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0.814.012.174.5

Accordo
relativo all’attuazione dell’Accordo di Parigi
sul clima tra la Confederazione svizzera e il Regno
di Thailandia

RU 2022 433

Traduzione

Concluso il 24 giugno 2022
Entrato in vigore il 23 agosto 2022

(Stato 23 agosto 2022)

La Confederazione Svizzera
e
il Regno di Thailandia,
di seguito denominate «Parti»,

tenendo conto delle relazioni amichevoli tra le Parti;

intendendo rafforzare tali relazioni e la cooperazione proficua tra le Parti;

riaffermando l’impegno delle Parti a favore della democrazia, dello Stato di diritto, dei diritti umani e dei diritti fondamentali, in accordo con il diritto internazionale, tra cui lo Statuto delle Nazioni Unite 1 e la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo;

ricordando l’Accordo di Parigi, concluso il 12 dicembre 2015 2 , in particolare gli articoli 2, 3, 4, 6 e 13 e le decisioni pertinenti adottate in virtù di detto Accordo;

ricordando gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite;

sottolineando la necessità di ridurre a zero le emissioni globali nette di carbonio il prima possibile o entro il 2050 su basi di equità e in un contesto di sviluppo sostenibile e nell’intento di sradicare la povertà e riconoscendo che nei Paesi in sviluppo i picchi di emissioni di gas serra persisteranno più a lungo, in virtù dell’articolo 4 paragrafo 1 dell’Accordo di Parigi, tenendo conto dei risultati pubblicati nel rapporto speciale del Gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico (Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC) sulle ripercussioni di un riscaldamento globale pari a 1,5 gradi centigradi al di sopra dei livelli preindustriali e sui relativi percorsi di riduzione delle emissioni globali di gas a effetto serra;

ricordando l’importanza di formulare e comunicare al segretariato dell’Accordo di Parigi la messa a punto, entro la metà del secolo, di strategie a lungo termine a basse emissioni di gas a effetto serra conformemente all’articolo 4 paragrafo 19 dell’Accordo di Parigi;

osservando che la cooperazione su base volontaria di cui all’articolo 6 dell’Accordo di Parigi permette di accrescere l’ambizione delle azioni di mitigazione e di adattamento;

riaffermando l’impegno nell’assicurare la trasparenza ed evitare la doppia contabilizzazione, nel proteggere l’ambiente e nel promuovere uno sviluppo sostenibile nel rispetto dei diritti dell’uomo;

riconoscendo che l’attuale contributo determinato a livello nazionale dalla Confederazione Svizzera nel quadro dell’Accordo di Parigi comprende l’utilizzo di risultati di mitigazione trasferiti a livello internazionale;

osservando che il Regno di Thailandia sta esplorando il potenziale per una cooperazione bilaterale basata sul mercato che può facilitare, accelerare e incrementare lo sviluppo e il trasferimento di tecnologia, lo sviluppo di capacità e l’accesso a risorse finanziarie che sostengono una crescita sostenibile a bassa emissione di carbonio e resiliente al clima e considera il trasferimento internazionale delle riduzioni di emissioni a condizione che non mini il raggiungimento del contributo determinato a livello nazionale;

osservando che ogni Parte può assumere il ruolo di Parte trasferente o Parte ricevente conformemente al presente Accordo;

considerando le linee guida di approccio cooperativo di cui all’articolo 6 paragrafo 2 dell’Accordo di Parigi adottate dalla Conferenza delle Parti che agisce come riunione delle Parti all’Accordo di Parigi (CMA), in occasione della sua terza sessione,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Definizioni generali

Ai fini del presente Accordo si applicano le seguenti definizioni:

«Risultato di mitigazione trasferito a livello internazionale»:

  1. un «risultato di mitigazione» che corrisponde alla riduzione o all’assorbimento di emissioni pari a una tonnellata metrica di CO2 equivalente (CO2eq) applicando metodi e orientamenti conformemente all’Accordo di Parigi;
  2. un «risultato di mitigazione trasferito a livello internazionale», di seguito denominato «ITMO» (Internationally Transferred Mitigation Outcome), è un risultato di mitigazione autorizzato, trasferito e riconosciuto conformemente all’articolo 8.

