I Governi rappresentati alla Conferenza internazionale per la prevenzione dell’inquinamento marino da idrocarburi, tenutasi a Londra dal 26 aprile al 12 maggio 1954;
desiderosi d’iniziare un’azione comune per prevenire l’inquinamento marino da idrocarburi espulsi dalle navi;
considerato che il miglior mezzo per conseguire questo scopo è la conclusione d’una convenzione;
hanno designato i plenipotenziari sottoscritti che, dopo aver trasmesso i loro pieni poteri, trovati nella buona e dovuta forma, hanno approvato le disposizioni seguenti:
Art.
I
Ai fini della presente convenzione le seguenti espressioni avranno, a meno che il contesto non specifichi altrimenti, i significati qui di seguito indicati:
- «L’ufficio» ha il significato attribuitogli dall’articolo XXI;
- «discarica», qualora si tratti di idrocarburi o di miscele oleose, significa ogni discarica o fuga comunque causata;
- «olio diesel pesante» significa olio diesel, la cui distillazione ha una temperatura non eccedente 340°C, qualora sottoposto alla prova del metodo standard A.S.T.M., D. 86/59, riduca il suo volume del 50 per cento al massimo;
- «tasso istantaneo di scarico di idrocarburi»: il tasso di discarica di idrocarburi in litri per ora in ogni momento diviso per la velocità della nave in nodi allo stesso istante;
- «miglio» significa il miglio marino di 1852 metri, ossia 6080 piedi;
- «terra più vicina»: «dalla linea di base a partire dalla quale è stabilita la zona delle acque territoriali del Paese considerato, conformemente alla Convenzione di Ginevra del 1958 sulle acque territoriali e la zona contigua»;
- «idrocarburo»: significa petrolio grezzo, nafta da forno, olio diesel pesante e olio lubrificante; in inglese, l’aggettivo «oily» è interpretato in conformità;
- «miscela oleosa» significa qualsiasi miscela contenente idrocarburi;
- «Organizzazione»: significa l’Organizzazione intergovernativa consultiva marittima;
- «nave»: significa ogni bastimento, di qualsiasi tipo, compreso il galleggiante che effettua la navigazione marittima sia con i propri mezzi di propulsione, sia al rimorchio di un’altra nave; e «petroliera»: significa una nave sulla quale la maggior parte dello spazio destinato al carico è costruito o adattato per il trasporto di liquidi alla rinfusa e che, al momento considerato, non trasporta, in questa parte dello spazio riservato al carico, altro carico che idrocarburi.
Ai fini della presente Convenzione, i territori di un Governo Contraente comprendono il territorio del Paese di tale Governo, nonchè ogni altro territorio delle cui relazioni internazionali detto Governo è responsabile e al quale sarà stata estesa la Convenzione ai sensi dell’articolo XVIII.
Art.
II
La presente Convenzione si applicherà alle navi immatricolate nel territorio di un Governo Contraente e alle navi non immatricolate aventi la nazionalità di detta Parte Contraente, ad eccezione:
- delle navi cisterna inferiori a 150 tonnellate di stazza lorda e delle altre navi inferiori a 500 tonnellate di stazza lorda, a condizione che ogni Governo Contraente faccia tutto quanto in suo potere per applicare anche a queste navi, nella misura in cui ciò sia ragionevole e possibile, le prescrizioni della Convenzione, tenendo conto della loro dimensione, della loro utilizzazione e del tipo di combustibile impiegato per la loro propulsione;
- delle navi impiegate nell’industria della pesca alla balena per la durata di questo servizio;
- delle navi in navigazione nei Grandi Laghi dell’America del Nord e nelle loro acque di collegamento o tributarie, le quali si estendano ad est fino allo sbocco inferiore della Chiusa St. Lambert a Montreal, Provincia di Quebec, Canada;
- delle navi da guerra e navi ausiliarie per la durata di tale servizio.
Ogni Governo Contraente si impegna ad adottare misure atte ad assicurare l’applicazione di prescrizioni equivalenti a quelle della Convenzione alle navi indicate al paragrafo 1, sub d, del presente articolo, quando ciò sia possibile e ragionevole.
Art.
