Lexipedia

0.814.20

Convenzione
sulla protezione e l’utilizzazione dei corsi d’acqua
transfrontalieri e dei laghi internazionali

RU 1997 835; FF 1994 I 233

Traduzione

Conclusa a Helsinki 17 marzo 1992
Approvata dall’Assemblea federale il 2 giugno 19941
Ratificata dalla Svizzera con strumento depositato il 23 maggio 1995
Entrata in vigore per la Svizzera il 6 ottobre 1996

(Stato 23 luglio 2024)

Preambolo

Le Parti alla presente Convenzione,

Consapevoli che la protezione e l’utilizzazione dei corsi d’acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali sono compiti importanti ed urgenti che potranno essere svolti in maniera efficace solo mediante una più intensa cooperazione,

Preoccupati per gli effetti pregiudizievoli a breve o lungo termine che le modifiche dello stato dei corsi d’acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali possono o minacciano di avere sull’ambiente, sull’economia e sul benessere dei Paesi membri della Commissione economica per l’Europa (CEE),

Sottolineando la necessità di rafforzare i provvedimenti adottati a livello nazionale ed internazionale per prevenire, controllare e ridurre la discarica di sostanze pericolose nell’ambiente acquatico e diminuire l’eutrofizzazione e l’acidificazione nonché l’inquinamento di origine tellurica nell’ambiente marino, in particolare nelle zone costiere,

Notando con soddisfazione gli sforzi già intrapresi dai governi dei Paesi della CEE per rafforzare la cooperazione a livello bilaterale e multilaterale, in vista di prevenire, controllare e ridurre l’inquinamento transfrontaliero, assicurare una gestione durevole dell’acqua, preservare le risorse di acqua e tutelare l’ambiente,

Richiamando le disposizioni ed i principi pertinenti della Dichiarazione della Conferenza di Stoccolma sull’ambiente, dell’Atto finale della Conferenza per sicurezza e la cooperazione in Europa (CSCE), dei documenti finali delle riunioni di Madrid e di Vienna, dei rappresentanti degli Stati partecipanti alla CSCE e della Strategia regionale per la tutela dell’ambiente e l’utilizzazione razionale delle risorse naturali nei Paesi membri della CEE nel periodo che va fino all’anno 2000 e oltre,

Consapevoli del ruolo svolto dalla Commissione economica delle Nazioni Unite per l’Europa di incoraggiare la cooperazione internazionale ai fini della prevenzione, del controllo e della riduzione dell’inquinamento delle acque transfrontaliere e dell’utilizzazione durevole di queste acque, e richiamando a tal fine la Dichiarazione di principio della CEE sulla prevenzione dell’inquinamento delle acque, compreso l’inquinamento transfrontaliero, e sulla lotta contro questo inquinamento; la Dichiarazione di principio della CEE sulla utilizzazione razionale dell’acqua; i Principi della CEE relativi alla cooperazione nel campo delle acque transfrontaliere; la Carta della CEE per la gestione delle acque sotterranee ed il Codice di condotta relativo all’inquinamento accidentale delle acque interne transfrontaliere;

Facendo riferimento alle decisioni I (42) e I (44) adottate dalla Commissione economica per l’Europa, rispettivamente nella sua quarantaduesima e quarantaquattresima sessione, ed ai risultati della Riunione della CSCE sulla protezione ambientale (Sofia (Bulgaria), 17 ottobre–3 novembre 1989),

Sottolineando che la cooperazione tra i Paesi membri in materia di protezione e di utilizzazione delle acque transfrontaliere deve essere prioritaria mediante la elaborazione di accordi tra Paesi rivieraschi delle stesse acque, in particolare se tali accordi non esistono ancora,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Definizioni

Ai fini della presente Convenzione,

L’espressione «acque transfrontaliere» significa tutte le acque superficiali e sotterranee che delimitano le frontiere tra due Stati o più, le attraversano o sono situate su queste frontiere; nel caso di acque transfrontaliere che si gettano in mare senza formare un estuario, il limite di queste acque è una linea diritta tracciata attraverso la loro imboccatura tra i punti limiti della linea di basso mare sulle rive;

L’espressione «impatto transfrontaliero» significa qualsiasi effetto pregiudizievole importante, prodotto sull’ambiente di una zona soggetta alla giurisdizione di un’altra Parte, da una modifica dello stato delle acque transfrontaliere causata da una attività umana la cui origine fisica è interamente o parzialmente situata in una zona soggetta alla giurisdizione di una Parte. Questo effetto sull’ambiente può assumere varie forme: pregiudizio alla salute e alla sicurezza dell’uomo, alla flora, alla fauna, al suolo, all’aria, all’acqua, al clima, al paesaggio ed ai monumenti storici o ad altre costruzioni o interazioni di parecchi di questi fattori; può trattarsi anche di un pregiudizio al patrimonio culturale o alle condizioni socio-economiche derivanti da modifiche di questi fattori;

L’espressione «Parte» significa, salvo se diversamente indicato nel testo, una Parte contraente alla presente Convenzione;

L’espressione «Parti rivierasche» significa le Parti limitrofe delle stesse acque transfrontaliere;

L’espressione «organo comune» significa ogni commissione bilaterale o multilaterale o ogni altro meccanismo istituzionale appropriato di cooperazione tra le Parti rivierasche;

L’espressione «sostanze pericolose» significa le sostanze tossiche, cancerogene, mutagene, teratogene o bio-accumulative, soprattutto quando sono persistenti;

La definizione dell’espressione «tecnologia disponibile ottimale» figura all’annesso I della presente Convenzione.

Parte I: Disposizioni applicabili a tutte le parti

Art. 2 Disposizioni generali

Le Parti adottano ogni misura appropriata per prevenire, controllare e ridurre ogni impatto transfrontaliero.