«Ente ricevente» è un ente che riceve gli ITMO riconosciuti in virtù del presente Accordo.

«Autorizzazione» designa la dichiarazione formale con la quale ogni Parte, conformemente all’articolo 5 del presente Accordo, si impegna pubblicamente, in attesa che siano soddisfatti tutti i requisiti necessari al trasferimento di cui all’articolo 7, a riconoscere il trasferimento internazionale di risultati di mitigazione e il relativo utilizzo.

«Rettifica corrispondente» è un elemento dei rapporti previsti dall’Accordo di Parigi volto a garantire che si evitino doppie contabilizzazioni degli ITMO in applicazione dell’articolo 4 paragrafo 13, dell’articolo 6 paragrafo 2 e dell’articolo 13 paragrafo 7 lettera b dell’Accordo di Parigi.

«Banca dati» è una piattaforma online che fornisce informazioni pubblicamente accessibili sull’attuazione del presente Accordo.

«Ente autorizzato a effettuare trasferimenti» è l’ente autorizzato dalla Parte trasferente, in conformità alle procedure nazionali, a trasferire risultati di mitigazione riconosciuti in virtù del presente Accordo.

«Certificazione» corrisponde all’iscrizione in un registro di un risultato di mitigazione trasferibile.

«Attività di mitigazione» è un progetto o un programma di mitigazione delle emissioni di gas a effetto serra.

«Descrittivo dell’attività di mitigazione» o «MADD» (Mitigation Activity Design Document) è un documento che descrive l’attività di mitigazione.

«Rapporto di monitoraggio» è un rapporto sugli indicatori che consentono di verificare i risultati di un’attività di mitigazione. La responsabilità della preparazione di tale rapporto compete all’Ente autorizzato a effettuare trasferimenti.

«Contributo determinato a livello nazionale» o NDC (Nationally Determined Contribution) corrisponde al contributo di una Parte dell’Accordo di Parigi conformemente all’articolo 3.

«Periodo di attuazione del NDC» corrisponde al periodo a disposizione di una Parte dell’Accordo di Parigi per raggiungere il NDC.

«Riconoscimento di trasferimento» corrisponde all’iscrizione di un’informazione in una banca dati per confermare un trasferimento.

«Registro» è un sistema digitale che traccia il trasferimento, l’acquisizione, la detenzione, la cancellazione e l’utilizzo di risultati di mitigazione.

«Parte ricevente» è la Parte del presente Accordo che riconosce nella propria banca dati in quanto ITMO i risultati di mitigazione trasferiti a livello internazionale.

«Parte trasferente» è la Parte del presente Accordo che riconosce nella propria banca dati in quanto aggiunte al livello di emissioni coperto dal proprio NDC i risultati di mitigazione trasferiti a livello internazionale.

«Organismo di verifica» è l’organismo indipendente di terza parte che verifica i rapporti di monitoraggio.

«Rapporto di verifica» è il rapporto allestito dall’organismo di verifica per confermare l’esattezza di un rapporto di monitoraggio;

«Anno» corrisponde all’anno in cui è stato ottenuto un risultato di mitigazione.

Art. 2 Scopo

Il presente Accordo mira a stabilire il quadro di cooperazione su base volontaria per la realizzazione e/o il riconoscimento del trasferimento internazionale di risultati di mitigazione da utilizzare ai fini del raggiungimento degli NDC o per altri scopi internazionali di mitigazione nel contesto dell’articolo 6 paragrafo 2 dell’Accordo di Parigi. A tale riguardo, entrambe le Parti promuovono lo sviluppo sostenibile e garantiscono l’integrità ambientale e la trasparenza, anche a livello di governo, come pure l’applicazione di una contabilizzazione efficace volta a evitare doppie contabilizzazioni.

