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0.814.285.1

Accordo
tra il Consiglio federale svizzero e
il Governo italiano per iniziative comuni
a difesa dall’inquinamento delle acque

RU 1991 237

Testo originale

Concluso il 13 novembre 1985
Ratificato con strumenti scambiati il 26 novembre 1990
Entrato in vigore il 26 dicembre 1990

(Stato 26 dicembre 1990)

Con riferimento alla Convenzione tra la Svizzera e l’Italia concernente la protezione delle acque italo-svizzere dall’inquinamento, firmata a Roma il 20 aprile 1972 1 , e nell’intento di dar luogo ad iniziative comuni a difesa da fenomeni di inquinamento

il Consiglio federale svizzero
ed
il Governo italiano

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Collaborazione internazionale

Le Parti contraenti si impegnano a cooperare nella lotta contro gli inquinamenti, provocati da incidenti, delle acque che segnano il confine o lo attraversano, tra il Cantone Ticino da una parte e le Regioni Piemonte e Lombardia dall’altra.

In caso di incidenti che comportano inquinamenti o pericolo di inquinamenti da idrocarburi o da altre sostanze nocive alle acque precitate, gli Organi competenti di ognuna delle Parti contraenti possono chiedere a quelli dell’altra adeguata collaborazione.

Art. 2 Passaggio della frontiera

Per l’attuazione di quanto previsto dall’articolo 1, gli Organi tecnici competenti dell’una delle Parti contraenti possono recarsi sul territorio dell’altra.

Art. 3 Competenze per richiesta di collaborazione

Ciascuna delle Parti indicherà, al momento dello scambio degli strumenti di ratifica del presente Accordo, gli Organi competenti ad avanzare o ricevere la richiesta di collaborazione.

Art. 4 Forma della richiesta

La richiesta di collaborazione è avanzata in forma scritta o telefonica; in quest’ultimo caso deve essere confermata in forma scritta entro il secondo giorno successivo alla chiamata.

Art. 5 Direzione delle operazioni

La direzione delle operazioni spetta, in ogni caso, alle competenti Autorità della Parte contraente nel cui territorio esse si svolgono; le dette Autorità indicano al responsabile della squadra d’intervento chiamata a collaborare la persona alla quale è affidata la direzione delle operazioni.

Il direttore delle operazioni specifica al responsabile della squadra d’intervento i compiti che intende affidare alla stessa, senza entrare nei particolari della loro esecuzione.

Art. 6 Libero accesso

Le squadre d’intervento hanno libero accesso ad ogni luogo in cui necessita la loro opera, secondo le indicazioni del direttore delle operazioni.

Art. 7 Divieto di atti coercitivi

Le squadre di intervento in territorio straniero non possono compiere atti coercitivi.

Art. 8 Spese d’intervento

Le spese effettive incontrate per l’azione di assistenza e di soccorso, come pure quelle derivanti da perdita, deterioramento o distruzione dei mezzi e dei materiali di intervento, sono a carico della Parte richiedente.

Con il termine spese effettive, si intendono escludere quelle, relativamente al personale statale o di enti pubblici impiegato, che costituiscono la retribuzione del medesimo per la sua attività di istituto.

Sono escluse dal conteggio le spese per la perdita, il deterioramento e la distruzione causati da negligenza grave delle squadre della Parte richiesta.

Durante le operazioni, la Parte richiedente provvederà alla sussistenza delle squadre di intervento, come pure al rifornimento di carburanti e di materiali necessari.

Art. 9 Responsabilità per danni

Restano a carico di ciascuna Parte contraente i rischi cui è soggetto il proprio personale in occasione degli spostamenti e delle operazioni d’intervento.

I danni provocati a terzi dalla squadra d’intervento della Parte richiesta nel corso delle operazioni sono a carico della Parte richiedente, salvo siano causati da negligenze gravi, nel qual caso sono a carico della Parte richiesta.

Art. 10 Autorizzazione per il passaggio della frontiera

Il personale competente è autorizzato, quando l’intervento è richiesto, ad attraversare in ogni momento, con il proprio equipaggiamento, la frontiera terrestre o lacuale, anche fuori dei punti di passaggio autorizzati. In quest’ultimo caso, i servizi di Polizia di Frontiera e Doganali, d’entrata e di uscita più vicini, devono essere preavvertiti telefonicamente dalla Parte richiedente.

Si può soltanto esigere che il capo dei distaccamento certifichi con un documento la sua qualità. Egli consegna, inoltre, agli Organi di Polizia di Frontiera un elenco del personale che lo accompagna.

