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Convenzione internazionale del 1992 sull’istituzione di un Fondo internazionale per il risarcimento dei danni dovuti ad inquinamento da idrocarburi (Convenzione del 1992 sull’istituzione del Fondo)

RU 2007 1913; FF 1995 IV 229

Traduzione

Conclusa il 27 novembre 1992 a Londra
Approvata dall’Assemblea federale l’11 dicembre 19951
Ratificata dalla Svizzera con strumento depositato il 10 ottobre 2005
Entrata in vigore per la Svizzera il 10 ottobre 2006

(Stato 23 gennaio 2024)

Disposizioni generali

Art. 1

Ai sensi della presente Convenzione:

Per «Convenzione del 1992 sulla responsabilità» si intende la Convenzione internazionale del 1992 sulla responsabilità civile per i danni derivanti da inquinamento da idrocarburi 2 . 1 bis . Per «Convenzione del 1971 sull’istituzione del Fondo» si intende la Convenzione internazionale del 1971 sull’istituzione di un Fondo internazionale per l’indennizzo dei danni derivanti da inquinamento da idrocarburi 3 . Per gli Stati Parte al Protocollo del 1976 a tale Convenzione, l’espressione designa la Convenzione del 1971 sull’istituzione del Fondo nella forma emendata da detto Protocollo.

I termini «nave», «persona», «proprietario», «idrocarburi», «danno da inquinamento», «misure preventive», «incidente» e «organizzazione» hanno il significato indicato all’articolo 1 della Convenzione del 1992 sulla responsabilità.

Per «idrocarburi soggetti a contributo» si intendono il «petrolio greggio» e la «nafta» quali definiti alle lettere a) e b) seguenti:

  1. «petrolio greggio» indica ogni miscela liquida di idrocarburi proveniente dal sottosuolo sia allo stato naturale sia sottoposta a trattamenti per permetterne il trasporto. Nella definizione rientrano anche i petroli greggi liberati da alcuni distillati (detti anche «greggi predistillati») e quelli ai quali sono stati aggiunti alcuni distillati (detti anche greggi «flussati» o «ricostituiti»);
  2. «nafta» indica i distillati pesanti o i residui del petrolio greggio o le miscele di tali prodotti destinati a essere utilizzati come carburanti per la produzione di calore o di energia, di una qualità equivalente alla specificazione applicabile al combustibile numero quattro (specificazione D 396-69) dell’«American Society for Testing and Materials» o più pesante di tale combustibile.

Per «unità di conto» si intende l’unità di cui all’articolo V paragrafo 9 della Convenzione del 1992 sulla responsabilità.

«Stazza della nave» si intende conformemente all’articolo V paragrafo 10 della Convenzione del 1992 sulla responsabilità.

Per «tonnellata« si intende, se riferita agli idrocarburi, la tonnellata metrica.

«Garante» indica chiunque fornisce un’assicurazione o un’altra garanzia finanziaria a copertura della responsabilità del proprietario della nave conformemente all’articolo VII paragrafo 1 della Convenzione del 1992 sulla responsabilità.

Per «stazione terminale» si intende ogni area di stoccaggio di idrocarburi alla rinfusa in grado di accogliere idrocarburi trasportati per via marittima, compresa ogni stazione situata al largo e collegata con tale area.

Quando un evento consiste in una successione di fatti, si ritiene che abbia avuto luogo alla data in cui si è verificato il primo di tali fatti.

Art. 2

È istituito un fondo internazionale per il risarcimento di danni dovuti ad inquinamento, denominato «Fondo internazionale del 1992 per il risarcimento dei danni dovuti ad inquinamento da idrocarburi» (di seguito «Fondo») con i seguenti obiettivi:

  1. assicurare un risarcimento per i danni dovuti ad inquinamento, sempre che la protezione accordata dalla Convenzione del 1992 sulla responsabilità risulti insufficiente;
  2. realizzare gli obiettivi connessi enunciati nella presente Convenzione.

In ogni Stato contraente, il Fondo è riconosciuto come persona giuridica che, in virtù della legislazione di tale Stato, può assicurare diritti e obblighi ed essere parte in ogni procedimento dinanzi ai tribunali di tale Stato. Ogni Stato contraente riconosce l’amministratore del Fondo (di seguito «amministratore») come rappresentante legale del Fondo.

Art. 3

La presente Convenzione si applica esclusivamente:

  1. ai danni dovuti ad inquinamento che si verificano:i)nel territorio di uno Stato contraente, comprese le acque territoriali, eii)nella zona economica esclusiva di uno Stato contraente, definita conformemente al diritto internazionale o, se uno Stato contraente non ha istituito tale zona, in una fascia di mare, determinata da quello Stato in base al diritto internazionale, che oltrepassa le acque territoriali di quello Stato ed è a esse adiacente e che non si estende oltre le 200 miglia nautiche dalle linee di base a partire dalle quali è misurata l’ampiezza delle acque territoriali;
  2. alle misure di protezione, ovunque esse siano adottate, destinate a evitare o a limitare tali danni.

Risarcimento

Art. 4

Ai fini del presente articolo le spese sostenute e i sacrifici affrontati volontariamente dal proprietario per evitare o ridurre un inquinamento sono considerati, se ragionevoli, come danni da inquinamento.

Per adempiere le funzioni di cui all’articolo 2 paragrafo 1 lettera a), il Fondo è tenuto a risarcire chiunque abbia subito un danno dovuto ad inquinamento se tale persona non è stata in grado di ottenere un equo risarcimento dei danni in base alla Convenzione del 1992 sulla responsabilità per uno dei seguenti motivi:

  1. la Convenzione del 1992 sulla responsabilità non prevede alcuna responsabilità per i danni in questione;
  2. il proprietario responsabile ai sensi della Convenzione del 1992 sulla responsabilità è incapace, per motivi finanziari, di adempiere completamente ai suoi obblighi e ogni garanzia finanziaria che abbia potuto essere sottoscritta in applicazione dell’articolo VII di detta Convenzione non copre i danni in questione e non è sufficiente a soddisfare le richieste di risarcimento di tali danni. Il proprietario è considerato incapace, per motivi finanziari, di adempiere ai suoi obblighi e la garanzia è ritenuta insufficiente se la vittima del danno da inquinamento, dopo aver preso tutte le ragionevoli misure al fine di esercitare i ricorsi consentiti, non ha potuto ottenere integralmente l’ammontare delle indennità che le sono dovute in virtù della Convenzione del 1992 sulla responsabilità;
  3. i danni eccedono la responsabilità del proprietario, limitata ai sensi dell’articolo V paragrafo 1 della Convenzione del 1992 sulla responsabilità o ai sensi di ogni altra convenzione aperta alla firma, alla ratifica o all’adesione, alla data della presente Convenzione.