Art. 3 Integrità ambientale

Per assicurare l’integrità ambientale dei risultati di mitigazione il cui trasferimento e utilizzo sono autorizzati si applicano i seguenti principi e requisiti minimi:

i risultati di mitigazione sono reali, verificati, aggiunti ai risultati ottenuti e durabili o raggiunti in un sistema che affronti i rischi di una non permanenza e, se pertinente, compensando in modo appropriato eventuali riconversioni;

i risultati di mitigazione si riferiscono alle mitigazioni ottenute tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2030. Le Parti possono convenire un prolungamento di questo periodo previo mutuo accordo tra loro;

l’anno di un risultato di mitigazione e il relativo utilizzo rientrano nello stesso periodo di attuazione dell’NDC;

i risultati di mitigazione devono essere generati da attività che:

  1. non comportano un aumento netto delle emissioni globali,
  2. sono in linea con la strategia a lungo termine di sviluppo a basse emissioni di ogni Parte, se applicabile,
  3. favoriscono la transizione verso uno sviluppo a basse emissioni di gas a effetto serra e resiliente al clima conformemente agli obiettivi di cui agli articoli 2 e 4 paragrafo 1 dell’Accordo di Parigi,
  4. non comprendono attività basate sull’energia nucleare ed evitano di mantenere livelli di emissioni, tecnologie o pratiche ad elevate emissioni di carbonio incompatibili con il raggiungimento dell’obiettivo a lungo termine dell’Accordo di Parigi, in particolare qualsiasi attività basata sull’utilizzo costante di combustibili fossili,
  5. promuovono un’azione climatica più intensa e tutelano contro incentivi a favore di un abbassamento delle ambizioni delle Parti interessate,
  6. considerano il rischio potenziale di rilascio di carbonio, laddove rilevante,
  7. fissano le emissioni di base in modo conservativo al di sotto delle proiezioni delle emissioni «business-as-usual»,
  8. tengono conto di tutte le politiche nazionali rilevanti esistenti e previste, anche a livello legislativo,
  9. prendono in considerazione altri fattori finalizzati a incentivare la Parte trasferente a intensificare la propria attività climatica, e
  10. collegano i risultati di mitigazione alle fonti di finanziamento, ove opportuno.

Art. 4 Sviluppo sostenibile

I risultati di mitigazione il cui trasferimento e utilizzo sono autorizzati devono essere generati da attività che soddisfano i seguenti requisiti, tenendo conto delle prerogative nazionali:

promuovono lo sviluppo sostenibile;

applicano misure volte a ridurre al minimo e, laddove possibile, prevenire ogni sviluppo ambientale negativo e impatti socio-economici compresi quelli, se rilevanti, sulla qualità dell’aria, la biodiversità, l’ineguaglianza sociale e la discriminazione di gruppi di popolazione basata sul genere, sull’etnia o l’età;

rispettano le normative nazionali e internazionali in materia ambientale; e

rispettano i diritti dell’uomo applicabili alle Parti dalla giurisdizione in cui sono stati generati i risultati di mitigazione.

Art. 5 Autorizzazione

Il trasferimento internazionale e l’utilizzo di risultati di mitigazione ai fini del raggiungimento degli NDC o ogni altro scopo internazionale di mitigazione richiede l’autorizzazione di ogni Parte conformemente all’articolo 6 paragrafo 3 dell’Accordo di Parigi, agli articoli 3 e 4 del presente Accordo e ai rispettivi requisiti nazionali.

Ogni Parte stabilisce una procedura che consente agli enti di inoltrare richieste di autorizzazione, pubblica i propri requisiti nazionali, tra cui l’inoltro di un MADD, e informa l’altra Parte in caso di modifiche.

Ogni Parte rende accessibili al pubblico le proprie autorizzazioni, compreso il MADD, in inglese e ne informa l’altra Parte, anche in merito a eventuali modifiche o aggiornamenti apportati nelle autorizzazioni.