III
Con riserva delle disposizioni degli articoli IV e V seguenti:
- è vietato ad ogni nave cui si applichi la presente convenzione e diversa da una petroliera di scaricare idrocarburi o miscele oleose, salvo nel caso in cui soddisfi le condizioni seguenti:i)la nave fa rotta;ii)la velocità di scarico degli idrocarburi non supera in alcun momento 60 litri per miglio;iii)il tenore delle discariche di idrocarburi sia inferiore a 100 parti per 1000000 di parti di miscela;iv)la discarica avviene il più lontano possibile dalle terre;
- è vietato a ogni petroliera alla quale si applichi la presente convenzione di scaricare idrocarburi o miscele oleose, salvo nel caso in cui soddisfi tutte le condizioni seguenti:i)la petroliera fa rotta;ii)la velocità di scarico di idrocarburi non supera in nessun momento 60 litri per miglio;iii)la quantità totale di idrocarburi scaricati nel corso di un viaggio non supera 1/15 000 della capacità totale degli spazi di carico;iv)la petroliera si trova a più di 50 miglia dalle terre più vicine;
- le disposizioni del paragrafo b) del presente articolo non si applicano:i)alla discarica di una cisterna da carico che è stata pulita dopo il trasporto dell’ultimo carico, in modo che gli effluenti, ove siano scaricati da una petroliera stazionaria nelle acque calme e in tempo chiaro, non lascino alcuna traccia apparente di idrocarburi alla superficie di queste acque;ii)alla discarica di idrocarburi o di miscele oleose provenienti da sentine degli spazi adibiti alle macchine, cui si applicano le disposizioni dell’alinea a) del presente articolo.
Art.
IV
L’articolo III non si applicherà:
- alla discarica di idrocarburi o di miscele oleose effettuata da una nave per la sua sicurezza, per evitare danni alla nave o al carico, o per la salvaguardia della vita umana in mare;
- alla fuoriuscita di idrocarburo o di miscela oleosa causata da avaria alla nave o da inevitabile fuga, qualora siano state prese tutte le precauzioni possibili, dopo l’avaria o la scoperta della fuga, per impedire o ridurre detta fuoriusecita;
- ...
Art.
V
L’articolo III non si applica alle discariche di miscele oleose provenienti dai fondi di stiva di una nave entro il periodo di un anno che segue la data in cui la convenzione entra in vigore per il territorio considerato, conformemente all’articolo II paragrafo 1) suddetto.
Art.
VI
Qualunque violazione alle disposizioni degli articoli III e IX costituirà una infrazione punibile in base alla legislazione del territorio di immatricolazione della nave, conformemente al paragrafo 1 dell’articolo II.
Le penalità che possono essere imposte da un territorio di uno Stato Contraente in conformità alla sua legislazione per l’illecita discarica di idrocarburi o di miscele oleose effettuata da una nave fuori delle acque territoriali, dovranno essere tali da scoraggiare, per la loro severità, tale discarica e non dovranno essere inferiori a quelle che in conformità alla legislazione di detto territorio possono essere imposte per le stesse infrazioni commesse entro i limiti delle acque territoriali.
Ogni Governo contraente dovrà portare a conoscenza dell’Organizzazione le penalità effettivamente imposte per ogni infrazione commessa.
Art.
VII
1) Alla scadenza del periodo di un anno dopo l’entrata in vigore della presente convenzione per il territorio di immatricolazione della nave, conformemente all’articolo II paragrafo 1), qualsiasi nave cui si applica la convenzione deve essere dotata di attrezzature atte ad evitare, nei limiti del ragionevole e del possibile, l’efflusso di idrocarburi delle sentine, a meno che non siano previsti efficaci mezzi per assicurare che gli idrocarburi di tali sentine non siano scaricati in contravvenzione alla presente convenzione. 2) Il trasporto dell’acqua di zavorra nelle cisterne a combustibile liquido dovrà essere, se possibile, evitato.
Art.
