni) corrispondenti all’anticorpo (o agli anticorpi) contenuto (i) nel reattivo. Inoltre, il donatore non deve essere stato immunizzato contro gli antigeni tissulari, in seguito a trasfusioni, gravidanze ecc. Ogni diluzione viene successivamente esaminata con linfociti dei quali è noto che contengono l’antigene (o gli antigeni) corrispondente (i) nel reattivo, secondo la tecnica raccomandata dal produttore. Il titolo è il valore reciproco della cifra rappresentante la massima diluzione del siero nella quale è ancora osservata una reazione manifestamente positiva, tenendo conto che la diluzione va calcolata senza considerare il volume della sospensione cellulare o di qualsiasi altro additivo convenuto nel volume totale.

B. Reattivi d’aggruppamento tissulare utilizzabili in una tecnica
di fissazione del complemento su piastrine

Si determina il titolo di un siffatto reattivo procedendo a doppie diluzioni successive del reattivo esaminato in un siero AB inattivato a 10 % su tamponi di veronal. Ogni siero viene successivamente esaminato con piastrine delle quali è noto che contengono gli antigeni omologhi agli anticorpi contenuti nel reattivo, secondo la tecnica raccomandata dal produttore. Il titolo è il valore reciproco della cifra rappresentante la massima diluzione del siero nella quale è ancora osservata una reazione manifestamente positiva, tenendo conto che la diluzione va calcolata senza considerare il volume della sospensione cellulare o di qualsiasi altro additivo contenuto nel volume totale.

Altre disposizioni per i reattivi d’aggruppamento tissulare utilizzabili nelle tecniche di citotossicità su linfociti e per i reattivi utilizzabili nelle tecniche di fissazione del complemento su piastrine:

3. Conservazione

I reattivi d’aggruppamento tissulare possono essere conservati allo stato liquido o in forma disidratata. I reattivi liquidi devono essere conservati a una temperatura non eccedente –70 °C e i reattivi disidratati a una temperatura non eccedente +40 °C.

Occorre evitare, per quanto possibile, di scongelare e rincongelare i reativi durante il periodo d’immagazzinamento.

I reattivi disidratati devono essere conservati in un’atmosfera di gas inerte o sotto vuoto nel recipiente in cui sono stati disidratati, che dev’essere sufficientemente stagno da evitare qualsiasi penetrazione d’umidità. Un reattivo disidratato non deve perdere più dello 0,5 % del peso quando è esaminato accentuandone la disidratazione mediante anidride fosforosa a una pressione non superiore a 0,02 mm di mercurio durante 24 ore.

I reattivi devono essere preparati con le necessarie precauzioni antisettiche e devono essere esenti da qualsiasi contaminazione batteriologica. Allo scopo di evitare l’apparizione di batteri, il produttore può prescrivere l’addizione di un antisettico e/o di un antibiotico al reattivo. In questo caso, il reattivo deve continuare a soddisfare le condizioni di specificità e d’attività in presenza dell’additivo.

Lo stesso vale per qualsiasi altro additivo, ad esempio gli anticoagulanti. I reattivi, dopo la scongelazione o la ricostituzione, devono essere trasparenti e non devono contenere alcun residuo, ne tracce di coagulazione, ne particelle visibili.

4. Stabilità e data di perenzione

Qualsiasi reattivo conservato in condizioni adeguate deve mantenere le proprietà richieste durante almeno un anno.

La data di perenzione di un reattivo allo stato liquido, recata sull’etichetta, non dev’essere posteriore di più di un anno a quella dell’ultimo test d’attività soddisfacente. La durata di validità può essere prolungata per periodi d’un anno ove i test d’attività vengano rinnovati.

La data di perenzione dei reattivi in forma disidratata, recata sull’etichetta, dev’essere conforme alle conclusioni tratte dalle esperienze di stabilità.

5. Preparazione e volume per campione

I reattivi d’aggruppamento tissulare sono preparati e ripartiti in modo che i reattivi contenuti in un recipiente permettano d’eseguire, oltre ai test con cellule sconosciute, test con cellule di controllo positivo e negativo.

Il volume contenuto in un recipiente dev’essere tale che, se necessario, si possa utilizzarlo per eseguire gli adeguati test d’attività descritti nel presente Protocollo.

6. Registrazione dei risultati e campioni

Il laboratorio produttore deve registrare per scritto ogni operazione concernente la produzione e il controllo dei reattivi d’aggruppamento tissulare. Esse deve conservare adeguati campioni di ogni reattivo prodotto fintanto che si possa ragionevolmente supporre che il lotto non è più utilizzato.

7. Spedizione

I reattivi congelati devono essere spediti in modo da permanere congelati fino alla destinazione. Occorre prendere le necessarie precauzioni allo scopo d’evitare che i reattivi non vengano inattivati dalla penetrazione di CO 2 . I reattivi disidratati possono essere spediti a temperatura ambiente.