Il Fondo è esonerato da ogni obbligo ai sensi del precedente paragrafo nei casi seguenti:

  1. se esso prova che il danno da inquinamento risulta da un atto di guerra, da ostilità, da una guerra civile o da un’insurrezione o è imputabile a fughe o scarichi di idrocarburi provenienti da una nave da guerra o da altra nave appartenente a uno Stato o gestita da tale Stato e adibita esclusivamente, al momento dell’evento, a un servizio di Stato non commerciale, o
  2. se il richiedente non può provare che il danno è imputabile a un evento che coinvolge una o più navi.

Se il Fondo dimostra che il danno dovuto ad inquinamento è conseguenza in tutto o in parte di un atto o omissione compiuti, con l’intento di provocare il danno, dalla persona che l’ha subito, ovvero di negligenza di tale persona, il Fondo può essere esonerato completamente o in parte dall’obbligo di versare il risarcimento a tale persona. Il Fondo, in ogni caso, è esonerato nella misura in cui il proprietario della nave ha potuto essere esentato ai sensi dell’articolo III paragrafo 3 della Convenzione del 1992 sulla responsabilità. Tuttavia, l’esonero del Fondo non si applica alle misure preventive.

  1. Salvo diversa disposizione delle lettere b) e c) del presente paragrafo, l’importo totale del risarcimento che il Fondo è autorizzato a corrispondere ai sensi del presente articolo è limitato, per ogni incidente, in modo tale che la somma totale di tale importo e l’importo del risarcimento effettivamente corrisposto, in base alla Convenzione del 1992 sulla responsabilità, per danni da inquinamento che rientrano nell’ambito d’applicazione della presente Convenzione, come definito all’articolo 3, non sia superiore a 203 000 000 di unità di conto.
  2. Salvo diversa disposizione della lettera c), l’importo totale del risarcimento che il Fondo è autorizzato a corrispondere ai sensi del presente articolo per i danni da inquinamento provocati da un fenomeno naturale di carattere eccezionale, inevitabile ed irresistibile, non è superiore a 203 000 000 di unità di conto.
  3. L’importo massimo del risarcimento di cui alle lettere a) e b) è pari a 300 740 000 unità di conto per ogni incidente verificatosi in un periodo in cui ci siano tre Parti alla presente Convenzione per le quali la quantità combinata di idrocarburi soggetti a contributo ricevuti dalle persone nei territori di tali Parti durante l’anno solare precedente, è pari a o superiore ai 600 milioni di tonnellate.
  4. Eventuali interessi maturati sul Fondo istituito in conformità con l’articolo V paragrafo 3 della Convenzione del 1992 sulla responsabilità non sono presi in considerazione per il computo dell’importo massimo di risarcimento che il Fondo è autorizzato a corrispondere ai sensi del presente articolo.
  5. Gli importi di cui al presente articolo sono convertiti in valuta nazionale sulla base del valore di tale valuta con riferimento al diritto speciale di prelievo relativo alla data della decisione dell’assemblea del Fondo concernente la prima data di versamento del risarcimento.

Nei casi in cui l’importo delle istanze nei confronti del Fondo supera l’importo totale del risarcimento che il Fondo è tenuto a pagare ai sensi del paragrafo 4, l’importo disponibile in base alla presente Convenzione sarà ripartito in modo tale che la proporzione fra ogni istanza e l’importo del risarcimento effettivamente ottenuto dal richiedente sia uguale per tutti i richiedenti.

In casi eccezionali l’assemblea del Fondo può decidere che il risarcimento di cui alla presente Convenzione può essere corrisposto anche se il proprietario della nave non ha istituito il fondo di cui all’articolo V paragrafo 3 della Convenzione del 1992 sulla responsabilità. In tal caso si applica il paragrafo 4 lettera e) del presente articolo.

A richiesta di uno Stato contraente, il Fondo mette i propri servizi a disposizione di tale Stato nella misura in cui essi sono necessari per aiutarlo a disporre rapidamente del personale, del materiale e dei servizi di cui ha bisogno per adottare misure intese a prevenire o a limitare un danno dovuto ad inquinamento risultante da un evento per il quale il Fondo può essere chiamato a versare risarcimenti in base alla presente Convenzione.

Il Fondo può accordare, alle condizioni che dovranno essere precisate nel regolamento interno, facilitazioni di pagamento per permettere l’adozione di misure preventive contro i danni da inquinamento risultanti da un evento per il quale il Fondo può essere chiamato a versare risarcimenti in base alla presente Convenzione.

Art. 5

(soppresso)

Art. 6

I diritti al risarcimento previsti dall’articolo 4 si prescrivono in mancanza di azione intentata in applicazione delle disposizioni di tali articoli, o di notifica fatta conformemente all’articolo 7 paragrafo 6, nei tre anni successivi alla data in cui si è verificato il danno. Tuttavia, nessuna azione giudiziaria può essere intentata dopo sei anni a decorrere dalla data in cui si è verificato l’evento che ha cagionato il danno.

Art. 7

Subordinatamente alle disposizioni che seguono, un’azione di risarcimento contro il Fondo in base all’articolo 4 può essere intentata unicamente davanti ai tribunali competenti ai sensi dell’articolo IX della Convenzione del 1992 sulla responsabilità, per le azioni contro il proprietario che è responsabile dei danni da inquinamento risultanti dall’evento in questione o che ne sarebbe stato responsabile in mancanza delle disposizioni dell’articolo III paragrafo 2 della Convenzione del 1992 sulla responsabilità.

Ogni Stato contraente rende i propri tribunali competenti per ogni azione contro il Fondo conformemente al paragrafo 1.

Se un’azione per il risarcimento di un danno da inquinamento è intentata, davanti a un tribunale competente ai sensi dell’articolo IX della Convenzione del 1992 sulla responsabilità, contro il proprietario di una nave o contro il suo garante, il tribunale investito della questione è il solo competente a conoscere ogni domanda di risarcimento dello stesso danno presentata contro il Fondo conformemente all’articolo 4 della presente Convenzione. Tuttavia, se un’azione di risarcimento di un danno da inquinamento è intentata in base alla Convenzione del 1992 sulla responsabilità davanti a un tribunale di uno Stato che è Parte della Convenzione del 1992 sulla responsabilità senza essere nello stesso tempo Parte della presente Convenzione, ogni azione contro il Fondo ai sensi dell’articolo 4 della presente Convenzione può essere intentata, a scelta del richiedente, sia davanti al tribunale competente dello Stato in cui si trova la sede principale del Fondo, sia davanti a ogni tribunale di uno Stato Parte di questa Convenzione che sia competente in base all’articolo IX della Convenzione del 1992 sulla responsabilità.