Ogni Parte può rivedere la coerenza tra le autorizzazioni corrispondenti e pubblicare una dichiarazione in caso di incoerenze. In assenza di tale dichiarazione, il trasferimento è autorizzato conformemente al paragrafo 1 del presente articolo dopo 30 giorni civili a decorrere dalla data di pubblicazione delle autorizzazioni da parte di entrambe le Parti.

Su richiesta dell’Ente autorizzato a effettuare trasferimenti, ogni Parte può aggiornare o modificare le proprie autorizzazioni secondo le procedure di cui al presente articolo. Gli aggiornamenti e le modifiche assumono validità secondo le modalità previste al paragrafo 4 del presente articolo.

Art. 6 Forma dell’autorizzazione

La dichiarazione di autorizzazione emessa da ciascuna delle Parti fa riferimento al MADD e comprende:

  1. l’identificazione dell’attività di mitigazione che genera i risultati di mitigazione;
  2. la descrizione in particolare delle metodologie di base standard o di riferimento applicate e dei requisiti per i rapporti di monitoraggio e di verifica;
  3. il periodo di certificazione per l’attività di mitigazione;
  4. l’utilizzo autorizzato degli ITMO;
  5. se del caso, la descrizione del/i periodo/i di attuazione degli NDC durante cui è consentito trasferire e utilizzare gli ITMO;
  6. il massimo totale cumulato, in termini assoluti o relativi, dei risultati di mitigazione il cui trasferimento e utilizzo sono autorizzati;
  7. se del caso, il riferimento all’autorizzazione corrispondente dell’altra Parte;
  8. ogni condizione o criterio di eleggibilità per il trasferimento e l’utilizzo dei risultati di mitigazione; e
  9. i metodi applicabili delle rettifiche di cui all’articolo 10 del presente Accordo.

L’autorizzazione della Parte trasferente comprende l’identificazione dell’Ente autorizzato a effettuare trasferimenti.

Art. 7 Monitoraggio, verifica ed esame

Per ogni attività di mitigazione che genera gli ITMO riconosciuti in virtù del presente Accordo sono richiesti rapporti di monitoraggio e relative verifiche. Un organismo di verifica approvato da entrambe le Parti e scelto dall’Ente autorizzato a effettuare trasferimenti prepara un rapporto di verifica e inoltra i rapporti di monitoraggio e di verifica a ogni Parte.

Ogni Parte pubblica informazioni in merito agli organismi di verifica riconosciuti.

Ogni Parte pubblica i rapporti di monitoraggio e di verifica.

Ogni Parte esamina i rapporti di monitoraggio e di verifica basandosi sui requisiti definiti nell’autorizzazione di cui all’articolo 6 paragrafo 1 lettera b del presente Accordo. L’autorizzazione di ogni Parte entra in vigore se non pervengono obiezioni entro 90 giorni civili a decorrere dalla data di inoltro dei rapporti di monitoraggio e di verifica da parte dell’organismo di verifica.

La Parte trasferente pubblica una dichiarazione di esame inoltrandone una notifica alla Parte ricevente e all’Ente autorizzato a effettuare trasferimenti.

Entro 90 giorni civili a decorrere dalla data di inoltro dei rapporti di monitoraggio e di verifica da parte dell’organismo di verifica, la Parte trasferente esamina se i risultati di mitigazione il cui trasferimento è autorizzato soddisfano i seguenti requisiti per il trasferimento:

  1. i risultati di mitigazione non sono oggetto di doppie contabilizzazioni con altri programmi o sistemi di mitigazione nazionali o, sulla base delle migliori informazioni disponibili, di doppie rivendicazioni con altri obiettivi, sistemi o scopi internazionali;
  2. non risultano discrepanze con le disposizioni che figurano nell’autorizzazione corrispondente; e
  3. non risulta alcuna violazione dei diritti dell’uomo o di normative nazionali della Parte trasferente nell’attuazione delle attività di mitigazione che generano i risultati di mitigazione.