In particolare, le Parti adottano ogni misura appropriata:

  1. per prevenire, controllare e ridurre l’inquinamento delle acque avente o rischiante di avere un impatto transfrontaliero;
  2. per vigilare affinché le acque transfrontaliere siano utilizzate allo scopo di assicurare una gestione dell’acqua che tenga conto dell’ambiente e sia razionale, nonché la conservazione delle risorse di acqua e la protezione dell’ambiente;
  3. per vigilare affinché le acque transfrontaliere siano utilizzate in maniera ragionevole ed equa, tenendo conto in particolare del loro carattere transfrontaliero, in caso di attività che comportino o rischino di comportare un impatto transfrontaliero;
  4. per assicurare la conservazione e, se del caso, il ripristino degli ecosistemi.

Le misure di prevenzione, di controllo e di riduzione dell’inquinamento dell’acqua sono adottate, se possibile, alla fonte.

Queste misure non provocano, direttamente o indirettamente, trasferimento di inquinamento verso altri ambienti.

Nell’adottare i provvedimenti di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, le Parti sono guidate dai seguenti principi:

  1. un principio cautelativo, in base al quale non sarà differita l’attuazione di provvedimenti destinati ad evitare che la discarica di sostanze pericolose possa avere un impatto transfrontaliero, visto e considerato che la ricerca scientifica non ha dimostrato appieno l’esistenza di un vincolo di causalità tra queste sostanze da una parte ed un eventuale impatto transfrontaliero, d’altra parte;
  2. il principio secondo il quale «chi inquina, paga», in virtù del quale i costi delle misure di prevenzione, di controllo e di riduzione dell’inquinamento sono a carico di colui che inquina;
  3. le risorse in acqua sono gestite in modo da corrispondere alle esigenze della generazione attuale, senza tuttavia che venga compromessa la capacità delle generazioni future di soddisfare le loro esigenze.

Le Parti rivierasche cooperano su una base di uguaglianza e di reciprocità, in particolare per mezzo di accordi bilaterali e multilaterali, in vista di elaborare politiche, programmi e strategie armonizzate, applicabili a tutti i bacini idrografici interessati o a parte di essi, e finalizzati a prevenire, controllare e ridurre l’impatto transfrontaliero ed a tutelare l’ambiente delle acque transfrontaliere o l’ambiente sul quale queste acque esercitano un’influenza, compreso l’ambiente marino.

L’attuazione della presente Convenzione non deve dar luogo ad un deterioramento dello stato dell’ambiente né ad un accrescimento dell’impatto transfrontaliero.

Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano il diritto delle Parti di adottare e di applicare individualmente o congiuntamente misure più severe di quelle enunciate nella presente Convenzione.

Art. 3 Prevenzione, controllo e riduzione

Ai fini della prevenzione, del controllo e della riduzione dell’impatto transfrontaliero, le Parti elaborano, adottano, applicano misure giuridiche, amministrative, economiche, finanziarie e tecniche pertinenti, sforzandosi di armonizzarle in tutta la misura del possibile, per fare in modo, in particolare:

  1. che l’emissione di inquinanti sia evitata, controllata e ridotta alla fonte grazie all’applicazione, in particolare, di tecniche poco inquinanti o senza detriti;
  2. che le acque transfrontaliere siano protette dall’inquinamento proveniente da fonti circoscritte per mezzo di un sistema che subordini le discariche di acque reflue al rilascio di una autorizzazione da parte delle autorità nazionali competenti e che le discariche autorizzate siano sorvegliate e controllate;
  3. che i limiti fissati nell’autorizzazione per la discarica delle acque reflue siano basati sulla migliore tecnologia disponibile applicabile alla discarica di sostanze pericolose;
  4. che prescrizioni più rigorose che possono giungere in determinati casi fino al divieto siano imposte qualora la qualità delle acque riceventi o l’ecosistema lo esigano;
  5. che venga almeno applicato alle acque reflue urbane, gradualmente se del caso, un trattamento biologico o modalità di trattamento equivalente;
  6. che adeguati provvedimenti siano adottati, avvalendosi per esempio della migliore tecnologia disponibile, per ridurre gli apporti di alimentazione provenienti da fonti industriali ed urbane;
  7. che siano elaborate ed applicate misure appropriate nonché metodologie ambientali ottimali, al fine di ridurre gli apporti di alimenti e di sostanze pericolose provenienti da fonti diffuse, in particolare quando la fonte principale è l’agricoltura (all’Annesso II della presente Convenzione troviamo linee direttive per l’elaborazione di metodologie ambientali ottimali);
  8. che ci si possa avvalere della valutazione dell’impatto sull’ambiente e di altri mezzi di valutazione;
  9. che sia incoraggiata la gestione durevole delle risorse di acqua compresa l’applicazione di un approccio eco-sistemico;
  10. che siano elaborati dispositivi di intervento;
  11. che siano adottate misure specifiche supplementari per evitare l’inquinamento delle acque sotterranee;
  12. che sia ridotto al minimo il rischio di inquinamento accidentale.

A tal fine, ciascuna Parte stabilisce, in base alla migliore tecnologia disponibile, limiti di emissione per le discariche nelle acque di superficie provenienti da fonti circoscritte, espressamente applicabili ai vari settori industriali o branche dell’industria da cui provengono le sostanze pericolose. Tra le misure appropriate di cui al paragrafo 1 del presente articolo per prevenire, controllare e ridurre le discariche di sostanze pericolose nelle acque provenienti da fonti circoscritte o diffuse, può figurare il divieto totale o parziale della produzione o dell’uso di questo genere di sostanze. Sarà tenuto conto degli elenchi di questi settori industriali o branche dell’industria, nonché delle liste delle sostanze pericolose in questione, stabilite nell’ambito di convenzioni o di regolamenti internazionali applicabili al settore oggetto della presente Convenzione.

Inoltre ciascuna Parte stabilisce, se del caso, obiettivi di qualità dell’acqua ed adotta criteri di qualità dell’acqua al fine di prevenire, controllare e ridurre l’impatto transfrontaliero. Nell’annesso III alla presente Convenzione vengono date indicazioni generali per definire questi obiettivi e questi criteri. Se necessario, le Parti provvederanno ad aggiornare questo Annesso.