Ogni Stato contraente è tenuto ad adottare tutte le disposizioni necessarie affinché il Fondo possa intervenire quale parte in ogni procedimento giudiziario intrapreso, conformemente all’articolo IX della Convenzione del 1992 sulla responsabilità, di fronte al tribunale competente di tale Stato, contro il proprietario di una nave o il suo garante.

Salvo diverse disposizioni del paragrafo 6, il Fondo non è vincolato da alcuna sentenza o altra decisione resa in seguito a un procedimento giudiziario né da alcuna composizione amichevole di cui non sia stato parte.

Fatte salve le disposizioni del paragrafo 4, se un’azione di risarcimento di danni da inquinamento è stata intentata di fronte a un tribunale competente di uno Stato contraente contro un proprietario o il suo garante, ai sensi della Convenzione del 1992 sulla responsabilità, la legislazione nazionale dello Stato in questione deve permettere ad ogni parte del procedimento di notificare tale azione al Fondo. Se tale notifica è stata fatta secondo le modalità prescritte dalla legislazione dello Stato in cui si trova il tribunale investito, lasciando al Fondo un termine sufficiente per poter intervenire utilmente come parte del procedimento, ogni sentenza resa dal tribunale in tale procedimento e che sia divenuta definitiva ed esecutiva nello Stato in cui è stata pronunciata è opponibile al Fondo, anche se quest’ultimo non è intervenuto nel procedimento, nel senso che esso non ha il diritto di contestare i motivi e il dispositivo della sentenza.

Art. 8

Fatta salva ogni decisione relativa alla ripartizione di cui all’articolo 4 paragrafo 5, ogni sentenza resa contro il Fondo da un tribunale competente in base all’articolo 7 paragrafi 1 e 3 che, nello Stato d’origine, è divenuta esecutiva e non può più essere oggetto di ricorso ordinario, è riconosciuta esecutiva in ogni Stato contraente alle condizioni previste dall’articolo X della Convenzione del 1992 sulla responsabilità.

Art. 9

Per quanto riguarda gli importi per il risarcimento dei danni da inquinamento corrisposti dal Fondo in base all’articolo 4 paragrafo 1 della presente Convenzione, il Fondo acquista per surrogazione i diritti di cui la persona in tal modo risarcita può godere ai sensi della Convenzione del 1992 sulla responsabilità nei confronti del proprietario o del suo garante.

Nessuna disposizione della presente Convenzione pregiudica i diritti di ricorso o di surrogazione del Fondo contro persone diverse da quelle previste ai paragrafi precedenti. In ogni ipotesi il Fondo gode di un diritto di surrogazione nei confronti di tali persone che non può essere minore di quello di cui dispone l’assicuratore della persona indennizzata.

Fatti salvi gli altri eventuali diritti di surrogazione o di ricorso contro il Fondo, uno Stato contraente o un organismo di tale Stato che ha versato, in base alla propria legislazione nazionale, risarcimenti per danni da inquinamento, è surrogato nei diritti che la persona indennizzata avrebbe avuto in base alla presente Convenzione.

Contributi

Art. 10

I contributi annuali al Fondo sono corrisposti per ogni Stato contraente da ogni persona che, nel corso dell’anno solare di cui all’articolo 12 paragrafo 2 lettere a) o b), ha ricevuto in totale quantitativi superiori alle 150 000 tonnellate:

  1. di idrocarburi soggetti a contributo trasportati per mare sino a destinazione in porti o in stazioni terminali situate sul territorio di tale Stato; e
  2. di idrocarburi soggetti a contributo trasportati per mare e scaricati in un porto o in una stazione terminale di uno Stato non contraente, in una stazione situata nel territorio di uno Stato contraente, restando inteso che gli idrocarburi soggetti a contributo siano tenuti in conto, in base al presente sottoparagrafo, soltanto dal momento del loro primo ricevimento nello Stato contraente dopo il loro scarico nello Stato non contraente.
  3. Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, se l’ammontare totale dei quantitativi di idrocarburi soggetti a contributo che sono stati ricevuti nel corso di un anno solare da una persona sul territorio di uno Stato contraente e dei quantitativi di idrocarburi soggetti a contributo che sono stati ricevuti nel corso dello stesso anno su tale territorio da una o più persone associate supera le 150 000 tonnellate, tale persona è tenuta a versare i contributi calcolati in funzione dei quantitativi di idrocarburi effettivamente ricevuti da detta persona, anche quando tali quantitativi non superano le 150 000 tonnellate.
  4. Per «persona associata» si intende ogni filiale o entità sotto controllo comune. La legislazione nazionale dello Stato interessato determina le persone che rientrano in questa definizione.

Art. 11

(soppresso)

Art. 12

Per determinare, se del caso, l’ammontare dei contributi annuali dovuti, l’assemblea fissa per ogni anno solare, tenendo conto della necessità di disporre di sufficiente liquidità, un preventivo presentato sotto forma di bilancio, nel modo descritto qui appresso:

  1. i) Spese:a)costi e spese previsti per l’amministrazione del Fondo nel corso dell’anno considerato e a copertura di ogni deficit risultante dalle operazioni degli anni precedenti,b)versamenti che il Fondo dovrà verosimilmente effettuare nel corso dell’anno considerato per liquidare i risarcimenti dovuti in applicazione dell’articolo 4, quando l’ammontare totale delle somme versate, incluso il rimborso dei prestiti contratti anteriormente dal Fondo per assolvere i suoi obblighi, non superi i 4 milioni di unità di conto per evento;c)versamenti che il Fondo dovrà verosimilmente effettuare nel corso dell’anno considerato per liquidare le somme dovute in applicazione dell’articolo 4, incluso il rimborso dei prestiti contratti anteriormente dal Fondo per assolvere i suoi obblighi, quando l’ammontare totale dei risarcimenti supera i 4 milioni di unità di conto per evento.
  2. ii) Proventi:a)eccedenze risultanti dalle operazioni degli anni precedenti, inclusi gli interessi che potrebbero essere riscossi,b)contributi annuali necessari per equilibrare il bilancio,c)ogni altro provento.