L’autorizzazione di libero passaggio della frontiera si estende al materiale, all’equipaggiamento e ai mezzi di trasporto necessari al buon esito dell’intervento. Al passaggio della frontiera, o al più presto, si consegna l’inventario delle attrezzature dei mezzi speciali d’intervento e dei materiali.

I veicoli, le imbarcazioni e gli aeromobili, nonché il materiale necessario all’intervento, sono considerati sotto il regime dell’ammissione temporanea sul territorio della Parte richiedente; i carburanti e i materiali di consumo sono esenti da diritti di confine e da ogni altra imposizione all’importazione, nella misura in cui sono utilizzati per l’intervento e durante tutto il suo svolgimento.

Art. 11 Interventi per via aerea

Per gli interventi possono essere utilizzati aeromobili e, in particolare, elicotteri. Un elenco degli aeromobili e elicotteri utilizzati per queste operazioni è comunicato da ciascuna Parte contraente alle Autorità competenti per la direzione delle operazioni dell’altra Parte contraente; ogni cambiamento apportato a questo elenco fa pure oggetto di una notifica.

L’autorizzazione permanente di sorvolo delle zone interessate nei due Stati e l’autorizzazione di atterrarvi è riconosciuta dalle due Parti contraenti agli aeromobili entranti in linea di conto per gli interventi. La delimitazione delle zone interessate è fissata antecedentemente al rilascio dell’autorizzazione permanente di sorvolo.

Le Autorità competenti per la direzione delle operazioni di ciascuna Parte contraente avvertono, prima di ogni volo, gli Organi di controllo aereo del proprio Stato e avvertono, quando si tratta di aeromobili statali, anche l’Autorità dell’aviazione civile del proprio Stato. Gli Organi di controllo aereo della Parte richiedente curano che i servizi doganali e di Polizia di Frontiera vengano tempestivamente avvertiti dell’arrivo degli aeromobili della Parte richiesta.

Il pilota, i membri dell’equipaggio e i membri della squadra d’intervento devono poter dimostrare la propria identità e la propria nazionalità.

Gli aeromobili sono autorizzati a decollare e ad atterrare anche fuori degli aeroporti doganali o altri aeroporti dei due Stati.

Art. 12 Fine dell’intervento

Alla fine del loro intervento, le persone, i veicoli, le imbarcazioni, gli aeromobili, le attrezzature e i materiali non utilizzati nelle operazioni di soccorso devono ritornare sul territorio dello Stato cui è stata rivolta la richiesta, attraverso un valico autorizzato.

Quei veicoli, imbarcazioni, aeromobili, attrezzature o materiali non utilizzati, che non tornassero nello Stato d’origine senza causa giustificata, il cui apprezzamento spetta alle Autorità doganali dell’altro Stato, sono sottoposti alle disposizioni legali o regolamentari di questo Stato.

Art. 13 Rapporti d’intervento

Gli Organi tecnici della Parte richiesta trasmettono agli Organi tecnici della Parte richiedente un rapporto tecnico scritto sull’intervento effettuato.

Gli Organi tecnici della Parte richiedente trasmettono agli Organi tecnici della Parte richiesta ed alla «Commissione Internazionale» un rapporto sull’accaduto.

Art. 14 Sospensione dell’autorizzazione

L’autorizzazione di varcare la frontiera e d’intervenire sul territorio straniero alle condizioni previste dagli articoli 10 e 11 può essere sospesa senza preavviso per motivi inerenti alla sicurezza nazionale, mediante notifica data per via diplomatica.

Art. 15 Interpretazione e applicazione

Per eventuali questioni di interpretazione e di applicazione delle disposizioni del presente Accordo si farà ricorso alla via diplomatica.

Art. 16 Entrata in vigore e disdetta

Il presente Accordo entrerà in vigore un mese dopo che le Parti contraenti si saranno scambiate i rispettivi strumenti di ratifica.

Con l’entrata in vigore del presente Accordo è abrogato lo scambio di lettere dell’11 dicembre 1972 2 tra il Capo del Dipartimento politico federale e il Ministro italiano degli Affari Esteri concernente la lotta contro l’inquinamento delle acque.

Il presente Accordo può essere denunciato con preavviso di tre mesi. Fatto in due originali in lingua italiana il 13 novembre 1985 a Roma.

Per il
Consiglio federale svizzero:

Gaspard Bodmer

Per il
Governo italiano:

Mario Fioret