Art. 4 Sorveglianza

Le Parti predispongono programmi per sorvegliare lo stato delle acque transfrontaliere.

Art. 5 Ricerca-sviluppo

Le Parti si comunicano i risultati di questi programmi di ricerca in attuazione dell’articolo 6 della presente Convenzione.

Le Parti cooperano alla esecuzione dei lavori di ricerca-sviluppo su tecniche efficaci di prevenzione, di controllo e di riduzione dell’impatto transfrontaliero. A tal fine esse si sforzano a livello bilaterale e/o multilaterale, ed in considerazione delle attività di ricerca svolte nelle istanze internazionali competenti, di intraprendere o di intensificare, se del caso, particolari programmi di ricerca volti in particolar modo:

  1. a mettere a punto metodi di valutazione della tossicità delle sostanze pericolose e del carattere nocivo degli inquinanti;
  2. a migliorare le conoscenze relative alla comparsa, alla ripartizione ed agli effetti ambientali degli inquinanti nonché ai procedimenti implicati;
  3. a mettere a punto e ad applicare tecnologie, metodi di produzione e modalità di consumo che rispettino l’ambiente;
  4. a sopprimere progressivamente e/o sostituire le sostanze che rischiano di avere un impatto transfrontaliero;
  5. ad elaborare metodi per l’eliminazione delle sostanze pericolose, che rispettino l’ambiente;
  6. a concepire metodi speciali per migliorare lo stato delle acque transfrontaliere;
  7. a concepire opere idrauliche e tecniche di regolarizzazione delle acque che rispettino l’ambiente;
  8. a procedere alla valutazione materiale e finanziaria dei danni derivanti dall’impatto transfrontaliero.

Art. 6 Scambio di informazioni

Le Parti procedono il prima possibile ad uno scambio di informazioni il più ampio possibile sulle questioni che sono oggetto delle disposizioni della presente Convenzione.

Art. 7 Responsabilità

Le Parti appoggiano adeguate iniziative internazionali volte ad elaborare regole, criteri e procedure relative alla responsabilità.

Art. 8 Protezione dell’informazione

Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano né i diritti né gli obblighi delle Parti di tutelare, in conformità al loro ordinamento nazionale ed ai regolamenti supranazionali applicabili, le informazioni protette dal segreto industriale e commerciale, compresa la proprietà intellettuale o inerenti alla sicurezza nazionale.

Parte II: Disposizioni applicabili alle Parti rivierasche

Art. 9 Cooperazione bilaterale e multilaterale

Le Parti rivierasche concludono, su una base di uguaglianza e di reciprocità, accordi bilaterali o multilaterali o altre intese, qualora ancora non esistano, oppure adattano quelle già esistenti, nel caso ciò sia necessario per eliminare le contraddizioni con i principi fondamentali della presente Convenzione, al fine di definire le loro reciproche relazioni e la condotta da adottare per quanto concerne la prevenzione, il controllo e la riduzione dell’impatto transfrontaliero. Le Parti rivierasche specificano il bacino idrografico, ovvero la (o le) Parte(i) di questo bacino che sono oggetto di una cooperazione. Tali accordi o intese includono le questioni pertinenti di cui alla presente Convenzione, nonché ogni altra questione alla quale le Parti rivierasche possano ritenere necessario di cooperare.

Gli accordi o le intese di cui al paragrafo 1 del presente articolo prevedono la creazione di organi comuni. Le competenze di questi organi comuni sono in particolare, e fatti salvi gli accordi o le intese pertinenti esistenti, le seguenti:

  1. raccogliere, riunire e valutare i dati al fine di identificare le fonti di inquinamento che rischiano di avere un impatto transfrontaliero;
  2. elaborare programmi comuni di sorveglianza dell’acqua dal punto di vista qualitativo e quantitativo;
  3. compilare inventari e scambiare informazioni sulle fonti di inquinamento di cui al paragrafo 2 a) del presente articolo;
  4. stabilire limiti di emissione per le acque reflue e valutare l’efficacia dei programmi di lotta contro l’inquinamento;
  5. definire obiettivi e criteri comuni di qualità dell’acqua in considerazione delle disposizioni del paragrafo 3 dell’articolo 3 della presente Convenzione, e proporre provvedimenti adeguati per preservare e, se del caso, migliorare la qualità dell’acqua;
  6. elaborare programmi di azione concertati per ridurre il carico di inquinamento proveniente sia da fonti regolari (ad esempio, urbane ed industriali) sia da fonti diffuse (in particolare l’agricoltura);
  7. istituire procedure di allerta e di allarme;
  8. fungere da quadro per lo scambio di informazioni sulle utilizzazioni dell’acqua e delle installazioni connesse esistenti e previste che rischiano di avere un impatto tranfrontaliero;
  9. promuovere la cooperazione e lo scambio di informazioni sulla migliore tecnologia disponibile in conformità con le disposizioni dell’articolo 13 della presente Convenzione ed incoraggiare la cooperazione nel quadro dei programmi di ricerca scientifica;
  10. partecipare alla realizzazione di studi sull’impatto ambientale relativi alle acque trasnfrontaliere, secondo i regolamenti internazionali pertinenti.

Qualora uno Stato costiero, Parte alla presente Convenzione, sia direttamente e considerevolmente pregiudicato da un impatto transfrontaliero, le Parti rivierasche possono, se sono tutte d’accordo, invitare questo Stato costiero a svolgere un ruolo adeguato nelle attività degli organi comuni multilaterali istituiti dalle Parti rivierasche di tali acque transfrontaliere.

Gli organi comuni ai sensi della presente Convenzione invitano gli organi comuni istituiti dagli Stati costieri al fine di tutelare l’ambiente marino che subisce direttamente un impatto transfrontaliero a cooperare per armonizzare i loro lavori e prevenire, controllare e ridurre questo impatto transfrontaliero.

Qualora esistano due organi comuni o più nello stesso bacino idrografico, questi si sforzano di coordinare le loro attività al fine di rafforzare la prevenzione, il controllo e la riduzione dell’impatto transfrontaliero in questo bacino.