VIII
Ogni Governo Contraente dovrà prendere tutte le misure necessarie a promuovere la sistemazione delle seguenti installazioni:
- a seconda delle necessità delle navi che li frequentano, i porti dovranno essere dotati di installazioni idonee alla ricezione, senza causare anormali ritardi alle navi, dei residui oleosi, e delle miscele oleose che le navi che non siano navi cisterna potrebbero dover scaricare dopo che la maggior parte dell’acqua sia stata separata dalla miscela;
- gli approdi di caricazione degli idrocarburi dovranno essere dotati di installazioni idonee alla ricezione dei residui e miscele oleose che le navi potrebbero aver ancora da scaricare;
- i porti di riparazione delle navi dovranno essere dotati di attrezzature idonee alla ricezione dei residui oleosi e delle miscele oleose che potrebbero essere rimaste a bordo delle navi entrate in porto per riparazioni.
Ogni Governo Contraente dovrà stabilire quali sono i porti e gli approdi di caricazione degli idrocarburi situati nei suoi territori adatti ai fini dei punti a, b e c del paragrafo 1 del presente articolo.
Ogni Governo Contraente dovrà comunicare all’Organizzazione, per trasmissione al Governo Contraente interessato, tutti i casi in cui riterrà che le installazioni previste dal paragrafo 1 del presente articolo si siano dimostrate insufficienti.
Art.
IX
1) Per quanto riguarda le navi alle quali si applica la presente convenzione, ogni nave che impieghi combustibile liquido e ogni navecisterna deve essere provvista di un registro degli idrocarburi, sia come parte integrante del giornale nautico, sia altrimenti, nella forma specificata nell’allegato alla presente convenzione. Nel caso di discarica o di fuga di idrocarburi o di miscela oleosa secondo l’articolo IV, le circostanze e i motivi della discarica o della fuga devono essere iscritte nel registro degli idrocarburi.
2) Il registro degli idrocarburi dev’essere compilato per ognuna delle cisterne della nave, ogni qualvolta a bordo della nave si proceda ad una delle seguenti operazioni:
- Petroliere i)carico di idrocarburi;ii)trasferimento di un carico di idrocarburi;iii)scarico di idrocarburi;iv)zavorramento delle cisterne di carico;v)pulizia delle cisterne di carico;vi)discarica delle acque di zavorra inquinate;vii)discarica delle acque delle cisterne di decantazione;viii)eliminazione dei residui di idrocarburi;ix)discarica delle acque dalle stive da macchine (comprese le sale delle pompe), contenenti idrocarburi, che si sono accumulati nel porto, e le discariche abituali in mare delle acque contenenti idrocarburi provenienti dalle stive, salvo se ne è stata fatta adeguata menzione nel giornale di bordo;
- Altre navi i)riempimento delle cisterne con acqua da zavorra o pulizia delle stesse;ii)discarica delle acque da zavorra inquinate e delle acque di pulitura delle cisterne menzionate sotto i ) nel presente alinea;iii)eliminazione dei residui di idrocarburi;iv)discarica delle acque dalle sentine, contenenti idrocarburi, che si sono accumulate nel porto, e discariche abituali in mare delle acque contenenti idrocarburi provenienti dalle stive, salvo nel caso in cui è stata fatta un’adeguata menzione nel giornale di bordo.
Ogni operazione descritta al paragrafo 2 del presente articolo dovrà essere riportata senza ritardo e dettagliatamente nel registro degli idrocarburi in modo che tutte le annotazioni relative a tale operazione siano opportunamente completate. Ogni pagina dovrà essere firmata dall’Ufficiale o dagli Ufficiali responsabili delle relative operazioni e, qualora la nave sia armata, dal Capitano. Le dichiarazioni nel registro dovranno essere scritte nella lingua ufficiale del territorio di immatricolazione della nave in conformità del paragrafo 1 dell’articolo II, in inglese o in francese.
I registri dovranno essere tenuti in luogo tale da poter essere facilmente accessibili per eventuali ispezioni ogni qualvolta sia necessario, e, ad eccezione delle navi rimorchiate senza equipaggio, dovranno essere tenuti a bordo della nave. Essi dovranno essere conservati per un periodo di due anni dall’ultima registrazione.
Le Autorità competenti di ogni territorio di un Governo Contraente possono esaminare a bordo delle navi alle quali si applica la presente Convenzione, durante la loro permanenza in un porto di detto territorio, il registro degli idrocarburi di cui devono essere dotate le navi in conformità alle disposizioni del presente articolo e possono effettuare copia conforme di qualsiasi registrazione richiedende al capitano della nave di certificare che la copia è conforme all’originale. Ogni copia così redatta e certificata dal capitano quale copia conforme all’originale dovrà essere ammessa, in caso di controversia, nei procedimenti giudiziari come prova dei fatti dichiarati nella registrazione. Ogni intervento delle Autorità competenti in forza delle disposizioni del presente paragrafo dovrà essere effettuato nel modo più rapido possibile e senza che la nave abbia a subire ritardi.
