Dopo il paragrafo 1 ter dell’articolo 4 del Protocollo 2 va inserito il seguente paragrafo: 1 quater . Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente paragrafo, ogni Parte interdirà l’importazione della sostanza controllata di cui in Allegato E da tutti gli Stati che non sono Parte al presente Protocollo.
B. Articolo 4 paragrafo 2quaterDopo il paragrafo 2 ter dell’articolo 4 del Protocollo va inserito il seguente paragrafo: 2 quater . Dopo un anno dalla data di entrata in vigore del presente paragrafo, ogni Parte interdirà l’esportazione della sostanza controllata di cui in Allegato E verso tutti gli Stati che non sono Parte al presente Protocollo.
C. Articolo 4 paragrafi 5–7Nei paragrafi 5–7 dell’articolo 4 del Protocollo, le parole: e del gruppo II dell’Allegato C saranno sostituite da: e del gruppo II dell’Allegato C e dell’Alle gato E
D. Articolo 4 paragrafo 8Nel paragrafo 8 dell’articolo 4 del Protocollo, le parole: l’articolo 2G saranno sostituite da: gli articoli 2G e 2H
E. Articolo 4A Controllo del commercio con le PartiAl Protocollo va aggiunto il seguente articolo 4A: 1. Qualora, dopo la data di dismissione ad essa applicabile per una sostanza controllata, una Parte, nonostante abbia adottato tutte le misure possibili per ottemperare agli obblighi di cui al Protocollo, non sia in grado di sospendere la produzione di quella sostanza per consumo interno, diverso dagli usi che le Parti hanno convenuto essere usi di primaria importanza, vieterà l’esportazione di quantità usate, riciclate e recuperate di quella sostanza, per scopi diversi dalla distruzione. 2. Il paragrafo 1 del presente articolo si applica senza pregiudicare il contenuto dell’articolo 11 della Convenzione e la procedura di non ottemperanza messa a punto ai sensi dell’articolo 8 del Protocollo.
F. Articolo 4B AutorizzazioniAl Protocollo va aggiunto il seguente articolo 4B: 1. Ogni Parte, entro il 1° gennaio 2000 o entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente articolo per essa a seconda della data posteriore, creerà ed attuerà un sistema per autorizzare le importazioni e le esportazioni di sostanze controllate nuove, usate, riciclate e recuperate di cui agli Allegati A à E. 2. Fermo restando il paragrafo 1 del presente articolo, ogni Parte che agisce ai sensi del paragrafo 1 dell’articolo 5 e che decide di non essere in grado di creare ed attuare un sistema per autorizzare le importazioni e le esportazioni di sostanze controllate di cui agli Allegati C ed E, può rinviare l’adozione di tali misure fino al 1° gennaio 2005, rispettivamente fino al 1° gennaio 2002. 3. Ogni Parte, entro tre mesi dalla data in cui ha adottato il suo sistema di autorizzazione, riferisce al Segretariato circa la creazione ed il funzionamento di tale sistema. 4. Il Segretariato preparerà e distribuirà periodicamente a tutte le Parti un elenco delle Parti che hanno ad esso inviato la relazione sui loro sistemi di autorizzazione ed inoltrerà tali informazioni al Comitato Esecutivo, che li esaminerà ed elaborerà le adeguate raccomandazioni alle Parti.