Art. 10 Consultazioni

Sono organizzate tra le Parti rivierasche consultazioni in base a principi di reciprocità, di buona fede e di buon vicinato, a richiesta di una qualsiasi tra le Parti. Tali consultazioni sono volte ad instaurare una cooperazione riguardo ai problemi che sono oggetto delle disposizioni della presente Convenzione. Ogni consultazione di questo tipo si svolge tramite un organo comune creato in applicazione dell’articolo 9 della presente Convenzione, qualora tale organo esista.

Art. 11 Sorveglianza e valutazione comune

Nell’ambito della cooperazione generale prevista all’articolo 9 della presente Convenzione o di intese particolari, le Parti rivierasche elaborano ed applicano programmi comuni al fine di sorvegliare lo stato delle acque transfrontaliere, comprese le piene ed i ghiacci galleggianti, e l’impatto transfrontaliero.

Le parti rivierasche si mettono d’accordo sui parametri d’inquinamento e sugli inquinanti la cui discarica e la cui concentrazione nelle acque transfrontaliere sono oggetto di una sorveglianza regolare.

Le Parti rivierasche procedono, ad intervalli regolari, a valutazioni comuni o coordinate dello stato delle acque transfrontaliere e dell’efficacia dei provvedimenti adottati per prevenire, controllare e ridurre l’impatto transfrontaliero. I risultati di queste valutazioni sono comunicati al pubblico secondo le disposizioni dell’articolo 16 della presente Convenzione.

A tal fine, le Parti rivierasche armonizzano le regole relative alla preparazione ed all’attuazione di programmi di sorveglianza, sistemi di misurazione, dispositivi, tecniche di analisi, metodi di trattamento e di valutazione dei dati e metodi di registrazione degli inquinanti discaricati.

Art. 12 Attività comuni di ricerca-sviluppo

Nel quadro della cooperazione generale prevista all’articolo 9 della presente Convenzione o di intese speciali, le Parti rivierasche intraprendono attività particolari di ricerca-sviluppo in vista di conseguire gli obiettivi ed i criteri qualitativi dell’acqua che hanno deciso di comune accordo di stabilire e di adottare, e di attenersi a tali obiettivi e criteri.

Art. 13 Scambio di informazioni tra le Parti rivierasche

Le Parti rivierasche scambiano, nell’ambito di accordi o di altre intese pertinenti concluse secondo l’articolo 9 della presente Convenzione, i dati ragionevolmente disponibili, in particolare sulle seguenti questioni:

  1. stato ambientale delle acque transfrontaliere;
  2. esperienza acquisita nell’attuazione e nello sfruttamento della migliore tecnologia disponibile e dei risultati dei lavori di ricerca-sviluppo;
  3. dati relativi alle emissioni e dati di monitoraggio;
  4. provvedimenti adottati e previsti per prevenire, controllare e ridurre l’impatto transfrontaliero;
  5. autorizzazioni o disposizioni regolamentari rilasciate dall’Autorità competente o dall’Organo appropriato e concernente le discariche di acque reflue.

Al fine di armonizzare i limiti di emissione, le Parti rivierasche procedono a scambi di informazioni sulle loro rispettive regolamentazioni nazionali.

Qualora una Parte rivierasca domandi ad una altra Parte rivierasca di comunicarLe dati o informazioni che non sono disponibili, quest’ultima Parte fa ogni sforzo per accedere alla domanda ma può anteporre all’espletamento della richiesta la condizione che la Parte che ha fatto la domanda prenda a proprio carico le spese ragionevoli derivanti dalla raccolta e, se del caso, dall’elaborazione di tali dati o informazioni.

Ai fini dell’applicazione della presente Convenzione, le Parti rivierasche facilitano lo scambio della migliore tecnologia disponibile, favorendo in particolare: lo scambio commerciale della tecnologia disponibile; i contatti e la cooperazione industriali diretti, ivi compreso con le co-imprese; scambio di informazioni e di dati di esperienza, erogazione di assistenza tecnica. Inoltre le Parti rivierasche intraprendono programmi comuni di formazione ed organizzano i seminari e le riunioni necessarie.

Art. 14 Sistemi di allerta e di allarme

Le Parti rivierasche si informano reciprocamente, senza indugio, di ogni situazione di crisi suscettibile di avere un impatto transfrontaliero. Esse installano, se del caso, e sfruttano sistemi coordinati o comuni di comunicazione, di allerta e di allarme allo scopo di ottenere e di trasmettere informazioni. Questi sistemi funzionano per mezzo di procedure e di mezzi compatibili di trasmissione e di elaborazione dati, stabiliti di comune accordo tra le Parti rivierasche. Le Parti rivierasche si informano reciprocamente in merito alle Autorità competenti o ai punti di contatto a tal fine designati.

Art. 15 Assistenza reciproca

In caso di situazione di crisi, le Parti rivierasche si prestano reciprocamente assistenza su richiesta, in base a procedure da stabilire in conformità con il paragrafo 2 del presente articolo.

Le Parti rivierasche definiscono ed adottano di comune accordo procedure di reciproca assistenza vertenti in particolar modo sulle seguenti questioni:

  1. direzione, controllo, coordinamento e supervisione dell’assistenza;
  2. agevolazioni e servizi che la Parte che richiede assistenza deve fornire localmente, compresa, se del caso, la semplificazione degli adempimenti doganali;
  3. intese miranti a liberare la Parte che fornisce l’assistenza e/o il suo personale da ogni responsabilità, ad indennizzarla e/o a concederle un risarcimento, nonché a consentire il transito sul territorio di Parti terze, se del caso;
  4. modalità di rimborso dei servizi di assistenza.