Una volta ricevuta dalla Parte trasferente la notifica dall’esito positivo dell’esame, la Parte ricevente conferma entro 30 giorni civili che i requisiti per il trasferimento sono soddisfatti, compresa ogni condizione stabilita nell’autorizzazione. La Parte ricevente pubblica tale conferma inoltrandone una notifica alla Parte trasferente e all’Ente autorizzato a effettuare trasferimenti.

Art. 8 Riconoscimento dei trasferimenti

Ogni Parte riconosce i trasferimenti autorizzati di risultati di mitigazione per i quali sono disponibili dichiarazioni positive delle Parti conformemente all’articolo 7 paragrafi 5 e 6 del presente Accordo:

Su richiesta dell’Ente autorizzato a effettuare trasferimenti, la Parte trasferente notifica il trasferimento all’entità ricevente e alla Parte ricevente. La notifica comprende l’identificazione dell’Ente ricevente e indicazioni sulla quantità di risultati di mitigazione trasferiti, identificativi univoci per ogni risultato di mitigazione che ne specifichino la sottostante attività di mitigazione e l’anno, il metodo applicabile per le rettifiche corrispondenti di cui all’articolo 10 del presente Accordo nonché un riferimento alla relativa autorizzazione.

La Parte trasferente riconosce il trasferimento dei risultati di mitigazione ai sensi dell’articolo 9 come pure i risultati di mitigazione trasferiti operando le rettifiche corrispondenti ai sensi dell’articolo 10 del presente Accordo.

La Parte ricevente riconosce i risultati di mitigazione trasferiti in quanto ITMO ai sensi dell’articolo 9 del presente Accordo.

Art. 9 Banca dati e registro

Per il riconoscimento dei trasferimenti, ogni Parte definisce e allestisce una banca dati dalle caratteristiche seguenti:

  1. è pubblica; e
  2. pubblica e aggiorna periodicamente autorizzazioni di cui all’articolo 5 paragrafo 3 del presente Accordo, notifiche e conferme di esami di cui all’articolo 7 paragrafi 5 e 6 e il riconoscimento di trasferimenti di cui all’articolo 8 paragrafi 2 e 3 del presente Accordo.

Ciascuna parte può definire un registro per tracciare l’emissione, il trasferimento, l’acquisizione, la detenzione, la cancellazione e l’utilizzo delle unità nazionali che rappresentano i risultati della mitigazione autorizzati per il trasferimento e l’uso secondo il presente Accordo. Il registro comprende identificativi univoci per tutti i risultati della mitigazione riconosciuti in virtù del presente Accordo, indicazioni sull’origine delle corrispondenti attività di mitigazione e sull’anno nonché un riferimento alle autorizzazioni richieste per il riconoscimento del trasferimento di risultati di mitigazione.

Le Parti possono definire una banca dati e/o un registro comune per lo scopo di cui al paragrafo 1 del presente articolo e/o per l’emissione, il trasferimento e il tracciamento delle unità internazionali che rappresentano gli ITMO.

Art. 10 Rettifiche corrispondenti

Per evitare doppie contabilizzazioni di ITMO riconosciuti ai sensi del presente Accordo, ogni Parte effettua rettifiche corrispondenti conformi alle linee guida adottate nell’articolo 6 paragrafo 2 dell’Accordo di Parigi.

Art. 11 Rapporto

Ogni Parte inoltra un rapporto contenente informazioni in merito all’implementazione del presente Accordo conformemente alle linee guida adottate nell’articolo 6 paragrafo 2 dell’Accordo di Parigi.

Art. 12 Evitare doppie contabilizzazioni nell’ambito del finanziamento climatico internazionale

Le risorse finanziarie per l’acquisizione degli ITMO riconosciuti in virtù del presente Accordo non sono considerate assistenza fornita o mobilitata conformemente agli articoli 9, 10 e 11 dell’Accordo di Parigi, salvo disposizione diversa delle Parti del presente Accordo conformemente all’articolo 13 paragrafo 13 dell’Accordo di Parigi.