L’assemblea decide l’importo totale dei contributi da riscuotere. In base a tale decisione l’amministratore calcola, per ciascuno Stato contraente, l’importo del contributo annuo per ogni persona di cui all’articolo 10:

  1. nella misura in cui il contributo è destinato a liquidare le somme di cui al paragrafo 1 sottoparagrafo i) lettere a) e b), in base a una somma fissa per tonnellata di idrocarburi soggetti a contributo e ricevuti in uno Stato contraente da tale persona nel corso del precedente anno solare; e
  2. nella misura in cui il contributo è destinato a liquidare le somme di cui al paragrafo 1 sottoparagrafo i) lettera c) del presente articolo, in base a una somma fissa per tonnellata di idrocarburi soggetti a contributo e ricevuti da tale persona nel corso dell’anno solare precedente a quello in cui si è verificato l’evento considerato, se tale Stato è Parte della Convenzione alla data in cui si è verificato l’evento.

Le somme di cui al precedente paragrafo 2 sono calcolate dividendo il totale dei contributi da versare per il totale dei quantitativi di idrocarburi soggetti a contributi che sono stati ricevuti, nel corso dell’anno considerato, nell’insieme degli Stati contraenti.

Il contributo annuo deve essere corrisposto alla data stabilita nel regolamento interno del Fondo. L’assemblea può decidere una data di pagamento diversa.

Alle condizioni enunciate nel regolamento finanziario del Fondo, l’assemblea può decidere di effettuare trasferimenti tra i fondi ricevuti in base all’articolo 12 paragrafo 2 lettera a) e quelli ricevuti in base all’articolo 12 paragrafo 2 lettera b).

Art. 13

L’importo di tutti i contributi dovuti in base all’articolo 12 e in arretrato frutta interessi a un tasso stabilito in conformità con i regolamenti interni del Fondo, restando inteso che possono essere fissati tassi diversi in circostanze diverse.

Ogni Stato contraente provvede a dare le disposizioni necessarie affinché sia soddisfatto l’obbligo di contribuire al Fondo, conformemente alle disposizioni della presente Convenzione, per gli idrocarburi ricevuti sul suo territorio; esso adotta tutte le misure legislative del caso, incluse le sanzioni che ritiene necessarie, affinché tale obbligo sia efficacemente soddisfatto, con la riserva che tali misure concernano soltanto le persone che sono tenute a contribuire al Fondo.

Se una persona che è tenuta, in base alle disposizioni degli articoli 10 e 12, a versare contributi, non adempie i propri obblighi per quanto attiene alla totalità o a una parte di tale contributo e il ritardo nel pagamento supera i tre mesi, l’amministratore adotterà, a nome del Fondo, tutte le misure del caso nei confronti di tale persona allo scopo di ottenere il versamento delle somme dovute. Tuttavia, se il contribuente inadempiente è palesemente insolvibile o se le circostanze lo giustificano, l’assemblea può decidere, su raccomandazione dell’amministratore, di rinunciare a ogni azione contro il contribuente.

Art. 14

Ogni Stato contraente può dichiarare, al momento del deposito del proprio strumento di ratifica o di adesione e in ogni momento successivo, di assumere esso stesso gli obblighi che incombono, ai sensi della presente Convenzione, ad ogni persona tenuta a contribuire al Fondo, in base all’articolo 10 paragrafo 1, per gli idrocarburi che essa ha ricevuto sul territorio di tale Stato. Una tale dichiarazione è fatta per scritto e deve precisare gli obblighi che vengono assunti.

Se la dichiarazione di cui al paragrafo 1 è fatta prima dell’entrata in vigore della presente Convenzione conformemente all’articolo 40, essa va indirizzata al segretario generale dell’organizzazione che la comunica all’amministratore dopo l’entrata in vigore della Convenzione.

Ogni dichiarazione fatta, in conformità del paragrafo 1, dopo l’entrata in vigore della presente Convenzione, va indirizzata all’amministratore.

Ogni Stato che abbia fatto la dichiarazione prevista dalle disposizioni del presente articolo può revocarla mediante notifica scritta all’amministratore. La notifica ha efficacia tre mesi dopo la data del suo ricevimento.

Ogni Stato vincolato da una dichiarazione fatta in conformità del presente articolo è tenuto, in ogni procedimento giudiziario intentato di fronte a un tribunale competente e relativo al rispetto dell’obbligo definito in tale dichiarazione, a rinunciare all’immunità giurisdizionale che avrebbe potuto invocare.

Art. 15

Ogni Stato contraente si accerta che ogni persona che riceve, sul suo territorio, idrocarburi soggetti a contributo in quantità tali da essere tenuta a contribuire al Fondo, sia iscritta in un elenco redatto e tenuto aggiornato dall’amministratore in conformità delle disposizioni seguenti.

Ai fini previsti dal paragrafo 1, ogni Stato contraente comunica per scritto all’amministratore, alla data fissata nel regolamento interno, il nome e l’indirizzo di ogni persona che è tenuta, per quanto riguarda tale Stato, a contribuire al Fondo conformemente all’articolo 10, unitamente alle indicazioni sui quantitativi di idrocarburi soggetti a contributo che sono stati ricevuti da questa persona nel corso del precedente anno solare.

L’elenco fa fede sino a prova contraria per stabilire quali siano, in un dato momento, le persone tenute secondo l’articolo 10 paragrafo 1 a contribuire al Fondo e per determinare, se necessario, i quantitativi di idrocarburi in base ai quali viene fissato l’ammontare dei contributi di ciascuna di tali persone.

Se uno Stato contraente non esegue il suo dovere di presentare all’amministratore la comunicazione di cui al paragrafo 2 e questo comporta una perdita finanziaria per il Fondo, lo Stato in questione è tenuto a risarcire al Fondo tale perdita. L’assemblea, previo parere dell’amministratore, decide se il risarcimento deve essere corrisposto da detto Stato contraente.

Organizzazione e amministrazione

Art. 16

Il Fondo dispone di un’assemblea e di una segreteria con a capo un amministratore.

Assemblea

Art. 17

L’assemblea è composta da tutti gli Stati contraenti.

