Arbitrato
1. Salvo che le parti della controversia dispongano diversamente, il procedimento di arbitrato è disciplinato dalle disposizioni del presente allegato.
2. Il tribunale arbitrale è composto di tre membri. Ciascuna delle parti della controversia nomina un arbitro; i due arbitri così nominati designano di comune accordo il terzo arbitro, che assume la presidenza del tribunale.
Se il presidente del tribunale non viene designato nel termine di due mesi dalla designazione del secondo arbitro, il presidente della Corte internazionale di giustizia procede, a richiesta della Parte più diligente, alla sua designazione entro un nuovo termine di due mesi.
3. Se, nel termine di due mesi dal ricevimento della richiesta di cui all’articolo 16 della convenzione, una delle parti della controversia non ha proceduto alla designazione, di cui ha l’onere, di un membro del tribunale, l’altra Parte può rivolgersi al presidente della Corte internazionale di giustizia, che designa il presidente del tribunale arbitrale entro un nuovo termine di due mesi. Non appena è stato designato, il presidente del tribunale arbitrale chiede alla Parte che non ha nominato l’arbitro di provvedervi nel termine di due mesi. Decorso tale termine, egli si rivolge al presidente della Corte internazionale di giustizia, che procede alla nomina dell’arbitro entro un nuovo termine di due mesi.
4. Se nei casi indicati nei precedenti paragrafi sussiste un impedimento all’operato del presidente della Corte internazionale di giustizia ovvero se questi è cittadino di una delle parti della controversia, la designazione del presidente del tribunale arbitrale o la nomina dell’arbitro spetta al vicepresidente della Corte o al membro più anziano della Corte per il quale non sussista impedimento e che non sia cittadino di una delle parti della controversia.
5. Le disposizioni precedenti si applicano, per analogia, per provvedere alla copertura dei seggi divenuti vacanti.
6. Il tribunale arbitrale decide secondo le norme del diritto internazionale e, in particolare secondo le disposizioni della Convenzione.
7. Le decisioni del tribunale arbitrale, sia sulla procedura che sul merito, sono prese a maggioranza dei voti dei suoi membri; l’assenza o l’astensione di uno dei membri del tribunale designati dalle parti non impediscono al tribunale di deliberare. In caso di parità dei voti, prevale il voto del presidente. Le decisioni del tribunale sono vincolanti per le parti. Queste ultime sostengono le spese dell’arbitro che hanno designato e si dividono in parti uguali le altre spese. Per gli altri punti, il tribunale arbitrale regola esso stesso la procedura.
8. In caso di controversia fra due Parti contraenti, delle quali una soltanto è Stato membro della Comunità europea, anche essa Parte contraente, l’altra Parte rivolge la richiesta sia a questo Stato membro che alla Comunità, che le notificano la risposta congiuntamente, nel termine di due mesi dal ricevimento della richiesta, se lo Stato membro, la Comunità o lo Stato membro e la Comunità congiuntamente si costituiscono parte della controversia. In mancanza di tale notifica nel termine prescritto, lo Stato membro e la Comunità sono considerati, ai fini dell’applicazione delle disposizioni del presente allegato, come una sola e stessa parte della controversia. La stessa disposizione si applica qualora lo Stato membro e la Comunità si costituiscano congiuntamente parte della controversia.