Art. 16 Informazione del pubblico

Le Parti rivierasche vigilano affinché le informazioni relative allo stato delle acque transfrontaliere, ai provvedimenti adottati o previsti per prevenire, controllare e ridurre l’impatto transfrontaliero e l’efficacia di queste misure siano accessibili al pubblico. A tal fine, le Parti rivierasche fanno in modo che le seguenti informazioni siano messe a disposizione del pubblico:

  1. gli obiettivi qualitativi dell’acqua;
  2. le autorizzazioni rilasciate ed i criteri da osservare di conseguenza;
  3. i risultati dei prelievi di campioni d’acqua e di effluenti effettuati a fini di monitoraggio e di valutazione, nonché i risultati dei controlli messi in atto per determinare in che misura gli obiettivi qualitativi dell’acqua o i criteri enunciati nelle autorizzazioni sono rispettati.

Le Parti rivierasche vigilano affinché il pubblico possa avere accesso a queste informazioni in ogni momento ragionevole e possa venirne gratuitamente a conoscenza, e mettono a disposizione del pubblico attrezzature sufficienti affinché sia possibile ottenere copie di queste informazioni dietro pagamento di un ragionevole corrispettivo.

Parte III: Disposizioni istituzionali e disposizioni finali

Art. 17 Riunione delle Parti

La prima riunione delle Parti è convocata non oltre un anno dopo la data di entrata in vigore della presente Convenzione. In seguito, avranno luogo riunioni ordinarie ogni tre anni o ad intervalli più ravvicinati fissati dal Regolamento interno. Le Parti terranno una riunione straordinaria, qualora sia stato così deciso in una riunione ordinaria ovvero una di loro abbia fatto domanda in tal senso per iscritto, sotto riserva che detta domanda abbia ricevuto l’appoggio di un terzo almeno delle Parti nei sei mesi successivi alla sua comunicazione all’insieme delle Parti.

Durante le loro riunioni, le Parti seguono l’attuazione della presente Convenzione e tenendo a mente questo obiettivo:

  1. esaminano le loro politiche e procedure metodologiche in materia di protezione e di utilizzazione delle acque transfrontaliere, in vista di migliorare ulteriormente la protezione e l’utilizzazione di queste acque;
  2. si comunicano reciprocamente gli insegnamenti che traggono dalla conclusione e dall’attuazione di accordi bilaterali e multilaterali o di altre intese relative alla protezione ed all’utilizzazione delle acque transfrontaliere, di cui una o più di esse sono Parti;
  3. sollecitano, se del caso, i servizi degli organi competenti della CEE nonché di altri organi internazionali o di taluni comitati competenti per tutte le questioni connesse con la realizzazione degli obiettivi della presente Convenzione;
  4. nella loro prima riunione, esaminano il regolamento interno delle loro riunioni e lo adottano per consenso;
  5. esaminano ed adottano proposte di emendamenti alla presente Convenzione;
  6. prendono in esame ed intraprendono ogni altra azione che potrebbe rivelarsi necessaria ai fini della presente Convenzione.

Art. 18 Diritto di voto

Sotto riserva delle disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo, le Parti alla presente Convenzione hanno ciascuna un voto.

Le Organizzazioni d’integrazione economica regionale, nei settori di loro competenza, dispongono, per esercitare il loro diritto di voto, di un numero di voti pari al numero dei loro Stati membri che sono Parti alla presente Convenzione. Queste organizzazioni non esercitano il loro diritto di voto se gli Stati membri esercitano il loro, e viceversa.

Art. 19 Segretariato

Il Segretario esecutivo della Commissione economica per l’Europa esercita le seguenti funzioni di segretariato:

  1. convoca e prepara le riunioni delle Parti;
  2. trasmette alle Parti i rapporti ed altre informazioni ricevute in applicazione delle disposizioni della presente Convenzione;
  3. adempie ad ogni altra funzione che può essergli assegnata dalle Parti.

Art. 20 Annessi

Gli annessi alla presente Convenzione sono parte integrante della Convenzione.

Art. 21 Emendamenti alla Convenzione

Ogni Parte può proporre emendamenti alla presente Convenzione.

Le proposte di emendamenti alla presente Convenzione sono esaminate nel corso di una riunione delle Parti.

Il testo di ogni proposta di emendamento alla presente Convenzione viene sottoposto per iscritto al Segretario esecutivo della Commissione economica per l’Europa che lo comunica a tutte le Parti almeno novanta giorni prima della riunione durante la quale l’emendamento è proposto per adozione.

Ogni emendamento alla presente Convenzione è adottato per consenso dai rappresentanti delle Parti alla Convenzione presenti ad una riunione delle Parti ed entra in vigore nei confronti delle Parti alla Convenzione che l’hanno accettato il novantesimo giorno successivo alla data in cui due terzi tra di loro hanno depositato presso il Depositario il loro strumento di accettazione dell’emendamento. L’emendamento entra in vigore nei confronti di ogni altra Parte, il novantesimo giorno successivo alla data in cui questa Parte ha depositato il suo strumento di accettazione dell’emendamento.

Art. 22 Soluzione delle controversie

Qualora una controversia sorga tra due o più Parti riguardo all’interpretazione o all’applicazione della presente Convenzione, queste Parti ricercheranno una soluzione per via negoziale o con ogni altro metodo di soluzione delle controversie che ritengono accettabile.

Nel firmare, ratificare, accettare ed approvare la presente Convenzione, o aderirvi, o in ogni altro momento successivo, una Parte può significare per iscritto al Depositario che, per le controversie che non sono state risolte secondo il paragrafo 1 del presente articolo, essa accetta di considerare come obbligatorio(i), nelle sue relazioni con ogni Parte che accetta lo stesso obbligo, uno o entrambi i mezzi di regolamento delle controversie di cui in appresso:

  1. Presentazione della controversia alla Corte internazionale di Giustizia;
  2. Arbitrato, secondo la procedura esposta all’annesso IV.

Qualora le Parti alla controversia abbiano accettato entrambi i mezzi di soluzione delle controversie di cui al paragrafo 2 del presente articolo, la controversia potrà essere presentata solo alla Corte internazionale di Giustizia a meno che le Parti non convengano diversamente.