Art. 18

Le funzioni dell’assemblea sono le seguenti:

eleggere, nel corso di ogni sessione ordinaria, un presidente e due vicepresidenti che restano in carica sino alla seguente sessione ordinaria;

fissare il proprio regolamento interno, nella misura in cui non è stabilito espressamente dalla presente Convenzione;

adottare il regolamento interno del Fondo, necessario al suo buon funzionamento;

nominare l’amministratore, emanare le norme per le nomine degli altri membri del personale necessari e fissare le condizioni di impiego dell’amministratore e degli altri membri del personale;

approvare il bilancio annuale e fissare i contributi annui;

nominare i revisori dei conti e approvare i conti del Fondo;

approvare la liquidazione delle richieste di risarcimento indirizzate al Fondo, pronunciarsi sulla ripartizione, fra i richiedenti, dell’ammontare disponibile a titolo di risarcimento dei danni in conformità dell’articolo 4 paragrafo 5 e fissare le condizioni alle quali possono essere effettuati versamenti provvisori affinché le vittime dei danni da inquinamento siano indennizzate il più rapidamente possibile;

( soppresso )

istituire qualsiasi ente sussidiario temporaneo o permanente considerato necessario, definire il suo mandato e conferirgli il potere necessario a svolgere le funzioni a esso affidate; al momento della nomina dei membri di tale ente, l’assemblea cerca di garantire un’equa distribuzione geografica dei membri, affinché gli Stati contraenti che ricevono le quantità maggiori di idrocarburi soggetti a contributo siano rappresentati adeguatamente; le norme procedurali dell’assemblea possono essere applicate, mutatis mutandis, ai lavori di tale ente sussidiario;

determinare fra gli Stati che non sono Parti della Convenzione o fra le organizzazioni intergovernative o internazionali non governative, quelli che saranno autorizzati a partecipare, senza diritto di voto, alle sessioni dell’assemblea e degli organi sussidiari;

dare all’amministratore e agli organi sussidiari tutte le istruzioni relative alla gestione del Fondo;

( soppresso )

vigilare sulla buona applicazione delle disposizioni della Convenzione e delle sue decisioni;

adempiere a ogni altra funzione di sua competenza ai sensi della presente Convenzione o necessaria al buon funzionamento del Fondo.

Art. 19

L’assemblea si riunisce in sessione ordinaria una volta ogni anno solare, su convocazione dell’amministratore.

L’assemblea si riunisce in sessione straordinaria su convocazione dell’amministratore a richiesta di almeno un terzo dei membri dell’assemblea. Essa può anche essere convocata per iniziativa dell’amministratore, previa consultazione del presidente dell’assemblea. I membri sono informati di tali sessioni dall’amministratore con un preavviso di almeno 30 giorni.

Art. 20

La maggioranza dei membri dell’assemblea costituisce il quorum richiesto per le sue riunioni.

Art. 21–27

(soppressi)

Segreteria

Art. 28

La segreteria comprende l’amministratore e il personale necessario all’amministrazione del Fondo.

L’amministratore è il rappresentante legale del Fondo.

Art. 29

L’amministratore è il primo funzionario del Fondo. Ferme restando le istruzioni impartitegli dall’assemblea, svolge le funzioni che gli vengono assegnate dalla presente Convenzione, dai regolamenti interni del Fondo e dall’assemblea.

In particolare ha i seguenti compiti:

  1. nominare il personale necessario all’amministrazione;
  2. adottare ogni misura utile alla buona gestione dei beni del Fondo;
  3. riscuotere i contributi dovuti in base alla presente Convenzione, osservando in particolare le disposizioni dell’articolo 13 paragrafo 3;
  4. ricorrere ai servizi di esperti legali, finanziari o altri, nella misura in cui la loro assistenza è necessaria per il regolamento delle domande introdotte contro il Fondo o per l’esercizio di altre funzioni di quest’ultimo;
  5. adottare tutte le misure per la liquidazione delle richieste di risarcimento presentate al Fondo, nei limiti e alle condizioni fissate dal regolamento interno, inclusa la liquidazione finale delle richieste di risarcimento senza la previa approvazione dell’assemblea ove il regolamento interno lo preveda;
  6. redigere e presentare all’assemblea i rapporti finanziari e le previsioni di bilancio per ogni anno solare;
  7. preparare, di concerto con il presidente dell’assemblea, e pubblicare una relazione delle attività del Fondo relative all’anno solare precedente;
  8. elaborare, riunire e diffondere i documenti, le comunicazioni, gli ordini del giorno, i rendiconti e le informazioni richiesti per i lavori dell’assemblea e dei suoi organi sussidiari.

Art. 30

Nello svolgimento dei loro compiti, l’amministratore nonché il personale nominato e gli esperti da lui designati non sollecitano né accettano istruzioni da alcun governo né da alcuna autorità estranea al Fondo. Essi si astengono da ogni atto incompatibile con la loro posizione di funzionari internazionali. Ogni Stato contraente si impegna a rispettare il carattere esclusivamente internazionale delle funzioni dell’amministratore nonché del personale nominato e degli esperti da lui designati e a non cercare di influenzarli nello svolgimento dei loro compiti.

Finanze

Art. 31

Ogni Stato Parte della Convenzione prende a suo carico le rimunerazioni, le spese di viaggio e le altre spese della sua delegazione all’assemblea e dei suoi rappresentanti in seno agli organi sussidiari.

Ogni altra spesa sostenuta per il funzionamento del Fondo è a carico di quest’ultimo.

Voto

Art. 32

Il voto in seno all’assemblea è regolato dalle seguenti disposizioni:

  1. ogni membro dispone di un voto;
  2. salvo disposizioni contrarie dell’articolo 33, le decisioni dell’assemblea sono adottate a maggioranza dai membri presenti e votanti;
  3. se è richiesta una maggioranza dei tre quarti o dei due terzi, si intende la maggioranza dei tre quarti o dei due terzi dei membri presenti;
  4. ai fini del presente articolo, l’espressione «membri presenti» significa «membri presenti alla seduta al momento della votazione». L’espressione «membri presenti e votanti» indica i «membri presenti ed esprimenti un voto affermativo o negativo». I membri che si astengono sono considerati come non votanti.

Art. 33

Le seguenti decisioni dell’assemblea richiedono una maggioranza dei due terzi:

  1. ogni decisione, adottata conformemente alle disposizioni dell’articolo 13 paragrafo 3, di rinunciare a un’azione in giudizio contro un contribuente;
  2. la nomina dell’amministratore conformemente alle disposizioni dell’articolo 18 numero 4;
  3. l’istituzione di organi sussidiari conformemente all’articolo 18 numero 9 e le decisioni relative a tale istituzione.