Art.
X
Ogni Governo Contraente potrà fornire per iscritto al Governo del territorio in cui è immatricolata la nave in conformità al paragrafo 1 dell’articolo II, una relazione dettagliata su ogni infrazione commessa da da detta nave alle disposizioni della presente Convenzione, qualunque sia il luogo in cui la denunciata infrazione possa essere commessa. Per quanto possibile, le Autorità competenti del primo dei Governi sopraccitati porteranno a conoscenza del capitano della nave la denunciata infrazione.
Alla ricezione della denuncia dei fatti, il governo così informato deve svolgere indagini in merito e può richiedere all’altro governo ulteriori o migliori dati sulla denunciata violazione. Il governo così informato, se riterrà che gli elementi in suo possesso siano sufficienti, in conformità della sua legislazione, per permettere un’azione legale contro l’armatore o il comandante della nave contravvenente, dovrà provvedere affinché tale azione abbia inizio non appena possibile. Questo governo informa nei termini migliori il governo del funzionario che ha accertato la contravvenzione, come anche l’organizzazione, del seguito dato al rapporto comunicato.
Art.
XI
Nulla in questa Convenzione sarà interpretato come derogante dai poteri di ogni Governo contraente di prendere provvedimento nella sua giurisdizione nei riguardi di ogni questione alla quale la Convenzione si riferisce o come estendente la giurisdizione dei Governi contraenti.
Art.
XII
Ogni Governo contraente invierà all’«Ufficio» e al competente organo delle Nazioni Unite:
- il testo delle leggi, decreti, ordini e istruzioni in vigore nei suoi territori che danno applicazione alla presente convenzione;
- tutte le relazioni ufficiali o i riassunti di relazioni ufficiali riguardanti i risultati della applicazione delle norme della Convenzione, sempre che tali relazioni o riassunti non siano, nell’opinione di quel Governo, di natura confidenziale.
Art.
XIII
Qualsiasi vertenza fra i Governi contraenti relativa alla interpretazione o applicazione della presente Convenzione che non può essere regolata attraverso negoziati sarà portata, a richiesta di una delle parti, alla Corte Internazionale di Giustizia, a meno che le parti in causa non concordino di sottoporla ad arbitrato.
Art.
XIV
La presente Convenzione rimarrà aperta alla firma per tre mesi a far data da questo giorno e rimarrà pertanto aperta all’accettazione.
Salvo quanto disposto dall’articolo XV, i Governi degli Stati Membri delle Nazioni Unite o di uno dei suoi Istituti specializzati come quelli facenti parte dello Statuto della Corte Internazionale di Giustizia, possono aderire alla presente Convenzione mediante:
- firma senza riserva di accettazione;
- firma con riserva di accettazione; o
- accettazione.
L’accettazione dovrà essere effettuata mediante deposito di uno strumento di accettazione presso l’Ufficio, il quale o ha l’obbligo di informare tutti i Governi che abbiano già firmato o accettato la presente Convenzione, di ogni firma e deposito di accettazione e relative date.
Art.
XV
La presente Convenzione entrerà in vigore 12 mesi dopo la data in cui non meno di 10 Governi sono divenuti parte in Convenzione, inclusi 5 Governi di Paesi ognuno con non meno di 500.000 tonn. stazza lorda di tonnellaggio cisterniero.
- a. Per ogni Governo che firma la Convenzione senza riserva circa la accettazione o accetta la Convenzione prima della data in cui la Convenzione entra in vigore in conformità del paragrafo 1 di questo articolo essa entrerà in vigore a quella data. Per ogni Governo che accetta la Convenzione a/o dopo quella data essa entrerà in vigore tre mesi dopo la data del deposito dell’accettazione di quel Governo.
- L’«Ufficio», al più presto possibile, informerà tutti i Governi che hanno firmato o accettato la Convenzione dalla data in cui essa entrerà in vigore.
Art.
