0.814.284.61
Scambio di lettere 29 aprile/13 maggio 1983
tra la Svizzera e la Francia1
modificante l’Accordo per la protezione del Reno
dall’inquinamento dovuto ai cloruri
RU1985 1056
Entrato in vigore il 5 luglio 1985
(Stato 5 luglio 1985)
Traduzione 2
Il Capo | Berna, 13 maggio 1983 Onorevole Huguette Bouchardeau F‑92524 Neuilly‑sur‑Seine |
Onorevole Segretario di Stato,
mi pregio dichiarare ricevuta la Sua lettera del 29 aprile 1983, del seguente tenore:
- «Signor Ministro,
- riferendomi alle discussioni della Sesta conferenza ministeriale dei 17 novembre 1981, come anche ai lavori successivamente condotti innanzi dalla Commissione internazionale per la protezione del Reno dall’inquinamento onde aggiornare l’Accordo relativo ai cloruri firmato a Bonn il 3 dicembre 19763, ho l’onore di proporre, per ordine del mio Governo, quanto segue:1.Rispettando i termini previsti dal paragrafo 2 dell’articolo 2, l’allegato I dell’Accordo sui cloruri potrà venir adattato, previo l’assenso delle Parti, alle conclusioni che il Comitato scientifico, annunciato dalla Francia alla predetta Sesta conferenza, ha formulato nel rapporto del luglio 1982, nonché alle conclusioni che esso trarrà dagli studi completivi avviati. Questi adattamenti non dovranno cagionare nocumento, inconveniente o effetto alcuno per il territorio delle Parti contraenti.2.Onde tener conto della ritardata entrata in vigore dell’Accordo sui cloruri, la seconda fase, iniziante, giusta l’articolo 2 paragrafo 3, il 1° gennaio 1980, comincerà invece entro il biennio successivo all’avvio della prima fase.
- Gradirei che mi comunicasse se le precedenti disposizioni sono approvate dal Suo Governo. In caso affermativo, la presente lettera, in una con la Sua risposta e con le lettere identiche dal mio Governo scambiate con i tre altri Firmatari, costituiranno un Accordo d’adattamento tra le cinque Parti, che, verrà depositato, tramite il Governo Francese, presso il Governo della Confederazione Svizzera. Tale Accordo d’adattamento entrerà in vigore allorché tutti i Firmatari avranno notificato al Governo elvetico il compimento delle procedure necessarie all’entrata in vigore del presente scambio di lettere, e di quelli identici suddetti, e allorché l’Accordo sui cloruri sarà entrato esso stesso in vigore. L’Accordo potrà essere disdetto nelle condizioni previste dall’articolo 15 dell’Accordo sui cloruri ed una sua disdetta comporterà senz’altro la disdetta di quest’ultimo.»
Ho l’onore di confermarle l’assenso del Consiglio federale su quanto precede. Conseguentemente la Sua lettera e la presente risposta, con le identiche lettere scambiate tra il Governo francese e i tre altri Firmatari, costituiranno un Accordo tra i cinque Governi partecipanti, che entrerà in vigore giusta le indicazioni della Sua lettera.
Gradisca, onorevole Segretario di Stato, l’assicurazione della mia massima considerazione.
A. Egli |