Art. 34

Il Fondo, i suoi averi, i redditi, inclusi i contributi e gli altri beni, sono esenti da ogni imposta diretta in tutti gli Stati contraenti.

Quando il Fondo effettua importanti acquisti di beni mobili o immobili o fa eseguire prestazioni di servizi importanti, necessari all’esercizio delle sue attività ufficiali e il cui prezzo comprende diritti indiretti o tasse sulla vendita, i governi degli Stati membri adottano, tutte le volte che è loro possibile, disposizioni opportune per l’esonero o il rimborso dell’ammontare di tali diritti e tasse.

Non si accorda alcun esonero per quanto riguarda le imposte, le tasse e i diritti che costituiscono soltanto la semplice remunerazione di servizi di pubblica utilità.

Il Fondo è esentato da ogni diritto doganale, tasse e altre imposte relative a oggetti importati o esportati da esso o a suo nome per proprio uso ufficiale. Gli oggetti così importati non possono essere alienati né a titolo oneroso né a titolo gratuito sul territorio del Paese nel quale sono introdotti, tranne se questo avviene a condizioni concordate con il governo di tale Paese.

Le persone che contribuiscono al Fondo nonché le vittime e i proprietari di navi che ricevono versamenti dal Fondo restano sottoposti alla legislazione fiscale dello Stato in cui sono imponibili, senza che la presente Convenzione conferisca loro esenzione o altro vantaggio fiscale.

Le informazioni relative a ciascun contribuente fornite ai fini della presente Convenzione non sono divulgate al di fuori del Fondo, tranne se questo è assolutamente necessario per permettere al Fondo di adempiere le proprie funzioni, in particolare in quanto attore o convenuto in giudizio.

Indipendentemente dal loro attuale o futuro regolamento interno in materia di controllo dei cambi o di trasferimenti di capitali, gli Stati contraenti autorizzano, senza alcuna restrizione, i trasferimenti e i versamenti dei contributi al Fondo nonché delle indennità pagate dal Fondo.

Disposizioni transitorie

Art. 35

Le istanze di risarcimento di cui all’articolo 4 per eventi verificatisi dopo la data di entrata in vigore della presente Convenzione possono essere sottoposte al Fondo al più presto il centoventesimo giorno successivo a tale data.

Art. 36

Il segretario generale dell’organizzazione convoca l’assemblea per la sua prima sessione. Tale sessione si tiene appena possibile dopo l’entrata in vigore della Convenzione e in ogni caso entro un termine di 30 giorni a decorrere dalla data di detta entrata in vigore.

Art. 36bis

Nel periodo compreso fra la data di entrata in vigore della presente Convenzione e la data in cui hanno effetto le denunce previste all’articolo 31 del Protocollo del 1992 di emendamento alla Convenzione del 1971 sull’istituzione del Fondo, qui di seguito denominato «periodo transitorio», si applicano le seguenti disposizioni transitorie:

  1. Nell’applicazione dell’articolo 2 paragrafo 1 lettera a) della presente Convenzione, il riferimento alla Convenzione del 1992 sulla responsabilità comprende il riferimento alla Convenzione internazionale del 1969 sulla responsabilità civile per danni dovuti ad inquinamento da idrocarburi4, nella sua versione originale ovvero con gli emendamenti di cui al relativo Protocollo del 19765 (denominata nel presente articolo «Convenzione del 1969 sulla responsabilità»), come pure il riferimento alla Convenzione del 1971 sull’istituzione del Fondo.
  2. Nel caso in cui un evento abbia provocato danni da inquinamento che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione, il Fondo risarcisce ogni persona colpita da danni dovuti ad inquinamento solo se, e nella misura in cui, detta persona non ha potuto ricevere pieno e adeguato risarcimento per il danno secondo quanto previsto dalla Convenzione del 1969 sulla responsabilità, dalla Convenzione del 1971 sull’istituzione del Fondo e dalla Convenzione del 1992 sulla responsabilità; tuttavia, per quanto riguarda i danni da inquinamento che rientrano nell’ambito della presente Convenzione e concernono una Parte alla presente Convenzione ma non alla Convenzione del 1971 sull’istituzione del Fondo, il Fondo risarcisce ogni persona colpita da danni dovuti ad inquinamento solo se, e nella misura in cui, detta persona non avrebbe potuto ricevere pieno e adeguato risarcimento qualora lo Stato fosse stato Parte a ciascuna delle Convenzioni sopra menzionate.
  3. Nell’applicazione dell’articolo 4 della presente Convenzione, l’importo da prendere in considerazione per stabilire l’importo totale del risarcimento che il Fondo deve corrispondere comprende anche l’eventuale importo del risarcimento effettivamente versato in base alla Convenzione del 1969 sulla responsabilità, e quello del risarcimento effettivamente versato o considerato come versato in base della Convenzione del 1971 sull’istituzione del Fondo.
  4. L’articolo 9 paragrafo 1 della presente Convenzione si applica altresì ai diritti di cui alla Convenzione del 1969 sulla responsabilità.

Art. 36ter

Fermo restando il paragrafo 4 del presente articolo, l’importo totale dei contributi annui erogabili relativamente agli idrocarburi soggetti a contributo ricevuti da un singolo Stato contraente in un anno solare non può essere superiore al 27,5 per cento dell’importo totale dei contributi annui relativi a quell’anno solare, in conformità con il Protocollo del 1992 di emendamento alla Convenzione del 1971 sull’istituzione del Fondo.

Se, applicando le disposizioni dell’articolo 12 paragrafi 2 e 3, risulta che l’importo totale dei contributi erogabili da parte dei contribuenti in un singolo Stato contraente relativamente a un certo anno solare è superiore al 27,5 per cento del totale dei contributi annui, i contributi erogabili da parte di tutti i contribuenti in quello Stato saranno ridotti pro rata, in modo tale che i contributi totali corrispondano al 27,5 per cento del totale dei contributi annui versati al Fondo relativamente a quell’anno.

Se i contributi erogabili da parte delle persone in un determinato Stato contraente sono ridotti in base al paragrafo 2 del presente articolo, i contributi erogabili da parte delle persone in tutti gli altri Stati contraenti sono aumentati pro rata, al fine di garantire che l’importo totale dei contributi erogabili da parte di tutte le persone che partecipano al Fondo nell’anno solare in questione sia pari all’importo totale dei contributi fissato dall’assemblea.