XVI
- a. La presente Convenzione può essere modificata mediante accordo unanime dei Governi Contraenti.
- A richiesta di un Governo Contraente ogni proposta di emendamento deve essere comunicata dall’Organizzazione a tutti i Governi Contraenti per il relativo esame e accettazione a termini del presente paragrafo.
- a. Ogni emendamento alla presente Convenzione può essere proposto, in ogni momento, all’Organizzazione da parte di un Governo contraente, e tale proposta, se adottata dall’Assemblea dell’Organizzazione con la maggioranza dei 2/3 su raccomandazione adottata dal Comitato di Sicurezza Marittima dell’Organizzazione con la maggioranza dei 2/3, deve essere comunicata dall’Organizzazione a tutti i Governi Contraenti per la loro accettazione.
- Ognuna di tali raccomandazioni del Comitato di Sicurezza Marittima deve essere comunicata dall’Organizzazione a tutti i Governi Contraenti, per il loro esame, almeno sei mesi prima che sia esaminata dall’Assemblea.
- a. Una Conferenza dei Governi per l’esame degli emendamenti alla presente Convenzione proposti da qualsiasi Governo Contraente deve essere in ogni momento convocata dalla Organizzazione a richiesta di 1/3 dei Governi Contraenti.
- Ogni emendamento adottato da tale Conferenza con la maggioranza dei 2/3 dei Governi Contraenti deve essere comunicato dall’Organizzazione a tutti i Governi Contraenti per la loro accettazione.
Dodici mesi dopo la data della sua accettazione da parte dei 2 /3 dei Governi Contraenti, ogni emendamento comunicato ai Governi Contraenti per la loro accettazione ai termini dei paragrafi 2 o 3 del presente Articolo, entrerà in vigore per tutti i Governi Contraenti, ad eccezione di quelli che, prima della sua entrata in vigore, facciano una dichiarazione che essi non accettano l’emendamento.
L’Assemblea, con una votazione di maggioranza dei 2 /3, comprendente i 2 /3 dei Governi rappresentati in seno al Comitato di Sicurezza Marittima, e previo accordo di 2 /3 dei Governi Contraenti la presente Convenzione, o una Conferenza convocata in conformità al paragrafo 3 del presente Articolo mediante votazione di maggioranza dei 2 /3, possono decidere, al momento della sua adozione, che l’emendamento riveste un’importanza tale che ogni Governo Contraente che faccia una dichiarazione in applicazione del paragrafo 4 del presente Articolo e che non accetti tale emendamento entro un periodo di dodici mesi a far data dall’entrata in vigore dell’emendamento stesso, dovrà, alla scadenza di tale periodo, cessare di essere parte della presente Convenzione.
L’Organizzazione informerà tutti i Governi Contraenti degli emendamenti che entrano in vigore in applicazione del presente Articolo, nonchè la data della loro entrata in vigore.
Ogni accettazione o dichiarazione prevista dal presente Articolo deve essere effettuata mediante notifica scritta alla Organizzazione, la quale comunicherà a tutti i Governi Contraenti la ricezione di tale accettazione o dichiarazione.
Art.
XVII
La presente Convenzione può essere denunciata da ogni Governo contraente in qualsiasi momento dopo la scadenza di un periodo di 5 anni dalla data in cui la Convenzione entra in vigore per quel Governo.
La denuncia sarà fatta con una notifica scritta indirizzata allo «Ufficio», che notificherà a tutti i Governi contraenti ogni denuncia ricevuta e la data della sua ricezione.
Una denuncia avrà effetto 12 mesi, o quel periodo più lungo che può essere specificato nella notifica, dopo la sua ricezione dall’«Ufficio».
Art.
XVIII
- a. Le Nazioni Unite, nei casi in cui assumino la responsabilità amministrativa di un territorio, o ogni Governo Contraente responsabile delle relazioni internazionali di un territorio devono, non appena possibile, procedere a delle consultazioni con tale territorio nel tentativo di estendere al territorio stesso la presente Convenzione, e possano, in qualsiasi momento, dichiarare, mediante notificazione scritta all’Ufficio, che la Convenzione deve estendersi a tale territorio.
- La presente Convenzione sarà estesa al territorio indicato nella notificazione, a partire dalla data di ricezione di detta notificazione o da altra data nella stessa specificata.