Art. 23 Firma

La presente Convenzione è aperta ad Helsinki, dal 17 al 18 marzo 1992 compreso, e successivamente presso la Sede dell’Organizzazione delle Nazioni Unite a New York, fino al 18 settembre 1992, alla firma degli Stati membri della Commissione economica per l’Europa, nonché degli Stati dotati di statuto consultivo presso la Commissione economica per l’Europa in virtù del paragrafo 8 della Risoluzione 36 (IV) del Consiglio economico e sociale del 28 marzo 1947, e delle Organizzazioni d’integrazione economica regionale costituite da Stati sovrani, membri della Commissione economica per l’Europa i quali hanno ad esse trasferito competenza per le materie trattate dalla presente Convenzione, compresa la competenza di concludere trattati su tali materie.

Art. 24 Depositario

Il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite esercita le funzioni di Depositario della presente Convenzione.

Art. 25 Ratifica, accettazione, approvazione ed adesione

La presente Convenzione è soggetta alla ratifica, accettazione o approvazione degli Stati e delle Organizzazioni d’integrazione economica regionale firmatarie.

La presente Convenzione è aperta all’adesione degli Stati e delle Organizzazioni di cui all’articolo 23.

Ogni altro Stato non contemplato nel paragrafo 2, che è Membro delle Nazioni Unite, può aderire alla Convenzione con l’accordo della riunione delle Parti. Nel suo strumento di adesione, lo Stato in questione dichiara di avere ottenuto l’accordo della riunione delle Parti per aderire alla Convenzione e precisa la data in cui tale consenso gli è stato notificato. La riunione delle Parti non prenderà in esame nessuna domanda inoltrata da Stati membri che chiedono il suo accordo per l’adesione alla Convenzione fino a quando il presente paragrafo non sarà entrato in vigore per tutti gli Stati e tutte le Organizzazioni che erano parte alla presente Convenzione il 28 novembre 2003. 2

Ogni Organizzazione di cui all’articolo 23 che diviene Parte alla presente Convenzione senza che nessuno degli Stati membri di detta Convenzione ne sia Parte è vincolata da tutti gli obblighi che derivano dalla Convenzione. Quando uno o più Stati membri di tale Organizzazione sono parti alla presente Convenzione, tale Organizzazione ed i suoi Stati membri stabiliscono di comune accordo le loro rispettive responsabilità nella esecuzione degli obblighi contratti in virtù della Convenzione. In tal caso, l’Organizzazione e gli Stati membri non sono abilitati ad esercitare congiuntamente i diritti che derivano dalla presente Convenzione. 3

Nei loro strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, le Organizzazioni d’integrazione economica regionale di cui all’articolo 23 indicano la portata della loro competenza nei confronti delle materie che sono oggetto della presente Convenzione. Inoltre, queste Organizzazioni informano il Depositario di ogni modifica importante della portata della loro competenza. 4

Art. 26 Entrata in vigore

La presente Convenzione entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data di deposito del sedicesimo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione.

Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, lo strumento depositato da una Organizzazione d’integrazione economica regionale non si aggiunge a quelli che sono depositati dagli Stati membri di questa organizzazione.

Nei confronti di ciascun Stato o Organizzazione di cui all’articolo 23 o al paragrafo 3 dell’articolo 25 che ratifica, accetta o approva la presente Convenzione o vi aderisce dopo il deposito del sedicesimo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, la Convenzione entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data di deposito da parte di questo Stato o Organizzazione del suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione. 5

Art. 27 Denuncia

In ogni tempo, successivamente allo scadere di un termine di tre anni a decorrere dalla data in cui la presente Convenzione è entrata in vigore nei confronti di una Parte, detta Parte può denunciare la Convenzione per mezzo di una notifica scritta indirizzata al Depositario. Questa denuncia ha effetto il novantesimo giorno successivo alla data di ricezione della sua notifica da parte del Depositario.

Art. 28 Testi autentici

L’originale della presente Convenzione, i cui testi in francese, inglese e russo sono ugualmente autentici, è depositato presso il Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.

In fede di che i sottoscritti, a tal fine debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatta a Helsinki, il diciassette marzo millenovecentonovantadue.

(Seguono le firme)

Annesso I

Definizione dell’espressione «Tecnologia ottimale disponibile»

1. L’espressione «tecnologia ottimale disponibile» indica l’ultima fase di sviluppo di procedimenti, equipaggiamenti o metodi di gestione nella quale viene riscontrato che una data misura è applicabile in pratica per limitare le emissioni, le discariche ed i detriti. Al fine di determinare se un insieme di procedimenti, equipaggiamenti e di metodi di gestione costituiscono la tecnologia ottimale disponibile, in linea generale o particolari casi, è necessario innanzitutto prendere in considerazione:

  1. i procedimenti, equipaggiamenti o metodi di gestione paragonabili che sono stati recentemente sperimentati con successo;
  2. i progressi tecnologici e l’evoluzione delle conoscenze e della comprensione scientifica;
  3. l’applicabilità di questa tecnologia dal punto di vista economico;
  4. i termini di attuazione sia nelle nuove installazioni che nelle installazioni esistenti;
  5. la natura e il volume delle discariche e degli effluenti in oggetto;
  6. le tecnologie poco inquinanti o senza detriti.

2. Da quanto precede risulta che, per un dato procedimento, la «tecnologia ottimale disponibile» evolverà nel tempo, in funzione dei progressi tecnologici, di fattori economici e sociali e dell’evoluzione delle conoscenze e della comprensione scientifica.