Le disposizioni di cui ai paragrafi 1–3 del presente articolo si applicano fino a quando la quantità totale di idrocarburi soggetti a contributo ricevuti da tutti gli Stati contraenti in un anno solare sarà pari a 750 milioni di tonnellate, ovvero fino a quando sarà trascorso un periodo di cinque anni dalla data di entrata in vigore di detto Protocollo del 1992, se tale data è anteriore.

Art. 36quater

Ferme restando le disposizioni della presente Convenzione, le disposizioni enunciate qui di seguito si applicano all’amministrazione del Fondo nel periodo in cui sono in vigore sia la Convenzione del 1971 sull’istituzione del Fondo sia la presente Convenzione.

  1. La segreteria del Fondo istituito con la Convenzione del 1971 sull’istituzione del Fondo (di seguito «il Fondo del 1971») e il suo amministratore possono anche fungere da segreteria e amministratore del Fondo.
  2. Se, in conformità con la lettera a), la segreteria e l’amministratore del Fondo del 1971 svolgono anche le funzioni di segreteria e amministratore del Fondo, in caso di conflitto di interessi fra il Fondo del 1971 e il Fondo, il Fondo sarà rappresentato dal presidente dell’assemblea del Fondo.
  3. L’amministratore nonché il personale e gli esperti da lui nominati che espletano le proprie mansioni ai sensi della presente Convenzione e della Convenzione del 1971 sull’istituzione del Fondo, non violano le disposizioni dell’articolo 30 della presente Convenzione nella misura in cui assolvono i loro doveri in conformità con il presente articolo.
  4. L’assemblea del Fondo cerca di non adottare decisioni incompatibili con quelle adottate dall’assemblea del Fondo del 1971. In caso di divergenze di opinione su questioni amministrative comuni, l’assemblea del Fondo cerca di pervenire a un accordo con l’assemblea del Fondo del 1971 in uno spirito di reciproca collaborazione e tenendo presenti gli obiettivi comuni delle due organizzazioni.
  5. Il Fondo può succedere nei diritti, doveri e beni del Fondo del 1971, se l’assemblea del Fondo del 1971 decide in tal senso, in conformità con l’articolo 44 paragrafo 2 della Convenzione del 1971 sull’istituzione del Fondo.
  6. Il Fondo rimborserà al Fondo del 1971 tutti i costi e le spese per servizi amministrativi svolti dal Fondo del 1971 per conto del Fondo.

Clausole finali

Art. 36quinquies

Le clausole finali della presente Convenzione sono gli articoli 28–39 del Protocollo del 1992 di emendamento alla Convenzione del 1971 sull’istituzione del Fondo. Nella presente Convenzione, i riferimenti agli Stati contraenti sono interpretati come riferimenti agli Stati contraenti di quel Protocollo.

(Seguono le firme)

0.814.292

Campo d’applicazione il 23 gennaio 20246

Stati partecipanti

Ratifica
Adesione (A)

Entrata in vigore

Albania

30 giugno

2005 A

30 giugno

2006

Algeria

11 giugno

1998 A

11 giugno

1999

Angola

4 ottobre

2001 A

4 ottobre

2002

Antigua e Barbuda

14 giugno

2000 A

14 giugno

2001

Argentina*

13 ottobre

2000 A

13 ottobre

2001

Australia

9 ottobre

1995 A

9 ottobre

1996

Bahamas

1° aprile

1997 A

1° aprile

1998

Bahrein

3 maggio

1996 A

3 maggio

1997

Barbados

7 luglio

1998 A

7 luglio

1999

Belgio

6 ottobre

1998 A

6 ottobre

1999

Belize

27 novembre

1998 A

27 novembre

1999

Benin

5 febbraio

2010 A

5 febbraio

2011

Brunei

31 gennaio

2002 A

31 gennaio

2003

Bulgaria

18 novembre

2005 A

18 novembre

2006

Cambogia

8 giugno

2001 A

8 giugno

2002

Camerun

15 ottobre

2001 A

15 ottobre

2002

Canada*

29 maggio

1998 A

29 maggio

1999

Capo Verde

4 luglio

2003 A

4 luglio

2004

Cina*

Hong Kong

5 gennaio

1999

5 gennaio

2000

Cipro

12 maggio

1997 A

12 maggio

1998

Colombia

19 novembre

2001 A

19 novembre

2002

Comore

5 gennaio

2000 A

5 gennaio

2001

Congo (Brazzaville)