- a. Le Nazioni Unite, qualora siano l’Autorità amministrativa di un territorio, o un Governo Contraente che abbia effettuato una dichiarazione in virtù del paragrafo 1 del presente Articolo, possono dichiarare, mediante notifica scritta all’Ufficio, in qualsiasi momento dopo la scadenza di un periodo di cinque anni dalla data in cui la presente Convenzione è stata estesa ad un territorio, e previa consultazione con tale territorio, che la Convenzione deve cessare di estendersi a detto territorio, indicato nella notifica.
- La presente Convenzione cesserà di applicarsi ad ogni territorio indicato in tale notifica un anno, o quel periodo superiore che possa essere in essa indicato, dopo la data di ricezione della notifica stessa da parte dell’Ufficio.
L’Ufficio deve informare tutti i Governi Contraenti della estensione della presente Convenzione ad ogni territorio in virtù del paragrafo 1 del presente Articolo, e della cessazione di tale estensione in virtù delle disposizioni del paragrafo 2, specificando, in ogni caso, la data a partire dalla quale la Convenzione è stata, o cesserà di essere, così applicata.
Art.
XIX
In caso di guerra o altre ostilità, un Governo contraente che considera di esservi interessato, sia come belligerante che come neutrale, può sospendere l’applicazione di tutta o di parte della presente convenzione nei riguardi di tutti o alcuni dei suoi territori. Il Governo che sospende l’applicazione darà immediata notizia di tale sospensione all’Ufficio.
Il Governo che sospende l’applicazione può in qualsiasi momento porre termine a tale sospensione e in ogni caso vi porrà termine appena essa cessa di essere giustificata in conformità del paragrafo 1 di questo articolo. Notizia di tale termine sarà data immediatamente all’«Ufficio» dal Governo interessato.
L’Ufficio notificherà a tutti i Governi contraenti ogni sospensione o termine di sospensione sotto questo articolo.
Art.
XX
Appena la presente Convenzione entrerà in vigore sarà registrata dall’Ufficio presso il Segretariato Generale delle Nazioni Unite.
Art.
XXI
I compiti dell’Ufficio saranno svolti dal Governo del Regno Unito della Gran Bretagna e dell’Irlanda del Nord a meno che e sino a che l’Organizzazione Intergovernativa Marittima Consultiva (I.M.C.O.) non venga in essere e assuma i compiti ad essa assegnati dalla Convenzione firmata a Ginevra il 6 marzo 1948 e successivamente i compiti dell’Ufficio saranno svolti dalla detta Organizzazione.
Allegato
Modèle de registre des hydrocarbures
I – Navires-citernes
Nom du navire
Capacité totale de chargement du navire en mètres cubes
a) Chargement de la cargaison d’hydrocarbures
b) Transfert de la cargaison d’hydrocarbures au cours du voyage
c) Déchargement de la cargaison d’hydrocarbures
d) Lestage des citernes de cargaison
e) Nettoyage des citernes de cargaison
f) Rejet des eaux de ballast polluées
g) Rejet de l’eau de la citerne de décantation
h) Élimination des résidus
i) Vidange des eaux des cales machines (y compris les salles des pompes),
contenant des hydrocarbures, qui se sont accumulés au port*
j) Rejets accidentels ou exceptionnels d’hydrocarbures
II – Navires autres que les navires-citernes
Nom du navire
a) Lestage ou nettoyage des citernes à combustible
b) Rejet des eaux de lest ou de nettoyage des citernes mentionnées à l’alinéa a)
c) Rejet des résidus
b) Rejet des eaux des cales machines contenant des hydrocarbures
qui se sont accumulés au port*
e) Rejets accidentels ou exceptionnels d’hydrocarbures
Arabia Saudita
Il Governo dell’Arabia Saudita accetta la convenzione ad eccezione dell’articolo XIII cui sarà vincolato solamente quando avrà notificato definitivamente la propria accettazione; detto articolo entrerà in vigore due mesi dopo la notificazione summenzionata.
Argentina
a. Circa l’articolo XIII, il Governo argentino si riserva di rifiutare che le vertenze siano proposte, senza il suo consenso, alla Corte internazionale di giustizia.
b. Circa l’articolo XVI 4, la Repubblica Argentina considera obbligatori solo gli emendamenti da essa ufficialmente accettati.
