Ai fini del presente Accordo si applicano le seguenti definizioni.
«Risultato di mitigazione trasferito a livello internazionale»:
- un «risultato di mitigazione» che corrisponde alla riduzione o all’assorbimento di emissioni pari a una tonnellata metrica di CO2 equivalente (CO2eq) applicando metodi e orientamenti conformemente all’articolo 4 paragrafo 13 dell’Accordo di Parigi;
- un «risultato di mitigazione trasferito a livello internazionale», di seguito denominato «ITMO» (Internationally Transferred Mitigation Outcome), è un risultato di mitigazione trasferito e riconosciuto conformemente all’articolo 8.
«Ente ricevente» è un ente pubblico o privato che riceve gli ITMO riconosciuti in virtù del presente Accordo.
«Attività di mitigazione» è un progetto, un programma o una politica volti a limitare le emissioni di gas a effetto serra.
«Autorizzazione» designa la dichiarazione formale con la quale ogni Parte si impegna pubblicamente, in attesa che siano soddisfatti tutti i requisiti necessari al trasferimento di cui all’articolo 7, a riconoscere il trasferimento internazionale di risultati di mitigazione e il relativo utilizzo ai fini del raggiungimento degli «NDC» (Nationally Determined Contribution) o per altri scopi di mitigazione.
«Rapporto biennale di trasparenza» si riferisce ai rapporti di cui all’articolo 13 dell’Accordo di Parigi.
«Accordo commerciale» è un accordo tra un Ente autorizzato a effettuare trasferimenti e un Ente ricevente che disciplina i termini commerciali relativi al trasferimento internazionale dei risultati delle azioni di mitigazione.
«Rettifica corrispondente» è un elemento dei rapporti previsti dall’Accordo di Parigi volto a garantire che si evitino doppie contabilizzazioni degli ITMO in applicazione dell’articolo 4 paragrafo 13, dell’articolo 6 paragrafo 2 e dell’articolo 13 paragrafo 7 lettera b dell’Accordo di Parigi.
«Ente autorizzato a effettuare trasferimenti» è l’ente pubblico o privato autorizzato dalla Parte trasferente a trasferire risultati di mitigazione riconosciuti in virtù del presente Accordo.
«Certificazione» corrisponde all’iscrizione in un registro di un risultato di mitigazione trasferibile.
«Descrittivo dell’attività di mitigazione» o «MADD» (Mitigation Activity Design Document) è un documento che descrive l’attività di mitigazione.
«Rapporto di monitoraggio» è un rapporto sugli indicatori che consentono di verificare i risultati di un’attività di mitigazione.
«Contributo determinato a livello nazionale» o NDC corrisponde al contributo di una Parte dell’Accordo di Parigi conformemente all’articolo 3.
«Periodo di attuazione dell’NDC» corrisponde al periodo a disposizione di una Parte dell’Accordo di Parigi per raggiungere l’NDC.
«Riconoscimento di trasferimento» corrisponde all’iscrizione di un’informazione in un registro per confermare un trasferimento, senza certificazione di quote.
«Registro» è un sistema digitale per tracciare i risultati di mitigazione e il loro trasferimento.
«Parte ricevente» è la Parte del presente Accordo che riconosce nel proprio registro in quanto ITMO i risultati di mitigazione trasferiti a livello internazionale.
«Parte trasferente» è la Parte del presente Accordo che riconosce nel proprio registro in quanto aggiunte al livello di emissioni coperto dal proprio NDC i risultati di mitigazione trasferiti a livello internazionale.
«Organismo di verifica» è l’organismo indipendente di terza parte approvato da ciascuna delle Parti che verifica i rapporti di monitoraggio.
«Rapporto di verifica» è il rapporto allestito dall’organismo di verifica per confermare l’esattezza di un rapporto di monitoraggio;
«Anno» corrisponde all’anno in cui è stato ottenuto un risultato di mitigazione.