Annesso II

Linee direttive per l’elaborazione di metodologie ambientali ottimali

1. Nel selezionare per ogni particolare caso la combinazione più appropriata di misure suscettibili di costituire una metodologia ambientale ottimale, sarà opportuno prendere in considerazione la serie di misure in appresso, secondo la graduazione indicata:

  1. informazione ed educazione del pubblico e degli utenti per quanto riguarda le conseguenze derivanti all’ambiente dalla scelta di attività e di prodotti particolari, nonché dall’utilizzazione ed eliminazione finale di questi ultimi;
  2. elaborazione ed applicazione di codici per una metodologia ambientale corretta applicabile a tutte le fasi della durata del prodotto;
  3. etichettatura volta ad informare gli utenti dei rischi ambientali connessi ad un prodotto, alla sua utilizzazione ed eliminazione finale;
  4. messa a disposizione del pubblico di sistemi di raccolta e di eliminazione;
  5. riciclaggio, ricupero e riutilizzazione;
  6. applicazione di strumenti economici ad attività, prodotti o gruppi di prodotti;
  7. adozione di un sistema di rilascio di autorizzazioni accompagnato da una serie di limitazioni o da un divieto;

2. Per determinare quale combinazione di misure rappresenti una metodologia ambientale ottimale, in linea generale o in casi particolari, sarà opportuno innanzitutto prendere in considerazione:

  1. il rischio per l’ambiente costituito:i)dal prodotto;ii)dalla fabbricazione del prodotto;iii)dall’utilizzazione del prodotto;iv)dall’eliminazione finale del prodotto;
  2. la sostituzione di procedimenti o di sostanze con altre meno inquinanti;
  3. la scala di utilizzazione;
  4. i vantaggi o inconvenienti eventualmente presentati da materiali o attività di sostituzione dal punto di vista dell’ambiente;
  5. i progressi e l’evoluzione delle conoscenze e della comprensione scientifica;
  6. i termini di applicazione;
  7. le conseguenze sociali ed economiche.

3. Deriva, da quanto sopra che, per una determinata fonte, le metodologie ambientali ottimali evolveranno nel tempo, in funzione dei progressi tecnologici, di fattori economici e sociali e dell’evoluzione delle conoscenze e della comprensione scientifica.

Annesso III

Linee direttive per la messa a punto di obiettivi e di criteri qualitativi dell’acqua

Gli obiettivi ed i criteri di qualità dell’acqua:

  1. tengono conto dello scopo perseguito, che è di preservare e, se necessario, migliorare la qualità dell’acqua;
  2. mirano a riportare, entro un termine stabilito, le cariche inquinanti medie (in particolare quella delle sostanze pericolose) ad un determinato livello;
  3. tengono conto di esigenze specifiche in materia di qualità dell’acqua (acqua grezza utilizzata come acqua potabile, irrigazione, ecc.);
  4. tengono conto di esigenze specifiche per quanto riguarda le acque sensibili e particolarmente protette ed il loro ambiente (laghi ed acque sotterranee ad esempio);
  5. sono basate sull’uso di metodi di classificazione ecologica e di indici chimici che consentono di esaminare la preservazione ed il miglioramento della qualità dell’acqua a medio ed a lungo termine;
  6. tengono conto del livello di realizzazione degli obiettivi e di misure di protezione supplementari, basate sui limiti di emissione, che possono rivelarsi necessarie in particolari casi.

Annesso IV

Arbitrato

1. In caso di controversia sottoposta ad arbitrato ai sensi del paragrafo 2 dell’articolo 22 della presente Convenzione, una Parte (o le Parti) notifica(no) al Segretariato l’oggetto dell’arbitrato ed indica(no) in particolare gli articoli della presente Convenzione la cui interpretazione o applicazione è in causa. Il Segretariato trasmette le informazioni ricevute a tutte le Parti alla presente Convenzione.

2. Il Tribunale arbitrale è composto da tre membri. La (o le) Parte(i) ricorrente(i) e l’altra (o le altre) Parte(i) alla controversia nominano un arbitro ed i due arbitri in tal modo nominati designano di comune accordo il terzo arbitro come Presidente del Tribunale arbitrale. Quest’ultimo non deve essere cittadino di una delle Parti alla controversia, né avere la sua residenza abituale sul territorio di una di queste Parti, né essere al servizio di una di loro o essersi già occupato del caso a qualsiasi altro titolo.

3. Se, entro due mesi dalla nomina del secondo arbitro, il Presidente del Tribunale arbitrale non è stato designato, il Segretario esecutivo della Commissione economica per l’Europa procede, a richiesta di una delle Parti alla controversia, alla sua nomina entro un nuovo termine di due mesi.

4. Se, entro un termine di due mesi a decorrere dalla ricezione della domanda, una delle Parti alla controversia non procede alla nomina di un arbitro, l’altra Parte può informarne il Segretario esecutivo della Commissione economica per l’Europa, il quale designa il Presidente del Tribunale arbitrale entro un successivo termine di due mesi. Al momento della sua nomina, il Presidente del Tribunale arbitrale invita la Parte che non ha ancora nominato un arbitro, a provvedere alla nomina entro due mesi. Se la Parte non ottempera entro questo termine, il Presidente ne informa il Segretario esecutivo della Commissione economica per l’Europa il quale procede alla nomina in questione entro un nuovo termine di due mesi.

5. Il Tribunale pronuncia la sua sentenza in conformità con il diritto internazionale e con le disposizioni della presente Convenzione.

6. Ogni Tribunale arbitrale costituito in attuazione delle disposizioni del presente annesso stabilisce la propria procedura.

7. Le decisioni del Tribunale arbitrale, sia su questioni di procedura che per quanto riguarda il merito, sono adottate a maggioranza dei suoi membri.

8. Il Tribunale può adottare ogni provvedimento necessario per stabilire i fatti.

9. Le Parti alla controversia agevolano il compito del Tribunale arbitrale e, in particolare, con ogni mezzo a loro disposizione:

  1. gli forniscono tutti i documenti, agevolazioni ed informazioni pertinenti;
  2. lo autorizzano, se del caso, a notificare ed a udire testimoni o esperti.

10. Le Parti e gli arbitri proteggono il segreto di ogni informazione da essi ricevuta a titolo confidenziale durante la procedura arbitrale.

11. Il Tribunale arbitrale può, a richiesta di una delle Parti, raccomandare misure cautelari.

12. Se una delle Parti alla controversia non si presenta dinnanzi al Tribunale arbitrale o non fa valere i suoi mezzi, l’altra Parte può chiedere al Tribunale di proseguire la procedura e di pronunciare la sentenza definitiva. Se una Parte non si presenta o non fa valere i suoi mezzi, ciò non costituisce ostacolo allo svolgimento della procedura.

