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Convenzione sulla protezione delle acque del lago di Costanza dall’inquinamento Conchiusa a Steckborn il 27 ottobre 1960 Approvata dall’Assemblea federale il 28 settembre 1961 Entrata in vigore il 10 novembre 1961

RU 1961 945; FF 1961 723

Traduzione1

(Stato 10 novembre 1961)

Il Paese del Baden-Württemberg,
lo Stato Libero di Baviera,
la Repubblica d’Austria
e
la Confederazione Svizzera,

desiderosi di proteggere, mediante sforzi comuni, il lago di Costanza dall’inquinamento, hanno risolto di conchiudere una convenzione e nominato loro plenipotenziari:

(seguono i nomi dei plenipotenziari)

i quali, dopo essersi scambiati i pieni poteri, trovati in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

Gli Stati rivieraschi del lago di Costanza, e precisamente il Paese del Baden-Württemberg, lo Stato libero di Baviera, la Repubblica d’Austria e la Confederazione svizzera (Cantoni di San Gallo e Turgovia) s’impegnano a collaborare per la protezione delle acque del Lago di Costanza dall’inquinamento.

Gli Stati rivieraschi prendono, sul loro territorio, tutti i provvedimenti necessari a prevenire un aumento dell’inquinamento del lago di Costanza e a migliorare per quanto possibile lo stato sanitario delle acque. A questo scopo, applicheranno, strettamente per quanto concerne il lago di Costanza e i suoi affluenti, le disposizioni sulla protezione delle acque vigenti sul loro territorio.

In particolare, gli Stati rivieraschi si comunicheranno reciprocamente in tempo opportuno, i progetti d’utilizzazione d’acqua che potrebbero ledere gli interessi di un altro Stato rivierasco per quanto concerne il mantenimento della salubrità del lago. Detti progetti potranno essere realizzati soltanto dopo essere stati discussi in comune cogli altri Stati rivieraschi a meno che gli stessi abbiano espressamente consentito alla loro immediata esecuzione o che ci sia pericolo nella mora.

Art. 2

Per lago di Costanza nel senso del presente decreto si intende il lago Superiore e il lago Inferiore.

Art. 3

La collaborazione tra gli Stati rivieraschi è assicurata dalla Commissione internazionale permanente per la protezione delle acque del lago di Costanza (detta qui di seguito Commissione) istituita da questi Stati.

Ciascun Stato rivierasco è rappresentato in seno alla Commissione da una delegazione che dispone di un voto.

Il Governo della Repubblica federale tedesca può inviare osservatori alle sedute.

Ciascuna delegazione ha il diritto di essere assistita da periti.

La Commissione può affidare a periti compiti particolari precisamente definiti.

Art. 4

La Commissione ha i seguenti compiti:

  1. Determina lo stato sanitario del lago di Costanza e le cause del suo inquinamento.
  2. Controlla regolarmente lo stato sanitario delle acque del lago di Costanza.
  3. Discute e consiglia agli Stati rivieraschi i provvedimenti propri a porre rimedio all’attuale inquinamento e a prevenire ogni inquinamento futuro del lago di Costanza.
  4. Discute i provvedimenti che uno Stato rivierasco intende prendere giusta l’articolo 1, paragrafo 3.
  5. Esamina la possibilità di stabilire un ordinamento inteso a proteggere il lago di Costanza dall’inquinamento come anche il contenuto di tale ordinamento che, se è il caso, sarà oggetto di un’altra Convenzione tra gli Stati rivieraschi.
  6. Si occupa di tutte le altre questioni relative alla lotta contro l’inquinamento del lago di Costanza.

Art. 5

La Commissione decide all’unanimità, alla presenza di tutte le delegazioni. Per le questioni di procedura, la maggioranza semplice è sufficiente.

Uno Stato rivierasco può astenersi dal voto sulle questioni che non lo concernono senza che sia derogato al principio dell’unanimità. Per le decisioni concernenti soltanto il lago Inferiore è sufficiente l’accordo tra la Confederazione svizzera e il Paese di Baden-Württemberg.

La Commissione stabilisce il suo regolamento interno che dev’essere approvato all’unanimità.

I capi delle delegazioni corrispondono tra di loro direttamente.

Art. 6

Gli Stati rivieraschi si impegnano a esaminare attentamente i provvedimenti di protezione delle acque concernenti il loro territorio raccomandati dalla Commissione e a farli applicare nei limiti della loro legislazione interna.

Gli Stati rivieraschi sul territorio dei quali debbano essere presi provvedimenti di protezione delle acque raccomandati dalla Commissione possono riconoscere come obbligatoria, per quanto li concerne, una raccomandazione della Commissione e incaricare la loro delegazione di fare una dichiarazione in questo senso.

Art. 7

Ciascun Stato rivierasco assume le spese della sua delegazione e dei suoi periti. Se i periti sono designati dalla Commissione, le spese sono ripartite tra gli Stati rivieraschi secondo una chiave stabilita, caso per caso, della Commissione. Ciò vale anche per le pubblicazioni della Commissione.

Art. 8

La presente Convenzione non ha nessun influsso sulle convenzioni internazionali concernenti la navigazione e la pesca.

La Commissione collabora, nel suo campo d’attività, con gli organi internazionali competenti della navigazione e della pesca come anche con la Commissione internazionale per la protezione del Reno contro l’inquinamento.

Art. 9

La presente Convenzione sarà ratificata. Gli strumenti di ratificazione saranno deposti, nel più breve tempo, presso il Governo del Paese del Baden-Württemberg. La Convenzione entrerà in vigore trenta giorni dopo che sia stato depositato l’ultimo strumento di ratificazione.

La Convenzione resterà in vigore finché non sia denunciata da uno degli Stati rivieraschi mediante preavviso di sei mesi per la fine dell’anno.

In fede di che, i plenipotenziari degli Stati rivieraschi hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Steckborn (Cantone di Turgovia) in quattro esemplari, il 27 ottobre 1960.

(Seguono le firme)