Il proprietario di una nave immatricolata in uno Stato contraente e che trasporti più di 2000 tonnellate di idrocarburi alla rinfusa come carico è tenuto a fornire una assicurazione od altra garanzia finanziaria, quale una garanzia bancaria o un certificato rilasciato da un fondo internazionale di indennizzo, dell’ammontare fissato secondo i limiti di responsabilità previsti all’articolo V paragrafo 1 per coprire la propria responsabilità per i danni da inquinamento conformemente alle disposizioni della presente Convenzione.
Un certificato attestante che un’assicurazione o un’altra garanzia finanziaria è in corso di validità conformemente alle disposizioni della presente Convenzione è rilasciato per ogni nave dopo che l’autorità competente dello Stato contraente abbia accertato che la nave soddisfa le disposizioni del paragrafo 1. Se si tratta di una nave immatricolata in uno Stato contraente, il certificato può essere rilasciato o autenticato dall’autorità competente dello Stato di immatricolazione della nave; se si tratta di una nave non immatricolata in uno Stato contraente, il certificato può essere rilasciato o autenticato dall’autorità di qualsiasi Stato contraente. Il certificato deve essere conforme al modello unito in allegato e contenere le seguenti informazioni:
- nome della nave e porto di immatricolazione;
- nome del proprietario e luogo ove egli ha la principale sede di affari, c) tipo di garanzia;
- nome e luogo della principale sede dell’assicuratore o di altra persona che conceda la garanzia e, ove occorra, luogo della sede presso la quale l’assicurazione o la garanzia è stata stipulata o concessa;
- periodo di validità del certificato che non dovrà superare quello dell’assicurazione o della garanzia.
Il certificato viene redatto nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato che lo rilascia. Se la lingua utilizzata non è né l’inglese né il francese il testo dovrà essere tradotto in una di tali lingue.
Il certificato deve trovarsi a bordo della nave e una copia deve essere depositata presso l’autorità che tiene il registro di immatricolazione della nave o, se la nave non è immatricolata in uno Stato contraente, presso l’autorità dello Stato che ha rilasciato o autenticato il certificato.
Un’assicurazione o altra garanzia finanziaria che possono decadere, per un motivo diverso dallo spirare del termine di validità indicato nel certificato in applicazione del paragrafo 2 del presente articolo, prima dello spirare di un termine di tre mesi a partire dal giorno in cui ne sia stato dato preavviso all’autorità di cui al paragrafo 4 del presente articolo, non sono conformi alle disposizioni del presente articolo, a meno che il certificato non sia stato restituito a questa autorità o un nuovo certificato valido non sia stato rilasciato prima della scadenza di detto termine. Le disposizioni che precedono si applicano del pari ad ogni modifica dell’assicurazione o della garanzia finanziaria che abbia per effetto di renderla tale da non soddisfare più le disposizioni del presente articolo.
Lo Stato di immatricolazione determina le condizioni del rilascio e della validità del certificato, fatte salve le disposizioni del presente articolo.
I certificati rilasciati o autenticati sotto la responsabilità di uno Stato contraente, in applicazione del paragrafo 2, sono riconosciuti dagli altri Stati contraenti ai fini della presente Convenzione e sono considerati da detti Stati come aventi lo stesso valore dei certificati rilasciati o autenticati da essi stessi, anche se si tratta di una nave non immatricolata in uno Stato contraente. Uno Stato contraente può in ogni momento richiedere allo Stato che ha rilasciato o autenticato il certificato di procedere ad uno scambio di opinioni ove ritenga che l’assicuratore o il garante indicato nel certificato non sia finanziariamente in grado di far fronte agli obblighi imposti dalla Convenzione.
Ogni richiesta di riparazione per danni dovuti all’inquinamento può essere formulata direttamente nei confronti dell’assicuratore o della persona la quale fornisca la garanzia finanziaria che copre la responsabilità del proprietario per i danni da inquinamento. In tal caso, il convenuto può invocare i limiti di responsabilità previsti dall’articolo V paragrafo 1, anche se il proprietario non ha diritto di limitare la propria responsabilità conformemente all’articolo V paragrafo 2. Il convenuto può inoltre avvalersi dei mezzi di difesa di cui il proprietario si potrebbe servire, ad eccezione di quelli che derivano dal fallimento o dalla messa in liquidazione del proprietario. Il convenuto può inoltre avvalersi del fatto che i danni da inquinamento risultano da colpa intenzionale del proprietario stesso ma non può avvalersi di qualsiasi altro mezzo di difesa che avrebbe potuto invocare nel caso di una azione del proprietario nei suoi riguardi. Il convenuto può in ogni caso obbligare il proprietario a intervenire nel processo.
Ogni fondo costituito da un’assicurazione o altra garanzia finanziaria in applicazione del paragrafo 1 del presente articolo è disponibile solo per il pagamento degli indennizzi dovuti in base alla presente Convenzione.
Uno Stato contraente non autorizza una nave sottoposta alle disposizioni del presente articolo e battente la propria bandiera a commerciare se tale nave non è fornita di un certificato rilasciato in applicazione del paragrafo 2 o 12 del presente articolo.
Fatte salve le disposizioni del presente articolo, ogni Stato contraente provvede affinché, in base alla propria legislazione nazionale, una assicurazione o altra garanzia finanziaria rispondente alle esigenze del paragrafo 1 del presente articolo coprano ogni nave, qualunque ne sia il luogo d’immatricolazione, che entri nei suoi porti o che li lasci o che arrivi ad una stazione terminale situata al largo delle coste nel proprio mare territoriale o che ne parta quando essa trasporti effettivamente come carico più di 2000 tonnellate di idrocarburi alla rinfusa.
Alle navi di proprietà dello Stato che non sono coperte da un’assicurazione o da garanzia finanziaria le pertinenti disposizioni del presente articolo non si applicano. Tali navi devono tuttavia essere munite di un certificato rilasciato dalle autorità competenti dello Stato di immatricolazione che attesti che la nave è di proprietà di tale Stato e che la sua responsabilità è coperta nell’ambito dei limiti previsti dall’articolo V paragrafo 12. Tale certificato dovrà essere conforme per quanto possibile al modello prescritto al paragrafo 2 del presente articolo.