13. Il Tribunale arbitrale può giudicare e decidere ricorsi riconvenzionali direttamente collegati all’oggetto della controversia.

14. A meno che il Tribunale arbitrale non decida diversamente a causa di circostanze particolari del caso, le spese del Tribunale, compresa la retribuzione dei suoi membri, sono sostenute in parti uguali dalle Parti alla controversia. Il Tribunale tiene un estratto di tutte le spese e ne fornisce un rendiconto finale alle Parti.

15. Ogni Parte alla presente Convenzione che ha, per quanto concerne l’oggetto della controversia, un interesse di natura legale suscettibile di essere pregiudicato dalla decisione pronunciata nel caso, può intervenire nella procedura con il consenso del Tribunale.

16. Il Tribunale arbitrale pronuncia la sua sentenza entro i cinque mesi successivi alla data in cui è stato costituito, a meno che non ritenga necessario di prolungare questo termine per una durata non superiore a cinque mesi.

17. Il lodo arbitrale è accompagnato da un esposto dei motivi. Esso è definitivo ed obbligatorio per tutte le Parti alla controversia. Il Tribunale arbitrale lo comunica alle Parti alla controversia ed al Segretariato. Quest’ultimo trasmette le informazioni ricevute a tutte le Parti alla presente Convenzione.

18. Ogni controversia tra le Parti riguardo all’interpretazione o all’esecuzione del lodo arbitrale può essere sottoposta da una delle Parti al Tribunale arbitrale che ha reso la sentenza oppure, se quest’ultimo non può esserne investito, ad un altro Tribunale costituito a tal fine nella stessa maniera del primo.

0.814.20

Campo d’applicazione il 23 luglio 20246

Stati partecipanti

Ratifica

Adesione (A)

Entrata in vigore

Albania a

5 gennaio

1994

6 ottobre

1996

Austria*a

25 luglio

1996

23 ottobre

1996

Azerbaigian a

3 agosto

2000 A

1° novembre

2000

Belarus a

29 maggio

2003 A

27 agosto

2003

Belgio a

8 novembre

2000

6 febbraio

2001

Bosnia e Erzegovina a

3 dicembre

2009 A

3 marzo

2010

Bulgaria a

28 ottobre

2003

27 gennaio

2004

Camerun a

1° novembre

2022 A

30 gennaio

2023

Ceca, Repubblica a

12 giugno

2000 A

10 settembre

2000

Ciad a

22 febbraio

2018 A

23 maggio

2018

Costa d’Avorio a

10 luglio

2024 A

8 ottobre

2024

Croazia a

8 luglio

1996 A

6 ottobre

1996

Danimarca* a

28 maggio

1997

26 agosto

1997

Estonia a

16 giugno

1995

6 ottobre

1996

Finlandia a

21 febbraio

1996

6 ottobre

1996

Francia* a

30 giugno

1998

28 settembre

1998

Gambia a

17 luglio

2023 A

15 ottobre

2023

Germania* a

30 gennaio

1995

6 ottobre

1996

Ghana a

22 giugno

2020 A

20 settembre

2020

Grecia a

6 settembre

1996

5 dicembre

1996

Guinea-Bissau a

14 giugno

2021 A

12 settembre

2021

Iraq a

24 marzo

2023 A

22 giugno

2023

Italia a

23 maggio

1996

6 ottobre

1996

Kazakstan a

11 gennaio

2001 A

11 aprile

2001

Lettonia a

10 dicembre

1996

10 marzo

1997

Liechtenstein* a

19 novembre

1997 A

17 febbraio

1998

Lituania* a

28 aprile

2000

27 luglio

2000

Lussemburgo a

7 giugno

1994

6 ottobre

1996

Macedonia del Nord a

28 luglio

2015 A

26 ottobre

2015

Moldova a

4 gennaio

1994 A

6 ottobre

1996

Montenegro a

23 giugno

2014 A

21 settembre

2014

Namibia a

8 giugno

2023 A

6 settembre

2023

Nigeria a

22 marzo

2023 A

20 giugno

2023

Norvegia a

1° aprile

1993

6 ottobre

1996

Paesi Bassi*a b

14 marzo

1995

6 ottobre

1996

Panama a

6 luglio

2023 A

4 ottobre

2023

Polonia a

15 marzo

2000

13 giugno

2000

Portogallo a

9 dicembre

1994

6 ottobre

1996

Romania a

31 maggio

1995

6 ottobre

1996

Russia a

2 novembre

1993

6 ottobre

1996

Senegal a

31 agosto

2018 A

29 novembre

2018

Serbia*a

27 agosto

2010 A

25 novembre

2010

Slovacchia a

7 luglio

1999 A

5 ottobre

1999

Slovenia a

13 aprile

1999 A

12 luglio

1999

Spagna* a

16 febbraio

2000

16 maggio

2000

Svezia a

5 agosto

1993

6 ottobre

1996

Svizzera a

23 maggio

1995

6 ottobre

1996

Togo a

28 settembre

2021 A

27 dicembre

2021

Turkmenistan

29 agosto

2012 A

27 novembre

2012

Ucraina a

8 ottobre

1999 A

6 gennaio

2000

Ungheria a

2 settembre

1994

6 ottobre

1996

Unione europea (UE) a

14 settembre

1995

6 ottobre

1996

Uzbekistan a

4 settembre

2007 A

3 dicembre

2007

Zimbabwe a

19 luglio

2024 A

17 ottobre

2024

  1. Riserve e dichiarazioni.
  2. Le riserve e dichiarazioni non sono pubblicate nella RU. I testi in francese e in inglese si possono consultare sul sito internet dell’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU: https://treaties.un.org/ > Enregistrement et Publication > Recueil des Traités des Nations Unies o richiedere alla Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione dei trattati internazionali, 3003 Berna.
  1. Questo Stato partecipante ha accettato la dec. III/1 del 28 nov. 2003 (emendamento agli art. 25 e 26).
  1. Al Regno in Europa.