Art. 13 Autorità competenti

Il Regno di Thailandia ha autorizzato:

  1. il Ministero delle risorse naturali e dell’ambiente, tramite l’Ufficio delle risorse naturali nonché della politica e della pianificazione ambientale (ONEP), ad agire in suo nome per attuare il presente Accordo;
  2. l’organo pubblico incaricato di gestire il gas a effetto serra a fungere da amministratore degli standard delle attività di mitigazione e del registro.

La Confederazione Svizzera ha autorizzato il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni, rappresentato dall’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM), ad agire in suo nome per attuare il presente Accordo.

Art. 14 Preoccupazione comune

Le Parti convengono di unire i loro sforzi per combattere la corruzione e, in particolare, dichiarano che ogni regalo, offerta, pagamento, rimunerazione o vantaggio di qualsivoglia tipo e destinato a chiunque, direttamente o indirettamente, per ottenere un’autorizzazione o il riconoscimento di un trasferimento di cui al presente Accordo è considerato atto illegale o pratica di corruzione. Qualsivoglia atto di questo tipo rappresenta un motivo sufficiente per sospendere il riconoscimento di trasferimenti conformemente all’articolo 19 del presente Accordo. Le Parti si informano a vicenda senza indugio in caso di sospetto fondato di atto illegale o pratica di corruzione.

Art. 15 Entrata in vigore

Il presente Accordo entra in vigore 60 giorni dopo la firma delle Parti.

Art. 16 Emendamenti

Qualsivoglia emendamento o modifica al presente Accordo richiede la forma scritta e l’accordo di entrambe le Parti.

Art. 17 Risoluzione delle controversie

Eventuali controversie tra le Parti in merito all’interpretazione o all’applicazione del presente Accordo sono risolte amichevolmente per via diplomatica tramite negoziati diretti.

Art. 18 Denuncia del presente Accordo

Ogni Parte può denunciare il presente Accordo mediante notifica scritta all’altra Parte. Tale denuncia entra in vigore dopo quattro anni civili a decorrere dal termine del periodo di attuazione dell’NDC durante il quale la denuncia è stata notificata, ovvero al più presto il 1° gennaio 2035.

La Parte trasferente informa senza indugio gli Enti autorizzati a effettuare i trasferimenti in merito alla denuncia dell’Accordo.

Art. 19 Sospensione del riconoscimento di trasferimenti

Ogni Parte può sospendere il riconoscimento di un trasferimento se:

  1. l’altra Parte non rispetta l’articolo 4 paragrafo 2 dell’Accordo di Parigi, tenuto conto che la valutazione del mancato rispetto si fonda sulle considerazioni pertinenti fatte dal comitato istituito conformemente all’articolo 15 dell’Accordo di Parigi;
  2. l’altra Parte non rispetta le disposizioni degli articoli 5, 7, 10, 11 o 12 del presente Accordo.

La sospensione del riconoscimento di trasferimenti, compresa la motivazione della sospensione, è comunicata all’altra Parte mediante notifica scritta e concede la possibilità all’altra Parte di fornire una giustificazione alla sua inadempienza o di proporre una soluzione. In assenza di una giustificazione accettata o di una proposta di soluzione approvata mutualmente, la sospensione entra in vigore dopo 30 giorni civili a decorrere dalla data di ricezione della notifica scritta o in seguito, secondo quanto specificato in detta notifica.

Art. 20 Estinzione

Il presente Accordo e tutte le autorizzazioni in virtù del presente Accordo si estinguono nel momento in cui una delle Parti si ritira dall’Accordo di Parigi.

L’estinzione entra in vigore il giorno stesso dell’entrata in vigore del ritiro della Parte dall’Accordo di Parigi. Fatto a Berna, il 24 giugno 2022, in due originali in lingua inglese, thai e tedesca, ogni testo facente ugualmente fede. In caso di divergenze prevale la versione inglese.

Per la
Confederazione Svizzera:

Simonetta Sommaruga

Per il
Regno di Thailandia:

Varawut Silpa-archa