7 agosto

2002 A

7 agosto

2003

Corea (Sud)*

7 marzo

1997 A

16 maggio

1998

Costa d’Avorio

8 luglio

2013 A

8 luglio

2014

Costa Rica

19 maggio

2021 A

19 maggio

2022

Croazia

12 gennaio

1998 A

12 gennaio

1999

Danimarca

30 maggio

1995

30 maggio

1996

Dominica

31 agosto

2001 A

31 agosto

2002

Dominicana, Repubblica

24 giugno

1999 A

24 giugno

2000

Ecuador

11 dicembre

2007 A

11 dicembre

2008

Emirati Arabi Uniti

19 novembre

1997 A

19 novembre

1998

Estonia

6 agosto

2004 A

6 agosto

2005

Figi

30 novembre

1999 A

30 novembre

2000

Filippine

7 luglio

1997 A

7 luglio

1998

Finlandia

24 novembre

1995

24 novembre

1996

Francia

29 settembre

1994

30 maggio

1996

Gabon

31 maggio

2002 A

31 maggio

2003

Gambia

30 ottobre

2019 A

30 ottobre

2020

Georgia

18 aprile

2000 A

18 aprile

2001

Germania*

29 settembre

1994

30 maggio

1996

Ghana

3 febbraio

2003 A

3 febbraio

2004

Giamaica

24 giugno

1997 A

24 giugno

1998

Giappone

24 agosto

1994 A

30 maggio

1996

Gibuti

8 gennaio

2001 A

8 gennaio

2002

Grecia

9 ottobre

1995

9 ottobre

1996

Grenada

7 gennaio

1998 A

7 gennaio

1999

Guinea

2 ottobre

2002 A

2 ottobre

2003

Guinea-Bissau

12 maggio

2022 A

12 maggio

2023

Guyana

20 febbraio

2019 A

20 febbraio

2020

India

21 giugno

2000 A

21 giugno

2001

Iran

5 novembre

2008 A

5 novembre

2009

Irlanda*

15 maggio

1997 A

16 maggio

1998

Islanda

13 novembre

1998 A

13 novembre

1999

Isole Marshall

16 ottobre

1995 A

16 ottobre

1996

Israele

21 ottobre

2004 A

21 ottobre

2005

Italia

16 settembre

1999 A

16 settembre

2000

Kenya

2 febbraio

2000 A

2 febbraio

2001

Kiribati

5 febbraio

2007 A

5 febbraio

2008

Lettonia

6 aprile

1998 A

6 aprile

1999

Liberia

5 ottobre

1995 A

5 ottobre

1996

Lituania

27 giugno

2000 A

27 giugno

2001

Lussemburgo

21 novembre

2005 A

21 novembre

2006

Madagascar

21 maggio

2002 A

21 maggio

2003

Malaysia

9 giugno

2004 A

9 giugno

2005

Maldive

20 maggio

2005 A

20 maggio

2006

Malta

6 gennaio

2000 A

6 gennaio

2001

Marocco

22 agosto

2000

22 agosto

2001

Mauritania

4 maggio

2012 A

4 maggio

2013

Maurizio*

6 dicembre

1999 A

6 dicembre

2000

Messico

13 maggio

1994 A

30 maggio

1996

Monaco

8 novembre

1996

8 novembre

1997

Montenegro

29 novembre

2011 A

29 novembre

2012

Mozambico

26 aprile

2002 A

26 aprile

2003

Namibia

18 dicembre

2002 A

18 dicembre

2003

Nauru

23 marzo

2020 A

23 marzo

2021

Nicaragua

4 aprile

2014 A

4 aprile

2015

Nigeria

24 maggio

2002 A

24 maggio

2003

Norvegia

3 aprile

1995

30 maggio

1996

Nuova Zelanda*

25 giugno

1998 A

25 giugno

1999

Cook, Isole

12 marzo

2007 A

12 marzo

2008

Niue

27 giugno

2012 A

27 giugno

2013

Oman

8 luglio

1994 A

30 maggio

1996

Paesi Bassi

15 novembre

1996 A

15 novembre

1997

Aruba

12 aprile

2006

12 aprile

2006

Curaçao

21 dicembre

2005

21 dicembre

2005

  1. Parte caraibica (Bonaire, Sant’Eustachio e Saba)

21 dicembre

2005

21 dicembre

2005

  1. Sint Maarten

21 dicembre

2005

21 dicembre

2005

Palau

29 settembre

2011 A

29 settembre

2012

Panama

18 marzo

1999 A

18 marzo

2000

Papua Nuova Guinea

23 gennaio

2001 A

23 gennaio

2002

Polonia

21 dicembre

1999

21 dicembre

2000

Portogallo

13 novembre

2001 A

13 novembre

2002

Qatar

20 novembre

2001 A

20 novembre

2002

Regno Unito

29 settembre

1994 A

30 maggio

1996

  1. Akrotiri e Dhekelia

20 febbraio

1998

20 febbraio

1998

  1. Anguilla

20 febbraio

1998

20 febbraio

1998

  1. Bermuda

20 febbraio

1998

20 febbraio

1998

  1. Gibilterra

15 maggio

1998

15 maggio

1998

  1. gruppo Pitcairn (Ducie, Oeno, Henderson e Pitcairn)

20 febbraio

1998

20 febbraio

1998

  1. Guernesey

20 febbraio

1998

20 febbraio

1998

  1. Isola di Man

29 settembre

1994

30 maggio

1996

  1. Isole Caimane

15 maggio

1998

15 maggio

1998

  1. Isole Falkland e dipendenze (Georgia del Sud e Isole Sandwich del Sud)

29 settembre

1994

30 maggio

1996

  1. Isole Turche e Caicos

20 febbraio

1998

20 febbraio

1998

  1. Isole Vergini britanniche

20 febbraio

1998

20 febbraio

1998

  1. Jersey

29 settembre

1994

30 maggio

1996

  1. Montserrat

29 settembre

1994

30 maggio

1996

  1. Sant’Elena e dipendenze (Ascension e Tristan da Cunha)

15 maggio

1998

15 maggio

1998

  1. Terra antartica britannica

20 febbraio

1998

20 febbraio

1998

  1. Territorio britannico dell'Oceano Indiano

20 febbraio

1998

20 febbraio

1998

Russia

20 marzo

2000 A

20 marzo

2001

Saint Kitts e Nevis

2 marzo

2005 A

2 marzo

2006

Saint Lucia

20 maggio

2004 A

20 maggio

2005

Saint Vincent e Grenadine

9 ottobre

2001 A

9 ottobre

2002

Samoa

1° febbraio

2002 A

1° febbraio

2003

San Marino

19 aprile

2021 A

19 aprile

2022

Seicelle

23 luglio

1999 A

23 luglio

2000

Senegal

2 agosto

2011 A

2 agosto

2012

Serbia

25 maggio

2011 A

25 maggio

2012

Sierra Leone

4 giugno

2001 A

4 giugno

2002

Singapore

31 dicembre

1997 A

31 dicembre

1998

Siria

24 aprile

2009 A

24 aprile

2010

Slovacchia

8 luglio

2013 A

8 luglio

2014

Slovenia

19 luglio

2000 A

19 luglio

2001

Spagna*

6 luglio

1995 A

16 maggio

1998

Sri Lanka

22 gennaio

1999 A

22 gennaio

2000

Sudafrica

1° ottobre

2004 A

1° ottobre

2005

Svezia

25 maggio

1995

30 maggio

1996

Svizzera

10 ottobre

2005 A

10 ottobre

2006

Tanzania

19 novembre

2002 A

19 novembre

2003

Thailandia

7 luglio

2017 A

7 luglio

2018

Tonga

10 dicembre

1999 A

10 dicembre

2000

Trinidad e Tobago

6 marzo

2000 A

6 marzo

2001

Tunisia

29 gennaio

1997 A

29 gennaio

1998

Turchia*

17 agosto

2001 A

17 agosto

2002

Tuvalu

30 giugno

2004 A

30 giugno

2005

Ungheria

30 marzo

2007 A

30 marzo

2008

Uruguay

9 luglio

1997 A

9 luglio

1998

Vanuatu

18 febbraio

1999 A

18 febbraio

2000

Venezuela

22 luglio

1998 A

22 luglio

1999

  1. Riserve e dichiarazioni.
  2. Le riserve e le dichiarazioni non sono pubblicate nella RU. I testi in inglese possono essere ottenuti sul sito Internet dell’Organizzazione internazionale marittima (IMO): www.imo.org > Publications > Catalogue & Code Listings, oppure presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.