Inoltre il Governo argentino tiene a fare la seguente dichiarazione:
La Repubblica Argentina ha esteso la propria sovranità sino a 200 miglia, in virtù dell’articolo 1 del decreto-legge N. 17.094./66, e, conseguentemente, ha esteso di tanto la sua giurisdizione in tema d’inquinamenti.
Bahamas
Identiche dichiarazioni e riserve come quelle degli Stati Uniti, 1° e 2° paragrafo
(RU 1973 64).
Cile
Accetta l’articolo VIII solo con la seguente riserva:
Pur esigendo dalle autorità portuali, dagli esercenti dei punti di carico d’idrocarburi o dalle aziende private l’allestimento d’adeguata impianti, il Cile non si obbliga a costruire, gestire o mantenere degli impianti in quelle zone di costa o di mare ove risultassero inadeguati, né si obbliga a provvedere finanziariamente per coprire i
costi di tali attività.
Figi
Le stesse dichiarazioni e riserve degli Stati Uniti nel 1° e 2° capoverso.
Liberia
La Liberia ha espresso le seguenti riserve:
- Le disposizioni di cui all’articolo VIII della convenzione non s’applicheranno alla Liberia;
- Le disposizioni di cui all’articolo XVI capoverso 2 non s’applicheranno alla Liberia. Gli emendamenti apportati alla convenzione vincoleranno la Liberia solamente a decorrere dal momento in cui il suo Governo avrà notificato la propria accettazione.
Portogallo
L’accettazione del Portogallo è subordinata alla seguente riserva:
Le navi che avranno più di sedici anni all’entrata in vigore della convenzione per il Portogallo e non risulteranno adeguate alla prossima ispezione speciale cui saranno sottoposte, non potranno essere considerate come vincolate dalle disposizioni di cui all’articolo VII.
Stati Uniti
Gli Stati Uniti dichiarano di accettare la convenzione alla condizione che l’articolo XI riservi effettivamente la libertà delle Parti in materia legislativa nelle acque territoriali, compreso il diritto di applicare le leggi in vigore nonostante ogni disposizione apparentemente contraria della convenzione, È espressamente inteso che le infrazioni commesse nelle acque territoriali degli Stati Uniti saranno passibili delle leggi degli Stati Uniti senza tener conto del Paese d’immatricolazione della nave.
L’accettazione della detta convenzione da parte degli Stati Uniti d’America è soggetta alle seguenti riserve:
- Gli Stati Uniti accettano l’articolo VIII della convenzione con la riserva che (pur insistendo presso le autorità portuali i punti di carico petroliferi e le imprese private sulla sistemazione d’installazioni appropriate d’evacuazione) non si ritengono obbligati a costruire, esercitare e mantenere installazioni terrestri in luoghi costieri o in acque dove le stesse potrebbero essere considerate inappropriate oppure a assumere un obbligo finanziario qualsiasi per sostenere tali attività;
- Gli Stati Uniti accettano la convenzione con la riserva che gli emendamenti comunicati ai Governi contraenti in virtù delle disposizioni di cui all’articolo XVI paragrafo 2 li vincoleranno solamente quando sarà stata notificata la loro accettazione.
Accettando la convenzione, tenuto conto dell’accordo d’interpretazione e delle riserve summenzionate, gli Stati Uniti d’America raccomandano alle Parti di studiare la possibilità di procedere, il più presto possibile, agli emendamenti della convenzione aventi per scopo:
- Un’armonizzazione delle ammende e penalità sul piano internazionale;
- Un’armonizzazione delle procedure di messa in vigore sul piano internazionale;
- Una definizione più realistica dei fatti costituenti l’inquinamento da idrocarburi;
- Il diritto, per ogni Governo contraente di accedere ai rapporti ufficiali d’altri Governi contraenti, detenuti dall’Ufficio e concernenti le proprie navi;
- Un allentamento delle disposizioni relative ai termini in cui i Governi contraenti dovranno notificare all’Ufficio se accettano o no un emendamento.
Tunisia
Ad articolo XIII. Una vertenza potrà essere demandata alla Corte internazionale di giustizia solo con l’accordo di tutte le Parti in causa.