8. Etichette, indicazioni e certificati

Due etichette, stampate in nero su carta bianca una in inglese, l’altra in francese, sono fissate su ogni recipiente definitivo; esse devono contenere le indicazioni seguenti:

  1. nome e indirizzo del produttore;
  2. nome del reattivo come figura nel titolo della specificazione pertinente;
  3. nome e quantità dell’antisettico e/o dell’antibiotico oppure menzione dell’assenza di questa sostanze;
  4. dose o, se il reattivo è disidratato, dose e composizione del liquido necessario alla ricostituzione;
  5. data di perenzione;
  6. numero del lotto;
  7. condizioni d’immagazzinamento;
  8. risultati della prova HB-Ag.

Inoltre, tali etichette o le etichette apposte sulla scatola contenente più recipienti definitivi, oppure l’indicazione che accompagna i recipienti, devono contenere le informazioni seguenti:

  1. nome e indirizzo completo del produttore;
  2. nome del reattivo come figura nel titolo della specificazione pertinente;
  3. dose o, se il reattivo è disidratato, dose e composizione del liquido necessario alla ricostituzione;
  4. data dell’ultimo test d’attività;
  5. data di perenzione (ove occorra);
  6. numero del lotto;
  7. descrizione appropriata del modo d’impiego raccomandato dal produttore;
  8. condizioni d’immagazzinamento delle fiale non aperte e precauzioni da prendere dopo l’apertura;
  9. composizione esatta, compresi, ove occorra, gli antisettici e/o gli antibiotici;
  10. menzione che il prodotto contiene o no materie d’origine umana.

Ogni invio dev’essere corredato di un certificato conformemente alle disposizioni dell’articolo 4 dell’Accordo e dell’Allegato al presente Protocollo. Gli esempi d’etichette e di indicazioni sono allegato al presente Protocollo.

Esempio d’etichetta

Consiglio d’Europa

Accordo europeo sullo scambio di reattivi per la determinazione
dei gruppi tissulari

  1. Nome e indirizzo del produttore
  2. Reattivo per l’aggruppamento tissulare anti HL-A
  3. 1 ml oppure Ricostituire con 1 ml d’acqua distillata
  4. Data dell’ultimo controllo d’attività
  5. Data di perenzione
  6. Numero del lotto
  7. Tecnica utilizzabile: linfocitotossicità NIH
  8. Da conservare a … (temp. etc.)
  9. Composizione
  10. Il reattivo contiene siero umano.

Questa etichetta va apposta sulla scatola contenente più recipienti definitivi.

Esempio d’indicazione

Consiglio d’Europa

Accordo europeo sullo scambio di reattivi per la determinazione
dei gruppi tissulari

  1. Laboratorio nazionale di riferimento dell’aggruppamento tissulare 1 Main Street, Metropolis, Westland
  2. Reattivo per aggruppamento tissulare anti HL-AI
  3. N3 Na 0,1 g % di soluzione aggiunta
  4. 1 ml oppure Ricostituire con 1 ml d’acqua distillata
  5. Data di perenzione: 5 dicembre 1975
  6. Numero del lotto: 7257
  7. Da conservare a –70 °C
  8. Risultato del test per accertare la presenza di HB-Ag:

Questa indicazione va apposta su ogni recipiente definitivo.

Allegato al Protocollo

Consiglio d’Europa

Accordo europeo sullo scambio di reattivi per la determinazione
dei gruppi tissulari

Certificato

(Articolo 4)

Da non staccare dall’invio

19

(luogo) (data)

Numero dei colli

Il sottoscritto dichiara che l’invio emarginato

preparato sotto la responsabilità di

Designazione


N. dei lotti

organismo di cui all’articolo 6 dell’Accordo,
è conforme alle specificazioni del Protocollo all’Accordo e che può essere fornito
immediatamente

al destinatario (nome e luogo)

(timbro) (firma) (designazione ufficiale)

Campo di applicazione il 21 giugno 20063

Stati partecipanti

Ratifica
Firmato senza riserva di ratificazione (F)

Entrata in vigore

Belgio

13 settembre

1979

14 ottobre

1979

Cipro

10 maggio

1976

23 aprile

1977

Unione europea

22 novembre

1977 F

22 novembre

1977

Danimarca

5 luglio

1978

6 agosto

1978

Finlandia

22 dicembre

1994

23 gennaio

1995

Francia

22 marzo

1977

23 aprile

1977

Grecia

11 settembre

1987

12 ottobre

1987

Irlanda

18 gennaio

1984 F

19 febbraio

1984

Italia

15 giugno

1983

16 luglio

1983

Liechtenstein

27 gennaio

1983

28 febbraio

1983

Lussemburgo

12 aprile

1978

13 maggio

1978

Paesi Bassi*

12 aprile

1978

13 maggio

1978

Regno Unito

8 febbraio

1979 F

9 marzo

1979

  1. Guernesey

6 maggio

1980

6 maggio

1980

  1. Isola di Man

6 maggio

1980

6 maggio

1980

  1. Jersey

6 maggio

1980

6 maggio

1980

Slovacchia

21 gennaio

1999 F

22 febbraio

1999

Slovenia

4 ottobre

2000

5 novembre

2000

Svizzera

21 novembre

1975

23 aprile

1977

Turchia

1o dicembre

2004

2 gennaio

2005

*

Riserve e dichiarazioni, vedi qui appresso.

Dichiarazione

Paesi Bassi

L’accordo s’applica al Regno in Europa.